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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 11329/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice
Emanuela Romano Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ime osso da:
DA (Cod. Fisc. ), nato il Pt_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
4 in Codice CUI 06RRSD5 con il patrocinio dell'Avv. Davide Ascari del Foro di Modena, con studio professionale in Modena alla via A. Begarelli n. 13 RICORRENTE
(CF ), in persona del in carica, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 ege Distrettuale to (C.F.
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il solo ricorrente: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, con ogni più opportuno provvedimento in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, Nel merito Annullare il provve rovincia di Modena e dichiarare che al ricorrent debba essere rilasciato Parte_3 permesso di soggiorno per e…”.
Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 4 agosto 2024, ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 28.05.2024 dal Questore della Provincia di Modena, notificatogli il17.07.2024. 1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che l'interessato ha dichiarato di aver fatto ingresso in Italia nel marzo 2017; attualmente domiciliato a Modena, insieme ai familiari, in merito alla vita privata, dichiara di essere celibe e di avere i propri familiari (made, sorella, fratello) in Italia, affermando nel contempo di temere per la propria vita, in quanto il padre, morto a febbraio 2023, a causa della sua tossicodipendenza, avrebbe contratto diversi debiti;
in merito alla situazione occupazionale, risulta avere una proposta di assunzione dall'azienda “Car Cleans Srl” di Modena di Ferraresi Gianluigi, una volta in possesso di permesso di soggiorno;
in merito alla condotta, non risulta aver avuto alcun precedente di polizia….” e ancora “.. l'istante risulta essere presente sul territorio nazionale dal marzo 2017, ovverosia da circa sette anni;
per ciò che attiene la vita familiare, l'istante non ha prodotto documentazione relativa a legami sociali e familiari;
riferendo di non essere coniugato e di non avere una relazione stabile o figli in Italia, e di convivere con il fratello, la sorella e la madre a Modena, senza tuttavia documentare l'asse sarebbe attualmente domiciliato a Modena, ospite della sig.r , come da documentazione di ospitalità allegata all'istanza; Parte_4 per gua italiana, l'istante non ha fornito documentazione, limitandosi a dichiarare, a mezzo allegato integrativo, una buona conoscenza dell'idioma; né è emerso alcun elemento relativo ad una partecipazione a percorsi di studio, associazioni, volontariato o formazione professionale;
relativamente alla situazione lavorativa, dagli Accertamenti esperiti dalla Questura l'istante ha prodotto dichiarazione d'impegno all'assunzione; occorre evidenziare che la durata del soggiorno costituisce… un parametro fondamentale per la valutazione dell'esistenza sul territorio nazionale di una consolidata vita privata e familiare. In questo senso la ratio dell'istituto di cui al terzo e quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 D. lgs.n. 286/98 appare essere la tutela di un radicamento effettivo già presente, a fronte di un soggiorno di lunga durata, non la regolarizzazione di un ingresso recente in deroga alla disciplina generale dei permessi di soggiorno di cui al TUI, nonché alla normativa in materia di protezione internazionale. Non si ritiene che gli elementi istruttori rilevati siano sufficienti a provare che il richiedente in caso di rimpatrio vedrebbe leso il suo diritto fondamentale all'unità familiare, in considerazione dell'assenza di elementi relativi a comprovati e documentati legami familiari e affettivi sul territorio;
nel contempo, non si ritiene che gli elementi forniti in merito alla vita privata dell'istante comprovino una sua consolidata integrazione sociale sul territorio nazionale, a fronte della settennale permanenza in Italia..”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, sia sotto il profilo lavorativo, sia sotto il profilo abitativo e familiare. Ha dedotto, in particolare, di avere e di aver sempre avuto un'occupazione lavorativa, di avere una regolare sistemaz vive insieme alla sua famiglia composta: da Persona_1
nata in [...] il [...]
[...] Persona_2
il 23.08.1998 e dalla sorella Parte_5 in Brasile il 12.05.2000, tutti in possesso di 1.3. Sospesa l'efficacia esecutiva del decreto impugnato, si è fissata udienza per la comparizione delle parti.
Pag. 2 di 7 1.4. Sebbene regolarmente citato ( a nota di deposito del difensore di parte ricorrente del 20.12.24) il , non si è costituito e, pertanto, Controparte_1 ne è stata dichiarata la contumacia dal giudice delegante (v. verbale udienza del 23.12.24).
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “…. ADR: io sto lavorando a Modena in un autolavaggio CAR CLEAN 2.0., sono assunto con contratto a tempo determinato fino al 9.8.2025; il contratto ce l'ho da sei mesi, prima ho lavorato, per quasi un anno e mezzo, sempre nella stessa ditta ma senza contratto, in nero. Il contratto che ho è part-time di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, ma capita spesso che lavoro più ore rispetto a quelle previste nel contratto e quindi la mia paga cambia a seconda delle ore che lavoro. Mediamente al mese guadagno 1300,00-1350,00 euro. Non avendo nessun permesso di soggiorno, ho fatto altri lavori precedentemente ma tutti senza contratto: ricordo di aver lavorato come facchino, muratore e giardiniere. Sono in Italia dal 2017. Qui in Italia ho mia madre, mia sorella e mio fratello. Erano tutti e tre già in Italia quando io sono arrivato nel 2017. Sono nato in [...] nel 1994, ero già maggiorenne nel 2017 e sono il primogenito;
mia sorella, mio fratello erano ancora minorenni quando hanno fatto ingresso qui in Italia. Tutti loro hanno il permesso di soggiorno, mia madre e mio fratello per lavoro subordinato (Mia madre fa la badante e mio fratello l'operario metalmeccanico) e motivi familiari (mia sorella). Mio padre è morto in Brasile due anni fa, era malato, non è mai venuto in Italia. Preciso che i miei genitori erano separati. Non ho altri familiari in Italia e in Brasile non ho più nessun parente. ADR: non ho chiesto subito il permesso di soggiorno, non ho avviato alcuna pratica di emersione del lavoro perché mi era stato detto che sarebbe uscita una legge apposita. Ho saputo che nel 2020 c'era stata una legge che avrebbe potuto fare al caso mio ma il datore di lavoro per il quale lavoravo in nero mi ha detto di aspettare ancora, che non se la sentiva di regolarizzare la mia posizione. ADR: sto bene in salute, grazie. ADR: io e la mia famiglia viviamo a Modena in un appartamento in affitto, paghiamo 750,00 euro al mese;
contribuiamo tutti al pagamento dell'affitto. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia italiana, non sono mai tornato in Brasile dal 2017 fino ad oggi. Ho tutta la mia famiglia qui. ADR: ad aprile del 2024 ho presentato domanda di asilo e ho ottenuto a maggio sempre dell'anno scorso un permesso dalla Questura di Modena e così ho potuto trovare regolare lavoro. ADR: lavoro e basta, non ho alcun hobby in particolare. Voglio iscrivermi a scuola guida per ottenere la patente. ADR: ho una relazione sentimentale da qualche mese, non posso dire ora se sia una relazione stabile, seria o meno”.
1.6. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Nel termine indicato il difensore del ricorrente ha concluso come in epigrafe.
*** 2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendo escludere, nella presente sede, qualsiasi scrutinio sulle domande di protezione internazionale e di asilo ex art. 10 comma 3 Cost. che, sebbene avanzate nel ricorso, non sono state, invero, poi, reiterate nelle relative conclusioni del presente procedimento da parte del suo difensore e che, comunque, sarebbero inammissibili.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di
Pag. 3 di 7 rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dall'integrazione documentale da ultimo effettuata dal difensore dell'istante la domanda amministrativa è stata presentata in data 13.2.23 quando ha richiesto l'appuntamento per la formalizzazione). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua
Pag. 4 di 7 riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È quindi evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un serio percorso di integrazione lavorativo -sia pure ancora allo stato iniziale- nonché familiare ed alloggiativo sul territorio italiano. E ciò aldilà della permanenza in Italia sin dal 2017 come solo asserita dall'istante e della presentazione della domanda anche di asilo nel 2024. Dalla documentazione depositata, in particolare, si evince che il ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (v. parere della CT sul punto), ha avviato un percorso di integrazione lavorativa nel momento in cui è riuscito ad ottenere un permesso di soggiorno, sia pure provvisorio, riuscendo a percepire discreti guadagni (oltre 6.000 euro fino al novembre 2024): ha, infatti, in corso un contratto di lavoro come facchino in scadenza al 30.8.25 pur precisando di avere lavorato precedentemente in maniera irregolare presso la medesima ditta;
rispetto a quest'ultimo impiego percepisce circa 800,00-900,00 euro mensili. Vive in un'abitazione in locazione unitamente alla madre, al fratello e alla sorella, tutti regolarmente soggiornanti in Italia come documentato in atti (v. allegati ricorso). Ha provato, a tal proposito, di avere oramai tutti i suoi affetti familiari più stretti in Italia, ciò che renderebbe il suo allontanamento in contrasto con l'art. 8 CEDU. Ha, altresì, dimostrato, nonostante la mancanza di idonee attestazioni, di avere una buona conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento dell'audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un interprete. È indubbio, quindi, che egli abbia compiuto “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta i za risponda ad u gno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. Per_3
13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato Per_4 disciplinato c ndo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto
Pag. 5 di 7 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, dove è privo di riferimenti familiari, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (vita privata e familiare) che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Nulla per le spese attesa la contumacia di parte resistente e considerato che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese. Così deciso in Bologna, il 6 febbraio 2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente
Pag. 6 di 7 Dott. Luca Minniti
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 11329/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice
Emanuela Romano Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ime osso da:
DA (Cod. Fisc. ), nato il Pt_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
4 in Codice CUI 06RRSD5 con il patrocinio dell'Avv. Davide Ascari del Foro di Modena, con studio professionale in Modena alla via A. Begarelli n. 13 RICORRENTE
(CF ), in persona del in carica, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 ege Distrettuale to (C.F.
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il solo ricorrente: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, con ogni più opportuno provvedimento in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, Nel merito Annullare il provve rovincia di Modena e dichiarare che al ricorrent debba essere rilasciato Parte_3 permesso di soggiorno per e…”.
Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 4 agosto 2024, ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 28.05.2024 dal Questore della Provincia di Modena, notificatogli il17.07.2024. 1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che l'interessato ha dichiarato di aver fatto ingresso in Italia nel marzo 2017; attualmente domiciliato a Modena, insieme ai familiari, in merito alla vita privata, dichiara di essere celibe e di avere i propri familiari (made, sorella, fratello) in Italia, affermando nel contempo di temere per la propria vita, in quanto il padre, morto a febbraio 2023, a causa della sua tossicodipendenza, avrebbe contratto diversi debiti;
in merito alla situazione occupazionale, risulta avere una proposta di assunzione dall'azienda “Car Cleans Srl” di Modena di Ferraresi Gianluigi, una volta in possesso di permesso di soggiorno;
in merito alla condotta, non risulta aver avuto alcun precedente di polizia….” e ancora “.. l'istante risulta essere presente sul territorio nazionale dal marzo 2017, ovverosia da circa sette anni;
per ciò che attiene la vita familiare, l'istante non ha prodotto documentazione relativa a legami sociali e familiari;
riferendo di non essere coniugato e di non avere una relazione stabile o figli in Italia, e di convivere con il fratello, la sorella e la madre a Modena, senza tuttavia documentare l'asse sarebbe attualmente domiciliato a Modena, ospite della sig.r , come da documentazione di ospitalità allegata all'istanza; Parte_4 per gua italiana, l'istante non ha fornito documentazione, limitandosi a dichiarare, a mezzo allegato integrativo, una buona conoscenza dell'idioma; né è emerso alcun elemento relativo ad una partecipazione a percorsi di studio, associazioni, volontariato o formazione professionale;
relativamente alla situazione lavorativa, dagli Accertamenti esperiti dalla Questura l'istante ha prodotto dichiarazione d'impegno all'assunzione; occorre evidenziare che la durata del soggiorno costituisce… un parametro fondamentale per la valutazione dell'esistenza sul territorio nazionale di una consolidata vita privata e familiare. In questo senso la ratio dell'istituto di cui al terzo e quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 D. lgs.n. 286/98 appare essere la tutela di un radicamento effettivo già presente, a fronte di un soggiorno di lunga durata, non la regolarizzazione di un ingresso recente in deroga alla disciplina generale dei permessi di soggiorno di cui al TUI, nonché alla normativa in materia di protezione internazionale. Non si ritiene che gli elementi istruttori rilevati siano sufficienti a provare che il richiedente in caso di rimpatrio vedrebbe leso il suo diritto fondamentale all'unità familiare, in considerazione dell'assenza di elementi relativi a comprovati e documentati legami familiari e affettivi sul territorio;
nel contempo, non si ritiene che gli elementi forniti in merito alla vita privata dell'istante comprovino una sua consolidata integrazione sociale sul territorio nazionale, a fronte della settennale permanenza in Italia..”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, sia sotto il profilo lavorativo, sia sotto il profilo abitativo e familiare. Ha dedotto, in particolare, di avere e di aver sempre avuto un'occupazione lavorativa, di avere una regolare sistemaz vive insieme alla sua famiglia composta: da Persona_1
nata in [...] il [...]
[...] Persona_2
il 23.08.1998 e dalla sorella Parte_5 in Brasile il 12.05.2000, tutti in possesso di 1.3. Sospesa l'efficacia esecutiva del decreto impugnato, si è fissata udienza per la comparizione delle parti.
Pag. 2 di 7 1.4. Sebbene regolarmente citato ( a nota di deposito del difensore di parte ricorrente del 20.12.24) il , non si è costituito e, pertanto, Controparte_1 ne è stata dichiarata la contumacia dal giudice delegante (v. verbale udienza del 23.12.24).
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “…. ADR: io sto lavorando a Modena in un autolavaggio CAR CLEAN 2.0., sono assunto con contratto a tempo determinato fino al 9.8.2025; il contratto ce l'ho da sei mesi, prima ho lavorato, per quasi un anno e mezzo, sempre nella stessa ditta ma senza contratto, in nero. Il contratto che ho è part-time di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, ma capita spesso che lavoro più ore rispetto a quelle previste nel contratto e quindi la mia paga cambia a seconda delle ore che lavoro. Mediamente al mese guadagno 1300,00-1350,00 euro. Non avendo nessun permesso di soggiorno, ho fatto altri lavori precedentemente ma tutti senza contratto: ricordo di aver lavorato come facchino, muratore e giardiniere. Sono in Italia dal 2017. Qui in Italia ho mia madre, mia sorella e mio fratello. Erano tutti e tre già in Italia quando io sono arrivato nel 2017. Sono nato in [...] nel 1994, ero già maggiorenne nel 2017 e sono il primogenito;
mia sorella, mio fratello erano ancora minorenni quando hanno fatto ingresso qui in Italia. Tutti loro hanno il permesso di soggiorno, mia madre e mio fratello per lavoro subordinato (Mia madre fa la badante e mio fratello l'operario metalmeccanico) e motivi familiari (mia sorella). Mio padre è morto in Brasile due anni fa, era malato, non è mai venuto in Italia. Preciso che i miei genitori erano separati. Non ho altri familiari in Italia e in Brasile non ho più nessun parente. ADR: non ho chiesto subito il permesso di soggiorno, non ho avviato alcuna pratica di emersione del lavoro perché mi era stato detto che sarebbe uscita una legge apposita. Ho saputo che nel 2020 c'era stata una legge che avrebbe potuto fare al caso mio ma il datore di lavoro per il quale lavoravo in nero mi ha detto di aspettare ancora, che non se la sentiva di regolarizzare la mia posizione. ADR: sto bene in salute, grazie. ADR: io e la mia famiglia viviamo a Modena in un appartamento in affitto, paghiamo 750,00 euro al mese;
contribuiamo tutti al pagamento dell'affitto. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia italiana, non sono mai tornato in Brasile dal 2017 fino ad oggi. Ho tutta la mia famiglia qui. ADR: ad aprile del 2024 ho presentato domanda di asilo e ho ottenuto a maggio sempre dell'anno scorso un permesso dalla Questura di Modena e così ho potuto trovare regolare lavoro. ADR: lavoro e basta, non ho alcun hobby in particolare. Voglio iscrivermi a scuola guida per ottenere la patente. ADR: ho una relazione sentimentale da qualche mese, non posso dire ora se sia una relazione stabile, seria o meno”.
1.6. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Nel termine indicato il difensore del ricorrente ha concluso come in epigrafe.
*** 2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendo escludere, nella presente sede, qualsiasi scrutinio sulle domande di protezione internazionale e di asilo ex art. 10 comma 3 Cost. che, sebbene avanzate nel ricorso, non sono state, invero, poi, reiterate nelle relative conclusioni del presente procedimento da parte del suo difensore e che, comunque, sarebbero inammissibili.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di
Pag. 3 di 7 rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dall'integrazione documentale da ultimo effettuata dal difensore dell'istante la domanda amministrativa è stata presentata in data 13.2.23 quando ha richiesto l'appuntamento per la formalizzazione). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua
Pag. 4 di 7 riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È quindi evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un serio percorso di integrazione lavorativo -sia pure ancora allo stato iniziale- nonché familiare ed alloggiativo sul territorio italiano. E ciò aldilà della permanenza in Italia sin dal 2017 come solo asserita dall'istante e della presentazione della domanda anche di asilo nel 2024. Dalla documentazione depositata, in particolare, si evince che il ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (v. parere della CT sul punto), ha avviato un percorso di integrazione lavorativa nel momento in cui è riuscito ad ottenere un permesso di soggiorno, sia pure provvisorio, riuscendo a percepire discreti guadagni (oltre 6.000 euro fino al novembre 2024): ha, infatti, in corso un contratto di lavoro come facchino in scadenza al 30.8.25 pur precisando di avere lavorato precedentemente in maniera irregolare presso la medesima ditta;
rispetto a quest'ultimo impiego percepisce circa 800,00-900,00 euro mensili. Vive in un'abitazione in locazione unitamente alla madre, al fratello e alla sorella, tutti regolarmente soggiornanti in Italia come documentato in atti (v. allegati ricorso). Ha provato, a tal proposito, di avere oramai tutti i suoi affetti familiari più stretti in Italia, ciò che renderebbe il suo allontanamento in contrasto con l'art. 8 CEDU. Ha, altresì, dimostrato, nonostante la mancanza di idonee attestazioni, di avere una buona conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento dell'audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un interprete. È indubbio, quindi, che egli abbia compiuto “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta i za risponda ad u gno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. Per_3
13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato Per_4 disciplinato c ndo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto
Pag. 5 di 7 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, dove è privo di riferimenti familiari, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (vita privata e familiare) che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Nulla per le spese attesa la contumacia di parte resistente e considerato che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese. Così deciso in Bologna, il 6 febbraio 2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente
Pag. 6 di 7 Dott. Luca Minniti
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