Articolo 6 della Legge 11 novembre 1971, n. 1046
Articolo 5Articolo 7
Versione
31 dicembre 1971
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Versione
5 agosto 1975
Art. 6.
A decorrere dal 1 gennaio 1972 saranno restituiti dalla Cassa a tutti gli interessati i contributi individuali versati in misura ridotta, che non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione, con la maggiorazione degli interessi legali maturati.
Su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 1 gennaio 1973, in luogo della restituzione dei contributi di cui al comma precedente, anche nel caso di cessazione dell'iscrizione alla Cassa, si provvedera' a corrispondere il trattamento pensionistico nella misura prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, proporzionalmente ridotta in relazione agli anni di contribuzione risultanti alla data del 31 dicembre 1971. Tale trattamento sara' corrisposto al verificarsi delle condizioni previste dalle predette norme. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 maggio 1975, n. 301 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "I trattamenti pensionistici integrativi, in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento ivi compresi quelli previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 11 novembre 1971, n. 1046 , sono corrisposti, a partire dal 1 gennaio 1974, nella misura corrispondente alla differenza fra la pensione calcolate a termine degli articoli precedenti e quella per altro titolo percepita."
Entrata in vigore il 5 agosto 1975
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