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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/10/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 624/25
Tribunale di Prato
Il giudice, lette le note scritte depositate dai ricorrenti nel termine loro assegnato, rilevato che le stesse hanno precisato le conclusioni come segue:
“Dichiarare in tesi la risoluzione di diritto del contratto di locazione citato in premessa e condannare
Sig. , nato a [...] il [...] C.F. , ultima residenza CP_1 C.F._1 conosciuta in Prato via Giovanni Chiti n. 12, a rilasciare libero e sgombero da sé persone e cose l'immobile sito Prato, Via Fabio Filzi n. 39/c, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso dei proprietari, fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
in ipotesi la risoluzione dello stesso per grave inadempimento del Sig. , con condanna in ogni CP_1 caso del Sig. alla restituzione immediata dell'immobile de quo. CP_1
In ogni caso condannare il Sig. al pagamento della somma di € 13.000,00 per canoni scaduti CP_1
e alle ulteriori somme che matureranno fino al momento del rilascio a titolo di indennità di occupazione.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA CAP come per legge.” si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
Sezione civile
In nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale nella causa iscritta al n. R.G. 624/2025 tra le parti:
Parte_1
, CF rappresentato e difeso dall'avv. CIPRIANI MASSIMO ed
[...] C.F._2 elettivamente domiciliato in Prato presso il suo studio;
, CF rappresentato e difeso dall'avv. CIPRIANI Parte_2 C.F._3
MASSIMO ed elettivamente domiciliato in Prato presso il suo studio;
Resistente
, contumace CP_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
2 1. Risolve il contratto di locazione stipulato in data 1.8.2020 tra e quali Pt_1 Parte_2 locatori e quale conduttore relativamente all'immobile sito in Prato via Filzi 39/c CP_1 registrato all'Agenzia delle Entrate di Prato in data 1.8.2020;
2. Ordina l'immediata restituzione dell'immobile ai proprietari e;
Pt_1 Parte_2
3. Condanna al pagamento della somma di euro 13.000,00 quali canoni scaduti nonché dei CP_1 canoni che matureranno fino all'effettivo rilascio;
4. Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti che si liquidano CP_1 in euro 3.397,00 per compensi, euro 237,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge.
Prato, 14.10.2025
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e hanno chiesto al Tribunale di Pt_1 Parte_2 dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di locazione per uso commerciale dell'immobile sito in
Prato, via Filzi 39/c stipulato con con decorrenza dal 1.8.2020 al 31.7.2026, regolarmente CP_1 registrato in data 1.8.2020 condannando il conduttore a lasciare il predetto immobile libero da persone e cose.
A sostegno delle proprie domande i ricorrenti hanno dedotto (1) di essere proprietari dell'immobile ad uso uffici/direzionale sito in Prato via Filzi 39/c, piano primo, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Prato, Foglio 46, particella 557, sub. 9, concesso in locazione per uso commerciale a CP_1
, con decorrenza dal 1.8.2020 al 31.7.2026, per un canone annuo di euro 12.000,00, come da
[...] regolare contratto sottoscritto dalle parti e registrato in data 1.8.2020; (2) che il conduttore si è reso moroso nel pagamento dei canoni relativi al periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025 per complessivi euro 4.000,00; (3) che l'articolo 6 del predetto contratto prevede che il mancato pagamento o il ritardo, anche di un solo giorno, nel pagamento anche di un solo canone determineranno l'automatica risoluzione del contratto mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r. da parte del locatore di avvalersi della presente clausola;
(4) che la controparte è stata residente a [...]fino al 17.1.2025 quando è stato cancellato per irreperibilità dall'ufficio anagrafe del Comune di Prato e non risulta più rintracciabile neppure all'ufficio locato di via Filzi.
, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo così contumace. CP_1
3 La causa, istruita documentalmente, è stata discussa sulle conclusioni della parte ricorrente così come riportate nel suesteso provvedimento alla luce delle note scritte sostitutive d'udienza depositate dalla stessa.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
Sussiste in atti prova del contratto di locazione intercorso tra le parti, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Prato nonché sussiste lettera di messa in mora inviata al conduttore per sollecitare il pagamento dei canoni scaduti.
Tuttavia, questo giudice ritiene che detta lettera (doc. 2 di parte ricorrente) non costituisca prova dell'avvenuta risoluzione di diritto del suddetto contratto. In base all'art. 6 del predetto, infatti, “il mancato pagamento o il ritardo, anche di un solo giorno, nel pagamento anche di un solo canone determineranno l'automatica risoluzione del contratto mediante comunicazione a mezzo raccomandata
a.r. da parte del locatore di avvalersi della presente clausola.”.
La lettera raccomandata prodotta in atti (doc. 2 di parte ricorrente) non costituisce comunicazione circa la volontà del locatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, ma deve essere qualificata giuridicamente soltanto come costituzione in mora.
Non può, pertanto, trovare accoglimento la prima domanda spiegata dal ricorrente.
Al contrario, deve essere accolta la domanda svolta in via subordinata da parte del ricorrente.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che il conduttore si è reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione da ottobre 2024 e dal gennaio 2025 risulta irreperibile sia di fatto sia di diritto.
Sussiste, pertanto, grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. che giustifica l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto.
Deve, altresì, trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento della somma di euro
13.000,00 quali canoni scaduti nonchè le ulteriori somme che matureranno fino all'effettivo rilascio essendo altamente probabile che il conduttore non pagherà neppure in futuro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della stessa e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale ai valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
4 1. Risolve il contratto di locazione stipulato in data 1.8.2020 tra e quali Pt_1 Parte_2 locatori e quale conduttore relativamente all'immobile sito in Prato via Filzi 39/c CP_1 registrato all'Agenzia delle Entrate di Prato in data 1.8.2020;
2. Ordina l'immediata restituzione dell'immobile ai proprietari e;
Pt_1 Parte_2
3. Condanna al pagamento della somma di euro 13.000,00 quali canoni scaduti nonché dei CP_1 canoni che matureranno fino all'effettivo rilascio;
4. Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti che si liquidano CP_1 in euro 3.397,00 per compensi, euro 237,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge.
Prato, 14.10.2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
5
Tribunale di Prato
Il giudice, lette le note scritte depositate dai ricorrenti nel termine loro assegnato, rilevato che le stesse hanno precisato le conclusioni come segue:
“Dichiarare in tesi la risoluzione di diritto del contratto di locazione citato in premessa e condannare
Sig. , nato a [...] il [...] C.F. , ultima residenza CP_1 C.F._1 conosciuta in Prato via Giovanni Chiti n. 12, a rilasciare libero e sgombero da sé persone e cose l'immobile sito Prato, Via Fabio Filzi n. 39/c, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso dei proprietari, fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
in ipotesi la risoluzione dello stesso per grave inadempimento del Sig. , con condanna in ogni CP_1 caso del Sig. alla restituzione immediata dell'immobile de quo. CP_1
In ogni caso condannare il Sig. al pagamento della somma di € 13.000,00 per canoni scaduti CP_1
e alle ulteriori somme che matureranno fino al momento del rilascio a titolo di indennità di occupazione.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA CAP come per legge.” si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
Sezione civile
In nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale nella causa iscritta al n. R.G. 624/2025 tra le parti:
Parte_1
, CF rappresentato e difeso dall'avv. CIPRIANI MASSIMO ed
[...] C.F._2 elettivamente domiciliato in Prato presso il suo studio;
, CF rappresentato e difeso dall'avv. CIPRIANI Parte_2 C.F._3
MASSIMO ed elettivamente domiciliato in Prato presso il suo studio;
Resistente
, contumace CP_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
2 1. Risolve il contratto di locazione stipulato in data 1.8.2020 tra e quali Pt_1 Parte_2 locatori e quale conduttore relativamente all'immobile sito in Prato via Filzi 39/c CP_1 registrato all'Agenzia delle Entrate di Prato in data 1.8.2020;
2. Ordina l'immediata restituzione dell'immobile ai proprietari e;
Pt_1 Parte_2
3. Condanna al pagamento della somma di euro 13.000,00 quali canoni scaduti nonché dei CP_1 canoni che matureranno fino all'effettivo rilascio;
4. Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti che si liquidano CP_1 in euro 3.397,00 per compensi, euro 237,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge.
Prato, 14.10.2025
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e hanno chiesto al Tribunale di Pt_1 Parte_2 dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di locazione per uso commerciale dell'immobile sito in
Prato, via Filzi 39/c stipulato con con decorrenza dal 1.8.2020 al 31.7.2026, regolarmente CP_1 registrato in data 1.8.2020 condannando il conduttore a lasciare il predetto immobile libero da persone e cose.
A sostegno delle proprie domande i ricorrenti hanno dedotto (1) di essere proprietari dell'immobile ad uso uffici/direzionale sito in Prato via Filzi 39/c, piano primo, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Prato, Foglio 46, particella 557, sub. 9, concesso in locazione per uso commerciale a CP_1
, con decorrenza dal 1.8.2020 al 31.7.2026, per un canone annuo di euro 12.000,00, come da
[...] regolare contratto sottoscritto dalle parti e registrato in data 1.8.2020; (2) che il conduttore si è reso moroso nel pagamento dei canoni relativi al periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025 per complessivi euro 4.000,00; (3) che l'articolo 6 del predetto contratto prevede che il mancato pagamento o il ritardo, anche di un solo giorno, nel pagamento anche di un solo canone determineranno l'automatica risoluzione del contratto mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r. da parte del locatore di avvalersi della presente clausola;
(4) che la controparte è stata residente a [...]fino al 17.1.2025 quando è stato cancellato per irreperibilità dall'ufficio anagrafe del Comune di Prato e non risulta più rintracciabile neppure all'ufficio locato di via Filzi.
, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo così contumace. CP_1
3 La causa, istruita documentalmente, è stata discussa sulle conclusioni della parte ricorrente così come riportate nel suesteso provvedimento alla luce delle note scritte sostitutive d'udienza depositate dalla stessa.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
Sussiste in atti prova del contratto di locazione intercorso tra le parti, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Prato nonché sussiste lettera di messa in mora inviata al conduttore per sollecitare il pagamento dei canoni scaduti.
Tuttavia, questo giudice ritiene che detta lettera (doc. 2 di parte ricorrente) non costituisca prova dell'avvenuta risoluzione di diritto del suddetto contratto. In base all'art. 6 del predetto, infatti, “il mancato pagamento o il ritardo, anche di un solo giorno, nel pagamento anche di un solo canone determineranno l'automatica risoluzione del contratto mediante comunicazione a mezzo raccomandata
a.r. da parte del locatore di avvalersi della presente clausola.”.
La lettera raccomandata prodotta in atti (doc. 2 di parte ricorrente) non costituisce comunicazione circa la volontà del locatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, ma deve essere qualificata giuridicamente soltanto come costituzione in mora.
Non può, pertanto, trovare accoglimento la prima domanda spiegata dal ricorrente.
Al contrario, deve essere accolta la domanda svolta in via subordinata da parte del ricorrente.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che il conduttore si è reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione da ottobre 2024 e dal gennaio 2025 risulta irreperibile sia di fatto sia di diritto.
Sussiste, pertanto, grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. che giustifica l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto.
Deve, altresì, trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento della somma di euro
13.000,00 quali canoni scaduti nonchè le ulteriori somme che matureranno fino all'effettivo rilascio essendo altamente probabile che il conduttore non pagherà neppure in futuro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della stessa e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale ai valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
4 1. Risolve il contratto di locazione stipulato in data 1.8.2020 tra e quali Pt_1 Parte_2 locatori e quale conduttore relativamente all'immobile sito in Prato via Filzi 39/c CP_1 registrato all'Agenzia delle Entrate di Prato in data 1.8.2020;
2. Ordina l'immediata restituzione dell'immobile ai proprietari e;
Pt_1 Parte_2
3. Condanna al pagamento della somma di euro 13.000,00 quali canoni scaduti nonché dei CP_1 canoni che matureranno fino all'effettivo rilascio;
4. Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti che si liquidano CP_1 in euro 3.397,00 per compensi, euro 237,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge.
Prato, 14.10.2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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