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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1791 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1791 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] . ) con il Parte_1 C.F._1
LI AN (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
LI AN ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 30/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a NI (RN), rispettivamente in data 1.04.2007 e
18.09.2011, i figli e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.01.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I figli minorenni e sono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre. Le parti si impegnano a collaborare tra loro per una gestione dei figli e degli impegni ad essi correlati il più possibile paritaria, nel rispetto dei reciproci obblighi lavorativi. Le decisioni riguardanti la gestione ordinaria dei figli potranno essere prese autonomamente da ciascun genitore durante la permanenza dei figli presso di sé, mentre le decisioni di maggiore importanza, riguardanti la salute, la scuola, la religione o attività ricreative particolari, quali per esempio viaggi studio e vacanze, dovranno essere prese congiuntamente dai genitori;
2. Il padre avrà facoltà di vedere e tener presso di sé i figli liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi, tenendo ferme in ogni caso le seguenti modalità di permanenza: durante la settimana i figli staranno con il padre per due giorni anche non consecutivi, dall'ora di cena fino al mattino successivo, oltre ad un giorno nel week end, compreso il pernottamento. Durante le festività natalizie e pasquali i figli, considerata la loro età, potranno decidere, in accordo con i genitori, quanto tempo trascorrere presso l'uno e l'altro genitore, rispettando se possibile il principio dell'alternanza riguardo al giorno di Natale, Capodanno e Pasqua. Ciascun genitore potrà condurre con sé in vacanza i figli, previa comunicazione all'altro con congruo anticipo e con l'impegno di fornire i recapiti del luogo di destinazione.
3. L'unità abitativa sita in Bellaria Igea Marina (RN), via G. Saragat n. 8/int. 3, composta da appartamento al primo piano di un fabbricato condominiale e da un garage, di proprietà esclusiva del IG. , distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune quanto all'appartamento al Fg.18, Parte_1
Part.lla 1040, Sub. 11, Zona 1, Cat. A/3, Cl. 05, Vani 3,5 e quanto al garage al Fg. 18, Part.lla 1040,
Sub. 33, Zona 1, Cat. C/6, Cl. 03 di 23 mq, viene assegnata unitamente agli arredi che la compongono pagina 2 di 4 alla IG.ra , che continuerà ad abitarvi insieme ai figli e fino a quando Parte_2 Per_1 Per_2
entrambi questi ultimi non diverranno economicamente autosufficienti ovvero si trasferiranno entrambi in altra abitazione;
4. Il padre, a partire dal mese di Ottobre 2024, contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, fino a quando gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti, versando in favore della madre a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo complessivo di euro 300,00 (quindi
€.150,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
la prima rivalutazione partirà dal 01 gennaio 2026;
5. Le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, così come elencate nel protocollo di intesa adottato dal Tribunale di NI, saranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
le parti pattuiscono che debbano rientrare nelle spese straordinarie da suddividere al 50% anche i costi per l'abbigliamento, ivi comprese le calzature, da concordare previamente tra i genitori, nonché i costi per lo spillatico e le uscite dei figli, sempre da concordare. Le spese anticipate da ciascuna parte dovranno essere comunicate all'altra e corredate delle relative ricevute entro la fine di ogni mese, quindi rimborsate entro dieci giorni dalla richiesta, previa eventuale compensazione;
6. L'assegno unico per i figli erogato dall'Inps sarà percepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno a partire dal mese di Ottobre 2024;
7. Il IG. dichiara che il denaro investito a proprio nome, di cui al rapporto n Parte_1
00010/47460310169/00000 con DWS INVESTEURO H.Y.CORPORATES per un controvalore al
30/09/2024 di euro 21.184,05 è destinato, comprensivo di interessi, ai figli e Per_1 Persona_3
quali beneficiari al 50% ciascuno, pertanto in virtù di ciò il padre si impegna e obbliga a corrispondere loro il relativo importo, che risulterà liquidato al momento della cessazione del rapporto medesimo, ovvero in caso di eventuali anticipazioni parziali per eIGenze sopravvenute dei figli;
8. Le parti dichiarano che, in modifica di quanto pattuito in sede di separazione consensuale, per volontà comune delle parti dal mese di Gennaio 2024 in avanti le rate mensili del mutuo contratto dal IG. per l'acquisto della casa familiare sono state corrisposte per l'intero da Parte_1
quest'ultimo, quale esclusivo proprietario dell'immobile. rinuncia pertanto a Parte_1
richiedere la ripetizione della quota del 50% delle suddette rate alla IG.ra , che accetta Parte_2
tale rinuncia. Le rate del suddetto mutuo, di cui al contratto n. 017/04833018 del 27/05/2020 stipulato con BPer Banca, fino all'estinzione dello stesso, sono poste totalmente a carico del IG. Pt_1
quale esclusivo proprietario del bene immobile sito in Bellaria Igea Marina (RN), via G.
[...]
pagina 3 di 4 Saragat n. 8/int. 3, senza alcun obbligo di partecipazione a detto esborso da parte della IG.ra
[...]
Parte_2
9. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi dotati di lavoro ed economicamente autosufficienti, non pretendendo pertanto alcun contributo economico l'uno nei confronti dell'altro, a titolo di assegno divorzile o quant'altro;
10. I ricorrenti dichiarano di aver già regolamentato ogni altra questione economica tra loro intercorrente e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione, ad esclusione delle condizioni stabilite nel presente atto.
11. le spese relative al presente procedimento sono a carico delle parti al 50% ciascuno.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
il 2.10.2005 in Bellaria - Igea Marina (RN) alle condizioni di
[...] Parte_2
cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bellaria - Igea Marina (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 21 Parte II Serie A Anno 2005 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in NI nella camera di conIGlio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1791 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] . ) con il Parte_1 C.F._1
LI AN (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
LI AN ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 30/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a NI (RN), rispettivamente in data 1.04.2007 e
18.09.2011, i figli e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.01.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I figli minorenni e sono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre. Le parti si impegnano a collaborare tra loro per una gestione dei figli e degli impegni ad essi correlati il più possibile paritaria, nel rispetto dei reciproci obblighi lavorativi. Le decisioni riguardanti la gestione ordinaria dei figli potranno essere prese autonomamente da ciascun genitore durante la permanenza dei figli presso di sé, mentre le decisioni di maggiore importanza, riguardanti la salute, la scuola, la religione o attività ricreative particolari, quali per esempio viaggi studio e vacanze, dovranno essere prese congiuntamente dai genitori;
2. Il padre avrà facoltà di vedere e tener presso di sé i figli liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi, tenendo ferme in ogni caso le seguenti modalità di permanenza: durante la settimana i figli staranno con il padre per due giorni anche non consecutivi, dall'ora di cena fino al mattino successivo, oltre ad un giorno nel week end, compreso il pernottamento. Durante le festività natalizie e pasquali i figli, considerata la loro età, potranno decidere, in accordo con i genitori, quanto tempo trascorrere presso l'uno e l'altro genitore, rispettando se possibile il principio dell'alternanza riguardo al giorno di Natale, Capodanno e Pasqua. Ciascun genitore potrà condurre con sé in vacanza i figli, previa comunicazione all'altro con congruo anticipo e con l'impegno di fornire i recapiti del luogo di destinazione.
3. L'unità abitativa sita in Bellaria Igea Marina (RN), via G. Saragat n. 8/int. 3, composta da appartamento al primo piano di un fabbricato condominiale e da un garage, di proprietà esclusiva del IG. , distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune quanto all'appartamento al Fg.18, Parte_1
Part.lla 1040, Sub. 11, Zona 1, Cat. A/3, Cl. 05, Vani 3,5 e quanto al garage al Fg. 18, Part.lla 1040,
Sub. 33, Zona 1, Cat. C/6, Cl. 03 di 23 mq, viene assegnata unitamente agli arredi che la compongono pagina 2 di 4 alla IG.ra , che continuerà ad abitarvi insieme ai figli e fino a quando Parte_2 Per_1 Per_2
entrambi questi ultimi non diverranno economicamente autosufficienti ovvero si trasferiranno entrambi in altra abitazione;
4. Il padre, a partire dal mese di Ottobre 2024, contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, fino a quando gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti, versando in favore della madre a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo complessivo di euro 300,00 (quindi
€.150,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
la prima rivalutazione partirà dal 01 gennaio 2026;
5. Le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, così come elencate nel protocollo di intesa adottato dal Tribunale di NI, saranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
le parti pattuiscono che debbano rientrare nelle spese straordinarie da suddividere al 50% anche i costi per l'abbigliamento, ivi comprese le calzature, da concordare previamente tra i genitori, nonché i costi per lo spillatico e le uscite dei figli, sempre da concordare. Le spese anticipate da ciascuna parte dovranno essere comunicate all'altra e corredate delle relative ricevute entro la fine di ogni mese, quindi rimborsate entro dieci giorni dalla richiesta, previa eventuale compensazione;
6. L'assegno unico per i figli erogato dall'Inps sarà percepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno a partire dal mese di Ottobre 2024;
7. Il IG. dichiara che il denaro investito a proprio nome, di cui al rapporto n Parte_1
00010/47460310169/00000 con DWS INVESTEURO H.Y.CORPORATES per un controvalore al
30/09/2024 di euro 21.184,05 è destinato, comprensivo di interessi, ai figli e Per_1 Persona_3
quali beneficiari al 50% ciascuno, pertanto in virtù di ciò il padre si impegna e obbliga a corrispondere loro il relativo importo, che risulterà liquidato al momento della cessazione del rapporto medesimo, ovvero in caso di eventuali anticipazioni parziali per eIGenze sopravvenute dei figli;
8. Le parti dichiarano che, in modifica di quanto pattuito in sede di separazione consensuale, per volontà comune delle parti dal mese di Gennaio 2024 in avanti le rate mensili del mutuo contratto dal IG. per l'acquisto della casa familiare sono state corrisposte per l'intero da Parte_1
quest'ultimo, quale esclusivo proprietario dell'immobile. rinuncia pertanto a Parte_1
richiedere la ripetizione della quota del 50% delle suddette rate alla IG.ra , che accetta Parte_2
tale rinuncia. Le rate del suddetto mutuo, di cui al contratto n. 017/04833018 del 27/05/2020 stipulato con BPer Banca, fino all'estinzione dello stesso, sono poste totalmente a carico del IG. Pt_1
quale esclusivo proprietario del bene immobile sito in Bellaria Igea Marina (RN), via G.
[...]
pagina 3 di 4 Saragat n. 8/int. 3, senza alcun obbligo di partecipazione a detto esborso da parte della IG.ra
[...]
Parte_2
9. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi dotati di lavoro ed economicamente autosufficienti, non pretendendo pertanto alcun contributo economico l'uno nei confronti dell'altro, a titolo di assegno divorzile o quant'altro;
10. I ricorrenti dichiarano di aver già regolamentato ogni altra questione economica tra loro intercorrente e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione, ad esclusione delle condizioni stabilite nel presente atto.
11. le spese relative al presente procedimento sono a carico delle parti al 50% ciascuno.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
il 2.10.2005 in Bellaria - Igea Marina (RN) alle condizioni di
[...] Parte_2
cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bellaria - Igea Marina (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 21 Parte II Serie A Anno 2005 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in NI nella camera di conIGlio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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