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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n.446/2020 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “danno biologico_ rendita ai superstiti ed assegno una tantum”, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale
tra
, in qualità di vedova superstite del fu , rappr. e dif. da avv. Parte_1 Persona_1
Massimiliano Del Vecchio
Appellante contro
, in del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Ernesto Aprile Appellato CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 20.11.2020 nella Parte_1 spiegata qualità di vedova superstite del fu per “carcinoma oro-faringeo”, Persona_1 impugnava la sentenza resa in data 6 ottobre 2020, aveva rigettato la domanda vòlta ad ottenere l'accertamento dell'origine professionale della detta patologia, e pr l'effetto condannare l' ad CP_1 erogare in proprio favore la rendita ai superstiti e l'assegno funerario una tantum. Si è costituito l' , concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1 La causa, all'udienza dell'11 giugno 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udeinza del dispositivo.
---§§ooo§§---
La domanda di parte oggi appellante si fondava sulla prospettazione della etiologia professionale della patologia che aveva condotto al decesso il proprio congiunto in ragione dell'attività professionale da quegli disimpegnata: dal 1.7.1009 al 101.10.2003 aveva lavorato alle dipendenze di aziende metalmeccaniche operanti manutenzioni all'interno del centro Siderurgico di Taranto, e successivamente sino al 2011 alle dirette dipendenze dell' addetto quale carpentiere CP_2 manutentore siderurgico. Al pari degli atri collegi, gli era stata riconosciuta l'esposizione qualificata ad amianto.
In ragione di tali attività, il fu era stato esposto a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Per_1 formaldeide, acido cloridrico e solforico usati per il decappaggio, trielina, amianto, cromo esavalente, benzene, I.P.A., ammine aromatiche, cromo e manganese, cadmio, piombo, mercurio, cromo ed atro, nonchè, avendo continuativamente operato in aree lavorative nel corso di esami
1 radiografici delle saldature, bramme, tubi e coils. Dall'esposizione a teli agenti sarebbe stata originata la malattia che lo condusse al decesso.
---§§ooo§§---
Si duole parte appellante (disposta in primo grado CTU su cui ampiamente di seguito si ritornerà) che il Giudice di prime cure abbia acriticamente recepito le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, e sarebbe viziata sotto il profilo dell'art. 41 c.p. in tema di concorso di cause, c.p. dalla legge, può essere escluso solo laddove possa essere ravvisato con certezza, come pure affermato dalla Suprema Corte a Sezioni semplici il nesso eziologico richiesto dalla legge può essere escluso l'infermità laddove possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni.
Il CTU non avrebbe indicato elementi clinico-anamnestici comprovanti un diverso e preponderante meccanismo etiopatogenetico extra-professionale, nonostante l'insorgenza precoce della patologia.
In sentenza non sarebbero stati valutati i rischi professionali subìti, e restati incontestati per omesso esame della documentazione di causa, nonché omesso l'esame della valutazione di dottrina medico- legale e dei rilievi epidemiologici emergenti dalla documentazione prodotta.
Inoltre la relazione non può essere condivisa in quanto non utilizza correttamente da un punto di vista giuridico i canoni ermeneutici della vigente legislazione in materia di rischio ambientale, pur essendo stato provato che il defunto operasse quotidianamente sugli impianti;
essendo Per_1 evidente che chi opera all'interno dello stabilimento sia esposto comunque ad un rischio qualificato per prossimità agli agenti patogeni a prescindere dalle mansioni espletate.
Il tutto in un contesto altamente inquinato tanto da aver condotto (da finti mediche autorevoli) lla presa di conoscenza che anche bambini di dieci anni apparivano affetti da tumori di patologia adulta o senile, quali il carcinoma del rinofaringe, “che generalmente è un tumore che viene nell'anziano fumatore incallito”. In sintesi, tutte le sostanze cui il fu era stato esposto avrebbero operato con effetto Per_1 sinergico nella rispettiva azione. L' inoltre non avrebbe fornito alcuna prova del “rischio elettivo” abitudini alimentari” della CP_1 familiarità della patologia denunciata, per cui – insiste parte appellante – nel giudizio che qui occupa i fattori di rischio che abbiano assunto a rilevanza processuale e, dunque, gli unici fattori di rischio da considerare sono quelli professionali ed ambientali, documentalmente provati e in ogni caso incontestati.
Lamenta inoltre parte appellante la mancata valutazione delle considerazioni espresse nella perizia di parte ( su cui di seguito ci si occuperà).
Per tutti questi motivi chiede la riforma della sentenza appellata come da ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
---§§ooo§§---
Osserva il CTU, sulla cui relazione si appuntanto le doglianze ed i motivi di appello.
“Dalla documentazione clinica allegata ai fascicoli processuali risulta senza dubbio che era Per_1 affetto da carcinoma dell'orofaringe esteso all'esofago cervicale con metastasi linfonodali diffuse. Appare inoltre evidente che la causa della morte di è stata tale grave patologia. Per_1
Di ben più difficile soluzione sono invece i quesiti in merito al nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia diagnosticata e il conseguente decesso. Preliminarmente occorre precisare che la patologia neoplastica contratta nel 2011 (“carcinoma ipofaringeo con secondario interessamento esofageo”) potrebbe avere origine diversa da quella
2 contratta nel 2008 (“carcinoma della lingua”), ancorché localizzata in sede vicina, e pertanto necessita di una trattazione indipendente. Pertanto le considerazioni che seguiranno riguardano la neoplasia faringea e non neoplasia alla lingua né neoplasia alla laringe (organo che non risulta sia stato origine della seconda neoplasia).
Il carcinoma faringeo non rientra tra le patologie tabellate in relazione alle lavorazioni svolte e ai rischi professionali che ne derivano ovvero non operano, nel caso che ne occupa, presunzioni di causalità e, pertanto, il nesso tra l'attività lavorativa e la malattia deve essere concretamente dimostrato utilizzando i mezzi e i metodi che la medicina legale e la medicina del lavoro impongono secondo la criteriologia della causalità e non sempre è agevole per il medico-legale esprimersi con sufficiente sicurezza in merito al nesso di causalità di queste patologie. Alcuni fattori eziologici sono conosciuti altri sono ancora oggetto di studio. La Medicina del Lavoro, negli ultimi lustri, ha compiuto una notevole evoluzione nello studio della relazione tra attività lavorative e patologia neoplastica. A partire dagli anni '70 numerose agenzie internazionali e soprattutto la IARC (International Agency for Research on Cancer) hanno preso in considerazione le principali sostanze cancerogene, o presunte tali, classificandole, insieme con le principali situazioni occupazionali, in cinque categorie, a seconda della probabilità del nesso di causalità con i tumori umani dei vari tessuti. In particolare nella prima e nella seconda categoria della IARC sono comprese quelle sostanze e quelle attività industriali per le quali la relazione causale con le neoplasie umane è stata stabilita con certezza. Nelle tabelle dello IARC sono riportate le occupazioni responsabili di tumore, gli agenti cancerogeni ed i principali organi bersaglio. Le 82 monografie della IARC hanno consentito di collocare 885 agenti presunti cancerogeni chimici, fisici e biologici, in vari livelli, correlati al peso dell'evidenza di cancerogenicità: evidenza sufficiente, limitata, inadeguata, assente. Di particolare rilievo è la monografia numero 100 che è una revisione di tutte le monografie precedenti, ed ha lo scopo di fare il punto sulle sostanze cancerogene finora prese in considerazione, aggiornando giudizi e letteratura. L'associazione fra un determinato tipo di tumore e la sostanza presa in considerazione viene da IARC classificata come
“strong” o “limited”. Le definizioni sono così esplicitate: Sufficiente evidenza (strong): Il Gruppo di lavoro ritiene che una relazione causa-effetto fra l'esposizione e il cancro nell'uomo è stata accertata. Vale a dire che una relazione positiva fra l'esposizione e il cancro è stata osservata in studi nei quali il caso, i bias e i confonditori possono essere ragionevolmente esclusi. Segue un giudizio separato per ciascun organo bersaglio. L'identificazione di uno specifico organo bersaglio non preclude la possibilità che l'agente possa causare cancro in altri siti.
Limitata evidenza (limited): È stata osservata una associazione positiva fra il cancro e l'esposizione all'agente giudicata credibile dal gruppo di lavoro, ma per la quale non possono essere esclusi con ragionevole confidenza il caso, i bias o i confonditori.
Per quanto riguarda il “carcinoma del rinofaringe” il citato lavoro identifica nel gruppo 1: a) Formaldeide;
b) polveri di legno.
(…….) Non sembra verosimile che sia stato esposto per motivi lavorativi a polveri di legno né è Per_1 documentato che sia stato esposto a formaldeide e comunque tali fattori di rischio riguardano
“nasofaringe”; in questo caso invece la neoplasia interessa oroipofaringe.Dalla documentazione esaminata appare invece ragionevole, in relazione alle attività svolte, che fosse esposto ad Per_1 amianto e pertanto, con tutti i dubbi che derivano dalla complessità della materia, si può ritenere che il carcinoma oroipofaringeo contratto da possa essere attribuito “probabilità limitata” Per_1 all'attività lavorativa. Da ciò le motivate conclusioni del ctu: era affetto da carcinoma dell'orofaringe con metastasi diffuse. Persona_1
Tale patologia è stata la causa della morte di avvenuta in data 14.01.2018. Per_1
3 Esiste “probabilità limitata” che la neoplasia faringea sia attribuibile all'attività lavorativa svolta dal ricorrente.”.
---§§§ooo§§---
Quanto alle osservazioni del CTP di parte, esse appaiono adeguatamente ed accuratamente valutate dal CTU, a seguito della trasmissione alle Parti della Bozza di relazione. Di seguito sono esposte testualmente le risposte al CTP da parte del CTU.
“Nel merito, il CTP ritiene improbabile che possa essere stato affetto da due diverse Per_1 neoplasie in un ambito anatomico contiguo, ma tale argomentazione non appare risolutiva perché,sia dalla letteratura scientifica sia dalla mia pratica medico-legale, sono molteplici i casi in cui un soggetto contrae neoplasie diverse. Ma la obiezione della dott.ssa (C.T.P.) è Per_2 legittima perché la seconda neoplasia potrebbe essere una estensione della prima che è stata già oggetto di una sentenza del Giudice del Lavoro che ne ha escluso la origine professionale.
Dalla documentazione esaminata,non ho rilevato elementi dai quali desumere con certezza che la seconda neoplasia sia stata una recidiva o una metastasi della prima. Per tale motivo ho trattato il carcinoma dell'orofaringe in maniera del tutto indipendente dal carcinoma della lingua da cui era stato affetto alcuni anni prima. Per_1 le pubblicazioni della IARC sono le fonti più rilevanti di informazione per l'attività peritale. Da tali pubblicazionie dalle norme di legge che da esse derivano, ilnesso causale tra la esposizione ad amianto e le neoplasie della faringe è ritenuto di “probabilità limitata” mentre non è ritenuto nemmeno “possibile” il nesso causale con il carcinoma della lingua e confermoche non è stata identificata, nell'attività lavorativa svolta da alcun rischio inquadrato con “elevata Per_1 probabilità”per la etiopatogenesi del carcinoma dell'orofaringe e tantomeno della lingua. Né appaionodecisivele considerazioni sull'età del cuius e nemmeno quella, pur valida, della dott.ssa in merito alla ridotta latenza tra l'esposizione a rischio amianto e la comparsa Per_2 della neoplasia orofaringea perché sia l'età sia la latenza dall'esposizione hanno una distribuzione epidemiologica statistica secondo una curva cosiddetta “gaussiana” con un ampio margine della distribuzione di questi parametri.
Infine il dott. ritiene che nella valutazione dei processi cancerogenetici si dovrebbero Per_3 valutare gli effetti associativi della esposizione a rischi multipli. A tal fine rilevo che lo “Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni eintegrazioni”, così come le tabelle della IARC, non comprendono solo sostanze specifiche ma anche associazioni di sostanze e, soprattutto, liste di lavorazioni/esposizioni. Ma, tra le lavorazioni, né la lingua né l'orofaringe compaiono come organo bersaglio con “elevata probabilità”. Riassumendo quando detto, la malattia denunciata non rientra nel sistema tabellare;
non sono state individuate dalle tabelle IARC e dalle tabelle riportate nel DM 10.06.2014, sostanze, associazioni di sostanze o lavorazioni associate con rapporto di elevata probabilità con il cancro dell'orofaringe e della lingua. Confermo pertanto le conclusioni espresse nella relazione di CTU.
---§§ooo§§---
Tutto tanto premesso, ritiene questa Corte che l'attività di consulenza tecnica, sia d'ufficio che di parte, risulta più che completa ed esauriente.
Analiticissima la relazione del CTU, del pari complete sono le risposte alle osservazioni mosse dai
C.T.P.
4 La valutazione in termini di “limitata probabilità” non soddisfa i requisiti di legge idonei a consentire di ravvisare la etiologia professionale della malattia “cancro dell'orofaringe che condusse al decesso il fu occorrendo, affinchè l'etiologia professionale possa Persona_1 ravvisarsi, quatomeno la “elevata probabilità” se non la certezza.
L'analisi della CTU copre tutti i punti di appello, e pienamente condivisa da questa Corte ne comporta il rigetto.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la mancata indicazione nella dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. c.p.c. (vedile in atti) del reddito percepito dalla ricorrente esclude l'esonero delle spese;
esse possono essere tuttavia giustificatamente compensate, avuto riguardo alla complessità della questione.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Taranto, 11 giugno 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
5
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “danno biologico_ rendita ai superstiti ed assegno una tantum”, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale
tra
, in qualità di vedova superstite del fu , rappr. e dif. da avv. Parte_1 Persona_1
Massimiliano Del Vecchio
Appellante contro
, in del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Ernesto Aprile Appellato CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 20.11.2020 nella Parte_1 spiegata qualità di vedova superstite del fu per “carcinoma oro-faringeo”, Persona_1 impugnava la sentenza resa in data 6 ottobre 2020, aveva rigettato la domanda vòlta ad ottenere l'accertamento dell'origine professionale della detta patologia, e pr l'effetto condannare l' ad CP_1 erogare in proprio favore la rendita ai superstiti e l'assegno funerario una tantum. Si è costituito l' , concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1 La causa, all'udienza dell'11 giugno 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udeinza del dispositivo.
---§§ooo§§---
La domanda di parte oggi appellante si fondava sulla prospettazione della etiologia professionale della patologia che aveva condotto al decesso il proprio congiunto in ragione dell'attività professionale da quegli disimpegnata: dal 1.7.1009 al 101.10.2003 aveva lavorato alle dipendenze di aziende metalmeccaniche operanti manutenzioni all'interno del centro Siderurgico di Taranto, e successivamente sino al 2011 alle dirette dipendenze dell' addetto quale carpentiere CP_2 manutentore siderurgico. Al pari degli atri collegi, gli era stata riconosciuta l'esposizione qualificata ad amianto.
In ragione di tali attività, il fu era stato esposto a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Per_1 formaldeide, acido cloridrico e solforico usati per il decappaggio, trielina, amianto, cromo esavalente, benzene, I.P.A., ammine aromatiche, cromo e manganese, cadmio, piombo, mercurio, cromo ed atro, nonchè, avendo continuativamente operato in aree lavorative nel corso di esami
1 radiografici delle saldature, bramme, tubi e coils. Dall'esposizione a teli agenti sarebbe stata originata la malattia che lo condusse al decesso.
---§§ooo§§---
Si duole parte appellante (disposta in primo grado CTU su cui ampiamente di seguito si ritornerà) che il Giudice di prime cure abbia acriticamente recepito le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, e sarebbe viziata sotto il profilo dell'art. 41 c.p. in tema di concorso di cause, c.p. dalla legge, può essere escluso solo laddove possa essere ravvisato con certezza, come pure affermato dalla Suprema Corte a Sezioni semplici il nesso eziologico richiesto dalla legge può essere escluso l'infermità laddove possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni.
Il CTU non avrebbe indicato elementi clinico-anamnestici comprovanti un diverso e preponderante meccanismo etiopatogenetico extra-professionale, nonostante l'insorgenza precoce della patologia.
In sentenza non sarebbero stati valutati i rischi professionali subìti, e restati incontestati per omesso esame della documentazione di causa, nonché omesso l'esame della valutazione di dottrina medico- legale e dei rilievi epidemiologici emergenti dalla documentazione prodotta.
Inoltre la relazione non può essere condivisa in quanto non utilizza correttamente da un punto di vista giuridico i canoni ermeneutici della vigente legislazione in materia di rischio ambientale, pur essendo stato provato che il defunto operasse quotidianamente sugli impianti;
essendo Per_1 evidente che chi opera all'interno dello stabilimento sia esposto comunque ad un rischio qualificato per prossimità agli agenti patogeni a prescindere dalle mansioni espletate.
Il tutto in un contesto altamente inquinato tanto da aver condotto (da finti mediche autorevoli) lla presa di conoscenza che anche bambini di dieci anni apparivano affetti da tumori di patologia adulta o senile, quali il carcinoma del rinofaringe, “che generalmente è un tumore che viene nell'anziano fumatore incallito”. In sintesi, tutte le sostanze cui il fu era stato esposto avrebbero operato con effetto Per_1 sinergico nella rispettiva azione. L' inoltre non avrebbe fornito alcuna prova del “rischio elettivo” abitudini alimentari” della CP_1 familiarità della patologia denunciata, per cui – insiste parte appellante – nel giudizio che qui occupa i fattori di rischio che abbiano assunto a rilevanza processuale e, dunque, gli unici fattori di rischio da considerare sono quelli professionali ed ambientali, documentalmente provati e in ogni caso incontestati.
Lamenta inoltre parte appellante la mancata valutazione delle considerazioni espresse nella perizia di parte ( su cui di seguito ci si occuperà).
Per tutti questi motivi chiede la riforma della sentenza appellata come da ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
---§§ooo§§---
Osserva il CTU, sulla cui relazione si appuntanto le doglianze ed i motivi di appello.
“Dalla documentazione clinica allegata ai fascicoli processuali risulta senza dubbio che era Per_1 affetto da carcinoma dell'orofaringe esteso all'esofago cervicale con metastasi linfonodali diffuse. Appare inoltre evidente che la causa della morte di è stata tale grave patologia. Per_1
Di ben più difficile soluzione sono invece i quesiti in merito al nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia diagnosticata e il conseguente decesso. Preliminarmente occorre precisare che la patologia neoplastica contratta nel 2011 (“carcinoma ipofaringeo con secondario interessamento esofageo”) potrebbe avere origine diversa da quella
2 contratta nel 2008 (“carcinoma della lingua”), ancorché localizzata in sede vicina, e pertanto necessita di una trattazione indipendente. Pertanto le considerazioni che seguiranno riguardano la neoplasia faringea e non neoplasia alla lingua né neoplasia alla laringe (organo che non risulta sia stato origine della seconda neoplasia).
Il carcinoma faringeo non rientra tra le patologie tabellate in relazione alle lavorazioni svolte e ai rischi professionali che ne derivano ovvero non operano, nel caso che ne occupa, presunzioni di causalità e, pertanto, il nesso tra l'attività lavorativa e la malattia deve essere concretamente dimostrato utilizzando i mezzi e i metodi che la medicina legale e la medicina del lavoro impongono secondo la criteriologia della causalità e non sempre è agevole per il medico-legale esprimersi con sufficiente sicurezza in merito al nesso di causalità di queste patologie. Alcuni fattori eziologici sono conosciuti altri sono ancora oggetto di studio. La Medicina del Lavoro, negli ultimi lustri, ha compiuto una notevole evoluzione nello studio della relazione tra attività lavorative e patologia neoplastica. A partire dagli anni '70 numerose agenzie internazionali e soprattutto la IARC (International Agency for Research on Cancer) hanno preso in considerazione le principali sostanze cancerogene, o presunte tali, classificandole, insieme con le principali situazioni occupazionali, in cinque categorie, a seconda della probabilità del nesso di causalità con i tumori umani dei vari tessuti. In particolare nella prima e nella seconda categoria della IARC sono comprese quelle sostanze e quelle attività industriali per le quali la relazione causale con le neoplasie umane è stata stabilita con certezza. Nelle tabelle dello IARC sono riportate le occupazioni responsabili di tumore, gli agenti cancerogeni ed i principali organi bersaglio. Le 82 monografie della IARC hanno consentito di collocare 885 agenti presunti cancerogeni chimici, fisici e biologici, in vari livelli, correlati al peso dell'evidenza di cancerogenicità: evidenza sufficiente, limitata, inadeguata, assente. Di particolare rilievo è la monografia numero 100 che è una revisione di tutte le monografie precedenti, ed ha lo scopo di fare il punto sulle sostanze cancerogene finora prese in considerazione, aggiornando giudizi e letteratura. L'associazione fra un determinato tipo di tumore e la sostanza presa in considerazione viene da IARC classificata come
“strong” o “limited”. Le definizioni sono così esplicitate: Sufficiente evidenza (strong): Il Gruppo di lavoro ritiene che una relazione causa-effetto fra l'esposizione e il cancro nell'uomo è stata accertata. Vale a dire che una relazione positiva fra l'esposizione e il cancro è stata osservata in studi nei quali il caso, i bias e i confonditori possono essere ragionevolmente esclusi. Segue un giudizio separato per ciascun organo bersaglio. L'identificazione di uno specifico organo bersaglio non preclude la possibilità che l'agente possa causare cancro in altri siti.
Limitata evidenza (limited): È stata osservata una associazione positiva fra il cancro e l'esposizione all'agente giudicata credibile dal gruppo di lavoro, ma per la quale non possono essere esclusi con ragionevole confidenza il caso, i bias o i confonditori.
Per quanto riguarda il “carcinoma del rinofaringe” il citato lavoro identifica nel gruppo 1: a) Formaldeide;
b) polveri di legno.
(…….) Non sembra verosimile che sia stato esposto per motivi lavorativi a polveri di legno né è Per_1 documentato che sia stato esposto a formaldeide e comunque tali fattori di rischio riguardano
“nasofaringe”; in questo caso invece la neoplasia interessa oroipofaringe.Dalla documentazione esaminata appare invece ragionevole, in relazione alle attività svolte, che fosse esposto ad Per_1 amianto e pertanto, con tutti i dubbi che derivano dalla complessità della materia, si può ritenere che il carcinoma oroipofaringeo contratto da possa essere attribuito “probabilità limitata” Per_1 all'attività lavorativa. Da ciò le motivate conclusioni del ctu: era affetto da carcinoma dell'orofaringe con metastasi diffuse. Persona_1
Tale patologia è stata la causa della morte di avvenuta in data 14.01.2018. Per_1
3 Esiste “probabilità limitata” che la neoplasia faringea sia attribuibile all'attività lavorativa svolta dal ricorrente.”.
---§§§ooo§§---
Quanto alle osservazioni del CTP di parte, esse appaiono adeguatamente ed accuratamente valutate dal CTU, a seguito della trasmissione alle Parti della Bozza di relazione. Di seguito sono esposte testualmente le risposte al CTP da parte del CTU.
“Nel merito, il CTP ritiene improbabile che possa essere stato affetto da due diverse Per_1 neoplasie in un ambito anatomico contiguo, ma tale argomentazione non appare risolutiva perché,sia dalla letteratura scientifica sia dalla mia pratica medico-legale, sono molteplici i casi in cui un soggetto contrae neoplasie diverse. Ma la obiezione della dott.ssa (C.T.P.) è Per_2 legittima perché la seconda neoplasia potrebbe essere una estensione della prima che è stata già oggetto di una sentenza del Giudice del Lavoro che ne ha escluso la origine professionale.
Dalla documentazione esaminata,non ho rilevato elementi dai quali desumere con certezza che la seconda neoplasia sia stata una recidiva o una metastasi della prima. Per tale motivo ho trattato il carcinoma dell'orofaringe in maniera del tutto indipendente dal carcinoma della lingua da cui era stato affetto alcuni anni prima. Per_1 le pubblicazioni della IARC sono le fonti più rilevanti di informazione per l'attività peritale. Da tali pubblicazionie dalle norme di legge che da esse derivano, ilnesso causale tra la esposizione ad amianto e le neoplasie della faringe è ritenuto di “probabilità limitata” mentre non è ritenuto nemmeno “possibile” il nesso causale con il carcinoma della lingua e confermoche non è stata identificata, nell'attività lavorativa svolta da alcun rischio inquadrato con “elevata Per_1 probabilità”per la etiopatogenesi del carcinoma dell'orofaringe e tantomeno della lingua. Né appaionodecisivele considerazioni sull'età del cuius e nemmeno quella, pur valida, della dott.ssa in merito alla ridotta latenza tra l'esposizione a rischio amianto e la comparsa Per_2 della neoplasia orofaringea perché sia l'età sia la latenza dall'esposizione hanno una distribuzione epidemiologica statistica secondo una curva cosiddetta “gaussiana” con un ampio margine della distribuzione di questi parametri.
Infine il dott. ritiene che nella valutazione dei processi cancerogenetici si dovrebbero Per_3 valutare gli effetti associativi della esposizione a rischi multipli. A tal fine rilevo che lo “Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni eintegrazioni”, così come le tabelle della IARC, non comprendono solo sostanze specifiche ma anche associazioni di sostanze e, soprattutto, liste di lavorazioni/esposizioni. Ma, tra le lavorazioni, né la lingua né l'orofaringe compaiono come organo bersaglio con “elevata probabilità”. Riassumendo quando detto, la malattia denunciata non rientra nel sistema tabellare;
non sono state individuate dalle tabelle IARC e dalle tabelle riportate nel DM 10.06.2014, sostanze, associazioni di sostanze o lavorazioni associate con rapporto di elevata probabilità con il cancro dell'orofaringe e della lingua. Confermo pertanto le conclusioni espresse nella relazione di CTU.
---§§ooo§§---
Tutto tanto premesso, ritiene questa Corte che l'attività di consulenza tecnica, sia d'ufficio che di parte, risulta più che completa ed esauriente.
Analiticissima la relazione del CTU, del pari complete sono le risposte alle osservazioni mosse dai
C.T.P.
4 La valutazione in termini di “limitata probabilità” non soddisfa i requisiti di legge idonei a consentire di ravvisare la etiologia professionale della malattia “cancro dell'orofaringe che condusse al decesso il fu occorrendo, affinchè l'etiologia professionale possa Persona_1 ravvisarsi, quatomeno la “elevata probabilità” se non la certezza.
L'analisi della CTU copre tutti i punti di appello, e pienamente condivisa da questa Corte ne comporta il rigetto.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la mancata indicazione nella dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. c.p.c. (vedile in atti) del reddito percepito dalla ricorrente esclude l'esonero delle spese;
esse possono essere tuttavia giustificatamente compensate, avuto riguardo alla complessità della questione.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Taranto, 11 giugno 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
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