Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1093
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Separazione legale protratta per il tempo previsto dalla legge

    Il Tribunale ha ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, dato che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione.

  • Accolto
    Volontà delle parti di non volersi riconciliare

    Il Tribunale ha ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.

  • Accolto
    Condizioni concordate tra le parti

    Il Tribunale ha ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.

  • Accolto
    Parere favorevole del P.M.

    Il Tribunale ha preso atto dell'intervento del P.M. in data 13.11.2025, il quale esprime parere favorevole.

  • Accolto
    Accordo sulle condizioni di separazione e mantenimento dei figli

    Il Tribunale recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e dà atto delle condizioni concordate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1093
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 1093
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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