Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
17 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7350/ 2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall' avv. Mario Tramontana Parte_1
come da procura in atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo Controparte 1
legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 24/07/2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere affetta da "Obesità di secondo grado;
ipoacusia mista medio-grave a dx;
ipoacusia neurosensoriale lieve a sx limitata alle alte frequenze;
spondilite anchilosante a marcata incidenza funzionale;
osteo-artrosi bilaterale;
affetta da dolenzia alla postura eretta, cambi posturali dolorosi e limitati;
deambulazione
riduzione della forza prensile alle mani;
alterazione della formula metatarsale bilaterale" esponeva:
-di essersi sottoposta in data 22.05.2023, in seguito ad istanza del 22.03.2023 a visita collegiale presso Parte la commissione medico – legale dell' di Catania, al fine del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere le prestazioni di cui alla L. n. 118/71, alla L. n. 104/92;
-di essere stata riconosciuta dalla competente Commissione medica INPS INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88), con percentuale del 50% e decorrenza dal 22.03.2023 (data della domanda amministrativa), senza revisione;
PORTATORE di handicap (comma 1 art. 3), ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio
1992 n. 104, senza revisione;
-di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G.12355/23 ;
-che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che la ricorrente fosse soggetto con grado di invalidità civile pari al 60% a decorrere dal mese di maggio 2023;
-di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
-che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e, in particolare, il consulente aveva fatto applicazione nel valutare le patologie dei minimi tabellari senza offrire un'adeguata motivazione, mentre dalla corretta applicazione dei suddetti codici avrebbe dovuto ricavarsi una percentuale di invalidità complessiva pari al 74%.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo "accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari legittimanti la pretesa della stessa ed in particolare accertare che la Sig.ra Parte 1 Parte 1
[...] è persona invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 100% o almeno del 74% a far data dalla domanda amministrativa (22/03/2023), dalla data della visita eseguita dalla
Commissione invalidi civili (22/05/2023), dalla data della domanda giudiziale (04/12/2023) o dall'accertamento in corso di causa. accertare e dichiarare che la ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, a far data dalla domanda amministrativa (22/03/2023), dalla data della visita eseguita dalla Commissione invalidi civili (22/05/2023), dalla data della domanda giudiziale (04/12/2023) o dall'accertamento in corso di causa;
con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e C.P.A., da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP 1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale. Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 17 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione o, in subordine, all' assegno mensile di invalidità civile nonché al riconoscimento dei benefici di cui all'handicap grave articolo 3 comma 3 legge 104/92.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che " Parte 1 sia portatrice di 66
condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 61% (sessantuno per cento). Alla luce di quanto sopra non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno". Il Ctu ha, inoltre, ritenuto che la ricorrente è soggetto portatore di handicap in situazione di NON GRAVITA'. Quanto alla decorrenza ha ritenuto che le predette condizioni potessero riconoscersi a far data dal 22 marzo 2023.
Nel giungere a tali conclusioni, in particolare, il CTU ha evidenziato: Diagnosi clinica conclusiva e patologie riscontrate: Spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale in obesa di primo grado, sindrome delle apnee ostruttive del sonno. La valutazione percentualistica di quanto in diagnosi viene effettuata secondo quanto contenuto nelle Tabelle di cui al D.M.S. 5.2.1992, pertanto: la patologia respiratoria -bronchite asmatica cronica, assimilabile al codice 6407 (fisso 45), viene valutata nella misura del 40%; l'obesità (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze
-
artrosiche, assimilabile al codice 7105 (range valutativo 31-40), viene valutata nella misura del 35%.
Pertanto, applicando la formula riduzionistica di Balthazard, la valutazione globale è del 61% ”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
3.Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso accertando e dichiarando che Parte 1 è soggetto invalido nella misura del 61% a decorrere dal 22 marzo 2023, nonché soggetto portatore di handicap in situazione di NON gravità; spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_1 e liquidate come da separati decreti;
Catania, 17/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso