TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/07/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO LE, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 587 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
DI RO AR, con domicilio eletto in VIA GIACOMO MACRI' N. 6 Messina, presso il difensore avv. DI
RO AR;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. BIANCHI AR, con domicilio eletto in LARGO
CAMUSSI, 3 GALLARATE, presso il difensore avv. BIANCHI AR;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1972/2024 emesso dal Tribunale di US SI in data 27 dicembre del 2024 , con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € € 257.395,98 oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura monitoria, in virtù del mancato pagamento delle fatture relativa alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
A sostegno della proposta opposizione parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente quello di Milano o quello di Catania;
l'insufficienza della documentazione prodotta in sede monitoria a provare il credito di parte opposta;
l'errata quantificazione delle somme dovute in quanto è stato effettuato da parte opponente in favore di parte opposta un bonifico per una somma pari ad euro
38.000,00.
Ha chiesto quindi di dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
nel merito ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo o comunque con riduzione dell'importo dovuto.
- 1 - Si è costituita parte opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno della proposta opposizione chiedendo in via preliminare l'anticipazione dell'udienza in merito alla concessione della provvisoria esecutività o comunque l'anticipazione della prima udienza di trattazione;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte opponente ai sensi articolo 96 c.p.c.
Anticipata la prima udienza di trattazione e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa, dopo la pronunzia in merito alla provvisoria esecutività del decreto opposto, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente.
Ed infatti le parti hanno convenzionalmente pattuito al punto 22 del contratto la competenza esclusiva del foro di
US SI per cui la controversia è stata correttamente instaurata innanzi al Tribunale territorialmente competente.
Quanto al merito si osserva quanto segue.
Occorre prima di tutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e di prova, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il credito di cui è lite è stato ingiunto sulla base del contratto e di fatture commerciali.
E' noto che in tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa nell'inadempimento (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
E' altresì principio pacifico in giurisprudenza che in caso di rapporto non contestato le fatture possano costituire prova sufficiente del credito per la somma ingiunta anche in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Ed invero, 'La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto' (così Trib. Roma 01 marzo 2017 n. 4026; cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2006, n. 13651; cfr. Cass. Civ., 11 marzo 2011, n. 5915).
Ciò precisato e venendo alle doglianze di parte opponente va osservato quanto segue.
- 2 - Nel caso di specie, innanzitutto si precisa che il credito di controparte era già in sede monitoria ( alla luce della documentazione prodotta) liquido, certo ed esigibile e ciò è stato confermato in sede di opposizione non avendo la parte opponente contestato l'esistenza del rapporto tra le parti.
In ogni caso a sostegno della certezza del credito vi è la circostanza che la parte opponente addirittura deduce di aver effettuato un pagamento di una delle fatture azionate in sede monitoria.
La parte opponente, infatti, deduce di aver corrisposto mediante bonifico la somma pari ad euro 38.000,00 in favore di parte opposta a parziale soddisfazione del credito. ha contestato di aver ricevuto il pagamento della somma indicata nel bonifico. Controparte_1
Ebbene, sul punto, va osservato che Cass.civ.n.149 del 2003 con riferimento al valore probatorio di un mero ordine di bonifico non accompagnato da quietanza di pagamento, ha affermato che “non è sostenibile che possa costituire idonea prova del pagamento, da parte dell'acquirente, la mera attestazione di una banca di aver dato seguito a suoi ordini di bonifico in favore dell'alienante. Atteso che, viceversa, con riguardo ad obbligazioni per somma di denaro che devono, (come pacificamente nella specie) essere adempiute al domicilio del creditore, il pagamento ove effettuabile tramite banca, si esaurisce con la liberazione dell'obbligato, solo quando la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso”.
Nel caso di specie, viene prodotta da parte opponente un documento da cui si evidenzia il solo ordine dato alla di effettuare il pagamento, ma a fronte della contestazione di parte opposta in sede di comparsa di CP_2 costituzione di aver ricevuto effettivamente il pagamento, l'opponente nulla ha più dedotto o prodotto in quanto non ha depositato le memorie integrative.
Non vi è dunque la prova che il pagamento dedotto da parte opponente ed effettuato mediante bonifico sia stato effettivamente ricevuto dalla parte opposta.
Alla luce di tali motivazioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Parte opponente va condannata ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.
Il comportamento che viene sanzionato con tale norma è quello della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente ha agito sicuramente quantomeno con colpa grave in quanto nonostante le evenienze documentali attestino la competenza esclusiva del Tribunale di US SI ( sul punto basta la piana lettura delle clausole contrattuali) e nonostante la stessa non contesti la sussistenza del rapporto ( tanto è vero che deduce un pagamento) ha, con l'atto di opposizione, contestato del tutto genericamente le pretese di parte opposta citando, con intento chiaramente dilatorio, la parte opposta a comparire ad un'udienza distante 192 giorni da quello della ricezione della notifica dell'atto di citazione e deducendo di aver effettuato un bonifico di cui non ha fornito la prova dell'effettiva esecuzione, facendo sì che deve ritenersi ravvisabile nel caso di specie un contenzioso con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di "disturbo" dell'ordinato svolgimento dell'attività creditizia, del tutto estranea alla tutela dei
- 3 - diritti e degli interessi legittimi per la quale l'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio.
Come noto, la pendenza di una lite è fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, distrazione dalle ordinarie attività produttive;
questo inconveniente dev'essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata "ragionevole", ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato.
Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto principiare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.
Per la liquidazione della pena pecuniaria si fa riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzione con sentenza n.139/2019 nella parte in cui ha affermato che “si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).
Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali).”
Dunque, alla luce delle considerazioni espresse, si condanna parte opponente ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte opposta equitativamente determinata, secondo i criteri sopra indicati, pari alla somma di euro 4.500,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
Ai sensi del novellato articolo 96 c.p.c. “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000,00”.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi del d.m. 147/2022, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo (avuto riguardo alla nota spese depositata e non potendosi oltrepassare l'importo richiesto dal difensore) alla luce del valore della causa ed dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di US SI, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1972/2024 emesso dal G.U. presso il Tribunale di US Parte_1
SI in data 27 dicembre 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 1972/2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali che liquida Parte_1 Controparte_1 in complessivi € 8.920,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c, ad una pena pecuniaria in favore Parte_2 di che liquida in complessivi € 4.500,00 oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
Controparte_1
- 4 - 4) condanna ai sensi dell'articolo 96 comma 4 c.p.c. al pagamento in favore della Parte_1 CP_3 di una somma pari ad € 2.000,00.
[...]
Così deciso in US SI, il 15/07/2025
Il Giudice
LO LE
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO LE, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 587 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
DI RO AR, con domicilio eletto in VIA GIACOMO MACRI' N. 6 Messina, presso il difensore avv. DI
RO AR;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. BIANCHI AR, con domicilio eletto in LARGO
CAMUSSI, 3 GALLARATE, presso il difensore avv. BIANCHI AR;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1972/2024 emesso dal Tribunale di US SI in data 27 dicembre del 2024 , con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € € 257.395,98 oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura monitoria, in virtù del mancato pagamento delle fatture relativa alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
A sostegno della proposta opposizione parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente quello di Milano o quello di Catania;
l'insufficienza della documentazione prodotta in sede monitoria a provare il credito di parte opposta;
l'errata quantificazione delle somme dovute in quanto è stato effettuato da parte opponente in favore di parte opposta un bonifico per una somma pari ad euro
38.000,00.
Ha chiesto quindi di dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
nel merito ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo o comunque con riduzione dell'importo dovuto.
- 1 - Si è costituita parte opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno della proposta opposizione chiedendo in via preliminare l'anticipazione dell'udienza in merito alla concessione della provvisoria esecutività o comunque l'anticipazione della prima udienza di trattazione;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte opponente ai sensi articolo 96 c.p.c.
Anticipata la prima udienza di trattazione e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa, dopo la pronunzia in merito alla provvisoria esecutività del decreto opposto, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente.
Ed infatti le parti hanno convenzionalmente pattuito al punto 22 del contratto la competenza esclusiva del foro di
US SI per cui la controversia è stata correttamente instaurata innanzi al Tribunale territorialmente competente.
Quanto al merito si osserva quanto segue.
Occorre prima di tutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e di prova, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il credito di cui è lite è stato ingiunto sulla base del contratto e di fatture commerciali.
E' noto che in tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa nell'inadempimento (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
E' altresì principio pacifico in giurisprudenza che in caso di rapporto non contestato le fatture possano costituire prova sufficiente del credito per la somma ingiunta anche in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Ed invero, 'La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto' (così Trib. Roma 01 marzo 2017 n. 4026; cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2006, n. 13651; cfr. Cass. Civ., 11 marzo 2011, n. 5915).
Ciò precisato e venendo alle doglianze di parte opponente va osservato quanto segue.
- 2 - Nel caso di specie, innanzitutto si precisa che il credito di controparte era già in sede monitoria ( alla luce della documentazione prodotta) liquido, certo ed esigibile e ciò è stato confermato in sede di opposizione non avendo la parte opponente contestato l'esistenza del rapporto tra le parti.
In ogni caso a sostegno della certezza del credito vi è la circostanza che la parte opponente addirittura deduce di aver effettuato un pagamento di una delle fatture azionate in sede monitoria.
La parte opponente, infatti, deduce di aver corrisposto mediante bonifico la somma pari ad euro 38.000,00 in favore di parte opposta a parziale soddisfazione del credito. ha contestato di aver ricevuto il pagamento della somma indicata nel bonifico. Controparte_1
Ebbene, sul punto, va osservato che Cass.civ.n.149 del 2003 con riferimento al valore probatorio di un mero ordine di bonifico non accompagnato da quietanza di pagamento, ha affermato che “non è sostenibile che possa costituire idonea prova del pagamento, da parte dell'acquirente, la mera attestazione di una banca di aver dato seguito a suoi ordini di bonifico in favore dell'alienante. Atteso che, viceversa, con riguardo ad obbligazioni per somma di denaro che devono, (come pacificamente nella specie) essere adempiute al domicilio del creditore, il pagamento ove effettuabile tramite banca, si esaurisce con la liberazione dell'obbligato, solo quando la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso”.
Nel caso di specie, viene prodotta da parte opponente un documento da cui si evidenzia il solo ordine dato alla di effettuare il pagamento, ma a fronte della contestazione di parte opposta in sede di comparsa di CP_2 costituzione di aver ricevuto effettivamente il pagamento, l'opponente nulla ha più dedotto o prodotto in quanto non ha depositato le memorie integrative.
Non vi è dunque la prova che il pagamento dedotto da parte opponente ed effettuato mediante bonifico sia stato effettivamente ricevuto dalla parte opposta.
Alla luce di tali motivazioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Parte opponente va condannata ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.
Il comportamento che viene sanzionato con tale norma è quello della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente ha agito sicuramente quantomeno con colpa grave in quanto nonostante le evenienze documentali attestino la competenza esclusiva del Tribunale di US SI ( sul punto basta la piana lettura delle clausole contrattuali) e nonostante la stessa non contesti la sussistenza del rapporto ( tanto è vero che deduce un pagamento) ha, con l'atto di opposizione, contestato del tutto genericamente le pretese di parte opposta citando, con intento chiaramente dilatorio, la parte opposta a comparire ad un'udienza distante 192 giorni da quello della ricezione della notifica dell'atto di citazione e deducendo di aver effettuato un bonifico di cui non ha fornito la prova dell'effettiva esecuzione, facendo sì che deve ritenersi ravvisabile nel caso di specie un contenzioso con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di "disturbo" dell'ordinato svolgimento dell'attività creditizia, del tutto estranea alla tutela dei
- 3 - diritti e degli interessi legittimi per la quale l'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio.
Come noto, la pendenza di una lite è fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, distrazione dalle ordinarie attività produttive;
questo inconveniente dev'essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata "ragionevole", ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato.
Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto principiare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.
Per la liquidazione della pena pecuniaria si fa riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzione con sentenza n.139/2019 nella parte in cui ha affermato che “si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).
Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali).”
Dunque, alla luce delle considerazioni espresse, si condanna parte opponente ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte opposta equitativamente determinata, secondo i criteri sopra indicati, pari alla somma di euro 4.500,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
Ai sensi del novellato articolo 96 c.p.c. “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000,00”.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi del d.m. 147/2022, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo (avuto riguardo alla nota spese depositata e non potendosi oltrepassare l'importo richiesto dal difensore) alla luce del valore della causa ed dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di US SI, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1972/2024 emesso dal G.U. presso il Tribunale di US Parte_1
SI in data 27 dicembre 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 1972/2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali che liquida Parte_1 Controparte_1 in complessivi € 8.920,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c, ad una pena pecuniaria in favore Parte_2 di che liquida in complessivi € 4.500,00 oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
Controparte_1
- 4 - 4) condanna ai sensi dell'articolo 96 comma 4 c.p.c. al pagamento in favore della Parte_1 CP_3 di una somma pari ad € 2.000,00.
[...]
Così deciso in US SI, il 15/07/2025
Il Giudice
LO LE
- 5 -