Sentenza 23 febbraio 2006
Massime • 1
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale, da un lato, è alle parti preclusa ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, prove (eccetto il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione - e, dall'altro, al giudice di rinvio competono gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata. Nel caso in cui - come nella specie - la sentenza sia stata cassata per soli vizi di motivazione, il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2006, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABATINI AN - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Fr. - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a., in persona del legale rappresentante avv. Ruta Vittorio, elettivamente domiciliata in Roma, via di Val Gardena n. 3, presso l'avv. De Angelis Lucio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Cocciolito Gianfranco;
- ricorrente -
contro
FINCASA 44 S.p.a. e AO UT s.r.l. (già s.p.a.) in persona dei rispettivi legali rappresentanti sig. AS EP e sig. BA UG, elettivamente domiciliate in Roma, viale di Villa Grazioli n. 20, presso l'avv. Romano Giorgio, che le rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
AR AN, elett. dom. in Roma, via Silvio Pellico n. 44, presso l'avv. Achille Carone Fabiani, e rappresentato e difeso dall'avv. D'Angelo Gallo Guerino come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 185 del 25 marzo 2002;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 31 gennaio 2006 dal Relatore Dott. Sabatini AN;
Uditi gli avv. Cocciolito G. e De Angelis L. per la ricorrente e gli avv. A. Carone Fabiani e G. Romano per i resistenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti atti per notar Mazza del 26 aprile 1982, RC AN alienò i suoi beni immobili in Teramo ed in Tortoreto rispettivamente alle società NC 44 e Fin 40.
Con atto di citazione del 16 novembre 1983 la Banca Nazionale del Lavoro - creditrice della società RC s.p.a., della quale era fideiussore il venditore RC - convenne in giudizio quest'ultimo e le società acquirenti e chiese dichiararsi l'inefficacia di tali atti ai sensi dell'art. 2901 c.c. sull'assunto che, successivamente ai due rogiti, la società debitrice dapprima era stata ammessa alla procedura di amministrazione controllata e poi era stata dichiarata fallita.
Resistendo i convenuti, l'adito Tribunale di Teramo accolse la domanda con sentenza in data 14.5.1992 che, impugnata dalle parti rimaste soccombenti, fu confermata dalla Corte di appello. In parziale accoglimento del ricorso degli interessati, con sentenza in data 8.7.1998 n. 6676 questa Corte cassò con rinvio la sentenza di secondo grado - avendo in essa ravvisato vizi di motivazione nel punto relativo alla conoscenza, da parte delle società acquirenti, del pregiudizio richiesto dalla legge - osservando che il Giudice del merito, sebbene avesse fatto esattamente applicazione dell'art. 2901 c.c., n. 1, aveva però motivato in modo da giustificare le critiche dei ricorrenti sul punto relativo all'elemento psicologico, autonomamente rilevante, in capo al terzo acquirente dei beni ceduti dal debitore infatti, ha affermato condivisibilmente la rilevanza della contestualità delle operazioni di vendita;
tuttavia poi ha preteso di trarre dalla ovvia conoscenza di tale contestualità da parte dell'amministratore delle due società acquirenti, che esse dovevano conoscere anche la predetta qualità di fideiussore. E quindi la decozione della società garantita. Questa conclusione in realtà è raggiunta mediante un vero e proprio salto logico, giacché se è certo che la negoziazione con il RC mise l'acquirente in grado di sapere che egli stava vendendo una molteplicità di beni immobili, nulla di sospetto può trarsi dal fatto che i beni furono acquistati dalle due società anziché da una sola. Nè pvò dirsi che la spiegazione di tale divisione degli acquisti non può che essere l'intento di camuffarli, giacché essi furono stipulati nel modo più palese r e spettava caso mai alla banca creditrice di provarne una direzione camuffatoria. Nè, ancora f, la sintonia che la Corte di merito ha veduto tra il venditore e gli acquirenti, nella elusione dei diritti dei creditori in questione, può essere dedotta da considerazioni, peraltro non spiegate, circa la ingiustificatezza degli acquisti stessi data la loro dubbia convenienza. Al contrario esse potrebbero provare troppo, essendo, di norma, la convenienza ad indurre, appunto, tali sintonie, e non al contrario la loro dubbia convenienza. La conclusione sul punto deve essere considerata frutto di mera asserzione della Corte di merito, sfornita di adeguata motivazione".
Con la pronuncia ora gravata, la Corte di appello di Ancona, Giudice del rinvio, ha ritenuto non provata la conoscenza da parte delle società acquirenti del pregiudizio richiesto dalla legge, ed ha conseguentemente respinto la domanda.
Per la Cassazione di tale decisione la Banca Nazionale del Lavoro ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui gli intimati resistono con distinti controricorsi. Ricorrente e società resistenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha affermato che la banca non aveva provato che le due società acquirenti fossero a conoscenza e della qualità - del venditore RC - di fideiussore della società poi fallita, e dello stato di decozione di quest'ultima, ed è pervenuta a tale conclusione così motivando: premesso che non era possibile fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, e che si dovevano eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi in esso riscontrati, nel giudizio di rinvio non erano state disposte nuove indagini ne' erano stati acquisiti nuovi elementi di giudizio;
era irrilevante che l'avv. Giancarlo PI, genero del RC e titolare di uno dei contratti di locazione aventi ad oggetto uno degli immobili compravenduti, fosse anche il legale rappresentante della LO MO s.p.a., subentrata all'acquirente Fin 40, giacché la scientia damni va riferita al momento della stipula dell'atto revocando e non ad epoca successiva. Tali argomentazioni sono investite dai due motivi del ricorso - strettamente connessi e, pertanto, da esaminare congiuntamente - con i quali la banca ricorrente deduce la violazione degli art. 384, 394, 112, 113 e 116 c.p.c., degli artt. 2901, 2727, 2729, 2697 c.c. nonché vizi di motivazione su punti decisivi, ed afferma che tale scientia era rimasta invece provata dalle seguenti circostanze indiziarie il RC aveva preservato l'abitazione negli immobili venduti per sè e la propria famiglia, nonché per la figlia (moglie dell'amministratore della società fallenda) e per l'altra figlia (moglie dell'avv. PI); le locazioni abitative avevano durata insolita e canoni esigui;
il collegamento tra il RC e le società acquirenti era presumibilmente avvenuto attraverso il funzionario, poi pervenuto al vertice della società acquirente, genero del RC ed ovviamente a conoscenza della disastrosa situazione finanziaria del suocero;
le due società acquirenti avevano lo stesso amministratore;
la NC si era resa acquirente di immobili pur non essendo ciò contemplato nel proprio statuto;
gli acquisti erano avvenuti lo stesso giorno e dinanzi allo stesso notaio;
non erano stati prodotti documenti atti a provare l'effettiva percezione dei canoni di locazione ed il pagamento del prezzo;
il RC aveva venduto la totalità dei suoi beni;
illogica era l'affermazione della irrilevanza della provata qualità del PI, funzionario di vertice di una delle due società acquirenti. Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate. Nell'azione revocatoria ordinaria, l'accertamento della scientia damni dell'acquirente - nella specie, l'unico profilo ancora in discussione - involge una questione di fatto, come tale rimessa al Giudice del merito, il quale normalmente si avvale degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e può anche ritenerla raggiunta in quanto sussistente in re ipsa: come nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni (Cass. n. 7104 del 2005) (nella specie, invece, alla vendita aveva provveduto non già la società, che di lì a poco sarebbe stata dichiarata fallita, ma il fideiussore di essa, talché si trattava di accertare se le due società acquirenti fossero consapevoli e di tale qualità e dello stato di decozione della società garantita, come la sentenza rescindente non aveva mancato di sottolineare).
La ricorrente, pur dopo aver osservato (a pag. 8) che nella specie si trattava appunto di riscontrare i molteplici elementi presuntivi acquisiti, a suo dire precisi e concordanti, finisce poi (a pag. 12) con il richiamare il meno rigoroso indirizzo giurisprudenziale che ritiene sufficiente la prova in re ipsa: profilo, questo - osserva il collegio - rimasto però precluso dalla sentenza rescindente, la quale ha demandato al Giudice del rinvio di accertare la scientia damni delle due società acquirenti, e non già di verificare se la prova relativa fosse in re ipsa.
La riassunzione della causa davanti al predetto Giudice si configura - come questa Corte Suprema ha più volte affermato da ultimo con sentenza n. 14134 del 2004, e va qui ribadito - non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale, da un lato, è preclusa alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, prove (eccetto il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di Cassazione - e, dall'altro, al Giudice del rinvio competono gli stessi poteri di indagine del Giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata.
Nel caso, poi, che la Cassazione sia avvenuta, come nella specie, per soli vizi di motivazione, il Giudice del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale Giudice del merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato dalla sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (in tal senso, Cass. n. 7635 del 2003; vedasi anche Cass. n. 10598 del 1997). Tanto precisato, non può non osservarsi che la ricorrente torna in parte a prospettare, quali vizi di legittimità o di merito della sentenza impugnata, quegli stessi elementi di fatto (la contestualità delle vendite e la loro dubbia convenienza) che la pronuncia rescindente aveva considerato inidonei - in quanto integranti "un vero e proprio salto logico" - a far ritenere acquisita la prova che le società acquirenti fossero consapevoli della qualità del RC, di fideiussore della società in stato di decozione: elementi che il Giudice del rinvio ha, pertanto, legittimamente ritenuto non probanti.
Nell'atto riassuntivo del giudizio dinanzi alla Corte anconetana, la banca aveva anche sostenuto essere oltremodo improbabile che l'amministratore delle due società acquirenti, avvezzo alle trattative più delicate, non si fosse avveduto che il RC, offendo in vendita un patrimonio così compromesso da riserve a favore della propria famiglia, non stesse vendendo l'intero suo patrimonio ed eludendo sue responsabilità patrimoniali, ed aveva aggiunto: "ritenendo la circostanza improbabile, assume definitivamente rilievo determinante la prova della identità tra il legale rappresentante della LO MO s.p.a. (subentrata in questo giudizio alla Finquaranta s.r.l.) avv. Giancarlo PI ed il titolare di un contratto di locazione di uno degli immobili compravenduti, genero del venditore": circostanza che la sentenza impugnata ha rettamente considerato irrilevante poiché la prova della scientia damni deve essere riferita al momento dell'acquisto e non già a vicende successive di anni.
Ma - aggiunge la ricorrente - già al momento dell'acquisto lo stesso PI era funzionario, con posizione di vertice, in una delle due società acquirenti, e, "presumibilmente", aveva svolto funzione di collegamento tra le stesse società ed il suocero, del quale non poteva non conoscere la situazione finanziaria e le obbligazioni assunte.
Osserva la Corte che tale pur significativa circostanza, così come l'asserita vendita della totalità dei beni del RC non risultano riportate nella sentenza rescindente (s'intende, come fatte oggetto di esame da parte della pronuncia da questa cassata), ne' sono state esaminate dalla decisione ora gravata: orbene, ed a parte il fatto che la stessa ricorrente svolge sul punto una mera congettura ("presumibilmente"), è decisivo osservare che trattasi di profili nuovi, che la ricorrente soltanto genericamente afferma di aver sottoposto al Giudice del merito, senza però specificamente indicare l'atto difensivo in cui ha svolto tali tesi, come avrebbe dovuto in osservanza dell'onere di autosufficienza del ricorso. Non può invero, che ribadirsi che il Giudice del merito incorre nel vizio di omessa od insufficiente motivazione allorquando non esamini, o non esamini sufficientemente, risultanze processuali che attengano ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), e che gli siano state ritualmente prospettate.
Nella specie, nell'atto riassuntivo del giudizio dinanzi alla Corte anconetana, l'attuale ricorrente, pur muovendo dalla esatta premessa che si trattava di accertare la conoscenza, da parte delle società acquirenti, del pregiudizio richiesto dalla legge, si limitò a segnalare la veste di legale rappresentante della LO MO rivestita dal PI - di cui si è già detto - e la circostanza che il RC aveva venduto una pluralità di beni riservando il diritto di abitazione sugli stessi beni a sè e membri della famiglia compreso il PI: circostanza che detta Corte ha implicitamente ritenuto non decisiva in difetto di ogni collegamento tra le vendite, così effettuate, e l'accertamento della prova ad essa demandata dalla sentenza rescindente, che le società acquirenti fossero, alla data dei rogiti, consapevoli della qualità, del RC, di fideiussore di una società in stato di decozione.
Infine, l'argomento della mancata produzione, da parte delle società ora resistenti, della documentazione relativa alla effettiva percezione dei canoni di locazione e del prezzo di acquisto, è irrilevante agli effetti in esame giacché tende a dimostrare la simulazione delle due vendite, e, dunque, un'azione diversa, per causa petendi e petitum, da quella proposta e sulla quale il Giudice del rinvio era tenuto a decidere limitatamente al profilo più volte evidenziato.
Il ricorso - basato in parte su argomentazioni ripetitive di quella già censurate dalla sentenza rescindente ed in parte su profili nuovi od irrilevanti - va pertanto respinto. Le difformi decisioni assunte nei vari gradi del giudizio comportano l'equa compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2006.