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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.1756/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1756/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. DIMARTINO MARCO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 5 (C.F. ), domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 LA CP_1 P.IVA_1
SPEZIA; rappresentato e difeso dall'avv. ZURLO RAFFAELE e dall'avv. ORNATI ANDREA, giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/09/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza n.1460/22 Parte_1
con la quale il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
Il ha esposto che con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1592/2019, contestando la fondatezza della pretesa creditoria, chiedendo la revoca e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto, disconoscendo formalmente ex art. 214 c.p.c., tanto nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione quanto negli scritti difensivi successivi, la firma apposta sul documento di accettazione della richiesta di finanziamento;
eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito in quanto l'unico rapporto creditorio sussistente tra le parti in causa risaliva al 2007, con ultima rata pagata nel medesimo anno.
Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente quanto sostenuto dall'opponente e CP_1
chiedeva la verificazione della firma a fronte del disconoscimento.
Il primo Giudice non disponeva CTU grafologica e decideva la causa con la sentenza oggetto del gravame che occupa.
Si è costituita la società appellata per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
All'udienza del 25.9.2024 la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
* * *
pagina 2 di 5 Merita, in primo luogo, di essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, ritenendo questa Corte difettare i presupposti per l'applicazione della norma citata (v. Cass., Ordinanza n.
21824/2019).
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo il ha lamentato la violazione degli artt.214 e 216 cpc, atteso che, a fronte Parte_1
del disconoscimento della sottoscrizione presente sulla richiesta di finanziamento datata 24.9.2010 ed allegata al ricorso monitorio, il primo Giudice avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il disconoscimento e nell'attribuire rilievo a comportamenti extraprocessuali.
Al riguardo il Tribunale di Ragusa ha così motivato: “Ed invero, sotto il profilo dell'avvenuto disconoscimento da parte dell'opponente della firma apposta sul contratto di finanziamento, lo stesso deve intendersi inammissibile, in quanto incompatibile con il comportamento di fatto tenuto dal medesimo, il quale ha pagato alcune delle rate del prestito prima dell'instaurazione del giudizio de quo, in tal modo implicitamente riconoscendo la sussistenza del rapporto negoziale in contestazione nel presente giudizio. Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art.
2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti di cui all'art. 2732 c.c. alla revoca della confessione (cfr. Cass. Sez. 3, ord.n. 22460 del 27.09.2017, C.E.D.Cass.n. 645771). Nella specie l'opponente aveva già pagato alcune rate del piano di ammortamento, come evincibile dall'estratto-conto prodotto in atti, e tale comportamento costituisce senza dubbio un implicito riconoscimento del contratto di finanziamento, e quindi della sottoscrizione su di esso apposta e a lui riconducibile, avendo tale condotta un'indubbia valenza di confessione stragiudiziale, ed essendo essa con evidenza incompatibile con il successivo disconoscimento della stessa scrittura in via giudiziale”.
Questa Corte ritiene pienamente condivisibile il superiore punto di motivazione ed infondato il primo motivo di appello.
La giurisprudenza ha, infatti, avuto modo di precisare che “la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c. di disconoscere la scrittura prevista, presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pagina 3 di 5 pure tacitamente;
pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente” (cfr. Trib., Cremona 15.09.1989; nello stesso senso anche Trib. Pordenone, 19.5.2009 n. 776); e ancora, la Suprema Corte ha precisato che il riconoscimento di una scrittura privata può avvenire anche in sede stragiudiziale (Cass. civ. n. 21744/04), osservando che il riconoscimento, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo si inquadra nella dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento nel giudizio;
ne consegue che il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione ( Cass. civ. nn. 22460/17, 10849/12).
Nel caso di specie, a fronte del disconoscimento della propria sottoscrizione operato dall'appellante, dall'esame dell'estratto conto prodotto da che riporta lo stesso numero del contratto di CP_1
finanziamento del 24.9.2010 (n.8791667), risulta che l'appellante ha provveduto al pagamento di alcune rate del finanziamento. Comportamento extraprocessuale, quest'ultimo, assolutamente incompatibile con il successivo disconoscimento della sottoscrizione che, pertanto, va dichiarato inammissibile, come correttamente fatto dal primo Giudice. E' evidente, infatti, che il pagamento di alcune rate relative al contratto di finanziamento del 2010 costituisce un comportamento avente natura confessoria sia in ordine all'avvenuta sottoscrizione del contratto che in ordine alla ricezione della somma mutuata.
La pronuncia del primo Giudice appare, dunque, esente da censure ed il primo motivo di appello deve essere respinto.
Con il secondo motivo il ha lamentato la violazione dell'art.2697 cc, difettando, a suo dire, la Parte_1
prova del credito.
Non solo il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità sia perché assolutamente generico, sia perché nulla deduce in merito ad eventuali ragioni di nullità del contratto;
per altro, l'appellata, sin dal ricorso monitorio, ha prodotto il contratto di finanziamento e l'estratto conto contenente l'analitica indicazione della rate pagate e di quelle rimaste insolute. Documentazione, quest'ultima, in alcun modo contestata dal . Parte_1
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.1460/22 del Tribunale di Ragusa.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in €.4.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
Catania 30.12.2024
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1756/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. DIMARTINO MARCO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 5 (C.F. ), domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 LA CP_1 P.IVA_1
SPEZIA; rappresentato e difeso dall'avv. ZURLO RAFFAELE e dall'avv. ORNATI ANDREA, giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/09/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza n.1460/22 Parte_1
con la quale il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
Il ha esposto che con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1592/2019, contestando la fondatezza della pretesa creditoria, chiedendo la revoca e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto, disconoscendo formalmente ex art. 214 c.p.c., tanto nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione quanto negli scritti difensivi successivi, la firma apposta sul documento di accettazione della richiesta di finanziamento;
eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito in quanto l'unico rapporto creditorio sussistente tra le parti in causa risaliva al 2007, con ultima rata pagata nel medesimo anno.
Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente quanto sostenuto dall'opponente e CP_1
chiedeva la verificazione della firma a fronte del disconoscimento.
Il primo Giudice non disponeva CTU grafologica e decideva la causa con la sentenza oggetto del gravame che occupa.
Si è costituita la società appellata per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
All'udienza del 25.9.2024 la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
* * *
pagina 2 di 5 Merita, in primo luogo, di essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, ritenendo questa Corte difettare i presupposti per l'applicazione della norma citata (v. Cass., Ordinanza n.
21824/2019).
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo il ha lamentato la violazione degli artt.214 e 216 cpc, atteso che, a fronte Parte_1
del disconoscimento della sottoscrizione presente sulla richiesta di finanziamento datata 24.9.2010 ed allegata al ricorso monitorio, il primo Giudice avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il disconoscimento e nell'attribuire rilievo a comportamenti extraprocessuali.
Al riguardo il Tribunale di Ragusa ha così motivato: “Ed invero, sotto il profilo dell'avvenuto disconoscimento da parte dell'opponente della firma apposta sul contratto di finanziamento, lo stesso deve intendersi inammissibile, in quanto incompatibile con il comportamento di fatto tenuto dal medesimo, il quale ha pagato alcune delle rate del prestito prima dell'instaurazione del giudizio de quo, in tal modo implicitamente riconoscendo la sussistenza del rapporto negoziale in contestazione nel presente giudizio. Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art.
2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti di cui all'art. 2732 c.c. alla revoca della confessione (cfr. Cass. Sez. 3, ord.n. 22460 del 27.09.2017, C.E.D.Cass.n. 645771). Nella specie l'opponente aveva già pagato alcune rate del piano di ammortamento, come evincibile dall'estratto-conto prodotto in atti, e tale comportamento costituisce senza dubbio un implicito riconoscimento del contratto di finanziamento, e quindi della sottoscrizione su di esso apposta e a lui riconducibile, avendo tale condotta un'indubbia valenza di confessione stragiudiziale, ed essendo essa con evidenza incompatibile con il successivo disconoscimento della stessa scrittura in via giudiziale”.
Questa Corte ritiene pienamente condivisibile il superiore punto di motivazione ed infondato il primo motivo di appello.
La giurisprudenza ha, infatti, avuto modo di precisare che “la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c. di disconoscere la scrittura prevista, presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pagina 3 di 5 pure tacitamente;
pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente” (cfr. Trib., Cremona 15.09.1989; nello stesso senso anche Trib. Pordenone, 19.5.2009 n. 776); e ancora, la Suprema Corte ha precisato che il riconoscimento di una scrittura privata può avvenire anche in sede stragiudiziale (Cass. civ. n. 21744/04), osservando che il riconoscimento, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo si inquadra nella dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento nel giudizio;
ne consegue che il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione ( Cass. civ. nn. 22460/17, 10849/12).
Nel caso di specie, a fronte del disconoscimento della propria sottoscrizione operato dall'appellante, dall'esame dell'estratto conto prodotto da che riporta lo stesso numero del contratto di CP_1
finanziamento del 24.9.2010 (n.8791667), risulta che l'appellante ha provveduto al pagamento di alcune rate del finanziamento. Comportamento extraprocessuale, quest'ultimo, assolutamente incompatibile con il successivo disconoscimento della sottoscrizione che, pertanto, va dichiarato inammissibile, come correttamente fatto dal primo Giudice. E' evidente, infatti, che il pagamento di alcune rate relative al contratto di finanziamento del 2010 costituisce un comportamento avente natura confessoria sia in ordine all'avvenuta sottoscrizione del contratto che in ordine alla ricezione della somma mutuata.
La pronuncia del primo Giudice appare, dunque, esente da censure ed il primo motivo di appello deve essere respinto.
Con il secondo motivo il ha lamentato la violazione dell'art.2697 cc, difettando, a suo dire, la Parte_1
prova del credito.
Non solo il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità sia perché assolutamente generico, sia perché nulla deduce in merito ad eventuali ragioni di nullità del contratto;
per altro, l'appellata, sin dal ricorso monitorio, ha prodotto il contratto di finanziamento e l'estratto conto contenente l'analitica indicazione della rate pagate e di quelle rimaste insolute. Documentazione, quest'ultima, in alcun modo contestata dal . Parte_1
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.1460/22 del Tribunale di Ragusa.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in €.4.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
Catania 30.12.2024
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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