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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 934/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 934/2023 R.G., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 07.1.2025, vertente
TRA
, in proprio e quale unico erede della moglie Parte_1 Persona_1
(anch'essa attrice in primo grado), , , Parte_2 Parte_3
, , , , tutti Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall'avv. Domenico Di Sabatino, del Foro di Teramo, e dall'avv. Massimo Cerniglia, del Foro di Roma, con domicilio eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
in forza di procure in calce all'atto di citazione Email_2
in appello;
APPELLANTI
E
(già uale Controparte_1 Controparte_2
società incorporante Controparte_3
, in persona del Dott. munito dei necessari poteri (in
[...] Controparte_4 forza della delibera Consiglio d'Amministrazione n. 10/2022 del 21.04.2022), rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Arcucci, del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gaetano Biocca, alla Via Stazio, 22, di Teramo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 735/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
24.7.2023 – intermediazione mobiliare.
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis,
- accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e così
- riformare la sentenza n. 735/2023 emessa in data 24/07/2023 dal Tribunale Ordinario di
Teramo, in persona del Giudice Dott. Antonio Converti, a decisione del giudizio sub R.G. n.
1929/2017, e
- per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dagli attori, odierni appellanti, che in appresso si riportano, ripropongono e confermano integralmente:
“A) In via preliminare riconoscere e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia e/o inopponibilità agli odierni attori della clausola di inadeguatezza contenuta nei moduli degli ordini di acquisto in causa, così come identificata, descritta e contestata nella parte in diritto del presente atto, per la sua vessatorietà, genericità, nonché assenza di chiarezza e trasparenza ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., artt. 33-36 Codice del Consumo e art. 29
Reg. n. 11522/1998. CP_5
B) In via principale e di merito valutata ed accertata la legittimità ed efficacia delle operazioni
d'acquisto dei titoli per cui è causa e, comunque, in corso di causa nei limiti della ritenuta loro validità ed opponibilità agli odierni attori
1) accertare e dichiarare, anche ex art. 1218, 1228, 1710 e ss. c.c., nonché 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n. 58/1998, degli artt. 27-29 del Reg.
n. 11522/1998, dell'art. 18 del Reg. n. 17130/2010, nonché degli artt. 11 e CP_5 CP_5
12 della Delibera CICR n. 286 del 4/3/2003, della citata Comunicazione n. CP_5
DIN/9019104 del 2/3/2009, dell'art. 56 del Regolamento n. 16190/2007 e dell'artt. CP_5
33-36 del Codice del Consumo, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art.
1455 c.c. della convenuta in relazione alle operazioni in titoli per cui è causa;
2) CP_1
conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento del danno per CP_1
responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., da liquidarsi per ciascuno degli attori nei seguenti importi €. 22.500,00, €. 22.500,00, Persona_1 Parte_1
€. 4.500,00, €. 4.500,00, Parte_2 Parte_8 Parte_4 €. 9.000,0 €. 2.500,00 (ndr. importo corretto € 2.250,00, doc. 51
[...] Parte_5 ctp in primo grado €. 2.500,00 (ndr. importo corretto € 2.250,00, doc. Parte_6
52 ctp in primo grado €. 4.500,0 €. 18.000,00 Parte_7 Parte_9
(ndr. in quanto l'attore non è tra gli odierni appellanti) oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti medi di BOT o CCT dal giorno dell'acquisto al saldo, o di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito della vendita dei titoli, costituita dalla differenza tra la somma impiegata per l'acquisto dei titoli e la somma realizzata con la loro vendita o eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, oltre rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché al risarcimento di qualsivoglia relativo danno;
3) nonché condannare la convenuta al risarcimento del danno per responsabilità da CP_1
mancato disinvestimento, in misura pari alla somma di cui al punto B-2) o a quella somma determinata o ritenuta congrua in corso di causa, anche all'esito di valutazione equitativa.
C) In ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento della convenuta ha CP_1 integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al punto B-2), ovvero nella misura ritenuta dovuta a seguito di detrazione, dalla somma impiegata per gli acquisti dei titoli de quibus, della somma pari al valore attuale degli stessi.
D) In via subordinata e salvo gravame
1) accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1228, 1710 e ss., 1856
c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n.
58/1998, degli artt. 28 e 29 del Reg. del 1998, e dell'art. 18 del Reg. n. CP_5 CP_5
17130/2010, nonché degli artt. 11 e 12 della Delibera CICR n. 286 del 4/3/2003, della citata
Comunicazione n. DIN/9019104 del 2/3/2009, dell'art. 56 del Regolamento Consob CP_5
n. 16190/2007 e dell'artt. 33-36 del Codice del Consumo, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della convenuta in relazione alle operazioni in titoli CP_1
per cui è causa;
2) conseguentemente e, comunque, condannare la convenuta a risarcire agli attori CP_1
la somma di cui al punto B-2), nonché i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo.
E) In via ulteriormente subordinata
1) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per la mancata tempestiva informativa sull'andamento della rischiosità delle azioni in causa, ex artt. 21, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 58/1998, nonché ex artt. 34, co. 6, e 56 del Reg. n. 16190/2007, come CP_5
precisati nella Comunicazione n. DIN/9019104 del 02/03/2009; CP_5
2) conseguentemente e per l'effetto condannare, comunque, la convenuta al risarcimento del danno da mancato tempestivo disinvestimento dai titoli de quibus, in misura pari alla somma di cui al punto B-2) o a quella somma determinata o ritenuta congrua in corso di causa, anche all'esito di valutazione equitativa operata dall'Ill.mo Tribunale adito.
F) Riconosciuta ed accertata la mancanza di trasparenza e chiarezza ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo della clausola di inadeguatezza contenuta nei moduli d'ordine, dichiarandola per l'effetto nulla, illegittima, invalida, inefficace ed inopponibile agli attori, nonché dichiarata la predetta clausola illegittima anche ai sensi degli artt. 21 TUF e 29 Reg.
Consob n. 11522/1998, per l'effetto, condannare la convenuta, per il conseguente grave inadempimento, al risarcimento dei danni, per un importo pari alle somme di cui al punto B-
2).
G) Riconoscere e dichiarare che, anche in assenza di una valida clausola di inadeguatezza, le negoziazioni per cui è causa sono illegittime e viziate per grave inadempimento della convenuta, condannando la stessa alla restituzione di tutte le CP_1
somme di cui al punto B-2).
H) Con condanna di spese, competenze ed onorari del giudizio”, disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di primo grado per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata:
“I. IN VIA PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
- accertare l'inammissibilità del quarto motivo d'appello avversario, per i motivi esposti al par. 6 della comparsa di risposta
II. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE E DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C. - rigettare tutte le domande ed istanze svolte dagli appellanti per i motivi esposti in atti e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza N. 735/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Teramo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Converti, pubblicata in data 24/07/2023
a definizione del giudizio di primo grado rubricato sub R.G. n. 1929/2017.
III. NEL MERITO, IN VIASUBORDINATA E DI RIPROPOSIZIONE EX ART 346 C.P.C.
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse accertare qualsivoglia responsabilità in capo a escludere ovvero ridurre Controparte_1 significativamente l'ammontare delle somme riconosciute agli odierni appellanti a qualunque titolo, anche in ragione dei dividendi già percepiti dai medesimi, nella misura esposta in atti,
e in ogni caso in ragione del grave concorso di colpa di questi ultimi ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c.;
IV. IN OGNI CASO: - con vittoria di onorari e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1929/2017 – promosso dagli odierni appellanti e da (non appellante e contumace nel Parte_9 presente giudizio) nei confronti dell'allora poi denominata Controparte_6 CP_1
quale incorporante la
[...] Controparte_3
presso cui erano incardinati i rispettivi rapporti bancari (onde sentir accertare la violazione da
[...] parte di quest'ultima degli obblighi informativi prescritti dalla legislazione vigente in subiecta materia, perpetrata in sede sia di stipula sia di esecuzione degli acquisti azionari formalizzati da ciascuno di essi esponenti tramite sottoscrizione dei rispettivi contratti “quadro”, e, quindi, sentir condannare la controparte al correlato risarcimento del danno rappresentato dal capitale rispettivamente investito, pari ad € 22.500,00, quanto a e ad € 4.500,00, quanto a , e Persona_1 CP_7 Parte_2 Parte_8 [...]
ad € 9.000,00, quanto a , ad € 2.500,00,quanto a e Pt_7 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ad € 18.000,00, quanto a ), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la
[...] Parte_9 banca convenuta eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore della sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di L'Aquila, nonché la nullità delle procure alle liti conferite ai difensori degli attori e dell'atto di citazione ex art. 164, co. 4, c.p.c., nonché la prescrizione delle avverse pretese, e chiedendo nel merito il rigetto di queste ultime, deducendone l'infondatezza
– il Tribunale di Teramo così statuiva: “1. Rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, le domande di parte attrice e le eccezioni pregiudiziale e preliminari di parte convenuta
2. Compensa le spese di lite”.
1.1. Gli attori, a sostegno delle pretese azionate, avevano in particolare contestato alla
a) la violazione dell'art. 21 del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998) e dell'art. 28 Controparte_3
del Regolamento n. 11522/1998, per non essersi comportata con diligenza, CP_5
correttezza e trasparenza, avendo effettuato o consigliato le operazioni oggetto di causa senza avere fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio;
b) la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede;
c) la violazione dell'art. 29, co. 3, del Regolamento n. CP_5
11522/1998 (secondo cui “gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire
l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute per inserito la clausola d'inadeguatezza”) per avere venduto azioni di propria emissione, quali titoli illiquidi, privi di rating e rischiosi, omettendo di spiegare ai risparmiatori i motivi per cui la vendita era inadeguata per tipologia, oggetto e dimensione, facendo sottoscrivere ai clienti una modulistica non trasparente ed inefficace al fine di adempiere al citato obbligo informativo, con violazione anche dell'art. 35 del codice del consumo;
c) che era nulla, quindi inefficace (per non recare la stessa la relativa causale), nonché la vessatoria (perché equivoca e non oggetto di trattative tra le parti, essendo la stessa stata predisposta a stampa unilateralmente dalla banca) la clausola d'inadeguatezza inserita nell'indicata modulistica, a sensi del ridetto art. 29 del Regolamento
Consob n. 11522/1998; d) la violazione della Comunicazione Consob n. DIN/9019104 del
2.03.2009 e dell'art. 56 del Regolamento Consob. n. 16190/2007, per mancato rispetto degli specifici adempimenti ivi previsti a carico dell'intermediario ex post.
1.2. Il Tribunale di Teramo, per quanto qui ancora interessa, dato atto che gli attori avevano stipulato con contratti quadro per la negoziazione, la ricezione e la Controparte_3
trasmissione di ordini su strumenti finanziari (documenti 4/12 fascicolo primo grado
[...]
, maturava il proprio convincimento sull'infondatezza delle pretese dei CP_1
risparmiatori, per aver rilevato: - che la banca aveva dato prova documentale di aver adempiuto ai propri obblighi informativi nei riguardi dei risparmiatori (considerato che detti contratti contenevano una prima e dettagliata informativa concernente la natura, le caratteristiche e i rischi degli investimenti e che ciascun investitore: a) aveva ricevuto nonché sottoscritto il “documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, contenente le informazioni sui profili di rischio connessi all'acquisto dei titoli controversi;
b) aveva compilato, nonché sottoscritto il questionario “informazioni per la prestazione dei servizi d'investimento” (documenti 10/26 fascicolo primo grado ), relativo Controparte_1 alla propria situazione finanziaria e propensione al rischio;
c) era stato informato sul rischio di perdita del capitale investito e di liquidità, normalmente connesso all'investimento in titoli non quotati (documenti 13/19 fascicolo primo grado , nonché, al momento dell'acquisto delle azioni controverse, nell'anno Controparte_1
2006, circa la natura, le caratteristiche ed i rischi correlati a tale acquisto, perfezionatosi tramite la propria sottoscrizione del modulo di adesione alla relativa offerta pubblica di vendita (documenti 27/35 fascicolo primo grado , stante il prospetto informativo e la dichiarazione debitamente sottoscritta dagli Controparte_1 investitori di voler procedere ugualmente all'operazione, sebbene evidenziata dalla banca come non adeguata, rispettivamente riportati sul ridetto modulo;
d) aveva ricevuto al proprio domicilio le note informative relative al buon esito delle operazioni di acquisto in questione (documenti 46/54 fascicolo primo grado CP_1
); e) aveva periodicamente ricevuto, successivamente agli acquisti azionari de quibus, copia degli estratti
[...] conto titoli (documenti 55/63 fascicolo primo grado ); f) aveva ricevuto con cadenza annuale Controparte_1
i dividendi maturati dalle azioni acquistate, finché, in data 29.7.2014, a seguito di un periodo di amministrazione straordinaria disposta con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.4.2012,
l'assemblea straordinaria della banca aveva deliberato di procedere all'azzeramento del relativo capitale sociale, con conseguente annullamento di tutte le azioni ordinarie in circolazione); - che gli attori invece avevano omesso di allegare circostanze corroboranti la riferita violazione degli obblighi informativi da parte da parte della convenuta;
- che i moduli dei contratti oggetto di causa erano da reputarsi chiari e comprensibili a sensi dell'art. 35 del Codice del Consumo;
- che la clausola di inadeguatezza inserita in tali moduli, ex art. 29 del regolamento Consob n. 11522/1998, era legittima e non vessatoria, integrando gli estremi di dichiarazione di scienza non implicante uno squilibrio di diritti e obblighi ex contractu, né ricompresa tra le clausole vessatorie tipizzate ex lege; - che non era applicabile ratione temporis al caso di specie l'art. 56 del regolamento n. 16190/2007 né la CP_5 comunicazione DIN9019104 del 2.3.2009 (aventi ad oggetto specifici adempimenti CP_5 informativi a carico dell'intermediario con particolare riguardo a quelli ex post di rendicontazione sullo sviluppo della posizione del singolo risparmiatore nonché sulla sussistenza di benefici eventualmente maturati dallo stesso) anche per essere quest'ultima stata revocata con avviso in data 3.2.2022; - che era insussistente qualsivoglia obbligo informativo a carico della banca nel periodo successivo all'acquisto dei titoli controversi.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari attori, fatta eccezione per
[...]
, rimasto contumace nel presente giudizio, chiedendo la riforma della Parte_9
stessa, con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta dei seguenti motivi: 1) “primo motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c. per errata ed ingiusta decisione su un punto fondamentale della controversia, ossia la violazione degli artt. 21 del T.U.F. e 28 del
Regolamento n. 11522/1998 per omessa informativa sulle azioni ”; 2) CP_5 CP_3
“Secondo motivo: errata e ingiusta decisione e motivazione su un punto fondamentale della controversia ossia la violazione degli artt. 21 del T.U.F. e 28 del Regolamento n. CP_5
11522/1998 per omessa informativa e autorizzazione sull'esecuzione “fuori mercato” delle azioni Tercas”; 3) “Terzo motivo: errata e ingiusta decisione e motivazione su un punto fondamentale della controversia ossia la violazione degli artt. 21 del T.U.F. e 28 del
Regolamento Consob n. 11522/1998 per omessa precisazione ai clienti degli specifici motivi di inadeguatezza dell'investimento”; 4) “Quarto motivo: errata ed ingiusta affermazione di insussistenza del nesso di causalità per firma del modulo recante l'intestazione “conferma di operazioni non adeguate””; 5) “Quinto motivo: omessa pronuncia sulla violazione dell'art.
29 Reg. n. 115522/1998 per omessa sottoscrizione specifica in calce alla CP_5 segnalazione d'inadeguatezza”.
2.1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado ha erroneamente riconosciuto l'avvenuto assolvimento da parte di degli Controparte_3
obblighi previsti dagli artt. 21 del TUF (D. Lgs. n. 58/1998) e 28 del Regolamento n. CP_5
1522/1998, in base alla ritenuta avvenuta consegna ai risparmiatori di un prospetto informativo di oltre 200 pagine, così come in base alle informazioni inserite nei moduli sottoscritti per ciascun singolo rapporto di negoziazione (contratto quadro e documento sui rischi generali degli investimenti), e tornano, quindi, a prospettare il mancato ottemperamento a detti obblighi da parte della banca.
Premettono di aver rappresentato in primo grado: - che nel 2006 il direttore della Filiale, ove erano incardinati i rapporti degli attori, li avevano chiamati proponendo loro l'acquisto delle azioni emesse dalla , descritte come un titolo del tutto sicuro Controparte_3
in quanto emesso da una ed in grado di garantire un ottimo utile annuale;
- che nel CP_1
corso di detti incontri non erano state rappresentate loro le caratteristiche ed i rischi del titolo azionario emesso dalla in particolare era stato omesso di rappresentare che si CP_3
trattava di titoli non quotati in un mercato regolamentato e, quindi, del tutto illiquidi, ragione per cui dovevano essere considerati prodotti finanziari speculativi e a rischio alto.
Evidenziano l'omessa specifica allegazione in giudizio da parte della banca delle informazioni ex adverso addotte come fornite ad essi investitori, essendosi l'avversaria limitata dedurre al riguardo di aver loro consegnato il prospetto informativo.
Precisano che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in parola, non può ritenersi sufficiente la mera consegna di tale prospetto, ove non seguita da una puntuale spiegazione delle informazioni ivi contenute.
Aggiungono di non aver, in ogni caso, mai ricevuto siffatta documentazione, ponendo in luce la mancanza di prova della relativa consegna, di cui la controparte era onerata a sensi dell'art. 23, co. 6, del T.U.F. (D. Lgs. n. 58/1998), rimarcando l'aver quest'ultima omesso di produrre in giudizio la relativa copia, avendo la stessa ai fini probatori in parola unicamente invocato le clausole contenute nei moduli controversi che tale consegna davano per avvenuta, cui non poteva attribuirsi valore confessorio.
Puntualizzano che la consegna del prospetto informativo ex art. 13 del Regolamento
Consob n. 11971/1998, ponendosi quale obbligo distinto da quelli informativi di cui all'art. 21 del T.U.F. (D. Lgs. n. 58/1998), non implica il venire meno di questi ultimi consistenti nel fornire un'informativa specifica e dettagliata sui rischi e le caratteristiche dell'investimento proposto al risparmiatore.
Rilevano che la clausola relativa alla consegna del prospetto informativo contenuta in ciascun ridetto modulo di adesione (del seguente tenore “dichiaro di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell'ordine in esame e di aver preso nota delle relative clausole”), non può avere valore confessorio né valenza probatoria in ordine ad una completa, corretta e sufficiente informativa sui titoli oggetto di causa, tanto più che, anche a voler ritenere provata la consegna della copia del prospetto informativo, è del tutto improbabile che il risparmiatore sia stato in grado, contestualmente alla negoziazione, di leggere ben 226 pagine e men che meno di comprenderne il senso.
Lamentano, in definitiva, che il primo giudice ha ritenuto sufficiente una serie di meri formalismi (firma di moduli precompilati e consegna di un prospetto informativo di oltre 200 pagine, informazioni inserite anni prima nei moduli sottoscritti in sede di apertura del deposito titoli, vale a dire il contratto quadro di negoziazione e il documento dei rischi generali degli investimenti), nell'adempimento degli obblighi legali imposti dal TUF, contro ogni principio che guida la normativa dell'intermediazione finanziaria.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono che il primo giudice ha trascurato che la banca, avendoli informati del fatto che i titoli azionari erano illiquidi, in quanto non quotati (con conseguente relativa negoziazione fuori dai mercati regolamentari) soltanto con le note informative inviate successivamente alla stipula (non rinvenendosi tale informazione nel modulo di adesione alla pubblica offerta di vendita né nel modulo d'ordine dell'acquisto del singolo titolo), ha violato l'art. 21 del T.U.F. (D. Lgs. 58/1998), prevedendo tale norma siffatta incombenza informativa a carico della banca in sede di stipula.
2.3 Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti denunciano che il primo giudice ha erroneamente ritenuto che la banca abbia assolto al proprio obbligo di segnalare l'inadeguatezza dell'investimento azionario al singolo risparmiatore (nonché di farsi specificatamente autorizzare da quest'ultimo per iscritto a tale operazione), di cui all'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, tramite il mero inserimento della relativa clausola nei singoli moduli d'acquisto per cui è causa, predisposta unilateralmente dalla stessa.
Sostiene che la banca non può dirsi aver adempiuto nel senso anzidetto, perché non ha specificatamente illustrato ai risparmiatori le ragioni dell'inadeguatezza delle operazioni finanziarie controverse, non avendo dato prova di tale circostanza, come le incombeva ai sensi della sopra indicata norma, nonché degli artt. 21 del T.U.F. (D.Lgs. 58/1998), e 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998, costituendo l'inserimento di detta clausola una mera presunzione dell'avvenuto adempimento del relativo obbligo informativo;
aggiunge in ordine a tale ultimo profilo che lo stesso contratto quadro di negoziazione, all'art. 7, prevede che la formalizzazione per iscritto della segnalazione di inadeguatezza fa seguito solo all'informativa dettagliata sui profili di tale inadeguatezza.
Evidenzia in proposito che la banca non ha fornito una descrizione della causale dell'inadeguatezza in corrispondenza della dicitura “causale” rinvenibile in prossimità della dicitura “operazione non adeguata”, nei ripetuti moduli d'acquisto; il carattere fuorviante e non chiaro nel medesimo modulo d'acquisto della sigla “S” in prossimità della dicitura da ultimo citata (potendo verosimilmente escludersi usando l'ordinaria diligenza che tale lettera integri un'indicazione affermativa per rinvenirsi nel medesimo documento in prossimità della clausola relativa al conflitto d'interessi l'inequivocabile locuzione “SI”).
Aggiunge che lo stesso tenore della clausola d'inadeguatezza è brumoso a tal punto da poter ritenere tale clausola non rispondente ad un'effettiva segnalazione ai risparmiatori dell'inadeguatezza de qua.
2.4. Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti sostanzialmente insistono sul non aver loro fornito una completa, corretta e trasparente informativa sulle operazioni CP_3
d'investimento per cui è causa, evidenziando come la controparte non abbia dato prova come le incombeva a sensi dell'art. 23, co. 6, del T.U.F. (D. Lgs. 58/1998).
Sostengono pertanto che l'erroneità della affermazione del primo giudice, secondo cui la sottoscrizione della clausola “per conferma di operazione non adeguata, in cui è stato informato in maniera esaustiva sella natura, dei rischi e delle implicazioni per le quali
l'operazione è ritenuta inadeguata dalla banca, nonché delle ragioni per cui non sia opportuno procedere alla sua esecuzione”, sarebbe sufficiente ad escludere ogni nesso di causalità tra il comportamento dell'intermediario in sede di investimento i conseguenti danni.
2.5. Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti tornano a prospettare l'avvenuta violazione da parte di dell'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per non CP_3 aver segnalato l'inadeguatezza dell'investimento azionario al singolo risparmiatore (né essersi fatto specificatamente autorizzare per iscritto da quest'ultimo a tale operazione), con specifico riguardo ai rapporti facenti rispettivamente capo ai soli NI , Pt_1 Parte_2
, , , , per non risultare che questi ultimi
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_7
abbiano sottoscritto la clausola che tale segnalazione ha ad oggetto presente nei rispettivi moduli d'acquisto. 3. Nel presente grado di giudizio si è costituita resistendo al gravame, Controparte_1
con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 6.2.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 7.1.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 7.01.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno xx, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. formulata dalla banca appellata, dovendo al riguardo rilevarsi che il gravame contiene argomentazioni difensive ed introduce questione giuridiche che non denotano in alcun modo “la non ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione”, tanto che l'appello ha positivamente superato la fase del filtro – ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento.
6. Il primo e il secondo motivo di gravame meritano una trattazione unitaria, stante l'interconnessione delle questioni ad essi sottese.
6.1. Il Collegio -premesso che questa Corte territoriale di recente si è più volte occupata, proprio in cause relative alla vendita di azioni della questione relativa assolvimento CP_3
degli obblighi informativi della banca e della relativa prova (vedi al riguardo sentenza n.
1187/2022; sentenza n. 1454/2023; sentenza n. 10/2024 R.G.C.; sentenza n. 74/2024 con le quali
è stato rigettato l'appello proposto dalla banca avverso decisioni di primo grado di accoglimento delle domande dei risparmiatori sotto il profilo dell'inadempimento della banca agli obblighi di cui all'art. 21 TUF e 28 Reg. n. 11522/1998; vedi inoltre sentenza n. 958/2023, sentenza n. 452/2024; CP_5 sentenza n. 606/2024 con le quali è stato accolto l'appello dei risparmiatori avverso decisioni di primo grado che avevano rigettato la loro domanda risarcitoria sul rilievo della ritenuta, da parte del primo giudice, dimostrazione da parte della dell'adempimento degli obblighi informativi) rileva Pt_10
che con dette pronunce si è da ultimo espresso un orientamento univoco al quale si intende, in questa sede, dare continuità.
6.2. Va in primo luogo ricordato che l'art. 21 del TUF al comma 1 prevede che “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività” e che l'art. 28 Reg. Consob 11522/1998 prevedeva al comma 2
“gli intermediari non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi
e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento e di disinvestimento”.
Va anche ribadito che l'art. 23 comma 6 TUF prevede espressamene che, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, “spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta” e che, sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, nelle quali occorre accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, il riparto dell'onere probatorio si atteggia nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare
l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta”
(Cass. 14335/2019).
6.3 Nella specie come già ritenuto nei precedenti di questa Corte sopra richiamati, deve ravvisarsi la sussistenza della violazione dell'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza, nonché la sussistenza di un difetto informativo con riferimento agli acquisti dei titoli azionari controversi effettati dagli appellanti da CP_3
6.3.1. Va in primo luogo chiarito come le informazioni (richiamate dal primo giudice) sulla natura e rischiosità dell'investimento (vedi quanto sopra riportato al paragrafo 1.2., contenute nel contratto quadro, non siano sufficienti ad adempiere allo specifico e concreto obbligo informativo imposto ex artt. 21 T.U.F. e 28 Regolamento Consob n. 11522/1998 anche per ciascun successivo investimento, dovendosi oltretutto rilevare che trattasi di informazioni generiche per categorie di prodotti oggetto di possibili investimenti, non riferite allo specifico investimento poi eseguito. 6.3.2. Con riferimento alle informazioni contenute nel documento rischi generali va osservato, analogamente a quanto già fatto da questa Corte in alcuni dei precedenti sopra richiamati (segnatamente nelle sentenze n. 958/2023 e n. 606/2024), che la Suprema Corte ha più volte avuto occasione di precisare che “la consegna del documento sui rischi generali non esaurisce l'obbligo informativo, come indicato in apertura dell'allegato 3 del citato
Regolamento Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti CP_5 significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari (…) ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi. Si tratta, pertanto, di un documento che contiene indicazioni di carattere generale sulle macro-categorie degli investimenti (azioni, obbligazioni ecc.) e sul quale possa essere in astratto posta l'incidenza dei diversi fattori che compongono le caratteristiche di un investimento. E' tuttavia necessario che tali indicazioni generali vengano riempite di contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto, così come richiesto nell'allegato 3 sopra citato, nel quale sono contenute le modalità attuative dell'assolvimento degli obblighi informativi indicati nell'articolo 28” (Cass. 8619/2017; Cass. 9066/2017; Cass. 18121/2020;
Cass. 18122/2020).
In definitiva deve escludersi che la banca possa assolvere all'obbligo informativo previsto dagli art. 21 TUF e 28 Reg. Consob n. 11522/1998 attraverso la mera consegna del documento generale dei rischi, riguardando il predetto documento una informazione generica e standardizzata, non idonea a garantire quella conoscenza concreta ed effettiva dello specifico titolo negoziato.
6.3.3. Quanto al prospetto informativo dell'offerta al pubblico (contenente, in alcune delle
226 pagine di cui si compone, informazioni relative alle caratteristiche ed ai rischi del prodotto intermediato), si rileva che, anche a voler prescindere dal mancato riscontro probatorio in ordine alla effettiva relativa consegna da parte della banca ai risparmiatori, deve tuttavia escludersi che tale consegna soddisfi gli obblighi informativi previsti dalle disposizioni sopra più volte richiamate.
Invero come già osservato da questa Corte nelle sentenze nn. 958/2023 e 606/2024, deve escludersi che la firma di moduli precompilati e la consegna di un prospetto informativo di oltre 200 pagine (per l'esattezza 226) siano idonee a dimostrare che gli investitori siano stati adeguatamente informati sulle caratteristiche e sui rischi dell'investimento nelle azioni in discussione.
Sul punto va in primo luogo ribadito che appare del tutto inverosimile che, pur a fronte della riconosciuta (in sede di sottoscrizione del modulo di adesione) ricezione del prospetto informativo e della dichiarazione (contenuta sempre nel modulo prestampato di adesione) di “di accettare le condizioni, le modalità e i termini dell'offerta ivi riportati e di avere preso visione dei “fattori di rischio” al capitolo 4 della sezione I e al capitolo 2 della sezione II del prospetto”, i risparmiatori abbiano potuto, non solo leggere, contestualmente alla negoziazione, un documento di ben 226 pagine o anche solo il capitolo 4 (relativo ai fattori di rischio), ma anche comprenderne il significato tecnico.
Va anche ribadito che la consegna del prospetto informativo ex art. 13 Regolamento Consob
n. 11971/1998 costituisce l'oggetto di un obbligo distinto da quelli informativi ex artt. 21 TUF
e 28 Reg. n. 11522/1998, sicché l'adempimento del primo di tali obblighi non comporta comunque l'adempimento dei secondi.
Va oltretutto rilevato che nel prospetto informativo, come denunciato dalle appellanti, non solo non si parla della durata di lungo periodo dell'investimento, vista la sua totale illiquidità, ma si forniscono indicazioni tecniche specifiche (tipo l'indicazione del rating “BBB+” attribuito da Standard & Poor's), di difficile comprensione da parte di soggetti non esperti del settore, senza neanche indicazione che gli strumenti proposti erano altamente speculativi.
6.3.4. Con riferimento a questi ultimi rilievi va anche precisato che il prospetto informativo in discussione contiene informazioni relative alle sole caratteristiche ed ai rischi del prodotto fornite al pubblico indistinto degli investitori, senza alcun elemento riferito al rapporto specifico tra operazione e specifico profilo del cliente.
Alla luce della previsione dell'art. 28 Reg. Consob 11522/1998 (secondo cui “prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia d'investimenti e dell'inizio delle prestazioni dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio”) e della previsione dell'art. 21 TUF
(secondo cui “l'intermediario è tenuto ad acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”) va ritenuto che le informazioni debbono essere personalizzate rispetto alle caratteristiche del cliente che deve essere posto concretamente nelle condizioni di operare scelte consapevoli.
Ne deriva che l'obbligo informativo non può ritenersi assolto attraverso la semplice consegna al cliente della documentazione contrattuale e del prospetto informativo, essendo necessario che allo stesso venga fornito l'ausilio, anche tecnico, necessario perché esprima una scelta consapevole, attraverso la spiegazione delle informazioni contenute nel prospetto, sì da rendere un'informazione chiara, specifica, comprensibile e trasparente.
6.3.5. Questa Corte ha anche avuto occasione di richiamare (nelle sentenze n. 958/2023,
n. 10/2024, n. 452/2024, n. 606/2024) la pronuncia della Suprema Corte n. 9460/2020 (i cui principi sono stati poi confermati dalla successiva pronuncia n. 10393/2021) la quale ha chiarito che “in tema di intermediazione finanziaria, nel vigore dell'art. 36 del Reg. CP_5
n. 11522 del 1998, in caso di collocamento fuori sede tramite promotori degli strumenti e degli altri prodotti finanziari, la consegna del prospetto informativo redatto dall'emittente e degli altri documenti informativi è adempimento necessario ma non sufficiente, per soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, come evidenziato dalla previsione degli ulteriori oneri d'informazione previsti al comma 1, lett. b) e c), della detta disposizione, dovendo quest'ultimo operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare ai relativi costi e rischi patrimoniali”.
Nelle sentenze n. 10/2024 e 452/2024 questa Corte ha anche precisato che “tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche al caso di specie di offerta di azioni della stessa all'interno dei propri uffici, risultando comunque principio CP_1
emergente da tutta la normativa richiamata in materia di intermediazione mobiliare la finalità degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, quella di rendere l'investitore in grado di fare scelte consapevoli in ordine al prodotto finanziario ed azionario in cui investire in relazione alle proprie finalità personali” aggiungendo che “pur contenendo il prospetto informativo informazioni generali sul tipo di strumento azionario illiquido offerto, in presenza di contestazioni specifiche svolte dagli investitori, gravava sulla banca intermediario fornire la prova di aver reso informazioni in grado di porre gli attori in grado di svolgere scelte consapevoli, il che si traduce nella prova di aver reso informazioni sullo strumento azionario offerto non standardizzate e rivolte ad un pubblico indistinto di investitori, bensì informazioni proprie relative al profilo del singolo investitore con spiegazione ed illustrazione specifica dello strumento e dei requisiti indicati nel prospetto informativo su cui investire in relazione alla situazione del singolo investitore”.
6.3.6. Neanche può ascriversi significativo rilievo al fatto che nell'ordine di acquisto gli acquirenti abbiano dichiarato “di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi del presente ordine e di aver preso nota delle relative clausole”. Al riguardo si ribadisce quanto già affermato nei precedenti di questa Corte, ove (con richiamo ai principi enunciati da Cass. 11412/2012 Cass. 28175/2019), si è specificato che la responsabilità dell'intermediario non può essere esclusa dalla sottoscrizione da parte dell'investitore della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard.
6.3.7. Deve in definitiva ritenersi che, sulla scorta della sola documentazione considerata dal primo giudice, non possa ritenersi dimostrato l'adempimento da parte dell'intermediario ai propri obblighi di informazione e cioè di aver fornito agli investitori informazioni specifiche e contestualizzate rispetto all'operazione da compiere ed alle caratteristiche del cliente stesso.
6.4. Da quanto sopra consegue il riconoscimento della violazione dell'obbligo di fornire una informativa chiara e trasparente ex artt. 21 TUF e 28 Reg. Consob. n. 11522/1998 e la condanna della appellata al risarcimento del danno provocato agli investitori odierni CP_1
appellanti con il proprio inadempimento.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di intermediazione finanziaria il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; quest'ultima, tuttavia, non può risolversi nella generica propensione al rischio del cliente desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria tra le parti” (Cass.
19322/2023), inoltre “In tema di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di prova di aver dato adeguate informazioni, peraltro determina una presunzione in ordine all'esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento, che condiziona le sue scelte di investimento” (Cass. 7288/2023).
6.5. Tale prova contraria non è stata fornita dalla che neanche ha allegato elementi CP_1
“univocamente concludenti” atti a far ritenere che gli investitori, ove correttamente informati, si sarebbero comunque determinati ad effettuare l'acquisto dei titoli in questione, allegando e dimostrando sopravvenienze atte a deviare il corso della catena causale, emergente dalla disciplina di settore e derivante dall'asimmetria informativa (sul punto vedi sentenza di questa Corte n. 958/2023, con richiamo ai principi espressi dalla Suprema Corte nelle sentenze nn. 7905/2020 e 3914/2018).
7. Anche il terzo e quarto motivo di gravame (da ritenersi peraltro assorbiti alla luce dell'accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame) sono meritevoli di accoglimento.
7.1. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'intermediario deve offrire la prova di aver fornito all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e che, ciononostante, questi ne abbia autorizzato l'esecuzione, manifestando questa volontà mediante ordine scritto (o su altro supporto equivalente), in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertente ricevute.
7.2. In particolare, in caso di contestazioni del cliente, incombe sull'Intermediario l'onere di comprovare, con ogni mezzo, che, invece quelle informazioni siano state effettivamente dovute, ovvero che non fossero dovute.
La Suprema Corte ha invero avuto occasione di precisare che “in tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è tato avvisato,
è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese”.
7.3. Nella specie l'avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione risulta dato mediante una generica frase standard prestampata, senza alcuna rappresentazione in modo puntuale e compiuto delle caratteristiche dell'operazione e della specifica, chiara e trasparente esplicitazione dei motivi della inadeguatezza rispetto al profilo del cliente, non potendo ritenersi sufficiente la mera indicazione nel contratto del profilo di inadeguatezza (cioè per tipologia, oggetto, dimensione e frequenza), in quanto meramente riassuntiva e generica non corredata da una indicazione delle caratteristiche del titolo in relazione al profilo dell'investitore e della sua propensione al rischi, tale da poterne sconsigliare l'acquisto.
Ne consegue che a fronte dell'allegazione di specifici profili di inadempimento da parte degli attori (clausola di inadeguatezza generica e mancata informazione specifica in ordine alle ragioni di inadeguatezza, riportate solo per “tipologia”, “oggetto”, “dimensioni” e “frequenza”) sarebbe stato onere della dimostrare (e prima ancora allegare) di aver specificato ai CP_1 clienti le singole ragioni dell'inadeguatezza. 8. Conclusivamente, in accoglimento dei primi quattro motivi di appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va accolta, nei limiti che appresso si diranno, la domanda spiegata in primo grado dagli attori, oggi appellanti.
In particolare, riconosciuto che la dante causa dell'odierna appellata, ha omesso di CP_3 fornire ai risparmiatori originari attori nel presente giudizio, un'adeguata informativa ai sensi degli artt. 21 TUF e 28 del Reg. n. 11522/1998, nonché di assolvere agli obblighi di CP_5 cui all'art. 29 Reg. n. 11522/1998, l'odierna appellata va condannata al risarcimento CP_5 del danno da responsabilità contrattuale provocato ai ripetuti risparmiatori, con l'operazione di acquisto dei titoli in questione.
8.1. Tale danno è correlato al fatto che, quando la nel 2014 è stata rilevata dal CP_3
Gruppo Banca Popolare di Bari e si è deliberato l'azzeramento del valore delle azioni possedute da tutti gli azionisti, essi attori hanno perso le somme investite nell'acquisto di tali azioni.
8.2. Va disattesa l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 1227 c.c. dalla la quale ha CP_1 chiesto in subordine ridursi l'ammontare delle somme riconosciute agli appellanti, in ragione del grave concorso di colpa in cui erano incorso.
Al riguardo, ribadito quanto già osservato da questa Corte nei precedenti più volte richiamati, va rilevato che alcun comportamento anomalo può essere ravvisato in capo agli investitori all'atto della sottoscrizione dei moduli d'ordine né nei precedenti documenti, in ragione del fatto che si trattava di moduli già predisposti in tutte le loro parti dalla banca stessa e contenenti clausole di stile, né può essere riconosciuta una qualsiasi ipotesi di concorso di colpa ex art. 1227 c.c. allorquando risulti accertata, come nel caso in esame, la violazione degli obblighi informativi.
Invero nella prestazione dei servizi di investimento, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri nelle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno (Cass. 26064/2017).
8.3. Venendo alla determinazione del quantum risarcibile, si rileva come lo stesso vada ragguagliato all'importo corrispondente a ciascuno degli investimenti compiuti, con detrazione però dal relativo importo dei dividendi maturati dagli investitori, che, siccome incontestato in giudizio, ammontano rispettivamente, per ciascun investitore singolarmente considerato, quanto ed ad € 2.362,50, quanto a Persona_1 Parte_1 Parte_2 e ad € 472,50, quanto a ad € 35,00, quanto a
[...] Parte_7 Parte_3
ad € 1.382,00, quanto a e di ad € 236,25. Parte_4 Parte_5 Parte_6
Ne consegue che gli importi da corrispondere a titolo risarcitorio, ottenuti decurtando i dividendi dalle somme investite, sono: - per , quale erede di , € Parte_1 Persona_1
20.137,50 (€ 22.500,00 – 2.362,50), nonché per proprio conto ulteriori € 20.137,50 (€
22.500,00 – 2.362,50); per € 4.027,50 (4.500,00 - 472,50); per Parte_2 [...]
€ 4.027,00 (€ 4.500,00 – 472,50); per € 4.465,00 (€ 4.500,00 Pt_7 Parte_3
- € 35,00); per € 7.618,00 (€ 9.000,00 – € 1.382,00); per € Parte_4 Parte_5
2.263,00 (€ 2.500,00 - € 236,25); per € 2.263,75 (€ 2.500,00 – 236,25). Parte_6
Vertendosi in ipotesi di debiti di valore, su detti importi competono la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dalla data degli acquisti dei titoli alla pronuncia della seguente sentenza e gli interessi compensativi da calcolarsi al tasso legale sulle somme via via rivalutate dalle predette date alla data della pronuncia della presente sentenza.
Dalla pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo competono invece gli interessi legali sulla somma rivalutata alla data della pronuncia della presente sentenza.
9. Non resta che procedere al regolamento delle spese di lite da adottarsi sulla scorta dell'esito definitivo del giudizio che vede vincitori i risparmiatori mentre vede soccombente la banca.
La (già deve essere condannata al Controparte_1 Controparte_6
pagamento in favore degli appellanti delle spese del doppio grado liquidate ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da , in proprio e quale erede di Parte_1
, da , da , da , da Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, da , da , nell'ambito del Parte_5 Parte_6 Parte_7 procedimento di gravame n. 934/2023, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza: - CONDANNA la (già , al Controparte_1 Controparte_6 pagamento a titolo risarcitorio: dell'importo di € 40.274,00 in favore di;
Parte_1 dell'importo di € 4.027,50 in favore di;
dell'importo di € 4.027,50 Parte_2 in favore di;
dell'importo di € 4.465,00 in favore di Parte_7 Parte_3
dell'importo di € 7.618,00 in favore di;
dell'importo di €
[...] Parte_4
2.263,00 in favore di;
dell'importo di € 2.263,75 in favore di Parte_5 [...] ; oltre, per tutti, alla rivalutazione monetaria da calcolarsi anno per Parte_6
anno secondo gli indici ISTAT dalla data di acquisto dei titoli oggetto di causa alla data di pronuncia della presente sentenza ed agli interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla data della pronuncia della presente sentenza, nonché ai soli interessi legali sulla somma rivalutata alla data della presente sentenza dalla data della presente sentenza al saldo.
2) CONDANNA la già al pagamento Controparte_1 Controparte_6
in favore degli appellanti delle spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado in complessivi € 14.862,00, di cui € 759,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
per il secondo grado in complessivi € 11.156,50, di cui € 1.165,00 per esborsi ed €
9.991,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21.01.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani)
La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 934/2023 R.G., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 07.1.2025, vertente
TRA
, in proprio e quale unico erede della moglie Parte_1 Persona_1
(anch'essa attrice in primo grado), , , Parte_2 Parte_3
, , , , tutti Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall'avv. Domenico Di Sabatino, del Foro di Teramo, e dall'avv. Massimo Cerniglia, del Foro di Roma, con domicilio eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
in forza di procure in calce all'atto di citazione Email_2
in appello;
APPELLANTI
E
(già uale Controparte_1 Controparte_2
società incorporante Controparte_3
, in persona del Dott. munito dei necessari poteri (in
[...] Controparte_4 forza della delibera Consiglio d'Amministrazione n. 10/2022 del 21.04.2022), rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Arcucci, del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gaetano Biocca, alla Via Stazio, 22, di Teramo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 735/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
24.7.2023 – intermediazione mobiliare.
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis,
- accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e così
- riformare la sentenza n. 735/2023 emessa in data 24/07/2023 dal Tribunale Ordinario di
Teramo, in persona del Giudice Dott. Antonio Converti, a decisione del giudizio sub R.G. n.
1929/2017, e
- per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dagli attori, odierni appellanti, che in appresso si riportano, ripropongono e confermano integralmente:
“A) In via preliminare riconoscere e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia e/o inopponibilità agli odierni attori della clausola di inadeguatezza contenuta nei moduli degli ordini di acquisto in causa, così come identificata, descritta e contestata nella parte in diritto del presente atto, per la sua vessatorietà, genericità, nonché assenza di chiarezza e trasparenza ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., artt. 33-36 Codice del Consumo e art. 29
Reg. n. 11522/1998. CP_5
B) In via principale e di merito valutata ed accertata la legittimità ed efficacia delle operazioni
d'acquisto dei titoli per cui è causa e, comunque, in corso di causa nei limiti della ritenuta loro validità ed opponibilità agli odierni attori
1) accertare e dichiarare, anche ex art. 1218, 1228, 1710 e ss. c.c., nonché 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n. 58/1998, degli artt. 27-29 del Reg.
n. 11522/1998, dell'art. 18 del Reg. n. 17130/2010, nonché degli artt. 11 e CP_5 CP_5
12 della Delibera CICR n. 286 del 4/3/2003, della citata Comunicazione n. CP_5
DIN/9019104 del 2/3/2009, dell'art. 56 del Regolamento n. 16190/2007 e dell'artt. CP_5
33-36 del Codice del Consumo, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art.
1455 c.c. della convenuta in relazione alle operazioni in titoli per cui è causa;
2) CP_1
conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento del danno per CP_1
responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., da liquidarsi per ciascuno degli attori nei seguenti importi €. 22.500,00, €. 22.500,00, Persona_1 Parte_1
€. 4.500,00, €. 4.500,00, Parte_2 Parte_8 Parte_4 €. 9.000,0 €. 2.500,00 (ndr. importo corretto € 2.250,00, doc. 51
[...] Parte_5 ctp in primo grado €. 2.500,00 (ndr. importo corretto € 2.250,00, doc. Parte_6
52 ctp in primo grado €. 4.500,0 €. 18.000,00 Parte_7 Parte_9
(ndr. in quanto l'attore non è tra gli odierni appellanti) oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti medi di BOT o CCT dal giorno dell'acquisto al saldo, o di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito della vendita dei titoli, costituita dalla differenza tra la somma impiegata per l'acquisto dei titoli e la somma realizzata con la loro vendita o eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, oltre rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché al risarcimento di qualsivoglia relativo danno;
3) nonché condannare la convenuta al risarcimento del danno per responsabilità da CP_1
mancato disinvestimento, in misura pari alla somma di cui al punto B-2) o a quella somma determinata o ritenuta congrua in corso di causa, anche all'esito di valutazione equitativa.
C) In ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento della convenuta ha CP_1 integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al punto B-2), ovvero nella misura ritenuta dovuta a seguito di detrazione, dalla somma impiegata per gli acquisti dei titoli de quibus, della somma pari al valore attuale degli stessi.
D) In via subordinata e salvo gravame
1) accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1228, 1710 e ss., 1856
c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n.
58/1998, degli artt. 28 e 29 del Reg. del 1998, e dell'art. 18 del Reg. n. CP_5 CP_5
17130/2010, nonché degli artt. 11 e 12 della Delibera CICR n. 286 del 4/3/2003, della citata
Comunicazione n. DIN/9019104 del 2/3/2009, dell'art. 56 del Regolamento Consob CP_5
n. 16190/2007 e dell'artt. 33-36 del Codice del Consumo, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della convenuta in relazione alle operazioni in titoli CP_1
per cui è causa;
2) conseguentemente e, comunque, condannare la convenuta a risarcire agli attori CP_1
la somma di cui al punto B-2), nonché i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo.
E) In via ulteriormente subordinata
1) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per la mancata tempestiva informativa sull'andamento della rischiosità delle azioni in causa, ex artt. 21, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 58/1998, nonché ex artt. 34, co. 6, e 56 del Reg. n. 16190/2007, come CP_5
precisati nella Comunicazione n. DIN/9019104 del 02/03/2009; CP_5
2) conseguentemente e per l'effetto condannare, comunque, la convenuta al risarcimento del danno da mancato tempestivo disinvestimento dai titoli de quibus, in misura pari alla somma di cui al punto B-2) o a quella somma determinata o ritenuta congrua in corso di causa, anche all'esito di valutazione equitativa operata dall'Ill.mo Tribunale adito.
F) Riconosciuta ed accertata la mancanza di trasparenza e chiarezza ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo della clausola di inadeguatezza contenuta nei moduli d'ordine, dichiarandola per l'effetto nulla, illegittima, invalida, inefficace ed inopponibile agli attori, nonché dichiarata la predetta clausola illegittima anche ai sensi degli artt. 21 TUF e 29 Reg.
Consob n. 11522/1998, per l'effetto, condannare la convenuta, per il conseguente grave inadempimento, al risarcimento dei danni, per un importo pari alle somme di cui al punto B-
2).
G) Riconoscere e dichiarare che, anche in assenza di una valida clausola di inadeguatezza, le negoziazioni per cui è causa sono illegittime e viziate per grave inadempimento della convenuta, condannando la stessa alla restituzione di tutte le CP_1
somme di cui al punto B-2).
H) Con condanna di spese, competenze ed onorari del giudizio”, disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di primo grado per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata:
“I. IN VIA PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
- accertare l'inammissibilità del quarto motivo d'appello avversario, per i motivi esposti al par. 6 della comparsa di risposta
II. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE E DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C. - rigettare tutte le domande ed istanze svolte dagli appellanti per i motivi esposti in atti e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza N. 735/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Teramo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Converti, pubblicata in data 24/07/2023
a definizione del giudizio di primo grado rubricato sub R.G. n. 1929/2017.
III. NEL MERITO, IN VIASUBORDINATA E DI RIPROPOSIZIONE EX ART 346 C.P.C.
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse accertare qualsivoglia responsabilità in capo a escludere ovvero ridurre Controparte_1 significativamente l'ammontare delle somme riconosciute agli odierni appellanti a qualunque titolo, anche in ragione dei dividendi già percepiti dai medesimi, nella misura esposta in atti,
e in ogni caso in ragione del grave concorso di colpa di questi ultimi ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c.;
IV. IN OGNI CASO: - con vittoria di onorari e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1929/2017 – promosso dagli odierni appellanti e da (non appellante e contumace nel Parte_9 presente giudizio) nei confronti dell'allora poi denominata Controparte_6 CP_1
quale incorporante la
[...] Controparte_3
presso cui erano incardinati i rispettivi rapporti bancari (onde sentir accertare la violazione da
[...] parte di quest'ultima degli obblighi informativi prescritti dalla legislazione vigente in subiecta materia, perpetrata in sede sia di stipula sia di esecuzione degli acquisti azionari formalizzati da ciascuno di essi esponenti tramite sottoscrizione dei rispettivi contratti “quadro”, e, quindi, sentir condannare la controparte al correlato risarcimento del danno rappresentato dal capitale rispettivamente investito, pari ad € 22.500,00, quanto a e ad € 4.500,00, quanto a , e Persona_1 CP_7 Parte_2 Parte_8 [...]
ad € 9.000,00, quanto a , ad € 2.500,00,quanto a e Pt_7 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ad € 18.000,00, quanto a ), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la
[...] Parte_9 banca convenuta eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore della sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di L'Aquila, nonché la nullità delle procure alle liti conferite ai difensori degli attori e dell'atto di citazione ex art. 164, co. 4, c.p.c., nonché la prescrizione delle avverse pretese, e chiedendo nel merito il rigetto di queste ultime, deducendone l'infondatezza
– il Tribunale di Teramo così statuiva: “1. Rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, le domande di parte attrice e le eccezioni pregiudiziale e preliminari di parte convenuta
2. Compensa le spese di lite”.
1.1. Gli attori, a sostegno delle pretese azionate, avevano in particolare contestato alla
a) la violazione dell'art. 21 del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998) e dell'art. 28 Controparte_3
del Regolamento n. 11522/1998, per non essersi comportata con diligenza, CP_5
correttezza e trasparenza, avendo effettuato o consigliato le operazioni oggetto di causa senza avere fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio;
b) la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede;
c) la violazione dell'art. 29, co. 3, del Regolamento n. CP_5
11522/1998 (secondo cui “gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire
l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute per inserito la clausola d'inadeguatezza”) per avere venduto azioni di propria emissione, quali titoli illiquidi, privi di rating e rischiosi, omettendo di spiegare ai risparmiatori i motivi per cui la vendita era inadeguata per tipologia, oggetto e dimensione, facendo sottoscrivere ai clienti una modulistica non trasparente ed inefficace al fine di adempiere al citato obbligo informativo, con violazione anche dell'art. 35 del codice del consumo;
c) che era nulla, quindi inefficace (per non recare la stessa la relativa causale), nonché la vessatoria (perché equivoca e non oggetto di trattative tra le parti, essendo la stessa stata predisposta a stampa unilateralmente dalla banca) la clausola d'inadeguatezza inserita nell'indicata modulistica, a sensi del ridetto art. 29 del Regolamento
Consob n. 11522/1998; d) la violazione della Comunicazione Consob n. DIN/9019104 del
2.03.2009 e dell'art. 56 del Regolamento Consob. n. 16190/2007, per mancato rispetto degli specifici adempimenti ivi previsti a carico dell'intermediario ex post.
1.2. Il Tribunale di Teramo, per quanto qui ancora interessa, dato atto che gli attori avevano stipulato con contratti quadro per la negoziazione, la ricezione e la Controparte_3
trasmissione di ordini su strumenti finanziari (documenti 4/12 fascicolo primo grado
[...]
, maturava il proprio convincimento sull'infondatezza delle pretese dei CP_1
risparmiatori, per aver rilevato: - che la banca aveva dato prova documentale di aver adempiuto ai propri obblighi informativi nei riguardi dei risparmiatori (considerato che detti contratti contenevano una prima e dettagliata informativa concernente la natura, le caratteristiche e i rischi degli investimenti e che ciascun investitore: a) aveva ricevuto nonché sottoscritto il “documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, contenente le informazioni sui profili di rischio connessi all'acquisto dei titoli controversi;
b) aveva compilato, nonché sottoscritto il questionario “informazioni per la prestazione dei servizi d'investimento” (documenti 10/26 fascicolo primo grado ), relativo Controparte_1 alla propria situazione finanziaria e propensione al rischio;
c) era stato informato sul rischio di perdita del capitale investito e di liquidità, normalmente connesso all'investimento in titoli non quotati (documenti 13/19 fascicolo primo grado , nonché, al momento dell'acquisto delle azioni controverse, nell'anno Controparte_1
2006, circa la natura, le caratteristiche ed i rischi correlati a tale acquisto, perfezionatosi tramite la propria sottoscrizione del modulo di adesione alla relativa offerta pubblica di vendita (documenti 27/35 fascicolo primo grado , stante il prospetto informativo e la dichiarazione debitamente sottoscritta dagli Controparte_1 investitori di voler procedere ugualmente all'operazione, sebbene evidenziata dalla banca come non adeguata, rispettivamente riportati sul ridetto modulo;
d) aveva ricevuto al proprio domicilio le note informative relative al buon esito delle operazioni di acquisto in questione (documenti 46/54 fascicolo primo grado CP_1
); e) aveva periodicamente ricevuto, successivamente agli acquisti azionari de quibus, copia degli estratti
[...] conto titoli (documenti 55/63 fascicolo primo grado ); f) aveva ricevuto con cadenza annuale Controparte_1
i dividendi maturati dalle azioni acquistate, finché, in data 29.7.2014, a seguito di un periodo di amministrazione straordinaria disposta con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.4.2012,
l'assemblea straordinaria della banca aveva deliberato di procedere all'azzeramento del relativo capitale sociale, con conseguente annullamento di tutte le azioni ordinarie in circolazione); - che gli attori invece avevano omesso di allegare circostanze corroboranti la riferita violazione degli obblighi informativi da parte da parte della convenuta;
- che i moduli dei contratti oggetto di causa erano da reputarsi chiari e comprensibili a sensi dell'art. 35 del Codice del Consumo;
- che la clausola di inadeguatezza inserita in tali moduli, ex art. 29 del regolamento Consob n. 11522/1998, era legittima e non vessatoria, integrando gli estremi di dichiarazione di scienza non implicante uno squilibrio di diritti e obblighi ex contractu, né ricompresa tra le clausole vessatorie tipizzate ex lege; - che non era applicabile ratione temporis al caso di specie l'art. 56 del regolamento n. 16190/2007 né la CP_5 comunicazione DIN9019104 del 2.3.2009 (aventi ad oggetto specifici adempimenti CP_5 informativi a carico dell'intermediario con particolare riguardo a quelli ex post di rendicontazione sullo sviluppo della posizione del singolo risparmiatore nonché sulla sussistenza di benefici eventualmente maturati dallo stesso) anche per essere quest'ultima stata revocata con avviso in data 3.2.2022; - che era insussistente qualsivoglia obbligo informativo a carico della banca nel periodo successivo all'acquisto dei titoli controversi.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari attori, fatta eccezione per
[...]
, rimasto contumace nel presente giudizio, chiedendo la riforma della Parte_9
stessa, con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta dei seguenti motivi: 1) “primo motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c. per errata ed ingiusta decisione su un punto fondamentale della controversia, ossia la violazione degli artt. 21 del T.U.F. e 28 del
Regolamento n. 11522/1998 per omessa informativa sulle azioni ”; 2) CP_5 CP_3
“Secondo motivo: errata e ingiusta decisione e motivazione su un punto fondamentale della controversia ossia la violazione degli artt. 21 del T.U.F. e 28 del Regolamento n. CP_5
11522/1998 per omessa informativa e autorizzazione sull'esecuzione “fuori mercato” delle azioni Tercas”; 3) “Terzo motivo: errata e ingiusta decisione e motivazione su un punto fondamentale della controversia ossia la violazione degli artt. 21 del T.U.F. e 28 del
Regolamento Consob n. 11522/1998 per omessa precisazione ai clienti degli specifici motivi di inadeguatezza dell'investimento”; 4) “Quarto motivo: errata ed ingiusta affermazione di insussistenza del nesso di causalità per firma del modulo recante l'intestazione “conferma di operazioni non adeguate””; 5) “Quinto motivo: omessa pronuncia sulla violazione dell'art.
29 Reg. n. 115522/1998 per omessa sottoscrizione specifica in calce alla CP_5 segnalazione d'inadeguatezza”.
2.1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado ha erroneamente riconosciuto l'avvenuto assolvimento da parte di degli Controparte_3
obblighi previsti dagli artt. 21 del TUF (D. Lgs. n. 58/1998) e 28 del Regolamento n. CP_5
1522/1998, in base alla ritenuta avvenuta consegna ai risparmiatori di un prospetto informativo di oltre 200 pagine, così come in base alle informazioni inserite nei moduli sottoscritti per ciascun singolo rapporto di negoziazione (contratto quadro e documento sui rischi generali degli investimenti), e tornano, quindi, a prospettare il mancato ottemperamento a detti obblighi da parte della banca.
Premettono di aver rappresentato in primo grado: - che nel 2006 il direttore della Filiale, ove erano incardinati i rapporti degli attori, li avevano chiamati proponendo loro l'acquisto delle azioni emesse dalla , descritte come un titolo del tutto sicuro Controparte_3
in quanto emesso da una ed in grado di garantire un ottimo utile annuale;
- che nel CP_1
corso di detti incontri non erano state rappresentate loro le caratteristiche ed i rischi del titolo azionario emesso dalla in particolare era stato omesso di rappresentare che si CP_3
trattava di titoli non quotati in un mercato regolamentato e, quindi, del tutto illiquidi, ragione per cui dovevano essere considerati prodotti finanziari speculativi e a rischio alto.
Evidenziano l'omessa specifica allegazione in giudizio da parte della banca delle informazioni ex adverso addotte come fornite ad essi investitori, essendosi l'avversaria limitata dedurre al riguardo di aver loro consegnato il prospetto informativo.
Precisano che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in parola, non può ritenersi sufficiente la mera consegna di tale prospetto, ove non seguita da una puntuale spiegazione delle informazioni ivi contenute.
Aggiungono di non aver, in ogni caso, mai ricevuto siffatta documentazione, ponendo in luce la mancanza di prova della relativa consegna, di cui la controparte era onerata a sensi dell'art. 23, co. 6, del T.U.F. (D. Lgs. n. 58/1998), rimarcando l'aver quest'ultima omesso di produrre in giudizio la relativa copia, avendo la stessa ai fini probatori in parola unicamente invocato le clausole contenute nei moduli controversi che tale consegna davano per avvenuta, cui non poteva attribuirsi valore confessorio.
Puntualizzano che la consegna del prospetto informativo ex art. 13 del Regolamento
Consob n. 11971/1998, ponendosi quale obbligo distinto da quelli informativi di cui all'art. 21 del T.U.F. (D. Lgs. n. 58/1998), non implica il venire meno di questi ultimi consistenti nel fornire un'informativa specifica e dettagliata sui rischi e le caratteristiche dell'investimento proposto al risparmiatore.
Rilevano che la clausola relativa alla consegna del prospetto informativo contenuta in ciascun ridetto modulo di adesione (del seguente tenore “dichiaro di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell'ordine in esame e di aver preso nota delle relative clausole”), non può avere valore confessorio né valenza probatoria in ordine ad una completa, corretta e sufficiente informativa sui titoli oggetto di causa, tanto più che, anche a voler ritenere provata la consegna della copia del prospetto informativo, è del tutto improbabile che il risparmiatore sia stato in grado, contestualmente alla negoziazione, di leggere ben 226 pagine e men che meno di comprenderne il senso.
Lamentano, in definitiva, che il primo giudice ha ritenuto sufficiente una serie di meri formalismi (firma di moduli precompilati e consegna di un prospetto informativo di oltre 200 pagine, informazioni inserite anni prima nei moduli sottoscritti in sede di apertura del deposito titoli, vale a dire il contratto quadro di negoziazione e il documento dei rischi generali degli investimenti), nell'adempimento degli obblighi legali imposti dal TUF, contro ogni principio che guida la normativa dell'intermediazione finanziaria.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono che il primo giudice ha trascurato che la banca, avendoli informati del fatto che i titoli azionari erano illiquidi, in quanto non quotati (con conseguente relativa negoziazione fuori dai mercati regolamentari) soltanto con le note informative inviate successivamente alla stipula (non rinvenendosi tale informazione nel modulo di adesione alla pubblica offerta di vendita né nel modulo d'ordine dell'acquisto del singolo titolo), ha violato l'art. 21 del T.U.F. (D. Lgs. 58/1998), prevedendo tale norma siffatta incombenza informativa a carico della banca in sede di stipula.
2.3 Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti denunciano che il primo giudice ha erroneamente ritenuto che la banca abbia assolto al proprio obbligo di segnalare l'inadeguatezza dell'investimento azionario al singolo risparmiatore (nonché di farsi specificatamente autorizzare da quest'ultimo per iscritto a tale operazione), di cui all'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, tramite il mero inserimento della relativa clausola nei singoli moduli d'acquisto per cui è causa, predisposta unilateralmente dalla stessa.
Sostiene che la banca non può dirsi aver adempiuto nel senso anzidetto, perché non ha specificatamente illustrato ai risparmiatori le ragioni dell'inadeguatezza delle operazioni finanziarie controverse, non avendo dato prova di tale circostanza, come le incombeva ai sensi della sopra indicata norma, nonché degli artt. 21 del T.U.F. (D.Lgs. 58/1998), e 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998, costituendo l'inserimento di detta clausola una mera presunzione dell'avvenuto adempimento del relativo obbligo informativo;
aggiunge in ordine a tale ultimo profilo che lo stesso contratto quadro di negoziazione, all'art. 7, prevede che la formalizzazione per iscritto della segnalazione di inadeguatezza fa seguito solo all'informativa dettagliata sui profili di tale inadeguatezza.
Evidenzia in proposito che la banca non ha fornito una descrizione della causale dell'inadeguatezza in corrispondenza della dicitura “causale” rinvenibile in prossimità della dicitura “operazione non adeguata”, nei ripetuti moduli d'acquisto; il carattere fuorviante e non chiaro nel medesimo modulo d'acquisto della sigla “S” in prossimità della dicitura da ultimo citata (potendo verosimilmente escludersi usando l'ordinaria diligenza che tale lettera integri un'indicazione affermativa per rinvenirsi nel medesimo documento in prossimità della clausola relativa al conflitto d'interessi l'inequivocabile locuzione “SI”).
Aggiunge che lo stesso tenore della clausola d'inadeguatezza è brumoso a tal punto da poter ritenere tale clausola non rispondente ad un'effettiva segnalazione ai risparmiatori dell'inadeguatezza de qua.
2.4. Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti sostanzialmente insistono sul non aver loro fornito una completa, corretta e trasparente informativa sulle operazioni CP_3
d'investimento per cui è causa, evidenziando come la controparte non abbia dato prova come le incombeva a sensi dell'art. 23, co. 6, del T.U.F. (D. Lgs. 58/1998).
Sostengono pertanto che l'erroneità della affermazione del primo giudice, secondo cui la sottoscrizione della clausola “per conferma di operazione non adeguata, in cui è stato informato in maniera esaustiva sella natura, dei rischi e delle implicazioni per le quali
l'operazione è ritenuta inadeguata dalla banca, nonché delle ragioni per cui non sia opportuno procedere alla sua esecuzione”, sarebbe sufficiente ad escludere ogni nesso di causalità tra il comportamento dell'intermediario in sede di investimento i conseguenti danni.
2.5. Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti tornano a prospettare l'avvenuta violazione da parte di dell'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per non CP_3 aver segnalato l'inadeguatezza dell'investimento azionario al singolo risparmiatore (né essersi fatto specificatamente autorizzare per iscritto da quest'ultimo a tale operazione), con specifico riguardo ai rapporti facenti rispettivamente capo ai soli NI , Pt_1 Parte_2
, , , , per non risultare che questi ultimi
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_7
abbiano sottoscritto la clausola che tale segnalazione ha ad oggetto presente nei rispettivi moduli d'acquisto. 3. Nel presente grado di giudizio si è costituita resistendo al gravame, Controparte_1
con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 6.2.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 7.1.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 7.01.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno xx, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. formulata dalla banca appellata, dovendo al riguardo rilevarsi che il gravame contiene argomentazioni difensive ed introduce questione giuridiche che non denotano in alcun modo “la non ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione”, tanto che l'appello ha positivamente superato la fase del filtro – ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento.
6. Il primo e il secondo motivo di gravame meritano una trattazione unitaria, stante l'interconnessione delle questioni ad essi sottese.
6.1. Il Collegio -premesso che questa Corte territoriale di recente si è più volte occupata, proprio in cause relative alla vendita di azioni della questione relativa assolvimento CP_3
degli obblighi informativi della banca e della relativa prova (vedi al riguardo sentenza n.
1187/2022; sentenza n. 1454/2023; sentenza n. 10/2024 R.G.C.; sentenza n. 74/2024 con le quali
è stato rigettato l'appello proposto dalla banca avverso decisioni di primo grado di accoglimento delle domande dei risparmiatori sotto il profilo dell'inadempimento della banca agli obblighi di cui all'art. 21 TUF e 28 Reg. n. 11522/1998; vedi inoltre sentenza n. 958/2023, sentenza n. 452/2024; CP_5 sentenza n. 606/2024 con le quali è stato accolto l'appello dei risparmiatori avverso decisioni di primo grado che avevano rigettato la loro domanda risarcitoria sul rilievo della ritenuta, da parte del primo giudice, dimostrazione da parte della dell'adempimento degli obblighi informativi) rileva Pt_10
che con dette pronunce si è da ultimo espresso un orientamento univoco al quale si intende, in questa sede, dare continuità.
6.2. Va in primo luogo ricordato che l'art. 21 del TUF al comma 1 prevede che “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività” e che l'art. 28 Reg. Consob 11522/1998 prevedeva al comma 2
“gli intermediari non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi
e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento e di disinvestimento”.
Va anche ribadito che l'art. 23 comma 6 TUF prevede espressamene che, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, “spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta” e che, sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, nelle quali occorre accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, il riparto dell'onere probatorio si atteggia nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare
l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta”
(Cass. 14335/2019).
6.3 Nella specie come già ritenuto nei precedenti di questa Corte sopra richiamati, deve ravvisarsi la sussistenza della violazione dell'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza, nonché la sussistenza di un difetto informativo con riferimento agli acquisti dei titoli azionari controversi effettati dagli appellanti da CP_3
6.3.1. Va in primo luogo chiarito come le informazioni (richiamate dal primo giudice) sulla natura e rischiosità dell'investimento (vedi quanto sopra riportato al paragrafo 1.2., contenute nel contratto quadro, non siano sufficienti ad adempiere allo specifico e concreto obbligo informativo imposto ex artt. 21 T.U.F. e 28 Regolamento Consob n. 11522/1998 anche per ciascun successivo investimento, dovendosi oltretutto rilevare che trattasi di informazioni generiche per categorie di prodotti oggetto di possibili investimenti, non riferite allo specifico investimento poi eseguito. 6.3.2. Con riferimento alle informazioni contenute nel documento rischi generali va osservato, analogamente a quanto già fatto da questa Corte in alcuni dei precedenti sopra richiamati (segnatamente nelle sentenze n. 958/2023 e n. 606/2024), che la Suprema Corte ha più volte avuto occasione di precisare che “la consegna del documento sui rischi generali non esaurisce l'obbligo informativo, come indicato in apertura dell'allegato 3 del citato
Regolamento Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti CP_5 significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari (…) ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi. Si tratta, pertanto, di un documento che contiene indicazioni di carattere generale sulle macro-categorie degli investimenti (azioni, obbligazioni ecc.) e sul quale possa essere in astratto posta l'incidenza dei diversi fattori che compongono le caratteristiche di un investimento. E' tuttavia necessario che tali indicazioni generali vengano riempite di contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto, così come richiesto nell'allegato 3 sopra citato, nel quale sono contenute le modalità attuative dell'assolvimento degli obblighi informativi indicati nell'articolo 28” (Cass. 8619/2017; Cass. 9066/2017; Cass. 18121/2020;
Cass. 18122/2020).
In definitiva deve escludersi che la banca possa assolvere all'obbligo informativo previsto dagli art. 21 TUF e 28 Reg. Consob n. 11522/1998 attraverso la mera consegna del documento generale dei rischi, riguardando il predetto documento una informazione generica e standardizzata, non idonea a garantire quella conoscenza concreta ed effettiva dello specifico titolo negoziato.
6.3.3. Quanto al prospetto informativo dell'offerta al pubblico (contenente, in alcune delle
226 pagine di cui si compone, informazioni relative alle caratteristiche ed ai rischi del prodotto intermediato), si rileva che, anche a voler prescindere dal mancato riscontro probatorio in ordine alla effettiva relativa consegna da parte della banca ai risparmiatori, deve tuttavia escludersi che tale consegna soddisfi gli obblighi informativi previsti dalle disposizioni sopra più volte richiamate.
Invero come già osservato da questa Corte nelle sentenze nn. 958/2023 e 606/2024, deve escludersi che la firma di moduli precompilati e la consegna di un prospetto informativo di oltre 200 pagine (per l'esattezza 226) siano idonee a dimostrare che gli investitori siano stati adeguatamente informati sulle caratteristiche e sui rischi dell'investimento nelle azioni in discussione.
Sul punto va in primo luogo ribadito che appare del tutto inverosimile che, pur a fronte della riconosciuta (in sede di sottoscrizione del modulo di adesione) ricezione del prospetto informativo e della dichiarazione (contenuta sempre nel modulo prestampato di adesione) di “di accettare le condizioni, le modalità e i termini dell'offerta ivi riportati e di avere preso visione dei “fattori di rischio” al capitolo 4 della sezione I e al capitolo 2 della sezione II del prospetto”, i risparmiatori abbiano potuto, non solo leggere, contestualmente alla negoziazione, un documento di ben 226 pagine o anche solo il capitolo 4 (relativo ai fattori di rischio), ma anche comprenderne il significato tecnico.
Va anche ribadito che la consegna del prospetto informativo ex art. 13 Regolamento Consob
n. 11971/1998 costituisce l'oggetto di un obbligo distinto da quelli informativi ex artt. 21 TUF
e 28 Reg. n. 11522/1998, sicché l'adempimento del primo di tali obblighi non comporta comunque l'adempimento dei secondi.
Va oltretutto rilevato che nel prospetto informativo, come denunciato dalle appellanti, non solo non si parla della durata di lungo periodo dell'investimento, vista la sua totale illiquidità, ma si forniscono indicazioni tecniche specifiche (tipo l'indicazione del rating “BBB+” attribuito da Standard & Poor's), di difficile comprensione da parte di soggetti non esperti del settore, senza neanche indicazione che gli strumenti proposti erano altamente speculativi.
6.3.4. Con riferimento a questi ultimi rilievi va anche precisato che il prospetto informativo in discussione contiene informazioni relative alle sole caratteristiche ed ai rischi del prodotto fornite al pubblico indistinto degli investitori, senza alcun elemento riferito al rapporto specifico tra operazione e specifico profilo del cliente.
Alla luce della previsione dell'art. 28 Reg. Consob 11522/1998 (secondo cui “prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia d'investimenti e dell'inizio delle prestazioni dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio”) e della previsione dell'art. 21 TUF
(secondo cui “l'intermediario è tenuto ad acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”) va ritenuto che le informazioni debbono essere personalizzate rispetto alle caratteristiche del cliente che deve essere posto concretamente nelle condizioni di operare scelte consapevoli.
Ne deriva che l'obbligo informativo non può ritenersi assolto attraverso la semplice consegna al cliente della documentazione contrattuale e del prospetto informativo, essendo necessario che allo stesso venga fornito l'ausilio, anche tecnico, necessario perché esprima una scelta consapevole, attraverso la spiegazione delle informazioni contenute nel prospetto, sì da rendere un'informazione chiara, specifica, comprensibile e trasparente.
6.3.5. Questa Corte ha anche avuto occasione di richiamare (nelle sentenze n. 958/2023,
n. 10/2024, n. 452/2024, n. 606/2024) la pronuncia della Suprema Corte n. 9460/2020 (i cui principi sono stati poi confermati dalla successiva pronuncia n. 10393/2021) la quale ha chiarito che “in tema di intermediazione finanziaria, nel vigore dell'art. 36 del Reg. CP_5
n. 11522 del 1998, in caso di collocamento fuori sede tramite promotori degli strumenti e degli altri prodotti finanziari, la consegna del prospetto informativo redatto dall'emittente e degli altri documenti informativi è adempimento necessario ma non sufficiente, per soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, come evidenziato dalla previsione degli ulteriori oneri d'informazione previsti al comma 1, lett. b) e c), della detta disposizione, dovendo quest'ultimo operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare ai relativi costi e rischi patrimoniali”.
Nelle sentenze n. 10/2024 e 452/2024 questa Corte ha anche precisato che “tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche al caso di specie di offerta di azioni della stessa all'interno dei propri uffici, risultando comunque principio CP_1
emergente da tutta la normativa richiamata in materia di intermediazione mobiliare la finalità degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, quella di rendere l'investitore in grado di fare scelte consapevoli in ordine al prodotto finanziario ed azionario in cui investire in relazione alle proprie finalità personali” aggiungendo che “pur contenendo il prospetto informativo informazioni generali sul tipo di strumento azionario illiquido offerto, in presenza di contestazioni specifiche svolte dagli investitori, gravava sulla banca intermediario fornire la prova di aver reso informazioni in grado di porre gli attori in grado di svolgere scelte consapevoli, il che si traduce nella prova di aver reso informazioni sullo strumento azionario offerto non standardizzate e rivolte ad un pubblico indistinto di investitori, bensì informazioni proprie relative al profilo del singolo investitore con spiegazione ed illustrazione specifica dello strumento e dei requisiti indicati nel prospetto informativo su cui investire in relazione alla situazione del singolo investitore”.
6.3.6. Neanche può ascriversi significativo rilievo al fatto che nell'ordine di acquisto gli acquirenti abbiano dichiarato “di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi del presente ordine e di aver preso nota delle relative clausole”. Al riguardo si ribadisce quanto già affermato nei precedenti di questa Corte, ove (con richiamo ai principi enunciati da Cass. 11412/2012 Cass. 28175/2019), si è specificato che la responsabilità dell'intermediario non può essere esclusa dalla sottoscrizione da parte dell'investitore della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard.
6.3.7. Deve in definitiva ritenersi che, sulla scorta della sola documentazione considerata dal primo giudice, non possa ritenersi dimostrato l'adempimento da parte dell'intermediario ai propri obblighi di informazione e cioè di aver fornito agli investitori informazioni specifiche e contestualizzate rispetto all'operazione da compiere ed alle caratteristiche del cliente stesso.
6.4. Da quanto sopra consegue il riconoscimento della violazione dell'obbligo di fornire una informativa chiara e trasparente ex artt. 21 TUF e 28 Reg. Consob. n. 11522/1998 e la condanna della appellata al risarcimento del danno provocato agli investitori odierni CP_1
appellanti con il proprio inadempimento.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di intermediazione finanziaria il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; quest'ultima, tuttavia, non può risolversi nella generica propensione al rischio del cliente desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria tra le parti” (Cass.
19322/2023), inoltre “In tema di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di prova di aver dato adeguate informazioni, peraltro determina una presunzione in ordine all'esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento, che condiziona le sue scelte di investimento” (Cass. 7288/2023).
6.5. Tale prova contraria non è stata fornita dalla che neanche ha allegato elementi CP_1
“univocamente concludenti” atti a far ritenere che gli investitori, ove correttamente informati, si sarebbero comunque determinati ad effettuare l'acquisto dei titoli in questione, allegando e dimostrando sopravvenienze atte a deviare il corso della catena causale, emergente dalla disciplina di settore e derivante dall'asimmetria informativa (sul punto vedi sentenza di questa Corte n. 958/2023, con richiamo ai principi espressi dalla Suprema Corte nelle sentenze nn. 7905/2020 e 3914/2018).
7. Anche il terzo e quarto motivo di gravame (da ritenersi peraltro assorbiti alla luce dell'accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame) sono meritevoli di accoglimento.
7.1. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'intermediario deve offrire la prova di aver fornito all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e che, ciononostante, questi ne abbia autorizzato l'esecuzione, manifestando questa volontà mediante ordine scritto (o su altro supporto equivalente), in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertente ricevute.
7.2. In particolare, in caso di contestazioni del cliente, incombe sull'Intermediario l'onere di comprovare, con ogni mezzo, che, invece quelle informazioni siano state effettivamente dovute, ovvero che non fossero dovute.
La Suprema Corte ha invero avuto occasione di precisare che “in tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è tato avvisato,
è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese”.
7.3. Nella specie l'avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione risulta dato mediante una generica frase standard prestampata, senza alcuna rappresentazione in modo puntuale e compiuto delle caratteristiche dell'operazione e della specifica, chiara e trasparente esplicitazione dei motivi della inadeguatezza rispetto al profilo del cliente, non potendo ritenersi sufficiente la mera indicazione nel contratto del profilo di inadeguatezza (cioè per tipologia, oggetto, dimensione e frequenza), in quanto meramente riassuntiva e generica non corredata da una indicazione delle caratteristiche del titolo in relazione al profilo dell'investitore e della sua propensione al rischi, tale da poterne sconsigliare l'acquisto.
Ne consegue che a fronte dell'allegazione di specifici profili di inadempimento da parte degli attori (clausola di inadeguatezza generica e mancata informazione specifica in ordine alle ragioni di inadeguatezza, riportate solo per “tipologia”, “oggetto”, “dimensioni” e “frequenza”) sarebbe stato onere della dimostrare (e prima ancora allegare) di aver specificato ai CP_1 clienti le singole ragioni dell'inadeguatezza. 8. Conclusivamente, in accoglimento dei primi quattro motivi di appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va accolta, nei limiti che appresso si diranno, la domanda spiegata in primo grado dagli attori, oggi appellanti.
In particolare, riconosciuto che la dante causa dell'odierna appellata, ha omesso di CP_3 fornire ai risparmiatori originari attori nel presente giudizio, un'adeguata informativa ai sensi degli artt. 21 TUF e 28 del Reg. n. 11522/1998, nonché di assolvere agli obblighi di CP_5 cui all'art. 29 Reg. n. 11522/1998, l'odierna appellata va condannata al risarcimento CP_5 del danno da responsabilità contrattuale provocato ai ripetuti risparmiatori, con l'operazione di acquisto dei titoli in questione.
8.1. Tale danno è correlato al fatto che, quando la nel 2014 è stata rilevata dal CP_3
Gruppo Banca Popolare di Bari e si è deliberato l'azzeramento del valore delle azioni possedute da tutti gli azionisti, essi attori hanno perso le somme investite nell'acquisto di tali azioni.
8.2. Va disattesa l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 1227 c.c. dalla la quale ha CP_1 chiesto in subordine ridursi l'ammontare delle somme riconosciute agli appellanti, in ragione del grave concorso di colpa in cui erano incorso.
Al riguardo, ribadito quanto già osservato da questa Corte nei precedenti più volte richiamati, va rilevato che alcun comportamento anomalo può essere ravvisato in capo agli investitori all'atto della sottoscrizione dei moduli d'ordine né nei precedenti documenti, in ragione del fatto che si trattava di moduli già predisposti in tutte le loro parti dalla banca stessa e contenenti clausole di stile, né può essere riconosciuta una qualsiasi ipotesi di concorso di colpa ex art. 1227 c.c. allorquando risulti accertata, come nel caso in esame, la violazione degli obblighi informativi.
Invero nella prestazione dei servizi di investimento, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri nelle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno (Cass. 26064/2017).
8.3. Venendo alla determinazione del quantum risarcibile, si rileva come lo stesso vada ragguagliato all'importo corrispondente a ciascuno degli investimenti compiuti, con detrazione però dal relativo importo dei dividendi maturati dagli investitori, che, siccome incontestato in giudizio, ammontano rispettivamente, per ciascun investitore singolarmente considerato, quanto ed ad € 2.362,50, quanto a Persona_1 Parte_1 Parte_2 e ad € 472,50, quanto a ad € 35,00, quanto a
[...] Parte_7 Parte_3
ad € 1.382,00, quanto a e di ad € 236,25. Parte_4 Parte_5 Parte_6
Ne consegue che gli importi da corrispondere a titolo risarcitorio, ottenuti decurtando i dividendi dalle somme investite, sono: - per , quale erede di , € Parte_1 Persona_1
20.137,50 (€ 22.500,00 – 2.362,50), nonché per proprio conto ulteriori € 20.137,50 (€
22.500,00 – 2.362,50); per € 4.027,50 (4.500,00 - 472,50); per Parte_2 [...]
€ 4.027,00 (€ 4.500,00 – 472,50); per € 4.465,00 (€ 4.500,00 Pt_7 Parte_3
- € 35,00); per € 7.618,00 (€ 9.000,00 – € 1.382,00); per € Parte_4 Parte_5
2.263,00 (€ 2.500,00 - € 236,25); per € 2.263,75 (€ 2.500,00 – 236,25). Parte_6
Vertendosi in ipotesi di debiti di valore, su detti importi competono la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dalla data degli acquisti dei titoli alla pronuncia della seguente sentenza e gli interessi compensativi da calcolarsi al tasso legale sulle somme via via rivalutate dalle predette date alla data della pronuncia della presente sentenza.
Dalla pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo competono invece gli interessi legali sulla somma rivalutata alla data della pronuncia della presente sentenza.
9. Non resta che procedere al regolamento delle spese di lite da adottarsi sulla scorta dell'esito definitivo del giudizio che vede vincitori i risparmiatori mentre vede soccombente la banca.
La (già deve essere condannata al Controparte_1 Controparte_6
pagamento in favore degli appellanti delle spese del doppio grado liquidate ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da , in proprio e quale erede di Parte_1
, da , da , da , da Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, da , da , nell'ambito del Parte_5 Parte_6 Parte_7 procedimento di gravame n. 934/2023, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza: - CONDANNA la (già , al Controparte_1 Controparte_6 pagamento a titolo risarcitorio: dell'importo di € 40.274,00 in favore di;
Parte_1 dell'importo di € 4.027,50 in favore di;
dell'importo di € 4.027,50 Parte_2 in favore di;
dell'importo di € 4.465,00 in favore di Parte_7 Parte_3
dell'importo di € 7.618,00 in favore di;
dell'importo di €
[...] Parte_4
2.263,00 in favore di;
dell'importo di € 2.263,75 in favore di Parte_5 [...] ; oltre, per tutti, alla rivalutazione monetaria da calcolarsi anno per Parte_6
anno secondo gli indici ISTAT dalla data di acquisto dei titoli oggetto di causa alla data di pronuncia della presente sentenza ed agli interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla data della pronuncia della presente sentenza, nonché ai soli interessi legali sulla somma rivalutata alla data della presente sentenza dalla data della presente sentenza al saldo.
2) CONDANNA la già al pagamento Controparte_1 Controparte_6
in favore degli appellanti delle spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado in complessivi € 14.862,00, di cui € 759,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
per il secondo grado in complessivi € 11.156,50, di cui € 1.165,00 per esborsi ed €
9.991,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21.01.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani)
La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)