Sentenza 26 febbraio 2001
Massime • 1
Le disposizioni dei piani regolatori contenenti divieti di edificazione non hanno funzione integrativa della norma di cui all'art. 873 cod.civ. in tema di distanze tra costruzioni, essendo dettate, esclusivamente per interessi pubblici, allo scopo di conservare la destinazione urbanistica di una determinata parte del territorio, con la conseguenza che la loro violazione consente al proprietario del fondo finitimo la sola azione risarcitoria e non anche quella per la riduzione in pristino.
Commentari • 2
- 1. Cosa fare se il vicino non rispetta le distanze?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 marzo 2024
- 2. Il diritto di sopraelevazione e l’ambito di applicazione dell’art. 873 c.c.Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 ottobre 2019
In che rapporto si pone il diritto di sopraelevazione rispetto alle norme del codice civile che disciplinano le violazioni delle norme in tema di edilizia e, in particolare, sulle distanze? Per approfondire questo argomento leggi anche “Manuale del contenzioso condominiale” di Riccardo Mazzon. Lineamenti generali del diritto di sopraelevazione. In base all'art. 1127 c.c. “Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono. I condomini possono …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IG ET, elettivamente domiciliato in ROMA PLE DELLE PROVINCE 11, presso lo studio dell'avvocato D'URGOLO FILIPPO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IG AV, IG GI, IG ROSA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 21676/98 proposto da:
IG AV, IG GI, IG ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MEDAGLIE D'ORO 93, presso lo studio dell'avvocato LOVELLI ANGELO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
IG ET;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1496/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 06/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato D'URGOLO Filippo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;
udito l'Avvocato LOVELLI Angelo, difensore dei resistenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ - 2^motivo del ricorso principale, assorbito il resto e il ricorso incidentale.
SVOLGRAENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 4 dicembre 1985 PP, IA e RO GL convennero, davanti al Tribunale di Latina, LE e RI GL per la condanna sia alla demolizione della parte di un fabbricato, che sarebbe stato da costoro costruito senza rispettare dal frontistante edificio di proprietà di essi istanti le distanze prescritte dagli art. 873 e 907 del codice civile e dalle norme degli strumenti urbanistici locali, sia al risarcimento del danno.
Il convenuto LE GL, e ET e PA GL e UC Di LI, eredi dell'altro convenuto (RI GL),nel frattempo deceduto, costituitisi in giudizio, contestarono il fondamento delle pretese sostenendo di avere fatto costruire il proprio immobile a distanza consentita dall'art. 873 del codice civile, la cui norma era la sola applicabile, in quanto il più
rigoroso piano Regolatore Generale del Comune di Ponza era entrato in vigore quando la nuova opera era stata già completata. Con sentenza del 19 maggio 1995 il Tribunale rigettò la domanda proposta
contro
LE e PA GL e UC Di LI per difetto di legittimazione passiva e l'accolse nei confronti di ET GL, che condannò a demolire una parte del suo fabbricato (quella individuata nella planimetria allegata alla consulenza tecnica d'ufficio con una linea verde),avendo ritenuta inedificabile la zona sulla quale era stata costruita.
Il soccombente propose appello con cui eccepì di avere rispettato il piano regolatore avendo fatto eseguire soltanto lavori consentiti di conservazione e di recupero del patrimonio edilizio e di essere stato erroneamente condannato alla demolizione, sebbene lo strumento urbanistico non contenesse norme sulle distanze.
Le controparti resistettero al gravame e, con impugnazione incidentale, chiesero, in riforma della pronuncia impugnata, la condanna del convenuto all'abbattimento dell'intero edificio, sul rilievo che questa sanzione, prevista per l'inosservanza delle distanze, era a maggior ragione, applicabile nel caso di strumenti urbanistici che, come quello del Comune di Ponza, vietano del tutto l'edificabilità; e al pagamento, come risarcimento del danno, di una maggiore somma di denaro rispetto a quella liquidata dal Tribunale. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 6 maggio 1998, ha confermato la decisione di primo grado osservando che: a) - la norma del piano regolatore (nella specie applicabile, essendo stata la costruzione completata dopo la sua entrata in vigore) non prescriveva alcuna distanza tra le costruzioni, ma vietava l'edificabilità nella zona in questione (A/1) e costituiva, "parte integrante dell'art. 873 del codice civile, incidendo sulla sfera dei diritti reali"; b) -
dalla sua violazione era, pertanto, derivato il diritto degli attori di pretendere la demolizione della costruzione illegittima;
c) - inammissibile era l'appello incidentale con cui gli attori avevano chiesto l'abbattimento dell'intero edificio, giacché, con la citazione introduttiva del processo, si erano limitati ad esigere la demolizione delle parti d'immobile costruite a distanza illegale, le quali erano costituite soltanto dai vani "individuati con la linea di colore verde nella planimetria allegata alla relazione del consulente tecnico d'ufficio".
ET GL ricorre per cassazione con tre motivi. PP, IA e RO GL resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale sorretto da un motivo illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente si ordina la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile Con i primi due motivi connessi del ricorso principale si denunzia la violazione dell'art. 873 del codice civile e delle norme del piano regolatore generale del Comune di Ponza, e il vizio di omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, e si censura la sentenza impugnata sostenendosi che la Corte d'appello ha confermato la statuizione della pronuncia di primo grado di condanna alla demolizione, avendo erroneamente ritenuto che la disposizione del piano regolatore del Comune di Ponza, di divieto di edificabilità sulla zona nella quale era stato costruito il nuovo edificio, integrava quella dell'art. 873 del codice civile sulla distanza tra costruzioni. E si sostiene che avrebbe dovuto, invece, negare tale natura alla norma dello strumento urbanistico, essendo suo unico scopo quello della tutela dell'interesse generale alla conservazione dell'ambiente e, conseguentemente, respingere, in riforma della decisione impugnata, la pretesa di demolizione, perché dal vicino si sarebbe potuta chiedere la sola condanna del, costruttore abusivo al, risarcimento del danno. Si soggiunge che, in ogni caso, il convenuto si era limitato a fare compiere lavori permessi dal piano regolatore essendo essi diretti alla ristrutturazione e al risanamento igienico (servizio igienico e scala) del suo vecchio e fatiscente edificio.
Le censure sono fondate.
La Corte d'appello, avendo insindacabilmente accertato che la nuova opera eseguita sul fondo del convenuto era una costruzione, ha proceduto all'identificazione della norma del piano regolatore sulla distanza da applicare per stabilire se fosse stata o non violata;
e, ritenuta l'illegittimità delle porzioni di fabbricato situate in una zona del territorio comunale per tale piano inedificabile, ha giudicato conforme al diritto la statuizione del Tribunale di condanna all'abbattimento di esse, pur non avendo rinvenuto alcuna disposizione specifica sulla distanza nello strumento urbanistico. E a questa conclusione è pervenuta sul presupposto che le norme dei piani regolatori di divieto di edificazione, integrino quella dell'art. 873 del codice civile sulla distanza tra costruzioni, in quanto anch'esse "incidenti sulla sfera dei diritti reali". La decisione non può, però, condividersi perché le norme che vietano l'edificabilità, conformemente alle altre che limitano il volume e l'altezza dei fabbricati, non disciplinano la distanza tra costruzioni - neanche indirettamente, come avviene invece per quelle che regolano il distacco tra costruzioni e confini - essendo dettate esclusivamente, per interessi pubblici, alla conservazione della destinazione urbanistica di una determinata parte del territorio, e, pertanto, per la violazione di esse, il proprietario del fondo confinante può agire per ottenere il risarcimento del danno, ma non la riduzione in pristino, secondo quel che prescrive l'art. 872 del codice civile ("Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve essere risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta di violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamatè"). Conseguentemente la Corte del merito non avrebbe dovuto confermare la decisione di primo grado di demolizione della nuova opera per l'inosservanza della norma del piano regolatore di divieto dell'edificazione, ma avrebbe dovuto identificare la regola dell'ordinamento sulla distanza applicabile e trarne le conseguenze relative. Tale errore comporta l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale e, in relazione ad essi, la cassazione della sentenza impugnata e l'assorbimento del terzo motivo, essendo la statuizione da quest'ultimo investita (condanna del convenuto al risarcimento del danno) superata dal pronunciato annullamento, nonché il rinvio della causa per un nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte d'appello che, per deliberare la sua decisione, dovrà individuare la norma sulla distanza applicabile nel caso concreto.
È, invece, infondato e deve essere rigettato il ricorso incidentale perché, contrariamente a quel che con esso si sostiene (la Corte del merito avrebbe dichiarato inammissibile l'appello incidentale, avendo ritenuto erroneamente la domanda di condanna del convenuto alla demolizione dell'intero edificio),dalla lettura degli atti del giudizio eseguita direttamente da questa Corte essendo il vizio denunziato di natura processuale è risultata la novità della pretesa fatta valere in sede di gravame rispetto a quella formulata nella citazione introduttiva e ripetuta nell'udienza di precisazione delle conclusioni (condanna del convenuto all'abbattimento delle parti di fabbricato costruite a distanza illegale). Il Giudice di rinvio provvederà sulle spese di questo giudizio.
P. T. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il suo terzo motivo e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2001