Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00491/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00873/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 873 del 2024, proposto da RG TA CA, EP ST, EL CA, AN GR, AR RT, CA AS, EL DA, BI AB, IE EP RO, AL SI, AN LA, IO SS, AN MA DD, IEaldo DD, rappresentati e difesi dall'avvocato Renzo Filoia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas, Stefania Sotgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
in punto
“piena ed integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza Tar Sardegna n. 95/2024, resa nel procedimento RGN 662/2023, pubblicata in data 8.2.2024”, sul riconoscimento dei sei scatti stipendiali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:
FATTO e DIRITTO
che parte ricorrente, in data 12 maggio 2025, ha depositato memoria di replica con la quale ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti dell’INPS per tutti i ricorrenti, con condanna alle spese per soccombenza virtuale dell’Istituto previdenziale, e ciò in ragione del fatto che nelle more del giudizio l’Amministrazione resistente ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto a quanto dovuto in applicazione dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, allegando i relativi prospetti di liquidazione e pagamento;
che l’Istituto resistente, con memoria del 28.4.2025, aveva già chiesto l’integrale declaratoria della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese;
tenuto conto delle difficoltà operative in cui, con ogni verosimiglianza, si è trovato ad agire l’INPS nell’ottemperare alle assai numerose sentenze emesse in materia - difficoltà verosimilmente riconducibili all’assai elevato numero di riliquidazioni dei TFS imposte dalle recenti decisioni del Consiglio di Stato e dei TAR - il Collegio ritiene tuttavia equo, data l’oggettiva, mancata spontanea esecuzione della sentenza nei termini di legge, condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi nella misura – invero assai contenuta – contenuta indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore dei ricorrenti in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato sia nel presente giudizio di ottemperanza e sia nel ricorso definito con la sentenza n. 95/2024, con distrazione delle spese stesse in favore del procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella udienza camerale del 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO