Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 8724/2023, instaurata tra le parti:
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 Parte_1 C.F._1 CP_2
), in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale su C.F._2 [...]
(CF: ) (ricorrenti), ass. avv. FAMA' ANTONIO, elett.te Per_1 C.F._3
domiciliati presso lo studio professionale del difensore, sito in Torino, Via Giovanni Amendola
n. 6;
(C.F. ) (convenuto), ass. avv. PARISI TOMMASO, elett.te domiciliato CP_3 P.IVA_1
presso l'Ufficio legale distrettuale, sito in Torino, via Arcivescovado 9
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: opposizione ad atp – procedimento ex art. 445 bis co 6 cpc
1
, in qualità di genitori del minore , hanno chiesto la nomina di consulente
[...] Persona_1
tecnico d'ufficio per l'accertamento delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità ex l 289/1990 (c.d. indennità di frequenza), revocata in sede amministrativa;
ciò, in quanto il sarebbe minore con capacità cognitive al Persona_1
limite tra le capacità insufficienti e le capacità normali.
In sede di procedimento ex art. 445 bis cpc è stato nominato quale c.t.u. il dott. Per_2
, il quale, con consulenza depositata in data 27/11/2023 (circa sei mesi dopo il termine a
[...]
lui assegnato dal GOP delegato alla trattazione), ha ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio in capo al . Persona_1
Parte ricorrente ha depositato atto di contestazione alle risultanze della c.t.u. in data 11/12/2023,
e in data 13/12/2023 ha instaurato il presente giudizio di opposizione.
Parte ricorrente ha in primis contestato, sostanzialmente, le risultanze della relazione del c.t.u.,
in quanto: il consulente non avrebbe inviato la prima minuta della relazione al c.t. del ricorrente,
per instaurare il c.d. contraddittorio tecnico, provvedendo solo al deposito della relazione definitiva;
il c.t.u. avrebbe addirittura menzionato, nella relazione definitiva, invio da parte dell' di “osservazioni concordi” alle conclusioni della minuta di relazione, laddove, però, CP_3
non aveva nominato alcun c.t.p.. Parte ricorrente ha comunque contestato anche nel CP_3
merito le risultanze della relazione del dott. . Per_2
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3
La causa è stata istruita mediante rinnovazione delle operazioni peritali, con nomina di nuovo consulente tecnico, nella persona del dott. , poi revocato per rinuncia Persona_3
all'incarico, e con nomina poi della dott.ssa Persona_4
La relazione del consulente tecnico d'ufficio è stata depositata in data 7/10/2024.
2 2. Si deve anzitutto dichiarare la nullità della c.t.u. della fase sommaria del giudizio, posto che parte ricorrente ha denunciato, in questa sede ma già anche nella fase sommaria, il mancato invio della prima minuta della relazione peritale, per sottoposizione a contraddittorio tecnico;
l'eccezione risulta fondata, posto che il ctu , nella relazione peritale, non ha dato atto Per_2
di aver svolto l'incombente nei confronti di entrambe le parti (si legge a pag. 15 della relazione
“Dopo l'invio della bozza di CTU, giungevano osservazioni concordi da parte convenuta
; circostanza presumibilmente non vera, peraltro, posto che la consultazione del fascicolo CP_3
della fase sommaria evidenzia che nomina di c.t.p. da parte di non vi è stata), e ha dato CP_3
solo atto, per parte ricorrente, che “Il Consulente di parte dr.ssa in corso di OO.PP. ha Pt_2
ribadito che a suo avviso il ricorrente presentava i presupposti clinici per il godimento
dell'indennità di frequenza”, non menzionandosi osservazioni della dott.ssa dopo l'invio Pt_2
della minuta (invio evidentemente omesso).
Per tale motivo le operazioni peritali sono state rinnovate, ed affidate alla dott.ssa Persona_4
Ciò posto, le domande del ricorrente sono infondate.
Si deve anzitutto precisare che l'art. 1 co 1 della l. 289/1990 prevede: “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60
decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo
13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre
1990”; essendo però esteso il beneficio, con il comma 3 dello stesso art. 1, “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento
3 professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi” (situazione nella quale si trova il ). Persona_1
In buona sostanza, i requisiti sanitari per il riconoscimento della c.d. indennità di frequenza sono i medesimi previsti per il riconoscimento dell'invalidità civile.
Si riportano le considerazioni espresse dalla dott.ssa Per_4
“Ciò di cui soffre , oggi quindicenne, è un ritardo cognitivo di grado lieve con Per_1 Per_1
particolare riguardo alla capacità espressiva e linguistica. L'ultimo aggiornamento
neuropsichiatrico risale al marzo 2023, mentre le sedute logopediche non vengono più svolte
dal dicembre 2023.
Per capire se un minore è invalido occorre valutare le difficoltà persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni propri dell'età. Questi concetti riguardano il linguaggio, la deambulazione, il
gioco, lo sport, il rendimento scolastico e quello relazionale (ambito familiare, scolastico e
sociale). Hanno un carattere dinamico (i compiti e le funzioni di un minore di 2 anni sono
diversi da quelli di un minore di 15 anni) e relativo (in relazione a un coetaneo in buona salute).
Dopo i 15 anni il giudizio si avvicina, via via, dinamicamente, a quello operato sugli adulti.
Nel caso in giudizio occorre, quindi, capire perché a sia stato revocato il beneficio Per_1
dell'indennità di frequenza.
Partendo dal presupposto che il dominio interessato è quello della espressione verbale e quello
visuo-percettivo, in parte quello attentivo, si comprende come, pur riflettendosi negativamente
sulla resa scolastica e necessitando di supporto e di strumenti compensativi dispensativi, non
infici le relazioni sociali e non qualifichi un giudizio di invalidità. Differentemente da come
sostenuto dalla Dr.ssa (la quale afferma che la patologia non ha avuto soluzione di Pt_2
continuità) occorre rimarcare come vi sia stato una progressione migliorativa. Sebbene
abbia competenze visuo-percettive e di elaborazione medio-basse, sebbene abbia un Per_1
4 disturbo del linguaggio con maggiore difficoltà sul versante espressivo, non ha un vero e
proprio ritardo intellettivo, essendo il suo QI ai limiti inferiori della norma.
Nel PEI 2021/2022 non vengono indicate le ore di sostegno necessarie per l'anno successivo.
Nel PEI 2022/2023 si descrive un miglioramento del quadro, pur persistendo difficoltà nel
pronunciare alcune parole soprattutto quando presente ansia, sebbene persistano difficoltà
espressive. In quell'occasione espressamente si definisce un aumento del vocabolario in lingua
madre.
Nel profilo del funzionamento NPI 07.03.2023 era definito idoneo a frequentare strutture con
attività di laboratorio.
Nel PEI 2023/2024 si ottiene una verifica conclusiva del tutto positiva, con evidenza di crescita
e maturazione.
Ancora: se nel caso specifico nel 2018 la valutazione neurocognitiva assegnava QI 67, alla
rivalutazione globale del 04/2022 si indicava uno sviluppo sia del linguaggio che cognitivo,
con QI 76, collocandolo al limite tra normale e insufficiente. Sempre in quell'accertamento
NPI 04/2022 il ragazzo risultava in grado di raccontare esperienze personali e descrivere
eventi, benché con mediazione di interlocutore.
La necessità di una figura adulta che lo possa aiutare nell'elaborazione di contenuti complessi,
nel richiamare un ragionamento astratto, la disponibilità di strumenti compensativi
dispensativi, hanno portato ad un innegabile miglioramento. Il ragazzo risulta, inoltre,
socievole, ben integrato e con buon rapporto con il prossimo, dunque ha delle ottime risposte
adattive.
Nel rispetto, dunque, della consueta metodologia medico-legale, tenuto conto dei diritti del
Ricorrente ad ottenere un giudizio equo e congruamente motivato, non si può prescindere da
fatti realmente documentati che dimostrano, come si è detto, una maturazione e un
5 miglioramento. Per questo, ritengo minore non invalido, dunque non meritevole Per_1
dell'indennità di frequenza.
A conforto ulteriore delle conclusioni è quanto statuito dalla Commissione Medica Superiore
CP_ dell' che, comunicando le Linee Guida Medico Legali per la valutazione dell'autismo
(23/6/2014), ha espressamente chiarito che “Al termine del suddetto percorso diagnostico e al
fine di provocare ripetuti disagi al minore affetto e alla sua famiglia, la Commissione Medica
Superiore ritiene che si debba evitare la previsione di rivedibilità, sia in tema di invalidità
civile che di handicap, entro il compimento del 18 esimo anno di età, AD ECCEZIONE DEI
CASI in cui le strutture di riferimento attestino DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO DI
TIPO LIEVE O BORDERLINE CON RITARDO MENTALE LIEVE O ASSENTE”: rientrando
in questa fattispecie, l' aveva provveduto a revisione del caso proprio perché di grado CP_5
lieve”.
La dott.ssa ha quindi concluso: “In capo al ricorrente NON sussistono i requisiti Per_4
previsti dalla legge per il riconoscimento della invalidità civile per il godimento dei
conseguenti benefici, ivi compresi l'indennità di frequenza”.
La c.t.u. ha preso poi in considerazione documentazione, fornita dalla c.t.p. dei ricorrenti in sede di trasmissione delle proprie osservazioni, costituita da verbale di una riunione di classe,
straordinaria, tenutasi il 25/9/2024. Tale documento non era stato prima allegato dalla parte e non era stato autorizzato dallo scrivente. Ciò nonostante, si ritiene non vi sia nullità ipotizzabile,
posto che successivamente, con provvedimento dello scrivente dell'8/11/2024, il documento,
depositato da parti ricorrenti in data 8/10/2024, è stato acquisito agli atti del processo.
In ogni caso, la dott.ssa ha ritenuto il verbale di cui sopra ininfluente ai fini della Per_4
decisione, posto che non revocava in dubbio le conclusioni sopra riportate.
La dott.ssa ha infine rilevato, in merito alle ulteriori osservazioni della c.t. di parti Per_4
ricorrenti: “Né si può variare il giudizio sulla validità della diuresi per il solo fatto che il
6 soggetto debba o riesca a urinare da seduto: tale condotta non incide sul mitto né sulle
caratteristiche della diuresi”.
Ora, si deve anzitutto concordare con la c.t.u. che il verbale della riunione di classe del
25/9/2024 non risulta rilevante per la decisione;
trattasi infatti di documentazione non di natura sanitaria, nella quale i docenti di sostegno e dell'area professionale del indicano Persona_1
semplicemente la necessità di garantire la presenza di un insegnante di sostegno o di un educatore durante i laboratori di cucina, sala, accoglienza turistica ed informatica (il Per_1
infatti frequenta un c.d. Istituto Alberghiero), soprattutto in considerazione dei rischi insiti nello svolgimento delle relative attività, ma anche per favorire inclusione ed apprendimento del ragazzo. Trattasi di problematiche ben distanti da quelle, di maggiore spessore, relative alla presenza dei requisiti per il riconoscimento dell'invalidità civile, posto che la dott.ssa Per_4
ha comunque riconosciuto, sostanzialmente, la sussistenza di ritardo lieve in capo al minore.
Complessivamente, devono accogliersi le conclusioni cui è giunta la c.t.u. dott.ssa nel Per_4
ritenere non sussistenti i requisiti necessari per il riconoscimento dell'invalidità civile e quindi dell'indennità ex l. 289/1990, posto che le stesse sono state argomentate in modo esaustivo,
logico e coerente e, soprattutto, delle risultanze della documentazione di natura clinico-
sanitaria.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
3. In ordine alle spese di lite, deve disporsi la loro compensazione, viste le oggettive problematiche dell'istruttoria della fase sommaria, che hanno comunque reso non temeraria la proposizione della presente fase di opposizione.
Le spese di c.t.u., della fase sommaria e della presente fase di cognizione piena, liquidate con decreti del 18/12/2023 e dell'8/10/2024, devono essere posti a carico di entrambe le parti, nella misura di ½ per ciascuna.
P. Q. M.
7 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442, 443 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di causa;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. della fase sommaria e della presente fase di cognizione piena, liquidate con decreti del 18/12/2023 e dell'8/10/2024, a carico delle parti nella misura di
½ per ciascuna.
Torino, 19/2/2025
IL GIUDICE
DOTT. SIMONE ROMITO
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