Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2757
CASS
Sentenza 26 febbraio 2001

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Le disposizioni dei piani regolatori contenenti divieti di edificazione non hanno funzione integrativa della norma di cui all'art. 873 cod.civ. in tema di distanze tra costruzioni, essendo dettate, esclusivamente per interessi pubblici, allo scopo di conservare la destinazione urbanistica di una determinata parte del territorio, con la conseguenza che la loro violazione consente al proprietario del fondo finitimo la sola azione risarcitoria e non anche quella per la riduzione in pristino.

Commentari2

  • 1Cosa fare se il vicino non rispetta le distanze?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 marzo 2024

  • 2Il diritto di sopraelevazione e l’ambito di applicazione dell’art. 873 c.c.
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 ottobre 2019

    In che rapporto si pone il diritto di sopraelevazione rispetto alle norme del codice civile che disciplinano le violazioni delle norme in tema di edilizia e, in particolare, sulle distanze? Per approfondire questo argomento leggi anche “Manuale del contenzioso condominiale” di Riccardo Mazzon. Lineamenti generali del diritto di sopraelevazione. In base all'art. 1127 c.c. “Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono. I condomini possono …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2757
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2757
Data del deposito : 26 febbraio 2001

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