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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/10/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3992/2020 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.) proposta da
( , difeso dall'avv. Francescamaria Parte_1 C.F._1
Italiano,
‒ appellante principale / appellato incidentale contro
( ), difesa dall'avv. Maria Cecilia Controparte_1 P.IVA_1
Magazzù,
‒ appellata principale / appellante incidentale e contro
( ), difeso dall'avv. Fortunata Grasso, Controparte_2 P.IVA_2
‒ appellato principale / appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
295 2017 90100030443 000, limitatamente alla parte di tale atto (l'altra è relativa ad una pretesa di natura tributaria) il cui presupposto è una cartella, la n. 295 2008 0000731426
000, emessa per la riscossione di una somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa irrogata per una violazione del codice della strada, cartella rimasta insoluta.
La ha resistito. Controparte_3
Il ha resistito. Controparte_2
1 Il Giudice di pace, con la sentenza n. 224/2020, depositata il 18 febbraio 2020, ha annullato l'intimazione di pagamento, compensando le spese di lite. ha proposto appello. Parte_1
Il costituitosi, ha proposto appello incidentale. Controparte_2
La ha resistito, proponendo appello incidentale. Controparte_3
L è subentrata a titolo universale alla Controparte_1
Controparte_3
Per ordine logico, bisogna esaminare prima gli appelli incidentali.
In primo grado il ha eccepito tra l'altro, quale causa di estinzione del Pt_1 credito, la prescrizione, che sarebbe maturata anche se la cartella di pagamento fosse stata notificata.
È utile ricordare che la cartella è un atto che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolve la funzione rivestita, nell'espropriazione codicistica, dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto (cfr. Cass. n. 722/23; Cass. n. 6526/18; Cass. n. 3021/18;
Cass. n. 384/16), mentre l'intimazione è assimilabile al precetto c.d. in rinnovazione: da qui, l'applicabilità dei principi elaborati in materia di opposizioni a precetto.
Anche a proposito dell'opposizione a precetto è valida la distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, «la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al quomodo dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire in executivis» (Cass. n. 24047/09; Cass. n. 10296/09; Cass. n. 6845/93).
È opposizione all'esecuzione quella con cui l'intimato eccepisca che il credito si è estinto per intervenuta prescrizione, contestandosi in radice il diritto del creditore di agire in forma esecutiva (cfr. relativamente alla riscossione delle sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, Cass. n. 18152/24; Cass. n. 13304/24).
È da rilevare, in fatto, che presupposto dell'intimazione di pagamento n. 295 2017
90100030443 000 è (anche, per quanto è oggetto di opposizione) la cartella, la n. 295
2008 0000731426 000, emessa per la riscossione di una somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa irrogata per una violazione del codice della strada.
2 La notifica della cartella risale al 15.10.2008, come è riportato nella stessa intimazione opposta.
L ha sostenuto, anche con l'appello Controparte_1 incidentale, eccependo con questo l'omessa valutazione di documenti rilevanti, di avere interrotto il termine prescrizionale con l'intimazione di pagamento n. 295 2012
9043812782, notificata in data 20.9.2013 al destinatario, tramite consegna ad un familiare convivente e spedizione della raccomandata informativa in forma semplice (senza avviso di ricevimento).
Il motivo non può essere recepito.
La cartella presupposta, la n. 295 2008 0000731426 000, risulta notificata regolarmente e validamente, tramite deposito della stessa nella casa comunale e spedizione della raccomandata c.d. informativa, consegnata ad un familiare del destinatario in data 20.10.2008: gli atti del procedimento notificatorio sono provati dai documenti prodotti e in particolare dall'avviso di ricevimento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di notifica della cartella di pagamento, «nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140
c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del
1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione»
(Cass. n. 9782/18; in senso conforme, Cass. n. 25079/14; cfr., altresì, Cass. n. 33610/19).
Quanto all'intimazione di pagamento n. 295 2012 9043812782, risultano prodotti l'avviso di ricevimento, che reca il numero dell'atto e che ne comprova il recapito in data
20.9.2013, e l'estratto di un archivio interno in cui sono riportati, in relazione alla cartella di “provenienza”, quella presupposta, i numeri identificativi delle intimazioni che l'avrebbero seguita, tra cui quella che si assume avesse interrotto il termine prescrizione e quella opposta.
Non si può ritenere provata, adeguatamente, la notifica di un atto interruttivo nel quinquennio successivo alla notifica della cartella, risalente al 20.10.2008, e prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 24.1.2018.
Nell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata è riportato il numero
3 identificativo dell'intimazione, ma tale atto non è prodotto, sicché non è possibile verificare, obiettivamente, se la stessa fosse riferibile, per dati e contenuti, alla cartella prodromica o quale ne fosse il contenuto.
L'inadeguatezza probatoria di documentazione interna è stata eccepita già in primo grado (pag. 10 delle note autorizzate) e, comunque, è stata rilevata nella sentenza impugnata e non ha formato oggetto di motivi specifici di critica, se non quello con cui la appellante incidentale ha sostenuto di avere dimostrato l'atto interruttivo.
Sul punto, bisogna osservare che la prova dell'atto interruttivo non può essere data tramite estratti o stampe di registri o archivi interni, peraltro formati in date successive alla notifica, che indichino la cartella di “provenienza” e le intimazioni che ne erano
(sarebbero) seguite.
Il documento primario, infatti, è l'intimazione, da cui si dovrebbe evincere il contenuto dell'atto notificato e la riferibilità all'atto prodromico (la cartella), oltre alla sua idoneità ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
La prova non può essere surrogata da estratti di registri o archivi interni, che non si identificano neanche, in senso proprio, con una “matrice” (come potrebbe essere un estratto di ruolo rispetto alla cartella), dovendo essere data tramite l'intimazione di pagamento, perché non c'è ragione per cui tale atto sia consegnato, in unico originale, al destinatario (come è per la cartella) in modo da non rimanere nella disponibilità dell'agente della riscossione.
La giurisprudenza ha escluso «la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria», a proposito della prova della notifica della cartella (Cass. n. 6887/16, in motivazione): ma il principio ha un raggio più ampio (anche soggettivamente, non essendoci ragioni per non estenderlo agli agenti della riscossione).
Identico principio opera – non sussistendo ragioni in contrario, sistematiche o logiche – quanto alle diciture contenute in avvisi di ricevimento relativi a notifiche di atti.
In termini più specifici, in materia di sanzioni amministrative, «l'atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri
4 identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all'obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione» (Cass. n. 24677/21, la quale ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull'assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report prodotti dalla società di riscossione, aveva confermato l'effetto interruttivo della prescrizione derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di pagamento: l'errore era consistito nell'avere il giudice di merito presunto «l'efficacia interruttiva a prescindere dall'effettiva individuazione del contenuto dell'atto inviato con la raccomandata»).
Da questi principi e dall'analisi della documentazione prodotta deriva che, anche a ritenere provata la valida notifica della cartella, risalendo questa al 20.10.2008, la prescrizione quinquennale è maturata prima della notifica, avvenuta in data 24.1.2018, dell'intimazione opposta.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, gli appelli incidentali vanno rigettati.
L'appello principale è fondato, nei limiti appresso descritti.
L'art. 92, comma 2, c.p.c. ‒ nel testo applicabile ratione temporis ‒ dispone che «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che «ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.»
(Cass. n. 3977/20).
L'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è integrata quando muta, dopo l'inizio della causa, il quadro di riferimento costituito da principi di diritto, mentre la assoluta novità della questione «è riconducibile, più in generale, ad una
5 situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza» (Corte cost. n. 77 del 2018).
Nella controversia in primo grado, le “questioni di rito” non erano complesse o nuove e i “più recenti orientamenti giurisprudenziali”, oltre a non essere indicati, esprimono, in realtà, principi generali elaborati da molti anni.
Le gravi ed eccezionali ragioni ‒ insite anche nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c., nel modo integrato dalla pronuncia di illegittimità costituzionale (v. Corte cost. n. 77 del
2018, in motivazione) ‒, che devono essere indicate nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale «non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge» (Cass. n. 14036/24).
Si deve escludere, perciò, che sussistano motivi per compensare le spese.
L'appello principale, pertanto, va accolto, con la riforma (parziale) della sentenza di primo grado.
Relativamente alla condanna in solido o meno dell'ente creditore e dell'agente della riscossione, si devono considerare, organicamente, i principi giurisprudenziali più recenti.
In linea generale, in materia di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, «ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità,
a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo» (Cass. n. 1070/17; in senso analogo, Cass. n. 7371/17, relativamente all'ipotesi di annullamento della cartella per omessa notifica di un atto presupposto: quindi, per una causa riconducibile all'ente impositore).
Perciò, quando la cartella emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sia annullata, è riconosciuta la possibilità della condanna al rimborso delle spese a carico dell'ente creditore e dell'agente della riscossione, in solido tra loro (cfr.
Cass. n. 23459/11).
Più in generale, «nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né ‒ di per sé sola considerata ‒ di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la
6 facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore» (Cass. n. 15390/18).
Il principio è stato ribadito proprio in materia di riscossione di sanzioni amministrative: «nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali» (Cass. n. 24678/18).
E d'altronde, anche quando siano contestati fatti riferibili all'ente impositore,
l'agente della riscossione è legittimato passivo nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento relativa a sanzione amministrativa, perché l'agente «ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale» (Cass. n. 12385/13).
Ma ‒ è da ricordare ‒ secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, «ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' Controparte_1
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento
[...] venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito
7 dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità»
(Cass. n. 7716/22, la quale ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte al cui comportamento sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione).
Nel caso in esame la prescrizione è maturata ‒ mancando una prova adeguata di atti interruttivi successivi ‒ dopo la notifica della cartella, sicché ‒ in base al principio di causalità ‒ al rimborso delle spese va condannata l' , Controparte_1 con liquidazione soggetta ai parametri previsti per le cause davanti al giudice di pace (fase di studio, 60,00; fase introduttiva, 60,00; fase decisionale, 140,00).
Le spese sono da compensare nel rapporto con il oltre che in Controparte_2 forza del principio citato, anche per la soccombenza reciproca in questo grado e, comunque, perché il principio dirimente sulla questione è di recente elaborazione.
Le spese di primo grado e di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 1.100,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività, fattori che comportano la riduzione degli importi medi previsti per ciascuna fase, con esclusione di quella istruttoria (fase di studio, 100,00; fase introduttiva,
100,00: fase decisionale: 120,00).
Si deve dare atto, relativamente agli appelli incidentali, della sussistenza del presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' Controparte_1
a rimborsare all'appellante le spese di lite relative al primo grado che
[...] liquida in euro 50,42 per spese vive e in euro 260,00 per compensi, oltre spese generali,
C.P.A. e I.V.A.;
2) rigetta gli appelli incidentali;
8 3) condanna l' a rimborsare all'appellante le Controparte_1 spese di lite di questo grado che liquida in euro 64,50 per spese vive ed euro 320,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.;
4) compensa le spese di entrambi i gradi nel rapporto con il Controparte_2
Dà atto che sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/02, per il pagamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli incidentali.
Così deciso in Messina il 28 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
9
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3992/2020 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.) proposta da
( , difeso dall'avv. Francescamaria Parte_1 C.F._1
Italiano,
‒ appellante principale / appellato incidentale contro
( ), difesa dall'avv. Maria Cecilia Controparte_1 P.IVA_1
Magazzù,
‒ appellata principale / appellante incidentale e contro
( ), difeso dall'avv. Fortunata Grasso, Controparte_2 P.IVA_2
‒ appellato principale / appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
295 2017 90100030443 000, limitatamente alla parte di tale atto (l'altra è relativa ad una pretesa di natura tributaria) il cui presupposto è una cartella, la n. 295 2008 0000731426
000, emessa per la riscossione di una somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa irrogata per una violazione del codice della strada, cartella rimasta insoluta.
La ha resistito. Controparte_3
Il ha resistito. Controparte_2
1 Il Giudice di pace, con la sentenza n. 224/2020, depositata il 18 febbraio 2020, ha annullato l'intimazione di pagamento, compensando le spese di lite. ha proposto appello. Parte_1
Il costituitosi, ha proposto appello incidentale. Controparte_2
La ha resistito, proponendo appello incidentale. Controparte_3
L è subentrata a titolo universale alla Controparte_1
Controparte_3
Per ordine logico, bisogna esaminare prima gli appelli incidentali.
In primo grado il ha eccepito tra l'altro, quale causa di estinzione del Pt_1 credito, la prescrizione, che sarebbe maturata anche se la cartella di pagamento fosse stata notificata.
È utile ricordare che la cartella è un atto che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolve la funzione rivestita, nell'espropriazione codicistica, dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto (cfr. Cass. n. 722/23; Cass. n. 6526/18; Cass. n. 3021/18;
Cass. n. 384/16), mentre l'intimazione è assimilabile al precetto c.d. in rinnovazione: da qui, l'applicabilità dei principi elaborati in materia di opposizioni a precetto.
Anche a proposito dell'opposizione a precetto è valida la distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, «la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al quomodo dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire in executivis» (Cass. n. 24047/09; Cass. n. 10296/09; Cass. n. 6845/93).
È opposizione all'esecuzione quella con cui l'intimato eccepisca che il credito si è estinto per intervenuta prescrizione, contestandosi in radice il diritto del creditore di agire in forma esecutiva (cfr. relativamente alla riscossione delle sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, Cass. n. 18152/24; Cass. n. 13304/24).
È da rilevare, in fatto, che presupposto dell'intimazione di pagamento n. 295 2017
90100030443 000 è (anche, per quanto è oggetto di opposizione) la cartella, la n. 295
2008 0000731426 000, emessa per la riscossione di una somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa irrogata per una violazione del codice della strada.
2 La notifica della cartella risale al 15.10.2008, come è riportato nella stessa intimazione opposta.
L ha sostenuto, anche con l'appello Controparte_1 incidentale, eccependo con questo l'omessa valutazione di documenti rilevanti, di avere interrotto il termine prescrizionale con l'intimazione di pagamento n. 295 2012
9043812782, notificata in data 20.9.2013 al destinatario, tramite consegna ad un familiare convivente e spedizione della raccomandata informativa in forma semplice (senza avviso di ricevimento).
Il motivo non può essere recepito.
La cartella presupposta, la n. 295 2008 0000731426 000, risulta notificata regolarmente e validamente, tramite deposito della stessa nella casa comunale e spedizione della raccomandata c.d. informativa, consegnata ad un familiare del destinatario in data 20.10.2008: gli atti del procedimento notificatorio sono provati dai documenti prodotti e in particolare dall'avviso di ricevimento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di notifica della cartella di pagamento, «nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140
c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del
1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione»
(Cass. n. 9782/18; in senso conforme, Cass. n. 25079/14; cfr., altresì, Cass. n. 33610/19).
Quanto all'intimazione di pagamento n. 295 2012 9043812782, risultano prodotti l'avviso di ricevimento, che reca il numero dell'atto e che ne comprova il recapito in data
20.9.2013, e l'estratto di un archivio interno in cui sono riportati, in relazione alla cartella di “provenienza”, quella presupposta, i numeri identificativi delle intimazioni che l'avrebbero seguita, tra cui quella che si assume avesse interrotto il termine prescrizione e quella opposta.
Non si può ritenere provata, adeguatamente, la notifica di un atto interruttivo nel quinquennio successivo alla notifica della cartella, risalente al 20.10.2008, e prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 24.1.2018.
Nell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata è riportato il numero
3 identificativo dell'intimazione, ma tale atto non è prodotto, sicché non è possibile verificare, obiettivamente, se la stessa fosse riferibile, per dati e contenuti, alla cartella prodromica o quale ne fosse il contenuto.
L'inadeguatezza probatoria di documentazione interna è stata eccepita già in primo grado (pag. 10 delle note autorizzate) e, comunque, è stata rilevata nella sentenza impugnata e non ha formato oggetto di motivi specifici di critica, se non quello con cui la appellante incidentale ha sostenuto di avere dimostrato l'atto interruttivo.
Sul punto, bisogna osservare che la prova dell'atto interruttivo non può essere data tramite estratti o stampe di registri o archivi interni, peraltro formati in date successive alla notifica, che indichino la cartella di “provenienza” e le intimazioni che ne erano
(sarebbero) seguite.
Il documento primario, infatti, è l'intimazione, da cui si dovrebbe evincere il contenuto dell'atto notificato e la riferibilità all'atto prodromico (la cartella), oltre alla sua idoneità ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
La prova non può essere surrogata da estratti di registri o archivi interni, che non si identificano neanche, in senso proprio, con una “matrice” (come potrebbe essere un estratto di ruolo rispetto alla cartella), dovendo essere data tramite l'intimazione di pagamento, perché non c'è ragione per cui tale atto sia consegnato, in unico originale, al destinatario (come è per la cartella) in modo da non rimanere nella disponibilità dell'agente della riscossione.
La giurisprudenza ha escluso «la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria», a proposito della prova della notifica della cartella (Cass. n. 6887/16, in motivazione): ma il principio ha un raggio più ampio (anche soggettivamente, non essendoci ragioni per non estenderlo agli agenti della riscossione).
Identico principio opera – non sussistendo ragioni in contrario, sistematiche o logiche – quanto alle diciture contenute in avvisi di ricevimento relativi a notifiche di atti.
In termini più specifici, in materia di sanzioni amministrative, «l'atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri
4 identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all'obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione» (Cass. n. 24677/21, la quale ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull'assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report prodotti dalla società di riscossione, aveva confermato l'effetto interruttivo della prescrizione derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di pagamento: l'errore era consistito nell'avere il giudice di merito presunto «l'efficacia interruttiva a prescindere dall'effettiva individuazione del contenuto dell'atto inviato con la raccomandata»).
Da questi principi e dall'analisi della documentazione prodotta deriva che, anche a ritenere provata la valida notifica della cartella, risalendo questa al 20.10.2008, la prescrizione quinquennale è maturata prima della notifica, avvenuta in data 24.1.2018, dell'intimazione opposta.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, gli appelli incidentali vanno rigettati.
L'appello principale è fondato, nei limiti appresso descritti.
L'art. 92, comma 2, c.p.c. ‒ nel testo applicabile ratione temporis ‒ dispone che «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che «ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.»
(Cass. n. 3977/20).
L'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è integrata quando muta, dopo l'inizio della causa, il quadro di riferimento costituito da principi di diritto, mentre la assoluta novità della questione «è riconducibile, più in generale, ad una
5 situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza» (Corte cost. n. 77 del 2018).
Nella controversia in primo grado, le “questioni di rito” non erano complesse o nuove e i “più recenti orientamenti giurisprudenziali”, oltre a non essere indicati, esprimono, in realtà, principi generali elaborati da molti anni.
Le gravi ed eccezionali ragioni ‒ insite anche nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c., nel modo integrato dalla pronuncia di illegittimità costituzionale (v. Corte cost. n. 77 del
2018, in motivazione) ‒, che devono essere indicate nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale «non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge» (Cass. n. 14036/24).
Si deve escludere, perciò, che sussistano motivi per compensare le spese.
L'appello principale, pertanto, va accolto, con la riforma (parziale) della sentenza di primo grado.
Relativamente alla condanna in solido o meno dell'ente creditore e dell'agente della riscossione, si devono considerare, organicamente, i principi giurisprudenziali più recenti.
In linea generale, in materia di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, «ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità,
a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo» (Cass. n. 1070/17; in senso analogo, Cass. n. 7371/17, relativamente all'ipotesi di annullamento della cartella per omessa notifica di un atto presupposto: quindi, per una causa riconducibile all'ente impositore).
Perciò, quando la cartella emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sia annullata, è riconosciuta la possibilità della condanna al rimborso delle spese a carico dell'ente creditore e dell'agente della riscossione, in solido tra loro (cfr.
Cass. n. 23459/11).
Più in generale, «nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né ‒ di per sé sola considerata ‒ di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la
6 facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore» (Cass. n. 15390/18).
Il principio è stato ribadito proprio in materia di riscossione di sanzioni amministrative: «nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali» (Cass. n. 24678/18).
E d'altronde, anche quando siano contestati fatti riferibili all'ente impositore,
l'agente della riscossione è legittimato passivo nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento relativa a sanzione amministrativa, perché l'agente «ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale» (Cass. n. 12385/13).
Ma ‒ è da ricordare ‒ secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, «ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' Controparte_1
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento
[...] venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito
7 dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità»
(Cass. n. 7716/22, la quale ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte al cui comportamento sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione).
Nel caso in esame la prescrizione è maturata ‒ mancando una prova adeguata di atti interruttivi successivi ‒ dopo la notifica della cartella, sicché ‒ in base al principio di causalità ‒ al rimborso delle spese va condannata l' , Controparte_1 con liquidazione soggetta ai parametri previsti per le cause davanti al giudice di pace (fase di studio, 60,00; fase introduttiva, 60,00; fase decisionale, 140,00).
Le spese sono da compensare nel rapporto con il oltre che in Controparte_2 forza del principio citato, anche per la soccombenza reciproca in questo grado e, comunque, perché il principio dirimente sulla questione è di recente elaborazione.
Le spese di primo grado e di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 1.100,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività, fattori che comportano la riduzione degli importi medi previsti per ciascuna fase, con esclusione di quella istruttoria (fase di studio, 100,00; fase introduttiva,
100,00: fase decisionale: 120,00).
Si deve dare atto, relativamente agli appelli incidentali, della sussistenza del presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' Controparte_1
a rimborsare all'appellante le spese di lite relative al primo grado che
[...] liquida in euro 50,42 per spese vive e in euro 260,00 per compensi, oltre spese generali,
C.P.A. e I.V.A.;
2) rigetta gli appelli incidentali;
8 3) condanna l' a rimborsare all'appellante le Controparte_1 spese di lite di questo grado che liquida in euro 64,50 per spese vive ed euro 320,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.;
4) compensa le spese di entrambi i gradi nel rapporto con il Controparte_2
Dà atto che sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/02, per il pagamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli incidentali.
Così deciso in Messina il 28 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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