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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/07/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1835/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1835/2025 R.G. promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Tarroni presso Parte_1 C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Viale Vincenzo Randi 37, in virtù di procura allegata al ricorso e
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Eusebio, Parte_2 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cervia (RA), Via Levico 7, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione abitativa e residenza presso la madre nella casa familiare sita in Cervia (RA), Via Salara
Statale n. 49E. Le decisioni di maggiore interesse relative ai figli minori verranno assunte congiuntamente dai genitori i quali, invece, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
pagina 1 di 4 2) La casa familiare viene assegnata, unitamente ai mobili ed agli elettrodomestici in essa contenuti, a la quale continuerà ad abitarvi con i figli minori. si trasferirà altrove Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno 20 aprile 2025, con impegno a trasferire la residenza entro il termine di un mese.
3) I tempi di permanenza dei figli presso il padre sono i seguenti:
- week end alternati dal venerdì dopo la scuola al lunedì quando li porterà a scuola;
- nella settimana in cui il padre ha il week end, li potrà tenere con sé il lunedì e martedì con pernottamento ed accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
- nella settimana in cui il padre non ha il week end, li potrà tenere con sé il mercoledì e giovedì con pernottamento ed accompagnamento a scuola il venerdì mattina.
Il padre si impegna a condurre tutti i venerdì mattina presso il Centro per l'autismo “Casa Per_2
Augusta” ove verrà poi prelevato dalla madre o dalla nonna materna;
- durante le vacanze natalizie, li potrà tenere con sé per una settimana comprensiva ad anni alterni del
Natale o del Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, li potrà tenere con sé per tre giorni comprensivi ad anni alterni della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze scolastiche estive, li potrà tenere con sé per quindici giorni anche non consecutivi.
Analogo periodo spetterà alla madre. I genitori si comunicheranno reciprocamente i rispettivi periodi di ferie estive entro il 15 maggio;
4) Nella gestione dei tempi di permanenza dei figli, i genitori si impegnano al rispetto delle loro esigenze, dei loro impegni e del loro stato di salute. In caso di impossibilità di un genitore a tenere i figli nel/nei giorni concordati, questi dovrà sempre manifestare tale impedimento all'altro genitore e preferire quest'ultimo in sua sostituzione nella gestione del figlio;
5) In considerazione dei tempi di permanenza di cui al punto 3), ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli durante il periodo in cui li ha con sé, in particolare ciascun genitore si impegna a sostenere spese di mantenimento ordinarie per entrambi i figli in misura non inferiore a complessivi € 200,00 al mese;
le spese straordinarie così come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Ravenna andranno divise al 50% tra i genitori, unitamente a tutte le spese di abbigliamento ordinario (es.vestiti, scarpe) e mensa scolastica con rimborso (anche tramite compensazione) entro la fine di ogni mese dietro presentazione delle ricevute di spesa.
6) L'assegno unico familiare è riconosciuto interamente a favore della madre . Parte_1
7) Le detrazioni fiscali relative ai due figli a carico saranno ripartite al 50% tra le parti.
8) Il conto n. 3826507 presso la Bper Banca Spa intestato a sul quale viene accreditata la sua Per_2 pensione rimarrà nella sua esclusiva titolarità ed i genitori si impegnano a non effettuare prelievi di pagina 2 di 4 denaro se non su accordo dei medesimi ed unicamente per far fronte ad esigenze del minore.
Analogamente avverrà per quanto riguarda il libretto di risparmio n. 05711324954 presso la Bper Banca
Spa intestato a . Per_1
9) Ciascun genitore potrà usufruire dei permessi di cui alla Legge 104/92, dandone preavviso all'altro genitore con il maggiore anticipo possibile.
10) Le spese legali sono compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/4/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 11/6/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi dei figli minori e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1835/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
pagina 3 di 4 dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1835/2025 R.G. promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Tarroni presso Parte_1 C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Viale Vincenzo Randi 37, in virtù di procura allegata al ricorso e
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Eusebio, Parte_2 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cervia (RA), Via Levico 7, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione abitativa e residenza presso la madre nella casa familiare sita in Cervia (RA), Via Salara
Statale n. 49E. Le decisioni di maggiore interesse relative ai figli minori verranno assunte congiuntamente dai genitori i quali, invece, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
pagina 1 di 4 2) La casa familiare viene assegnata, unitamente ai mobili ed agli elettrodomestici in essa contenuti, a la quale continuerà ad abitarvi con i figli minori. si trasferirà altrove Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno 20 aprile 2025, con impegno a trasferire la residenza entro il termine di un mese.
3) I tempi di permanenza dei figli presso il padre sono i seguenti:
- week end alternati dal venerdì dopo la scuola al lunedì quando li porterà a scuola;
- nella settimana in cui il padre ha il week end, li potrà tenere con sé il lunedì e martedì con pernottamento ed accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
- nella settimana in cui il padre non ha il week end, li potrà tenere con sé il mercoledì e giovedì con pernottamento ed accompagnamento a scuola il venerdì mattina.
Il padre si impegna a condurre tutti i venerdì mattina presso il Centro per l'autismo “Casa Per_2
Augusta” ove verrà poi prelevato dalla madre o dalla nonna materna;
- durante le vacanze natalizie, li potrà tenere con sé per una settimana comprensiva ad anni alterni del
Natale o del Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, li potrà tenere con sé per tre giorni comprensivi ad anni alterni della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze scolastiche estive, li potrà tenere con sé per quindici giorni anche non consecutivi.
Analogo periodo spetterà alla madre. I genitori si comunicheranno reciprocamente i rispettivi periodi di ferie estive entro il 15 maggio;
4) Nella gestione dei tempi di permanenza dei figli, i genitori si impegnano al rispetto delle loro esigenze, dei loro impegni e del loro stato di salute. In caso di impossibilità di un genitore a tenere i figli nel/nei giorni concordati, questi dovrà sempre manifestare tale impedimento all'altro genitore e preferire quest'ultimo in sua sostituzione nella gestione del figlio;
5) In considerazione dei tempi di permanenza di cui al punto 3), ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli durante il periodo in cui li ha con sé, in particolare ciascun genitore si impegna a sostenere spese di mantenimento ordinarie per entrambi i figli in misura non inferiore a complessivi € 200,00 al mese;
le spese straordinarie così come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Ravenna andranno divise al 50% tra i genitori, unitamente a tutte le spese di abbigliamento ordinario (es.vestiti, scarpe) e mensa scolastica con rimborso (anche tramite compensazione) entro la fine di ogni mese dietro presentazione delle ricevute di spesa.
6) L'assegno unico familiare è riconosciuto interamente a favore della madre . Parte_1
7) Le detrazioni fiscali relative ai due figli a carico saranno ripartite al 50% tra le parti.
8) Il conto n. 3826507 presso la Bper Banca Spa intestato a sul quale viene accreditata la sua Per_2 pensione rimarrà nella sua esclusiva titolarità ed i genitori si impegnano a non effettuare prelievi di pagina 2 di 4 denaro se non su accordo dei medesimi ed unicamente per far fronte ad esigenze del minore.
Analogamente avverrà per quanto riguarda il libretto di risparmio n. 05711324954 presso la Bper Banca
Spa intestato a . Per_1
9) Ciascun genitore potrà usufruire dei permessi di cui alla Legge 104/92, dandone preavviso all'altro genitore con il maggiore anticipo possibile.
10) Le spese legali sono compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/4/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 11/6/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi dei figli minori e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1835/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
pagina 3 di 4 dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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