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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/08/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1159/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est. dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1159/2022
promossa da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'AVV. MARCELLO PIERDICCA,
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'AVV. RENATO BRUALDI,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 CodiceFiscale_2 dall'AVV. MASSIMO BATTISTA SAPONE
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro
n.706/2022 pubblicata il 21 ottobre 2022
CONCLUSIONI
Della parte appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e riformare la sentenza impugnata in parte qua e, per l'effetto, accogliere seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto del Sig.
a conseguire le somme al medesimo dovute, Parte_1 quantificabili – detratto quanto già riconosciuto dovuto in favore del Sig.
- in non meno di € 743.132,37=, a titolo di risarcimento del Parte_1 danno in conseguenza del sinistro verificato in data 15.01.2016 e, per
l'effetto, condannare le parti convenute al pagamento in suo favore di tale somme, ovvero di ogni somma maggiore o minore dovesse essere ritenuta dovuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
rigettare
l'appello incidentale avversario, siccome del tutto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado, anche delle precedenti fasi. In via istruttoria: A) Si confermano tutte le produzioni documentali;
B) si conferma la richiesta di acquisizione del fascicolo relativo alla fase di ATP Tribunale di Pesaro RG 2381/2017; C) si chiede, si opus, ammettersi CTU cinematica relativa alle condizioni e modalità del sinistro in data 15.01.2016; D) si chiede disporsi l'acquisizione del verbale di Polizia stradale di Pesaro relativo al sinistro avvenuto in data 15.01.2016 nonché
l'audizione dei verbalizzanti;
E) si chiede ammettersi prova per testimoni –
e, si opus, per interrogatorio libero dell'attore - sulle seguenti circostanze oggetto di causa precedute da “Vero che”:
1. in data 15.01.2016 alle ore
02:00 circa, il ricorrente, mentre percorreva, a bordo del veicolo Iveco 440 targato CB378CF, l'autostrada A14 in direzione sud, subito dopo la piazzola di sosta ubicata all'altezza del km 181+300 nel Comune di San Costanzo
(PU), urtava, nella prima corsia di marcia, contro la parte posteriore dell'autocarro DAF targato DS526YG, condotto dal Sig. e di Controparte_2 proprietà dello stesso;
2. il Sig. , a bordo del proprio autocarro, dopo CP_2 essere stato in sosta presso la predetta piazzola, si immetteva nella carreggiata a velocità ridotta andando ad occupare la corsia sulla quale sopraggiungeva il ricorrente, essenzialmente sbarrandogli la traiettoria di marcia;
3. l'impatto, nonostante la frenata effettuata dal ricorrente, era inevitabile, tenuto conto sia della velocità ridotta dell'autocarro che si è inserito nella carreggiata a breve distanza dalla piazzola, sia dell'ora alla quale è avvenuto il sinistro;
4. subito dopo l'incidente sopraggiungeva sul posto la Polizia stradale (doc. n. 1);
5. Lei ha redatto il verbale in data
15.01.2016 che Le si rammostra (cfr. doc. n. 1) e ne conferma il contenuto;
6. Lei ha redatto la parte del verbale in data 15.01.2016 denominata “note aggiuntive” – del seguente contenuto “Si ritiene che il sinistro sia stato causato dalla immessione a breve distanza dal luogo di sosta e quindi ad una velocità ridotta, da creare pericolo o intralcio per il traffico sopraggiungente, soprattutto a causa dell'ora notturna che non consente un reale apprezzamento della distanza dei veicoli” – che Le si rammostra (cfr. doc. n. 1) e ne conferma il contenuto;
indicando come testimoni i Sigg.
e della Polizia Stradale di Pesaro, Sottosezione di Testimone_1 Tes_2
Fano, Località Chiaruccia 2, con riserva d'indicarne altri;
F) disporre, qualora ritenuto necessario a seguito della produzione di cui al doc. n. 9, già di per sé dimostrativo della intervenuta transazione con l'INAIL e della rilasciata quietanza liberatoria, l'integrazione dell'ordine di esibizione nei confronti dell'INAIL medesimo mediante la produzione, appunto, di quanto già prodotto sub 9 ed eventuali ulteriori documenti relativi a detta transazione”;
Della parte appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, per le motivazioni di cui in atti o per qualsiasi altra di giustizia, - rigettare
l'impugnazione proposta da in quanto infondata ed Parte_1 indimostrata, in accoglimento dell'appello incidentale proposto integrare / correggere il dispositivo della sentenza di primo grado disciplinando il riconoscimento di rivalutazione ed interessi come statuito in parte motiva a pagina 12 per l'effetto condannando alla restituzione di Parte_1 quanto percepito in eccesso ovvero € 20.402,64 oltre a rivalutazione ed interessi, come per legge. - Vinte le spese”;
Della parte appellata : Controparte_2
“Voglia la Eccellentissima Corte d'Appello di Ancona Adita, contrariis rejectis, così disporre: 1) in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado. 2) condannare l'attore alla refusione di spese e competenze legali di causa, oltre oneri di legge. Ci si oppone sin d'ora alle richieste istruttorie formulate da parte attrice, ed in caso di ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova diretta e contraria. Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, modificazioni
e deduzioni istruttorie nei termini di legge, anche alla luce delle difese di controparte. Salvis juribus”;
FATTI DI CAUSA
citava in giudizio e la Parte_1 Controparte_2 [...] al fine di ottenere il risarcimento di tutti i Controparte_3 danni patiti a seguito del sinistro stradale occorso il 15/1/2016, lungo l'autostrada A14, direzione sud, dopo la piazzola di sosta ubicata all'altezza del Km. 181+300 nel Comune di San Costanzo (PU). Danni per la cui quantificazione rimandava al procedimento ex art.696 bis c.p.c. instaurato avanti il Tribunale di Pesaro, ove veniva esperita apposita ctu all'esito della quale gli veniva riconosciuto un periodo di malattia durato complessivamente 300 giorni (di cui ITT gg. 100, ITP 75% gg. 80, ITP 50% gg. 120) e postumi permanenti invalidanti in misura pari al 52%, oltre ad un danno alla capacità lavorativa specifica chiedendo il pagamento in proprio favore dell'ulteriore importo di € 743.132,37 (oltre ai 40.000,00 euro già corrisposti dalla compagnia assicuratrice convenuta).
Si costituiva in giudizio la Controparte_4 contestando le pretese avversarie, sostenendo la esaustività delle somme già versate considerando quanto già pagato dall'Inail ed il concorso colposo dell'attore nella verificazione del sinistro.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pesaro, accertata la responsabilità concorsuale di e di nella Parte_1 Controparte_2 determinazione del sinistro, nella misura del 50% ciascuno e, tenuto conto delle somme già erogate dall'Inail e della somma di € 40.000,00 versata dalla compagnia assicuratrice, condannava i convenuti al pagamento dell'ulteriore importo di € 75.164,70, oltre a rivalutazione ed interessi, nonché al pagamento delle spese di lite. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 contestando l'attribuzione al medesimo del concorso di colpa nella misura del 50% nella causazione del sinistro;
l'errata liquidazione del danno biologico in misura del 52% anziché del 55% come accertato nel diverso giudizio intentato dal medesimo contro l'Inail; il riconoscimento della personalizzazione in misura pari al 15% anziché in misura massima;
il rigetto della domanda relativa al danno patrimoniale.
Si è costituita la compagnia di assicurazioni chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale al fine di veder accertata l'erroneità della sentenza di primo grado per aver il tribunale omesso di precisare nel dispositivo la decorrenza e le modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria poiché, mentre nella parte motiva della sentenza si
è specificato che il calcolo degli interessi doveva avvenire previa devalutazione, all'epoca del sinistro, dell'importo liquidato all'attualità e la successiva operazione di rivalutazione anno per anno e maggiorazione con interessi al tasso legale, tenendosi anche in conto del pagamento intermedio eseguito dalla compagnia assicuratrice, nel dispositivo il Giudice ha, invece, fatto soltanto riferimento a “rivalutazione ed interessi come per legge”. Tale omissione portava ad un conflitto tra attore e compagnia di assicurazione stante la diversità delle somme calcolate da ciascuna parte a titolo di interessi e rivalutazione seconda del metodo applicato. La compagnia assicuratrice versava al il maggior importo CP_1 Parte_1 richiesto di € 91.385,69 (€ 90.775,69 oltre ad € 610,00 per spese di CTU) con riserva di ripetizione delle somme versate in eccesso, ovvero, di €
20.402,64 oltre a rivalutazione ed interessi come per legge dalla dazione
(dicembre 2022) al saldo.
Si costituiva anche il convenuto, rimasto contumace in primo grado,
allegando la correttezza della dinamica del sinistro come Controparte_2 elaborata dal giudice di prime cure e, pertanto, chiedendo il rigetto integrale dell'appello con vittoria di spese.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I) Con il primo motivo di appello lamenta l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha accertato nella misura del 50% la responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro, sulla base dell'errata valutazione delle risultanze documentali, in particolare del verbale di rilevamento del sinistro redatto dalla Polizia di Stato e delle note aggiuntive ivi contenute (ove è precisato: “Si ritiene che il sinistro sia stato causato dalla immissione a breve distanza dal luogo di sosta e quindi ad una velocità ridotta, da creare pericolo e intralcio per il traffico sopraggiungente, soprattutto a causa dell'ora notturna che non consente un reale apprezzamento della distanza dei veicoli”) e, in ogni caso, non attribuendo il dovuto peso alla responsabilità del convenuto che stava compiendo una
“manovra di immissione” nel flusso veicolare, all'uopo richiamando diverse pronunce giurisprudenziali secondo le quali il conducente che si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti sulla strada favorita, ispezionando la strada durante tutta la manovra di immissione e astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di farlo in sicurezza. Per contro, il giudice di primo grado avrebbe, invece, imputato alla condotta del sig. un' incidenza superiore Parte_1 rispetto alla oggettiva portata della condotta nella causazione del sinistro.
Ciò in quanto, anche ammesso e non concesso che il sig. avesse Parte_1 adottato una velocità non adeguata, tale condotta avrebbe dovuto essere prevista da colui che ha effettuato la manovra di immissione che di per sé costituisce fonte di rischio maggiore per cui il tribunale avrebbe dovuto escludere qualsiasi profilo di responsabilità di nella Parte_1 causazione e dell'evento dannoso ed in ogni caso riconoscere la prevalente responsabilità della controparte. Il primo giudice aveva comunque errato nel fare applicazione della presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c.
La ricostruzione della dinamica del sinistro non risulta contestata dall'appellante nella parte in cui il tribunale, facendo riferimento al verbale redatto dai militi intervenuti sul luogo del sinistro, ha affermato: “Il convenuto , alla guida del proprio automezzo, dopo una Controparte_2 pausa in una piazzola di sosta, regolarmente segnalata, posta al margine della carreggiata al km181+300 sud dell'Autostrada A14, si immetteva sulla corsia di marcia immediatamente adiacente alla piazzola, impegnando, quindi, la prima delle tre corsie di marcia, che caratterizzavano quel tratto di autostrada. Nel punto in cui è stata effettuata la manovra di immissione il tratto di strada era “rettilineo, in discesa , con buona visibilità, tale comunque da potersi avvedere regolarmente dei veicoli presenti sulla strada” e in quella fascia oraria poco trafficata (...). Gli agenti verbalizzanti, sulla base dei rilievi effettuati in loco, e delle dichiarazioni del ( l'unico conducente disponibile a CP_2 rendere dichiarazioni in quanto il era già stato trasportato Parte_1 all'Ospedale di Ancona), hanno accertato che il mezzo condotto dal
è stato violentemente tamponato mentre si trovava a 65 m dal CP_2 termine della piazzola di sosta, dopo due minuti di guida del mezzo, quindi mentre era in movimento”.
L'appellante censura invece le ulteriori argomentazioni del primo giudice laddove ha affermato che “Poiché lo scontro è avvenuto ad una certa distanza dalla piazzola di sosta e dopo che il aveva guidato per due
CP_2 minuti, non può sostenersi che la manovra di immissione del sia stata
CP_2 repentina ed imprevedibile (come affermato dalla difesa attorea, secondo cui il avrebbe, letteralmente, “sbarrato la traiettoria di marcia”
CP_2 all'attore), sì da impedire al di approntare le opportune manovre Parte_1 per evitare di tamponare il mezzo. Piuttosto è da ritenere che il abbia
CP_2 effettuato la manovra di immissione a velocità ridotta, verosimilmente a causa della massa del mezzo da lui condotto, rendendo effettivamente più difficoltoso, ma non impossibile, per il evitare l'impatto. Parte_1
Evidentemente, il teneva una velocità non consona alle condizioni Parte_1 di tempo e di luogo (l'ora era notturna e il tratto di strada in discesa) e, comunque, tale da non consentirgli di frenare in tempo utile per evitare di tamponare il mezzo che lo precedeva, come confermato dalla violenza dell'urto, attestata dai rilevanti danni riportati dai mezzi e dalla presenza di detriti per un lungo tratto (nel rapporto è precisato che al momento dei rilievi la strada era cosparsa di detriti dal km 181 + 455, ove è avvenuto
l'urto, fino al km 181 + 495, quindi per circa 40 metri), oltre che dalle gravissime lesioni subite dal Sulla scorta di tale ricostruzione, Parte_1 fondata su dati oggettivi e come tale attendibile, ad entrambi i conducenti sono state contestate violazioni del Codice della Strada (...) Alla luce di tali elementi, è evidente che il sinistro sia ascrivibile a responsabilità di entrambi i conducenti” (...). L'accertamento, in concreto, di elementi di colpa a carico di entrambi i conducenti e la mancata allegazione di circostanze rilevanti ai fini della individuazione della condotta avente maggiore incidenza causale sulla dinamica del sinistro fanno ritenere operativa, nel caso in esame, la presunzione di pari grado di responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c.” grado di responsabilità ai sensi dell'art. 2054
c.c.”.
Lamenta al riguardo l'appellante il mancato esame delle note aggiuntive al richiamato verbale laddove si afferma che “Si ritiene che il sinistro sia stato causato dalla immessione a breve distanza dal luogo di sosta e quindi ad una velocità ridotta, da creare pericolo e intralcio per il traffico sopraggiungente, soprattutto a causa dell'ora notturna che non consente un reale apprezzamento della distanza dei veicoli”.
Al riguardo occorre rammentare che i verbali redatti dagli agenti di polizia giudiziaria fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché privi di margini di apprezzamento, sicché le eventuali valutazioni, quale quella riportata nelle note richiamate dall'appellante, non possono acquisire alcuna valenza vincolante per il giudicante.
Va in ogni caso considerato che non può porsi in dubbio che il sinistro , occorso in data 15.01.2016 alle ore 02:00 circa, che ha visto coinvolti il veicolo Iveco 440 targato CB378CF, condotto dal sig. subito Parte_1 dopo la piazzola di sosta ubicata all'altezza del km 181+300 nel Comune di
San Costanzo (PU), in un tratto autostradale della A14 rettilineo, in discesa, con buona visibilità e scarso traffico, e l'autocarro DAF targato
DS526YG, condotto dal Sig. , si è verificato dopo che Controparte_2
l'automezzo condotto dal , proveniente dalla laterale piazzola di CP_2 marcia, si era immesso, certamente a bassa velocità sulla corsia di marcia autostradale di marcia sulla quale stava transitando il mezzo condotto dal sig. Parte_1
Dalla fine della piazzola di sosta al punto d' urto - elementi individuati dai militi sulla base della posizione di quiete dei due mezzi - è stata accertata una distanza di 67 m, e l'autoarticolato è stato rinvenuto profondamente incastrato nella parte posteriore del mezzo condotto dal sig. , al termine di tracce di frenata della lunghezza di m. 29. CP_2 Tale breve distanza di 67 m risulta certamente indicativa della mancata precedenza da parte del sig. , all'atto della immissione CP_2 sulla corsia di marcia, al mezzo che stava sopraggiungendo oltre che dell' effettuazione della manovra allorché l'autocarro condotto dal sig.
si trovava a breve distanza ove si considerino sia la Parte_1 lunghezza delle tracce di frenata, sia lo spazio percorso nel tempo di reazione psicotecnico considerato, peraltro, che il sinistro si è verificato di notte, allorquando risulta maggiormente difficile accertarsi sia delle effettive distanze dei mezzi che delle velocità dagli stessi tenuta. Va in proposito evidenziato che, come riportato dagli agenti accertatori sulla base delle risultanze del cronotachigrafo, l'autocarro condotto dal sig.
, ha marciato per appena due minuti prima dell'impatto CP_2 verificatosi con l'autoarticolato condotto dal sig. Parte_1
Va, peraltro, rilevato che lo stesso sig. , nel rendere sommarie CP_2 informazioni testimoniali agli agenti intervenuti sul luogo del sinistro ha riferito che “... immediatamente dopo ...” (aver effettuato la manovra di immissione) “... ho sentito un grande urto alla parte posteriore dell'autoarticolato DAF di cui sono proprietario”.
Se é vero che non può sostenersi che la manovra del sig. non sia CP_2 stata repentina ed imprevedibile, tenuto conto della marcia prima dell'impatto, ancorché di breve durata, e dello spazio, sia pure limitato, percorso dal mezzo, non di meno risulta evidente, a giudizio del
Collegio, la violazione da parte del sig. del disposto di cui all'art. CP_2
154 del C.d.s che impone a chi si immette nel flusso della circolazione di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi oltre che di segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione posto che proprio la ridotta velocita tenuta nell'effettuazione della manovra e della marcia al momento in cui ha occupato la prima corsia sulla quale stava sopraggiungendo l'autoarticolato condotto dal sig. ha costituito certamente Parte_1 pericolo o intralcio per quest'ultimo mezzo, tanto più in considerazione del fatto che il sinistro si è verificato in un tratto autostradale in cui è consentito ai mezzi di marciare ad una velocita più elevata rispetto a quella delle altre strade. Il sig. non può, al contempo, essere mandato esente da Parte_1 responsabilità dovendosi ritenere integrati quegli elementi sopra evidenziati e che hanno, peraltro, comportato l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 141 C.d.s. , dovendosi ritenere condivisibile quanto osservato dal primo giudice in ordine al fatto che verosimilmente lo stesso stava marciando ad una velocità non consona alle condizioni di tempo e di luogo ( l'ora era notturna, la strada era in discesa) e comunque, tale da non consentirgli di frenare in tempo utile per non andare ad impattare con l'autoarticolato che lo precedeva, attesa, peraltro, la violenza dell'urto, attestata dai rilevanti danni riportati dai mezzi e dalla presenza di detriti sull'asfalto per un lungo tratto di circa 40 m.
Rispetto all'applicazione da parte del primo giudice della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. occorre previamente richiamare l'insegnamento della Suprema Corte: questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2° comma, cod. civ. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (v Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass.,
5/12/2011, n. 26004. E, conformemente, Cass., 4/4/2019, n. 9353; Cass.,
13/5/2021, n. 12884).
3.2 Si è al riguardo ulteriormente precisato che “la norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro (cfr. Cass. n.
29883/08); è vero peraltro che in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma (e salvo ipotesi particolari: cfr. Cass. n. 16244/05), non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr.
Cass. n. 15434/04). Tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario (cfr., tra le tante,
Cass. n. 4755/04, n. 11772/06, n. 1317/06) ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. n.456/05)”
(così Cass., Sez. III, sent. 5/12/2011, n. 26004).
3.3 Si è altresì sottolineato che la certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l'altro conducente dalla presunzione - che mantiene un carattere residuale - della sua concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, 2° comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti (v. Cass, Sez. III, 13/5/2021, n.
12884; in precedenza, Cass., Sez. III, 7/6/2011, n. 12408) >>.
Si ritiene, quindi, che il concreto accertamento dell'effettivo apporto causale di ciascuno dei due soggetti coinvolti nel sinistro consente di affermare la concreta responsabilità nella misura rispettiva del 70% in capo al e del sig. nella misura del 30% per CP_5 Parte_1 cui il motivo di appello va accolto in tali limiti avendo il primo dato luogo al sinistro a seguito della inopinata manovra di immissione nel flusso della circolazione, andando ad occupare interamente la corsia di marcia autostradale, allorché sulla stessa stava sopraggiungendo, a breve distanza, l'autoarticolato condotto dal sig. tanto Parte_1 che l'impatto si è verificato alla distanza di appena 67 m dalla fine della piazzola di sosta, senza assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada senza considerare che la mole e l'ingombro del mezzo condotto non gli avrebbe permesso di effettuare la manovra ad una velocità tale da consentire al mezzo che stava sopraggiungendo. Trattasi evidentemente di condotta che ha assunto un rilievo causale significativo e maggiore rispetto alla colpa ascrivibile al sig.
al quale si può solo imputare di non aver tenuto una velocità Parte_1 adeguata alla situazione di tempo e di luogo tale da permettergli di arrestare la propria marcia non potendosi, peraltro, ritenere che nel breve intervallo di tempo occorso per l'effettuazione della manovra di immissione nel flusso della circolazione avrebbe potuto deviare la traiettorria di marcia, ove si fosse reso conto dell' effettiva velocità del mezzo che lo precedeva.
L'accertamento del diverso grado di concorrente responsabilità comporta che andrà riconosciuto all'appellante il 70% della somma di euro 230.329,40 indicata nella gravata sentenza, e rispetto alla quale non sono state sollevate contestazioni, e, dunque, l'importo di euro
161.230,58, dal quale andrà detratto l'importo di euro 40.000, già versato dalla compagnia assicuratrice, così ottenendo la somma di euro
121.230,58, oltre accessori da calcolarsi come di seguito indicato.
II) Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha valutato il danno biologico permanente dallo stesso subito nella misura del 52%, ovvero, nella misura risultante dal procedimento di accertamento tecnico preventivo esperito in
Tribunale, anziché nella misura del 55%, ovvero, nella misura stabilita dal
Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, con la sentenza n.290/21 sulla base di altra e diversa perizia. L'appellante ritiene che nel caso di specie non è in discussione l'assunto del giudice di primo grado circa la differenza tra la natura e le finalità della liquidazione del danno in sede assistenziale e in sede civile, bensì l'individuazione della percentuale di danno biologico che costituisce la base per il calcolo dei due diversi regimi risarcitori che dovrebbe essere la medesima, ovvero, quella del 55% risultante dalla CTU esperita nel processo avanti il giudice del lavoro tra e INAIL. Parte_1
Il motivo è infondato.
L'accertamento del danno biologico medico legale tra INAIL e il diritto civile, non è esattamente uguale anche se entrambi si basano su valutazioni medico-legali. La differenza risiede proprio nell'ambito di applicazione e nelle finalità delle rispettive valutazioni. INAIL si occupa della tutela dei lavoratori che subiscono infortuni o malattie professionali e la valutazione del danno biologico per determinare l'indennizzo e le prestazioni sanitarie dovute al lavoratore viene fatta adottando proprie tabelle e procedure specifiche per la valutazione del danno biologico, tenendo conto della menomazione all'integrità psico-fisica e delle sue conseguenze sul piano lavorativo
(Tabella delle menomazioni di cui alla legge allegata al DM 12.7.2000).
Nel diritto civile per la valutazione del danno biologico rientrano anche pregiudizi non legati al lavoro e il medico-legale può utilizzare tabelle di riferimento, ma anche basarsi su valutazioni personalizzate, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e delle conseguenze sulla vita del danneggiato.
Dunque, la CTU esperita nel giudizio instaurato davanti al giudice del lavoro nel processo tra il sig. e INAIL non può essere adottata nel Parte_1 presente giudizio solamente in quanto più favorevole all'appellante, riguardando una valutazione con parametri medico-legali diversi anche con riferimento al calcolo della percentuale di invalidità subita dal Se Parte_1
è vero che il danno alla salute è unitario e “non esiste… una lavoristica> ed una “salute civilistica”, è pur vero che esistono “criteri differenti per la monetizzazione del relativo pregiudizio, a seconda che debba essere indennizzato dall'assicuratore sociale o risarcito dal responsabile civile” (Cass. Civ. n. 26117/2021). Infatti, l'obbligazione del responsabile civile si basa sulla disciplina di carattere generale della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., che richiede la sussistenza del danno ingiusto, del fatto lesivo, del nesso causale e della colpevolezza dell'agente; l'indennizzo dell'INAIL, invece, si fonda sull'art. 13 D. lgs.
28/2000, che riconosce l'indennizzo a prescindere dall'accertamento della responsabilità in capo al danneggiante, e non è diretto al ristoro integrale del danno, ma è composto da due sole voci, volte a indennizzare, l'una, il danno biologico permanente – che si basa su parametri di liquidazione differenti rispetto a quelli utilizzati in ambito civilistico – e, l'altra, il danno patrimoniale, consistente nella riduzione della capacità lavorativa e di guadagno. III) Con il terzo motivo di appello il sig. censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto applicarsi la cd. personalizzazione nella misura del 15% anziché nella misura massima del
25%.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha affermato che la personalizzazione non può essere concessa in modo automatico, ma deve essere giustificata da specifiche conseguenze dannose, diverse da quelle ordinarie, che richiedono un aumento rispetto al range tabellare. Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'originario attore (ovviamente con ogni mezzo di prova e, quindi anche in via presuntiva) - come già ritenuto dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, n.
26972 del 2008, senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. n. 24471 del 2014).
Si ritiene pertanto che tutti gli aspetti valorizzati dall'appellante diretti ad evidenziare il riverbero che il pregiudizio subito ha avuto sugli aspetti anatomo funzionali e relazionali compromessi, siano stati già adeguatamente tenuti in considerazione dal giudice di prime cure nella valutazione del complessivo danno sulla base degli accertamenti del CTU – considerate le menomazioni psico-fisiche rilevate, la loro gravità
(considerando il grado del disturbo post traumatico) e degli effetti negativi correlati - e che non siano tali da giustificare una personalizzazione in misura maggiore a quella ritenuta del 15% alla luce dei principi di cui sopra.
IV) Con il quarto motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto infondata e non dimostrata la domanda avente ad oggetto il danno patrimoniale sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante rilevando, quanto al primo, che il c.t.u. non ha individuato né le spese sanitarie affrontate, né quelle future prevedibili (per rinnovo protesico e trattamenti riabilitativi) e, comunque, per essere tali spese di pertinenza dell'INAIL e, quanto al secondo profilo del lucro cessante, rilevando il mancato assolvimento da parte del sig. dell'onere probatorio. Parte_1 V) Infine, l'appellante impugna il capo della sentenza relativo alla quantificazione del danno.
I motivi IV) e V) in quanto strettamente connessi possono essere tratti congiuntamente.
I motivi risultano parzialmente fondati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura.
Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito n(tra le altre, Cass. civ. n. 21988/2019).
Nel caso di specie gli esisti permanenti subiti dal sig. Parte_1 quantificati dal CTU nella misura del 52% della validità psico-fisica, hanno determinato, come accertato dall'ausiliare “...in concreto una pressochè totale perdita della capacità lavorativa specifica
(autotrasportatore dipendente), in precedenza svolto dal periziando e limitano ... lo svolgimento di altre attività lavorative”.
Si legge nella relazione di CTU in atti che pur non potendosi escludere il mantenimento da parte del sig. della patente di guida di classe Parte_1 superiore, “...appare assai improbabile che un datore di lavoro , considerata
l'attività di autotrasportatore dipendente svolta dal periziando, sia interessato ad allestire speciali modifiche ad un veicolo, ad esclusivo uso di un solo dipendente, sapendo oltretutto che lo stesso è autorizzato al trasporto per un carico inferiore alla norma. Quindi su un piano di concretezza, si ritiene assai poco probabile che il p. possa effettivamente svolgere l'attività lavorativa specifica. Le attuali condizioni del paziente non risultano compatibili con attività lavorativa che comporti stazione eretta protratta, flesso-estensione continuata e ripetitiva della colonna, utilizzo di scale e/o ponteggi, mentre può essere assolta attività lavorativa in posizione seduta o comunque, con ridotto/minimo impegno in ortostatismo sia per i lavori di tipo manuale che e/o di tipo amministrativo”.
“In tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 4289 del 16/02/2024).
Sulla base di quanto risultante dagli atti ritiene il Collegio di poter affermare che la menomazione fisica subita dall'appellante, consistita nella perdita di un arto inferiore, ha certamente inciso sulla capacità di svolgimento della sua attività lavorativa di autotrasportatore dipendente dovendosi ritenere pienamente condivisibili le osservazioni svolte sul punto dal CTU sopra riportate. La gravità di tali lesioni ha determinato il licenziamento dell'appellante il quale non è stato poi in grado di reperire nuova attività lavorativa nonostante l'iscrizione alle liste del collocamento mirato (cfr. doc. 7 allegato al ricorso ATP prodotto in primo grado) si da doversi ritenere che il suo stato di disoccupazione sia del tutto involontario ed incolpevole.
Deve, dunque, ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sulla parte che chiede il riconoscimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica avuto riguardo al principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “... una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata
l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno (in tal senso già Cass.
21/4/1999 n. 3961). Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno in re ipsa, va pertanto allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr. Cass. 6/6/2008 n. 15031)” ( in motivazione Sez. 3 ,
Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023).
Risultano prodotte agli atti le buste paga relative all'anno 2015 oltre che quelle riguardanti il pregresso rapporto lavorativo con diverso datore di lavoro risalente a 2010, sempre in qualità di autotrasportatore, sulla base delle quali va accertato il reddito annuo di euro 18.500,00.
Considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (44) e il periodo di anni ventitre ( considerata la verosimile età pensionabile di anni 67) durante il quale il danneggiato avrebbe presumibilmente continuato a svolgere attività lavorativa e percepito la relativa retribuzione, in assenza dell'infortunio, fatta applicazione delle attuali tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ed individuato il coefficiente
20,35 si ottiene la somma complessiva di euro 376.475,00, ridotta ad euro 263.532,50, in valori monetari attuali, per effetto del riconosciuto concorso di colpa, oltre interessi come da dispositivo.
L'importo dovuto a tale titolo va determinato nei limiti indicati atteso che il minor importo di euro 229.888,40 è stato richiesto con maggiorazione di rivalutazione monetaria.
Anche rispetto a tale somma occorre procedere all'accertamento del danno differenziale tenendo conto di quanto risultante dalla documentazione fornita dall'Inail e depositata nel fascicolo telematico di primo grado in data 9/5/2022, ovvero dell'intervenuto versamento di ratei per € 47.813,83 e di interessi al 2/5/2022, € 429,30 , e del valore capitale della capitale rendita ( calcolata al 20.04.2022) di €
220.686,75 per cui l'importo ancora dovuto in favore del sig. a Parte_1 tale titolo risulta essere pari ad euro 42.845,75, oltre accessori di legge come da dispositivo.
Quanto alle spese documentate va rilevato che dal prospetto Inail risultano rimborsate anche le spese di viaggio e protesi per cui la richiesta deve essere rigettata.
V) L'appellante incidentale chiede l'integrazione nella parte dispositiva della sentenza impugnata di quanto contenuto nella motivazione con riferimento alla decorrenza e alle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria. Ciò perché mentre nella parte motiva della sentenza è specificato che il calcolo degli interessi doveva avvenire previa devalutazione all'epoca del sinistro dell'importo liquidato all'attualità e la successiva operazione di rivalutazione anno per anno e maggiorazione con interessi al tasso legale, tenendosi anche in conto del pagamento intermedio eseguito dalla Compagnia Assicuratrice, nel dispositivo si fa solto riferimento a “rivalutazione ed interessi come per legge” così ingenerando ulteriore diaspora tra le parti in causa.
Il motivo va accolto risultando in ogni caso lo stesso tale da comportare una mera integrazione del dispositivo.
VI) Il rilievo del sia pure parziale accoglimento dell'appello in punto di entità della responsabilità concorsuale e di danno patrimoniale, e la valenza di mera integrazione del dispositivo dell'accoglimento dell'appello incidentale, impongono di porre le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, a carico degli appellati, in solido fra loro.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di
[...] [...]
e di Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.706/2022 pubblicata il 21 ottobre 2022, in parziale riforma della gravata sentenza - che conferma nel resto - accertata la concorrente responsabilità di , Controparte_2 nella misura del 70%, e di nella misura del 30%, Parte_1 dichiara i convenuti tenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'appellante a seguito del sinistro per cui è causa che liquida, detratte le somme erogate dall'Inail, in euro 121.230,58, a titolo di danno non patrimoniale, e in euro 42.845,75, a titolo di danno patrimoniale, e dato atto del versamento ante causam in data
20.03.2017 della somma di euro 40.000,00 e del versamento in data
29.11.2022 della ulteriore somma di euro 91.385,69, condanna i convenuti, in solido fra loro al pagamento della relativa differenza, con gli interessi legali da calcolarsi sull'intero importo liquidato, previa devalutazione all'epoca del sinistro, sull'importo progressivamente rivalutato secondo gli indici Istat, anno per anno, da tale data fino a quella del 20.03.2017 di versamento del primo acconto di euro
40.000,00, quindi, sulla somma residua così ottenuta, progressivamente rivalutata secondo gli indici Istat, anno per anno, dalla data del 21.03.2017 fino a quella del 29.11.2022 di versamento della somma di euro 91.358,69 e, infine, sulla somma residua, progressivamente rivalutata secondo gli indici Istat, anno per anno, dal
30.11.2022 fino alla presente pronuncia, oltre, sull'importo residuo, interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Condanna gli appellati, in solido fra loro a rifondere in favore dell'appellante le spese del grado, liquidate in euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ancona, così deciso il 19.03.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est. dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1159/2022
promossa da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'AVV. MARCELLO PIERDICCA,
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'AVV. RENATO BRUALDI,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 CodiceFiscale_2 dall'AVV. MASSIMO BATTISTA SAPONE
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro
n.706/2022 pubblicata il 21 ottobre 2022
CONCLUSIONI
Della parte appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e riformare la sentenza impugnata in parte qua e, per l'effetto, accogliere seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto del Sig.
a conseguire le somme al medesimo dovute, Parte_1 quantificabili – detratto quanto già riconosciuto dovuto in favore del Sig.
- in non meno di € 743.132,37=, a titolo di risarcimento del Parte_1 danno in conseguenza del sinistro verificato in data 15.01.2016 e, per
l'effetto, condannare le parti convenute al pagamento in suo favore di tale somme, ovvero di ogni somma maggiore o minore dovesse essere ritenuta dovuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
rigettare
l'appello incidentale avversario, siccome del tutto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado, anche delle precedenti fasi. In via istruttoria: A) Si confermano tutte le produzioni documentali;
B) si conferma la richiesta di acquisizione del fascicolo relativo alla fase di ATP Tribunale di Pesaro RG 2381/2017; C) si chiede, si opus, ammettersi CTU cinematica relativa alle condizioni e modalità del sinistro in data 15.01.2016; D) si chiede disporsi l'acquisizione del verbale di Polizia stradale di Pesaro relativo al sinistro avvenuto in data 15.01.2016 nonché
l'audizione dei verbalizzanti;
E) si chiede ammettersi prova per testimoni –
e, si opus, per interrogatorio libero dell'attore - sulle seguenti circostanze oggetto di causa precedute da “Vero che”:
1. in data 15.01.2016 alle ore
02:00 circa, il ricorrente, mentre percorreva, a bordo del veicolo Iveco 440 targato CB378CF, l'autostrada A14 in direzione sud, subito dopo la piazzola di sosta ubicata all'altezza del km 181+300 nel Comune di San Costanzo
(PU), urtava, nella prima corsia di marcia, contro la parte posteriore dell'autocarro DAF targato DS526YG, condotto dal Sig. e di Controparte_2 proprietà dello stesso;
2. il Sig. , a bordo del proprio autocarro, dopo CP_2 essere stato in sosta presso la predetta piazzola, si immetteva nella carreggiata a velocità ridotta andando ad occupare la corsia sulla quale sopraggiungeva il ricorrente, essenzialmente sbarrandogli la traiettoria di marcia;
3. l'impatto, nonostante la frenata effettuata dal ricorrente, era inevitabile, tenuto conto sia della velocità ridotta dell'autocarro che si è inserito nella carreggiata a breve distanza dalla piazzola, sia dell'ora alla quale è avvenuto il sinistro;
4. subito dopo l'incidente sopraggiungeva sul posto la Polizia stradale (doc. n. 1);
5. Lei ha redatto il verbale in data
15.01.2016 che Le si rammostra (cfr. doc. n. 1) e ne conferma il contenuto;
6. Lei ha redatto la parte del verbale in data 15.01.2016 denominata “note aggiuntive” – del seguente contenuto “Si ritiene che il sinistro sia stato causato dalla immessione a breve distanza dal luogo di sosta e quindi ad una velocità ridotta, da creare pericolo o intralcio per il traffico sopraggiungente, soprattutto a causa dell'ora notturna che non consente un reale apprezzamento della distanza dei veicoli” – che Le si rammostra (cfr. doc. n. 1) e ne conferma il contenuto;
indicando come testimoni i Sigg.
e della Polizia Stradale di Pesaro, Sottosezione di Testimone_1 Tes_2
Fano, Località Chiaruccia 2, con riserva d'indicarne altri;
F) disporre, qualora ritenuto necessario a seguito della produzione di cui al doc. n. 9, già di per sé dimostrativo della intervenuta transazione con l'INAIL e della rilasciata quietanza liberatoria, l'integrazione dell'ordine di esibizione nei confronti dell'INAIL medesimo mediante la produzione, appunto, di quanto già prodotto sub 9 ed eventuali ulteriori documenti relativi a detta transazione”;
Della parte appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, per le motivazioni di cui in atti o per qualsiasi altra di giustizia, - rigettare
l'impugnazione proposta da in quanto infondata ed Parte_1 indimostrata, in accoglimento dell'appello incidentale proposto integrare / correggere il dispositivo della sentenza di primo grado disciplinando il riconoscimento di rivalutazione ed interessi come statuito in parte motiva a pagina 12 per l'effetto condannando alla restituzione di Parte_1 quanto percepito in eccesso ovvero € 20.402,64 oltre a rivalutazione ed interessi, come per legge. - Vinte le spese”;
Della parte appellata : Controparte_2
“Voglia la Eccellentissima Corte d'Appello di Ancona Adita, contrariis rejectis, così disporre: 1) in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado. 2) condannare l'attore alla refusione di spese e competenze legali di causa, oltre oneri di legge. Ci si oppone sin d'ora alle richieste istruttorie formulate da parte attrice, ed in caso di ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova diretta e contraria. Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, modificazioni
e deduzioni istruttorie nei termini di legge, anche alla luce delle difese di controparte. Salvis juribus”;
FATTI DI CAUSA
citava in giudizio e la Parte_1 Controparte_2 [...] al fine di ottenere il risarcimento di tutti i Controparte_3 danni patiti a seguito del sinistro stradale occorso il 15/1/2016, lungo l'autostrada A14, direzione sud, dopo la piazzola di sosta ubicata all'altezza del Km. 181+300 nel Comune di San Costanzo (PU). Danni per la cui quantificazione rimandava al procedimento ex art.696 bis c.p.c. instaurato avanti il Tribunale di Pesaro, ove veniva esperita apposita ctu all'esito della quale gli veniva riconosciuto un periodo di malattia durato complessivamente 300 giorni (di cui ITT gg. 100, ITP 75% gg. 80, ITP 50% gg. 120) e postumi permanenti invalidanti in misura pari al 52%, oltre ad un danno alla capacità lavorativa specifica chiedendo il pagamento in proprio favore dell'ulteriore importo di € 743.132,37 (oltre ai 40.000,00 euro già corrisposti dalla compagnia assicuratrice convenuta).
Si costituiva in giudizio la Controparte_4 contestando le pretese avversarie, sostenendo la esaustività delle somme già versate considerando quanto già pagato dall'Inail ed il concorso colposo dell'attore nella verificazione del sinistro.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pesaro, accertata la responsabilità concorsuale di e di nella Parte_1 Controparte_2 determinazione del sinistro, nella misura del 50% ciascuno e, tenuto conto delle somme già erogate dall'Inail e della somma di € 40.000,00 versata dalla compagnia assicuratrice, condannava i convenuti al pagamento dell'ulteriore importo di € 75.164,70, oltre a rivalutazione ed interessi, nonché al pagamento delle spese di lite. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 contestando l'attribuzione al medesimo del concorso di colpa nella misura del 50% nella causazione del sinistro;
l'errata liquidazione del danno biologico in misura del 52% anziché del 55% come accertato nel diverso giudizio intentato dal medesimo contro l'Inail; il riconoscimento della personalizzazione in misura pari al 15% anziché in misura massima;
il rigetto della domanda relativa al danno patrimoniale.
Si è costituita la compagnia di assicurazioni chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale al fine di veder accertata l'erroneità della sentenza di primo grado per aver il tribunale omesso di precisare nel dispositivo la decorrenza e le modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria poiché, mentre nella parte motiva della sentenza si
è specificato che il calcolo degli interessi doveva avvenire previa devalutazione, all'epoca del sinistro, dell'importo liquidato all'attualità e la successiva operazione di rivalutazione anno per anno e maggiorazione con interessi al tasso legale, tenendosi anche in conto del pagamento intermedio eseguito dalla compagnia assicuratrice, nel dispositivo il Giudice ha, invece, fatto soltanto riferimento a “rivalutazione ed interessi come per legge”. Tale omissione portava ad un conflitto tra attore e compagnia di assicurazione stante la diversità delle somme calcolate da ciascuna parte a titolo di interessi e rivalutazione seconda del metodo applicato. La compagnia assicuratrice versava al il maggior importo CP_1 Parte_1 richiesto di € 91.385,69 (€ 90.775,69 oltre ad € 610,00 per spese di CTU) con riserva di ripetizione delle somme versate in eccesso, ovvero, di €
20.402,64 oltre a rivalutazione ed interessi come per legge dalla dazione
(dicembre 2022) al saldo.
Si costituiva anche il convenuto, rimasto contumace in primo grado,
allegando la correttezza della dinamica del sinistro come Controparte_2 elaborata dal giudice di prime cure e, pertanto, chiedendo il rigetto integrale dell'appello con vittoria di spese.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I) Con il primo motivo di appello lamenta l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha accertato nella misura del 50% la responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro, sulla base dell'errata valutazione delle risultanze documentali, in particolare del verbale di rilevamento del sinistro redatto dalla Polizia di Stato e delle note aggiuntive ivi contenute (ove è precisato: “Si ritiene che il sinistro sia stato causato dalla immissione a breve distanza dal luogo di sosta e quindi ad una velocità ridotta, da creare pericolo e intralcio per il traffico sopraggiungente, soprattutto a causa dell'ora notturna che non consente un reale apprezzamento della distanza dei veicoli”) e, in ogni caso, non attribuendo il dovuto peso alla responsabilità del convenuto che stava compiendo una
“manovra di immissione” nel flusso veicolare, all'uopo richiamando diverse pronunce giurisprudenziali secondo le quali il conducente che si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti sulla strada favorita, ispezionando la strada durante tutta la manovra di immissione e astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di farlo in sicurezza. Per contro, il giudice di primo grado avrebbe, invece, imputato alla condotta del sig. un' incidenza superiore Parte_1 rispetto alla oggettiva portata della condotta nella causazione del sinistro.
Ciò in quanto, anche ammesso e non concesso che il sig. avesse Parte_1 adottato una velocità non adeguata, tale condotta avrebbe dovuto essere prevista da colui che ha effettuato la manovra di immissione che di per sé costituisce fonte di rischio maggiore per cui il tribunale avrebbe dovuto escludere qualsiasi profilo di responsabilità di nella Parte_1 causazione e dell'evento dannoso ed in ogni caso riconoscere la prevalente responsabilità della controparte. Il primo giudice aveva comunque errato nel fare applicazione della presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c.
La ricostruzione della dinamica del sinistro non risulta contestata dall'appellante nella parte in cui il tribunale, facendo riferimento al verbale redatto dai militi intervenuti sul luogo del sinistro, ha affermato: “Il convenuto , alla guida del proprio automezzo, dopo una Controparte_2 pausa in una piazzola di sosta, regolarmente segnalata, posta al margine della carreggiata al km181+300 sud dell'Autostrada A14, si immetteva sulla corsia di marcia immediatamente adiacente alla piazzola, impegnando, quindi, la prima delle tre corsie di marcia, che caratterizzavano quel tratto di autostrada. Nel punto in cui è stata effettuata la manovra di immissione il tratto di strada era “rettilineo, in discesa , con buona visibilità, tale comunque da potersi avvedere regolarmente dei veicoli presenti sulla strada” e in quella fascia oraria poco trafficata (...). Gli agenti verbalizzanti, sulla base dei rilievi effettuati in loco, e delle dichiarazioni del ( l'unico conducente disponibile a CP_2 rendere dichiarazioni in quanto il era già stato trasportato Parte_1 all'Ospedale di Ancona), hanno accertato che il mezzo condotto dal
è stato violentemente tamponato mentre si trovava a 65 m dal CP_2 termine della piazzola di sosta, dopo due minuti di guida del mezzo, quindi mentre era in movimento”.
L'appellante censura invece le ulteriori argomentazioni del primo giudice laddove ha affermato che “Poiché lo scontro è avvenuto ad una certa distanza dalla piazzola di sosta e dopo che il aveva guidato per due
CP_2 minuti, non può sostenersi che la manovra di immissione del sia stata
CP_2 repentina ed imprevedibile (come affermato dalla difesa attorea, secondo cui il avrebbe, letteralmente, “sbarrato la traiettoria di marcia”
CP_2 all'attore), sì da impedire al di approntare le opportune manovre Parte_1 per evitare di tamponare il mezzo. Piuttosto è da ritenere che il abbia
CP_2 effettuato la manovra di immissione a velocità ridotta, verosimilmente a causa della massa del mezzo da lui condotto, rendendo effettivamente più difficoltoso, ma non impossibile, per il evitare l'impatto. Parte_1
Evidentemente, il teneva una velocità non consona alle condizioni Parte_1 di tempo e di luogo (l'ora era notturna e il tratto di strada in discesa) e, comunque, tale da non consentirgli di frenare in tempo utile per evitare di tamponare il mezzo che lo precedeva, come confermato dalla violenza dell'urto, attestata dai rilevanti danni riportati dai mezzi e dalla presenza di detriti per un lungo tratto (nel rapporto è precisato che al momento dei rilievi la strada era cosparsa di detriti dal km 181 + 455, ove è avvenuto
l'urto, fino al km 181 + 495, quindi per circa 40 metri), oltre che dalle gravissime lesioni subite dal Sulla scorta di tale ricostruzione, Parte_1 fondata su dati oggettivi e come tale attendibile, ad entrambi i conducenti sono state contestate violazioni del Codice della Strada (...) Alla luce di tali elementi, è evidente che il sinistro sia ascrivibile a responsabilità di entrambi i conducenti” (...). L'accertamento, in concreto, di elementi di colpa a carico di entrambi i conducenti e la mancata allegazione di circostanze rilevanti ai fini della individuazione della condotta avente maggiore incidenza causale sulla dinamica del sinistro fanno ritenere operativa, nel caso in esame, la presunzione di pari grado di responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c.” grado di responsabilità ai sensi dell'art. 2054
c.c.”.
Lamenta al riguardo l'appellante il mancato esame delle note aggiuntive al richiamato verbale laddove si afferma che “Si ritiene che il sinistro sia stato causato dalla immessione a breve distanza dal luogo di sosta e quindi ad una velocità ridotta, da creare pericolo e intralcio per il traffico sopraggiungente, soprattutto a causa dell'ora notturna che non consente un reale apprezzamento della distanza dei veicoli”.
Al riguardo occorre rammentare che i verbali redatti dagli agenti di polizia giudiziaria fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché privi di margini di apprezzamento, sicché le eventuali valutazioni, quale quella riportata nelle note richiamate dall'appellante, non possono acquisire alcuna valenza vincolante per il giudicante.
Va in ogni caso considerato che non può porsi in dubbio che il sinistro , occorso in data 15.01.2016 alle ore 02:00 circa, che ha visto coinvolti il veicolo Iveco 440 targato CB378CF, condotto dal sig. subito Parte_1 dopo la piazzola di sosta ubicata all'altezza del km 181+300 nel Comune di
San Costanzo (PU), in un tratto autostradale della A14 rettilineo, in discesa, con buona visibilità e scarso traffico, e l'autocarro DAF targato
DS526YG, condotto dal Sig. , si è verificato dopo che Controparte_2
l'automezzo condotto dal , proveniente dalla laterale piazzola di CP_2 marcia, si era immesso, certamente a bassa velocità sulla corsia di marcia autostradale di marcia sulla quale stava transitando il mezzo condotto dal sig. Parte_1
Dalla fine della piazzola di sosta al punto d' urto - elementi individuati dai militi sulla base della posizione di quiete dei due mezzi - è stata accertata una distanza di 67 m, e l'autoarticolato è stato rinvenuto profondamente incastrato nella parte posteriore del mezzo condotto dal sig. , al termine di tracce di frenata della lunghezza di m. 29. CP_2 Tale breve distanza di 67 m risulta certamente indicativa della mancata precedenza da parte del sig. , all'atto della immissione CP_2 sulla corsia di marcia, al mezzo che stava sopraggiungendo oltre che dell' effettuazione della manovra allorché l'autocarro condotto dal sig.
si trovava a breve distanza ove si considerino sia la Parte_1 lunghezza delle tracce di frenata, sia lo spazio percorso nel tempo di reazione psicotecnico considerato, peraltro, che il sinistro si è verificato di notte, allorquando risulta maggiormente difficile accertarsi sia delle effettive distanze dei mezzi che delle velocità dagli stessi tenuta. Va in proposito evidenziato che, come riportato dagli agenti accertatori sulla base delle risultanze del cronotachigrafo, l'autocarro condotto dal sig.
, ha marciato per appena due minuti prima dell'impatto CP_2 verificatosi con l'autoarticolato condotto dal sig. Parte_1
Va, peraltro, rilevato che lo stesso sig. , nel rendere sommarie CP_2 informazioni testimoniali agli agenti intervenuti sul luogo del sinistro ha riferito che “... immediatamente dopo ...” (aver effettuato la manovra di immissione) “... ho sentito un grande urto alla parte posteriore dell'autoarticolato DAF di cui sono proprietario”.
Se é vero che non può sostenersi che la manovra del sig. non sia CP_2 stata repentina ed imprevedibile, tenuto conto della marcia prima dell'impatto, ancorché di breve durata, e dello spazio, sia pure limitato, percorso dal mezzo, non di meno risulta evidente, a giudizio del
Collegio, la violazione da parte del sig. del disposto di cui all'art. CP_2
154 del C.d.s che impone a chi si immette nel flusso della circolazione di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi oltre che di segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione posto che proprio la ridotta velocita tenuta nell'effettuazione della manovra e della marcia al momento in cui ha occupato la prima corsia sulla quale stava sopraggiungendo l'autoarticolato condotto dal sig. ha costituito certamente Parte_1 pericolo o intralcio per quest'ultimo mezzo, tanto più in considerazione del fatto che il sinistro si è verificato in un tratto autostradale in cui è consentito ai mezzi di marciare ad una velocita più elevata rispetto a quella delle altre strade. Il sig. non può, al contempo, essere mandato esente da Parte_1 responsabilità dovendosi ritenere integrati quegli elementi sopra evidenziati e che hanno, peraltro, comportato l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 141 C.d.s. , dovendosi ritenere condivisibile quanto osservato dal primo giudice in ordine al fatto che verosimilmente lo stesso stava marciando ad una velocità non consona alle condizioni di tempo e di luogo ( l'ora era notturna, la strada era in discesa) e comunque, tale da non consentirgli di frenare in tempo utile per non andare ad impattare con l'autoarticolato che lo precedeva, attesa, peraltro, la violenza dell'urto, attestata dai rilevanti danni riportati dai mezzi e dalla presenza di detriti sull'asfalto per un lungo tratto di circa 40 m.
Rispetto all'applicazione da parte del primo giudice della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. occorre previamente richiamare l'insegnamento della Suprema Corte: questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2° comma, cod. civ. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (v Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass.,
5/12/2011, n. 26004. E, conformemente, Cass., 4/4/2019, n. 9353; Cass.,
13/5/2021, n. 12884).
3.2 Si è al riguardo ulteriormente precisato che “la norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro (cfr. Cass. n.
29883/08); è vero peraltro che in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma (e salvo ipotesi particolari: cfr. Cass. n. 16244/05), non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr.
Cass. n. 15434/04). Tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario (cfr., tra le tante,
Cass. n. 4755/04, n. 11772/06, n. 1317/06) ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. n.456/05)”
(così Cass., Sez. III, sent. 5/12/2011, n. 26004).
3.3 Si è altresì sottolineato che la certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l'altro conducente dalla presunzione - che mantiene un carattere residuale - della sua concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, 2° comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti (v. Cass, Sez. III, 13/5/2021, n.
12884; in precedenza, Cass., Sez. III, 7/6/2011, n. 12408) >>.
Si ritiene, quindi, che il concreto accertamento dell'effettivo apporto causale di ciascuno dei due soggetti coinvolti nel sinistro consente di affermare la concreta responsabilità nella misura rispettiva del 70% in capo al e del sig. nella misura del 30% per CP_5 Parte_1 cui il motivo di appello va accolto in tali limiti avendo il primo dato luogo al sinistro a seguito della inopinata manovra di immissione nel flusso della circolazione, andando ad occupare interamente la corsia di marcia autostradale, allorché sulla stessa stava sopraggiungendo, a breve distanza, l'autoarticolato condotto dal sig. tanto Parte_1 che l'impatto si è verificato alla distanza di appena 67 m dalla fine della piazzola di sosta, senza assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada senza considerare che la mole e l'ingombro del mezzo condotto non gli avrebbe permesso di effettuare la manovra ad una velocità tale da consentire al mezzo che stava sopraggiungendo. Trattasi evidentemente di condotta che ha assunto un rilievo causale significativo e maggiore rispetto alla colpa ascrivibile al sig.
al quale si può solo imputare di non aver tenuto una velocità Parte_1 adeguata alla situazione di tempo e di luogo tale da permettergli di arrestare la propria marcia non potendosi, peraltro, ritenere che nel breve intervallo di tempo occorso per l'effettuazione della manovra di immissione nel flusso della circolazione avrebbe potuto deviare la traiettorria di marcia, ove si fosse reso conto dell' effettiva velocità del mezzo che lo precedeva.
L'accertamento del diverso grado di concorrente responsabilità comporta che andrà riconosciuto all'appellante il 70% della somma di euro 230.329,40 indicata nella gravata sentenza, e rispetto alla quale non sono state sollevate contestazioni, e, dunque, l'importo di euro
161.230,58, dal quale andrà detratto l'importo di euro 40.000, già versato dalla compagnia assicuratrice, così ottenendo la somma di euro
121.230,58, oltre accessori da calcolarsi come di seguito indicato.
II) Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha valutato il danno biologico permanente dallo stesso subito nella misura del 52%, ovvero, nella misura risultante dal procedimento di accertamento tecnico preventivo esperito in
Tribunale, anziché nella misura del 55%, ovvero, nella misura stabilita dal
Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, con la sentenza n.290/21 sulla base di altra e diversa perizia. L'appellante ritiene che nel caso di specie non è in discussione l'assunto del giudice di primo grado circa la differenza tra la natura e le finalità della liquidazione del danno in sede assistenziale e in sede civile, bensì l'individuazione della percentuale di danno biologico che costituisce la base per il calcolo dei due diversi regimi risarcitori che dovrebbe essere la medesima, ovvero, quella del 55% risultante dalla CTU esperita nel processo avanti il giudice del lavoro tra e INAIL. Parte_1
Il motivo è infondato.
L'accertamento del danno biologico medico legale tra INAIL e il diritto civile, non è esattamente uguale anche se entrambi si basano su valutazioni medico-legali. La differenza risiede proprio nell'ambito di applicazione e nelle finalità delle rispettive valutazioni. INAIL si occupa della tutela dei lavoratori che subiscono infortuni o malattie professionali e la valutazione del danno biologico per determinare l'indennizzo e le prestazioni sanitarie dovute al lavoratore viene fatta adottando proprie tabelle e procedure specifiche per la valutazione del danno biologico, tenendo conto della menomazione all'integrità psico-fisica e delle sue conseguenze sul piano lavorativo
(Tabella delle menomazioni di cui alla legge allegata al DM 12.7.2000).
Nel diritto civile per la valutazione del danno biologico rientrano anche pregiudizi non legati al lavoro e il medico-legale può utilizzare tabelle di riferimento, ma anche basarsi su valutazioni personalizzate, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e delle conseguenze sulla vita del danneggiato.
Dunque, la CTU esperita nel giudizio instaurato davanti al giudice del lavoro nel processo tra il sig. e INAIL non può essere adottata nel Parte_1 presente giudizio solamente in quanto più favorevole all'appellante, riguardando una valutazione con parametri medico-legali diversi anche con riferimento al calcolo della percentuale di invalidità subita dal Se Parte_1
è vero che il danno alla salute è unitario e “non esiste… una lavoristica> ed una “salute civilistica”, è pur vero che esistono “criteri differenti per la monetizzazione del relativo pregiudizio, a seconda che debba essere indennizzato dall'assicuratore sociale o risarcito dal responsabile civile” (Cass. Civ. n. 26117/2021). Infatti, l'obbligazione del responsabile civile si basa sulla disciplina di carattere generale della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., che richiede la sussistenza del danno ingiusto, del fatto lesivo, del nesso causale e della colpevolezza dell'agente; l'indennizzo dell'INAIL, invece, si fonda sull'art. 13 D. lgs.
28/2000, che riconosce l'indennizzo a prescindere dall'accertamento della responsabilità in capo al danneggiante, e non è diretto al ristoro integrale del danno, ma è composto da due sole voci, volte a indennizzare, l'una, il danno biologico permanente – che si basa su parametri di liquidazione differenti rispetto a quelli utilizzati in ambito civilistico – e, l'altra, il danno patrimoniale, consistente nella riduzione della capacità lavorativa e di guadagno. III) Con il terzo motivo di appello il sig. censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto applicarsi la cd. personalizzazione nella misura del 15% anziché nella misura massima del
25%.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha affermato che la personalizzazione non può essere concessa in modo automatico, ma deve essere giustificata da specifiche conseguenze dannose, diverse da quelle ordinarie, che richiedono un aumento rispetto al range tabellare. Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'originario attore (ovviamente con ogni mezzo di prova e, quindi anche in via presuntiva) - come già ritenuto dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, n.
26972 del 2008, senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. n. 24471 del 2014).
Si ritiene pertanto che tutti gli aspetti valorizzati dall'appellante diretti ad evidenziare il riverbero che il pregiudizio subito ha avuto sugli aspetti anatomo funzionali e relazionali compromessi, siano stati già adeguatamente tenuti in considerazione dal giudice di prime cure nella valutazione del complessivo danno sulla base degli accertamenti del CTU – considerate le menomazioni psico-fisiche rilevate, la loro gravità
(considerando il grado del disturbo post traumatico) e degli effetti negativi correlati - e che non siano tali da giustificare una personalizzazione in misura maggiore a quella ritenuta del 15% alla luce dei principi di cui sopra.
IV) Con il quarto motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto infondata e non dimostrata la domanda avente ad oggetto il danno patrimoniale sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante rilevando, quanto al primo, che il c.t.u. non ha individuato né le spese sanitarie affrontate, né quelle future prevedibili (per rinnovo protesico e trattamenti riabilitativi) e, comunque, per essere tali spese di pertinenza dell'INAIL e, quanto al secondo profilo del lucro cessante, rilevando il mancato assolvimento da parte del sig. dell'onere probatorio. Parte_1 V) Infine, l'appellante impugna il capo della sentenza relativo alla quantificazione del danno.
I motivi IV) e V) in quanto strettamente connessi possono essere tratti congiuntamente.
I motivi risultano parzialmente fondati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura.
Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito n(tra le altre, Cass. civ. n. 21988/2019).
Nel caso di specie gli esisti permanenti subiti dal sig. Parte_1 quantificati dal CTU nella misura del 52% della validità psico-fisica, hanno determinato, come accertato dall'ausiliare “...in concreto una pressochè totale perdita della capacità lavorativa specifica
(autotrasportatore dipendente), in precedenza svolto dal periziando e limitano ... lo svolgimento di altre attività lavorative”.
Si legge nella relazione di CTU in atti che pur non potendosi escludere il mantenimento da parte del sig. della patente di guida di classe Parte_1 superiore, “...appare assai improbabile che un datore di lavoro , considerata
l'attività di autotrasportatore dipendente svolta dal periziando, sia interessato ad allestire speciali modifiche ad un veicolo, ad esclusivo uso di un solo dipendente, sapendo oltretutto che lo stesso è autorizzato al trasporto per un carico inferiore alla norma. Quindi su un piano di concretezza, si ritiene assai poco probabile che il p. possa effettivamente svolgere l'attività lavorativa specifica. Le attuali condizioni del paziente non risultano compatibili con attività lavorativa che comporti stazione eretta protratta, flesso-estensione continuata e ripetitiva della colonna, utilizzo di scale e/o ponteggi, mentre può essere assolta attività lavorativa in posizione seduta o comunque, con ridotto/minimo impegno in ortostatismo sia per i lavori di tipo manuale che e/o di tipo amministrativo”.
“In tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 4289 del 16/02/2024).
Sulla base di quanto risultante dagli atti ritiene il Collegio di poter affermare che la menomazione fisica subita dall'appellante, consistita nella perdita di un arto inferiore, ha certamente inciso sulla capacità di svolgimento della sua attività lavorativa di autotrasportatore dipendente dovendosi ritenere pienamente condivisibili le osservazioni svolte sul punto dal CTU sopra riportate. La gravità di tali lesioni ha determinato il licenziamento dell'appellante il quale non è stato poi in grado di reperire nuova attività lavorativa nonostante l'iscrizione alle liste del collocamento mirato (cfr. doc. 7 allegato al ricorso ATP prodotto in primo grado) si da doversi ritenere che il suo stato di disoccupazione sia del tutto involontario ed incolpevole.
Deve, dunque, ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sulla parte che chiede il riconoscimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica avuto riguardo al principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “... una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata
l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno (in tal senso già Cass.
21/4/1999 n. 3961). Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno in re ipsa, va pertanto allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr. Cass. 6/6/2008 n. 15031)” ( in motivazione Sez. 3 ,
Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023).
Risultano prodotte agli atti le buste paga relative all'anno 2015 oltre che quelle riguardanti il pregresso rapporto lavorativo con diverso datore di lavoro risalente a 2010, sempre in qualità di autotrasportatore, sulla base delle quali va accertato il reddito annuo di euro 18.500,00.
Considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (44) e il periodo di anni ventitre ( considerata la verosimile età pensionabile di anni 67) durante il quale il danneggiato avrebbe presumibilmente continuato a svolgere attività lavorativa e percepito la relativa retribuzione, in assenza dell'infortunio, fatta applicazione delle attuali tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ed individuato il coefficiente
20,35 si ottiene la somma complessiva di euro 376.475,00, ridotta ad euro 263.532,50, in valori monetari attuali, per effetto del riconosciuto concorso di colpa, oltre interessi come da dispositivo.
L'importo dovuto a tale titolo va determinato nei limiti indicati atteso che il minor importo di euro 229.888,40 è stato richiesto con maggiorazione di rivalutazione monetaria.
Anche rispetto a tale somma occorre procedere all'accertamento del danno differenziale tenendo conto di quanto risultante dalla documentazione fornita dall'Inail e depositata nel fascicolo telematico di primo grado in data 9/5/2022, ovvero dell'intervenuto versamento di ratei per € 47.813,83 e di interessi al 2/5/2022, € 429,30 , e del valore capitale della capitale rendita ( calcolata al 20.04.2022) di €
220.686,75 per cui l'importo ancora dovuto in favore del sig. a Parte_1 tale titolo risulta essere pari ad euro 42.845,75, oltre accessori di legge come da dispositivo.
Quanto alle spese documentate va rilevato che dal prospetto Inail risultano rimborsate anche le spese di viaggio e protesi per cui la richiesta deve essere rigettata.
V) L'appellante incidentale chiede l'integrazione nella parte dispositiva della sentenza impugnata di quanto contenuto nella motivazione con riferimento alla decorrenza e alle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria. Ciò perché mentre nella parte motiva della sentenza è specificato che il calcolo degli interessi doveva avvenire previa devalutazione all'epoca del sinistro dell'importo liquidato all'attualità e la successiva operazione di rivalutazione anno per anno e maggiorazione con interessi al tasso legale, tenendosi anche in conto del pagamento intermedio eseguito dalla Compagnia Assicuratrice, nel dispositivo si fa solto riferimento a “rivalutazione ed interessi come per legge” così ingenerando ulteriore diaspora tra le parti in causa.
Il motivo va accolto risultando in ogni caso lo stesso tale da comportare una mera integrazione del dispositivo.
VI) Il rilievo del sia pure parziale accoglimento dell'appello in punto di entità della responsabilità concorsuale e di danno patrimoniale, e la valenza di mera integrazione del dispositivo dell'accoglimento dell'appello incidentale, impongono di porre le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, a carico degli appellati, in solido fra loro.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di
[...] [...]
e di Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.706/2022 pubblicata il 21 ottobre 2022, in parziale riforma della gravata sentenza - che conferma nel resto - accertata la concorrente responsabilità di , Controparte_2 nella misura del 70%, e di nella misura del 30%, Parte_1 dichiara i convenuti tenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'appellante a seguito del sinistro per cui è causa che liquida, detratte le somme erogate dall'Inail, in euro 121.230,58, a titolo di danno non patrimoniale, e in euro 42.845,75, a titolo di danno patrimoniale, e dato atto del versamento ante causam in data
20.03.2017 della somma di euro 40.000,00 e del versamento in data
29.11.2022 della ulteriore somma di euro 91.385,69, condanna i convenuti, in solido fra loro al pagamento della relativa differenza, con gli interessi legali da calcolarsi sull'intero importo liquidato, previa devalutazione all'epoca del sinistro, sull'importo progressivamente rivalutato secondo gli indici Istat, anno per anno, da tale data fino a quella del 20.03.2017 di versamento del primo acconto di euro
40.000,00, quindi, sulla somma residua così ottenuta, progressivamente rivalutata secondo gli indici Istat, anno per anno, dalla data del 21.03.2017 fino a quella del 29.11.2022 di versamento della somma di euro 91.358,69 e, infine, sulla somma residua, progressivamente rivalutata secondo gli indici Istat, anno per anno, dal
30.11.2022 fino alla presente pronuncia, oltre, sull'importo residuo, interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Condanna gli appellati, in solido fra loro a rifondere in favore dell'appellante le spese del grado, liquidate in euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ancona, così deciso il 19.03.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico