Articolo 49 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
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Art. 49. (Controlli sulle unita' sanitarie locali)

Il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali e' esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui all' articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro, nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge.
I provvedimenti vincolati della unita' sanitaria locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati nell' articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono adottati dal coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al controllo del comitato regionale di controllo.
Il comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori, nell'esercizio del potere di autotutela puo', entro 20 giorni dal ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente.
((Gli atti delle unita' sanitarie locali sono nulli di diritto se
per la relativa spesa non e' indicata idonea copertura finanziaria.))
Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie
locali alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle province s'intendono automaticamente estese ai controlli sulle unita' sanitarie locali.
I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano si esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti.
I comuni singoli o associati e le comunita' montane presentano annualmente, in base a criteri e principi uniformi predisposti dalle regioni, allegata al bilancio delle unita' sanitarie locali, una relazione al presidente della giunta regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio.
Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla regione degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale relazione deve essere trasmessa ai Ministri della sanita', del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, con allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci, delle unita' sanitarie locali.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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