Art. 10. (Modifica all'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110) 1. All' articolo 5, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , le parole: "e dei giocattoli pirici" sono soppresse.
Note all'art. 10:
- Il testo vigente dell' art. 5, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 5 (Limiti alle registrazioni. Divieto di giocattoli trasformabili in armi). - Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonche' alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa.».
- L' art. 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274 , convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452 , e' abrogato.
- Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli.
I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremita' della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.
Nessuna limitazione e' posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati all'esportazione.
Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni
Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.».
Note all'art. 10:
- Il testo vigente dell' art. 5, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 5 (Limiti alle registrazioni. Divieto di giocattoli trasformabili in armi). - Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonche' alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa.».
- L' art. 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274 , convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452 , e' abrogato.
- Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli.
I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremita' della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.
Nessuna limitazione e' posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati all'esportazione.
Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni
Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.».