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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 8084/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
09/07/2025 da
1) Parte_1
Nato il 21/01/1976 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 21 MILANO ITALIA con l'Avv. VIGANO' ELISA elettivamente domiciliato in VIA TORRICELLI, 40 SEREGNO (MB)
e
2) Parte_2
Nata il 13/07/1985 a PORDENONE (PN) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 10 20131 MILAO ITALIA con l'Avv. DIONISIO VA elettivamente domiciliato in VIA SAN PIETRO ALL'ORTO, 10
MILANO
con i seguenti figli: VA nato il [...] e nato il [...] Per_1
Pagina 1 FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 08/07/2025, hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4318/2020 resa dal Tribunale di Milano in data 01.07.2020, pubblicata il 15.07.2020 dando atto che si erano rese necessarie delle variazioni nelle frequentazioni padre/figli e dell'ammontare del contributo di mantenimento paterno per i figli, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte di seguito riportate:
1) Fermo l'affidamento congiunto dei minori VA e ad entrambi i genitori ed Controparte_1 il collocamento prevalente di essi presso la madre, dare atto che a parziale modifica del punto 3. della citata sentenza divorzile tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per due ulteriori giorni su base mensile, individuati nel mercoledì dall'uscita da scuola (o dal mattino se giorno di sospensione scolastica) nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna. Resta inteso che ogni eventuale costo ordinario connesso alla gestione dei figli in tali tempi resterà a carico del padre (es. retribuzione della babysitter).
Conseguentemente alla modifica, in tali settimane, i figli rimarranno dal padre mercoledì dall'uscita da scuola, con accompagnamento la mattina successiva a scuola, e poi ancora consecutivamente da giovedì all'uscita da scuola sino al weekend incluso, con accompagnamento a scuola lunedì mattina.
Nelle settimane invece che terminano con il weekend di spettanza materna resterà fermo il giorno di spettanza paterna individuato tra le parti nel giovedì dall'uscita di scuola con pernottamento.
Restano ferme tutte le ulteriori condizioni riferite ai rapporti personali genitori figli di cui alla previgente sentenza divorzile tra le parti che qui si richiama, fatte salve solo le modifiche di cui sopra riferite alla frequentazione ordinaria infrasettimanale tra padre e figli.
2) Ancora a parziale modifica della vigente sentenza divorzile, in punto economico, CP_2 con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza modificativa dell'accordo divorzile, corrisponderà un assegno di € 1.800,00 oltre Istat, (€ 900,00 per ciascun figlio), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo-vita, fatto salvo quanto di seguito previsto con riguardo alla rivalutazione dell'assegno.
Le parti concordano che gli importi corrispondenti all'incremento periodico dell'assegno di cui sopra in virtù della rivalutazione Istat saranno accantonati sui conti correnti già esistenti presso
Via Carlo Farini, 75 nn. 106312834 e nn. 106312862 intestati rispettivamente ai due CP_3 figli minori VA e , e destinati alle rispettive future esigenze di essi. Tale accantonamento Per_1 avrà luogo annualmente, a cura dell'obbligato che ne darà rendiconto e conferma CP_2 scritta ad . Parte_2
Pagina 2 3) a modifica e superamento delle previgenti condizioni divorzili in punto spese CP_2 straordinarie per i figli, terrà a proprio carico – con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di modifica - il 70% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 10 giugno 2025 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, e che si allegano.
Con riguardo alle spese per i figli, in parziale deroga rispetto a quanto sopra, i genitori concordano che si intenderanno già ricomprese nell'assegno periodico per i figli le spese per acquisto di libri di testo e/o corredo scolastico e/o spese e tasse scolastiche sino alla concorrenza dell'importo di €
400,00 per figlio annui.
4) Ancora con riguardo alle spese extra per i figli, si impegna a tenere integralmente Parte_2
a proprio carico i costi delle eventuali spese odontoiatriche sostenute presso Passion Smile s.r.l., società per la quale essa presta attività lavorativa e/o comunque sostenute presso struttura anche eventualmente diversa direttamente riconducibile alla persona della Sig.ra e/o al di lei Parte_2 marito.
5) Spese di lite compensate.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale CP_2 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4318/2020 resa dal Tribunale di Milano in data 01.07.2020, pubblicata il 15.07.2020,
1. Provvede in conformità all'accordo come sopra riportato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma nel resto per quanto di ragione;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Provvedimento immediatamente esecutivo
Pagina 3 Così deciso in Milano, il 23/07/2025
Pagina 4
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
09/07/2025 da
1) Parte_1
Nato il 21/01/1976 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 21 MILANO ITALIA con l'Avv. VIGANO' ELISA elettivamente domiciliato in VIA TORRICELLI, 40 SEREGNO (MB)
e
2) Parte_2
Nata il 13/07/1985 a PORDENONE (PN) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 10 20131 MILAO ITALIA con l'Avv. DIONISIO VA elettivamente domiciliato in VIA SAN PIETRO ALL'ORTO, 10
MILANO
con i seguenti figli: VA nato il [...] e nato il [...] Per_1
Pagina 1 FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 08/07/2025, hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4318/2020 resa dal Tribunale di Milano in data 01.07.2020, pubblicata il 15.07.2020 dando atto che si erano rese necessarie delle variazioni nelle frequentazioni padre/figli e dell'ammontare del contributo di mantenimento paterno per i figli, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte di seguito riportate:
1) Fermo l'affidamento congiunto dei minori VA e ad entrambi i genitori ed Controparte_1 il collocamento prevalente di essi presso la madre, dare atto che a parziale modifica del punto 3. della citata sentenza divorzile tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per due ulteriori giorni su base mensile, individuati nel mercoledì dall'uscita da scuola (o dal mattino se giorno di sospensione scolastica) nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna. Resta inteso che ogni eventuale costo ordinario connesso alla gestione dei figli in tali tempi resterà a carico del padre (es. retribuzione della babysitter).
Conseguentemente alla modifica, in tali settimane, i figli rimarranno dal padre mercoledì dall'uscita da scuola, con accompagnamento la mattina successiva a scuola, e poi ancora consecutivamente da giovedì all'uscita da scuola sino al weekend incluso, con accompagnamento a scuola lunedì mattina.
Nelle settimane invece che terminano con il weekend di spettanza materna resterà fermo il giorno di spettanza paterna individuato tra le parti nel giovedì dall'uscita di scuola con pernottamento.
Restano ferme tutte le ulteriori condizioni riferite ai rapporti personali genitori figli di cui alla previgente sentenza divorzile tra le parti che qui si richiama, fatte salve solo le modifiche di cui sopra riferite alla frequentazione ordinaria infrasettimanale tra padre e figli.
2) Ancora a parziale modifica della vigente sentenza divorzile, in punto economico, CP_2 con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza modificativa dell'accordo divorzile, corrisponderà un assegno di € 1.800,00 oltre Istat, (€ 900,00 per ciascun figlio), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo-vita, fatto salvo quanto di seguito previsto con riguardo alla rivalutazione dell'assegno.
Le parti concordano che gli importi corrispondenti all'incremento periodico dell'assegno di cui sopra in virtù della rivalutazione Istat saranno accantonati sui conti correnti già esistenti presso
Via Carlo Farini, 75 nn. 106312834 e nn. 106312862 intestati rispettivamente ai due CP_3 figli minori VA e , e destinati alle rispettive future esigenze di essi. Tale accantonamento Per_1 avrà luogo annualmente, a cura dell'obbligato che ne darà rendiconto e conferma CP_2 scritta ad . Parte_2
Pagina 2 3) a modifica e superamento delle previgenti condizioni divorzili in punto spese CP_2 straordinarie per i figli, terrà a proprio carico – con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di modifica - il 70% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 10 giugno 2025 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, e che si allegano.
Con riguardo alle spese per i figli, in parziale deroga rispetto a quanto sopra, i genitori concordano che si intenderanno già ricomprese nell'assegno periodico per i figli le spese per acquisto di libri di testo e/o corredo scolastico e/o spese e tasse scolastiche sino alla concorrenza dell'importo di €
400,00 per figlio annui.
4) Ancora con riguardo alle spese extra per i figli, si impegna a tenere integralmente Parte_2
a proprio carico i costi delle eventuali spese odontoiatriche sostenute presso Passion Smile s.r.l., società per la quale essa presta attività lavorativa e/o comunque sostenute presso struttura anche eventualmente diversa direttamente riconducibile alla persona della Sig.ra e/o al di lei Parte_2 marito.
5) Spese di lite compensate.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale CP_2 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4318/2020 resa dal Tribunale di Milano in data 01.07.2020, pubblicata il 15.07.2020,
1. Provvede in conformità all'accordo come sopra riportato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma nel resto per quanto di ragione;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Provvedimento immediatamente esecutivo
Pagina 3 Così deciso in Milano, il 23/07/2025
Pagina 4
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo