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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. NI Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2251/24 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Fiorella Titolo, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via Colonna n. 9
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Controparte_1
Lascio, elettivamente domiciliata presso la sede di Napoli, via Santa Lucia n. 81
APPELLATA
2
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti architetto dipendente della appellata sino al 1° dicembre Parte_1 CP_1
2019, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 7170 del 2023, con la quale il Tribunale di
Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento del diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella prima qualifica dirigenziale del ruolo speciale ad esaurimento istituito dalla ai sensi dell'art. 12 della l. n. 730/86 a decorrere dal Controparte_1
18 aprile 1990, con conseguente condanna alla corresponsione, in suo favore, tra quanto da lui nel medesimo periodo percepito, quale funzionario dell'VIII qualifica e la qualifica dirigenziale rivendicata o, in subordine, al risarcimento dei danni da errato inquadramento.
Precisava di essere stato assunto dal Commissario Straordinario di Governo ex titolo VII della l. n.
219/81, con decreto del 9 marzo 1983 e con convenzione stipulata il 21 marzo 1983, con affidamento di funzioni istruttorie e un trattamento economico corrispondente alla classe inziale del VII livello funzionale previsto dalla l. n. 312 del 1980 per i dipendenti dello Stato di pari qualifica, oltre l'indennità integrativa speciale e gli altri emolumenti accessori previsti per legge;
che, con decreto commissariale n. 147/83, era stato assegnato all'Ufficio 'Segreteria amministrativa e finanziaria”; che, con decreto n.
331/84 era stato incardinato nel Servizio degli Affari Tecnici istituito con decreto n. 54/82 e con ordine di servizio n. 18 del 16.01.84 era stato destinato al Gruppo di Lavoro “Strutture e sistemi costruttivi, tecnologie e materiali costruttivi e geologia”; che la struttura organizzativa era stata modificata con la costituzione di un Ufficio di Presidenza del Presidente della Giunta Regionale - Commissario
Straordinario del Governo, un Ufficio del Segretario Generale, un Comitato di Coordinamento tecnico ed amministrativo in affiancamento al Segretario Generale, i “Servizi” e gli Uffici”; che gli era stata affidata la responsabilità dell' “Ufficio Edilizia” del Servizio 'Area Otto' competente per i comparti di
TO e di S. NT e per le grandi opere infrastrutturali “Asse Mediano 2° lotto”, “Bretella di collegamento Asse Mediano - Asse di Supporto ASI”, “Circumvallazione Lago Patria - Lufrano 4° lotto” e “Ferrovia Alifana”; che, con decreto n. 4328 del 24.06.1987 , il Commissario Straordinario lo aveva nominato Ingegnere Capo dei lavori del “IV Lotto Asse di collegamento Centro Direzionale-
Ponticelli-Cercola-Pomigliano d'Arco” e, con decreto n. 8828/EST del 28.02.1991 Ingegnere Capo dei lavori del “II e III Lotto del tratto Volla-Casoria della nuova Linea ferroviaria S.Giorgio-Volla"; di essere stato successivamente inquadrato nella VII qualifica funzionale del ruolo speciale ad esaurimento, con decorrenza 18.04.90; di aver prestato servizio presso la struttura commissariale, in posizione di comando, fino al 31.3.1996; che, con la delibera di G.R. n. 7820 del 29.10.98 era stato reinquadrato nell'VIII qualifica funzionale, con decorrenza giuridica dal 18.04.1990 ed economica dal primo giorno successivo alla stipula del nuovo contratto di lavoro prot. n. 24909 del 27.05.99; di essere stato collocato in quiescenza in data 1.12.2019. In tale contesto, assumendo di aver diritto, per la nomina a Responsabile 3
di Ufficio e per le due nomine ad Ingegnere Capo (decreti n. 4328/87 e n. 8828/EST/91), ad essere inquadrato in una qualifica dirigenziale, aveva introdotto il ricorso di primo grado, culminato nel rigetto dal Tribunale, con la pronuncia sopra menzionata, che censurava per le ragioni che seguono.
In primo luogo la sentenza risultava affetta da nullità assoluta ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per mancata (o comunque solo apparente) motivazione, nonché per error in procedendo per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in quanto il Giudice di primo grado aveva omesso di argomentare su aspetti dirimenti relativi alle questioni di fatto e di diritto prospettate dal ricorrente sulla base di una motivazione apparente, , in quanto le conclusioni si fondavano sull'assunto, peraltro, errato, che “al momento di entrata in vigore della legge regionale n. 27 del 1984, non esisteva … alcuna struttura al livello dirigenziale prevista dalla legge regionale, da cui potesse trarre origine il diritto del ricorrente. La domanda attorea, fondata sull'assunto dell'assegnazione del ricorrente, con delibera n.
596/'86, ad ufficio di valenza dirigenziale, va dunque respinta”, senza considerare le argomentazioni svolte sul contenuto delle mansioni ricoperte dal ricorrente e sulla particolarità della struttura
Commissariale, l'ampia disamina delle ordinanze del in ordine alle Controparte_2 modalità di applicazione della normativa, gli atti formali della Amministrazione, dai quali si evinceva la valenza dirigenziale degli incarichi conferitigli, la ricostruzione effettuata degli uffici commissariali in base all'equipollenza con gli uffici regionali e, soprattutto, per il fatto che la sentenza non aveva pronuncia sulla domanda azionata, che riguardava il riconoscimento della “qualifica” dirigenziale, cosicché la stessa era completamente indifferente alla presenza, o meno, di strutture dirigenziali all'interno della compagine regionale al momento in cui veniva inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento istituito dalla la l.r. n. 4\90. Controparte_1
La sentenza, inoltre, era errata sia in fatto che in diritto, per violazione e falsa applicazione della legge
730\1986, delle leggi regionali nn. 29\75; 27\84; 4\90; 11\91, nonché dell'ordinanza del Ministro per il
Coordinamento della Protezione Civile n. 1672\89 e dei successivi chiarimenti ministeriali, nonché della delibera di G.R. n. 1905\97, laddove, nell'affermare che “al momento di entrata in vigore della legge regionale n. 27 del 1984, non esisteva … alcuna struttura al livello dirigenziale prevista dalla legge regionale, da cui potesse trarre origine il diritto del ricorrente. La domanda attorea, fondata sull'assunto dell'assegnazione del ricorrente, con delibera n. 596/'86, ad ufficio di valenza dirigenziale, va dunque respinta”, non considerava che l'ordinanza n. 596\86 era un atto della struttura commissariale che riguardava l'organizzazione della struttura medesima e che, quindi, le mansioni svolte andavano valutate rispetto alla struttura statale, per poi valutare la corrispondenza con le qualifiche dell'ordinamento regionale, ed errava nel ritenere che, prima della l.r. n. 27\84, che istituiva l'area delle qualifiche dirigenziali (cfr. art. 13 l.r. n. 27\84; non considerava, altresì, che oggetto della domanda era la “qualifica” dirigenziale, non la funzione, che prescindeva dalla istituzione della specifica struttura e 4
che l'individuazione della dirigenza come categoria autonoma, sotto il profilo delle attribuzioni ad essa spettanti e della disciplina speciale del rapporto di lavoro, era avvenuta con la l.r. n. 27\84,) che, in ogni caso, a differenza di quanto affermato, l'ordinamento previsto dalla l.r. n. 29/75, come integrata dalla l.r. n. 41/78, prevedeva un'articolazione delle strutture organizzative in Servizi (cfr. art. 3 e 4 l.r. n.
29/75), Uffici (cfr. art. 5 l.r. 29/75) e Gruppi di lavoro (cfr. art. 3 l.r. n. 41/78)
Occorreva poi considerare che, benché gli Uffici non fossero stati ancora istituiti, erano pur sempre strutture di livello dirigenziale coordinate da Funzionari appartenenti al livello direttivo, che, prima della istituzione della carriera dirigenziale, comprendevano al loro interno le figure di livello dirigenziale.
Proprio la l.r n. n. 4 /90, istitutiva del ruolo speciale ad esaurimento in attuazione dell'articolo 12 della l. n. 730/86, aveva espressamente previsto che la dotazione organica di detto ruolo speciale, fissata nella
Tabella A) allegata alla legge, comprendesse otto livelli impiegatizi e due livelli dirigenziali.
La sentenza, inoltre, risultava errata nella ricostruzione della normativa regionale relativa alla organizzazione degli uffici (leggi regionali nn. 29\75; 27\84; 4\90; 11\91) in quanto in ogni caso le strutture regionali previste dalla l.r. n. 29\75, come modificata ed integrata dalla l.r. n. 41\78, di livello dirigenziale, a differenza di quanto sostenuto, erano anche esistenti e operative.
La sentenza, ancora, risultava errata in fatto e in diritto per violazione e falsa applicazione della legge
730\1986, delle leggi regionali nn. 29\75; 27\84; 4\90; 11\91, nel ritenere che non “può riconnettersi un titolo all'inquadramento nella suddetta qualifica ad uno specifico incarico di ingegnere capo relativo all'esecuzione di un'opera pubblica, come avvenuto con decreti n. 4328/87 e n. 8828/EST/91, in ragione dell'assorbente rilievo, prevalente su ogni ulteriore considerazione in ordine al profilo contenutistico delle attribuzione, della episodicità del conferimento”, in quanto non potevano ritenersi “episodici”, nel senso di irrilevanti, le nomine ad Ingegnere Capo dei lavori di realizzazione di due lotti funzionali appartenenti ad una rete ferroviaria e ad un asse viario di grande infrastrutturazione del valore di oltre
200 miliardi delle vecchie lire e durati oltre venti anni;
incarichi che presupponevano, in ogni caso,
l'esercizio di funzioni dirigenziali, in quanto attribuiti presso lo Stato al Capo dell'Ufficio di Servizio
Generale o Speciale del Genio Civile (cfr. art. 1, Capo I, R.D. n. 350\1895), che rivestiva la qualifica di dirigente (il Commissariato di Governo ex Titolo VIII l. 219\81 era incardinato nella Presidenza del
Consiglio dei Ministri e, successivamente presso il ). Per_1
Infine, la sentenza che si impugnava risultava errata per violazione e falsa applicazione della legge n.
730\1986, delle leggi regionali nn. 29\75; 27\84 in quanto, non valutava l'attività svolta quale responsabile dell'“Ufficio Edilizia”, incardinato nel Servizio tecnico denominato ' come Parte_2 descritta nell'originario ricorso e non contestata da parte resistente e, quindi, anche in violazione dell'art. 115 c.p.c. 5
Concludeva, pertanto, affinchè, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Si è costituita la resistendo all'appello. Controparte_1
All'odierna udienza, sulle note scritte telematicamente depositate dalle parti, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Orbene, l'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Va osservato che l'art. 12, comma 1, della l. n. 730/86 ha previsto che “il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai commissari Straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati ed in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in e Basilicata…. che risulta in servizio alla data del 31 marzo1986 o che comunque abbia CP_1 prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro il 28 febbraio 1987 dalla data di pubblicazione della presente legge nella G.U (termine poi prorogato al 1990) e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le am-ministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti presso la e il Comune ” Controparte_1 CP_3
Il comma successivo specificava che l'immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 fosse in ogni caso subordinata “al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età,
e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma”.
Le ordinanze del n. 839 del 24.11.1986 n.900, 16.2.1987 n.982, Controparte_2
16.5.1987 e del 22.3.1989 n.1672 disponevano poi regole sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei concorsi ai fini dell'immissione nei ruoli speciali.
L'odierno appellante veniva inizialmente inquadrato nella VII qualifica funzionale, conformemente alle norme di legge e alle ordinanze ministeriali esistenti al momento della definizione della procedura concorsuale per l'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento ex l. 730/86 e l.r n. 4/90.
Il successivo inquadramento nella VIII qualifica veniva adottato secondo le previsioni alle note del
Ministero della Protezione Civile susseguitesi nel tempo ed esplicative dell'Ordinanza del Ministero
n.1672/89 che, incidendo sui commi 1 e 4 dell'art. 9 dell'Ordinanza n.839/86, stabiliva che gli interessati assunti con contratto o convenzione per le esigenze post-terremoto dovessero essere inquadrati nei ruoli dell'Ente nelle stesse qualifiche riconosciute agli altri dipendenti, tenendo conto delle mansioni conferite con l'originaria convenzione e del titolo di studio sulle modalità e criteri per lo svolgimento dei concorsi per l'immissione nei ruoli speciali. La Giunta Regionale provvedeva così al reinquadramento del nella VIII qualifica funzionale. Parte_1 6
Il ricorrente reputa la scorrettezza del suo inquadramento, pretendendo il riconoscimento del superiore primo livello dirigenziale per quanto sopra specificato e, al riguardo, la Corte reputa corretta l'impostazione del Tribunale, in primo luogo laddove ha considerato l'inesistenza, prima del 1991, di una struttura di livello dirigenziale prevista dalla normativa regionale da cui potesse trarre origine il rivendicato diritto attoreo.
Al riguardo la S.C. (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Lav,., 27.1.2025 n. 1891), su una fattispecie assolutamente analoga, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della l. n. 730/1986, dell'ordinanza del n. 1672/1989 e dell'art. 56, comma 1, del d.l..lvo n. Controparte_2
29/93, dell'attribuzione della qualifica dirigenziale con effetto dalla data di stabilizzazione nei ruoli della stante l'irrilevanza ai fini dell'accesso ai predetti ruoli, da operarsi sulla base del superamento CP_1 del concorso riservato previsto con riferimento all'inquadramento corrispondente stabilito dall'invocata ordinanza del , dell'eventuale attribuzione di funzioni superiori presso Controparte_2 la struttura commissariale, perché ciò prescinderebbe dall'esistenza nella pianta organica della Regione di una posizione lavorativa di rilievo dirigenziale. Ciò in sintonia con il costante orientamento della S.C.
(cfr. Cass., Sez. Lav., 26.10.2020 n. 23435), per il quale lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali, nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale sia previsto l'esercizio di funzioni dirigenziali o l'attribuzione a un dirigente.
Analogamente Cass., Sez. Lav., 7.11.2018 n. 28451 ha statuito che, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario presuppone l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio, non rilevando a tal fine la mera qualificazione formale della funzione attribuita quale "reggenza" (cfr. anche V, 27.5.2014 n. 2712, sull'inesistenza di alcuna struttura CP_4 dirigenziale prima della l. r. n. 27 del 1984).
In secondo luogo, del tutto congruamente il Tribunale ha orientato la sua indagine anche e soprattutto sull'effettiva corrispondenza tra le mansioni e gli incarichi ricoperti dal al momento della Parte_1 immissione nel ruolo speciale e il superiore livello di inquadramento invocato. Il lavoratore ha dedotto che gli incarichi affidatigli, quale responsabile di uffici in posizione apicale, erano ascrivibili al livello dirigenziale così come definito dagli artt. 22 e 23 della l. r. 27/84.
In tale contesto è allora opportuno verificare la possibilità, tenendo presente che l'onere della prova incombe su chi agisce, di sussumere le funzioni ed i compiti concretamente assegnati al nella Parte_1 definizione normativa della qualifica di dirigente fatta propria dalla stessa Controparte_1 7
Si tratta di procedere, in sostanza, a una comparazione non dissimile da quella propria della verifica delle mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento, impostazione peraltro avallata, su un'ipotesi analoga, anche dalla (arg. ex Cass., Sez. Lav., 28.10.2021 n.30612) Parte_3
Va considerato che, secondo la tradizionale giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav.,
21.5.2003 n. 8025), nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Occorre, poi, dare prova della prevalenza, per quantità
e qualità, delle mansioni superiori asseritamente svolte su quelle formalmente riconosciute.
Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (così Cass., Sez. Lav., 22.11.2019
n. 30580).
Il più recente indirizzo della S.C. (cfr. Cass., VI, 9.3.2022 n. 7641) attenua la necessità della descritta rigorosa articolazione per il pubblico impiego c.d. privatizzato, per il quale il contratto collettivo nazionale di lavoro è conoscibile ex officio dal Giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia, al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del Giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo nemmeno rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa. Nell'ipotesi in esame, a maggior ragione, la comparazione va condotta sulla base di una normazione primaria.
Va osservato, infatti, che la l.r. n. 27/84 stabilisce che la funzione dirigenziale, intesa ad assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa, si caratterizza per i seguenti connotati: 8
- preparazione culturale e professionale tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinare;
collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche;
utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;
- piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione e utilizzazione delle ri-sorse assegnate;
- diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni (art. 22) Il successivo art. 23 della suddetta legge regionale, specifica poi i compiti e le attribuzioni proprie dei dirigenti regionali, stabilendo che costoro “organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari;
forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfa-cimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati con-seguibili e rispettivi costi. Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla formulazione dei piani, pro-grammi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo. Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionale e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone la stato di attuazione e di risultato. Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui sono preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate. (…)
Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono, inoltre:
- l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e le firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della spesa stessa;
-
l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio; - l'emanazione di atti a rilevanza esterna, l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regola-menti;
- la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa”.
La ex VIII qualifica funzionale, come definita sempre dalla legge regionale n. 27/84 (art. 21), invece testualmente prevede:
“Il funzionario svolge attività di ricerca e di studio durante la elaborazione di provvedimenti e di interventi diretti all' attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formazione è tenuto a collaborare, 9
nell'ambito delle strutture di appartenenza svolge altresì attività di organizzazione nella raccolta e nella elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione ed al grado di incidenza degli interventi. Nello stesso ambito il funzionario predispone i relativi dati e documenti, collabora alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttorie di specifica complessità e rilevanza;
può partecipare a gruppi di lavoro per obiettivi, in relazione ai compiti affidati. Il funzionario espleta attività di progettazione e formazione di interventi di aggiornamento, qualificazione e/ o riqualificazione;
si avvale de-gli strumenti e delle metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni, espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità, per la quale sia prevista l' abilitazione professionale. Nell'ambito della struttura organizzativa di appartenenza il funzionario può essere incaricato, con responsabilità personale, di indirizzare l' attività degli impiegati assegnati ad una unità operativa organica. In tali ipotesi il funzionario verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dai programmi di lavoro e dalle norme;
definisce le procedure di routine;
segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne, relaziona periodicamente sulla efficienza e razionalità delle procedure dell' organizzazione, anche con riferimento ai carichi di lavoro.
Sono comunque comprese nella qualifica funzionale di funzionario le posizioni di lavoro che possono comportare:
- attività di studio e di ricerca durante la elaborazione di piani e di programmi, secondo criteri di specializzazione professionale;
- controllo dei risultati nei settori amministrativi e tecnico - scientifici;
- istruttoria, predisposizione e formazione di atti e provvedi-menti di notevole grado e difficoltà ; - responsabilità di unità organiche ed esercizio di funzioni con rilevanza esterna. L' attività del funzionario comporta la piena responsabilità dell' attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonchè del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro)”
Orbene, il primo Giudice, ha condivisibilmente ritenuto, sulla base del raffronto delle due qualifiche che nella fattispecie al vaglio l'affidamento dell'incarico di responsabile di un ufficio/settore, costituente articolazione di uno dei servizi facenti capo alla Amministrazione di appartenenza, cui erano preposte altrettante figure in posizione di responsabilità apicale, della struttura commissariale, non sia sufficiente a caratterizzare l'attività svolta dei connotati propri del livello dirigenziale.
Il , invece, parte da un inammissibile automatismo, per il quale la natura dirigenziale delle Parte_1 attività svolte discende dalle qualifiche formalmente rivestite, limitandosi a sostenere che gli incarichi affidatigli e le attività svolte abbiano comportato il collocamento del responsabile in una posizione apicale, cui sono connessi profili di autonomia decisionale ed organizzativa e di controllo del personale.
Ha allegato, inoltre, decreti ed ordinanze commissariali, che tuttavia, di per sé, appaiono perfettamente 10
compatibili con il livello di autonomia, responsabilità e coordinamento proprio della VIII qualifica funzionale, per come sopra illustrato.
Come ha ben esposto al appellata, l'ordinanza commissariale n.596 dell'8.8.1986, nel delineare CP_1 la struttura di gestione del Commissariato, ha individuato, al di sotto dell'organo apicale costituito dal
Segretario Generale, un Comitato di Coordinamento tecnico ed amministrativo, costituito da sei componenti e con i compiti, tra l'altro, di affiancare il Segretario Generale e dall'altro di coordinare le interrelazioni tra i singoli servizi indicati nell'ordinanza, servizi che, come emerge dal testo del richiamato provvedimento, erano collocati in posizione sottordinata sia rispetto al Segretario generale che al predetto comitato di Coordinamento.
I Servizi summenzionati a loro volta erano correlati di specifiche Aree corrispondenti a ben individuati comparti territoriali, ognuno dei quali provvisto di un responsabile generale ed a loro volta articolati al loro interno in singoli Uffici ognuno con un proprio responsabile.
In tale assetto, è del tutto palese che la responsabilità di un Ufficio non comporta di per sé l'assegnazione e lo svolgimento di mansioni dirigenziali, né l'odierno appellante ha fornito, in presenza della contestazione di controparte, prova dello svolgimento delle stesse, com'era suo onere, sempre considerando il profilo del funzionario della ex VIII qualifica funzione, di cui si è detto, nella quale, va ribadito, sono ricomprese le posizioni di lavoro che possono comportare:
-attività di studio e di ricerca durante le elaborazioni di piani e di programmi, secondo criteri di specializzazione professionale;
-controllo dei risultati nei settori amministrativi e tecnico-scientifici;
-istruttoria, predisposizione e formazione di atti e provvedimenti di notevole grado e difficoltà; responsabilità di unità organiche ed esercizio di funzioni con rilevanza esterna.
L'art. 21 dell l.r. n. 27/84 prevede che “l'attività del funzionario comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti da programmi di lavoro” e che “per l'accesso alla qualifica di funzionario è richiesto il diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale”.
Inoltre, la Legge Regionale n. 27/84 prevede che l'accesso alla qualifica dirigenziale avvenga a mezzo superamento di pubblico concorso, così come poi previsto dall'art. 28 del d.l.vo n. 29/93, (attuale art. 28 del d.l.vo n. 165/2001), i cui principi sono stati recepiti dalla con l.r. n. 11/97. Controparte_1
Va infine opportunamente richiamata e confermata l'affermazione di chiusura del Tribunale non può riconnettersi un titolo all'inquadramento nella qualifica dirigenziale ad uno specifico incarico di ingegnere capo relativo all'esecuzione di un'opera pubblica, come avvenuto con decreti n. 4328/87 e
8828/EST/91), in ragione dell'assorbente rilevo , prevalente su ogni considerazione in ordine al profilo contenutistico dell'attribuzione, della episodicità del conferimento. Laddove l'episodicità va correlata 11
non tanto alla pregnanza dell'incarico in sé, ma al sbilanciamento con il complesse delle funzioni esercitate.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
In considerazione della complessiva particolarità dei profili giuridici trattati, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n.
77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. NI Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. NI Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2251/24 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Fiorella Titolo, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via Colonna n. 9
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Controparte_1
Lascio, elettivamente domiciliata presso la sede di Napoli, via Santa Lucia n. 81
APPELLATA
2
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti architetto dipendente della appellata sino al 1° dicembre Parte_1 CP_1
2019, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 7170 del 2023, con la quale il Tribunale di
Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento del diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella prima qualifica dirigenziale del ruolo speciale ad esaurimento istituito dalla ai sensi dell'art. 12 della l. n. 730/86 a decorrere dal Controparte_1
18 aprile 1990, con conseguente condanna alla corresponsione, in suo favore, tra quanto da lui nel medesimo periodo percepito, quale funzionario dell'VIII qualifica e la qualifica dirigenziale rivendicata o, in subordine, al risarcimento dei danni da errato inquadramento.
Precisava di essere stato assunto dal Commissario Straordinario di Governo ex titolo VII della l. n.
219/81, con decreto del 9 marzo 1983 e con convenzione stipulata il 21 marzo 1983, con affidamento di funzioni istruttorie e un trattamento economico corrispondente alla classe inziale del VII livello funzionale previsto dalla l. n. 312 del 1980 per i dipendenti dello Stato di pari qualifica, oltre l'indennità integrativa speciale e gli altri emolumenti accessori previsti per legge;
che, con decreto commissariale n. 147/83, era stato assegnato all'Ufficio 'Segreteria amministrativa e finanziaria”; che, con decreto n.
331/84 era stato incardinato nel Servizio degli Affari Tecnici istituito con decreto n. 54/82 e con ordine di servizio n. 18 del 16.01.84 era stato destinato al Gruppo di Lavoro “Strutture e sistemi costruttivi, tecnologie e materiali costruttivi e geologia”; che la struttura organizzativa era stata modificata con la costituzione di un Ufficio di Presidenza del Presidente della Giunta Regionale - Commissario
Straordinario del Governo, un Ufficio del Segretario Generale, un Comitato di Coordinamento tecnico ed amministrativo in affiancamento al Segretario Generale, i “Servizi” e gli Uffici”; che gli era stata affidata la responsabilità dell' “Ufficio Edilizia” del Servizio 'Area Otto' competente per i comparti di
TO e di S. NT e per le grandi opere infrastrutturali “Asse Mediano 2° lotto”, “Bretella di collegamento Asse Mediano - Asse di Supporto ASI”, “Circumvallazione Lago Patria - Lufrano 4° lotto” e “Ferrovia Alifana”; che, con decreto n. 4328 del 24.06.1987 , il Commissario Straordinario lo aveva nominato Ingegnere Capo dei lavori del “IV Lotto Asse di collegamento Centro Direzionale-
Ponticelli-Cercola-Pomigliano d'Arco” e, con decreto n. 8828/EST del 28.02.1991 Ingegnere Capo dei lavori del “II e III Lotto del tratto Volla-Casoria della nuova Linea ferroviaria S.Giorgio-Volla"; di essere stato successivamente inquadrato nella VII qualifica funzionale del ruolo speciale ad esaurimento, con decorrenza 18.04.90; di aver prestato servizio presso la struttura commissariale, in posizione di comando, fino al 31.3.1996; che, con la delibera di G.R. n. 7820 del 29.10.98 era stato reinquadrato nell'VIII qualifica funzionale, con decorrenza giuridica dal 18.04.1990 ed economica dal primo giorno successivo alla stipula del nuovo contratto di lavoro prot. n. 24909 del 27.05.99; di essere stato collocato in quiescenza in data 1.12.2019. In tale contesto, assumendo di aver diritto, per la nomina a Responsabile 3
di Ufficio e per le due nomine ad Ingegnere Capo (decreti n. 4328/87 e n. 8828/EST/91), ad essere inquadrato in una qualifica dirigenziale, aveva introdotto il ricorso di primo grado, culminato nel rigetto dal Tribunale, con la pronuncia sopra menzionata, che censurava per le ragioni che seguono.
In primo luogo la sentenza risultava affetta da nullità assoluta ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per mancata (o comunque solo apparente) motivazione, nonché per error in procedendo per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in quanto il Giudice di primo grado aveva omesso di argomentare su aspetti dirimenti relativi alle questioni di fatto e di diritto prospettate dal ricorrente sulla base di una motivazione apparente, , in quanto le conclusioni si fondavano sull'assunto, peraltro, errato, che “al momento di entrata in vigore della legge regionale n. 27 del 1984, non esisteva … alcuna struttura al livello dirigenziale prevista dalla legge regionale, da cui potesse trarre origine il diritto del ricorrente. La domanda attorea, fondata sull'assunto dell'assegnazione del ricorrente, con delibera n.
596/'86, ad ufficio di valenza dirigenziale, va dunque respinta”, senza considerare le argomentazioni svolte sul contenuto delle mansioni ricoperte dal ricorrente e sulla particolarità della struttura
Commissariale, l'ampia disamina delle ordinanze del in ordine alle Controparte_2 modalità di applicazione della normativa, gli atti formali della Amministrazione, dai quali si evinceva la valenza dirigenziale degli incarichi conferitigli, la ricostruzione effettuata degli uffici commissariali in base all'equipollenza con gli uffici regionali e, soprattutto, per il fatto che la sentenza non aveva pronuncia sulla domanda azionata, che riguardava il riconoscimento della “qualifica” dirigenziale, cosicché la stessa era completamente indifferente alla presenza, o meno, di strutture dirigenziali all'interno della compagine regionale al momento in cui veniva inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento istituito dalla la l.r. n. 4\90. Controparte_1
La sentenza, inoltre, era errata sia in fatto che in diritto, per violazione e falsa applicazione della legge
730\1986, delle leggi regionali nn. 29\75; 27\84; 4\90; 11\91, nonché dell'ordinanza del Ministro per il
Coordinamento della Protezione Civile n. 1672\89 e dei successivi chiarimenti ministeriali, nonché della delibera di G.R. n. 1905\97, laddove, nell'affermare che “al momento di entrata in vigore della legge regionale n. 27 del 1984, non esisteva … alcuna struttura al livello dirigenziale prevista dalla legge regionale, da cui potesse trarre origine il diritto del ricorrente. La domanda attorea, fondata sull'assunto dell'assegnazione del ricorrente, con delibera n. 596/'86, ad ufficio di valenza dirigenziale, va dunque respinta”, non considerava che l'ordinanza n. 596\86 era un atto della struttura commissariale che riguardava l'organizzazione della struttura medesima e che, quindi, le mansioni svolte andavano valutate rispetto alla struttura statale, per poi valutare la corrispondenza con le qualifiche dell'ordinamento regionale, ed errava nel ritenere che, prima della l.r. n. 27\84, che istituiva l'area delle qualifiche dirigenziali (cfr. art. 13 l.r. n. 27\84; non considerava, altresì, che oggetto della domanda era la “qualifica” dirigenziale, non la funzione, che prescindeva dalla istituzione della specifica struttura e 4
che l'individuazione della dirigenza come categoria autonoma, sotto il profilo delle attribuzioni ad essa spettanti e della disciplina speciale del rapporto di lavoro, era avvenuta con la l.r. n. 27\84,) che, in ogni caso, a differenza di quanto affermato, l'ordinamento previsto dalla l.r. n. 29/75, come integrata dalla l.r. n. 41/78, prevedeva un'articolazione delle strutture organizzative in Servizi (cfr. art. 3 e 4 l.r. n.
29/75), Uffici (cfr. art. 5 l.r. 29/75) e Gruppi di lavoro (cfr. art. 3 l.r. n. 41/78)
Occorreva poi considerare che, benché gli Uffici non fossero stati ancora istituiti, erano pur sempre strutture di livello dirigenziale coordinate da Funzionari appartenenti al livello direttivo, che, prima della istituzione della carriera dirigenziale, comprendevano al loro interno le figure di livello dirigenziale.
Proprio la l.r n. n. 4 /90, istitutiva del ruolo speciale ad esaurimento in attuazione dell'articolo 12 della l. n. 730/86, aveva espressamente previsto che la dotazione organica di detto ruolo speciale, fissata nella
Tabella A) allegata alla legge, comprendesse otto livelli impiegatizi e due livelli dirigenziali.
La sentenza, inoltre, risultava errata nella ricostruzione della normativa regionale relativa alla organizzazione degli uffici (leggi regionali nn. 29\75; 27\84; 4\90; 11\91) in quanto in ogni caso le strutture regionali previste dalla l.r. n. 29\75, come modificata ed integrata dalla l.r. n. 41\78, di livello dirigenziale, a differenza di quanto sostenuto, erano anche esistenti e operative.
La sentenza, ancora, risultava errata in fatto e in diritto per violazione e falsa applicazione della legge
730\1986, delle leggi regionali nn. 29\75; 27\84; 4\90; 11\91, nel ritenere che non “può riconnettersi un titolo all'inquadramento nella suddetta qualifica ad uno specifico incarico di ingegnere capo relativo all'esecuzione di un'opera pubblica, come avvenuto con decreti n. 4328/87 e n. 8828/EST/91, in ragione dell'assorbente rilievo, prevalente su ogni ulteriore considerazione in ordine al profilo contenutistico delle attribuzione, della episodicità del conferimento”, in quanto non potevano ritenersi “episodici”, nel senso di irrilevanti, le nomine ad Ingegnere Capo dei lavori di realizzazione di due lotti funzionali appartenenti ad una rete ferroviaria e ad un asse viario di grande infrastrutturazione del valore di oltre
200 miliardi delle vecchie lire e durati oltre venti anni;
incarichi che presupponevano, in ogni caso,
l'esercizio di funzioni dirigenziali, in quanto attribuiti presso lo Stato al Capo dell'Ufficio di Servizio
Generale o Speciale del Genio Civile (cfr. art. 1, Capo I, R.D. n. 350\1895), che rivestiva la qualifica di dirigente (il Commissariato di Governo ex Titolo VIII l. 219\81 era incardinato nella Presidenza del
Consiglio dei Ministri e, successivamente presso il ). Per_1
Infine, la sentenza che si impugnava risultava errata per violazione e falsa applicazione della legge n.
730\1986, delle leggi regionali nn. 29\75; 27\84 in quanto, non valutava l'attività svolta quale responsabile dell'“Ufficio Edilizia”, incardinato nel Servizio tecnico denominato ' come Parte_2 descritta nell'originario ricorso e non contestata da parte resistente e, quindi, anche in violazione dell'art. 115 c.p.c. 5
Concludeva, pertanto, affinchè, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Si è costituita la resistendo all'appello. Controparte_1
All'odierna udienza, sulle note scritte telematicamente depositate dalle parti, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Orbene, l'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Va osservato che l'art. 12, comma 1, della l. n. 730/86 ha previsto che “il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai commissari Straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati ed in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in e Basilicata…. che risulta in servizio alla data del 31 marzo1986 o che comunque abbia CP_1 prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro il 28 febbraio 1987 dalla data di pubblicazione della presente legge nella G.U (termine poi prorogato al 1990) e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le am-ministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti presso la e il Comune ” Controparte_1 CP_3
Il comma successivo specificava che l'immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 fosse in ogni caso subordinata “al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età,
e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma”.
Le ordinanze del n. 839 del 24.11.1986 n.900, 16.2.1987 n.982, Controparte_2
16.5.1987 e del 22.3.1989 n.1672 disponevano poi regole sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei concorsi ai fini dell'immissione nei ruoli speciali.
L'odierno appellante veniva inizialmente inquadrato nella VII qualifica funzionale, conformemente alle norme di legge e alle ordinanze ministeriali esistenti al momento della definizione della procedura concorsuale per l'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento ex l. 730/86 e l.r n. 4/90.
Il successivo inquadramento nella VIII qualifica veniva adottato secondo le previsioni alle note del
Ministero della Protezione Civile susseguitesi nel tempo ed esplicative dell'Ordinanza del Ministero
n.1672/89 che, incidendo sui commi 1 e 4 dell'art. 9 dell'Ordinanza n.839/86, stabiliva che gli interessati assunti con contratto o convenzione per le esigenze post-terremoto dovessero essere inquadrati nei ruoli dell'Ente nelle stesse qualifiche riconosciute agli altri dipendenti, tenendo conto delle mansioni conferite con l'originaria convenzione e del titolo di studio sulle modalità e criteri per lo svolgimento dei concorsi per l'immissione nei ruoli speciali. La Giunta Regionale provvedeva così al reinquadramento del nella VIII qualifica funzionale. Parte_1 6
Il ricorrente reputa la scorrettezza del suo inquadramento, pretendendo il riconoscimento del superiore primo livello dirigenziale per quanto sopra specificato e, al riguardo, la Corte reputa corretta l'impostazione del Tribunale, in primo luogo laddove ha considerato l'inesistenza, prima del 1991, di una struttura di livello dirigenziale prevista dalla normativa regionale da cui potesse trarre origine il rivendicato diritto attoreo.
Al riguardo la S.C. (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Lav,., 27.1.2025 n. 1891), su una fattispecie assolutamente analoga, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della l. n. 730/1986, dell'ordinanza del n. 1672/1989 e dell'art. 56, comma 1, del d.l..lvo n. Controparte_2
29/93, dell'attribuzione della qualifica dirigenziale con effetto dalla data di stabilizzazione nei ruoli della stante l'irrilevanza ai fini dell'accesso ai predetti ruoli, da operarsi sulla base del superamento CP_1 del concorso riservato previsto con riferimento all'inquadramento corrispondente stabilito dall'invocata ordinanza del , dell'eventuale attribuzione di funzioni superiori presso Controparte_2 la struttura commissariale, perché ciò prescinderebbe dall'esistenza nella pianta organica della Regione di una posizione lavorativa di rilievo dirigenziale. Ciò in sintonia con il costante orientamento della S.C.
(cfr. Cass., Sez. Lav., 26.10.2020 n. 23435), per il quale lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali, nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale sia previsto l'esercizio di funzioni dirigenziali o l'attribuzione a un dirigente.
Analogamente Cass., Sez. Lav., 7.11.2018 n. 28451 ha statuito che, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario presuppone l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio, non rilevando a tal fine la mera qualificazione formale della funzione attribuita quale "reggenza" (cfr. anche V, 27.5.2014 n. 2712, sull'inesistenza di alcuna struttura CP_4 dirigenziale prima della l. r. n. 27 del 1984).
In secondo luogo, del tutto congruamente il Tribunale ha orientato la sua indagine anche e soprattutto sull'effettiva corrispondenza tra le mansioni e gli incarichi ricoperti dal al momento della Parte_1 immissione nel ruolo speciale e il superiore livello di inquadramento invocato. Il lavoratore ha dedotto che gli incarichi affidatigli, quale responsabile di uffici in posizione apicale, erano ascrivibili al livello dirigenziale così come definito dagli artt. 22 e 23 della l. r. 27/84.
In tale contesto è allora opportuno verificare la possibilità, tenendo presente che l'onere della prova incombe su chi agisce, di sussumere le funzioni ed i compiti concretamente assegnati al nella Parte_1 definizione normativa della qualifica di dirigente fatta propria dalla stessa Controparte_1 7
Si tratta di procedere, in sostanza, a una comparazione non dissimile da quella propria della verifica delle mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento, impostazione peraltro avallata, su un'ipotesi analoga, anche dalla (arg. ex Cass., Sez. Lav., 28.10.2021 n.30612) Parte_3
Va considerato che, secondo la tradizionale giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav.,
21.5.2003 n. 8025), nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Occorre, poi, dare prova della prevalenza, per quantità
e qualità, delle mansioni superiori asseritamente svolte su quelle formalmente riconosciute.
Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (così Cass., Sez. Lav., 22.11.2019
n. 30580).
Il più recente indirizzo della S.C. (cfr. Cass., VI, 9.3.2022 n. 7641) attenua la necessità della descritta rigorosa articolazione per il pubblico impiego c.d. privatizzato, per il quale il contratto collettivo nazionale di lavoro è conoscibile ex officio dal Giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia, al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del Giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo nemmeno rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa. Nell'ipotesi in esame, a maggior ragione, la comparazione va condotta sulla base di una normazione primaria.
Va osservato, infatti, che la l.r. n. 27/84 stabilisce che la funzione dirigenziale, intesa ad assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa, si caratterizza per i seguenti connotati: 8
- preparazione culturale e professionale tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinare;
collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche;
utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;
- piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione e utilizzazione delle ri-sorse assegnate;
- diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni (art. 22) Il successivo art. 23 della suddetta legge regionale, specifica poi i compiti e le attribuzioni proprie dei dirigenti regionali, stabilendo che costoro “organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari;
forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfa-cimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati con-seguibili e rispettivi costi. Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla formulazione dei piani, pro-grammi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo. Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionale e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone la stato di attuazione e di risultato. Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui sono preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate. (…)
Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono, inoltre:
- l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e le firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della spesa stessa;
-
l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio; - l'emanazione di atti a rilevanza esterna, l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regola-menti;
- la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa”.
La ex VIII qualifica funzionale, come definita sempre dalla legge regionale n. 27/84 (art. 21), invece testualmente prevede:
“Il funzionario svolge attività di ricerca e di studio durante la elaborazione di provvedimenti e di interventi diretti all' attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formazione è tenuto a collaborare, 9
nell'ambito delle strutture di appartenenza svolge altresì attività di organizzazione nella raccolta e nella elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione ed al grado di incidenza degli interventi. Nello stesso ambito il funzionario predispone i relativi dati e documenti, collabora alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttorie di specifica complessità e rilevanza;
può partecipare a gruppi di lavoro per obiettivi, in relazione ai compiti affidati. Il funzionario espleta attività di progettazione e formazione di interventi di aggiornamento, qualificazione e/ o riqualificazione;
si avvale de-gli strumenti e delle metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni, espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità, per la quale sia prevista l' abilitazione professionale. Nell'ambito della struttura organizzativa di appartenenza il funzionario può essere incaricato, con responsabilità personale, di indirizzare l' attività degli impiegati assegnati ad una unità operativa organica. In tali ipotesi il funzionario verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dai programmi di lavoro e dalle norme;
definisce le procedure di routine;
segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne, relaziona periodicamente sulla efficienza e razionalità delle procedure dell' organizzazione, anche con riferimento ai carichi di lavoro.
Sono comunque comprese nella qualifica funzionale di funzionario le posizioni di lavoro che possono comportare:
- attività di studio e di ricerca durante la elaborazione di piani e di programmi, secondo criteri di specializzazione professionale;
- controllo dei risultati nei settori amministrativi e tecnico - scientifici;
- istruttoria, predisposizione e formazione di atti e provvedi-menti di notevole grado e difficoltà ; - responsabilità di unità organiche ed esercizio di funzioni con rilevanza esterna. L' attività del funzionario comporta la piena responsabilità dell' attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonchè del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro)”
Orbene, il primo Giudice, ha condivisibilmente ritenuto, sulla base del raffronto delle due qualifiche che nella fattispecie al vaglio l'affidamento dell'incarico di responsabile di un ufficio/settore, costituente articolazione di uno dei servizi facenti capo alla Amministrazione di appartenenza, cui erano preposte altrettante figure in posizione di responsabilità apicale, della struttura commissariale, non sia sufficiente a caratterizzare l'attività svolta dei connotati propri del livello dirigenziale.
Il , invece, parte da un inammissibile automatismo, per il quale la natura dirigenziale delle Parte_1 attività svolte discende dalle qualifiche formalmente rivestite, limitandosi a sostenere che gli incarichi affidatigli e le attività svolte abbiano comportato il collocamento del responsabile in una posizione apicale, cui sono connessi profili di autonomia decisionale ed organizzativa e di controllo del personale.
Ha allegato, inoltre, decreti ed ordinanze commissariali, che tuttavia, di per sé, appaiono perfettamente 10
compatibili con il livello di autonomia, responsabilità e coordinamento proprio della VIII qualifica funzionale, per come sopra illustrato.
Come ha ben esposto al appellata, l'ordinanza commissariale n.596 dell'8.8.1986, nel delineare CP_1 la struttura di gestione del Commissariato, ha individuato, al di sotto dell'organo apicale costituito dal
Segretario Generale, un Comitato di Coordinamento tecnico ed amministrativo, costituito da sei componenti e con i compiti, tra l'altro, di affiancare il Segretario Generale e dall'altro di coordinare le interrelazioni tra i singoli servizi indicati nell'ordinanza, servizi che, come emerge dal testo del richiamato provvedimento, erano collocati in posizione sottordinata sia rispetto al Segretario generale che al predetto comitato di Coordinamento.
I Servizi summenzionati a loro volta erano correlati di specifiche Aree corrispondenti a ben individuati comparti territoriali, ognuno dei quali provvisto di un responsabile generale ed a loro volta articolati al loro interno in singoli Uffici ognuno con un proprio responsabile.
In tale assetto, è del tutto palese che la responsabilità di un Ufficio non comporta di per sé l'assegnazione e lo svolgimento di mansioni dirigenziali, né l'odierno appellante ha fornito, in presenza della contestazione di controparte, prova dello svolgimento delle stesse, com'era suo onere, sempre considerando il profilo del funzionario della ex VIII qualifica funzione, di cui si è detto, nella quale, va ribadito, sono ricomprese le posizioni di lavoro che possono comportare:
-attività di studio e di ricerca durante le elaborazioni di piani e di programmi, secondo criteri di specializzazione professionale;
-controllo dei risultati nei settori amministrativi e tecnico-scientifici;
-istruttoria, predisposizione e formazione di atti e provvedimenti di notevole grado e difficoltà; responsabilità di unità organiche ed esercizio di funzioni con rilevanza esterna.
L'art. 21 dell l.r. n. 27/84 prevede che “l'attività del funzionario comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti da programmi di lavoro” e che “per l'accesso alla qualifica di funzionario è richiesto il diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale”.
Inoltre, la Legge Regionale n. 27/84 prevede che l'accesso alla qualifica dirigenziale avvenga a mezzo superamento di pubblico concorso, così come poi previsto dall'art. 28 del d.l.vo n. 29/93, (attuale art. 28 del d.l.vo n. 165/2001), i cui principi sono stati recepiti dalla con l.r. n. 11/97. Controparte_1
Va infine opportunamente richiamata e confermata l'affermazione di chiusura del Tribunale non può riconnettersi un titolo all'inquadramento nella qualifica dirigenziale ad uno specifico incarico di ingegnere capo relativo all'esecuzione di un'opera pubblica, come avvenuto con decreti n. 4328/87 e
8828/EST/91), in ragione dell'assorbente rilevo , prevalente su ogni considerazione in ordine al profilo contenutistico dell'attribuzione, della episodicità del conferimento. Laddove l'episodicità va correlata 11
non tanto alla pregnanza dell'incarico in sé, ma al sbilanciamento con il complesse delle funzioni esercitate.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
In considerazione della complessiva particolarità dei profili giuridici trattati, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n.
77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. NI Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)