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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/06/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 231/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/01/2025 da
1) on l'Avv. MAIER MARIAPIA;
Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Trieste in data 11 maggio 2013 (atto di matrimonio n. 4 P. 1 vol. BIS Anno 2013);
□ separati consensualmente con verbale in data 16/09/2020 omologato con decreto d.d.
16/10/2020; con i seguenti figli: nato a [...] il [...]; Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1.Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Trieste il giorno 11 maggio 2013, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2013, Atto n. 4, P. 1 Vol. BIS dando ogni consequenziale provvedimento;
2. il figlio minore rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e sarà collocato e Per_1 avrà la residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione di Trieste, via Lazzaretto Vecchio n. 7, scala B;
3. i genitori vedranno e terranno rispettivamente il figlio, secondo le seguenti modalità e secondo l'allegato piano genitoriale che si riporta nella regolamentazione:
Il figlio minore starà con il padre:
- a weekend alternati, da sabato a lunedì mattina, con conseguente accompagnamento del minore a scuola;
- ogni mercoledì pomeriggio, con prelievo del bambino dalla scuola, pernotto e conseguente riaccompagnamento del minore a scuola il giovedì mattina;
- ogni sera del giovedì con pernotto, con riaccompagnamento del minore a scuola venerdì mattina;
- il venerdì sera con pernotto, soltanto nelle settimane in cui la madre tiene con sé il figlio durante il weekend.
Il figlio minore starà con la madre:
- a weekend alternati, da sabato a lunedì mattina, con conseguente accompagnamento del minore a scuola;
- ogni lunedì pomeriggio, con prelievo del bambino dalla scuola, pernotto e conseguente riaccompagnamento del minore a scuola il martedì mattina;
- ogni sera del martedì con pernotto, con riaccompagnamento del minore a scuola mercoledì mattina;
- il venerdì sera con pernotto, soltanto nelle settimane in cui il padre tiene con sé il figlio durante il weekend;
- eventuali variazioni devono essere comunicate all'altro genitore con almeno 2 settimane (14 gg) di anticipo.
4. durante le vacanze estive, il minore trascorrerà due settimane con il padre, anche non consecutive, analogamente due settimane con la madre,
5. ogni genitore comunicherà preventivamente all'altro il periodo scelto per le rispettive ferie con il figlio e senza, entro il 30 aprile di ciascun anno;
6. nel periodo delle festività natalizie, il figlio trascorrerà una settimana con il padre;
il 24 dicembre il minore starà con la madre e la stessa lo porterà al padre il 25 dicembre mattina, per poi riprenderlo il 26 dicembre la mattina;
nelle giornate del 31 dicembre e del primo gennaio, il minore starà con il sig. e la sig.ra ad anni alterni, salvo diverso accordo tra genitori;
Parte_2 Pt_1
7. durante le festività pasquali, il minore starà con ciascun genitore Pasqua o Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
altre festività ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori;
8. il signor e la signora provvederanno al mantenimento del figlio in modo Parte_2 Pt_1 Per_1 diretto, e con il versamento da parte di ciascuno sul conto cointestato a entrambi i coniugi n. iban
[...] della somma di euro 150,00 mensili, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, impegnandosi a verificare l'ammontare del deposito ogni tre mesi con obbligo a versare in caso di necessità la somma di euro 200,00 ciascuno e concordando in ogni caso, anche in mancanza di provvista sul conto, di ripartire nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie del minore secondo il Protocollo;
9. quanto alle spese da sostenere nell'interesse del figlio minore:
– le spese che verranno saldate con il conto cointestato di cui sopra sono le seguenti:
– abbigliamento (costo massimo 100 euro);
– medicinali;
– materiale scolastico;
– retta scolastica (es: retta iscrizione scuola infanzia e tariffa mensa esclusa retta asilo nido);
– gite scolastiche
– le spese da sostenere, invece, con conto comune previo accordo, sono le seguenti:
– attività ricreative
– regali,
– visite mediche specialistiche (private).
– il genitore che compie l'acquisto provvede alla spesa utilizzando il bancomat del conto comune oppure prelevando la cifra necessaria.
10. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver diritto ad assegno di divorzio a carico dell'altro coniuge. I coniugi con il presente accordo dichiarano altresì di non aver quindi più nulla da pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio al di fuori di quanto previsto nelle condizioni del presente atto.
11. Spese compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 26/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott. Filomena Piccirillo dott. Anna Lucia Fanelli