Cass. civ., sez. II, sentenza 24/08/2023, n. 25209
CASS
Sentenza 24 agosto 2023

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Massime1

L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. tende a far dichiarare inefficace rispetto al solo creditore che la esercita un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore in favore di terzi, il quale rimane, tuttavia, perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dal creditore istante, senza che l'utile esercizio della suddetta azione presupponga l'accertamento della validità dell'atto medesimo, che per l'attore, terzo estraneo all'atto revocando, rimane una "res inter alios acta", in ciò discostandosi dalle differenti ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), nelle quali la causa si svolge fra le parti del contratto e la pretesa azionata implica l'accertamento della validità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, costituente il necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere.

Commentario1

  • 1sulla nullità per violazione precetto penale
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 27 novembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 24/08/2023, n. 25209
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25209
Data del deposito : 24 agosto 2023

Testo completo