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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/08/2025, n. 4040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4040 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 27.5.25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 738/22 R. G. sezione civile vertente TRA
e Parte_1 Parte_2
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi oper
[...] legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
APPELLANTE E
nella qualità di titolare della ditta individuale GELI PASTI Controparte_1 di Parmentola Ferdinando, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Giorgio Fontana, Domenico Cimminiello e Ivana Aiello; APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte appellante, ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di AVELLINO n. 1603/2021 con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n. 100/15, emessa in data 25.6.2015 dal e notificata il 29.6.2015, con Controparte_2 la quale era stato ingiunto il pagamento di € 164.008,25, oltre accessori, per plurime violazioni, tutte riferibili al procedimento di assunzione di n. 43 lavoratori negli anni 2009-2010 (impiego lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria, art. 3 co. 3 d.l. n. 12/2002, sanzione di € 147.500,00; omesso invio al centro per l'impiego della comunicazione di assunzione il giorno prima dell'inizio della prestazione, art. 9 bis co. 2 d. lgs. n. 510/96; art. 19, co 3 d. lgs. n. 276/2003,
€ 4.300,00; omessa consegna ai lavoratori all'atto dell'assunzione di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, art. 4 bis co. 2 d. lgs. n. 181/2000, € 10.750,00; omessa registrazione sul libro unico dei dati delle prestazioni, art. 39 co. 1 e 2 d.l. n. 112/2008, € 1.500,00). Il ricorrente in primo grado aveva chiesto l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza- ingiunzione e, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale. Resistente l' , il primo giudice ha disatteso tutte le eccezioni preliminari e, nel merito, Parte_2 previa escussione di 21 testi, tutti di parte opponente, ha, con analitica motivazione, così provveduto:
“1. ridetermina in € 40.000,00 l'importo della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione in lite compensa le spese..”.. In particolare il Tribunale, esaminando le risultanze istruttorie per gli anni scolastici in questione, ha riconosciuto che: “… dalla prova orale è emerso che, quanto all'anno 2009 i lavoratori occupati senza regolarizzazione contributiva, ed i giorni di interesse, sono risultati i seguenti: (occupata senza regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al Parte_3 13/10/2009; 7 giornate di lavoro); (occupata senza regolarizzazione contributiva Parte_4 dal 05/10/2009 al 13/10/2009; 7 giornate di lavoro); (occupata senza Parte_5 regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al 13/10/2009; 7 giornate di lavoro);
[...]
(occupata senza regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al 19/10/2009; 11 giornate Parte_6 di lavoro); (occupata senza regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al CP_3 13/10/2009; 7 giornate di lavoro); (occupata senza regolarizzazione contributiva dal Parte_7 05/10/2009 al 19/10/2009; 11 giornate di lavoro); (occupata senza regolarizzazione Persona_1 contributiva dal 05/10/2009 al 08/10/2009; 4 giornate di lavoro); (occupata senza Persona_2 regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al 13/10/2009; 7 giornate di lavoro); Persona_3
(occupata senza regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al 19/10/2009; 11 giornate di
[...] lavoro); (occupata senza regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al Controparte_4 25/10/2009; 15 giornate di lavoro); (occupata senza regolarizzazione contributiva Controparte_5 dal 05/10/2009 al 25/10/2009; 15 giornate di lavoro); (occupata senza Parte_8 regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al 25/10/2009; 15 giornate di lavoro); Parte_9 (occupata senza regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al 19/10/2009; 11 giornate di lavoro). Dunque, in totale 13 lavoratrici, per complessive 128 giornate di lavoro. Nulla è emerso per , , , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
, , , ,
[...] Controparte_11 CP_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
, e , per i quali l'inizio della prestazione coincide con CP_15 CP_16 CP_17 l'assunzione; peraltro era la p.a. a dover dimostrare la violazione, non l'opponente a dimostrare la regolarità del proprio operato. Quanto all'anno 2010, è emerso quanto segue: (occupata senza regolarizzazione CP_3 contributiva dal 04/10/2010 al 05/10/2010; 2 giornate di lavoro); (occupata senza Persona_2 regolarizzazione contributiva dal 04/10/2010 al 08/10/2010; 5 giornate di lavoro); CP_8 (occupata senza regolarizzazione contributiva dal 04/10/2010 al 05/10/2010; 2 giornate di lavoro);
(occupata senza regolarizzazione contributiva dal 04/10/2010 al 08/10/2010; 5 Parte_8 giornate di lavoro); (occupata senza regolarizzazione contributiva dal 04/10/2010 al Parte_9 10/10/2010; 5 giornate di lavoro). Dunque, in totale 5 lavoratrici, per complessive 19 giornate di lavoro. Nulla è emerso per , , , , Controparte_18 CP_19 Parte_7 CP_20 CP_7
, , , e , per i quali l'inizio della
[...] CP_9 Controparte_15 CP_21 CP_17 prestazione coincide con l'assunzione; peraltro era la p.a. a dover dimostrare la violazione, non l'opponente a dimostrare la regolarità del proprio operato. Parimenti non è emerso nulla quanto alla posizione di e CP_22 Controparte_23 Pertanto si può sicuramente affermare che l'istruttoria ha confermato le ragioni dell'Amministrazione irrogante quanto all'occupazione in nero di:
1) per il periodo dal 05.10.09 al 13.10.09; Parte_3
2) per il periodo dal 5.10.09 all'8.10.09; Persona_1
3) per il periodo dal 5.10.09 al 13.10.09 e dal 4.10.10 al 5.10.10 (due periodi); CP_3
4) per il periodo dal 5.10.09 al 25.10.09; Controparte_5
5) per il periodo dal 5.10.09 al 19.10.09; CP_24
6) per il periodo dal 5.10.09 al 25.10.09; Controparte_4
7) per il periodo dal 5.10.09 al 13.10.09 e dal 4.10.10 all'8.10.10 (due periodi); Persona_2
8) per il periodo dal 5.10.2009 al 13.10.2009; Parte_4
9) per il periodo dal 5.10.09 al 19.10.09; Persona_3
10) per il periodo dal 5.10.09 al 25.10.09 e per il periodo dal 4.10.2010 Parte_8 all'8.10.2010 (due periodi);
11) per il periodo dal 5.10.09 al 13.10.09; Parte_5
12) per il periodo dal 5.10.09 al 19.09.2009; Parte_6
13) per il periodo dal 4.10.2010 al 5.10.2010. CP_8
14) per il periodo dal 5.10.2019 al 19.10.2019 e dal 4.10.2019 al 10.10.2019. Parte_9 Non è necessario ulteriore approfondimento in punto di analisi dell'istruttoria orale poiché su tali nominativi e su tali giornate le parti concordano…”. Ha rideterminato conseguentemente la sanzione applicata. Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame l'appellante deducendone l'erroneità per non aver il primo giudice adeguatamente valutato le prove acquisite ed in particolare dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dei fatti. Si è inoltre doluto del fatto che il primo giudice avesse del tutto omesso di pronunciarsi con riguardo alle posizioni dei lavoratori e Persona_4 Persona_5
, in tal modo decurtando immotivatamente dalla complessiva somma oggetto della sanzione la
[...] parte relativa alla posizione di tali lavoratori. E che per l'anno 2009, erroneamente non ha ritenuto provata l'occupazione in nero dei lavoratori: , Controparte_6 Controparte_7 CP_8
CP_9 CP_10 Controparte_11 Persona_6 Controparte_13
, e Controparte_14 Persona_7 CP_21 CP_17 ;
3. per l'anno 2010, erroneamente non ha ritenuto provata l'occupazione in nero dei lavoratori:
[...]
, , , Controparte_18 CP_19 Parte_7 CP_20 Controparte_7 CP_9
, , e Ha fatto Persona_7 CP_21 CP_17 CP_22 Controparte_23 riferimento alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva ed alle e emergenze del relative procedimento. L'appellato costituitosi ha chiesto il rigetto del gravame deducendone la genericità e comunque l'infondatezza. La causa veniva assegnata alla V sezione civile di questa Corte;
subiva, quindi, vari rinvii;
successivamente veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024. La causa veniva infine assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e alla prima udienza di trattazione utile, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. lette le note ritualmente depositate dalle parti è stata decisa come segue. L'appello non può trovare accoglimento. Per quanto attiene al motivo di gravame avente ad oggetto l'omessa pronuncia sui lavoratori
[...]
e Vicedomini l'appellante testualmente deduce che ”Il Giudice di prime cure erroneamente Per_4 ha omesso di pronunciarsi sulle posizioni dei seguenti lavoratori risultanti nella ordinanza opposta:
- occupata dal 5.10.2009 al 2.12.2009, quindi per n. 42 giornate di lavoro in nero;
Persona_4
- occupato dal 4.10.2010 al 29.10.2010, quindi per n. 19 giornate di lavoro in Persona_5 nero. Orbene, anche per quanto concerne le posizioni dei predetti, si ribadisce che la data di inizio dei rapporti di lavoro e le giornate di impiego in nero emergono dall'esame comparato delle dichiarazioni raccolte, dalla documentazione acquisita presso le amministrazioni comunali interessate, dall'elenco dei lavoratori impegnati presso ciascun plesso scolastico - acquisito all'atto del primo accesso ispettivo e riconosciuto, tra l'altro, dallo stesso datore di lavoro-, oltre che dalle dichiarazioni raccolte (v. produzione di primo grado). In particolare: - per la lavoratrice : alcuna contestazione, in primo grado, è stata Persona_4 mossa per il periodo di occupazione in nero dal 26.10.2009 al 2.12.2009, dunque il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere pacifica tale circostanza che risultava, a monte, accertata nei verbali Pa degli ispettori del Lavoro allegati alla produzione di primo grado della qui appellante. Inoltre, le prove acquisite in sede di accertamento ispettivo hanno rilevato che la stessa è stata occupata in nero per un periodo più ampio ovvero dal 5.10.2009 al 2.12.2009, quindi per n. 42 giornate, così come emerge dalle prove di accertamento ispettivo e dalla dichiarazione di del Persona_8 15.06.2011; - per il lavoratore : alcuna contestazione, in primo grado, è stata Persona_5 mossa per il periodo di occupazione in nero dal 11.10.2010 al 29.10.2010,dunque il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere pacifica tale circostanza che risultava, a monte, accertata nei verbali Pa degli ispettori del Lavoro allegati alla produzione di primo grado della qui appellante. Inoltre, le prove acquisite in sede di accertamento ispettivo hanno rilevato che lo stesso è stato occupato in nero per un periodo più ampio ovvero dal 5.10.2010 al 29.10.2010, quindi per n. 19 giornate, così come emerge dalle prove di accertamento ispettivo, dalla dichiarazione di del 5.05.2011 Controparte_18 e dalla dichiarazione di del 5.05.2011”. CP_19 Orbene innanzitutto va detto che l'onere della prova pacificamente ricadeva e ricade sull'Ufficio e ritiene la corte che la stessa non sia stata assolta. In nessun caso può ritenersi qui consolidata la prova per non contestazione. A prescindere da ogni altra circostanza, non corrisponde al vero che l'opponente non abbia contestato la mancata formalizzazione dell'assunzione dei lavoratori e Vicedomini. Per_4 Al punto 16 del ricorso di primo grado la è espressamente indicata come lavoratrice Per_4 regolamente assunta;
e quanto al Vicedomini, pur non menzionato, va rilevato che al punto 17 e 18 del ricorso l'opponente ha indicato a titolo di esempio alcuni dei lavoratori che avevano cambiato sede – assunti- dunque la mancata menzione non può ritenersi non contestazione. Anche a fronte della lettura complessiva del ricorso che appare volta a contrastare complessivamentel'attività ispettiva svolta. In altri termini non può ritenersi sussistente non contestazione nè può effettuarsi un'inversione dell'onere della prova che ricadeva sull'ispettorato che in primo grado non ha articolato alcuna prova costituenda ( mentre imponente è stata l'istruttoria indotta dall'opponente ed espletata) ed in Appello ha troppo genericamente indicato – al di là della non contestazione, non sussitente- le ragioni per cui risulterebbe provata l'assunzione a nero. Il motivo di gravame – per quel che qui interessa- fa riferimento alla sola fase amministrativa che- pur rilevante - non si confronta minimamente con la prova acquisita in giudizio su cui il primo giudice fonda la propria decisione. A ben vedere la sentenza esprime una motivazione “in positivo” nel senso che – nell'ambito di un'indagine elefantiaca- riporta le posizioni di quei lavoratori per cui è raggiunta la prova dell'irregolarità dell'assunzione. A fronte di ciò la mancata menzione dei due lavoratori di cui si discute risulta alla stregua di omissione derivante da errore materiale per il mancato inserimento degli stessi nel novero di quelli per cui la prova non è raggiunta. Ed allora l'appellante in questa sede avrebbe dovuto ben dedurre e circostanziare le modalità del raggiungimento della prova con riguardo ai due lavopratori, non semplicemente riportandosi agli esiti dell'attività ispettiva ma ragguagliando detti esiti alla prova raccolta in giudizio ritenuta dal giudice adeguata con giudizio qui non scardinato. Queste sono le ragioni per cui il primo motivo di gravame non può essere accolto. E, per il vero, le medesime ragioni fondano il rigetto anche del secondo motivo di gravame che si limita alla mera affermazione della sussitenza di prova nell'ambito dell'attività ispettiva, anche questa volta senza confrontarsi specificamente con gli esiti della prova espletata in giudizio. L'appellante infatti si riferisce a molteplici posizioni ( ben 23 trail 2009 e il 2010) e afferma: “… la ragione per la quale si censura la motivazione della sentenza di primo grado sta nel fatto che il Giudice di prime cure, con riguardo a tutte le descritte posizioni, ha sottovalutato le complesse Pa risultanze istruttorie acquisite dalla nella fase amministrativa che ha poi condotto alla adozione della opposta ordinanza, tenendo conto delle sole risultanze delle prove testimoniali acquisite in corso di causa. Aggiungasi che risultano trascurate, tra l'altro, la poca attendibilità delle dichiarazioni testimoniali nella parte in cui le stesse contrastavano con quanto, in maniera più dettagliata e precisa, riferito dai medesimi testi in fase di accertamento ispettivo. Invero, l'erronea decisione del Giudice di prime cure è dipesa dalla circostanza per cui il contenuto delle dichiarazioni rese in sede processuale diverge con quanto, in modo più preciso e dettagliato, riferito, emerso e provato in sede ispettiva. Le ragioni per le quali il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere i risultati delle prove testimoniali non idonei a superare le dichiarazioni rese dai medesimi dipendenti in sede amministrativa nella immediatezza del fatto sono le seguenti: - il fattore temporale: il Giudice di prime cure non considera minimamente la minor affidabilità che deriva da una dichiarazione resa (in sede testimoniale) a distanza di anni dall'ispezione e dunque dalle precedenti dichiarazioni;
- il fattore logico: il Giudice di prime cure avrebbe dovuto a rigor di logica dare prevalenza alle dichiarazioni rilasciate nella “immediatezza del fatto” – all'epoca in cui furono redatti i verbali degli Ispettori del Lavoro – rispetto alle diverse dichiarazioni rilasciate a distanza di tempo, e tra l'altro dopo che i medesimi dipendenti erano stati assunti dallo stesso datore dunque ben consci delle conseguenze sfavorevoli che le stesse avrebbero potuto causare allo stesso...”. Ritiene la corte che i principi espressi dall'appellante siano condivisibili, ma che la mera affermazione degli stessi non basti a scardinare la corretta ed analitica motivazione resa dal primo giudice, si ribadisce, previa escussione di moltissimi testi. In definitiva, il motivo di gravame si presenta non adeguatamente censorio perchè mancante dell'analitico raffronto fra il contenuto effettivo delle dichiarazioni rese in sede ispettiva e le acquisizioni processuali fondanti la decisione del Tribunale. Non può bastare la mera espressione di un – pur giusto- principio, ma andavano analizzate le singole posizioni, non poche in effetti. La Corte, invero, non può andare a ricercare nell'istruttoria svolta ragioni esplicitate solo in linea teorica. Per i motivi di cui sopra l'appello, nel complesso, va rigettato con conferma della sentenza gravata. Le spese di lite del grado in considerazione dei motivi della decisione e della rilevante complessità della questione trattata, si stima equo compensarle tra le parti.
.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Rigetta l'appello; compensa le spese;
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 27/05/2025 Il Consigliere est. Il Presidente
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 27.5.25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 738/22 R. G. sezione civile vertente TRA
e Parte_1 Parte_2
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi oper
[...] legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
APPELLANTE E
nella qualità di titolare della ditta individuale GELI PASTI Controparte_1 di Parmentola Ferdinando, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Giorgio Fontana, Domenico Cimminiello e Ivana Aiello; APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte appellante, ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di AVELLINO n. 1603/2021 con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n. 100/15, emessa in data 25.6.2015 dal e notificata il 29.6.2015, con Controparte_2 la quale era stato ingiunto il pagamento di € 164.008,25, oltre accessori, per plurime violazioni, tutte riferibili al procedimento di assunzione di n. 43 lavoratori negli anni 2009-2010 (impiego lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria, art. 3 co. 3 d.l. n. 12/2002, sanzione di € 147.500,00; omesso invio al centro per l'impiego della comunicazione di assunzione il giorno prima dell'inizio della prestazione, art. 9 bis co. 2 d. lgs. n. 510/96; art. 19, co 3 d. lgs. n. 276/2003,
€ 4.300,00; omessa consegna ai lavoratori all'atto dell'assunzione di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, art. 4 bis co. 2 d. lgs. n. 181/2000, € 10.750,00; omessa registrazione sul libro unico dei dati delle prestazioni, art. 39 co. 1 e 2 d.l. n. 112/2008, € 1.500,00). Il ricorrente in primo grado aveva chiesto l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza- ingiunzione e, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale. Resistente l' , il primo giudice ha disatteso tutte le eccezioni preliminari e, nel merito, Parte_2 previa escussione di 21 testi, tutti di parte opponente, ha, con analitica motivazione, così provveduto:
“1. ridetermina in € 40.000,00 l'importo della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione in lite compensa le spese..”.. In particolare il Tribunale, esaminando le risultanze istruttorie per gli anni scolastici in questione, ha riconosciuto che: “… dalla prova orale è emerso che, quanto all'anno 2009 i lavoratori occupati senza regolarizzazione contributiva, ed i giorni di interesse, sono risultati i seguenti: (occupata senza regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al Parte_3 13/10/2009; 7 giornate di lavoro); (occupata senza regolarizzazione contributiva Parte_4 dal 05/10/2009 al 13/10/2009; 7 giornate di lavoro); (occupata senza Parte_5 regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al 13/10/2009; 7 giornate di lavoro);
[...]
(occupata senza regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al 19/10/2009; 11 giornate Parte_6 di lavoro); (occupata senza regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al CP_3 13/10/2009; 7 giornate di lavoro); (occupata senza regolarizzazione contributiva dal Parte_7 05/10/2009 al 19/10/2009; 11 giornate di lavoro); (occupata senza regolarizzazione Persona_1 contributiva dal 05/10/2009 al 08/10/2009; 4 giornate di lavoro); (occupata senza Persona_2 regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al 13/10/2009; 7 giornate di lavoro); Persona_3
(occupata senza regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al 19/10/2009; 11 giornate di
[...] lavoro); (occupata senza regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al Controparte_4 25/10/2009; 15 giornate di lavoro); (occupata senza regolarizzazione contributiva Controparte_5 dal 05/10/2009 al 25/10/2009; 15 giornate di lavoro); (occupata senza Parte_8 regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al 25/10/2009; 15 giornate di lavoro); Parte_9 (occupata senza regolarizzazione contributiva dal 05/10/2009 al 19/10/2009; 11 giornate di lavoro). Dunque, in totale 13 lavoratrici, per complessive 128 giornate di lavoro. Nulla è emerso per , , , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
, , , ,
[...] Controparte_11 CP_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
, e , per i quali l'inizio della prestazione coincide con CP_15 CP_16 CP_17 l'assunzione; peraltro era la p.a. a dover dimostrare la violazione, non l'opponente a dimostrare la regolarità del proprio operato. Quanto all'anno 2010, è emerso quanto segue: (occupata senza regolarizzazione CP_3 contributiva dal 04/10/2010 al 05/10/2010; 2 giornate di lavoro); (occupata senza Persona_2 regolarizzazione contributiva dal 04/10/2010 al 08/10/2010; 5 giornate di lavoro); CP_8 (occupata senza regolarizzazione contributiva dal 04/10/2010 al 05/10/2010; 2 giornate di lavoro);
(occupata senza regolarizzazione contributiva dal 04/10/2010 al 08/10/2010; 5 Parte_8 giornate di lavoro); (occupata senza regolarizzazione contributiva dal 04/10/2010 al Parte_9 10/10/2010; 5 giornate di lavoro). Dunque, in totale 5 lavoratrici, per complessive 19 giornate di lavoro. Nulla è emerso per , , , , Controparte_18 CP_19 Parte_7 CP_20 CP_7
, , , e , per i quali l'inizio della
[...] CP_9 Controparte_15 CP_21 CP_17 prestazione coincide con l'assunzione; peraltro era la p.a. a dover dimostrare la violazione, non l'opponente a dimostrare la regolarità del proprio operato. Parimenti non è emerso nulla quanto alla posizione di e CP_22 Controparte_23 Pertanto si può sicuramente affermare che l'istruttoria ha confermato le ragioni dell'Amministrazione irrogante quanto all'occupazione in nero di:
1) per il periodo dal 05.10.09 al 13.10.09; Parte_3
2) per il periodo dal 5.10.09 all'8.10.09; Persona_1
3) per il periodo dal 5.10.09 al 13.10.09 e dal 4.10.10 al 5.10.10 (due periodi); CP_3
4) per il periodo dal 5.10.09 al 25.10.09; Controparte_5
5) per il periodo dal 5.10.09 al 19.10.09; CP_24
6) per il periodo dal 5.10.09 al 25.10.09; Controparte_4
7) per il periodo dal 5.10.09 al 13.10.09 e dal 4.10.10 all'8.10.10 (due periodi); Persona_2
8) per il periodo dal 5.10.2009 al 13.10.2009; Parte_4
9) per il periodo dal 5.10.09 al 19.10.09; Persona_3
10) per il periodo dal 5.10.09 al 25.10.09 e per il periodo dal 4.10.2010 Parte_8 all'8.10.2010 (due periodi);
11) per il periodo dal 5.10.09 al 13.10.09; Parte_5
12) per il periodo dal 5.10.09 al 19.09.2009; Parte_6
13) per il periodo dal 4.10.2010 al 5.10.2010. CP_8
14) per il periodo dal 5.10.2019 al 19.10.2019 e dal 4.10.2019 al 10.10.2019. Parte_9 Non è necessario ulteriore approfondimento in punto di analisi dell'istruttoria orale poiché su tali nominativi e su tali giornate le parti concordano…”. Ha rideterminato conseguentemente la sanzione applicata. Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame l'appellante deducendone l'erroneità per non aver il primo giudice adeguatamente valutato le prove acquisite ed in particolare dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dei fatti. Si è inoltre doluto del fatto che il primo giudice avesse del tutto omesso di pronunciarsi con riguardo alle posizioni dei lavoratori e Persona_4 Persona_5
, in tal modo decurtando immotivatamente dalla complessiva somma oggetto della sanzione la
[...] parte relativa alla posizione di tali lavoratori. E che per l'anno 2009, erroneamente non ha ritenuto provata l'occupazione in nero dei lavoratori: , Controparte_6 Controparte_7 CP_8
CP_9 CP_10 Controparte_11 Persona_6 Controparte_13
, e Controparte_14 Persona_7 CP_21 CP_17 ;
3. per l'anno 2010, erroneamente non ha ritenuto provata l'occupazione in nero dei lavoratori:
[...]
, , , Controparte_18 CP_19 Parte_7 CP_20 Controparte_7 CP_9
, , e Ha fatto Persona_7 CP_21 CP_17 CP_22 Controparte_23 riferimento alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva ed alle e emergenze del relative procedimento. L'appellato costituitosi ha chiesto il rigetto del gravame deducendone la genericità e comunque l'infondatezza. La causa veniva assegnata alla V sezione civile di questa Corte;
subiva, quindi, vari rinvii;
successivamente veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024. La causa veniva infine assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e alla prima udienza di trattazione utile, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. lette le note ritualmente depositate dalle parti è stata decisa come segue. L'appello non può trovare accoglimento. Per quanto attiene al motivo di gravame avente ad oggetto l'omessa pronuncia sui lavoratori
[...]
e Vicedomini l'appellante testualmente deduce che ”Il Giudice di prime cure erroneamente Per_4 ha omesso di pronunciarsi sulle posizioni dei seguenti lavoratori risultanti nella ordinanza opposta:
- occupata dal 5.10.2009 al 2.12.2009, quindi per n. 42 giornate di lavoro in nero;
Persona_4
- occupato dal 4.10.2010 al 29.10.2010, quindi per n. 19 giornate di lavoro in Persona_5 nero. Orbene, anche per quanto concerne le posizioni dei predetti, si ribadisce che la data di inizio dei rapporti di lavoro e le giornate di impiego in nero emergono dall'esame comparato delle dichiarazioni raccolte, dalla documentazione acquisita presso le amministrazioni comunali interessate, dall'elenco dei lavoratori impegnati presso ciascun plesso scolastico - acquisito all'atto del primo accesso ispettivo e riconosciuto, tra l'altro, dallo stesso datore di lavoro-, oltre che dalle dichiarazioni raccolte (v. produzione di primo grado). In particolare: - per la lavoratrice : alcuna contestazione, in primo grado, è stata Persona_4 mossa per il periodo di occupazione in nero dal 26.10.2009 al 2.12.2009, dunque il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere pacifica tale circostanza che risultava, a monte, accertata nei verbali Pa degli ispettori del Lavoro allegati alla produzione di primo grado della qui appellante. Inoltre, le prove acquisite in sede di accertamento ispettivo hanno rilevato che la stessa è stata occupata in nero per un periodo più ampio ovvero dal 5.10.2009 al 2.12.2009, quindi per n. 42 giornate, così come emerge dalle prove di accertamento ispettivo e dalla dichiarazione di del Persona_8 15.06.2011; - per il lavoratore : alcuna contestazione, in primo grado, è stata Persona_5 mossa per il periodo di occupazione in nero dal 11.10.2010 al 29.10.2010,dunque il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere pacifica tale circostanza che risultava, a monte, accertata nei verbali Pa degli ispettori del Lavoro allegati alla produzione di primo grado della qui appellante. Inoltre, le prove acquisite in sede di accertamento ispettivo hanno rilevato che lo stesso è stato occupato in nero per un periodo più ampio ovvero dal 5.10.2010 al 29.10.2010, quindi per n. 19 giornate, così come emerge dalle prove di accertamento ispettivo, dalla dichiarazione di del 5.05.2011 Controparte_18 e dalla dichiarazione di del 5.05.2011”. CP_19 Orbene innanzitutto va detto che l'onere della prova pacificamente ricadeva e ricade sull'Ufficio e ritiene la corte che la stessa non sia stata assolta. In nessun caso può ritenersi qui consolidata la prova per non contestazione. A prescindere da ogni altra circostanza, non corrisponde al vero che l'opponente non abbia contestato la mancata formalizzazione dell'assunzione dei lavoratori e Vicedomini. Per_4 Al punto 16 del ricorso di primo grado la è espressamente indicata come lavoratrice Per_4 regolamente assunta;
e quanto al Vicedomini, pur non menzionato, va rilevato che al punto 17 e 18 del ricorso l'opponente ha indicato a titolo di esempio alcuni dei lavoratori che avevano cambiato sede – assunti- dunque la mancata menzione non può ritenersi non contestazione. Anche a fronte della lettura complessiva del ricorso che appare volta a contrastare complessivamentel'attività ispettiva svolta. In altri termini non può ritenersi sussistente non contestazione nè può effettuarsi un'inversione dell'onere della prova che ricadeva sull'ispettorato che in primo grado non ha articolato alcuna prova costituenda ( mentre imponente è stata l'istruttoria indotta dall'opponente ed espletata) ed in Appello ha troppo genericamente indicato – al di là della non contestazione, non sussitente- le ragioni per cui risulterebbe provata l'assunzione a nero. Il motivo di gravame – per quel che qui interessa- fa riferimento alla sola fase amministrativa che- pur rilevante - non si confronta minimamente con la prova acquisita in giudizio su cui il primo giudice fonda la propria decisione. A ben vedere la sentenza esprime una motivazione “in positivo” nel senso che – nell'ambito di un'indagine elefantiaca- riporta le posizioni di quei lavoratori per cui è raggiunta la prova dell'irregolarità dell'assunzione. A fronte di ciò la mancata menzione dei due lavoratori di cui si discute risulta alla stregua di omissione derivante da errore materiale per il mancato inserimento degli stessi nel novero di quelli per cui la prova non è raggiunta. Ed allora l'appellante in questa sede avrebbe dovuto ben dedurre e circostanziare le modalità del raggiungimento della prova con riguardo ai due lavopratori, non semplicemente riportandosi agli esiti dell'attività ispettiva ma ragguagliando detti esiti alla prova raccolta in giudizio ritenuta dal giudice adeguata con giudizio qui non scardinato. Queste sono le ragioni per cui il primo motivo di gravame non può essere accolto. E, per il vero, le medesime ragioni fondano il rigetto anche del secondo motivo di gravame che si limita alla mera affermazione della sussitenza di prova nell'ambito dell'attività ispettiva, anche questa volta senza confrontarsi specificamente con gli esiti della prova espletata in giudizio. L'appellante infatti si riferisce a molteplici posizioni ( ben 23 trail 2009 e il 2010) e afferma: “… la ragione per la quale si censura la motivazione della sentenza di primo grado sta nel fatto che il Giudice di prime cure, con riguardo a tutte le descritte posizioni, ha sottovalutato le complesse Pa risultanze istruttorie acquisite dalla nella fase amministrativa che ha poi condotto alla adozione della opposta ordinanza, tenendo conto delle sole risultanze delle prove testimoniali acquisite in corso di causa. Aggiungasi che risultano trascurate, tra l'altro, la poca attendibilità delle dichiarazioni testimoniali nella parte in cui le stesse contrastavano con quanto, in maniera più dettagliata e precisa, riferito dai medesimi testi in fase di accertamento ispettivo. Invero, l'erronea decisione del Giudice di prime cure è dipesa dalla circostanza per cui il contenuto delle dichiarazioni rese in sede processuale diverge con quanto, in modo più preciso e dettagliato, riferito, emerso e provato in sede ispettiva. Le ragioni per le quali il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere i risultati delle prove testimoniali non idonei a superare le dichiarazioni rese dai medesimi dipendenti in sede amministrativa nella immediatezza del fatto sono le seguenti: - il fattore temporale: il Giudice di prime cure non considera minimamente la minor affidabilità che deriva da una dichiarazione resa (in sede testimoniale) a distanza di anni dall'ispezione e dunque dalle precedenti dichiarazioni;
- il fattore logico: il Giudice di prime cure avrebbe dovuto a rigor di logica dare prevalenza alle dichiarazioni rilasciate nella “immediatezza del fatto” – all'epoca in cui furono redatti i verbali degli Ispettori del Lavoro – rispetto alle diverse dichiarazioni rilasciate a distanza di tempo, e tra l'altro dopo che i medesimi dipendenti erano stati assunti dallo stesso datore dunque ben consci delle conseguenze sfavorevoli che le stesse avrebbero potuto causare allo stesso...”. Ritiene la corte che i principi espressi dall'appellante siano condivisibili, ma che la mera affermazione degli stessi non basti a scardinare la corretta ed analitica motivazione resa dal primo giudice, si ribadisce, previa escussione di moltissimi testi. In definitiva, il motivo di gravame si presenta non adeguatamente censorio perchè mancante dell'analitico raffronto fra il contenuto effettivo delle dichiarazioni rese in sede ispettiva e le acquisizioni processuali fondanti la decisione del Tribunale. Non può bastare la mera espressione di un – pur giusto- principio, ma andavano analizzate le singole posizioni, non poche in effetti. La Corte, invero, non può andare a ricercare nell'istruttoria svolta ragioni esplicitate solo in linea teorica. Per i motivi di cui sopra l'appello, nel complesso, va rigettato con conferma della sentenza gravata. Le spese di lite del grado in considerazione dei motivi della decisione e della rilevante complessità della questione trattata, si stima equo compensarle tra le parti.
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P.Q.M.
La Corte così provvede: Rigetta l'appello; compensa le spese;
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 27/05/2025 Il Consigliere est. Il Presidente