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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2024, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1840/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 23/5/23 e promossa DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Nello Fabio Parte_1 FABBRI ed Avv. Elisa ARDUINI, elett.te dom.to in PIAZZA GARIBALDI, 17 PARMA presso lo studio dei medesimi difensori. Appellante CONTRO
con l'Avv. Benedetta GALVANI, elett.te dom.to Controparte_1 in VIA FURLOTTI 8 43121 PARMA presso lo studio dello stesso. Appellato AVVERSO la sentenza n. 1106/2021 emessa dal Tribunale di Parma in data 06/08/2021.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado conveniva in giudizio avanti il Controparte_1 Tribunale di Parma al fine di sentirla condannare Parte_1 al risarcimento dei danni dal medesimo subiti a seguito di denuncia presentata dalla donna per violenza sessuale, successivamente archiviata. La convenuta dal canto suo chiedeva il rigetto della domanda attorea sostenendone la radicale infondatezza.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale accoglieva la domanda attrice e, per l'effetto, accertata ex art. 2043 c.c. la responsabilità dell'evento per cui è causa e dei danni ad esso conseguenti come indicati in narrativa a carico della convenuta, condannava la a corrispondere al la somma di € T_ _1 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 19.02.2013 e rivalutata di anno in anno dal 19.02.2013 al giorno di pubblicazione della sentenza, nonché a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma € 6.784,82 oltre accessori come in dispositivo e spese di lite.
1 -Avverso tale decisione la propone appello per i Parte_1 seguenti motivi. 1) Con il primo motivo, lamenta l'appellante la mancata applicazione da parte del giudice di prime cure del principio di assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 cc, in luogo dell'applicazione dell'inconferente principio del “più probabile che non”, in violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2043 e 2059 CC nonchè dell'articolo 368 CP per mancata prova dell'innocenza del ed erronea valutazione delle _1 risultanze istruttorie Secondo l'appellante, la mancata prova dell'innocenza del era stata riconosciuta dallo stesso tribunale il quale _1 aveva praticamente concordato con la difesa della convenuta laddove la stessa affermava che la vicenda della presunta violenza sessuale era rimasta letteralmente “avvolta da un alone di mistero”, e, conseguentemente, non essendo stata dimostrata l'innocenza del , il giudice avrebbe dovuto rigettare in _1 radice la domanda attorea in applicazione dell'articolo 2697 cc e 2043 CC. Invece, il primo giudice avrebbe totalmente invertito il principio dell'onere della prova atteso che non era la a dover T_ dimostrare la coercizione ma il a provare il consenso _1 della partner. 2) Con il secondo motivo, lamenta l'appellante violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2697 cc e degli articoli 2043 2059 in relazione all'articolo 368 CP in ordine alla mancata prova dell'elemento soggettivo in capo alla , sempre in T_ relazione alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Secondo la tesi appellante, in sostanza il tribunale con la CTU psicologica posta in essere avrebbe indagato la capacità di intendere e di volere della al momento dei fatti anziché T_ il ben diverso requisito soggettivo del dolo nel reato di calunnia, ovvero la consapevolezza, al momento della denuncia, di incolpare qualcuno di un reato non commesso. In punto, ribadisce l'appellante che non era essa convenuta a dover fornire prove ma era l'attore a dover dimostrare che la stessa aveva la piena consapevolezza dell'innocenza del _1 nel momento in cui aveva sporto denuncia. In relazione alla circostanza che la aveva cambiato T_ versione in ordine al secondo incontro in cui la violenza sarebbe stata consumata non all'interno dell'autovettura del _1 come esposto nella prima versione della denuncia, ma all'interno della abitazione della donna, per l'appellante erano emersi chiaramente i motivi rappresentati dalla paura della reazione dei genitori nel sapere che la figlia aveva consentito l'accesso in casa ad uno sconosciuto, e comunque, in ogni caso, il cambio di versione dei fatti non dimostrava in alcun modo l'innocenza del né tantomeno la volontà della di accusarlo _1 T_ ingiustamente. 3) Con il terzo motivo, lamenta l'appellante la mancata prova del danno, non avendo, secondo il motivo, fornito il alcuna _1 dimostrazione del pregiudizio asseritamente patito, sia come danno
2 morale ed esistenziale sia come danno patrimoniale da lucro cessante e/o perdita di chances. La somma di euro 30.000 era comunque certamente esagerata considerando che non sono state chiarite le reali ragioni per cui il avrebbe addirittura deciso di cambiare località di _1 abitazione, se, poi, avesse perso l'asserita occupazione lavorativa proprio a motivo della vicenda che gli era capitata e comunque in ogni caso il provvedimento cautelare di restrizione della libertà era stato adottato dal Gip poiché ne riteneva sussistenti i presupposti, sulla base anche della personalità dell'indagato.
-Si costituiva l'appellato contestando totalmente la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono. A) La vicenda traeva origine dalla denuncia che la odierna appellata sporgeva nei confronti di Parte_1 _1
, a seguito della quale quest'ultimo veniva indagato per i
[...] reati di cui agli articoli 609 bis CP e 527 CP, nonché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nel luogo di residenza con divieto di allontanarsi o di comunicare personalmente. È incontestato che nella denuncia-querela inizialmente esporta la aveva dichiarato di essersi iscritta al sito di incontri T_ Badoo a scopo di amicizia, e di aver iniziato a chattare di “cose generiche di poca importanza” con “umbipr”, che si definiva un ragazzo di 32 anni di di nome;
narrava di Parte_2 _1 aver ricevuto il giovedì 7 Febbraio 2013 una telefonata sul proprio cellulare da un numero di telefono non salvato in rubrica, di non aver risposto e di avergli poi inviato un sms per chiedere chi fosse;
le veniva risposto che si trattava di “ ” e che _1 da quel momento avevano iniziato a sentirsi tramite sms, in particolare nel pomeriggio dopo le 15:00, inizialmente per cose banali. Continuava la denunziante a narrare che il giorno 11 Febbraio 2013, mentre percorreva una strada di riceveva una Parte_2 telefonata da che le diceva “sei carina in mezzo alla _1 strada, puoi fermarti a fumare una sigaretta?”; di essersi girata e di aver notato dietro di lei a bordo di un'autovettura probabilmente una Mercedes di colore grigio, un ragazzo alla guida che la salutava con la mano;
lei non si fermava e al telefono gli rispondeva che non aveva voglia di fermarsi e chiudeva la conversazione. Riferiva così che la sera stessa riceveva un sms dai contenuti spinti “avrei voluto che tu mi facessi una s*** sono eccitato, sono sul divano.se vuoi trovo una scusa per uscire, basta che mi fai un p****** a me piace stare sopra e mi piace leccare”; ed al che rispondeva al di smettere e non continuare, a fronte _1 di un numero notevole di messaggi scambiati.
3 Dopodiché, sempre nella prima denuncia, la narrava di T_ essere uscita il giorno successivo, 12 febbraio, verso le 16:00, col proprio cane al guinzaglio, raggiungendo l'ingresso del Golf Club, di aver lasciato libero il cane a scorrazzare sulla neve rimanendo ad osservarlo ascoltando la musica con gli auricolari del telefono, rivolta verso la campagna. Ad un tratto si era sentita toccare sulla spalla sinistra e, voltatasi, riconosceva che la afferrava al bavero del _1 giubbotto ed alla sciarpa e senza dire nulla la trascinava con forza verso la sua autovettura che si trovava proprio dietro, parcheggiata all'interno del citato ingresso al campo da golf. Precisava di non averlo udito arrivare e ragione del fatto che indossava gli auricolari ed ascoltava della musica. Al che la spingeva all'interno dell'auto sul sedile del _1 passeggero anteriore che aveva già lo schienale abbassato e la portiera già aperta, le saliva sopra cercando di abbassarle la zip del giubbotto, ma lei opponeva resistenza per quanto possibile e, malgrado lei cercasse di divincolarsi, lui cercava di abbassarle i pantaloni della tuta, riuscendo a sfilarle parzialmente sia i pantaloni della tuta che le mutande. Allora l' , tenendola con una mano, con l'altra si _1 sbottonava i jeans ed estraeva il pene in erezione, ed allargando dall'interno le sue gambe la penetrava, aiutandosi con la mano e, dopo essersi dimenato per un po', tirava fuori il pene dalla vagina, si avvicinava al suo viso e, afferrata nella testa con una mano, la obbligava ad avere un rapporto orale eiaculandole in bocca. Ciò consumato, l' si spostava verso il volante, apriva la _1 portiera della macchina e la gettava fuori dandole una spinta coi piedi. La rovinava a terra, si alzava e rivestiva T_ frettolosamente e scappava sulla strada di via Valline per raggiungere la località Maiatico per poi, verso le ore 19.00, raggiungere la propria abitazione familiare, senza nulla raccontare ai genitori. Ricordava poi che nel momento in cui veniva gettata fuori dalla macchina, il suo cane era rimasto ad attenderla, e nei momenti in cui si trovava all'interno della macchina, lo sentiva che cercava di arrampicarsi sull'autovettura. Telefonava al proprio dottore ginecologo per comunicargli CP_2 di aver subìto una violenza sessuale e che aveva dolori alla vagina, e il medico le riferiva che era impegnato e di andare da lui il giorno dopo, per poi rinviare la visita a giovedì 14.02.2012, riservandosi di stilare un certificato qualora avesse sporto denuncia. Riferiva di aver cancellato tutti gli sms con in quanto _1 essendo fidanzata non voleva compromettere la relazione. Il 26.02.2013, sentita nuovamente a s.i., la dichiarava T_ di non sapere come il fosse venuto in possesso del suo _1 numero di cellulare, e che le conversazioni con lo stesso erano sempre rimaste sul generico, negando di aver mai accettato di
4 incontrarlo, e che lo stesso invece le mandava messaggi nei quali manifestava l'intenzione di compiere atti sessuali con la stessa.
B) A seguito dell'espletamento di ulteriori indagini la Procura si determinava a chiedere l'archiviazione. Il primo giudice, nella impugnata sentenza, riportava ampi brani della richiesta di archiviazione, ancorandosi questa anche alle sopracennate ulteriori dichiarazioni rilasciate dalla in T_ sede di sommarie informazioni del 26 febbraio ove precisava, in senso confermativo, quanto in precedenza narrato;
“[..] invero, in sede di interrogatorio di garanzia, il rilasciava talune _1 dichiarazioni che minavano la credibilità della versione della persona offesa;
in particolare, pur ammettendo il rapporto sessuale, asseriva come lo stesso fosse stato pienamente consenziente ed avvenuto all'interno dell'abitazione della
. Quest'ufficio [..] predisponeva apposito fascicolo T_ fotografico contenente numerose fotografie dell'abitazione della
. [..] venivano richieste al talune precisazioni T_ _1 relative ai dettagli dell'abitazione che in effetti risultavano noti all'indagato; la difesa del produceva inoltre _1 documentazione attestante l'utilizzo dell'autovettura CE [..] da parte del padre dell'indagato [..] il giorno 12 febbraio 2013, data dell'asserita violenza sessuale e data in cui il predetto si era recato con l'autovettura [..] in Livorno [..] veniva acquisita attraverso la Polizia Postale copia delle conversazioni intrattenute tra la e il sulla chat del sito T_ _1 www.badoo.it dalla quale emergeva un reciproco scambio di battute a sfondo sessuale finalizzato a successivo incontro [..] veniva nuovamente escussa a sommarie informazioni che, in Parte_1 data 20.02.2013, nonostante talune contestazioni sollevate [..] confermava integralmente la versione in precedenza rilasciata, pur modificando parzialmente gli orari dei fatti”. In sede di audizione da parte del CTU, poi, la aveva T_ dichiarato di aver dato il numero al , che “un _1 pomeriggio, ero in casa da sola, gli ho chiesto di venire a prendere un caffè, nel 2013, sei anni fa. Lui mi aveva proposto di vederci fuori casa, ma io mi sentivo più tranquilla in casa”; che si scambiavano messaggi a contenuto sessuale, ma per gioco, avendolo invece rifiutato quando lui chiedeva un amplesso, confermando che il rapporto non era stato consenziente ed affermando di aver dato una ricostruzione diversa dal reale del solo contesto dei fatti per paura del giudizio dei familiari.
C)Orbene, va osservato che già nel verbale di sommarie informazioni del 26 Febbraio 2013 la ribadiva che T_ riguardo la violenza sessuale subita, così come riportata nella prima denuncia, chiedeva che l'autore di questo crimine venisse perseguito, ribadendo la iniziativa violenta dell' _1 nell'avanzare le richieste sessuali con tenore e linguaggio assolutamente diretto ed esplicito, ed aggiungeva la circostanza di non sapere come il giorno 11 Febbraio 2013, appena uscita da casa, vedeva per la prima volta questo ragazzo, non sapendo
5 proprio come questi avesse fatto a rintracciarla anche se sapeva che la ragazza abitasse a Parte_2 Successivamente, in data 22 maggio 2013 in sede di assunzione di informazioni da parte della Procura della Repubblica di Parma, la cambiava radicalmente versione in ordine alle circostanze T_ del secondo incontro, quello del 12 febbraio 2013. Forniva anche la una interessante spiegazione del motivo T_ per cui avesse reso una prima versione totalmente diversa, narrando della violenza avvenuta all'interno della autovettura del
, ovvero per cui aveva omesso taluni dettagli, per _1
“timore del rapporto con il mio fidanzato e per i miei genitori che la pensano molto all'antica”, avendo così “deciso tramite il mio legale di parlare un'altra volta con lei (cioè il P.M.) spontaneamente”. Spiegava la donna “io ho invitato a bere un Controparte_1 caffè a casa mia” ed alla domanda se questo incontro era anche finalizzato ad avere rapporti di natura sessuale, rispondeva la denunziante “da parte mia non c'erano intenti di questo tipo. Gli approcci di natura sessuale erano soltanto virtuali, nella realtà non volevo altro che coltivare un rapporto di amicizia anche perché sapevo che lui conviveva con un'altra persona”. Cosicché rivelava la che in realtà, il giorno 12 Febbraio T_ il arrivava nel primo pomeriggio ed “io ero appena _1 uscita dalla doccia ad un certo punto ho ricevuto una chiamata da parte sua che mi chiedeva il numero civico. Mi aveva anche mandato un messaggio al telefono dove mi chiedeva di farmi trovare mutande e reggiseno. Questo messaggio non l'avevo letto se non successivamente quando lui ha cominciato a spintonare”. La altresì, forniva una spiegazione anche sulla ragione T_ per cui aveva fatto entrare l' uscendo di casa e aprendo il _1 cancello esterno e poi il portone di ingresso, ciò onde evitare che citofonasse all'appartamento dove abitava la nonna, precisando essere la nonna una donna di circa ottant'anni che risiedeva al piano di sopra, cardiopatica, per cui si era costretta a non urlare in quanto non voleva che sentisse le sue urla durante e dopo la violenza.
D)Nella citazione il lamentava che la fosse _1 T_ stata l'unica diretta protagonista dello scambio di messaggi col medesimo, messaggi che in precedenza la donna dichiarava di aver provveduto ad eliminare, ed incolpava lo stesso in maniera subdola contraddicendosi più volte, ponendo in essere con la denunzia penale una iniziativa che sia per l'infondatezza delle accuse, che per il suo stesso tenore diffamatorio, scabroso e gravemente offensivo, si poneva essa stessa come fonte di danno per l'accusato. Orbene, sono noti i principi giuridici che sorreggono la fattispecie di calunnia quale fonte di danno civilistico fonte di risarcimento. Il processo in questione ha assunto alcune curvature sulle quali le parti, in special modo la convenuta, hanno sviluppato digressioni del tutto fuorvianti, segnatamente come, essendo
6 emerso dalla consulenza tecnica di ufficio, la quale escludeva qualsiasi forma di incapacità di intendere e di volere della presunta vittima , sussistevano elementi ravvisati anche T_ dallo stesso perito secondo cui in ogni caso si era di fronte ad una soggetto fragile, afflitto da gravi problemi psichici e cognitivi, crisi epilettiche, stati di ansia e depressione, sottoposta a cura farmacologica, anche con depressivi, fin dall'età di 14 anni e che, pertanto, trovandosi in uno stato psicofisico di estrema confusione, debolezza e fragilità, avesse percepito come violenza tale atto sessuale. In altre parole, secondo la difesa della convenuta, tale condizione minoritaria veniva ad incidere segnatamente sul dolo del reato di calunnia in quanto la non avrebbe avuto la T_ consapevolezza della falsità e della infondatezza delle accuse, essendo incapace più che altro di comprendere e determinarsi dal punto di vista sessuale. Secondo il giudice, non era emerso alcun elemento che deponesse per una incapacità della di comprendere l'atto sessuale, T_ ed esprimere un consenso consapevole e di determinarsi in tale senso, ciò comunque anche per escludere una corresponsabilità dell'attore ai sensi dell'articolo 1227 cc. Seguendo tale falsariga, per l'appellante il primo giudice veniva a rovesciare l'onere della prova in quanto, in tesi, era il che doveva dare la prova della sua innocenza. _1 Sul punto anche la difesa dell'appellato è sembrata andare dietro tale argomentazione, insistendo che in questa sede processuale l'unico elemento a favore della dedotta coercizione risultava essere le dichiarazioni della che, sia in sede penale, T_ che in questa sede civile, si erano dimostrate contraddittorie ed inattendibili, militando tutti gli altri elementi in senso contrario. Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati in tema di fattispecie di calunnia, correttamente il primo giudice ha inquadrato il punto nodale nella questione, reputando, in primo luogo, come non fosse rilevante l'archiviazione della denuncia o la mancanza di presupposti in sede penale, che devono rispondere al criterio del “oltre ogni ragionevole dubbio”, in quanto non era rilevante l'accertamento dell'innocenza dell'accusato, quanto invece unicamente, la consapevolezza della querelante della falsità dell'accusa stessa, sapendo essa stessa della innocenza dello stesso. L'elemento soggettivo del reato di calunnia non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula normativa "taluno che egli sa innocente" richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Cass. n. 4112 del 14/12/2016). E, più recentemente, è stato ribadito come “In tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si
7 trovi nella medesima situazione di conoscenza” (Cass. n. 12209 del 18/02/2020). Inoltre, “la denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante- querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)”.( Cass. Ord. n. 13093 del 13/05/2024). Ora, tutta la questione sulla presunta sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere, sulla quale comunque il primo giudice, riprendendo le valutazioni del CTU medico legale, affermava di non essere stati raccolti elementi contrari sufficienti giacché non vi è la documentazione medica del periodo ed i disturbi riscontrati dalla non comportavano in T_ astratto necessariamente l'incapacità di intendere e di volere, rimane abbastanza sullo sfondo dell'economia processuale, atteso che è del tutto secondario apprezzare se sia emerso o meno alcun elemento che deponga per una incapacità della di T_ comprendere l'atto sessuale, esprimere un consenso consapevole e determinarsi in tal senso.
-E) Il punto che consente di prendere un certo indirizzo interpretativo a conferma della imputazione di una condotta calunniosa in capo alla emerge dal processo stesso e da T_ tutte le attività espressione delle iniziative processuali della denunziante, e si radica propriamente su fonti di apprezzamento e valutazione ben precise, che consentono di ricostruire l'intero senso della vicenda onde giungere alla conclusione che oltre a rendersi conto, anzi proprio perché vi era una forte “resa dei conti” soprattutto interiore, la aveva maturato una T_ determinata e lucida consapevolezza di “scaricare” sul comportamento costruito come coercitivo e violento del _1 l'accadimento di una vicenda di vita le cui conseguenze venivano, ex post, decisamente rifiutate, e proprio per la ragione giustificativa, palesemente espressa -e che la donna non aveva potuto sottacere-, ovvero il profondo disagio a fronte del pericolo di essere scoperta sia dal fidanzato che dai genitori, descritti subito come persone “all'antica”, per aver consumato un rapporto sessuale, sentito certamente come “vietato” e
“condannabile”, ma soprattutto, inoltre, all'interno della abitazione familiare. Tale interpretazione si aggancia, concretamente, ad una fonte probatoria acquisita e presente nel processo. Ci si riferisce specificamente ad una circostanza abbastanza singolare ma risolutiva, ovvero quando il 19 Febbraio 2013, in sede di verbale di ricezione della prima denuncia querela, quella nella quale vi era la versione della violenza avvenuta all'interno
8 dell'autovettura nei pressi dell'ingresso del circolo golf, la riceveva sul suo telefono, per una curiosa casualità al T_ momento della chiusura del verbale dinanzi ai Carabinieri, una telefonata proprio dal , il quale l'aveva chiamata per _1 salutarla chiedendole come andava e perché non l'aveva più richiamata, intraprendendosi così tra i due un dialogo estremamente significativo. Dunque, allorquando la lo rimproverava “mi hai obbligato T_ a fare sesso” il rispondeva un deciso “ma che ***** dici? CP_3 Se mi hai chiamata tu a casa tua? E poi lo volevi pure rifare” e
“non dire cazzate per favore” cui seguiva un “bugiardo di *****” a cui l'uomo rispondeva “ma stai scherzando o dici sul serio?”; la gli diceva “lasciamo perdere.”, cui seguiva da parte del T_
“no lasciamo perdere niente. chi è che mi ha portato in CP_3 camera?” e “giusto per essere chiari tu stai dicendo che io ti avrei violentata?”, e già tali risposte traducono uno stupore enfatico di chi aveva agito nella piena convinzione della adesione dell'altro. Ed è significativo osservare poi che quando la gli T_ contrapponeva “ma tu mi hai approfittato in macchina” -ciò singolarmente in quanto la donna si trovava proprio nell'ufficio dei Carabinieri dove aveva appena cambiato versione fattuale della violenza, subita non in auto ma in casa, il rispondeva del CP_3 tutto spontaneamente “in macchina? Ma quando mai sei venuta in macchina da me?? rispondi un attimo”.
-F) La rivisitazione delle circostanze tutte per come esposte nei documenti di denunzia, di importanza capitale per comprendere la veridicità dell'accaduto e cogliere le reali intenzioni della parte offesa, fornisce consistenza al principio secondo cui non spettava, di certo, da un lato al dimostrare la propria _1 innocenza, stante dall'altro lato il fatto sta che le accuse mosse dalla si sono rivelate non attendibili e, quindi, non T_ veritiere in ordine alla sua genuina intenzionalità. In quanto l'innocenza dell'indagato non può e non deve essere provata dal provvedimento di archiviazione, è in conseguenza alle indagini svolte che, piuttosto, nel caso di specie, non solo non si è potuta accertare la colpevolezza del che, dunque, _1 deve continuare a presumersi innocente, essendo emersi altresì elementi comportamentali decisivi della presunta vittima a suggerire la possibili ragioni della incolpazione dell'appellato. Nel caso di specie, il principio fondamentale che orienta l'intera economia del giudizio, ai fini della conferma o meno delle statuizioni prese dal Tribunale in favore del , non è che _1 lo stesso sia riconosciuto o meno non colpevole, ma che la sia stata ben consapevole della di lui non colpevolezza. T_ La consapevolezza appare abbastanza evidente solo osservando come il cambio versione, a prescindere dalla credibilità intrinseca delle singole circostanze, sussegue alla imprevista e causale chiamata telefonica del proprio mentre la era _1 T_ presso i Carabinieri per specificare i termini della prima versione.
9 Viene da ritenere che se pure potesse essere plausibile che la versione della violenza in casa non era stata subito data per paura del giudizio e della reazione e, -sopratutto- del giudizio non solo del fidanzato, ma specialmente dei genitori conviventi, definiti “all'antica”, seppure la avesse subito davvero T_ come vittima l'incontro, ovvero fosse stata in “buona fede”, non è dato vedere cosa avrebbe cambiato nel giudizio dei suoi prossimi e della “pubblica opinione” il fatto di esser stata vittima di una violenza esplosa da parte del in casa, tradita da un _1
“invito” che secondo l'appellante doveva rimanere per puro scambio amichevole, piuttosto dell'esser stata caricata a forza in auto, secondo la prima versione. E' che il cambio di versione appare esser stato non genuino, piuttosto frutto di una strategia riflettuta per c.d. “a tavolino”, per rendere più credibile la tesi accusatoria onde attenuare, se non elidere, lo strepitus dello scandalo, sia in famiglia che in paese, allorquando la avrebbe dovuto T_ rendere una versione e dare una spiegazione ai suoi. In altre parole, è corretta la premessa cui ricorre il primo decidente, atteso che nei casi di violenza sessuale il giudicante è chiamato ad accertare i fatti pressochè solo essenzialmente alla luce delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti, dei quali è pertanto essenziale verificarne l'attendibilità. Per cui, del tutto correttamente, secondo la regola probatoria vigente nel processo civile del “più probabile che non”, proprio dagli elementi in atti sopra richiamati, è ragionevole affermare che è più probabile la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, ovvero che il rapporto sessuale tra le parti sia stato consenziente, discendendone da ciò la consapevolezza dolosa della della di lui innocenza. T_
-H) Anche il motivo concernente la censura sulla fondatezza e la quantificazione dei danni, asseritamente generici ed indimostrati, rimane del tutto destituito di fondamento. Invero, danno morale e danno all'immagine possono essere accertati in base ad indizi e presunzioni, ed il primo Giudice ha correttamente e, condivisibilmente concluso che, proprio “secondo comuni massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit, gli effetti di una più che probabile infondata denuncia di violenza sessuale sono devastanti per la vita dell'indagato”. Tenuto conto della gravità del reato attribuito al , il _1 danno dallo stesso subìto è stato, senza revoca di dubbio, importante, considerate le effettive sofferenze psichiche e morali nella sfera dell'autostima e della reputazione, ed il patema d'animo a cui l'offeso è stato sottoposto, senza dimenticare la compromissione della di lui libertà personale per il periodo di quasi un mese. Nella vicenda in questione, il ha subito una considerevole CP_3 frustrazione ed afflizione per l'intera vicenda, quantomeno per tutto il corso del procedimento penale a suo carico iniziato il 19.02.2013 e conclusosi con il provvedimento di archiviazione del GIP del 24.05.2013, e rivendica il ristoro per la conseguenza
10 lesiva del bene-interesse che la norma penale incriminatrice della calunnia, ovvero il danno da accusa ingiusta, che è quello che il ha lamentato nel giudizio di primo grado e che _1 corrisponde a quei pregiudizi che devono essere risarciti da chi vuole incolpare di un reato qualcuno che sa essere innocente ed avanza un'accusa falsa. Tale danno, generato in sé dalla commissione del reato, è cosa diversa dal profilo del danno per ingiusta detenzione, che, in senso stretto, qualora non siano ricorsi le condizioni ed i presupposti per la restrizione cautelare viene, come noto, risarcito dallo Stato. E' pacifico, peraltro fissato dalle SS.UU. della Cassazione, il fatto che una delle conseguenze più rimarchevoli di un'accusa ingiusta è, senz'altro, una profonda sofferenza interiore, un ingiusto patimento causato dall'illecito altrui, ossia un danno morale, (Cass. Civ. Sez. Un. 21 Febbraio 2002 n. 2515), ma anche quale danno che va ad incidere sul fare aredittuale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, conseguendone così che tanto maggiore è l'entità del disvalore collegato al crimine denunziato, tanto superiore deve essere il risarcimento. Pertanto, correttamente il Giudice di prime cure ha considerato nella dosimetria della pena, in primo luogo la pesantezza dell'accusa, che la stessa si è diffusa nei confronti di persone vicine all'attore, concittadini, ed anche al proprio datore di lavoro, e tali aspetti unitamente poi alla compromissione della libertà personale, giungendo alla quantificazione in via equitativa del complessivo danno non patrimoniale, morale, all'immagine, nella somma di € 30.000,00. E' stato documentalmente provato nel giudizio di primo grado che la perdita del posto di lavoro è stata conseguenza immediata e diretta della vicenda penale che ha coinvolto il , ciò _1 adeguatamente ritenuto in nesso causale fra la condotta della ed il danno patito dal . T_ _1 I quattro testi di parte attrice ed escussi all'udienza del 01.10.2020 hanno, d'altronde, confermato la lesione alla sfera dinamico relazionale subita dal in conseguenza della _1 condotta della . T_ In ordine al danno patrimoniale da perdita di lavoro, il Tribunale così ha correttamente argomentato: “Per quanto riguarda il danno patrimoniale, dai documenti prodotti si evince (a) che il
aveva in corso per l'anno 2013 contratto di consulenza _1 commerciale con la società studio G.R. a r.l. dalla quale quest'ultima è receduta per le vicende penali che hanno coinvolto l'odierno attore (cfr. doc. 5 e 6 parte attrice); (b) che nel corso dell'anno precedente lo stesso aveva fatturato le somme di cui ai documenti 7 e 21 prodotti da parte attrice. Tenuto conto che non vi è alcun elemento da cui potersi evincere che il contratto annuale sarebbe stato rinnovato anche per il 2014, si ritiene di riconoscere una media delle somme nette percepite
11 l'anno precedente per 11 mesi, pari ad € 8.811,45 da cui operare una riduzione del 23% , tenuto conto della presumibile tassazione, pertanto per € 6.784,82”. I rilievi che precedono sono documentati, congrui, e scevri da ogni profilo di illogicità o contraddittorietà. L'impugnata decisione va, pertanto, interamente confermata.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore dell'appellato del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 7/5/24
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
12
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1840/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 23/5/23 e promossa DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Nello Fabio Parte_1 FABBRI ed Avv. Elisa ARDUINI, elett.te dom.to in PIAZZA GARIBALDI, 17 PARMA presso lo studio dei medesimi difensori. Appellante CONTRO
con l'Avv. Benedetta GALVANI, elett.te dom.to Controparte_1 in VIA FURLOTTI 8 43121 PARMA presso lo studio dello stesso. Appellato AVVERSO la sentenza n. 1106/2021 emessa dal Tribunale di Parma in data 06/08/2021.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado conveniva in giudizio avanti il Controparte_1 Tribunale di Parma al fine di sentirla condannare Parte_1 al risarcimento dei danni dal medesimo subiti a seguito di denuncia presentata dalla donna per violenza sessuale, successivamente archiviata. La convenuta dal canto suo chiedeva il rigetto della domanda attorea sostenendone la radicale infondatezza.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale accoglieva la domanda attrice e, per l'effetto, accertata ex art. 2043 c.c. la responsabilità dell'evento per cui è causa e dei danni ad esso conseguenti come indicati in narrativa a carico della convenuta, condannava la a corrispondere al la somma di € T_ _1 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 19.02.2013 e rivalutata di anno in anno dal 19.02.2013 al giorno di pubblicazione della sentenza, nonché a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma € 6.784,82 oltre accessori come in dispositivo e spese di lite.
1 -Avverso tale decisione la propone appello per i Parte_1 seguenti motivi. 1) Con il primo motivo, lamenta l'appellante la mancata applicazione da parte del giudice di prime cure del principio di assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 cc, in luogo dell'applicazione dell'inconferente principio del “più probabile che non”, in violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2043 e 2059 CC nonchè dell'articolo 368 CP per mancata prova dell'innocenza del ed erronea valutazione delle _1 risultanze istruttorie Secondo l'appellante, la mancata prova dell'innocenza del era stata riconosciuta dallo stesso tribunale il quale _1 aveva praticamente concordato con la difesa della convenuta laddove la stessa affermava che la vicenda della presunta violenza sessuale era rimasta letteralmente “avvolta da un alone di mistero”, e, conseguentemente, non essendo stata dimostrata l'innocenza del , il giudice avrebbe dovuto rigettare in _1 radice la domanda attorea in applicazione dell'articolo 2697 cc e 2043 CC. Invece, il primo giudice avrebbe totalmente invertito il principio dell'onere della prova atteso che non era la a dover T_ dimostrare la coercizione ma il a provare il consenso _1 della partner. 2) Con il secondo motivo, lamenta l'appellante violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2697 cc e degli articoli 2043 2059 in relazione all'articolo 368 CP in ordine alla mancata prova dell'elemento soggettivo in capo alla , sempre in T_ relazione alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Secondo la tesi appellante, in sostanza il tribunale con la CTU psicologica posta in essere avrebbe indagato la capacità di intendere e di volere della al momento dei fatti anziché T_ il ben diverso requisito soggettivo del dolo nel reato di calunnia, ovvero la consapevolezza, al momento della denuncia, di incolpare qualcuno di un reato non commesso. In punto, ribadisce l'appellante che non era essa convenuta a dover fornire prove ma era l'attore a dover dimostrare che la stessa aveva la piena consapevolezza dell'innocenza del _1 nel momento in cui aveva sporto denuncia. In relazione alla circostanza che la aveva cambiato T_ versione in ordine al secondo incontro in cui la violenza sarebbe stata consumata non all'interno dell'autovettura del _1 come esposto nella prima versione della denuncia, ma all'interno della abitazione della donna, per l'appellante erano emersi chiaramente i motivi rappresentati dalla paura della reazione dei genitori nel sapere che la figlia aveva consentito l'accesso in casa ad uno sconosciuto, e comunque, in ogni caso, il cambio di versione dei fatti non dimostrava in alcun modo l'innocenza del né tantomeno la volontà della di accusarlo _1 T_ ingiustamente. 3) Con il terzo motivo, lamenta l'appellante la mancata prova del danno, non avendo, secondo il motivo, fornito il alcuna _1 dimostrazione del pregiudizio asseritamente patito, sia come danno
2 morale ed esistenziale sia come danno patrimoniale da lucro cessante e/o perdita di chances. La somma di euro 30.000 era comunque certamente esagerata considerando che non sono state chiarite le reali ragioni per cui il avrebbe addirittura deciso di cambiare località di _1 abitazione, se, poi, avesse perso l'asserita occupazione lavorativa proprio a motivo della vicenda che gli era capitata e comunque in ogni caso il provvedimento cautelare di restrizione della libertà era stato adottato dal Gip poiché ne riteneva sussistenti i presupposti, sulla base anche della personalità dell'indagato.
-Si costituiva l'appellato contestando totalmente la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono. A) La vicenda traeva origine dalla denuncia che la odierna appellata sporgeva nei confronti di Parte_1 _1
, a seguito della quale quest'ultimo veniva indagato per i
[...] reati di cui agli articoli 609 bis CP e 527 CP, nonché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nel luogo di residenza con divieto di allontanarsi o di comunicare personalmente. È incontestato che nella denuncia-querela inizialmente esporta la aveva dichiarato di essersi iscritta al sito di incontri T_ Badoo a scopo di amicizia, e di aver iniziato a chattare di “cose generiche di poca importanza” con “umbipr”, che si definiva un ragazzo di 32 anni di di nome;
narrava di Parte_2 _1 aver ricevuto il giovedì 7 Febbraio 2013 una telefonata sul proprio cellulare da un numero di telefono non salvato in rubrica, di non aver risposto e di avergli poi inviato un sms per chiedere chi fosse;
le veniva risposto che si trattava di “ ” e che _1 da quel momento avevano iniziato a sentirsi tramite sms, in particolare nel pomeriggio dopo le 15:00, inizialmente per cose banali. Continuava la denunziante a narrare che il giorno 11 Febbraio 2013, mentre percorreva una strada di riceveva una Parte_2 telefonata da che le diceva “sei carina in mezzo alla _1 strada, puoi fermarti a fumare una sigaretta?”; di essersi girata e di aver notato dietro di lei a bordo di un'autovettura probabilmente una Mercedes di colore grigio, un ragazzo alla guida che la salutava con la mano;
lei non si fermava e al telefono gli rispondeva che non aveva voglia di fermarsi e chiudeva la conversazione. Riferiva così che la sera stessa riceveva un sms dai contenuti spinti “avrei voluto che tu mi facessi una s*** sono eccitato, sono sul divano.se vuoi trovo una scusa per uscire, basta che mi fai un p****** a me piace stare sopra e mi piace leccare”; ed al che rispondeva al di smettere e non continuare, a fronte _1 di un numero notevole di messaggi scambiati.
3 Dopodiché, sempre nella prima denuncia, la narrava di T_ essere uscita il giorno successivo, 12 febbraio, verso le 16:00, col proprio cane al guinzaglio, raggiungendo l'ingresso del Golf Club, di aver lasciato libero il cane a scorrazzare sulla neve rimanendo ad osservarlo ascoltando la musica con gli auricolari del telefono, rivolta verso la campagna. Ad un tratto si era sentita toccare sulla spalla sinistra e, voltatasi, riconosceva che la afferrava al bavero del _1 giubbotto ed alla sciarpa e senza dire nulla la trascinava con forza verso la sua autovettura che si trovava proprio dietro, parcheggiata all'interno del citato ingresso al campo da golf. Precisava di non averlo udito arrivare e ragione del fatto che indossava gli auricolari ed ascoltava della musica. Al che la spingeva all'interno dell'auto sul sedile del _1 passeggero anteriore che aveva già lo schienale abbassato e la portiera già aperta, le saliva sopra cercando di abbassarle la zip del giubbotto, ma lei opponeva resistenza per quanto possibile e, malgrado lei cercasse di divincolarsi, lui cercava di abbassarle i pantaloni della tuta, riuscendo a sfilarle parzialmente sia i pantaloni della tuta che le mutande. Allora l' , tenendola con una mano, con l'altra si _1 sbottonava i jeans ed estraeva il pene in erezione, ed allargando dall'interno le sue gambe la penetrava, aiutandosi con la mano e, dopo essersi dimenato per un po', tirava fuori il pene dalla vagina, si avvicinava al suo viso e, afferrata nella testa con una mano, la obbligava ad avere un rapporto orale eiaculandole in bocca. Ciò consumato, l' si spostava verso il volante, apriva la _1 portiera della macchina e la gettava fuori dandole una spinta coi piedi. La rovinava a terra, si alzava e rivestiva T_ frettolosamente e scappava sulla strada di via Valline per raggiungere la località Maiatico per poi, verso le ore 19.00, raggiungere la propria abitazione familiare, senza nulla raccontare ai genitori. Ricordava poi che nel momento in cui veniva gettata fuori dalla macchina, il suo cane era rimasto ad attenderla, e nei momenti in cui si trovava all'interno della macchina, lo sentiva che cercava di arrampicarsi sull'autovettura. Telefonava al proprio dottore ginecologo per comunicargli CP_2 di aver subìto una violenza sessuale e che aveva dolori alla vagina, e il medico le riferiva che era impegnato e di andare da lui il giorno dopo, per poi rinviare la visita a giovedì 14.02.2012, riservandosi di stilare un certificato qualora avesse sporto denuncia. Riferiva di aver cancellato tutti gli sms con in quanto _1 essendo fidanzata non voleva compromettere la relazione. Il 26.02.2013, sentita nuovamente a s.i., la dichiarava T_ di non sapere come il fosse venuto in possesso del suo _1 numero di cellulare, e che le conversazioni con lo stesso erano sempre rimaste sul generico, negando di aver mai accettato di
4 incontrarlo, e che lo stesso invece le mandava messaggi nei quali manifestava l'intenzione di compiere atti sessuali con la stessa.
B) A seguito dell'espletamento di ulteriori indagini la Procura si determinava a chiedere l'archiviazione. Il primo giudice, nella impugnata sentenza, riportava ampi brani della richiesta di archiviazione, ancorandosi questa anche alle sopracennate ulteriori dichiarazioni rilasciate dalla in T_ sede di sommarie informazioni del 26 febbraio ove precisava, in senso confermativo, quanto in precedenza narrato;
“[..] invero, in sede di interrogatorio di garanzia, il rilasciava talune _1 dichiarazioni che minavano la credibilità della versione della persona offesa;
in particolare, pur ammettendo il rapporto sessuale, asseriva come lo stesso fosse stato pienamente consenziente ed avvenuto all'interno dell'abitazione della
. Quest'ufficio [..] predisponeva apposito fascicolo T_ fotografico contenente numerose fotografie dell'abitazione della
. [..] venivano richieste al talune precisazioni T_ _1 relative ai dettagli dell'abitazione che in effetti risultavano noti all'indagato; la difesa del produceva inoltre _1 documentazione attestante l'utilizzo dell'autovettura CE [..] da parte del padre dell'indagato [..] il giorno 12 febbraio 2013, data dell'asserita violenza sessuale e data in cui il predetto si era recato con l'autovettura [..] in Livorno [..] veniva acquisita attraverso la Polizia Postale copia delle conversazioni intrattenute tra la e il sulla chat del sito T_ _1 www.badoo.it dalla quale emergeva un reciproco scambio di battute a sfondo sessuale finalizzato a successivo incontro [..] veniva nuovamente escussa a sommarie informazioni che, in Parte_1 data 20.02.2013, nonostante talune contestazioni sollevate [..] confermava integralmente la versione in precedenza rilasciata, pur modificando parzialmente gli orari dei fatti”. In sede di audizione da parte del CTU, poi, la aveva T_ dichiarato di aver dato il numero al , che “un _1 pomeriggio, ero in casa da sola, gli ho chiesto di venire a prendere un caffè, nel 2013, sei anni fa. Lui mi aveva proposto di vederci fuori casa, ma io mi sentivo più tranquilla in casa”; che si scambiavano messaggi a contenuto sessuale, ma per gioco, avendolo invece rifiutato quando lui chiedeva un amplesso, confermando che il rapporto non era stato consenziente ed affermando di aver dato una ricostruzione diversa dal reale del solo contesto dei fatti per paura del giudizio dei familiari.
C)Orbene, va osservato che già nel verbale di sommarie informazioni del 26 Febbraio 2013 la ribadiva che T_ riguardo la violenza sessuale subita, così come riportata nella prima denuncia, chiedeva che l'autore di questo crimine venisse perseguito, ribadendo la iniziativa violenta dell' _1 nell'avanzare le richieste sessuali con tenore e linguaggio assolutamente diretto ed esplicito, ed aggiungeva la circostanza di non sapere come il giorno 11 Febbraio 2013, appena uscita da casa, vedeva per la prima volta questo ragazzo, non sapendo
5 proprio come questi avesse fatto a rintracciarla anche se sapeva che la ragazza abitasse a Parte_2 Successivamente, in data 22 maggio 2013 in sede di assunzione di informazioni da parte della Procura della Repubblica di Parma, la cambiava radicalmente versione in ordine alle circostanze T_ del secondo incontro, quello del 12 febbraio 2013. Forniva anche la una interessante spiegazione del motivo T_ per cui avesse reso una prima versione totalmente diversa, narrando della violenza avvenuta all'interno della autovettura del
, ovvero per cui aveva omesso taluni dettagli, per _1
“timore del rapporto con il mio fidanzato e per i miei genitori che la pensano molto all'antica”, avendo così “deciso tramite il mio legale di parlare un'altra volta con lei (cioè il P.M.) spontaneamente”. Spiegava la donna “io ho invitato a bere un Controparte_1 caffè a casa mia” ed alla domanda se questo incontro era anche finalizzato ad avere rapporti di natura sessuale, rispondeva la denunziante “da parte mia non c'erano intenti di questo tipo. Gli approcci di natura sessuale erano soltanto virtuali, nella realtà non volevo altro che coltivare un rapporto di amicizia anche perché sapevo che lui conviveva con un'altra persona”. Cosicché rivelava la che in realtà, il giorno 12 Febbraio T_ il arrivava nel primo pomeriggio ed “io ero appena _1 uscita dalla doccia ad un certo punto ho ricevuto una chiamata da parte sua che mi chiedeva il numero civico. Mi aveva anche mandato un messaggio al telefono dove mi chiedeva di farmi trovare mutande e reggiseno. Questo messaggio non l'avevo letto se non successivamente quando lui ha cominciato a spintonare”. La altresì, forniva una spiegazione anche sulla ragione T_ per cui aveva fatto entrare l' uscendo di casa e aprendo il _1 cancello esterno e poi il portone di ingresso, ciò onde evitare che citofonasse all'appartamento dove abitava la nonna, precisando essere la nonna una donna di circa ottant'anni che risiedeva al piano di sopra, cardiopatica, per cui si era costretta a non urlare in quanto non voleva che sentisse le sue urla durante e dopo la violenza.
D)Nella citazione il lamentava che la fosse _1 T_ stata l'unica diretta protagonista dello scambio di messaggi col medesimo, messaggi che in precedenza la donna dichiarava di aver provveduto ad eliminare, ed incolpava lo stesso in maniera subdola contraddicendosi più volte, ponendo in essere con la denunzia penale una iniziativa che sia per l'infondatezza delle accuse, che per il suo stesso tenore diffamatorio, scabroso e gravemente offensivo, si poneva essa stessa come fonte di danno per l'accusato. Orbene, sono noti i principi giuridici che sorreggono la fattispecie di calunnia quale fonte di danno civilistico fonte di risarcimento. Il processo in questione ha assunto alcune curvature sulle quali le parti, in special modo la convenuta, hanno sviluppato digressioni del tutto fuorvianti, segnatamente come, essendo
6 emerso dalla consulenza tecnica di ufficio, la quale escludeva qualsiasi forma di incapacità di intendere e di volere della presunta vittima , sussistevano elementi ravvisati anche T_ dallo stesso perito secondo cui in ogni caso si era di fronte ad una soggetto fragile, afflitto da gravi problemi psichici e cognitivi, crisi epilettiche, stati di ansia e depressione, sottoposta a cura farmacologica, anche con depressivi, fin dall'età di 14 anni e che, pertanto, trovandosi in uno stato psicofisico di estrema confusione, debolezza e fragilità, avesse percepito come violenza tale atto sessuale. In altre parole, secondo la difesa della convenuta, tale condizione minoritaria veniva ad incidere segnatamente sul dolo del reato di calunnia in quanto la non avrebbe avuto la T_ consapevolezza della falsità e della infondatezza delle accuse, essendo incapace più che altro di comprendere e determinarsi dal punto di vista sessuale. Secondo il giudice, non era emerso alcun elemento che deponesse per una incapacità della di comprendere l'atto sessuale, T_ ed esprimere un consenso consapevole e di determinarsi in tale senso, ciò comunque anche per escludere una corresponsabilità dell'attore ai sensi dell'articolo 1227 cc. Seguendo tale falsariga, per l'appellante il primo giudice veniva a rovesciare l'onere della prova in quanto, in tesi, era il che doveva dare la prova della sua innocenza. _1 Sul punto anche la difesa dell'appellato è sembrata andare dietro tale argomentazione, insistendo che in questa sede processuale l'unico elemento a favore della dedotta coercizione risultava essere le dichiarazioni della che, sia in sede penale, T_ che in questa sede civile, si erano dimostrate contraddittorie ed inattendibili, militando tutti gli altri elementi in senso contrario. Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati in tema di fattispecie di calunnia, correttamente il primo giudice ha inquadrato il punto nodale nella questione, reputando, in primo luogo, come non fosse rilevante l'archiviazione della denuncia o la mancanza di presupposti in sede penale, che devono rispondere al criterio del “oltre ogni ragionevole dubbio”, in quanto non era rilevante l'accertamento dell'innocenza dell'accusato, quanto invece unicamente, la consapevolezza della querelante della falsità dell'accusa stessa, sapendo essa stessa della innocenza dello stesso. L'elemento soggettivo del reato di calunnia non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula normativa "taluno che egli sa innocente" richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Cass. n. 4112 del 14/12/2016). E, più recentemente, è stato ribadito come “In tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si
7 trovi nella medesima situazione di conoscenza” (Cass. n. 12209 del 18/02/2020). Inoltre, “la denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante- querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)”.( Cass. Ord. n. 13093 del 13/05/2024). Ora, tutta la questione sulla presunta sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere, sulla quale comunque il primo giudice, riprendendo le valutazioni del CTU medico legale, affermava di non essere stati raccolti elementi contrari sufficienti giacché non vi è la documentazione medica del periodo ed i disturbi riscontrati dalla non comportavano in T_ astratto necessariamente l'incapacità di intendere e di volere, rimane abbastanza sullo sfondo dell'economia processuale, atteso che è del tutto secondario apprezzare se sia emerso o meno alcun elemento che deponga per una incapacità della di T_ comprendere l'atto sessuale, esprimere un consenso consapevole e determinarsi in tal senso.
-E) Il punto che consente di prendere un certo indirizzo interpretativo a conferma della imputazione di una condotta calunniosa in capo alla emerge dal processo stesso e da T_ tutte le attività espressione delle iniziative processuali della denunziante, e si radica propriamente su fonti di apprezzamento e valutazione ben precise, che consentono di ricostruire l'intero senso della vicenda onde giungere alla conclusione che oltre a rendersi conto, anzi proprio perché vi era una forte “resa dei conti” soprattutto interiore, la aveva maturato una T_ determinata e lucida consapevolezza di “scaricare” sul comportamento costruito come coercitivo e violento del _1 l'accadimento di una vicenda di vita le cui conseguenze venivano, ex post, decisamente rifiutate, e proprio per la ragione giustificativa, palesemente espressa -e che la donna non aveva potuto sottacere-, ovvero il profondo disagio a fronte del pericolo di essere scoperta sia dal fidanzato che dai genitori, descritti subito come persone “all'antica”, per aver consumato un rapporto sessuale, sentito certamente come “vietato” e
“condannabile”, ma soprattutto, inoltre, all'interno della abitazione familiare. Tale interpretazione si aggancia, concretamente, ad una fonte probatoria acquisita e presente nel processo. Ci si riferisce specificamente ad una circostanza abbastanza singolare ma risolutiva, ovvero quando il 19 Febbraio 2013, in sede di verbale di ricezione della prima denuncia querela, quella nella quale vi era la versione della violenza avvenuta all'interno
8 dell'autovettura nei pressi dell'ingresso del circolo golf, la riceveva sul suo telefono, per una curiosa casualità al T_ momento della chiusura del verbale dinanzi ai Carabinieri, una telefonata proprio dal , il quale l'aveva chiamata per _1 salutarla chiedendole come andava e perché non l'aveva più richiamata, intraprendendosi così tra i due un dialogo estremamente significativo. Dunque, allorquando la lo rimproverava “mi hai obbligato T_ a fare sesso” il rispondeva un deciso “ma che ***** dici? CP_3 Se mi hai chiamata tu a casa tua? E poi lo volevi pure rifare” e
“non dire cazzate per favore” cui seguiva un “bugiardo di *****” a cui l'uomo rispondeva “ma stai scherzando o dici sul serio?”; la gli diceva “lasciamo perdere.”, cui seguiva da parte del T_
“no lasciamo perdere niente. chi è che mi ha portato in CP_3 camera?” e “giusto per essere chiari tu stai dicendo che io ti avrei violentata?”, e già tali risposte traducono uno stupore enfatico di chi aveva agito nella piena convinzione della adesione dell'altro. Ed è significativo osservare poi che quando la gli T_ contrapponeva “ma tu mi hai approfittato in macchina” -ciò singolarmente in quanto la donna si trovava proprio nell'ufficio dei Carabinieri dove aveva appena cambiato versione fattuale della violenza, subita non in auto ma in casa, il rispondeva del CP_3 tutto spontaneamente “in macchina? Ma quando mai sei venuta in macchina da me?? rispondi un attimo”.
-F) La rivisitazione delle circostanze tutte per come esposte nei documenti di denunzia, di importanza capitale per comprendere la veridicità dell'accaduto e cogliere le reali intenzioni della parte offesa, fornisce consistenza al principio secondo cui non spettava, di certo, da un lato al dimostrare la propria _1 innocenza, stante dall'altro lato il fatto sta che le accuse mosse dalla si sono rivelate non attendibili e, quindi, non T_ veritiere in ordine alla sua genuina intenzionalità. In quanto l'innocenza dell'indagato non può e non deve essere provata dal provvedimento di archiviazione, è in conseguenza alle indagini svolte che, piuttosto, nel caso di specie, non solo non si è potuta accertare la colpevolezza del che, dunque, _1 deve continuare a presumersi innocente, essendo emersi altresì elementi comportamentali decisivi della presunta vittima a suggerire la possibili ragioni della incolpazione dell'appellato. Nel caso di specie, il principio fondamentale che orienta l'intera economia del giudizio, ai fini della conferma o meno delle statuizioni prese dal Tribunale in favore del , non è che _1 lo stesso sia riconosciuto o meno non colpevole, ma che la sia stata ben consapevole della di lui non colpevolezza. T_ La consapevolezza appare abbastanza evidente solo osservando come il cambio versione, a prescindere dalla credibilità intrinseca delle singole circostanze, sussegue alla imprevista e causale chiamata telefonica del proprio mentre la era _1 T_ presso i Carabinieri per specificare i termini della prima versione.
9 Viene da ritenere che se pure potesse essere plausibile che la versione della violenza in casa non era stata subito data per paura del giudizio e della reazione e, -sopratutto- del giudizio non solo del fidanzato, ma specialmente dei genitori conviventi, definiti “all'antica”, seppure la avesse subito davvero T_ come vittima l'incontro, ovvero fosse stata in “buona fede”, non è dato vedere cosa avrebbe cambiato nel giudizio dei suoi prossimi e della “pubblica opinione” il fatto di esser stata vittima di una violenza esplosa da parte del in casa, tradita da un _1
“invito” che secondo l'appellante doveva rimanere per puro scambio amichevole, piuttosto dell'esser stata caricata a forza in auto, secondo la prima versione. E' che il cambio di versione appare esser stato non genuino, piuttosto frutto di una strategia riflettuta per c.d. “a tavolino”, per rendere più credibile la tesi accusatoria onde attenuare, se non elidere, lo strepitus dello scandalo, sia in famiglia che in paese, allorquando la avrebbe dovuto T_ rendere una versione e dare una spiegazione ai suoi. In altre parole, è corretta la premessa cui ricorre il primo decidente, atteso che nei casi di violenza sessuale il giudicante è chiamato ad accertare i fatti pressochè solo essenzialmente alla luce delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti, dei quali è pertanto essenziale verificarne l'attendibilità. Per cui, del tutto correttamente, secondo la regola probatoria vigente nel processo civile del “più probabile che non”, proprio dagli elementi in atti sopra richiamati, è ragionevole affermare che è più probabile la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, ovvero che il rapporto sessuale tra le parti sia stato consenziente, discendendone da ciò la consapevolezza dolosa della della di lui innocenza. T_
-H) Anche il motivo concernente la censura sulla fondatezza e la quantificazione dei danni, asseritamente generici ed indimostrati, rimane del tutto destituito di fondamento. Invero, danno morale e danno all'immagine possono essere accertati in base ad indizi e presunzioni, ed il primo Giudice ha correttamente e, condivisibilmente concluso che, proprio “secondo comuni massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit, gli effetti di una più che probabile infondata denuncia di violenza sessuale sono devastanti per la vita dell'indagato”. Tenuto conto della gravità del reato attribuito al , il _1 danno dallo stesso subìto è stato, senza revoca di dubbio, importante, considerate le effettive sofferenze psichiche e morali nella sfera dell'autostima e della reputazione, ed il patema d'animo a cui l'offeso è stato sottoposto, senza dimenticare la compromissione della di lui libertà personale per il periodo di quasi un mese. Nella vicenda in questione, il ha subito una considerevole CP_3 frustrazione ed afflizione per l'intera vicenda, quantomeno per tutto il corso del procedimento penale a suo carico iniziato il 19.02.2013 e conclusosi con il provvedimento di archiviazione del GIP del 24.05.2013, e rivendica il ristoro per la conseguenza
10 lesiva del bene-interesse che la norma penale incriminatrice della calunnia, ovvero il danno da accusa ingiusta, che è quello che il ha lamentato nel giudizio di primo grado e che _1 corrisponde a quei pregiudizi che devono essere risarciti da chi vuole incolpare di un reato qualcuno che sa essere innocente ed avanza un'accusa falsa. Tale danno, generato in sé dalla commissione del reato, è cosa diversa dal profilo del danno per ingiusta detenzione, che, in senso stretto, qualora non siano ricorsi le condizioni ed i presupposti per la restrizione cautelare viene, come noto, risarcito dallo Stato. E' pacifico, peraltro fissato dalle SS.UU. della Cassazione, il fatto che una delle conseguenze più rimarchevoli di un'accusa ingiusta è, senz'altro, una profonda sofferenza interiore, un ingiusto patimento causato dall'illecito altrui, ossia un danno morale, (Cass. Civ. Sez. Un. 21 Febbraio 2002 n. 2515), ma anche quale danno che va ad incidere sul fare aredittuale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, conseguendone così che tanto maggiore è l'entità del disvalore collegato al crimine denunziato, tanto superiore deve essere il risarcimento. Pertanto, correttamente il Giudice di prime cure ha considerato nella dosimetria della pena, in primo luogo la pesantezza dell'accusa, che la stessa si è diffusa nei confronti di persone vicine all'attore, concittadini, ed anche al proprio datore di lavoro, e tali aspetti unitamente poi alla compromissione della libertà personale, giungendo alla quantificazione in via equitativa del complessivo danno non patrimoniale, morale, all'immagine, nella somma di € 30.000,00. E' stato documentalmente provato nel giudizio di primo grado che la perdita del posto di lavoro è stata conseguenza immediata e diretta della vicenda penale che ha coinvolto il , ciò _1 adeguatamente ritenuto in nesso causale fra la condotta della ed il danno patito dal . T_ _1 I quattro testi di parte attrice ed escussi all'udienza del 01.10.2020 hanno, d'altronde, confermato la lesione alla sfera dinamico relazionale subita dal in conseguenza della _1 condotta della . T_ In ordine al danno patrimoniale da perdita di lavoro, il Tribunale così ha correttamente argomentato: “Per quanto riguarda il danno patrimoniale, dai documenti prodotti si evince (a) che il
aveva in corso per l'anno 2013 contratto di consulenza _1 commerciale con la società studio G.R. a r.l. dalla quale quest'ultima è receduta per le vicende penali che hanno coinvolto l'odierno attore (cfr. doc. 5 e 6 parte attrice); (b) che nel corso dell'anno precedente lo stesso aveva fatturato le somme di cui ai documenti 7 e 21 prodotti da parte attrice. Tenuto conto che non vi è alcun elemento da cui potersi evincere che il contratto annuale sarebbe stato rinnovato anche per il 2014, si ritiene di riconoscere una media delle somme nette percepite
11 l'anno precedente per 11 mesi, pari ad € 8.811,45 da cui operare una riduzione del 23% , tenuto conto della presumibile tassazione, pertanto per € 6.784,82”. I rilievi che precedono sono documentati, congrui, e scevri da ogni profilo di illogicità o contraddittorietà. L'impugnata decisione va, pertanto, interamente confermata.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore dell'appellato del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 7/5/24
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
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