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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4367 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35753/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DI MONDA RAFFAELE e dell'avv. GILIBERTI FRANCESCO ( VIA ALBERIGO ALBRICCI 3 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
ALBERICO ALBRICCI N 3 20122 MILANO presso il difensore avv. DI MONDA RAFFAELE attori contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LUIGI SETTEMBRINI 5 37123 VERONA presso il difensore avv. ROSSI MARCO convenuto CONCLUSIONI Per e Parte_1 Parte_2
1) Accertare e dchiarare la nulltà del decreto ingiuntivo opposto n. 8956/2024, per le ragioni sopra esposte ai superiori paragrafi I e II e per l'effetto revocare il provvedimento;
2) Accertare e dichiarare in ogni caso illegittimo l'addebito in conto corrente di commissioni di scoperto e di ogni altra posta priva di giustificazione causale, finalizzata alla remunerazione omnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti;
3) Accertare e dichiarare illegittima, per le causali di cui al superiore paragrafo III, la capitalizzazione degli interessi a debito e di ogni eventuale ulteriore posta;
4) Per l'effetto, in caso di accoglimento delle domande sub 2 e 3 rideterminare il saldo del conto corrente e, nel caso in cui quest'ultimo così determinato, dovesse risultare attivo, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) Accertare e dichiarare in ogni caso l'inefficacia della fideiussione omnibus sottoscritta da e , con conseguente revoca del Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei garanti. Con vittoria delle spese di giudizio. Per Controparte_1
In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che Controparte_2
è creditrice nei confronti di e , in qualità di fideiussori e/o di soci Parte_1 Parte_2 illimitatamente responsabili della società , Controparte_3 della somma di € 53.586,30 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. Con vittoria di spese pagina 1 di 7 e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (c.p.a. e i.v.a.) e al rimborso forfettario delle spese generali 15%.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 8956/2024 emesso da questo tribunale in favore di
[...]
Controparte_2
e , odierni opponenti, hanno contestato il debito Parte_1 Parte_2 imputatogli. Ha eccepito 1) il difetto di prova del saldo del rapporto di conto corrente con apertura di credito dal quale trae origine il rapporto;
2) la nullità di alcune clausole del contratto;
3) la nullità della fideiussione prestata, posta a base del ricorso monitorio. Nell'ordine. Parte convenuta ha assolto il proprio onere probatorio, allegando gli estratti conto (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.), il contratto di conto corrente e di apertura di credito (doc. 3 monitorio). Circa la nullità del contratto, occorre osservare quanto segue. In merito al contratto di conto corrente e di apertura di credito, parte opponente contesta la pattuizione della commissione di scoperto di conto trimestrale nella misura di 100,00 euro.
Contesta altresì la previsione nel contratto del “tasso debitore apertura di credito fiduciaria 11,5% 12,00551%; il tasso debitore in caso di utilizzo oltre il fido concesso CP_4 Pt_3
11,5% 12,50; il tasso applicato in caso di mora costituito dal tasso per scoperto di conto CP_4
e di mora nella misura pattuita nel contratto di conto corrente pari al 12,25%; la commissione trimestrale disponibilità fondi 0,5%”. Si allega infatti che dette commissioni 1) remunerano due volte lo stesso servizio;
inoltre 2) in assenza di univoci criteri di determinazione del loro importo ogni eventuale pattuizione ad essa riconducibile deve essere ritenuta nulla ai fini della rideterminazione del corretto saldo di dare e avere nei rapporti bancari di c/c.; infine 3) il contratto di conto corrente indica un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore uguale al tasso nominale (0,010%), che svuoterebbe di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi. Tale previsione equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, sicché (anche a voler ammettere che le parti abbiano realmente convenuto la capitalizzazione), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione (ossia del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione) non soddisferebbe una delle condizioni a cui è subordinata la pagina 2 di 7 pattuizione dell'anatocismo in base alla nota delibera Cicr del 9.02.2000. Nell'ordine. La pluralità di remunerazioni di una stessa voce non è di per sé nulla. Si tratta solo di una tecnica di quantificazione del corrispettivo contrattualmente dovuto, solo espresso per il tramite di più voci. Essenziale e sufficiente è che le stesse siano determinate o determinabili ex art. 1346 c.c. La commissione di scoperto di conto (CSC) pone piuttosto un altro genere di problema. La stessa è una commissione prevista per il caso in cui il conto, alle scadenze periodiche, sia in rosso. Come già evidenziato, non è un problema il fatto che siano previsti sia interessi a debito che una commissione in misura fissa per ogni giorno di scoperto di conto. Da questo punto di vista, l'autonomia contrattuale non è sindacabile. Il problema è piuttosto di coordinamento con le norme che, a far tempo dal d.l. 185/2008 si sono occupate, in senso lato, delle clausole contemplanti oneri a carico dei correntisti per il caso di aperture di credito (tipicamente: la commissione di massimo scoperto) e, in generale, nel caso di scoperti. Dette norme sembrano avere posto dei limiti all'autonomia contrattuale delle parti. Va premesso che ai sensi del contratto
La commissione di sconto scoperto trova quindi applicazione, in conformità al concetto tecnico di scoperto, solo se il correntista va in rosso senza fido ovvero oltre il fido concesso. Ora, tale commissione non era prevista, ma neppure vietata, dal d.l. n. 185/2008 29.1.2009 (l'art.
2-bis, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 185/2008 a opera della l. n. 2/2009, è entrato in vigore il 29.1.2009). Le commissioni previste erano infatti sull'utilizzato e sull'accordato. Non sullo scoperto. A far tempo dal 28.12.2011, in forza dell'art.
6-bis d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, è stato introdotto l'art. 117-bis d. lgs. n. 385/1993, sulla cui base erano dovute solo due commissioni, caf (che è in sostanza una commissione sull'affidato) e civ (che è in sostanza una commissione dovuta per lo scoperto, in assenza di fido, finalizzata esclusivamente ai costi sostenuti dalla banca per l'istruttoria veloce sulla cui base ha deciso, in ultima analisi, di concedere al cliente di andare in rosso). Il d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012, ha previsto la nullità di clausole comunque denominate che prevedano una commissione “anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido” (cfr. l'art. 27-bis (1)) 1 “1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato pagina 3 di 7 Ciò premesso, nel caso di scoperto (ossia di correntista il cui conto va a debito ultra fido/sine
), non è più possibile applicare la CSC, ma solo la civ. Che se applicata, non risulta contestata. Per certo però la CSC non poteva più essere applicata dal 25.1.2012. Consegue la necessità di espungere tale voce, che però negli estratti conto prodotti non risulta essere mai stata addebitata.
Per quanto riguarda invece le ulteriori doglianze, le stesse sono infondate (salva la precisazione finale). Si lamenta infatti la “assenza di univoci criteri di determinazione del loro importo”, ossia (in sintesi) una violazione dell'art. 1346 c.c. Ma occorre rilevare che la nullità, pur se rilevabile d'ufficio, non ricorre per la CSC, ben definita nei suoi presupposti applicativi in contratto, in base alla clausola supra citata e alle ulteriori condizioni di seguito riportate.
La nullità delle altre clausole di cui si duole parte attrice richiede almeno una specifica indicazione delle stesse, posto che non si comprende sotto quale profilo siano contestate le clausole supra espressamente citate (“tasso debitore apertura di credito fiduciaria 11,5% T.E.F. 12,00551%; il tasso debitore in caso di utilizzo oltre il fido concesso T.U.O.F. 11,5% T.E.F. 12,50; il tasso applicato in caso di mora costituito dal tasso per scoperto di conto e di mora nella misura pattuita nel contratto di conto corrente pari al 12,25%; la commissione trimestrale disponibilità fondi 0,5%”). L'indicazione dei tassi è esaustiva. La disciplina della commissione trimestrale disponibilità fondi integra quella prevista dal d.l. n. 185/2008 e poi dal d.l. n.201/2011, sull'affidato. Quanto poi alla violazione della normativa in materia di capitalizzazione degli interessi, la stessa, laddove prevede un tasso creditore e un tasso effettivo annuo identico (pag. 8 doc. 3 monitorio) non pare per ciò solo comportare la nullità della prevista capitalizzazione degli interessi. L'esigenza di indicazione del tasso effettivo annuo risponde espressamente, ai sensi della delibera Cicr 9.2.2000 (cfr. la rubrica dell'art. 6), solo a un'esigenza di trasparenza contrattuale. Quest'ultima circostanza, in difetto di specifiche indicazioni (in concreto: di una norma che preveda espressamente una sanzione di nullità ai sensi dell'art. 1418 c. III c.c.) non può comportare nullità alcuna, perché un'ipotetica mancanza di trasparenza (cfr. infra) di per sé non si traduce in una causa di nullità del contratto: in particolare, non si traduce ex se in una nullità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.). Va premesso che il più delle volte il ricorrere del medesimo tasso percentuale allegato dagli odierni attori si spiega, in presenza di capitalizzazione trimestrale di tassi particolarmente bassi espressi in numeri decimali, in ragione del fatto che una loro capitalizzazione su base
interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili”.
pagina 4 di 7 annuale non sortisce effetto alcuno se non, del pari, su numeri decimali (e non necessariamente con riguardo ai primi due decimali), sicché la contestazione avrebbe dovuto essere, anche da un punto di vista matematico, maggiormente specifica. Nel merito, in ogni caso, il tasso annuo effettivo non si correla infatti all'art. 1346 c.c., perché non serve a individuare una prestazione e/o, di riflesso, a individuarla;
al contrario si tratta di un'espressione numerica di sintesi (peraltro espressa nei termini finanziari propri del regime della capitalizzazione composta: il che suggerisce che non si tratti di una prestazione effettiva ma del costo economico di una prestazione) delle prestazioni tutte previste dal contratto. Se il tasso contrattuale (che non coincide con il taeg) è indicato in contratto, ex art. 1346 c.c. lo stesso è valido. Il taeg non si riporta quindi a tale logica e se la sua indicazione non è prevista a pena di nullità (come accade per es. nell'art. 125-bis c. 7 lett. a) del d. lgs. cit.) dalla sua erronea indicazione non consegue alcunché in termini di invalidità, mancando la possibilità di essere ricondotto al sistema delle nullità codicistiche, Si tratta in realtà di un'indicazione funzionale a una comparazione che non può certamente essere assimilata all'indicazione del tasso di cui all'art. 1284 c.c. ovvero di cui all'art. 117 c. 3 d. lgs. n. 385/1993. Quest'ultimo del resto prevede che debbano essere indicati nel contratto
“il tasso d'interesse e ogni altro prezzo o condizione praticata”. È ovvio il riferimento nel primo caso al c.d. tan (o anche tae, se le parti hanno deciso di indicare il tasso contrattuale in regime di capitalizzazione composta), ma non certo al taeg, perché allora non avrebbe senso chiedere anche la specifica indicazione di ogni altro prezzo o condizione praticata, che sono invece inglobate nel taeg. Al limite, provandone i presupposti (artt. 1337 e/o 1440 c.c.) dall'erronea indicazione del taeg potrà venire in rilievo una responsabilità risarcitoria, peraltro difficile nel caso di specie, ove si consideri che il tasso, nel caso di specie, concerne quello creditore.
Quanto alla nullità della fideiussione, si osserva che a tutto voler concedere opererebbe l'art. 1957 c.c., ma la relativa violazione non è stata sollevata nell'atto di citazione in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (ritenendosi che l'attore in opposizione sia il convenuto in senso sostanziale: cfr. Cass. n. 4373/2018). Né appare plausibile che in caso di nullità delle clausole del contratto di fideiussione oggetto di contestazione si sarebbe pervenuti a una nullità totale dell'intera fideiussione. Senza fideiussione il finanziamento non sarebbe stato concesso. La banca si sarebbe accontentata di una fideiussione disciplinata dal diritto dispositivo.
Del tutto generica, infine, la doglianza secondo la quale occorre eliminare tutti gli addebiti illegittimamente apposti dall'istituto di credito. Parte opponente ha l'onere di indicare quantomeno le voci di costo che le sarebbero state addebitate in difetto di pattuizione contrattuale, a pena di violazione dell'art. 24 Cost. (come potrebbe difendersi la controparte?), né può ritenere che sia onere del giudice andare a verificare il punto (circostanza che violerebbe l'imparzialità dello stesso e integrerebbe altresì il rischio di cui all'art. 112 c.p.c.).
Occorre piuttosto evidenziare che gli estratti conto prodotti arrivano al 18.2.2014, data in cui pagina 5 di 7 viene indicato come saldo finale a carico del correntista quello di € 24.209,40. Di seguito viene prodotto un saldaconto non intelligibile;
lo stesso allega delle competenze di chiusura, specificate solo in termini di interessi di mora. La mancanza di complessiva trasparenza non rende di per sé il saldo inesatto, ma certamente il punto è che non sembra possibile ricostruirlo in base ai dati emergenti dal contratto, dall'estratto conto ultimo prodotto e dal saldaconto medesimo. Anzitutto va premesso che una volta chiuso il rapporto, come nel caso di specie, sul relativo debito non opera più alcuna capitalizzazione, se non in forza dell'art. 1283 c.c. Viene infatti in rilievo un debito di diritto comune, e non derivante da un rapporto di conto corrente bancario. Se pure si volesse poi ritenere che l'ultima operazione del conto, ancora attivo, possa consistere nella sommatoria di capitale (€ 24.239,40) e interessi (€ 607,71), per un totale di € 24.847,01, come indicato nel saldaconto, resta il fatto, decisamente anomalo, che non si comprende, applicando un tasso d'interesse costante, come sia possibile che gli importi addebitati anno per anno possano non solo essere variabili (dato che il capitale rimane costante), ma addirittura diminuire da anno ad anno (così nel 2015 rispetto al 2014 e nel 2017 rispetto al 2016, nel 2019 rispetto al 2018 e nel 2021 rispetto al 2010). Infine si deve tenere conto che non emerge il tasso in base al quale gli stessi sarebbero stati calcolati: non viene in rilievo né il tasso del 13,7125% (emergente dal saldaconto) né quello del 18,275% (che emerge dal calcolo degli interessi svolto in sede di ultimo estratto conto al 18.2.2014). Deve quindi ritenersi che l'estratto conto debba essere revocato. Il debito è pari al saldo capitale ultimo, i.e. € 24.847,01, oltre interessi di mora;
questi ultimi sono da calcolarsi nella misura del tasso legale ex art. 1284 c. I c.c. pro tempore vigente a far tempo dal 18.2.2014. Dalla data della notifica del decreto (1.8.2024), il tasso potrebbe essere determinato ex art. 1284 c. IV c.c. Non opera infatti alcun tasso contrattualmente convenuto, atteso che in contratto il tasso di mora, parificato a quello di scoperto di conto, è indicato nella misura del 12,25% (come da pag. 2 doc. 3 fascicolo monitorio). Eppure nell'estratto conto al 18.2.2014 è indicato, come già evidenziato, al 18,275%: il che vale ammissione che il tasso contrattuale non era più operativo, ma non vale prova di una valida variazione. Nel saldaconto si evidenzia un tasso del 13,7125% a far tempo dall'1.10.2021. Breve: dall'1.8.2024 fino al saldo effettivo saranno dovuti gli interessi al tasso più basso tra quello ex art. 1284 c. IV c.c. e quello del 13,7125%. Le spese sono pari a € 4.000,00 (avuto riguardo al valore della causa e alla sostanziale mancanza di una fase istruttoria) oltre 15% per spese generali e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 8956/2024 emesso da questo tribunale CONDANNA
e , in solido tra di loro, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_5 [...] al pagamento Controparte_2
• di € 24.847,01, oltre interessi di mora da calcolarsi nella misura del tasso legale ex art. pagina 6 di 7 1284 c. I c.c. pro tempore vigente a far tempo dal 18.2.2014 e, a far tempo dall'1.8.2024 fino al saldo effettivo al tasso più basso tra quello ex art. 1284 c. IV c.c. e quello del 13,7125%.
• di € 4.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 28 maggio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35753/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DI MONDA RAFFAELE e dell'avv. GILIBERTI FRANCESCO ( VIA ALBERIGO ALBRICCI 3 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
ALBERICO ALBRICCI N 3 20122 MILANO presso il difensore avv. DI MONDA RAFFAELE attori contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LUIGI SETTEMBRINI 5 37123 VERONA presso il difensore avv. ROSSI MARCO convenuto CONCLUSIONI Per e Parte_1 Parte_2
1) Accertare e dchiarare la nulltà del decreto ingiuntivo opposto n. 8956/2024, per le ragioni sopra esposte ai superiori paragrafi I e II e per l'effetto revocare il provvedimento;
2) Accertare e dichiarare in ogni caso illegittimo l'addebito in conto corrente di commissioni di scoperto e di ogni altra posta priva di giustificazione causale, finalizzata alla remunerazione omnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti;
3) Accertare e dichiarare illegittima, per le causali di cui al superiore paragrafo III, la capitalizzazione degli interessi a debito e di ogni eventuale ulteriore posta;
4) Per l'effetto, in caso di accoglimento delle domande sub 2 e 3 rideterminare il saldo del conto corrente e, nel caso in cui quest'ultimo così determinato, dovesse risultare attivo, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) Accertare e dichiarare in ogni caso l'inefficacia della fideiussione omnibus sottoscritta da e , con conseguente revoca del Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei garanti. Con vittoria delle spese di giudizio. Per Controparte_1
In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che Controparte_2
è creditrice nei confronti di e , in qualità di fideiussori e/o di soci Parte_1 Parte_2 illimitatamente responsabili della società , Controparte_3 della somma di € 53.586,30 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. Con vittoria di spese pagina 1 di 7 e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (c.p.a. e i.v.a.) e al rimborso forfettario delle spese generali 15%.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 8956/2024 emesso da questo tribunale in favore di
[...]
Controparte_2
e , odierni opponenti, hanno contestato il debito Parte_1 Parte_2 imputatogli. Ha eccepito 1) il difetto di prova del saldo del rapporto di conto corrente con apertura di credito dal quale trae origine il rapporto;
2) la nullità di alcune clausole del contratto;
3) la nullità della fideiussione prestata, posta a base del ricorso monitorio. Nell'ordine. Parte convenuta ha assolto il proprio onere probatorio, allegando gli estratti conto (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.), il contratto di conto corrente e di apertura di credito (doc. 3 monitorio). Circa la nullità del contratto, occorre osservare quanto segue. In merito al contratto di conto corrente e di apertura di credito, parte opponente contesta la pattuizione della commissione di scoperto di conto trimestrale nella misura di 100,00 euro.
Contesta altresì la previsione nel contratto del “tasso debitore apertura di credito fiduciaria 11,5% 12,00551%; il tasso debitore in caso di utilizzo oltre il fido concesso CP_4 Pt_3
11,5% 12,50; il tasso applicato in caso di mora costituito dal tasso per scoperto di conto CP_4
e di mora nella misura pattuita nel contratto di conto corrente pari al 12,25%; la commissione trimestrale disponibilità fondi 0,5%”. Si allega infatti che dette commissioni 1) remunerano due volte lo stesso servizio;
inoltre 2) in assenza di univoci criteri di determinazione del loro importo ogni eventuale pattuizione ad essa riconducibile deve essere ritenuta nulla ai fini della rideterminazione del corretto saldo di dare e avere nei rapporti bancari di c/c.; infine 3) il contratto di conto corrente indica un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore uguale al tasso nominale (0,010%), che svuoterebbe di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi. Tale previsione equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, sicché (anche a voler ammettere che le parti abbiano realmente convenuto la capitalizzazione), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione (ossia del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione) non soddisferebbe una delle condizioni a cui è subordinata la pagina 2 di 7 pattuizione dell'anatocismo in base alla nota delibera Cicr del 9.02.2000. Nell'ordine. La pluralità di remunerazioni di una stessa voce non è di per sé nulla. Si tratta solo di una tecnica di quantificazione del corrispettivo contrattualmente dovuto, solo espresso per il tramite di più voci. Essenziale e sufficiente è che le stesse siano determinate o determinabili ex art. 1346 c.c. La commissione di scoperto di conto (CSC) pone piuttosto un altro genere di problema. La stessa è una commissione prevista per il caso in cui il conto, alle scadenze periodiche, sia in rosso. Come già evidenziato, non è un problema il fatto che siano previsti sia interessi a debito che una commissione in misura fissa per ogni giorno di scoperto di conto. Da questo punto di vista, l'autonomia contrattuale non è sindacabile. Il problema è piuttosto di coordinamento con le norme che, a far tempo dal d.l. 185/2008 si sono occupate, in senso lato, delle clausole contemplanti oneri a carico dei correntisti per il caso di aperture di credito (tipicamente: la commissione di massimo scoperto) e, in generale, nel caso di scoperti. Dette norme sembrano avere posto dei limiti all'autonomia contrattuale delle parti. Va premesso che ai sensi del contratto
La commissione di sconto scoperto trova quindi applicazione, in conformità al concetto tecnico di scoperto, solo se il correntista va in rosso senza fido ovvero oltre il fido concesso. Ora, tale commissione non era prevista, ma neppure vietata, dal d.l. n. 185/2008 29.1.2009 (l'art.
2-bis, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 185/2008 a opera della l. n. 2/2009, è entrato in vigore il 29.1.2009). Le commissioni previste erano infatti sull'utilizzato e sull'accordato. Non sullo scoperto. A far tempo dal 28.12.2011, in forza dell'art.
6-bis d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, è stato introdotto l'art. 117-bis d. lgs. n. 385/1993, sulla cui base erano dovute solo due commissioni, caf (che è in sostanza una commissione sull'affidato) e civ (che è in sostanza una commissione dovuta per lo scoperto, in assenza di fido, finalizzata esclusivamente ai costi sostenuti dalla banca per l'istruttoria veloce sulla cui base ha deciso, in ultima analisi, di concedere al cliente di andare in rosso). Il d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012, ha previsto la nullità di clausole comunque denominate che prevedano una commissione “anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido” (cfr. l'art. 27-bis (1)) 1 “1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato pagina 3 di 7 Ciò premesso, nel caso di scoperto (ossia di correntista il cui conto va a debito ultra fido/sine
), non è più possibile applicare la CSC, ma solo la civ. Che se applicata, non risulta contestata. Per certo però la CSC non poteva più essere applicata dal 25.1.2012. Consegue la necessità di espungere tale voce, che però negli estratti conto prodotti non risulta essere mai stata addebitata.
Per quanto riguarda invece le ulteriori doglianze, le stesse sono infondate (salva la precisazione finale). Si lamenta infatti la “assenza di univoci criteri di determinazione del loro importo”, ossia (in sintesi) una violazione dell'art. 1346 c.c. Ma occorre rilevare che la nullità, pur se rilevabile d'ufficio, non ricorre per la CSC, ben definita nei suoi presupposti applicativi in contratto, in base alla clausola supra citata e alle ulteriori condizioni di seguito riportate.
La nullità delle altre clausole di cui si duole parte attrice richiede almeno una specifica indicazione delle stesse, posto che non si comprende sotto quale profilo siano contestate le clausole supra espressamente citate (“tasso debitore apertura di credito fiduciaria 11,5% T.E.F. 12,00551%; il tasso debitore in caso di utilizzo oltre il fido concesso T.U.O.F. 11,5% T.E.F. 12,50; il tasso applicato in caso di mora costituito dal tasso per scoperto di conto e di mora nella misura pattuita nel contratto di conto corrente pari al 12,25%; la commissione trimestrale disponibilità fondi 0,5%”). L'indicazione dei tassi è esaustiva. La disciplina della commissione trimestrale disponibilità fondi integra quella prevista dal d.l. n. 185/2008 e poi dal d.l. n.201/2011, sull'affidato. Quanto poi alla violazione della normativa in materia di capitalizzazione degli interessi, la stessa, laddove prevede un tasso creditore e un tasso effettivo annuo identico (pag. 8 doc. 3 monitorio) non pare per ciò solo comportare la nullità della prevista capitalizzazione degli interessi. L'esigenza di indicazione del tasso effettivo annuo risponde espressamente, ai sensi della delibera Cicr 9.2.2000 (cfr. la rubrica dell'art. 6), solo a un'esigenza di trasparenza contrattuale. Quest'ultima circostanza, in difetto di specifiche indicazioni (in concreto: di una norma che preveda espressamente una sanzione di nullità ai sensi dell'art. 1418 c. III c.c.) non può comportare nullità alcuna, perché un'ipotetica mancanza di trasparenza (cfr. infra) di per sé non si traduce in una causa di nullità del contratto: in particolare, non si traduce ex se in una nullità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.). Va premesso che il più delle volte il ricorrere del medesimo tasso percentuale allegato dagli odierni attori si spiega, in presenza di capitalizzazione trimestrale di tassi particolarmente bassi espressi in numeri decimali, in ragione del fatto che una loro capitalizzazione su base
interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili”.
pagina 4 di 7 annuale non sortisce effetto alcuno se non, del pari, su numeri decimali (e non necessariamente con riguardo ai primi due decimali), sicché la contestazione avrebbe dovuto essere, anche da un punto di vista matematico, maggiormente specifica. Nel merito, in ogni caso, il tasso annuo effettivo non si correla infatti all'art. 1346 c.c., perché non serve a individuare una prestazione e/o, di riflesso, a individuarla;
al contrario si tratta di un'espressione numerica di sintesi (peraltro espressa nei termini finanziari propri del regime della capitalizzazione composta: il che suggerisce che non si tratti di una prestazione effettiva ma del costo economico di una prestazione) delle prestazioni tutte previste dal contratto. Se il tasso contrattuale (che non coincide con il taeg) è indicato in contratto, ex art. 1346 c.c. lo stesso è valido. Il taeg non si riporta quindi a tale logica e se la sua indicazione non è prevista a pena di nullità (come accade per es. nell'art. 125-bis c. 7 lett. a) del d. lgs. cit.) dalla sua erronea indicazione non consegue alcunché in termini di invalidità, mancando la possibilità di essere ricondotto al sistema delle nullità codicistiche, Si tratta in realtà di un'indicazione funzionale a una comparazione che non può certamente essere assimilata all'indicazione del tasso di cui all'art. 1284 c.c. ovvero di cui all'art. 117 c. 3 d. lgs. n. 385/1993. Quest'ultimo del resto prevede che debbano essere indicati nel contratto
“il tasso d'interesse e ogni altro prezzo o condizione praticata”. È ovvio il riferimento nel primo caso al c.d. tan (o anche tae, se le parti hanno deciso di indicare il tasso contrattuale in regime di capitalizzazione composta), ma non certo al taeg, perché allora non avrebbe senso chiedere anche la specifica indicazione di ogni altro prezzo o condizione praticata, che sono invece inglobate nel taeg. Al limite, provandone i presupposti (artt. 1337 e/o 1440 c.c.) dall'erronea indicazione del taeg potrà venire in rilievo una responsabilità risarcitoria, peraltro difficile nel caso di specie, ove si consideri che il tasso, nel caso di specie, concerne quello creditore.
Quanto alla nullità della fideiussione, si osserva che a tutto voler concedere opererebbe l'art. 1957 c.c., ma la relativa violazione non è stata sollevata nell'atto di citazione in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (ritenendosi che l'attore in opposizione sia il convenuto in senso sostanziale: cfr. Cass. n. 4373/2018). Né appare plausibile che in caso di nullità delle clausole del contratto di fideiussione oggetto di contestazione si sarebbe pervenuti a una nullità totale dell'intera fideiussione. Senza fideiussione il finanziamento non sarebbe stato concesso. La banca si sarebbe accontentata di una fideiussione disciplinata dal diritto dispositivo.
Del tutto generica, infine, la doglianza secondo la quale occorre eliminare tutti gli addebiti illegittimamente apposti dall'istituto di credito. Parte opponente ha l'onere di indicare quantomeno le voci di costo che le sarebbero state addebitate in difetto di pattuizione contrattuale, a pena di violazione dell'art. 24 Cost. (come potrebbe difendersi la controparte?), né può ritenere che sia onere del giudice andare a verificare il punto (circostanza che violerebbe l'imparzialità dello stesso e integrerebbe altresì il rischio di cui all'art. 112 c.p.c.).
Occorre piuttosto evidenziare che gli estratti conto prodotti arrivano al 18.2.2014, data in cui pagina 5 di 7 viene indicato come saldo finale a carico del correntista quello di € 24.209,40. Di seguito viene prodotto un saldaconto non intelligibile;
lo stesso allega delle competenze di chiusura, specificate solo in termini di interessi di mora. La mancanza di complessiva trasparenza non rende di per sé il saldo inesatto, ma certamente il punto è che non sembra possibile ricostruirlo in base ai dati emergenti dal contratto, dall'estratto conto ultimo prodotto e dal saldaconto medesimo. Anzitutto va premesso che una volta chiuso il rapporto, come nel caso di specie, sul relativo debito non opera più alcuna capitalizzazione, se non in forza dell'art. 1283 c.c. Viene infatti in rilievo un debito di diritto comune, e non derivante da un rapporto di conto corrente bancario. Se pure si volesse poi ritenere che l'ultima operazione del conto, ancora attivo, possa consistere nella sommatoria di capitale (€ 24.239,40) e interessi (€ 607,71), per un totale di € 24.847,01, come indicato nel saldaconto, resta il fatto, decisamente anomalo, che non si comprende, applicando un tasso d'interesse costante, come sia possibile che gli importi addebitati anno per anno possano non solo essere variabili (dato che il capitale rimane costante), ma addirittura diminuire da anno ad anno (così nel 2015 rispetto al 2014 e nel 2017 rispetto al 2016, nel 2019 rispetto al 2018 e nel 2021 rispetto al 2010). Infine si deve tenere conto che non emerge il tasso in base al quale gli stessi sarebbero stati calcolati: non viene in rilievo né il tasso del 13,7125% (emergente dal saldaconto) né quello del 18,275% (che emerge dal calcolo degli interessi svolto in sede di ultimo estratto conto al 18.2.2014). Deve quindi ritenersi che l'estratto conto debba essere revocato. Il debito è pari al saldo capitale ultimo, i.e. € 24.847,01, oltre interessi di mora;
questi ultimi sono da calcolarsi nella misura del tasso legale ex art. 1284 c. I c.c. pro tempore vigente a far tempo dal 18.2.2014. Dalla data della notifica del decreto (1.8.2024), il tasso potrebbe essere determinato ex art. 1284 c. IV c.c. Non opera infatti alcun tasso contrattualmente convenuto, atteso che in contratto il tasso di mora, parificato a quello di scoperto di conto, è indicato nella misura del 12,25% (come da pag. 2 doc. 3 fascicolo monitorio). Eppure nell'estratto conto al 18.2.2014 è indicato, come già evidenziato, al 18,275%: il che vale ammissione che il tasso contrattuale non era più operativo, ma non vale prova di una valida variazione. Nel saldaconto si evidenzia un tasso del 13,7125% a far tempo dall'1.10.2021. Breve: dall'1.8.2024 fino al saldo effettivo saranno dovuti gli interessi al tasso più basso tra quello ex art. 1284 c. IV c.c. e quello del 13,7125%. Le spese sono pari a € 4.000,00 (avuto riguardo al valore della causa e alla sostanziale mancanza di una fase istruttoria) oltre 15% per spese generali e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 8956/2024 emesso da questo tribunale CONDANNA
e , in solido tra di loro, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_5 [...] al pagamento Controparte_2
• di € 24.847,01, oltre interessi di mora da calcolarsi nella misura del tasso legale ex art. pagina 6 di 7 1284 c. I c.c. pro tempore vigente a far tempo dal 18.2.2014 e, a far tempo dall'1.8.2024 fino al saldo effettivo al tasso più basso tra quello ex art. 1284 c. IV c.c. e quello del 13,7125%.
• di € 4.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 28 maggio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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