Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1268 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo ConIGliere
dott. Silvia Franzoso ConIGliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1268 2024 r.g. promossa da:
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Martinelli Eleonora, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Padova,
Via N. Tommaseo, n. 69
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. CP_1 C.F._2
Lorenzin Francesco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Dolo, Via
Garibaldi 65
APPELLATO
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
VENEZIA 1
397/2024 del 31.1.2024
Conclusioni di parte ricorrente: “In via preliminare di rito, nell'ipotesi in cui controparte, letta la memoria conclusionale 20.1.2025 della ricorrente, contestasse quanto dichiarato dalla IGnora Pt_1
in merito alla pressoché totale assenza delle frequentazioni paterne per volontà del IG. , anche CP_1 durante l'estate quando l'orario per andare a prendere i figli era dal venerdì alle 18.00, si chiede che la Corte conceda termine per provare detta circostanza anche a mezzo testimoni e disponga, altresì, un'integrazione della relazione dei Servizi affinché riferiscano: 1) sugli incontri fatti dai Servizi con i genitori, 2) sui giorni effettivi in cui il padre ha tenuto i figli da gennaio 2024 a gennaio 2025 e acquisiscano informazioni sulla madre dalle Colleghe del Distretto che seguono la madre: dott.ssa e dott.ssa . Nel merito 1. In totale riforma della sentenza impugnata in punto Per_1 Per_2
Per_ affidamento disporsi: in via principale, l'affidamento esclusivo di e alla madre con Per_3
eventuale monitoraggio dei Servizi Sociali o in via subordinata, disporsi che venga mantenuto l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali con collocamento degli stessi presso la madre, disponendo il seguente calendario di visita paterno: - almeno un fine settimana al mese (ad esempio il primo week-end del mese) dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle 21; - due settimane, anche non consecutive in estate, da comunicare alla madre entro il 31 maggio;
- per le vacanze di Natale e
Pasqua, il padre comunicherà alla madre, almeno un mese prima se e in che giorni sarà in grado di tenere i bambini.
2. Rigettarsi l'appello incidentale in punto riduzione del contributo al mantenimento per e da parte del padre, la cui determinazione dovrà tenere conto, dei redditi dei Per_3 Per_5 genitori, dell'assegno unico universale percepito dal padre per € 230,00 mensili e degli effettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore.
3. Ancora nel merito, in riforma della sentenza impugnata, in punto decorrenza versamento del contributo al mantenimento, disporsi che il contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre decorra dalla data della domanda della resistente in primo grado, ovvero dal 29.11.2022. 4. Ancora nel merito, in riforma totale della sentenza impugnata, spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi, con condanna di CP_1
alla restituzione di quanto eventualmente versato dalla IGnora in esecuzione
[...] Parte_1 della sentenza impugnata”.
Conclusioni di parte convenuta: “In via principale: - rigettarsi tutti i motivi d'appello per i motivi indicati in narrativa avendo il Giudice di prime cure motivato la propria statuizione sulla base dei risultati dell'istruttoria e della citata giurisprudenza di Cassazione.- Si ribadiscono le conclusioni già formulate in primo grado che vengono integralmente trascritte:a) previa revoca dell'ordinanza con cui il Tribunale di Venezia disponeva l'affidamento dei figli minori delle parti ai Servizi Sociali- ora, in ragione della residenza, del Comune di RA- affidarsi congiuntamente e Persona_6 Per_5
2 ad entrambi i genitori, IGnori e , con la precisazione che le decisioni di CP_1 Parte_1 maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. b) I minori avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, IG.ra , n RA (VE), Via Jacopo Parte_1
da Bassano n.31. c) Il IG. salvo eventuale diverso accordo tra i genitori- vedrà i figli e CP_1
li terrà con sé con le seguenti modalità: - Fine settimana alterni, dal venerdì alle 18.00, allorché il padre si recherà a prelevarli dalla casa della madre, fino alla domenica ad ore 18,00, in periodo scolastico, ovvero fino alle ore 21.00 in periodo non scolastico, allorché egli li riporterà presso la madre. Tale calendario sarà in vigore anche durante le vacanze natalizie e pasquali, nonché durante tutti i periodi di sospensione della frequenza scolastica per qualsivoglia motivo, nonché in ipotesi di compleanno dei bambini ovvero dei genitori, ed infine altresì nel periodo estivo, al netto di quanto previsto infra, in punto “vacanze estive”; - Vacanze estive predeterminate per ogni anno nel seguente modo: dal primo venerdì di luglio, i bambini rimarranno con la mamma per 14 giorni consecutivi, con successivo prelievo da parte del padre il venerdì ad ore 18.00; poi rimarranno con il padre per i
14 giorni successivi, consecutivamente, con accompagnamento dei minori presso la madre sempre il venerdì ad ore 18.00, in assenza di diverso accordo tra le parti, mantenendo inalterato il calendario di frequentazione;
d) Quanto all'eventuale contributo del padre al mantenimento dei figli minori, ci si rimette alla decisione del Giudice, facendo presente che il reddito del IG. è pari al 40% del CP_1
reddito percepito dalla IG.ra e che le risorse nella disponibilità dello stesso – detratto l'onere Pt_1 di rimborso del mutuo contratto per l'acquisto di una nuova abitazione e dei finanziamenti giocoforza contratti nel tempo per fronteggiare anche le notevoli spese legali – sono solo quelle puntualmente indicate nelle note autorizzate del 28 febbraio 2023, in atti, che si richiamano integralmente. e) Si chiede che – in ragione di quanto precisato supra sub d) – il padre contribuisca in ragione del 40% alle spese di carattere straordinario da sostenersi per la prole, con le modalità e secondo le specifiche contenute nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia dal 20 settembre 2019. Il restante 60% sarà a carico della IG.ra . In ogni caso: con vittoria di compensi e spese relative ad entrambi Pt_1
i gradi di giudizio oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge”.
Conclusioni del Procuratore Generale: “Il ricorso in appello non appare meritevole di accoglimento, poiché non si rilevano comportamenti pregiudizievoli del padre tali da giustificare l'affidamento in via esclusiva dei due minori alla salvo ulteriori approfondimenti Pt_1
istruttori che la Corte vorrà disporre. Così si reputa inadeguato l'affidamento dei minori ai Servizi
Sociali, essendo rispondente all'interesse dei minori essere guidati nella loro crescita da genitori disponibili a superare situazioni di conflittualità in modo concordato”. 3 FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. Con la pronuncia sopra indicata il Tribunale lagunare, all'esito del giudizio di divorzio radicato nel 2020 (n.7142/2020 r.g.) ed altro di separazione nel 2017 (n. 8236/2017 r.g.), prendendo atto dell'osservazione del nucleo familiare da parte delle CTU deIGnato dott. (relazione Persona_7
finale depositata a luglio 2020) e del Servizio Sociale di Campolongo Maggiore (relazioni del
28.12.2020, 30.4.2021, 15.7.2021 e 22.10.2022), modificando il precedente assetto di collocazione
Per_ ed affido, ripristinava l'affidamento condiviso della prole nato il [...] e nata il Per_3
12.9.2016) ad entrambi i genitori, collocava i minori in via prevalente presso la madre (sul punto confermando l'ordinanza del 26.11.2022) in RA (VE) e revocava l'assegnazione della casa coniugale al padre, essendo la madre divenutane esclusiva proprietaria;
poneva infine a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, il pagamento in favore della IG.ra
, della somma di €250,00 mensili per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Pt_1 locale protocollo, disponendo l'invio da parte del Servizio Sociale di RA (luogo di residenza dei minori) di una relazione annuale da depositare presso la cancelleria del Giudice Tutelare di Venezia ai sensi dell'art. 337 c.c., compensando per il 50% le spese di lite ai sensi dell'art. 92, c.2, c.p.c. e ponendo il residuo 50% a carico dell'appellante. Il regime di visita paterno era regolamentato nei seguenti termini: “- durante l'anno scolastico: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola, dove saranno prelevati dal padre o da persona di sua fiducia, fino alla domenica sera quando
– dopo la cena – il padre li riaccompagnerà dalla madre;
una settimana continuativa durante le vacanze scolastiche natalizie, in modo da comprendere ad anni alterni Natale o Capodanno;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendendo ad anni alterni Pasqua o Lunedì in Albis;
- durante le vacanze scolastiche estive: dall'ultima settimana di giugno alla prima settimana di settembre, alternativamente con la madre, per due settimane consecutive, dal venerdì al venerdì successivo alle ore 18.00. Ogni sera – salvo diverso accordo, nella fascia oraria 18.00 – 19.00 – i figli faranno una chiamata o videochiamata con il genitore con cui non si trovano”.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1. Quale primo motivo di censura la IG.ra deduce l'errata e contraddittoria valutazione dei Pt_1 presupposti nella parte in cui è stato revocato l'affidamento ai servizi sociali e disposto l'affido Per_ condiviso ai genitori dei minori (12.09.2016) e (09.11.2014), nonchè l'omessa Per_3
valutazione delle istanze istruttorie in punto affidamento.
2.1.bis.Afferma infatti di aver allegato e provato l'inadempimento del padre ai propri doveri morali e materiali verso la prole così come l'assenza di comunicazione tra genitori per volere del padre. 4 2.2. Evidenzia che il Tribunale avrebbe revocato l'affidamento ai Servizi Sociali senza richiedere il parere dei Servizi sullo stato dei minori o il rinnovo della valutazione da parte del CTU che aveva rilevato la necessità di un affidamento ai Servizi nell'interesse di minori.
2.2bi.Espone che nessun miglioramento della situazione familiare è emerso in corso di causa, anzi, al contrario dalla documentazione in atti emerge un peggioramento del comportamento del padre nei confronti dei figli (che non avrebbe tenuti con sè dal luglio del 2022) e il perdurare di assenza di comunicazione con la madre.
2.3. Quale secondo motivo di censura l'appellante deduce l'omessa valutazione delle richieste di parte sulla decorrenza del contributo al mantenimento a carico del IG. , dovendo decorrere Pt_1 CP_1
da luglio 2022 o dal 29.11.2022 o comunque dalla data della domanda.
2.4.Espone che già con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., del 29.11.2022, la madre aveva precisato la propria domanda chiedendo di “Disporsi un equo contributo per il mantenimento ordinario dei figlio a carico del padre” dal momento che i figli avevano manifestato il desiderio di trascorrere più tempo con la mamma e vi era la probabilità che venisse stabilito un collocamento prevalente e che di fatto da luglio 2022 il padre non aveva più tenuto i figli, nè provveduto al mantenimento dei predetti, trattenendo peraltro il 50% dell'assegno unico universale (cfr. docc. 18 e 19 di parte).
2.5.Quale terzo motivo di appello rileva l'erronea applicazione della legge in punto spese legali e soccombenza non risultando la IG.ra maggiormente soccombente in relazione ai due sub Pt_1
procedimenti radicati in corso di causa.
3. Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto dell'appello per aver il Tribunale CP_1 correttamente disposto l'affido condiviso alla luce delle risultanze della CTU e della relazione dei
Servizi Sociali di Campolongo Maggiore.
3.1. Documenta di aver adempiuto all'obbligo di mantenimento e, pur rimettendosi alla Corte, evidenzia la necessità di una riduzione sia della misura del contributo al mantenimento che della quota parte delle spese straordinarie in ragione della maggiore capacità patrimoniale della controparte, proprietaria esclusiva della casa coniugale e percettrice di un maggiore reddito da lavoro.
3.2. Quanto alla decorrenza del contributo, rileva come controparte non abbia formulato alcuna domanda in comparsa di costituzione e risposta ma solo tardivamente con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.; evidenzia inoltre che il giudice di primo grado ha accolto sul punto l'accordo che le parti hanno raggiunto in corso di causa su iniziativa del , su istanza congiunta depositata il 21.11.2022 CP_1
che avrebbe sostanzialmente definito il procedimento.
3.3. Ribadisce la correttezza della regolamentazione delle spese di lite stante l'inutile attivazione di un sub procedimento relativo all'iscrizione scolastica del minore e la soccombenza della IG.ra Per_3
anche in punto affidamento. Pt_1
5 3.4. Chiede per ragioni attinenti al proprio orario di lavoro, di poter modificare l'orario ed il luogo di prelievo dei minori in periodo scolastico alle ore 18.00 presso l'abitazione della madre anziché alle ore 16.00 presso la scuola.
La Corte ha acquisito la relazione di monitoraggio del Servizio Sociale di RA dell'8.1.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.1.2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
1. Il primo motivo di censura è infondato.
1.1.Rileva la Corte come per giurisprudenza ormai consolidata, nel prevedere l'affidamento esclusivo della prole minorenne a un solo genitore, il giudice deve tenere in considerazione plurimi fattori, tra cui il superiore interesse del minore (best interest of the child),
l'inidoneità genitoriale di uno dei due genitori, le possibili ricadute che la decisione sull'affidamento avrà - nel medio/lungo periodo - sui figli e il livello di conflittualità tra le parti, che, laddove troppo elevato, potrebbe pregiudicare l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei minori (cfr. Cass-. Civ. n. 26517/2024).
1.2.Inoltre è stato chiarito (cfr. Cass. n. 5108/2012) che la mera conflittualità tra i coniugi e/o genitori non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un “tollerabile disagio per la prole”, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (conf. Cass.
6535/2019).
1.3.Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia fatto buon governo dei principi sopra espressi nella misura in cui ha escluso in radice incapacità genitoriali e ricondotto la conflittualità della coppia al profilo della comunicazione funzionale, non alle loro risorse educative e di accudimento, per come già rappresentato dal CTU - pag. 147-148 dell'elaborato depositato il 30.7.2020 in cui afferma: “I bambini stanno bene, eccetto qualche problema psico-caratteriale di , da Per_3
confermare e risolvere;
i genitori li trattano bene, sono attenti ai vari aspetti della loro vita e mostrano sensibilità e capacità educative e psico-relazionali. Ma questo non basta. Quello che gravemente difetta, e tutti gli operatori l'hanno segnalato, è l'altra metà della gestione: tutto ciò che riguarda comunicazione, dialogo, disponibilità alla mediazione sulle scelte e sulle decisioni, le divergenze su tanti aspetti della vita dei bambini (salute, scuola, tempo libero, interventi
6 educativi, rapporti con l'ambiente, iscrizione scolastica, ecc.). Il tutto ha come cause la negazione
o la disapprovazione dell'altro, il voler perseguire scopi diversi”- e poi dalla successive relazioni dei Servizi Sociali di Campolongo Maggiore del 30.4.2021 e 15.7.2021 (doc. n .14) nelle quali, sulla base di una confermata adeguatezza genitoriale e di una attivata comunicazione funzionale
(comunicazione che seppure larvata era assente nel periodo di espletamento delle operazioni peritali), pur nella diversità dei valori educativi espressi da ciascun genitore, aveva suggerito il ridimensionamento del mandato ai Servizi Sociali quale mero monitoraggio ed implicitamente proposto il ripristino del regime di affidamento condiviso.
1.4. Anche nell''ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di RA dell'8.1.2025 (dopo quasi un anno di osservazione) non sono state evidenziate carenze circa le capacità genitoriali delle parti e le condizioni psicofisiche dei minori sono apparse adeguate anche nel contesto scolastico, permanendo tuttavia, quale “criticità cardine” il problema legato alla frequentazione padre figli.
1.5.Invero il Servizio, su specifica richiesta della Corte, ha affermato che in effetti la frequentazione padre figli durante le vacanze estive ed all'attualità, sebbene non totalmente assente tuttavia “non è stata regolare”, per motivi in parte legati alla difficoltà per il padre di ritirare i figli a scuola alle ore 16.00, terminando il proprio orario di lavoro (quale dipendente di presso la filiale di Campolongo Maggiore) alle ore 16.45, in assenza di persone da CP_2 poter delegare, in parte per “incomprensioni tra gli adulti che, con ogni probabilità, trovano la loro spiegazione nel persistere di rigidità reciproche e in una comunicazione difficoltosa”.
1.6.A tale osservazione è seguita una proposta, non di ripristino dell'affidamento dei minori al
Servizio Sociale o di affidamento monogenitoriale, ma di “poter rivedere l'orario di visita padre figli definendolo alle ore 18.00, tempo utile per il IG. di raggiungere RA dopo il lavoro CP_1
da Campolongo Maggiore, potendo prendere i bambini presso l'abitazione di via J. Da Bassano,
n. 31 e non a scuola”, proposta che il Collegio ritiene accoglibile al solo fine di preservare al massimo i minori dal conflitto.
1.7.Allo stato pertanto non appare necessario disporre l'integrazione istruttoria sollecitata dall'appellante sul punto, demandando al Servizio Sociale di RA di segnalare al Giudice tutelare con urgenza ogni situazione di pregiudizio per i minori, tra cui la totale assenza della frequentazione paterna.
1.8. Quanto alla dimostrazione dell'inadempimento da parte del ai propri doveri materiali, CP_1
deve darsi atto che risultano prodotti agli atti bonifici relativi al contributo per il mantenimento
7 per il periodo da marzo a maggio 2024 (alcuni con un paio di mesi di ritardo), con dimostrazione di un adempimento, seppur parziale, non legittimante limitazioni della responsabilità genitoriale.
2. Il secondo motivo di censura invece è fondato, dovendo la corresponsione dell'assegno essere fatta decorrere dal 29.11.2022, data di proposizione della domanda (contenuta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte appellante), formulata in seguito all'ordinanza del 26.11.2022 Per_ di modifica della collocazione di e in via prevalente presso la madre rispetto al Per_3
precedente regime di frequentazione paritario e con mantenimento diretto, con notevole riduzione dei giorni di visita del padre concentrati prevalentemente nei fine settimana alternati (Cass.
32680/2023; 17570/2023;10119/2006).
2.1.Non si tratta di domanda inammissibile poiché spiegata nella prima difesa utile successiva al mutamento di regime di visita e collocazione nei termini sopra esposti.
3. Anche il terzo profilo di censura è fondato.
3.1.Ritiene la Corte che le spese di lite del primo grado di giudizio dovevano essere totalmente compensate ex art. 92, c.2, c.p.c., non risultando parte appellante soccombente nei due sub procedimenti radicati in data 5.5.2022 e 5.8.2023 e definiti rispettivamente con ordinanze del
26.11.2022 e del 5.8.2023.
3.2.Invero con la prima ordinanza il Tribunale ha rigettato l'istanza di affidamento esclusivo formulata dalla madre e collocato i minori in via prevalente presso quest'ultima a RA (VE) per come richiesto dalla IG.ra ; con l'ordinanza del 5.8.2023 è stato dichiarato il non luogo Pt_1
a provvedere circa l'iscrizione scolastica del minore , in assenza del consenso paterno, Per_3
ritenendo il Tribunale il mandato conferito ai Servizi come non di mera vigilanza ma con poteri decisionali sostitutivi e limitativi della responsabilità genitoriale ex art 337 quater, c. IV, c.c.
(Cass. 33193/2023), anche se agli atti non risulta un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e di conferimento di poteri decisionali al Servizio affidatario.
4.Parte appellata, pur non formulando appello incidentale sul punto, si rimette alla Corte circa la quantificazione del contributo al mantenimento ordinario per i minori, valorizzando la differenza reddituale tra le parti.
4.1. Orbene il Collegio evidenzia come la misura quantificata dal Tribunale a titolo di contributo al mantenimento ordinario e quota spese straordinarie sia congrua e proporzionata ai redditi delle parti ed ai tempi di permanenza presso i genitori.
8 4.2. Secondo quanto prescritto dall'art. 337 ter, c.4, c.c. salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali eIGenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestiche di cura assunti da ciascun genitore.
4.3. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide (cfr. da ultimo
Cass. Civ. n. 10359/2024): “ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito, in conformità alle eIGenze del figlio e al tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori. Tale principio, radicato nella legge e consolidato dalla giurisprudenza, si propone di assicurare una distribuzione equilibrata dell'onere finanziario, tenendo in considerazione non solo le risorse economiche effettive di entrambi i genitori ma anche il valore dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno”.
4.4. Inoltre nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio (anche se maggiorenne e non autosufficiente), si deve tenere conto del principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eIGenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio dei genitori (cfr. Cass. Civ., n. 30643/2023).
4.5. Dalla documentazione versata agli atti emerge che il IG. percepisce un reddito medio CP_1 mensile netto per circa €2.150,00 ed è onerato di una rata di mutuo per €671,00 (scadenza 2041), mentre la IG.ra è stata assunta dal novembre 2022, quale dipendente a tempo Pt_1
indeterminato dell'INPS (funzionario medico), con buste paga che indicano una retribuzione netta media di circa €4.000,00 (media aritmetica di quelle prodotte in atti) ed è divenuta unica proprietaria della casa coniugale con subentro nel contratto di mutuo.
4.6. Non emergono pertanto ragioni per mutare l'entità del contributo anche in ragione della notevole riduzione dei tempi di frequentazione del padre, della nascita nel 2023 della figlia della IG.ra e del nuovo compagno e del fatto che le parti già suddividono al 50% la quota parte Pt_1 dell'assegno unico.
Le spese di lite, data la reciproca soccombenza vengono compensate integralmente ex art. 92, c.2,
c.p.c..
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P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Venezia n. 397/2024 del 31.1.2024,
pone a carico di il pagamento in favore di , entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
Per_ ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e della Per_3 somma di €500,00 (€250,00 per figlio), oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia, il tutto con decorrenza dal
29.11.2022;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Per_ dispone che il padre durante l'anno scolastico veda i figli e a fine settimana Per_3 alternati, dal venerdì dalle ore 18.00 presso l'abitazione della madre, dove saranno prelevati dal padre o da persona di sua fiducia, fino alla domenica sera quando – dopo la cena – il padre li riaccompagnerà dalla madre, restando invariata la regolamentazione per il residuo periodo;
dispone che il Servizio Sociale di RA prosegua nell'attività di monitoraggio già conferita e segnali con urgenza al Giudice Tutelare di Venezia ogni situazione di pregiudizio per i minori, ivi compresa l'interruzione delle frequentazioni e/o dei rapporti padre figli, fissando nuovo termine al dicembre 2025 per il deposito della relazione di aggiornamento.
Così deciso in Venezia nella camera di conIGlio del 30.1.2025
Il ConIGliere Estensore La Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott.ssa Rita Rigoni
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