Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 573/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 573/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. , in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1 C.F._1 [...]
(P.I. ), nonché (C.F. Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
), C.F._2 entrambi con l'avv. DARIO LATELLA (C.F.: ; pec: C.F._3
Email_1
-appellante- nei confronti di
(P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Contr l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ o “la Banca”, non costituita;
(C.F.-P.I. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito Parte_4 P.IVA_3 anche solo , contumace Parte_5
-appellati-
e con l'intervento di
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C.F.-R.I. n. ), non in proprio ma Controparte_3 PartitaIVA_4 P.IVA_5
quale mandataria della (C.F.-R.I. ), in persona dei Parte_6 P.IVA_6 loro l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ” e ”, CP_3 Parte_6 con l'avv. GIOVANNI MAZZITELLI (C.F. CodiceFiscale_4
Email_2
-terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 237/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 20.02.2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 418/2015 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
19.12.2024.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Contr I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.02.2015 la ha adito il
Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 418/2015 R.G.) e ivi in particolare deducendo che:
(1) era creditrice nei confronti di (debitore principale) e di Parte_1 Pt_3
(garante in via fideiussoria) per notevoli esposizioni bancarie, derivanti da: (a) c/c
[...]
n. 25417,29; (b) c/c n. 24113,39; (c) rapporto anticipi n. 36944207; (d) rapporto anticipi n.
36944407; Contr (2) a seguito di missiva ricevuta dalle parti in data 27.05.2010 in cui la comunicava la loro rilevante esposizione debitoria, con compravendita del 9.09.2010 (atto per dott. Per_1
avente Rep./Racc. nn. 23627/11407) i predetti debitori avevano ceduto alla Parte_5
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di cui amministratore unico e l.r.p.t. era il figlio della coppia ( ), una serie di CP_4
beni immobili (come meglio dettagliati alle pagg.
3-7 dell'atto di citazione di 1° grado);
(3) tale atto dispositivo era suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c., ricorrendo tutti i presupposti (esistenza del credito;
esistenza dell'atto dispositivo;
esistenza del c.d. eventus damni).
I.1.2.- Con comparsa del 29.05.2015 si è poi costituita la convenuta Parte_5
contestando le avverse prospettazioni ed eccependo in particolare che:
(1) l'acquisto era stato effettuato a valori equi e mediante pagamenti tracciati, disponendo inoltre la società di capacità economica sufficiente per sostenerla;
(2) difettava inoltre la prova dell'elemento soggettivo e in specie della sua partecipazione fraudolenta.
I.1.3.- Con comparsa sempre del 29.05.2015 si sono poi costituiti i convenuti
[...]
e , contestando le avverse prospettazioni ed eccependo in Pt_2 Parte_3
particolare:
(1) il difetto di eventus damni e scientia fraudis, essendo stati i proventi della vendita
Contr utilizzati per il pagamento di preesistenti debiti anche verso
(2) la completa estraneità della società acquirente – -, la quale in ogni caso Parte_5
aveva effettuato il pagamento non in contanti, bensì mediante strumenti tracciabili.
I.1.4.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di apposito approfondimento peritale (cfr. C.T.U. del 12.01.2018), nonché nel corso del quale si svolgeva altresì procedimento cautelare incidentale ex art. 700
c.p.c. (proc. n. 418-1/2015 R.G., definito con provvedimento di rigetto dell'8.01.2019), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 237/2020 del 20.02.2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) accolto la domanda attorea e per l'effetto dichiarato inefficace nei confronti della parte attrice l'atto di compravendita impugnato;
(b) rigettato ogni altra domanda;
(c) condannato le parti convenute alla refusione delle spese di lite e di C.T.U..
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalle parti e Parte_2
, i quali hanno instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. Parte_3
573/2020) e ivi in particolare lamentando l'erroneità della decisione di prime cure per:
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(1) l'inesistenza del credito;
(2) il difetto dell'eventus damni;
(3) l'insussistenza altresì della scientia damni e del consilium fraudis.
I.2.2.- Con comparsa del 18.05.2021 è poi intervenuta in giudizio , quale CP_3
Contr procuratrice della , cessionaria in blocco dalla anche delle posizioni oggetto Parte_6
di causa (giusto atto di cessione del 20.12.2017), contestando le avverse prospettazioni e in particolare chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile o comunque rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto e/o non provato, con ogni conseguenza di legge e con conferma della sentenza di primo grado.
I.2.3.- Non si sono invece costituite, pur a fronte della ritualità delle notifiche nei loro confronti [intervenute in data 9.11.2020, come da RdAC qui prodotte in formato .eml in uno
Contr all'atto di iscrizione a ruolo dell'appello], le parti e rimaste pertanto Parte_5 contumaci [contumacia già dichiarata con riguardo a quest'ultima (cfr. provvedimento del Contr 24. ) e qui da dichiararsi pur con riferimento alla (trattandosi di declaratoria, P.IVA_7
come noto, meramente accertativa e per cui non è previsto un termine perentorio - cfr., ex multis, Cass. civ., 21 settembre 2015, n. 18454)].
I.2.4.- Con il menzionato provvedimento del 24.-27.11.2023 il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.5.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, all'esito dell'udienza del
19.12.2024 e con provvedimento del 23.12.2024 (comunicato il 24.12.2024) l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) è senz'altro ammissibile la costituzione in questa sede della cessionaria in blocco dalla Contr (i.e. , come qui rappresentata dalla sua procuratrice – v. Parte_6 CP_3
supra, sub I.2.2.), occorrendo considerare che un tale intervento del “successore a titolo particolare” è pacificamente realizzabile “anche in appello” e “al di fuori dell'ambito circoscritto definito dall'art. 344 c.p.c.” [considerando che si “tratta d'intervento avente carattere indubbiamente peculiare”, atteso che “l'art. 111 … non pone limiti alla possibilità dell'intervento” e che “la limitazione” di cui all'art. 344 c.p.c. “riguarda per l'appunto i
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terzi”, “laddove” l'intervento ex art. 111 c.p.c. è invece “intervento di parte più che di terzo”
(essendo spiegato dal cessionario, e dunque da una parte che “si presenta non in posizione antagonistica rispetto al suo dante causa, e nemmeno come adiuvante, bensì come” effettivo
“titolare del diritto in contestazione”], trattandosi poi di intervento che “non incide sul rapporto processuale”, il quale “continua a svolgersi tra le parti originarie” (in quanto
“l'originario titolare del diritto”, in un tal caso, “mantiene la sua legittimazione … ad causam”), pur occorrendo ribadire che l'intervenuto qui “non è terzo, ma parte”, “in quanto titolare della res litigiosa” [tanto che, “sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario”, la sentenza ha comunque “sempre” effetto contro tale parte (cfr. 111, comma IV, c.p.c.), la quale, del resto e “a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio”, può avvalersi dell'“attività sino a quel momento svolta” dal cedente, il quale conserva sì la legittimazione, “anche in caso d'intervento di quest'ultimo”, ma solo, in definitiva, “in qualità di sostituto processuale del cessionario”]
(cfr., ex multis, Cass. civ., 9/11/2018, n. 28684; Cass. civ., 26/01/2010, n. 1535; Cass. civ.,
22/10/2009, n. 22424; Cass. civ., 15/07/2007, n. 15674; Cass. civ., 11/05/2000, n. 6031; Cass. civ., 12/03/1999, n. 2200; Cass. civ., 6/11/1991, n. 11833; Cass. civ., 27/02/1991, n. 2108;
Cass. civ., 2/05/1990, n. 3620; Cass. civ., 27/03/1990, n. 2459; Cass. civ., 8/06/1983, n. 3931, nonché Trib. Cosenza, 19/04/2020, n. 776 e Trib. Bari, 12/05/2015, n. 2171];
(B) è da disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., considerando che nel gravame originante l'odierna procedura le parti appellanti risultano aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, perimetrando il giudizio di gravame a specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi accedere alla richiesta declaratoria di reiezione in rito dell'impugnazione proposta;
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(C) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n.
7940/2019, cit.], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello proposto è poi da disattendere, da ciò discendendo l'integrale conferma della sentenza di prime cure.
V.- Muovendo, in particolare, dalla doglianza relativa all'“inesistenza del credito” [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], le parti appellanti hanno in particolare sottolineato:
(A) la mancata quantificazione, anche da parte del C.T.U. di prime cure, del credito prospettato;
(B) la riferibilità di tale preteso credito, per soddisfare il quale erano stati peraltro utilizzati i proventi dell'atto dispositivo impugnato, a condotte abusive della la quale aveva poi CP_1 esercitato l'azione “a ridosso” della scadenza del termine prescrizionale.
Entrambe le contestazioni, come qui di seguito esaminate [v. infra, sub V.1.-V.2.], vanno pacificamente disattese.
V.1.- Quanto al profilo indicato supra, sub V., punto (A), occorre osservare che:
(1) come già evidenziato in prime cure (cfr. pag. 4, 2° cpv., della pronuncia gravata) e qui da ribadirsi, è pacifico che “per l'accoglimento dell'azione revocatoria” “è sufficiente una ragione di credito anche eventuale”, e dunque tanto una semplice “aspettativa di credito”, quanto “crediti oggetto di contestazione e quelli litigiosi” [avendo “l'art. 2901 c.c. … accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità”, “come” del resto “si desume”, oltre che “dal dettato dell'art. 2901 c.c.” – “che”, come detto, “tutela anche
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posizioni creditorie soggette o condizione o a termine” -, altresì dal principio per cui “il giudizio promosso con l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. (c.d. azione pauliana) non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria” - non costituendo tale accertamento un “indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria”], “con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi”, atteso che, in definitiva, “non è necessario che il credito sia … certo e determinato nel suo ammontare”
[cfr. Cass. civ., 15/05/2018, n. 11755; Cass. civ., 15/11/2016, n. 23208; Cass. civ.,
19/11/2015, n. 23666; Cass. civ., 14/05/2013, n. 11573; Cass. civ., 29/01/2010, n. 2066; Cass. civ., 17/01/2007, n. 966; Cass. civ., Sez. un., 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ., 24/07/2003, n.
11471; Cass. civ., 29/10/1999, n. 12144; Cass. civ., 2/09/1996, n. 8013];
(2) a fronte di ciò è evidente che la mancata puntuale quantificazione dei crediti in sede peritale [cfr. pag. 4 della C.T.U. del 12.01.2018] non possa ritenersi in alcun modo dirimente, non trattandosi di “azione volta ad ottenere l'accertamento giudiziale di un credito” e dunque non risultando qui applicabili “i principi in tema di onere e oggetto della prova validi” proprio e solo per tale azione, e non già allorquando, come nel caso di specie, sia “proposta esclusivamente un'azione revocatoria” [cfr. Cass. n. 23208/2016, cit., e Cass. n. 12144/1999, cit.], con riguardo alla quale, come detto, non occorre che tanto il credito, quanto il suo concreto ammontare, siano analiticamente provati ovvero accertati in maniera definitiva
(attesa la già evidenziata “irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi”), essendo invece del tutto “sufficiente” che “l'esistenza della ragione di credito”, anche ove “implicitamente dedott[a]”, possa ritenersi in qualunque modo “acquisita al giudizio” (poiché “tanto basta” “ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria”: cfr. Cass. n. 12144/1999, cit.) – esistenza nel caso di specie da ritenersi senz'altro sufficientemente acquisita, considerando, al contempo, le plurime e convergenti evidenze documentali prodotte ex latere creditoris [e in specie i diversi documenti, contrattuali e altresì contabili, versati in atti (cfr. all. H)-N) fasc. attoreo di 1° grado) ed evidentemente attestanti l'effettiva sussistenza dei rapporti bancari - altresì richiamati, con relativa esposizione dell pertinente debitoria, nelle lettere di revoca degli affidamenti e contestuale messa in mora del
20.05.2010 (cfr. all. A) e B) medesimo fasc.)] e gli stessi termini, circoscritti, della
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contestazione ex latere debitoris [avendo i debitori convenuti invero tempestivamente eccepito i soli profili qui compendiati sub (B) (esercizio dell'azione “a ridosso” della scadenza della prescrizione, derivazione del credito da “condotte abusive” della CP_1
utilizzo dei proventi della vendita per il pagamento di debiti preesistenti: cfr. pagg.
2-3 della comparsa di costituzione del 29.05.2015), senza invece specificamente contestare l'effettiva esistenza e riferibilità a sé dei rapporti bancari ex adverso indicati e della relativa debitoria maturata, con conseguente piena operatività, a tal riguardo, del meccanismo ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c. (cfr. Cass. civ., 16/06/2022, n. 19481; Cass. civ., 3/12/2020, n.
27624; Cass. civ., 10/11/2010 n. 22837 e già Cass. civ., Sez. un., 23/01/2002, n. 761)].
V.2.- Parimenti da disattendere risultano evidentemente i rilievi critici degli appellanti compendiati supra, sub V., punto (B).
E ciò considerando:
(a) quanto alla contestata invalidità del credito, il loro carattere del tutto generico (non risultando invero affatto dettagliate le “condotte abusive” o addirittura “criminose” asseritamente commesse dalla Banca istante ex art. 2901 c.c.) e in ogni caso qui irrilevante
[considerando che “l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. tende [esclusivamente]
a far dichiarare inefficace rispetto al solo creditore che la esercita un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore in favore di terzi”, con la conseguenza che “deve escludersi che l'utile esercizio della suddetta azione presupponga l'accertamento della validità (e quindi dell'assenza di eventuali nullità) dell'atto medesimo” (cfr. Cass. civ.,
24/08/2023, n. 25209, nonché supra, sub V.1., punto (1))];
(b) quanto al prospettato utilizzo dei proventi della vendita per ripianare i debiti preesistenti, il difetto di specifica prova a tal riguardo [v. infra] e la pari irrilevanza, in ogni caso e già astratto, anche di una siffatta prospettazione [atteso che ai fini dell'actio pauliana ex art. 2901
c.c. né osta, né invero rileva, “lo scopo ulteriore” “avuto di mira” dal debitore “nel compimento dell'atto dispositivo” – trattandosi di “mezzo di tutela del creditore rispetto” a tutti “gli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio”, “senza alcun discrimine” in base a ogni eventuale “scopo ulteriore” –, risultando pertanto senz'altro “assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza di per sé sola escludere
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la sussistenza dell'evento di danno” (cfr. Cass. civ., 5/06/2023, n. 15714; Cass. civ.,
27/01/2023, n. 2552; Cass. n. 966/2007, cit.; Cass. civ., 26/7/2005, n. 15603)]; .
(c) quanto, infine, al termine prescrizionale ex art. 2903 c.c., il suo pacifico rispetto [come emergente per tabulas (avendo le parti agito nel febbraio 2015 a fronte di atto dispositivo del
9.09.2010, e dunque pacificamente prima dello spirare del termine quinquennale) e invero chiaramente ammesso dagli stessi appellanti (avendo gli stessi sottolineato, come detto, solo il suo esercizio “a ridosso” della scadenza – cfr. pag. 9 dell'atto di appello -, e dunque ovviamente prima dello spirare di quest'ultima)] e il carattere chiaramente del tutto assorbente di quanto precede [essendo evidente che l'azione risulti parimenti tempestiva ove esercitata tanto il primo quanto l'ultimo giorno utile (ponendosi solo l'alternativa – secca - fra il rispetto o l'inosservanza, e non potendosi prospettare, in tale rigida dicotomia, graduazioni di “intensità” e di “minore” o “maggiore” rispetto o inosservanza) e risultando poi del tutto pacifico che ciò non dia luogo ad alcun abuso, in quanto, come noto e qui da ribadirsi,
“il semplice fatto di ritardare l'esercizio di un proprio diritto … non dà luogo a una violazione del principio di buona fede … e non è causa per escludere la tutela dello stesso diritto” (cfr., ex multis, Cass. civ., 2/05/2006, n. 10127 e Cass. civ., 15/03/2004, n. 5240)].
V.3.- Non risultando pertanto le contestazioni in punto di “inesistenza del credito”, come già disattese in prime cure, in alcun modo accoglibili neanche in questa sede [v. supra, sub V.1.-
V.2.], è evidente che ciò imponga la reiezione di tale 1° motivo di gravame [v. supra, sub
I.2.1., punto (1)].
VI.- Analogamente da rigettarsi è altresì la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto
(2)], avendo gli appellanti a tal riguardo prospettato il difetto, con riguardo all'atto dispositivo qui contestato (vendita del 9.09.2010), dell'eventus damni, adducendo a sostegno di ciò, in particolare, che:
(A) il relativo prezzo era equo ed era stato effettivamente pagato;
(B) l'intero ricavato, come accertato dal C.T.U., era stato utilizzato per il soddisfacimento di debiti preesistenti;
(C) l'atto impugnato non aveva danneggiato alcuno, né comportato l'impossidenza del debitore . Parte_2
Anche tali deduzioni, come qui di seguito scrutinate [v. infra, sub VI.2.-VI.4.], risultano tuttavia meritevoli di integrale reiezione.
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VI.1.- Giova prioritariamente rammentare, a tal riguardo, che il “presupposto dell'eventus damni” risulta di per sé integrato da qualsivoglia atto “idoneo ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale”, non occorrendo “che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito”, né “una compromissione totale della consistenza del patrimonio del debitore” ovvero “la sussistenza di uno stato di insolvenza” o “di sostanziale incapienza” “del debitore”, considerando che “la tutela accordata dalla legge” “si pone, in materia, a un livello diverso e di spessore maggiore”, potendo essere invero attivata a fronte di una qualsiasi “situazione di pericolo” (essendo apprezzabile come “tale” qualsiasi situazione che abbia “potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro” e dunque una “possibile incidenza” sulla garanzia patrimoniale), risultando quindi del tutto “sufficiente” “un pericolo di danno, derivante … da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da maggiore incertezza o difficoltà nell'esazione coattiva del credito”.
A tal riguardo, infatti, “non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere”, in qualunque modo, anche solo più difficile o “incerta” “la esecuzione coattiva del debito”, come appunto tipicamente avviene nel caso di vendita immobiliare (ovviamente implicante una “modifica qualitativa della garanzia patrimoniale” e in particolare la “sostituzione di beni facilmente aggredibili - beni immobili - con beni distraibili, quali, ad es., il danaro”, essendo pacifico che “la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno”, dando luogo a una “modificazione peggiorativa” senz'altro “idonea a giustificare l'esperimento della revocatoria”).
Una volta dimostrato un tale atto dispositivo, poi, è pacificamente da “escludersi” qualsivoglia ulteriore “onere probatorio a carico del creditore”, essendo invece proprio il
“debitore”, quale “unico soggetto in grado di conoscere sotto ogni profilo la propria situazione economica”, “ad avere l'onere di provare”, “per sottrarsi agli effetti di tale azione”, “che la predetta oggettiva” modifica “non ha in concreto intaccato il suo patrimonio” e dunque “provare che il suo patrimonio residuo” risultava comunque “tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”, provando le proprie “ampie residualità
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patrimoniali” e pertanto una “situazione economica” “talmente solida da conservare detta solidità anche dopo rilevanti atti di disposizione” [cfr., fra le tante e per questo complessivo paragrafo, Cass. civ., Sez. un., 27/01/2025, n. 1898; Cass. civ., 27/02/2023, n. 5815; Cass. civ., 18/06/2019, n. 16221; Cass. civ., 19/07/2018, n. 19207; Cass. civ., 3/07/2018, n. 17336;
Cass. civ., 25/05/2017, n. 13172; Cass. civ., 10/06/2016, n. 11892; Cass. civ., 10/05/2016, n.
9461; Cass. civ., 22/12/2015, n. 25733; Cass. civ., 30/06/2015, n. 13343; Cass. civ.,
3/02/2015, n. 1902; Cass. civ., 9/02/2012, n. 1896; Cass. civ., 29/03/2007, n. 7767; Cass. civ.,
29/07/2004, n. 14489; Cass. civ., 29/03/1999, n. 2971; Cass. civ., 6/05/1998, n. 4578].
VI.2.- A fronte di ciò, è pacificamente da disattendere, in primo luogo, l'argomento indicato supra, sub VI., punto (A), considerando che:
(a) è evidente, già in astratto e alla luce delle coordinate ermeneutiche appena richiamate, che
“anche la vendita di un immobile al giusto prezzo possa integrare l'eventus damni” dell'azione ex art. 2901 c.c., non presupponendo quest'ultima né la natura simulata o mista
(negotium mixtum) dell'atto dispositivo realizzato, né la rilevante sproporzione fra le prestazioni pattuite (rimanendo pacificamente sperimentabile persino ove vi sia una perfetta
“equivalenza” fra le stesse), essendo a tal fine invece necessario e altresì sufficiente la realizzazione di un atto dispositivo, anche a titolo oneroso, che determini una qualunque
“modifica”, pur solo “qualitativa”, “della garanzia patrimoniale”, come tipicamente avviene, come detto, proprio con la vendita immobiliare – di per sé comunque determinante, a prescindere dal “prezzo”, la “conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili” e dunque una variazione qualitativa senz'altro giustificante l'esercizio dell'actio pauliana [cfr., ex aliis, Cass. civ., 15/02/2007, n. 3470; Cass. civ., 18/03/2005, n. 5972; Cass. n. 4578/1998, cit., nonché Trib. Milano, 13/01/2012, n. 303, in Onelegale.it];
(b) a ciò si aggiunga che nel caso di specie non può poi evidentemente ritenersi dimostrata una tale vendita “a giusto prezzo”, avendo il C.T.U. invero accertato una notevole discrasia fra gli effettivi valori di mercato e i valori riportati nell'atto del 9.09.2010 [discrasia evidentemente non riducibile a un “minimo scostamento in peius” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello), essendo il differenziale rispetto ai predetti valori di mercato pari a quasi €
300.000,00 (e in particolare, quanto al debitore principale , a € Parte_2
293.603,25 – cfr. pag. 45 della C.T.U. del 12.01.2018)], il cui effettivo esborso non è stato peraltro in alcun modo dimostrato [considerando che il relativo “onere probatorio” “non può
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… ritenersi soddisfatto” “dalla [mera] dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile” (evidentemente priva, a tal riguardo e nei confronti del terzo istante, di alcun “valore vincolante”: cfr. Cass. civ., 4/07/2024, n. 18347; Cass. civ.,
13/06/2018, n. 15510; Cass. civ., 2/03/2017, n. 5326; Cass. civ., 25/06/2010, n. 15346 e Cass. civ., 25 gennaio 2006, n. 1413) e che nell'atto notarile qui in esame ci si limita a dare atto della dichiarazione, da parte dei contraenti, del pagamento (“i sigg.ri … dichiarano che il pagamento dei suddetti prezzi è stato regolato come segue”) a mezzo di assegni bancari o bonifici emessi o da emettersi (pagamento conseguentemente non intervenuto innanzi al
Notaio, non essendo stati neanche i titoli consegnati davanti a quest'ultimo: cfr. pagg. 10-11 dell'atto del 9.09.2010, riprodotto sub all. P) fasc. attoreo di 1° grado), essendo poi pacifico, nonché già evidenziato in prime cure (cfr. pag. 6 della sentenza di 1° grado), che non sia stato prodotto alcun documento bancario o contabile a tal proposito (né dai debitori – limitatisi a meramente prospettare, senza tuttavia in alcun modo dimostrare, l'effettivo incasso e poi il reimpiego delle somme ivi indicate -, né dalla terza acquirente – anch'essa limitatasi a far riferimento a pagamenti “tutti tracciati” o a “scritture di bilancio” tuttavia poi mai esibiti nel corso del giudizio)].
VI.3.- Quanto precede è ovviamente decisivo anche ai fini della reiezione del rilievo difensivo indicato supra, sub VI., punto (B), essendosi già evidenziato e occorrendo qui ribadire che il prospettato riutilizzo della provvista asseritamente ricavata dalla vendita del settembre 2010 per l'adempimento di pregresse esposizioni è circostanza:
(1) già di per sé non dirimente, non risultando ex se idonea ad escludere l'assoggettamento all'actio pauliana [v. supra, sub V.2., punto (b)];
(2) qui in ogni caso non dimostrata, non risultando prodotto, come detto, alcun documento contabile o bancario a tal riguardo [v. supra, sub VI.2., punto (b)] e non potendosi ovviamente invocare in tal senso neanche i passaggi peritali di cui alle pagg. 42-43 della
C.T.U. del 12.01.2018, considerando che ivi non risulta:
(i) né attestata la già intervenuta cancellazione di tutte le iscrizioni ipotecarie al momento e in conseguenza della vendita del 9.09.2010 (cfr., invece, pag. 11 dell'atto di appello), avendo il
C.T.U. riferito sì dell'intervenuta cancellazione delle ipoteche gravanti sugli immobili ceduti, ma alla data del suo accertamento (13.12.2013) e altresì precisando che il debito a fondamento dell'ipoteca gravante sull'immobile sito in OT AN AN (RC) al fg. 31,
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p.lla 1063, risultava estinto in data 18.01.2010 [e dunque ben prima e a prescindere dalla successiva vendita del settembre 2010, i cui primi bonifici sarebbero (asseritamente) pervenuti solo nell'agosto di tale anno (cfr. ancora pagg. 10-11 dell'atto notarile sub all. P) fasc. attoreo di 1° grado)] e che l'ipoteca legale gravante sul cespite sito in OT AN
AN (RC) al fg. 31, p.lla 724, sub 3 sarebbe stata estinta solo in data 2.08.2013 [e pertanto quasi 3 anni dopo la vendita qui contestata], non potendosi pertanto ritenere sussistente alcuna correlazione [né cronologica, né funzionale, né quantitativo-contabile
(non avendo le parti eccipienti invero neanche indicato il quantum dei debiti sottesi a tali iscrizioni)] fra la cancellazione di tali vincoli ipotecari e l'atto di vendita del 9.09.2010;
(ii) né, soprattutto, “accertato”, addirittura “inequivocabilmente”, l'effettivo incasso e il concreto reimpiego proprio delle somme de quibus (cfr. ancora pag. 11 dell'atto di appello), ciò non risultando invero in alcun modo indicato, neanche implicitamente, dal C.T.U. (cfr. ancora pagg. 42-43 della C.T.U. del 12.01.2018) ed essendo, del resto, non solo del tutto esorbitante dal mandato peritale (cfr. ordinanza dell'11.02.2016 e successiva integrazione del
26.01.2017), ma altresì concretamente non verificabile, a fronte del già evidenziato difetto di produzione di alcun documento contabile a tal proposito (con conseguente insussistenza di alcun elemento anche solo in thesi idoneo a comprovare tanto l'asserito incasso, quanto il suo eventuale collegamento a successive operazioni di pagamento).
VI.4.- Venendo, da ultimo, alle deduzioni critiche compendiate supra, sub VI., punto (C), anch'esse sono meritevoli di reiezione, occorrendo a tal riguardo osservare che:
(1) il prospettato carattere “non dannoso” delle cessioni qui contestate, al di là di ogni ulteriore considerazione, è in ogni caso evidentemente irrilevante, considerando che, come già rammentato (v. supra, sub VI.1.) e invero ribadito anche nelle pronunce richiamate dalle stesse parti appellanti, ai fini dell'azione ex art. 2901 c.c. “non occorre alcuna valutazione suldanno”, “essendo” invece del tutto “sufficiente” la mera “pericolosità dell'atto impugnato”, e dunque la mera circostanza che “tale atto” sia “suscettibile” di determinare una “semplice maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione del credito” e dunque “di rendere più incerta
o difficile la soddisfazione del credito”, come senz'altro è da ritenersi nel caso di vendita immobiliare (qui altresì plurima e contestuale, nonché in favore della società amministrata dal figlio dei debitori alienanti: v. infra) e conseguente “sostituzione dei beni immobili con una somma di denaro, peraltro inferiore al valore di mercato degli immobili” – come nel
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caso di specie: v. supra, sub VI.1., 2° cpv. e sub VI.2., punto (b), nonché pag. 45 della C.T.U. del 12.01.2018 ivi richiamata -, ciò senz'altro valendo ex se a “integra[re]” “il presupposto dell'eventus damni” (cfr. Cass. civ., 7/07/2007, n. 15310; Cass. n. 3470/2007, cit.; Cass. civ.,
9/03/2006, n. 5105; Cass. civ., 1/06/2000, n. 7262, tutte citate a pag. 12 dell'atto di appello);
(2) a fronte di una tale intrinseca “pericolosità” dell'atto, senz'altro sufficiente ad integrare l'eventus damni, alcuna prova ulteriore poteva e doveva essere fornita dal creditore istante in revocatoria [v. supra, sub VI.1., 3° cpv.]; e ciò tanto con riguardo alla conseguente condizione di “impossidenza” dei debitori disponenti [di per sé invero non necessaria ai fini dell'actio pauliana (in alcun modo esigente la totale compromissione del patrimonio ovvero
“la sussistenza di uno stato di insolvenza” “del debitore”, considerando che “l'azione revocatoria ordinaria prescinde del tutto dalla esistenza dello stato d'insolvenza in capo al soggetto che effettua il negozio dispositivo” – cfr. Cass. civ., 18/05/2005, n. 10430 - ed essendo sufficiente, come detto, anche una mera maggiore incertezza o difficoltà nell'esazione - v. supra, sub VI.1., 1° cpv.) e qui peraltro senz'altro ravvisabile proprio con riguardo al debitore principale (risultando il complessivo patrimonio Parte_2
delle parti ridottosi, dopo la vendita globale del 9.09.2010, a un solo immobile, di proprietà della garante , i.e. il fabbricato sito in AN Lorenzo, via Vittorio Emanuele Parte_3
II, al fg. 37, p.lla 1281: cfr. pagg. 36-40 della C.T.U. del 12.01.2018)], quanto, ovviamente, con riguardo al loro patrimonio residuo [pacificamente ridottosi, dopo la vendita globale del
9.09.2010, al predetto unico immobile, già richiamato, della garante (cfr. Parte_3
ancora pagg. 36-40 della C.T.U. del 12.01.2018) e la cui effettiva consistenza e concreta idoneità satisfattiva, anche sul piano dei valori mobiliari, avrebbe dovuto essere pacificamente dimostrata proprio dai debitori convenuti, trattandosi dei soggetti a ciò specificamente gravati e non aventi tuttavia qui né specificamente contestato le deduzioni della parte attrice
(anche in ordine alla loro sostanziale incapienza – cfr. pag. 8, pen. cpv., dell'atto di citazione di 1° grado, richiamante le visure di cui all'all. O) fasc. attoreo di 1° grado -, da ritenersi conseguentemente incontroversa e “non bisognosa di prova” ex art. 115, comma I, ult. parte,
c.p.c.: cfr. Cass. civ., 16/06/2022, n. 19481; Cass. civ., 3/12/2020, n. 27624; Cass. civ.,
10/11/2010 n. 22837 e già Cass. civ., Sez. un., 23/01/2002, n. 761), né comunque ottemperato al proprio onus probandi (non risultando formulata alcuna richiesta di prova, né, soprattutto, prodotto alcuna documento, anche contabile, idoneo a puntualmente attestare, come invece
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necessario, la sussistenza e idoneità satisfattiva, nonché l'ampiezza e solidità, di ogni eventuale patrimonio residuo: v. supra, sub VI.1., 3° cpv.)].
VI.5.- Alla luce di quanto precede, non risultando evidentemente accoglibili neanche le complessive contestazioni dell'appellante in punto di eventus damni [v. supra, sub VI.-VI.4.],
è evidente che sia da disattendere, come detto e qui da ribadirsi, anche il 2° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Volgendo lo sguardo, infine, all'ultima ragione di doglianza fatta valere in questa sede
[v. supra, sub I.2.1., punto (2)], essa attiene all'elemento soggettivo, di cui le parti appellanti hanno qui lamentato l'insussistenza in ragione, in particolare:
(A) dell'impiego dei proventi della vendita impugnata al fine di saldare i propri debiti, ciò di per sé escludendo alcun animus nocendi o intento fraudolento;
(B) dell'inidoneità e irrilevanza delle presunzioni applicate in 1° grado.
Pur in tal caso, tuttavia, tali censure, come di seguito esaminate [v. infra, sub VII.1.-VII.2.2.], risultano meritevoli di reiezione.
VII.1.- Quanto al profilo appena compendiato supra, sub VII., punto (A), occorre osservare che:
(a) vertendosi nel caso di specie in atto dispositivo successivo al sorgere del credito [come emergente per tabulas (cfr. all. A)-B) e H)-N) fasc. attoreo di 1° grado) e in ogni caso stabilito, con statuizione non specificamente gravata e dunque ormai irrevocabile, in 1° grado
(cfr. pag. 4, 3° cpv., della sentenza di prime cure, nonché supra, sub III., punto (C))], è pacifico che non occorresse dimostrare alcun intento fraudolento o animus nocendi (“non” essendo “richiesto l'elemento soggettivo di nuocere al soddisfacimento del credito”, né, in generale, la specifica “intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore”), risultando invece “necessaria e sufficiente”, tanto “nel debitore”, quanto, ex art. 2901, comma I, n. 2), 1° ipotesi, c.c., “nel terzo acquirente” – “la cui posizione
(per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione) è sostanzialmente analoga a quella del debitore” - la mera “scientia damni”, e dunque “la pura e semplice consapevolezza
[scientia] del pregiudizio”, da intendersi come “semplice conoscenza”, “cui va equiparata la agevole conoscibilità”, “del pregiudizio delle ragioni del creditore”, e dunque della menzionata “pericolosità” dell'atto [non occorrendo dunque alcuna “finalizzazione”,
“collusione” o “elemento fraudolento” (né “invero” la “specifica conoscenza del credito per
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la cui tutela viene esperita l'azione”), bastando, come detto, la agevole conoscibilità e pertanto “la semplice” “previsione di un mero danno potenziale” “che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere”] (cfr., da ultimo ed ex aliis, Cass., Sez. un., n. 1898/2025, cit.; Cass. civ., 7/12/2023, n. 34256; Cass. civ.,
2/04/2021, n. 9192; Cass. civ., 5/10/2021, n. 28423; Cass. n. 13343/2015, cit.; Cass. civ.,
30/12/2014, n. 27546; Cass. civ., 17/05/2010, n. 12045; Cass. civ., 3/03/2009, n. 5072; Cass.
n. 3470/2007, cit.; Cass. n. 966/2007, cit.; Cass. civ., 7/03/2005, n. 4933; Cass. civ.,
27/10/2004, n. 20813; Cass. n. 7262/2000, cit.; Cass. civ., 18/12/1999, n. 14274)];
(b) un tale elemento soggettivo, integrato dalla mera “conoscibilità” della pericolosità dell'atto dispositivo realizzato e qui pacificamente comprovato da plurimi e convergenti elementi (v. infra, sub VII.2.1.), è evidentemente insuscettibile di essere ritenuto insussistente sulla scorta del (prospettato) utilizzo del ricavato della vendita al fine di saldare pregresse esposizioni, risultando quest'ultima circostanza un'evenienza, come già osservato, né dirimente, né invero qui dimostrata [v. supra, sub VI.3., nonché supra, sub V.2., punto
(b), e supra, sub VI.2., punto (b)].
VII.2.- Quanto, poi, al profilo indicato supra, sub VII., punto (2), è noto e pacifico che l'elemento soggettivo qui in esame debba ritenersi in re ipsa e pacificamente sussistente ove ricorrano elementi sintomatici e indicativi costituiti, in particolare, dalla “pluralità e … contestualità degli atti di disposizione” ovvero dalla “parentela” fra le parti (cfr., ex aliis,
Cass. civ., 11/02/2025, n. 3512; Cass. n. 16221/2019, cit.; Cass. civ., 18/01/2019, n. 1286;
Cass. civ., 30/12/2014, n. 27546; Cass. civ., 25/07/2013, n. 18034; Cass. civ., 19/12/2008, n.
29869; Cass. civ., 16/04/2008, n. 9970; Cass. civ., 22/08/2007, n. 17867; Cass. civ.,
7/07/2007, n. 15310; Cass. civ., 27/03/2007, n. 7507; Cass. civ., 18/01/2007, n. 1068; Cass. civ., 21/04/2006, n. 9367; Cass. civ., 7/03/2005, n. 4933; Cass. civ., 18/05/2005, n. 10430;
Cass. civ., 11/02/2005, n. 2748; Cass. civ., 19/02/2004, n. 3321; Cass. civ., 1/06/2000, n.
7262; Cass. civ., 18/12/1999, n. 14274; Cass. civ., 8/07/1998, n. 6676; Cass. civ., 28/09/1996,
n. 8581).
VII.2.1.- Puntualmente attenendosi a tali principi, il giudice di prime cure ha pertanto correttamente e condivisibilmente evidenziato (cfr. pagg.
5-6 della sentenza appellata) che l'elemento soggettivo era da ritenersi qui senz'altro sussistente, ricorrendo nel caso di specie diversi e dirimenti elementi sintomatici – risultando l'atto impugnato (compravendita del
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9.09.2010) connotato dalle già menzionate anomalie in punto di prezzo [v. supra, sub VI.2., punto (b)] e in ogni integrante una vendita idonea a sostanzialmente svuotare il patrimonio immobiliare delle parti (v. supra, sub VI.4.), trattandosi di vendita contestuale di plurimi beni [i.e. il fabbricato al fg. 31, p.lla 724, sub 2 e sub 3; il terreno, contiguo al predetto fabbricato, al fg. 31, p.lla 723; il fabbricato al fg. 31, p.lla 1063; le unità immobiliari al fg. 31,
p.lla 769, sub 10, sub 12 e sub 13; il terreno al fg. 31, p.lle 144, 145 e 588; il terreno al fg. 31,
p.lle 146, 147, 148 e 564; le unità immobiliari al fg. 31, p.lla 769, sub 6, sub 14 e sub 15 (tutti siti in OT AN AN)], peraltro effettuata in favore della il cui l.r.p.t., Parte_5
amministratore e socio unico era , figlio delle parti e con loro convivente CP_4
[cfr. all. E), F) e G) fasc. attoreo di 1° grado].
VII.2.2.- Né tali elementi sintomatici, di per sé decisivi, possono ritenersi qui sovvertiti dalle deduzioni delle parti appellanti, risultando le evenienze da esse richiamate [cfr. pagg. 15-16 dell'atto di appello]:
(a) già in astratto inidonee a inficiare le risultanze che precedono, di per sé ampiamente sufficienti ai fini qui rilevanti [atteso che, come detto, “nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni”, a fortiori nei confronti di soggetto “legato da vincolo familiare”, “l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale devono ritenersi in re ipsa”: v. Cass. n. 18034/2013, cit., nonché le ulteriori sentenze richiamate supra, sub VII.2.];
(b) in concreto poi qui non utilmente invocabili, deponendo invero in senso contrario alla prospettazione degli impugnanti e non smentendo, ma ulteriormente corroborando la sussistenza dell'elemento soggettivo qui in esame sia il dato cronologico [essendo stata la vendita effettuata il 9.09.2010, e dunque poco dopo aver ricevuto la messa in mora da parte della Banca (20.05.2010) - peraltro tramite missive, ricevute a mani proprie dai debitori, analiticamente dettaglianti le esposizioni su di loro gravanti (cfr. all. A) e B) fasc. attoreo di
1° grado) e di cui pertanto erano evidentemente consapevoli], sia il prezzo della vendita
[pacificamente inferiore rispetto a quello di mercato e la cui effettiva corresponsione non è stata affatto dimostrata (v. supra, sub VI.2., punto (b))], sia, infine, lo stretto rapporto di parentela fra le parti [non ostando a tal riguardo la natura societaria dell'acquirente, essendo invero pacifico (cfr., ex aliis, Cass. civ., 6/11/2014, n. 23685) che, ove “destinataria dell'atto impugnato” sia una “società”, anche “di capitali”, “l'elemento psicologico della fattispecie
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revocatoria deve essere accertato in capo al legale rappresentante ovvero ai soci” (figure qui coincidenti, essendo il unico amministratore e altresì unico socio della CP_4
cfr. all. G) fasc. attoreo di 1° grado), occorrendo dunque far riferimento Parte_5 proprio alla “relazione familiare” “che” “lega” “l'alienante” “al legale rappresentante della società” (qui strettissima, trattandosi, come detto, del figlio dei due debitori: cfr. all. E) e F) medesimo fasc.)].
VII.3.- Risultando dunque da disattendere anche le complessive contestazioni dell'appellante in punto di scientia damni [v. supra, sub VII.-VII.2.2.], è evidente che sia da respingere, come detto e qui da ribadirsi, anche il 3° e ultimo motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto
(3)].
VIII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto precede, non risultando le complessive censure formulate dall'appellante meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VII.3.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma dell sentenza impugnata.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali occorre provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado e il difetto di alcuno specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (ciò precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], occorre distinguere fra la parte mandataria della [v. infra, sub IX.1.] e Controparte_3 Parte_6
Contr le parti appellate, rimaste contumaci, e [v. infra, sub IX.2.]. Parte_5
IX.1.- Quanto al primo rapporto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo riferimento:
(A) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto)
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello in base al valore della domanda [da ritenersi, come dichiarato dalle parti (cfr. pag. 17 dell'atto di appello e già pag.
15 dell'atto di citazione di 1° grado) e considerando, quanto al parametro cui farsi qui riferimento (i.e. il valore del credito: cfr., da ultimo, Cass. civ., 13/02/2020, n. 3697; Cass. civ., 9/05/2014, n. 10089; Cass. civ., 13/09/2004, n. 18348; Cass. civ., 17/03/2004, n. 5402;
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Cass. civ., 16/07/2003, n. 11150; Cass. civ., 6/12/1986, n. 7250; Cass. civ., 9/05/1981, n.
3076), la contrapposizione fra le parti in ordine al suo preciso ammontare (contrapposizione, come detto, qui non dirimente né ostativa all'accoglimento dell'actio pauliana – v. supra, sub
V.1.), di valore indeterminato e di media complessità (con conseguente applicabilità del 2° scaglione richiamato ex art. 5, comma VI, 1° periodo, D.M. 55/2014 e attenendosi al valore limite – “non superiore a euro 260.000,00” - ivi indicato: cfr. Cass. civ., 21/02/2022, n.
5646)];
(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857], all'unicità dell'“opera defensionale” espletata [risultando i due appellanti unitariamente difesi e connotati da identiche posizioni, non occorrendo la trattazione di differenti questioni e spettando pertanto un'unica liquidazione (cfr., ex aliis, Cass., 10/06/1997, n. 5174; Cass. civ., 24/11/2005, n.
24757; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21064; Cass. civ., 4/06/2015, n. 11591; Cass. civ.,
30/10/2017, n. 25803; Cass. civ., 16/11/2018, n. 29651), non risultando poi accordabile, in difetto di richiesta in tal senso, la maggiorazione di cui all'art. 4, comma II, ult. parte, D.M.
55/2014] e alla necessità di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
Contr IX.2.- Quanto alle ulteriori parti, rimaste qui contumaci - e -, alcuna Parte_5
statuizione è da assumersi, tanto con riguardo alla prima [vittoriosa e tuttavia non costituitasi, non avendo dunque “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018;
Cass. n. 17432 del 2011)”: v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897)], quanto con riferimento alla seconda [qui evocata in quanto parte necessaria (cfr., ex multis, Cass. civ.,
7/06/2023, n. 16137; Cass. civ., 6/03/2020, n. 6390; Cass. civ., 7/11/2011, n. 23068; Cass. civ., 16/07/2003, n. 11150; Cass. civ., 5/07/2000, n. 8952) e tuttavia non autrice, né destinataria in questa sede di alcuna domanda e dunque non sussistendo, in relazione a essa,
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alcun rapporto processuale suscettibile di valutazione in termini di vittoria o soccombenza ai fini della regolazione ex artt. 91 e ss. c.p.c.].
IX.3.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 573/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 237/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 20.02.2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 418/2015 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia anche della parte Controparte_1
[...]
2) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza appellata;
3) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore della parte (quale mandataria della Controparte_3 [...]
, spese liquidate in € 7.160,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. Parte_6
come per legge;
4) per le spese con riguardo alle parti rimaste qui contumaci ( CP_5 [...]
e ; Controparte_1 Parte_4
5) DÀ ATTO, con riguardo agli appellanti, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 15 aprile 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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