Sentenza 24 agosto 2023
Massime • 1
L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. tende a far dichiarare inefficace rispetto al solo creditore che la esercita un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore in favore di terzi, il quale rimane, tuttavia, perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dal creditore istante, senza che l'utile esercizio della suddetta azione presupponga l'accertamento della validità dell'atto medesimo, che per l'attore, terzo estraneo all'atto revocando, rimane una "res inter alios acta", in ciò discostandosi dalle differenti ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), nelle quali la causa si svolge fra le parti del contratto e la pretesa azionata implica l'accertamento della validità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, costituente il necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere.
Commentario • 1
- 1. sulla nullità per violazione precetto penaleDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 27 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/08/2023, n. 25209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25209 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2023 |
Testo completo
SUPERMERCATO NN DI CC NN & C S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, ex socia della RC s.p.a., cancellata dal registro delle imprese;
3 di 19 PRICE POINT DI US IA E NC TT S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, ex socia della RC s.p.a., cancellata dal registro delle imprese;
FALLIMENTO dell’ALIMENTARI DOC DI OR LA & C. S.N.C., in persona del curatore, ex socia della RC s.p.a., cancellata dal registro delle imprese;
SUPER CONAD STAZIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ex socia della RC s.p.a., cancellata dal registro delle imprese;
M.D. PUNTO TRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ex socia della RC s.p.a., cancellata dal registro delle imprese;
MASSARO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ex socia della RC s.p.a., cancellata dal registro delle imprese;
S.D.A. SUPERMERCATI S.R.L. -nella quale si è fusa la CENTRAL MARKET S.A.S. DI AR LA GU E UA PIRRETTI-, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex socia della RC s.p.a., cancellata dal registro delle imprese;
ON ZA, ex socio della RC s.p.a., cancellata dal registro delle imprese;
VI MI e AGATA SPERTI, ex soci della SUPERMERCATO MI DI MI VI & C. S.N.C., cancellata dal registro delle imprese, a sua volta ex socia della RC s.p.a., anch’essa cancellata dal registro delle imprese;
FINCREA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ex socia della RC s.p.a., cancellata dal registro delle imprese;
IT LI, ex socio della RC s.p.a., cancellata dal registro delle imprese;
ADDOLORATA LA PERCHIA, ex socia della RC s.p.a., cancellata dal registro delle imprese;
BA SI, ex socio della RC s.p.a., cancellata dal 4 di 19 registro delle imprese;
GIÒ ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, ex socia della RC s.p.a., cancellata dal registro delle imprese;
IO PE, ex socio della RC s.p.a., cancellata dal registro delle imprese;
VI NE, ex socio della RC s.p.a., cancellata dal registro delle imprese;
AN GN, ET HI e LL TT S.R.L., ex soci della DI PER DI ALIMENTARI S.R.L., cancellata dal registro delle imprese, a sua volta ex socia della RC s.p.a., anch’essa cancellata dal registro delle imprese;
R.A.F. S.A.S. DI CA AN & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, ex socia della RC s.p.a., cancellata dal registro delle imprese;
VI NE e ZI MO, ex soci della STAVIGROSS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, cancellata dal registro delle imprese, a sua volta ex socia della RC s.p.a., anch’essa cancellata dal registro delle imprese -intimati- C)SIENA NPL 2018 S.R.L., rappresentata ex art. 77 c.p.c. dalla procuratrice JULIET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA n. 52, presso lo studio dell’avvocata COSTANZA ACCIAI ([...]), rappresentata e difesa dall'avvocato LO AP ([...]) -interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c. /ricorrente in via incidentale- contro FALLIMENTO della CE.DI.B. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore -intimato- nonché nei confronti di: FINO 1 SECURITISATION S.R.L., rappresentata ex art. 77 c.p.c. 5 di 19 dalla procuratrice DOVALUE S.P.A. (già doBank s.p.a., già UniCredit Credit GE Bank s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, rappresentata ex art. 77 c.p.c. dalla procuratrice Credit GE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 802/2018 pubblicata il 9 maggio 2018 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2023 dal Consigliere dott. DANILO CHIECA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. TOMMASO BARILE, il quale ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi Udito per la Siena NPL 2018 s.r.l. l’avv. LO AP FATTI DI CAUSA Il 15 giugno 2001 la KO GE s.r.l. acquistava dalla IB s.r.l. un complesso immobiliare sito in Modugno (BA) al prezzo di 12.400.000.000 lire. Il prezzo pattuito doveva essere pagato in parte mediante l’accollo ad opera dell’acquirente delle residue quote di due mutui contratti dalla venditrice con la Mediocredito del Sud s.p.a. e con la Mediocredito di Roma s.p.a., in parte mercè la corresponsione di dieci rate annuali senza interessi. La venditrice rinunciava all’ipoteca legale sull’immobile. Il 18 giugno 2001 la stessa KO GE chiedeva e otteneva da tre diversi istituti bancari -la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di qui in avanti MPS), la Banca Popolare di Bari soc. coop. p.a. (d’ora in poi BPB) e la Nuova Banca Mediterranea s.p.a., il cui credito sarebbe stato poi acquisito dalla Banca di Roma s.p.a. nell’àmbito di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.- 6 di 19 un finanziamento di 22.500.000.000 lire, finalizzato all’acquisto dell’intero capitale delle dodici società costituenti il c.d.
che quest’ultima società, mediante l’alienazione compiuta, si era spogliata del suo intero patrimonio immobiliare, senza conseguire in cambio alcun corrispettivo in danaro e rinunciando anche all’ipoteca legale ex art. 2817 n. 1) c.c.; che, a sèguito della retrovendita avvenuta l’anno successivo, la stessa IB era tornata proprietaria di un complesso immobiliare sostanzialmente privo di valore perché gravato dall’ipoteca iscritta a favore delle tre banche summenzionate;
che, per contro, la KO GE non aveva sostenuto alcun esborso per l’acquisto immobiliare effettuato. Il Tribunale adìto dichiarava inammissibile la domanda di simulazione assoluta proposta in via principale dal fallimento attore;
accoglieva, invece, la domanda subordinata, dichiarando nulli per illiceità della causa i due atti di compravendita e il contratto di finanziamento con contestuale costituzione di ipoteca volontaria dedotti in giudizio -ritenuti inscindibilmente collegati fra di loro-, perché costituenti il mezzo utilizzato delle parti per eludere l’applicazione della norma imperativa di cui all’art. 2740 c.c., risultando finalizzati a sottrarre il complesso immobiliare di proprietà della IB alle azioni esecutive dei suoi creditori. La decisione veniva impugnata davanti alla Corte d’Appello di Bari dal MPS per mezzo della sua procuratrice MPS Gestione Crediti Banca s.p.a.. La Corte barese respingeva il gravame con sentenza n. 802/2018 del 9 maggio 2018, notificata il 22 novembre 2018, avverso la quale hanno proposto separati ricorsi per cassazione la Fino 1 Securitisation s.r.l. -cessionaria del credito originariamente facente capo alla Nuova Banca Mediterranea, da questa già ceduto alla Banca di Roma- e la BPB, rispettivamente rappresentate dalla doValue s.p.a. (già doBank s.p.a., precedentemente denominata 8 di 19 UniCredit Credit GE Bank s.p.a.) e dalla Credit GE s.r.l., loro procuratrici. È inoltre intervenuta, ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c., la Siena NPL 2018 s.r.l. (rappresentata dalla procuratrice Juliet s.p.a.), nella qualità di cessionaria del credito originariamente facente capo al MPS, che a sua volta ha proposto ricorso per cassazione contro la menzionata sentenza. Il Fallimento della IB ha resistito con controricorso alle impugnazioni della Fino 1 Securitisation e della BPB. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in pubblica udienza. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria contenente le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. La BPB e il Fallimento della IB hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Si rendono necessari alcuni rilievi pregiudiziali. Va anzitutto notato che contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 802/2018 del 9 maggio 2018 sono stati proposti separati e tempestivi ricorsi per cassazione dalla Fino 1 Securitisation e dalla BPB: il primo è stato notificato il 7 dicembre 2018, mentre la notifica del secondo è iniziata il 12 dicembre 2018. Una terza impugnazione è stata proposta dalla Siena NPL 2018 con l’atto di intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c. notificato il 4 maggio 2021, con il quale viene chiesta la cassazione della citata sentenza sulla base di tre motivi così rubricati: 1)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 163, comma 2, nn. 3 e 4), e 164, comma 4, c.p.c.; 2)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1344, 2740 e 2901 c.c.; 3)violazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.. Ciò posto, occorre tener presente che, in forza del principio dell’unicità del giudizio di impugnazione contro una stessa sentenza, una volta avvenuta la notifica della prima impugnazione, 9 di 19 tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nel medesimo processo, e quindi, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tale modalità non può, tuttavia, ritenersi essenziale, sicchè ogni ricorso successivo al primo si converte in incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e anche se proposto con atto a sé stante (cfr. Cass. n. 36057/2021, Cass. n. 27680/2021, Cass. n. 448/2020, Cass. n. 5695/2015). Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, va dunque qualificata come principale l’impugnazione della Fino 1 Securitisation, in quanto notificata per prima, e conseguentemente come incidentali quelle della BPB e della Siena NPL 2018. Sempre in via pregiudiziale, deve dichiararsi l’inammissibilità dell’intervento spiegato in questa fase processuale dalla predetta Siena NPL 2018. Come, infatti, costantemente statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, in mancanza di un’espressa previsione normativa che consenta al terzo la partecipazione a tale giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, da individuarsi in quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (cfr. Cass. n. 20113/2023, Cass. n. 5987/2021, Cass. n. 5759/2016, Cass. n. 7986/2011, Cass. n. 11375/2010). Nel caso di specie, l’atto di intervento è stato notificato quando ormai era ampiamente scaduto il termine lungo annuale di impugnazione previsto dall’art. 327, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla controversia odierna, introdotta in data anteriore al 4 luglio 2009. Di qui la sua inammissibilità, la quale, se da un lato preclude l’ingresso all’esame dell’impugnazione incidentale in esso 10 di 19 contenuta, dall’altro non impedisce che il giudizio prosegua regolarmente fra le parti originarie e che la presente sentenza produca i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare, giusta quanto disposto dall’art. 111, commi 1 e 4, c.p.c.. Deve ancora rilevarsi la nullità dell’atto denominato
-nell’impugnata sentenza viene affermato che tale domanda doveva ritenersi sorretta dalle medesime ragioni poste a fondamento della domanda principale di simulazione assoluta dei contratti per cui è causa;
-l’argomento speso dal giudice distrettuale risulta privo di pregio, in quanto le azioni di simulazione e di nullità per frode alla legge si fondano su presupposti giuridici del tutto diversi: in un caso, l’atto è lecito ma non è realmente voluto;
nell’altro, esso è voluto ma ha causa illecita, costituendo il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa (art. 1344 c.c.); -in mancanza dell’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda subordinata, la citazione andava dichiarata nulla in parte 12 di 19 qua;
oltretutto, il Fallimento attore nemmeno aveva precisato in cosa sarebbe consistita la prospettata frode alla legge;
-le evidenziate lacune sono state colmate dal primo giudice, che con una non consentita iniziativa officiosa ha individuato la norma imperativa di riferimento nell’art. 2740 c.c., in tal modo incorrendo nel vizio di ultrapetizione. Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1344, 2697 e 2740 c.c.. Si imputa alla Corte d’Appello di Bari di aver erroneamente ravvisato la norma elusa dalle parti in quella recata dall’art. 2740 c.c., la quale non ha natura imperativa, in quanto non prescrive alcun obbligo o divieto inderogabile. Il collegio pugliese avrebbe, inoltre, confuso tra frode alla legge e frode ai terzi, ipoteticamente configurabile nella vicenda controversa: quest’ultima, a differenza della prima, non determina la nullità del contratto, ma semplicemente legittima i terzi pregiudicati dall’altrui attività negoziale ad avvalersi degli appositi rimedi predisposti dall’ordinamento a tutela della loro posizione. In ogni caso, non sarebbe emersa in giudizio la prova della malafede delle banche mutuanti, dovendo in proposito considerarsi che alla data di concessione del finanziamento era stata stipulata soltanto la prima compravendita e che la società finanziata aveva dichiarato in contratto lo scopo che intendeva perseguire grazie alla disponibilità della somma erogata in suo favore, consistente nell’acquisizione dell’intero capitale delle dodici società del c.d.
-in forza delle statuizioni contenute in detta sentenza, doveva ritenersi preclusa al Fallimento la facoltà di chiedere in un successivo giudizio la dichiarazione di nullità dei contratti di cui si discorre, stante il giudicato implicito formatosi sulla validità dell’atto di compravendita del 15 giugno 2001, che, ove mai reputato nullo, non avrebbe potuto essere dichiarato inefficace ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c.. Con il secondo motivo sono prospettate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1343, 1344, 2652 n. 6) e 2727 c.c.. Si espone che i diritti acquistati dalla BPB, derivando da un atto costitutivo di ipoteca volontaria iscritto nei registri immobiliari prima della trascrizione della domanda giudiziale di nullità, non potevano essere pregiudicati dall’accoglimento di tale domanda se non nel caso in cui fosse stata provata la malafede della stessa banca, a mente dell’art. 2652 n. 6) c.c.. Una simile prova non era stata, però, offerta dalla parte attrice, con la conseguenza che la domanda doveva essere respinta. 14 di 19 Per contro, la Corte d’Appello l’ha erroneamente accolta seguendo un ragionamento di tipo presuntivo fondato su un unico indizio privo dei requisiti di gravità e precisione -individuato nel breve lasso di tempo intercorso fra la stipula del primo atto di compravendita e la concessione del finanziamento-, ritenuto sintomatico della consapevolezza da parte della banca finanziatrice dell’intenzione della IB di frodare i propri creditori. Con il terzo motivo sono allegate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1344, 2740 e 2901 c.c.. Si sostiene che, sulla scorta di quanto accertato dalla sentenza impugnata, nella presente fattispecie potrebbe tutt’al più ritenersi configurabile l’ipotesi della frode ai terzi, ben diversa da quella della frode alla legge e non determinante la nullità del contratto. Anche per questa diversa ragione avrebbe sbagliato la Corte territoriale nell’accogliere la domanda proposta in via subordinata dal Fallimento della IB. C)Esame dei motivi Così riassunte le censure mosse hinc et inde alla sentenza impugnata, può ora procedersi allo scrutinio del ricorso principale. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non riporta almeno sinteticamente, per la parte che qui interessa, il contenuto dell’atto di citazione introduttivo della lite, onde dimostrare che la domanda di nullità del contratto per frode alla legge proposta dal Fallimento fosse del tutto carente nell’esposizione dei fatti posti a fondamento di essa. In proposito, occorre tener presente che anche qualora venga dedotto un ”error in procedendo“, rispetto al quale questo Supremo Collegio è giudice del fatto processuale, l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è pur sempre subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione del potere cognitivo del giudice di legittimità ai profili fattuali. 15 di 19 Ne discende che la parte non è comunque dispensata dall’onere di riportare in ricorso gli elementi e i riferimenti che consentano di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, sì da porre la Corte in condizione di svolgere il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza dover effettuare generali ricerche degli atti (cfr. Cass. n. 26936/2022, Cass. n. 24048/2021, Cass. n. 29495/2020, Cass. n. 23834/2019). Il secondo motivo coincide sostanzialmente con il terzo del ricorso incidentale e pertanto appare opportuno rinviarne al prosieguo la trattazione. Passando, ora, all’esame del ricorso della BPB, si rileva che il primo motivo è infondato. L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. tende a far dichiarare inefficace rispetto al solo creditore che la esercita un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore in favore di terzi;
atto che rimane perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dal creditore istante (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9660/2009, Cass. n. 13972/2007). Proprio per la funzione cui essa assolve e per la posizione di terzo estraneo all’atto revocando assunta dal soggetto che la esperisce, deve escludersi che l’utile esercizio della suddetta azione presupponga l’accertamento della validità (e quindi dell’assenza di eventuali nullità) dell’atto medesimo, che per l’attore rimane una res inter alios acta. Né giova alla tesi della ricorrente l’operato richiamo ai princìpi di diritto affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 26242/2014 in relazione alle differenti ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), nelle quali la causa si svolge fra le parti del contratto e la pretesa azionata implica l’accertamento della validità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, costituente il necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere. 16 di 19 Va a questo punto esaminato prioritariamente il terzo motivo, con il quale si contesta in radice che nella concreta fattispecie possa ravvisarsi un’ipotesi di frode alla legge suscettibile di determinare la nullità del contratto per illiceità della causa, ex artt. 1344 e 1418, comma 2, c.c.. Tale motivo è fondato. Questa Corte è costante nell’affermare che, in mancanza di una norma che in via generale vieti di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito, sicchè la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, in quanto, a tutela di chi risulti danneggiato da un simile atto, l’ordinamento appresta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di particolari condizioni, la sua inefficacia o inopponibilità nei confronti del singolo creditore o della categoria dei creditori concorsuali (cfr. Cass. n. 1147/2023, Cass. n. 4701/2021, Cass. n. 19196/2016, Cass. n. 23158/2014, Cass. n. 20576/2010). Si è, infatti, sottolineato che la violazione di una norma imperativa non dà necessariamente luogo alla nullità del contratto, dal momento che l’art. 1418, comma 1, c.c., facendo salva l’ipotesi in cui la legge disponga diversamente, impone all’interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia voluto salvaguardare la validità del negozio mediante la predisposizione di un meccanismo alternativo idoneo a realizzare gli effetti della norma. Qualora l’attività negoziale pregiudizievole per i terzi sia consistita nella stipula di un mutuo ipotecario funzionale ad effettuare pagamenti o a simulare titoli di prelazione con l’intento di favorire uno o più creditori a danno di altri -ed è proprio questa la situazione ricorrente nel caso che si sta esaminando, visto che, a 17 di 19 sèguito della retrovendita effettuata nel giugno 2002, il complesso immobiliare di cui si discetta è rientrato nel patrimonio della IB, pur se gravato dall’ipoteca volontaria precedentemente costituita dalla KO GE a favore del MPS, della BPB e della Nuova Banca Mediterranea a garanzia del mutuo concesso in suo favore dagli stessi istituti-, il predetto meccanismo è stato individuato nell’azione revocatoria, la quale, comportando la dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto, in quanto lesivo della par condicio creditorum, consente di escludere l’applicabilità della sanzione di nullità per illiceità della causa, ai sensi dell’art. 1344 c.c. (cfr. Cass. 2176/2023, Cass. n. 15844/2022, Cass. n. 4695/2021, Cass. n. 4694/2021, Cass. n. 19196/2016). I suenunciati princìpi di diritto, che vanno qui ribaditi, non sono stati osservati dalla sentenza impugnata. Essa, infatti, ha tralasciato di considerare che il negozio in frode alla legge è ipotesi distinta da quella del negozio in frode ai terzi e che l’attività negoziale non può dirsi illecita per il solo fatto di comportare un danno per i terzi in generale o per i creditori in particolare, perfino ove tanto costituisca l’unica o l’effettiva finalità in concreto perseguita dalle parti (cfr., sull’argomento, Cass. n. 23158/2014). Sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge. L’accoglimento del mezzo esaminato comporta l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale. Identica pronuncia deve essere emessa in ordine al secondo motivo del ricorso principale. Riguardo a quest’ultimo, riprendendo il discorso iniziato sopra, si evidenzia che il suo scrutinio imporrebbe la previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri ex soci della RC, interessata a contraddire. Tuttavia, la specifica disamina del mezzo in questione è resa superflua dall’accoglimento del terzo motivo dell’impugnazione 18 di 19 incidentale, prospettante una censura analoga e contenuto in un ricorso notificato a tutti quanti i predetti ex soci, come indicati in epigrafe;
il che fa apparire ultronea e inutilmente dispendiosa l’emissione dell’altrimenti necessario ordine di integrazione di cui all’art. 331, comma 1, c.p.c.. In definitiva, va disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame di merito, uniformandosi al principio di diritto innanzi espresso. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c. spiegato dalla Siena NPL 2018 s.r.l., nonché l’impugnazione incidentale da essa proposta;
accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Banca Popolare di Bari società cooperativa per azioni, respinto il primo e assorbito il secondo;
dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale proposto dalla Fino 1 Securitisation s.r.l., assorbito il secondo;
cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 luglio 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente LO Chieca Rosa RI Di IO 19 di 19