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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/10/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.2298/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/08/1987, residente in [...]3 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Alfredo Rivara, (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_3
nato a [...], il [...], residente in [...]1, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Alfredo Rivara, (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori Persona_1
nato a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_2
24/08/2019, avuti nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex conviventi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i figli minori, e resteranno affidati ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori con frequentazione paritetica di questi ultimi sino al raggiungimento della maggiore età;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 2) la residenza dei minori è già stata fissata presso la nuova abitazione reperita dalla GN , ovvero in Chiavari (GE), Via Piacenza n. 111/3; Pt_1
3) i figli minori, e trascorreranno una settimana a casa Per_1 Persona_2 della madre e una settimana a casa del padre per un periodo complessivo di due settimane ogni mese presso ciascun genitore, ovvero per un periodo di tempo esattamente identico sia presso la madre che presso il padre.
4) Nella settimana in cui i bambini si troveranno presso la madre e/o viceversa presso il padre, i rispettivi genitori potranno – previa richiesta – tenere i figli quotidianamente senza stravolgere le normali, attuali, abitudini degli stessi.
Reciprocamente i genitori – qualora possibile, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi dei bambini e/o lavorativi degli adulti – si impegnano a dare la precedenza al padre e/o alla madre che richieda di tenere i figli anche nella settimana di spettanza dell'altro, rispetto a eventuali baby sitter e/o soggetti terzi che siano a disposizione del genitore in quel momento “collocatario”;
5) durante le vacanze natalizie, il regime di frequentazione resterà inalterato fatte salve le giornate del 25 e 26 dicembre, nonché del 1° e del 06 gennaio che verranno alternate di anno in anno tra i genitori, avendo cura di garantire che - nello stesso anno – i piccoli trascorrano due festività con ogni genitore e che una delle due sia
Natale o Capodanno;
le vigilie del 24 e del 31 dicembre verranno gestite in alternanza, tenendo in debita considerazione le esigenze lavorative dei ricorrenti, le necessità e i desideri dei bambini;
durante le festività pasquali verranno alternate annualmente le giornate di Pasqua e Pasquetta;
6) durante le vacanze estive i genitori manterranno il regime di frequentazione con i minori sopra descritto avendo comunque la possibilità di trascorrere con loro un periodo più lungo durante il periodo di vacanza dalla scuola (sino a 15 giorni - anche non consecutivi) in base alle esigenze lavorative di entrambi. Tale periodo verrà concordato preventivamente fra i genitori ogni anno. Anche le eventuali
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 vacanze invernali verranno concordate preventivamente fra i genitori in base alle esigenze scolastiche dei figli e lavorative dei ricorrenti. In ogni caso, a fini organizzativi e nel rispetto dei desideri e degli impegni extrascolastici dei minori,
i ricorrenti avranno cura di comunicare il proprio piano ferie l'uno all'altra con congruo anticipo;
7) qualora uno dei genitori decida di trascorrere le ferie (estive e/o invernali) in località diversa da quella di residenza portando con sé i figli dovrà avvisare l'altro genitore, fornendo i recapiti di soggiorno. I viaggi programmati all'estero da uno dei genitori che voglia portare con se i figli, dovranno essere previamente concordati con l'altro, il quale avrà diritto di ricevere un programma relativo agli spostamenti dei figli con i necessari recapiti telefonici e la data del previsto rientro in Italia;
8) i genitori valuteranno congiuntamente e caso per caso, ogni diverso accordo rispetto a quanto sopra stabilito. In qualsivoglia ipotesi, ogni temporanea e/o definitiva modifica dovrà tenere in debita considerazione le esigenze, le condizioni di salute i desideri dei minori e quelle dei genitori ed ogni eventuale variazione dovrà essere prospettata all'altro genitore con congruo anticipo, tenendo comunque in primaria considerazione l'interesse dei bambini;
9) i genitori stabiliscono che il Signor corrisponderà a titolo di assegno Per_2
di mantenimento per il figlio minore l'importo mensile di € Persona_1
225,00 (duecentoventicinque/00);
10) i genitori stabiliscono, altresì, che il Signor corrisponderà a titolo Per_2 di assegno di mantenimento per il figlio minore l'importo Persona_2 mensile di € 225,00 (duecentoventicinque/00);
11) entrambi i genitori provvederanno al pagamento, sino alla concorrenza del
50%, delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli. Sul punto si
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 precisa che le parti si richiamano espressamente al Verbale del 15 settembre 2016 redatto dal Tribunale di Genova, Sezione Famiglia, che elenca le spese straordinarie e nello specifico stabilisce quali di queste ultime devono essere preventivamente concordate e quali invece non richiedano il preventivo accordo;
12) la GN , su accordo del Signor continuerà a percepire Pt_1 Per_2
l'Assegno Unico Universale;
13) ciascun genitore s'impegnerà ad evitare in ogni modo di intraprendere diverbi con l'altro o ad esternare commenti o frasi denigratorie sull'altro alla presenza dei figli, ad informare prontamente l'altro genitore di eventuali problemi di salute dei bambini (condividendo se del caso ogni referto o documento equipollente) a concordare incontri periodici aventi ad oggetto le opportune congiunte verifiche circa la buona crescita dei figli. I genitori s'impegnano, altresì, ad affrontare, congiuntamente e sollecitamente, se del caso con il sostegno di uno specialista, eventuali disagi che dovessero derivare ai minori dalla separazione dei genitori;
14) i ricorrenti si impegnano reciprocamente a introdurre gradualmente, con discrezione e rispetto di tutte le parti ma in particolare dei bambini gli eventuali e/o futuri nuovi partners, avvisando, se del caso, l'altro genitore;
15) entrambi i genitori si impegnano in tempi congrui reciprocamente a comunicare all'altro eventuali modifiche delle condizioni lavorative e/o abitative e/o affettive che comportino miglioramenti e/o peggioramenti delle condizioni economiche allo stato conosciute;
16) entrambi i genitori si impegneranno a comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza e/o domicilio, entro 10 giorni dall'avvenuto detto trasferimento e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e o rinnovo della carta d'identità e/o passaporto e/o altro documento equipollente dei figli minori.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/08/1987, residente in [...]3 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Alfredo Rivara, (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_3
nato a [...], il [...], residente in [...]1, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Alfredo Rivara, (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori Persona_1
nato a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_2
24/08/2019, avuti nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex conviventi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i figli minori, e resteranno affidati ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori con frequentazione paritetica di questi ultimi sino al raggiungimento della maggiore età;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 2) la residenza dei minori è già stata fissata presso la nuova abitazione reperita dalla GN , ovvero in Chiavari (GE), Via Piacenza n. 111/3; Pt_1
3) i figli minori, e trascorreranno una settimana a casa Per_1 Persona_2 della madre e una settimana a casa del padre per un periodo complessivo di due settimane ogni mese presso ciascun genitore, ovvero per un periodo di tempo esattamente identico sia presso la madre che presso il padre.
4) Nella settimana in cui i bambini si troveranno presso la madre e/o viceversa presso il padre, i rispettivi genitori potranno – previa richiesta – tenere i figli quotidianamente senza stravolgere le normali, attuali, abitudini degli stessi.
Reciprocamente i genitori – qualora possibile, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi dei bambini e/o lavorativi degli adulti – si impegnano a dare la precedenza al padre e/o alla madre che richieda di tenere i figli anche nella settimana di spettanza dell'altro, rispetto a eventuali baby sitter e/o soggetti terzi che siano a disposizione del genitore in quel momento “collocatario”;
5) durante le vacanze natalizie, il regime di frequentazione resterà inalterato fatte salve le giornate del 25 e 26 dicembre, nonché del 1° e del 06 gennaio che verranno alternate di anno in anno tra i genitori, avendo cura di garantire che - nello stesso anno – i piccoli trascorrano due festività con ogni genitore e che una delle due sia
Natale o Capodanno;
le vigilie del 24 e del 31 dicembre verranno gestite in alternanza, tenendo in debita considerazione le esigenze lavorative dei ricorrenti, le necessità e i desideri dei bambini;
durante le festività pasquali verranno alternate annualmente le giornate di Pasqua e Pasquetta;
6) durante le vacanze estive i genitori manterranno il regime di frequentazione con i minori sopra descritto avendo comunque la possibilità di trascorrere con loro un periodo più lungo durante il periodo di vacanza dalla scuola (sino a 15 giorni - anche non consecutivi) in base alle esigenze lavorative di entrambi. Tale periodo verrà concordato preventivamente fra i genitori ogni anno. Anche le eventuali
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 vacanze invernali verranno concordate preventivamente fra i genitori in base alle esigenze scolastiche dei figli e lavorative dei ricorrenti. In ogni caso, a fini organizzativi e nel rispetto dei desideri e degli impegni extrascolastici dei minori,
i ricorrenti avranno cura di comunicare il proprio piano ferie l'uno all'altra con congruo anticipo;
7) qualora uno dei genitori decida di trascorrere le ferie (estive e/o invernali) in località diversa da quella di residenza portando con sé i figli dovrà avvisare l'altro genitore, fornendo i recapiti di soggiorno. I viaggi programmati all'estero da uno dei genitori che voglia portare con se i figli, dovranno essere previamente concordati con l'altro, il quale avrà diritto di ricevere un programma relativo agli spostamenti dei figli con i necessari recapiti telefonici e la data del previsto rientro in Italia;
8) i genitori valuteranno congiuntamente e caso per caso, ogni diverso accordo rispetto a quanto sopra stabilito. In qualsivoglia ipotesi, ogni temporanea e/o definitiva modifica dovrà tenere in debita considerazione le esigenze, le condizioni di salute i desideri dei minori e quelle dei genitori ed ogni eventuale variazione dovrà essere prospettata all'altro genitore con congruo anticipo, tenendo comunque in primaria considerazione l'interesse dei bambini;
9) i genitori stabiliscono che il Signor corrisponderà a titolo di assegno Per_2
di mantenimento per il figlio minore l'importo mensile di € Persona_1
225,00 (duecentoventicinque/00);
10) i genitori stabiliscono, altresì, che il Signor corrisponderà a titolo Per_2 di assegno di mantenimento per il figlio minore l'importo Persona_2 mensile di € 225,00 (duecentoventicinque/00);
11) entrambi i genitori provvederanno al pagamento, sino alla concorrenza del
50%, delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli. Sul punto si
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 precisa che le parti si richiamano espressamente al Verbale del 15 settembre 2016 redatto dal Tribunale di Genova, Sezione Famiglia, che elenca le spese straordinarie e nello specifico stabilisce quali di queste ultime devono essere preventivamente concordate e quali invece non richiedano il preventivo accordo;
12) la GN , su accordo del Signor continuerà a percepire Pt_1 Per_2
l'Assegno Unico Universale;
13) ciascun genitore s'impegnerà ad evitare in ogni modo di intraprendere diverbi con l'altro o ad esternare commenti o frasi denigratorie sull'altro alla presenza dei figli, ad informare prontamente l'altro genitore di eventuali problemi di salute dei bambini (condividendo se del caso ogni referto o documento equipollente) a concordare incontri periodici aventi ad oggetto le opportune congiunte verifiche circa la buona crescita dei figli. I genitori s'impegnano, altresì, ad affrontare, congiuntamente e sollecitamente, se del caso con il sostegno di uno specialista, eventuali disagi che dovessero derivare ai minori dalla separazione dei genitori;
14) i ricorrenti si impegnano reciprocamente a introdurre gradualmente, con discrezione e rispetto di tutte le parti ma in particolare dei bambini gli eventuali e/o futuri nuovi partners, avvisando, se del caso, l'altro genitore;
15) entrambi i genitori si impegnano in tempi congrui reciprocamente a comunicare all'altro eventuali modifiche delle condizioni lavorative e/o abitative e/o affettive che comportino miglioramenti e/o peggioramenti delle condizioni economiche allo stato conosciute;
16) entrambi i genitori si impegneranno a comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza e/o domicilio, entro 10 giorni dall'avvenuto detto trasferimento e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e o rinnovo della carta d'identità e/o passaporto e/o altro documento equipollente dei figli minori.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6