Art. 2.
Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sara' chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti dell'articolo precedente.
Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846 .
Per il funzionamento della segreteria tecnica, la Commissione puo' avvalersi, saltuariamente o permanentemente, dell'opera d'impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato.
Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sara' chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti dell'articolo precedente.
Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846 .
Per il funzionamento della segreteria tecnica, la Commissione puo' avvalersi, saltuariamente o permanentemente, dell'opera d'impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato.