Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg12280 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12280 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. PALUMBO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia in
Bacoli (NA) al Viale Olimpico, 42,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti BASILE GIOVANNI e
FARINA CARMINE presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli
(NA) alla Via Nicola Fasano n. 5,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/07/2024 e Parte_1 Pt_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Monte di Procida il
[...]
02/02/2012 e dal matrimonio non sono nati figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale ubicata in Monte di Procida (NA) alla via Croci III Trav.
n. 9, rimarrà assegnata al sig. , avendo la sig.ra Parte_1 Pt_2
già trasferito la propria residenza.
[...]
2) Nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti si danno atto che il sig. ha già corrisposto Parte_1
alla sig.ra la somma di € 60.000,00 (sessantamila/00) mediante Parte_2
sottoscrizione di buoni fruttiferi postali alla stessa intestati ed in suo possesso e la predetta somma, nei limiti di euro 55.000,00 viene, di comune accordo, trattenuta definitivamente dalla sig.ra ed imputata a titolo di mantenimento una Pt_2
tantum in favore della stessa. La restante somma di euro 5.000,00 dovrà essere restituita dalla sig.ra al sig. entro e non Parte_2 Parte_1
oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di omologa dei presenti patti. Inoltre, il sig. si obbliga a corrispondere tutte le rate residue del Parte_1 finanziamento per l'autovettura Fiat Panda tg. GC697SR già intestata alla sig.ra
. Subordinatamente all'adempimento delle obbligazioni di cui al Parte_2
presente accordo i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti economici tra loro, di essere integralmente soddisfatti e di non aver reciprocamente null'altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione.
3) Con atto di donazione del 25.11.2016, a firma del notaio dott. , Persona_1
registrato il 22.12.2016 al n. 15817 Serie 1T, presso l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale 1 di Napoli, Ufficio Territoriale di Napoli 2 (doc. 05), il sig. , riservandosene la nuda proprietà, spontaneamente ed Parte_1
irrevocabilmente donava, in conto di legittima e per l'eventuale supero sulla disponibile, con espressa dispensa dalla collazione, al proprio coniuge signora
, l'usufrutto vitalizio delle seguenti unità immobiliari facenti Parte_2
parte del fabbricato sito nel Comune di Monte di Procida (NA) alla Via Croci, III traversa n. 9 (già n. 6), e precisamente: “A) appartamento posto al piano terra, avente doppio accesso, sia dalla corte comune che dall'androne, composto di cinque vani ed accessori, confinante con proprietà di e/o Pt_3 Persona_2
2 aventi causa, con la III traversa di Via Croci e con l'androne e la cassa scale;
B) locale deposito di forma rettangolare, posto al piano cantinato, con accesso dalla corte comune sub. 4 (quattro), ella superficie di circa mq. 67, confinante con la detta corte comune, con il locale sub. 8 (otto) e con la cassa scale;
i dati catastali sono riportati nel quadro “B” della presente nota”. Quanto in oggetto è stato donato nello stato di fatto e di diritto, ben noto alle parti, in cui attualmente si trovano gli immobili innanzi descritti, con ogni accessione, dipendenza e pertinenza, e con gli inerenti diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive se e come esistenti, e con i proporzionali diritti condominiali sopra gli enti del fabbricato di cui costituiscono porzioni, che per uso, destinazione o legge (art. 1117 e ss. Codice civile) debbano considerarsi comuni ed in particolare con la proporzionale quota di comproprietà sul viale di accesso al piano seminterrato
(particella 1074 sub. 4), sull'androne di ingresso e sulla cassa scale, ma con espressa esclusione del lastrico di copertura dell'intero fabbricato, che è di proprietà del signor subentrando la donataria nel preciso Controparte_1
stato e luogo del donante. Tutto ciò premesso, la sig.ra si Parte_2
obbliga a trasferire, entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di omologa dei presenti patti al sig. , che accetta, l'usufrutto vitalizio delle Parte_1
seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Monte di Procida (NA) alla Via Croci, III traversa n. 9 (già n. 6), e precisamente: A) appartamento posto al piano terra, avente doppio accesso, sia dalla corte comune che dall'androne, composto di cinque vani ed accessori, confinante con proprietà
di e/o aventi causa, con la III traversa di Via Croci e con Pt_3 Persona_2
l'androne e la cassa scale;
riportato al catasto del comune di Monte di Procida al foglio 8, p.lla 1074 sub. 2 via Croci n. 6 piano T, categoria A/2 classe 5 vani 8,5;
B) locale deposito di forma rettangolare, posto al piano cantinato, con accesso dalla corte comune sub. 4 (quattro), della superficie di circa mq. 67, confinante con la detta corte comune, con il locale sub. 8 (otto) e con la cassa scale;
riportato nel catasto del comune di Monte di Procida al foglio 8 p.lla 1074 sub 6
(derivante dal frazionamento dell'originario sub 3) traversa III di via Croci n. 9 piano S1 categoria C/2 classe 5, consistenza mq 67; Quanto in oggetto sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto, ben noto alle parti, in cui attualmente si trovano gli immobili innanzi descritti, con ogni accessione, dipendenza e pertinenza, e con gli inerenti diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive se e
3 come esistenti, e con i proporzionali diritti condominiali sopra gli enti del fabbricato di cui costituiscono porzioni, che per uso, destinazione o legge (art. 1117 e ss. Codice civile) debbano considerarsi comuni ed in particolare con la proporzionale quota di comproprietà sul viale di accesso al piano seminterrato
(particella 1074 sub. 4), sull'androne di ingresso e sulla cassa scale, ma con espressa esclusione del lastrico di copertura dell'intero fabbricato, che è di proprietà del signor Il trasferimento dell'usufrutto de quo Controparte_1
viene effettuato senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Detto trasferimento immobiliare risulta funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e dunque a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, i quali richiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni tassa o imposta ai sensi dell'artt. 19 della legge n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. (cfr. Cass. civ. n.
11458/2005, Circolare Agenzia delle Entrate 27/E del 21.06-12 e successiva del n.18/E del 29.05.2013 paragrafo 1.15 e riconfermata dalla Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E del 21.02.2014 paragrafo 9.2).
Le parti danno atto che i suddetti accordi sono già in atto fra le stesse e subordinatamente all'adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti economici tra loro, di essere integralmente soddisfatti e di non aver reciprocamente null'altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
4 a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.1, parte I, reg. Parte_4
Atti Matrimonio anno 2012);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Monte di Procida per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.12.24
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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