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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 18/11/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1952 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Pasquale, presso Parte_1 il quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA), via Mazzini n.15
APPELLANTE
E
, in persona del suo amministratore unico Controparte_1 e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio de Angelis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, al Viale Gramsci n.14
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15/7/24, il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.153/2024 del Tribunale di Nola, pubblicata il 24/1/24, che aveva rigettato la sua domanda, volta al pagamento di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze della società resistente, con compensazione delle spese di lite.
L'appellante censurava la decisione per l'erronea valutazione delle circostanze allegate in ricorso e per non avere ammesso ed espletato l'istruttoria testimoniale chiesta. Reiterava, quindi, le richieste di primo grado, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, previo espletamento dell'attività istruttoria, la condanna della società resistente al pagamento dell'importo di euro 42.674,20, pari alla differenza tra quanto spettante (euro 61.593,21) e quanto già parzialmente corrisposto e trattenuto in acconto (euro 18.919,01) per i titoli di cui al conteggio allegato.
Ricostituito il contraddittorio, la società resistente ha sostenuto l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, per le ragioni espresse in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. ed acquisite le note di entrambe le parti, all'esito dell'udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Questa Corte condivide appieno la pronuncia di rigetto integrale della domanda di prime cure attese le carenze allegatorie, in punto di fatto e di diritto, dell'atto introduttivo del giudizio, quali già ben evidenziate dal Tribunale e risultanti palesi dall'esame complessivo dell'atto, che hanno reso del tutto inutile l'espletamento della chiesta prova testimoniale.
Come si legge in sentenza, “l'oggetto del contendere verte sull'accertamento di dovute differenze retributive, scaturenti dal mancato riconoscimento del lavoro straordinario prestato - che avrebbe inciso anche sulla corretta determinazione degli altri istituti retributivi-, del mancato godimento di ferie, dell'indennità di preavviso e del TFR;
altresì la parte lamenta che per il periodo 2014-2016 la retribuzione non sarebbe stata adeguata ai vigenti parametri contrattuali della contrattazione collettiva. Non sono invece oggetto di contestazione la durata del rapporto e l'inquadramento”.
Tanto premesso, non può che condividersi quanto osservato dal Tribunale circa l'assoluta indeterminatezza della prospettazione in punto di lavoro straordinario, che costituisce la principale rivendicazione dell'odierno appellante, essendosi lo stesso limitato ad allegare di avere svolto, nei mesi di febbraio e marzo di ciascun anno, 80 ore eccedenti il normale orario di lavoro. E' del tutto evidente che, in mancanza di una precisa indicazione degli orari di lavoro osservati nei predetti mesi, non è possibile comprendere come siano state calcolate le ore di straordinario né di conseguenza accertarle a mezzo di prova testimoniale, tanto più che, nel caso concreto, si verte in ipotesi di differenze a titolo di lavoro straordinario. La parte, in tal modo, è venuta meno al suo onere di precisa allegazione e conseguentemente di prova rigorosa dell'effettuazione dello straordinario e dei suoi termini quantitativi» (cfr Cass. n.9906/2015).
Analoghe considerazioni sono state condivisibilmente svolte in ordine al mancato godimento di ferie (ed allo stesso modo per i giorni festivi e permessi che si assumono non goduti), essendosi l'odierno impugnante limitato a dichiarare di avere goduto di 14 giorni di ferie nel periodo estivo e di 2-3 giorni nel periodo natalizio, senza nulla precisare circa i giorni di ferie spettanti secondo la contrattazione collettiva di riferimento. Stesso discorso vale per permessi e ROL, nonché per i giorni festivi lavorati.
Il Tribunale ha, inoltre, osservato che, nell'ultima busta paga prodotta dalla società resistente risultavano liquidati, oltre al TFR, anche i giorni di ferie, ex festività e riduzioni orario non goduti per l'importo complessivo € 18.114,52, sicchè sarebbe stato preciso onere dell'attore allegare e successivamente provare il numero di giorni di ferie e permessi non ancora goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in relazione ai quali rivendicava l'indennità sostitutiva, specificando altresì quanto previsto dalla normativa contrattuale di riferimento.
Orbene, l'appellante, nel presente grado del giudizio, senza nulla chiarire circa le lacune evidenziate dal primo giudice e senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza, si duole semplicemente ed infondatamente della mancata ammissione della prova testimoniale e del mancato esercizio dei poteri ufficiosi del giudice finalizzati alla ricerca della verità materiale, atteso che il giudice non poteva di certo sostituirsi alla parte nella individuazione delle circostanze non precipuamente allegate.
Infine, del tutto generico si appalesa anche l'asserito e ribadito mancato adeguamento ed aggiornamento delle retribuzioni spettanti per il periodo 2014/2016, avendo la parte omesso di evidenziare gli importi ricevuti (anche a campione) e quelli garantiti dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro nel periodo interessato, in modo da rendere comprensibile la propria domanda, a nulla rilevando la documentazione prodotta, neanche richiamata, ed i conteggi ivi allegati.
In questa sede del gravame l'impugnante sostiene che era evidente che egli aveva lamentato il mancato adeguamento dei minimi contrattuali ricevuti rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo invocato, diverso da quello applicato dall'azienda, che, fin dal primo grado, aveva dedotto di avere applicato, in via parametrica, le tabelle retributive previste dal CCNL per i lavoratori addetti alle industrie tessili “codice contratto archivio CNEL D0H1” e, da gennaio 2017, le tabelle retributive di cui al CCNL
“per i dipendenti della piccola e media industria dei settori tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli”, codice contratto archivio CNEL D018.
Per le suesposte ed assorbenti considerazioni l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del grado si compensano considerate le ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 18/11/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 18/11/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1952 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Pasquale, presso Parte_1 il quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA), via Mazzini n.15
APPELLANTE
E
, in persona del suo amministratore unico Controparte_1 e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio de Angelis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, al Viale Gramsci n.14
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15/7/24, il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.153/2024 del Tribunale di Nola, pubblicata il 24/1/24, che aveva rigettato la sua domanda, volta al pagamento di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze della società resistente, con compensazione delle spese di lite.
L'appellante censurava la decisione per l'erronea valutazione delle circostanze allegate in ricorso e per non avere ammesso ed espletato l'istruttoria testimoniale chiesta. Reiterava, quindi, le richieste di primo grado, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, previo espletamento dell'attività istruttoria, la condanna della società resistente al pagamento dell'importo di euro 42.674,20, pari alla differenza tra quanto spettante (euro 61.593,21) e quanto già parzialmente corrisposto e trattenuto in acconto (euro 18.919,01) per i titoli di cui al conteggio allegato.
Ricostituito il contraddittorio, la società resistente ha sostenuto l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, per le ragioni espresse in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. ed acquisite le note di entrambe le parti, all'esito dell'udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Questa Corte condivide appieno la pronuncia di rigetto integrale della domanda di prime cure attese le carenze allegatorie, in punto di fatto e di diritto, dell'atto introduttivo del giudizio, quali già ben evidenziate dal Tribunale e risultanti palesi dall'esame complessivo dell'atto, che hanno reso del tutto inutile l'espletamento della chiesta prova testimoniale.
Come si legge in sentenza, “l'oggetto del contendere verte sull'accertamento di dovute differenze retributive, scaturenti dal mancato riconoscimento del lavoro straordinario prestato - che avrebbe inciso anche sulla corretta determinazione degli altri istituti retributivi-, del mancato godimento di ferie, dell'indennità di preavviso e del TFR;
altresì la parte lamenta che per il periodo 2014-2016 la retribuzione non sarebbe stata adeguata ai vigenti parametri contrattuali della contrattazione collettiva. Non sono invece oggetto di contestazione la durata del rapporto e l'inquadramento”.
Tanto premesso, non può che condividersi quanto osservato dal Tribunale circa l'assoluta indeterminatezza della prospettazione in punto di lavoro straordinario, che costituisce la principale rivendicazione dell'odierno appellante, essendosi lo stesso limitato ad allegare di avere svolto, nei mesi di febbraio e marzo di ciascun anno, 80 ore eccedenti il normale orario di lavoro. E' del tutto evidente che, in mancanza di una precisa indicazione degli orari di lavoro osservati nei predetti mesi, non è possibile comprendere come siano state calcolate le ore di straordinario né di conseguenza accertarle a mezzo di prova testimoniale, tanto più che, nel caso concreto, si verte in ipotesi di differenze a titolo di lavoro straordinario. La parte, in tal modo, è venuta meno al suo onere di precisa allegazione e conseguentemente di prova rigorosa dell'effettuazione dello straordinario e dei suoi termini quantitativi» (cfr Cass. n.9906/2015).
Analoghe considerazioni sono state condivisibilmente svolte in ordine al mancato godimento di ferie (ed allo stesso modo per i giorni festivi e permessi che si assumono non goduti), essendosi l'odierno impugnante limitato a dichiarare di avere goduto di 14 giorni di ferie nel periodo estivo e di 2-3 giorni nel periodo natalizio, senza nulla precisare circa i giorni di ferie spettanti secondo la contrattazione collettiva di riferimento. Stesso discorso vale per permessi e ROL, nonché per i giorni festivi lavorati.
Il Tribunale ha, inoltre, osservato che, nell'ultima busta paga prodotta dalla società resistente risultavano liquidati, oltre al TFR, anche i giorni di ferie, ex festività e riduzioni orario non goduti per l'importo complessivo € 18.114,52, sicchè sarebbe stato preciso onere dell'attore allegare e successivamente provare il numero di giorni di ferie e permessi non ancora goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in relazione ai quali rivendicava l'indennità sostitutiva, specificando altresì quanto previsto dalla normativa contrattuale di riferimento.
Orbene, l'appellante, nel presente grado del giudizio, senza nulla chiarire circa le lacune evidenziate dal primo giudice e senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza, si duole semplicemente ed infondatamente della mancata ammissione della prova testimoniale e del mancato esercizio dei poteri ufficiosi del giudice finalizzati alla ricerca della verità materiale, atteso che il giudice non poteva di certo sostituirsi alla parte nella individuazione delle circostanze non precipuamente allegate.
Infine, del tutto generico si appalesa anche l'asserito e ribadito mancato adeguamento ed aggiornamento delle retribuzioni spettanti per il periodo 2014/2016, avendo la parte omesso di evidenziare gli importi ricevuti (anche a campione) e quelli garantiti dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro nel periodo interessato, in modo da rendere comprensibile la propria domanda, a nulla rilevando la documentazione prodotta, neanche richiamata, ed i conteggi ivi allegati.
In questa sede del gravame l'impugnante sostiene che era evidente che egli aveva lamentato il mancato adeguamento dei minimi contrattuali ricevuti rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo invocato, diverso da quello applicato dall'azienda, che, fin dal primo grado, aveva dedotto di avere applicato, in via parametrica, le tabelle retributive previste dal CCNL per i lavoratori addetti alle industrie tessili “codice contratto archivio CNEL D0H1” e, da gennaio 2017, le tabelle retributive di cui al CCNL
“per i dipendenti della piccola e media industria dei settori tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli”, codice contratto archivio CNEL D018.
Per le suesposte ed assorbenti considerazioni l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del grado si compensano considerate le ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 18/11/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente