Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 669/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presiedente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 669/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Costalunga;
C.F._1
E
nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Anna MAZZEO C.F._2
RINALDI;
Congiuntamente ai sensi degli artt. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Catania il 06/05/2008;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente depositate con le quali hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti pagina 1 di 4
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza del Tribunale di
Catania n. 742/2021 del 12/02/2021 resa nel presente giudizio;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “- I due figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori e continueranno a vivere con la madre,
, presso la casa coniugale sita in Acicatena, (Catania), Via Parte_2
Pozzo n. 81, con arredi e pertinenze, che, pertanto, rimarrà assegnata alla ORa;
Parte_2
2. Il padre, in caso di mancanza di diversi accordi tra le parti, che avranno comunque la prevalenza sulle seguenti statuizioni, avrà diritto di vedere i suoi figli secondo il seguente calendario: -il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dalle ore 16 alle ore 19.30, oltre a week-end alternati dalle ore 10.30 del sabato sino alle ore 19.30 della domenica;
sette giorni consecutivi per le festività natalizie ad anni alterni comprensive della vigilia e del giorno del Natale o della vigilia e del giorno di capodanno;
tre giorni per le vacanze di Pasqua comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua e del giorno di pasquetta;
e due periodi anche non consecutivi di quindici giorni per le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
in mancanza di accordo, i due ragazzi staranno ad anni alterni dall'1 al 15 luglio e dall'1 al 15 agosto, con un genitore e dal 16 al 30 luglio e dal
16 al 30 agosto con l'altro. In ogni caso, riguardo alla permanenza dei due ragazzi (che hanno ormai sedici e dieci anni) con ciascun genitore, questi ultimi dovranno sempre tenere in debito conto la opinione e le esigenze palesate dai due figli.
3. Il OR si impegna a trasferire la sua quota di Parte_1
proprietà pari al 50% dell'immobile coniugale, oltre che del garage, sito in
Acicatena Via Pozzo n. 81, alla moglie ORa , Parte_2
pagina 2 di 4 avvalendosi per tale trasferimento delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74;
- l'immobile familiare è catastalmente individuato come segue: Comune di Acicatena - Ct- Foglio 5, Particella 96, Sub 5, Categoria A\2, Classe 3,
Consistenza 6,5 vani, Superfice catastale 134 Mq, escluse aree scoperte;
-il garage, pertinenza della casa coniugale, è catastalmente individuato come segue: Comune di Acicatena -Ct- Foglio 5, Particella 96, Sub 20, Categoria
C\6, Classe 3, Consistenza 29 Mq.
4. A fronte di tale passaggio di proprietà da parte di Parte_1
in favore della ORa , sia dell'immobile coniugale che Parte_2
del garage, pro-quota, quest'ultima si impegna a provvedere in via esclusiva al pagamento del mutuo residuo ancora da versare, acceso da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa familiare, sollevando da Parte_1
qualsiasi ulteriore versamento di rata di mutuo per il futuro ed a partire dall'effettivo passaggio di proprietà.
5. Il Sig. verserà mensilmente alla ORa , la somma di Pt_1 Pt_2
euro 500,00 quale contributo per il mantenimento dei due figli minori e . Tale somma verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Per_2
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta. Inoltre, il padre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie necessarie ai due figli, concordate e documentate.
6. Le parti concordano che, sino a quando verrà erogato dall'Inps,
l'Assegno Unico riconosciuto per i due figli, sarà percepito interamente dalla ORa , mentre entrambe le parti usufruiranno delle detrazioni Pt_2
fiscali, come per legge, in misura pari al 50% ciascuno”.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse.
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Ritenuto che
il P.M. ha espresso parere favorevole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in Catania il 06/05/2008 tra
[...]
e alle condizioni specificate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di Catania,
ATTO N. 89, PARTE 2, SERIE A, ANNO 2008).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16.05.2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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