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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11142/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 11142/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1 08.09.1971 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato ANANIA PIETRO del Foro di Bologna e
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2 09.05.1972 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avvocata ARENA SUSANNA PAOLA del Foro di Bologna
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 13.11.2025.
OGGETTO: Cessazione effetti civili
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 31.07.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate due figlie, ancora minorenni, Per_1
e , nate a Bologna il 15.10.2011;
[...] Persona_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 09.09.2020 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 06.10.2020;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 13.11.2025, il quale esprime parere favorevole;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a Parte_1 AS Di AB (NA) il 08.09.1971, e , nata a Parte_2 ET (TA) il 09.05.1972, celebrato a ET (TA) il 21.08.2006 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ET (TA) al n. 47 parte 2 serie A anno 2006;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: a. i coniugi rinunciano a qualsiasi contributo per il loro mantenimento disponendo gli stessi di mezzi economici sufficienti per vivere;
b. le figlie minori verranno affidate in regime di affido condiviso e, quindi, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. Le scelte di straordinaria importanza e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, la scelta delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni delle figlie;
c. le figlie trascorreranno con il padre due weekend al mese e precisamente dal venerdì (indicando come orario quello dall'uscita da scuola) sino alla domenica sera, quando verranno riaccompagnate dal padre a casa della madre, verso le ore 20.00, ovvero secondo un diverso orario, concordato preventivamente tra le parti, verbalmente o preferibilmente anche per il tramite di mero sms o whatsapp, in base alle esigenze delle figlie. In caso di sospensione dell'attività scolastica per vacanze estive, scioperi o altro, il padre preleverà, invece, le minori da casa della madre il sabato alle ore 10.00 e le riaccompagnerà a casa della stessa entro le ore 20.00 ovvero 22.00 se trattasi di periodo estivo, sempre salvo diverso accordo tra le parti o impellenti necessità di servizio inerenti al lavoro del Sig.
con preventivo avviso alla madre, compatibilmente con quello reso allo stesso. Pt_1 Le parti concordano, altresì, che il padre in caso di difficoltà lavorative, possa scegliere un fine settimana in cui non tenere le figlie, durante il mese, senza procedere necessariamente con la turnazione a fine settimana alternati, in base ad un calendario predisposto settimanalmente o mensilmente che tenga conto delle sue esigenze di lavoro che possono prevedere appunto attività lavorativa anche durante i fine settimana. Il padre si impegna, quindi, in ragione dei propri impegni lavorativi mutabili, a comunicare inoltre, settimanalmente o mensilmente a seconda della comunicazione al medesimo dei propri turni di lavoro, anche la giornata prescelta, sempre compatibilmente con gli impegni delle minori, che potrà trascorrere con le figlie sin dal termine delle lezioni scolastiche ovvero, in caso di sospensione del periodo scolastico, dal momento della cessazione del proprio turno di lavoro, laddove il medesimo non disponga ovviamente dell'intera giornata libera, fatte salve improrogabili e improvvise ragioni di servizio del Sig. da documentarsi, Pt_1 atteso che lo stesso dispone in anticipo del calendario dei turni. Resta inteso che il padre potrà vedere le figlie quotidianamente anche prelevandole eventualmente da scuola e trascorrendo con loro il pomeriggio o alcuni pomeriggi, nonché riaccompagnandole a casa dalla madre entro le ore 20.00, sempre previo accordo tra le parti da comunicarsi preventivamente per iscritto o verbalmente e tenendo conto delle esigenze scolastiche, ricreative e di crescita delle minori. Inoltre, quest'ultime, stante la vicinanza delle rispettive abitazioni dei genitori, potranno pernottare dal padre uno o due sere a settimana, (oltre ai fine settimana previsti) sempre previo accordo tra le parti ed in ragione delle esigenze lavorative del padre, onerandosi il padre di riaccompagnarle a scuola il mattino successivo, fatte salve improrogabili e improvvise ragioni di servizio del Sig. da comunicarsi sempre con adeguato anticipo alla madre, onde Pt_1 consentirle di organizzarsi in ragione degli accordi invece precedentemente assunti. Le parti concordano fin da ora che, stante la circostanza che le minori trascorreranno la maggior parte del tempo con la madre, la stessa sia autorizzata ad affidarle, in caso di necessità
o su richiesta delle minori stesse, ai propri genitori, laddove disponibili, anche in considerazione della notevole vicinanza dei nonni materni, nonché al fatto che le bambine frequentano sovente l'abitazione degli stessi. Le parti concordano fin da ora, inoltre, che durante il periodo delle vacanze estive, laddove le minori siano impossibilitate a trascorrere le giornate con i genitori, in quanto impegnati al lavoro, le stesse vengano affidate, come sopra già detto, ai nonni ovvero frequentino i campi scuola scelti di comune accordo tra i genitori stessi o in alternativa verranno affidate a persona di fiducia o iscritte ai campi scuola e le relative spese saranno ripartite tra le parti come da accordi assunti in ricorso. Durante le vacanze di Natale le figlie trascorreranno, ad anni alterni salvo diversi accordi tra i coniugi, con i rispettivi genitori, le giornate dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, curando che le stesse passino ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno con l'uno o con l'altro genitore;
il genitore a cui spetta il periodo comprensivo del Capodanno ha diritto a trascorrere una mezza giornata (pranzo o cena) con le figlie nel periodo natalizio (nei giorni 24-25 o 26 dicembre) con scelta del giorno, concordata tra le parti, salvo il caso in cui una delle parti abbia deciso di trascorrere le vacanze fuori dal Comune di residenza, sempre comunque previa comunicazione all'altro genitore. Le figlie trascorreranno, inoltre, le vacanze Pasquali ad anni alterni salvo diversi accordi tra i coniugi, specificandosi che il periodo Pasquale comprende anche il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con le figlie almeno due settimane di vacanze, di cui almeno 7 giorni consecutivi. I periodi saranno concordati tra i genitori per iscritto e sempre tenuto conto delle specifiche peculiarità delle attività lavorative svolte dai genitori. I fine settimana, quindi, ricominceranno a decorrere, successivamente, secondo l'eventuale calendario. Nulla osta che nel periodo estivo entrambi i genitori possano concordare anche un'ulteriore settimana di vacanza da trascorrere con le figlie. In caso di sovrapposizione dei periodi di vacanza, si darà preferenza a chi avrà comunicato e prenotato per primo il periodo prescelto. Le parti concordano, altresì, di poter stabilire ulteriori periodi di vacanza da passare con le figlie (ad esempio settimana bianca). Ciò potrà avvenire anche durante i periodi scolastici (sempre tenendo conto degli impegni delle minori e dell'importanza degli stessi), accordandosi di volta in volta con almeno un preavviso di 30 giorni. Il genitore dovrà comunicare, prima della partenza, all'altro genitore tutti i riferimenti per la reperibilità delle figlie minori, con espressa indicazione del luogo in cui soggiorneranno, unitamente agli eventuali recapiti telefonici. Si precisa che in caso di espatrio vale quanto sopra indicato in tema di reperibilità, precisando che in ogni caso vi dovrà essere autorizzazione preventiva da parte dell'altro genitore;
d. solo in caso di problemi di salute delle minori, ciascun genitore si impegna a darne preventiva comunicazione all'altro genitore, consentendogli di poterle visitare nel loro preminente interesse;
e. il padre contribuirà al mantenimento in favore delle figlie minori versando in favore delle medesime sul conto corrente intestato alla madre e sulle coordinate bancarie già note, entro il 05 di ogni mese, la somma mensile pari ad euro 648,00 e, dunque, la somma di euro 324,00 per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita delle figlie: quindi vitto, alloggio, abbigliamento e spese per l'ordinaria cura della persona;
f. le parti concordano che le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, che saranno rimborsate previa esibizione della documentazione di spese, saranno così ripartite, il 50% a carico del padre ed il restante 50% a carico della madre e dovranno essere concordate preventivamente. Nello specifico saranno rimborsate: previa concertazione ed a fronte dell'esibizione della documentazione di spesa, le spese mediche non coperte dal SSN precedute dalla scelta concordata dello specialista (ovvero quelle per visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici e oculistici, tra i quali le lenti a contatto), spese per l'istruzione e la formazione da valutare ogni anno prima dell'iscrizione, spese di dotazione scolastica iniziale, materiale scolastico, rette universitarie, ripetizioni, corsi di lingua straniera, pre scuola e doposcuola, viaggi di istruzione anche se organizzati dalla scuola, uscite scolastiche con e senza pernottamento, attività integrative, campi scuola estivi, baby – sitter, vacanze trascorse senza i genitori, spese sportive e spese per l'acquisto delle relative attrezzature e dell'arredo sportivo, spese ludico – ricreative culturali e spese per l'acquisto delle relative attrezzature. Le parti concordano che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse delle figlie ripartite per il 50% a carico del padre e il restante 50% a carico della madre, che non dovranno essere concordate preventivamente: spese mediche coperte dal SSN, trattamenti o farmaci prescritti dal pediatra o dal medico di base, spese mediche che rivestono il carattere dell'urgenza; spese relative (abbonamento) allo sport attualmente frequentato dalle minori fatta eccezione per le spese delle relative attrezzature e abbigliamento. Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante l'esborso, con l'obbligo del pagamento, a cura dell'altro genitore, entro 30 giorni dalla ricezione del documento. Le spese straordinarie dovranno essere comunicate reciprocamente dai genitori tramite messaggio sms o whatsapp, con l'obbligo del pagamento a cura dell'altro genitore nei tempi sopra indicati, salvo che l'altra parte non decida di provvedervi, laddove possibile, immediatamente versando la sua quota. Resta inteso che eventuali dinieghi per scelte o spese a favore dei figli debitamente comunicate e motivate ed in relazione alle quali è necessario l'accordo tra le parti, si intendono approvate qualora non vi sia riscontro entro 30 giorni dalla richiesta, in difetto della quale la spesa si considera approvata. In caso di dissenso, la parte dovrà motivare lo stesso, salvo diversi accordi. In caso di necessità di ripetizioni scolastiche, le stesse dovranno essere concordate preventivamente dai genitori e ogni genitore pagherà direttamente all'insegnante la quota di sua spettanza nella misura del 50% cadauno. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Le detrazioni fiscali per le figlie a carico verranno effettuate nel rispetto delle normative vigenti e secondo il regime fiscale di ciascun genitore;
g. per ogni questione non espressamente indicata e in caso di disaccordo, le parti si rifaranno al Protocollo stilato dal Tribunale di Bologna;
h. le parti dichiarano di avere regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro, relativamente al mobilio esistente nell'immobile nonché relativamente agli effetti personali;
i. i coniugi si rilasciano reciproco e preventivo assenso per il rilascio di passaporti o carte d'identità valide per l'espatrio anche per le minori;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di ET (TA) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 11142/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1 08.09.1971 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato ANANIA PIETRO del Foro di Bologna e
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2 09.05.1972 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avvocata ARENA SUSANNA PAOLA del Foro di Bologna
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 13.11.2025.
OGGETTO: Cessazione effetti civili
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 31.07.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate due figlie, ancora minorenni, Per_1
e , nate a Bologna il 15.10.2011;
[...] Persona_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 09.09.2020 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 06.10.2020;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 13.11.2025, il quale esprime parere favorevole;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a Parte_1 AS Di AB (NA) il 08.09.1971, e , nata a Parte_2 ET (TA) il 09.05.1972, celebrato a ET (TA) il 21.08.2006 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ET (TA) al n. 47 parte 2 serie A anno 2006;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: a. i coniugi rinunciano a qualsiasi contributo per il loro mantenimento disponendo gli stessi di mezzi economici sufficienti per vivere;
b. le figlie minori verranno affidate in regime di affido condiviso e, quindi, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. Le scelte di straordinaria importanza e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, la scelta delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni delle figlie;
c. le figlie trascorreranno con il padre due weekend al mese e precisamente dal venerdì (indicando come orario quello dall'uscita da scuola) sino alla domenica sera, quando verranno riaccompagnate dal padre a casa della madre, verso le ore 20.00, ovvero secondo un diverso orario, concordato preventivamente tra le parti, verbalmente o preferibilmente anche per il tramite di mero sms o whatsapp, in base alle esigenze delle figlie. In caso di sospensione dell'attività scolastica per vacanze estive, scioperi o altro, il padre preleverà, invece, le minori da casa della madre il sabato alle ore 10.00 e le riaccompagnerà a casa della stessa entro le ore 20.00 ovvero 22.00 se trattasi di periodo estivo, sempre salvo diverso accordo tra le parti o impellenti necessità di servizio inerenti al lavoro del Sig.
con preventivo avviso alla madre, compatibilmente con quello reso allo stesso. Pt_1 Le parti concordano, altresì, che il padre in caso di difficoltà lavorative, possa scegliere un fine settimana in cui non tenere le figlie, durante il mese, senza procedere necessariamente con la turnazione a fine settimana alternati, in base ad un calendario predisposto settimanalmente o mensilmente che tenga conto delle sue esigenze di lavoro che possono prevedere appunto attività lavorativa anche durante i fine settimana. Il padre si impegna, quindi, in ragione dei propri impegni lavorativi mutabili, a comunicare inoltre, settimanalmente o mensilmente a seconda della comunicazione al medesimo dei propri turni di lavoro, anche la giornata prescelta, sempre compatibilmente con gli impegni delle minori, che potrà trascorrere con le figlie sin dal termine delle lezioni scolastiche ovvero, in caso di sospensione del periodo scolastico, dal momento della cessazione del proprio turno di lavoro, laddove il medesimo non disponga ovviamente dell'intera giornata libera, fatte salve improrogabili e improvvise ragioni di servizio del Sig. da documentarsi, Pt_1 atteso che lo stesso dispone in anticipo del calendario dei turni. Resta inteso che il padre potrà vedere le figlie quotidianamente anche prelevandole eventualmente da scuola e trascorrendo con loro il pomeriggio o alcuni pomeriggi, nonché riaccompagnandole a casa dalla madre entro le ore 20.00, sempre previo accordo tra le parti da comunicarsi preventivamente per iscritto o verbalmente e tenendo conto delle esigenze scolastiche, ricreative e di crescita delle minori. Inoltre, quest'ultime, stante la vicinanza delle rispettive abitazioni dei genitori, potranno pernottare dal padre uno o due sere a settimana, (oltre ai fine settimana previsti) sempre previo accordo tra le parti ed in ragione delle esigenze lavorative del padre, onerandosi il padre di riaccompagnarle a scuola il mattino successivo, fatte salve improrogabili e improvvise ragioni di servizio del Sig. da comunicarsi sempre con adeguato anticipo alla madre, onde Pt_1 consentirle di organizzarsi in ragione degli accordi invece precedentemente assunti. Le parti concordano fin da ora che, stante la circostanza che le minori trascorreranno la maggior parte del tempo con la madre, la stessa sia autorizzata ad affidarle, in caso di necessità
o su richiesta delle minori stesse, ai propri genitori, laddove disponibili, anche in considerazione della notevole vicinanza dei nonni materni, nonché al fatto che le bambine frequentano sovente l'abitazione degli stessi. Le parti concordano fin da ora, inoltre, che durante il periodo delle vacanze estive, laddove le minori siano impossibilitate a trascorrere le giornate con i genitori, in quanto impegnati al lavoro, le stesse vengano affidate, come sopra già detto, ai nonni ovvero frequentino i campi scuola scelti di comune accordo tra i genitori stessi o in alternativa verranno affidate a persona di fiducia o iscritte ai campi scuola e le relative spese saranno ripartite tra le parti come da accordi assunti in ricorso. Durante le vacanze di Natale le figlie trascorreranno, ad anni alterni salvo diversi accordi tra i coniugi, con i rispettivi genitori, le giornate dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, curando che le stesse passino ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno con l'uno o con l'altro genitore;
il genitore a cui spetta il periodo comprensivo del Capodanno ha diritto a trascorrere una mezza giornata (pranzo o cena) con le figlie nel periodo natalizio (nei giorni 24-25 o 26 dicembre) con scelta del giorno, concordata tra le parti, salvo il caso in cui una delle parti abbia deciso di trascorrere le vacanze fuori dal Comune di residenza, sempre comunque previa comunicazione all'altro genitore. Le figlie trascorreranno, inoltre, le vacanze Pasquali ad anni alterni salvo diversi accordi tra i coniugi, specificandosi che il periodo Pasquale comprende anche il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con le figlie almeno due settimane di vacanze, di cui almeno 7 giorni consecutivi. I periodi saranno concordati tra i genitori per iscritto e sempre tenuto conto delle specifiche peculiarità delle attività lavorative svolte dai genitori. I fine settimana, quindi, ricominceranno a decorrere, successivamente, secondo l'eventuale calendario. Nulla osta che nel periodo estivo entrambi i genitori possano concordare anche un'ulteriore settimana di vacanza da trascorrere con le figlie. In caso di sovrapposizione dei periodi di vacanza, si darà preferenza a chi avrà comunicato e prenotato per primo il periodo prescelto. Le parti concordano, altresì, di poter stabilire ulteriori periodi di vacanza da passare con le figlie (ad esempio settimana bianca). Ciò potrà avvenire anche durante i periodi scolastici (sempre tenendo conto degli impegni delle minori e dell'importanza degli stessi), accordandosi di volta in volta con almeno un preavviso di 30 giorni. Il genitore dovrà comunicare, prima della partenza, all'altro genitore tutti i riferimenti per la reperibilità delle figlie minori, con espressa indicazione del luogo in cui soggiorneranno, unitamente agli eventuali recapiti telefonici. Si precisa che in caso di espatrio vale quanto sopra indicato in tema di reperibilità, precisando che in ogni caso vi dovrà essere autorizzazione preventiva da parte dell'altro genitore;
d. solo in caso di problemi di salute delle minori, ciascun genitore si impegna a darne preventiva comunicazione all'altro genitore, consentendogli di poterle visitare nel loro preminente interesse;
e. il padre contribuirà al mantenimento in favore delle figlie minori versando in favore delle medesime sul conto corrente intestato alla madre e sulle coordinate bancarie già note, entro il 05 di ogni mese, la somma mensile pari ad euro 648,00 e, dunque, la somma di euro 324,00 per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita delle figlie: quindi vitto, alloggio, abbigliamento e spese per l'ordinaria cura della persona;
f. le parti concordano che le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, che saranno rimborsate previa esibizione della documentazione di spese, saranno così ripartite, il 50% a carico del padre ed il restante 50% a carico della madre e dovranno essere concordate preventivamente. Nello specifico saranno rimborsate: previa concertazione ed a fronte dell'esibizione della documentazione di spesa, le spese mediche non coperte dal SSN precedute dalla scelta concordata dello specialista (ovvero quelle per visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici e oculistici, tra i quali le lenti a contatto), spese per l'istruzione e la formazione da valutare ogni anno prima dell'iscrizione, spese di dotazione scolastica iniziale, materiale scolastico, rette universitarie, ripetizioni, corsi di lingua straniera, pre scuola e doposcuola, viaggi di istruzione anche se organizzati dalla scuola, uscite scolastiche con e senza pernottamento, attività integrative, campi scuola estivi, baby – sitter, vacanze trascorse senza i genitori, spese sportive e spese per l'acquisto delle relative attrezzature e dell'arredo sportivo, spese ludico – ricreative culturali e spese per l'acquisto delle relative attrezzature. Le parti concordano che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse delle figlie ripartite per il 50% a carico del padre e il restante 50% a carico della madre, che non dovranno essere concordate preventivamente: spese mediche coperte dal SSN, trattamenti o farmaci prescritti dal pediatra o dal medico di base, spese mediche che rivestono il carattere dell'urgenza; spese relative (abbonamento) allo sport attualmente frequentato dalle minori fatta eccezione per le spese delle relative attrezzature e abbigliamento. Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante l'esborso, con l'obbligo del pagamento, a cura dell'altro genitore, entro 30 giorni dalla ricezione del documento. Le spese straordinarie dovranno essere comunicate reciprocamente dai genitori tramite messaggio sms o whatsapp, con l'obbligo del pagamento a cura dell'altro genitore nei tempi sopra indicati, salvo che l'altra parte non decida di provvedervi, laddove possibile, immediatamente versando la sua quota. Resta inteso che eventuali dinieghi per scelte o spese a favore dei figli debitamente comunicate e motivate ed in relazione alle quali è necessario l'accordo tra le parti, si intendono approvate qualora non vi sia riscontro entro 30 giorni dalla richiesta, in difetto della quale la spesa si considera approvata. In caso di dissenso, la parte dovrà motivare lo stesso, salvo diversi accordi. In caso di necessità di ripetizioni scolastiche, le stesse dovranno essere concordate preventivamente dai genitori e ogni genitore pagherà direttamente all'insegnante la quota di sua spettanza nella misura del 50% cadauno. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Le detrazioni fiscali per le figlie a carico verranno effettuate nel rispetto delle normative vigenti e secondo il regime fiscale di ciascun genitore;
g. per ogni questione non espressamente indicata e in caso di disaccordo, le parti si rifaranno al Protocollo stilato dal Tribunale di Bologna;
h. le parti dichiarano di avere regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro, relativamente al mobilio esistente nell'immobile nonché relativamente agli effetti personali;
i. i coniugi si rilasciano reciproco e preventivo assenso per il rilascio di passaporti o carte d'identità valide per l'espatrio anche per le minori;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di ET (TA) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla