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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/11/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 2509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2509/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente a [...] 50 e
CP_1 Parte_2
, nato in [...] l'[...] e residente in [...], C.F._2 Circoscrizione consolare Curitiba, Rua Epaminonda Santos 2237; entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 170, presso lo studio dell'avv. Giulia Vacchino (Cf.
) che li rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3
Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto - 16/01/2025”
Collegio del 13.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […]:
“1) PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 29.04.1984 in CO (To), trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto Comune ove risulta all'Atto nr. 1, parte 2, serie A, Anno 1984, tra la sig.ra , Cod. Fisc. , nata a [...]_1 C.F._1 in data 18.10.1959 ed nr. 50, e , Cod. Fisc. Parte_3 nato in [...] in data [...], residente in [...], Circoscrizione C.F._2 minonda Santos 2237 e, per l'effetto, ORDINARE all'Ufficiale dello stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed a tutti gli adempimenti di legge;
2) CONFERMARSI le condizioni di cui al verbale di separazione delli 9.03.2023, del Tribunale di Ivrea, in persona del Presidente del. Dott.ssa R. Mastropietro, omologato con decreto n. cronol. 1115/2023 del 23.03.2024, depositato telematicamente in data 24.03.2023, che vengono di seguito riportate: CONDIZIONI a) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti, non richiedono alcun assegno di mantenimento e danno atto di avere già risolto ogni altra questione economico-patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Parte_3
CO (To) in data 29/04/1984, atto registrato nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1984), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione sono nati due figli: (16/08/1990) e (25/06/1993), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficie I coniugi si sono separati consensualmente, come da decreto di omologazione n. 1115/2023 del 24/03/2023 del Tribunale di Ivrea. Come dichiarato, dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_3
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CO (To) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 13.11.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2509/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente a [...] 50 e
CP_1 Parte_2
, nato in [...] l'[...] e residente in [...], C.F._2 Circoscrizione consolare Curitiba, Rua Epaminonda Santos 2237; entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 170, presso lo studio dell'avv. Giulia Vacchino (Cf.
) che li rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3
Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto - 16/01/2025”
Collegio del 13.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […]:
“1) PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 29.04.1984 in CO (To), trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto Comune ove risulta all'Atto nr. 1, parte 2, serie A, Anno 1984, tra la sig.ra , Cod. Fisc. , nata a [...]_1 C.F._1 in data 18.10.1959 ed nr. 50, e , Cod. Fisc. Parte_3 nato in [...] in data [...], residente in [...], Circoscrizione C.F._2 minonda Santos 2237 e, per l'effetto, ORDINARE all'Ufficiale dello stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed a tutti gli adempimenti di legge;
2) CONFERMARSI le condizioni di cui al verbale di separazione delli 9.03.2023, del Tribunale di Ivrea, in persona del Presidente del. Dott.ssa R. Mastropietro, omologato con decreto n. cronol. 1115/2023 del 23.03.2024, depositato telematicamente in data 24.03.2023, che vengono di seguito riportate: CONDIZIONI a) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti, non richiedono alcun assegno di mantenimento e danno atto di avere già risolto ogni altra questione economico-patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Parte_3
CO (To) in data 29/04/1984, atto registrato nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1984), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione sono nati due figli: (16/08/1990) e (25/06/1993), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficie I coniugi si sono separati consensualmente, come da decreto di omologazione n. 1115/2023 del 24/03/2023 del Tribunale di Ivrea. Come dichiarato, dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_3
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CO (To) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 13.11.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento