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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1210/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 15/07/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
Parte_1
, rappresentato/a e difeso/a dall'
[...]
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. PIAZZA Controparte_1
AN e LM ON
, rappresentata e difesa dall'avv. MALARA GIULIANA CP_2
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 9928 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 633 cpc – assunta il 1.3.1974 nei ruoli Controparte_1 del personale dell'ex , confluiti nei ruoli della Parte_2 CP_2 dal 3.2.1981 e poi nei ruoli del personale delle Adisu - Aziende per il diritto allo studio universitario dal 1.1.1999 (a cui si applica lo stesso trattamento giuridico, economico e previdenziale dei dipendenti della ) – ha CP_2 chiesto ingiungersi alla ) ed alla , in Parte_3 CP_3 CP_2 solido, il pagamento della somma di € 67.148,94 a titolo di residuo TFR, essendo cessata dal servizio il 31.12.2015; ciò in quanto l' aveva liquidato CP_4 in proprio favore a titolo di TF l'importo di € 60.248,27 laddove la somma spettante a tale titolo era pari ad € 127.372,59, come da Regolamento
Regionale n. 1 del 2002 (modificato dal Regolamento Regionale n. 6 del
27.7.2015 ma solo a far tempo da tale ultima data) e come da conteggio allegato al ricorso.
2. Il Tribunale di Roma ha emesso il richiesto decreto ingiuntivo n. 5824 del
2022.
3. Ha proposto opposizione avverso il decreto il DISCO - ENTE REGIONALE PER
IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA ed il
Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, premesso che il decreto ingiuntivo opposto ha ordinato a ed alla in pagamento Pt_1 CP_2 della quota di trattamento di fine servizio ancora dovuta secondo la previsione del Regolamento Regionale n. 1 del 2002 - nella formulazione antecedente alle modifiche di cui al Regolamento Regionale n. 6 del 2015 - e respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Ente e dalla , CP_2 ha accertato il diritto della parte opposta al computo del Controparte_1 trattamento integrativo del TF secondo la normativa precedente al
Regolamento Regionale n. 6 del 2015, non avendo la stessa optato per il TFR;
ciò previo esame della normativa di riferimento e richiamo alla giurisprudenza
2 sul punto di questa Corte di Appello, valutando altresì il Tribunale
l'inconferenza del richiamo dell'opponente alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 244 del 2020, pronunciata in ordine a normativa di altra Regione (Emilia Romagna) e relativa ad altra questione.
3.1 Il primo giudice, quindi, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato il
Parte_1
al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 della somma di € 64.018,74 a titolo di integrazione del trattamento di fine servizio (come da conclusioni di cui alla comparsa di costituzione di quest'ultima), in solido con la per il periodo dal 1.3.1974 al CP_2
31.12.1998, ai sensi dell'art. 2112 del c.c.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il
[...]
Parte_1 lamentando: 1) l'erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
2) l'erroneo riconoscimento della quota di TF ancora residuo, stante la legittimità del
Regolamento regionale n. 6 del 2015 (e della determinazione direttoriale n.
366 del 2017, di recepimento da parte di di tale Parte_4
Regolamento); 3) l'erroneo riconoscimento del diritto dell'appellata al pagamento della quota di TF e, in ogni caso, l'omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione svolta in primo grado, avente ad oggetto le somme erogate alla lavoratrice a titolo di anticipazioni nel corso del rapporto di lavoro, pari ad € 44.813,12.
5. Si è costituta chiedendo il rigetto del gravame e, in via Controparte_1 subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda di conguaglio per le anticipazioni del TF corrisposte a suo tempo alla medesima (pari ad €
44.813,12), il riconoscimento del diritto a percepire la differenza pari ad €
22.318,44, oltre interessi legali.
3 6. Si è, altresì, costituita la chiedendo l'accoglimento delle CP_5 conclusioni formulate dal Parte_1
.
[...]
7. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
8. L'appello deve essere accolto nei soli limiti che seguono.
9. In ordine alla prima doglianza con la quale l'appellante lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, se ne evidenzia l'infondatezza.
9.1 Difatti la pretesa vantata dall'appellata, dipendente della CP_2 sino al 31.12.1999 e poi delle SU (oggi ) - cui si applica lo stesso Pt_1 trattamento giuridico, normativo e previdenziale dei dipendenti della CP_2
(art. 23, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2008) - ha ad oggetto
[...] diritti soggettivi di natura patrimoniale sui quali il regolamento regionale n.
6/2015 ha inciso in senso sfavorevole;
la cognizione della controversia, attinente a diritti soggettivi di natura patrimoniale, rientra nell'ambito della generale giurisdizione del G.O. in tema di atti che incidono sul rapporto di impiego pubblico privatizzato (cfr. nello stesso senso TAR Lazio, sent. n.
4825/2017 e 3175/2018) (in tal senso sent. n. 31 del 2023 di questa Corte di
Appello).
9.1 In ogni caso rileva il Collegio come l'art. 63, comma 1, del D. Lgs.
n.165/2001 dispone espressamente che “ Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma
4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
4 Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo” e che, al riguardo, la Suprema Corte, nella pronuncia resa a
Sezioni Unite n. 25039 del 2013 (per come già evidenziato dal primo giudice), ha precisato che la controversia avente ad oggetto la corretta determinazione degli elementi di computo utili per la determinazione del TF rientra nella giurisdizione del giudice del rapporto di impiego da individuarsi, nel caso di rapporti di lavoro cessati dopo il 1.7.1998 (come nel caso di specie) nel giudice ordinario, ai sensi dell'art. 69, comma settimo, del D. Lgs. n. 165 del 2001
(“Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998”).
10. Infondato, altresì, è il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante deduce l'erroneo riconoscimento della quota di TF ancora residuo in favore della signora e la legittimità del Regolamento regionale n. 6 del 2015, CP_1 riportandosi il Collegio alle numerose pronunce rese da questa Corte territoriale su analoghe fattispecie (sent. nn. 1591 del 2024, 1606 del 2022, 31 del 2023, 3625 del 2021, 1942 del 2022).
10.1 Va, preliminarmente, tracciata - sia pure in estrema sintesi - la cornice di riferimento normativo.
La legge regionale 4/9/1979, n. 67 - recante “Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale” - al fine di uniformare il trattamento di fine servizio spettante ai dipendenti regionali con l'indennità di buona uscita erogata agli altri dipendenti pubblici - prevedeva in favore dei dipendenti della Regione un trattamento di fine servizio integrativo di CP_2 quello a carico dell' ai sensi della legge n. 152/68, dettando una CP_6 disciplina migliorativa rispetto a quella prevista dalla legge nazionale (quanto, in particolare, alla quota dell'ultima retribuzione utile - 1/12 anziché 1/15).
5 In particolare all'art. 1, comma 1, prevedeva che: “Per ogni anno di servizio, la
assicura ai propri dipendenti ed ai loro aventi causa, un trattamento CP_2 previdenziale (indennità di anzianità) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'
[...]
dipendenti enti locali, prende a base per il calcolo Controparte_7 dell'indennità premio di servizio”; al comma 2, si specificava che “La CP_2 pone a suo carico l'eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo) e quella lorda
(assunta a sottraendo) corrisposta a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo, dalla stessa (ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali 17/8/1974, n. CP_2
42 e 28/7/1977, n. 29 e di ogni altra futura legge regionale concernente la materia) e dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale”.
Successivamente, l'art. 20 della legge regionale 16/2/2000, n. 12 - recante
“interpretazione autentica” dell'art. 1 della suddetta legge regionale n. 67/1979
- ha stabilito che: “1. La retribuzione annua lorda, prevista dall'art. 1 della legge regionale n. 67/1979, è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati. 2.
L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo rientra per l'anno finanziario 2000 nei fondi iscritti al capitolo n. 14202 'Spese per
l'omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale”.
L'art. 43, comma 1, della legge regionale n. 6/2002 - che demandava a regolamenti di organizzazione la disciplina di alcune materie - ha previsto che, con l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli artt. 30 e 39 della stessa legge, venivano abrogate una serie di leggi regionali, tra cui la n. 67/1979, ma con espressa “salvezza dei diritti già maturati previsti dalle leggi medesime”.
6 Il contenuto dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2000 e dell'art. 1 della legge regionale n. 67/1979 è stato, poi, recepito dall'art. 338 del regolamento regionale 6/9/2002, n. 1, il quale ha stabilito che: “1. Ai dipendenti di cui all'art. 337, commi 1 e 2, l'amministrazione assicura il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge 29/5/1982, n. 297 e successive modifiche. 2. Ai dipendenti di cui al comma 3, dell'art. 337, l'amministrazione assicura un trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda per ogni anno di servizio. 3. La retribuzione annua lorda prevista al comma 2 è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati. L'amministrazione pone a carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante, secondo quanto previsto dal comma 2, e quella lorda corrisposta, a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o ad altro analogo titolo, dalla stessa e CP_2 dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale”.
All'art. 337, il suddetto regolamento regionale ha ribadito che: “1. I dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del
31/12/2000 possono optare, ai sensi della vigente normativa, per la trasformazione dell'indennità di fine servizio (anzianità) in trattamento di fine rapporto di lavoro, regolato dalla legge 29/5/1982, n. 297, e successive modificazioni. 2. Ai dipendenti titolari di un contratto di lavoro successivo al
31/12/2000, compete il trattamento di fine rapporto di lavoro regolato dalle
29/5/1982, n. 297 e successive modificazioni. 3. Ai dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31/12/2000, che non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 1, compete l'indennità di fine servizio”.
7 Pertanto, in applicazione delle summenzionate norme, a tutti i dipendenti regionali, anche se provenienti da altre Amministrazioni, i quali, alla data del
31/12/2000, non avessero optato per la trasformazione del TF in TFR ex art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997, l'Amministrazione regionale avrebbe assicurato, all'atto del collocamento in quiescenza, un'integrazione al TF erogato dall' pari alla differenza risultante dal computo dell'1/12 dell'80% CP_4 dell'ultima retribuzione annua lorda per ogni anno di servizio, comprensiva di tutte le indennità fisse e continuative.
Orbene, con il regolamento regionale 27/7/2015, n.
6 - pubblicato sul bollettino ufficiale della del 28/7/2015, n. 60 - è stato modificato CP_2 il citato art. 338, prevedendosi che: a) la retribuzione annua lorda posta a base per il calcolo dell'indennità che integra il trattamento dell'indennità del TF fosse determinata “solo sulla base delle voci retributive utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio da parte dell ; e b) i periodi di CP_4 servizio da conteggiare fossero solo quelli “prestati alle dipendenze della in costanza di rapporto di impiego o di lavoro”. CP_2
L'art. 1 del suddetto regolamento n. 6/2015 ha, infatti, così disposto: “All'art.
338 del regolamento regionale n. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche: A) al comma 2, dopo la parola 'servizio' sono aggiunte, infine, le seguenti: 'prestato alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro'; B) al comma 3, le parole 'è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati' sono sostituite dalle seguenti: 'è determinata sulla base delle voci retributive utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio da parte dell' ”, che - CP_4 com'è noto - in base alle previsioni della legge 8/3/1968, 152, sono sole le voci retributivi specificamente considerate.
8 10.2 Così ricostruita la normativa di riferimento evidenzia il Collegio che correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'odierna appellata – che pacificamente non ha optato per il TFR - ha diritto al computo del trattamento integrativo TF secondo la normativa precedente il Regolamento n. 6 del 2015, tenuto conto che in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. n 165 del 2001 e della riforma dell'art. 117 della Cost. operata dalla legge costituzionale n. 3 del
2001, il trattamento economico dei dipendenti regionali è assoggettata a riserva di legge statale, non potendo un atto di natura regolamentare incidere su una materia ormai riservata alla legge statale.
Per come già affermato da questa Corte nelle pronunce soprarichiamate (cui ha fatto peraltro riferimento lo stesso Tribunale nella sentenza impugnata) in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 165/2001 e della riforma dell'art. 117 della Costituzione operata dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, è stato introdotto il principio che la disciplina dei trattamenti economici dei dipendenti regionali è assoggettata a riserva di legge statale, dato che attiene ormai, stante la cd. privatizzazione del rapporto, alla materia dell'ordinamento civile
(Cort. Cost. 322/2010, 7/2011, 77/2011, 339/2011, 290/2012, 228/2013,
150/2015, 175/2016 ed altre).
Poiché gli artt. 1, comma 3, 2 e 45 del D. Lgs. n. 165/2001 hanno eretto a principio fondamentale, cui anche le Regioni ordinarie debbono attenersi, quello secondo cui il trattamento economico dei dipendenti può esser disciplinato solo dalle regole civilistiche e dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego, le Regioni non possono più interferire con la materia, neppure con legge (Corte Cost., cit.).
Ne consegue la fondatezza delle argomentazioni del primo giudice circa l'illegittimità delle determinazioni in precedenza richiamate, che hanno quale loro atto presupposto, il regolamento regionale n. 6 del 2015, poiché dette determinazioni hanno inciso su una materia ormai riservata alla legge statale e, per essa, alla contrattazione collettiva.
9 Nelle more del completamento della riforma generale del pubblico impiego,
l'art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge n. 335/95 ha stabilito che ai dipendenti assunti dall'1/1/96 si sarebbe applicato il regime civilistico del TFR di cui all'art. 2120 c.c., mentre, per i lavoratori già in servizio a quella data, il passaggio era demandato alla contrattazione collettiva, le cui prescrizioni avrebbero trovato esecuzione con apposito DPCM. Nelle more di tale attuazione, che perpetuava
(fino ad oggi) il mantenimento dei "vecchi" dipendenti pubblici "non optanti" nel regime del TF, l'art. 59, comma 56, della legge n. 449/97 ha stabilito che potevano optare entro un certo termine per il regime del T.F.R. -opzione che gli appellati pacificamente non hanno esercitato.
Inoltre, l'accordo quadro del 29/7/99 ha posticipato alla data di entrata in vigore dell'emanando DPCM la data a partire dalla quale i nuovi assunti sarebbero stati soggetti per legge al regime del TFR, confermando per gli altri la disciplina del TF già prevista per i dipendenti in servizio alla data del
31/12/95 (art. 2, commi 1 e 2); ed ha stabilito espressamente, all'art. 2, co. 3, che "I dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 richiedendo la trasformazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di cui all'art.
3. Il termine per l'opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale
1998-2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non eserciteranno l'opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio".
Il DPCM 20/12/99 nulla ha mutato per quanto qui rileva.
Da tale sistema normativo risulta quindi evidente, sul piano delle fonti nazionali applicabili alla fattispecie, che i dipendenti pubblici "preassunti" e "non optanti" sono rimasti in regime di TF, in forza di disposizioni cogenti per le Regioni ossia in quello vigente (del TF) a quel momento;
e lo sono rimasti tuttora, perché la contrattazione collettiva, che sola, ai sensi degli art. 45 e 69 del
D.Lgs. n.165/2001 (ma anche ai sensi della legge n.335/95), può ormai normare in materia, per tali categorie di lavoratori, non lo ha più fatto.
10 Neppure nel CCNL di settore risulta, invero, una regola generale sul TF, come, invece, sul TFR (art. 49 CCNL 2000), e ciò in relazione al fatto che la base legale di calcolo del TF "legale" non è in effetti derogabile dalla contrattazione
(Cass. 18231/2015, 18999/2010, 15906/2004), non rientrando nei poteri ad essa delegati, a differenza della integrazione regionale, sulla quale la contrattazione è ormai sovrana.
La , per quanto premesso, non avrebbe potuto più disciplinare la CP_2 CP_2 materia, neppure per legge, perché i TF integrativi in genere, come pure la generalità dei trattamenti economici, sono ormai materia di riserva di legge statale, che l'ha deferita alla contrattazione collettiva.
Sulla scorta di tali considerazioni deve conclusivamente ritenersi che (anche a prescindere dalla disposizione di interpretazione autentica emanata nelle more del giudizio), l'unica interpretazione dell'articolo 43, comma 1, della L.R. n.
6/2002 non poteva che essere orientata dai limiti della sua possibile legittimità costituzionale, dunque nel senso che i lavoratori "preassunti" e "non optanti" avessero diritto all'applicazione della legge 67/79 non solo "pro-rata" fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione delegato dall'art. 30 della L.R. n.6/2002, bensì indefinitamente nel futuro, salvi interventi regolativi della legge statale o della contrattazione da essa delegata, non potendo più il regime del TF, compresa l'integrazione regionale, essere intaccato, tantomeno "in peius", da alcuna normativa regionale, dal 1993, e, comunque, dal 2001.
Ne consegue l'illegittimità del regolamento regionale n. 6 del 2015 (e della conseguente determinazione direttoriale n. 366 del 2017, di recepimento da parte di – ora - di tale Regolamento), nella parte in cui CP_3 Pt_1 determinavano la riduzione della base di calcolo del T.F.S., quale riferibile alla
L.R. n. 67/79.
11 10.3 Né, infine, è di ausilio alla tesi della odierna parte appellante la sentenza della Corte Costituzionale n. 244 del 2020 – di cui il Tribunale ha tenuto conto, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di gravame e che secondo il
DISCO autorizzerebbe la legge regionale ad intervenire sulla materia de qua – resa nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale relativo a leggi regionali di altra regione (Emilia Romagna) e sulla base di una diversa questione.
Quel giudizio si è, invero, concluso con una pronuncia di inammissibilità delle prospettate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 58 del 1982 (che ha previsto l'erogazione di una integrazione al trattamento di fine servizio ai dipendenti regionale) e dell'art. art. 15, comma
3, della legge regionale n. 2 del 2015 (che aveva abrogato la legge regionale n. 58 del 1982, istitutiva dell'integrazione regionale del TF, facendone salva l'applicazione ai dipendenti pubblici che, al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, avevano maturato un anno di servizio presso la Regione, nonché
– a seguito della legge regionale di interpretazione autentica n. 13 del 2016 - erano in servizio presso l'amministrazione regionale a quel momento).
Ciò in quanto la suddetta normativa (che il giudice remittente – Corte dei
Conti, sezione regionale di controllo Emilia Romagna - riteneva emanata in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva statale, così determinando un illegittimo aumento della spesa del personale regionale) lungi dal violare la competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile” e di “previdenza sociale, costituisce espressione della competenza legislativa regionale della materia che, nel vigore del precedente titolo V, era denominata
“ordinamento degli uffici”, laddove l'art. 15, comma 3, della legge regionale n.
2 del 2015 si inserisce – per come osservato dal giudice delle leggi - nel contesto di un mutato quadro normativo statale di riferimento, nel cui ambito
(art. 2, comma 5, della legge n. 335 del 1995) è previsto il transito dal regime pubblicistico del TF al regime privatistico del TFR di cui all'art. 2120 del c.c..
12 11. Fondata, invece, è la terza censura, con la quale l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione svolta in primo grado, avente ad oggetto le somme erogate alla lavoratrice a titolo di anticipazioni nel corso del rapporto di lavoro, pari ad € 44.813,12.
11.1 Nel ricorso in opposizione il
[...]
aveva, invero, in via Parte_1 subordinata, eccepito in compensazione con la maggior somma pretesa dalla controparte - ed al fine di evitare una indebita duplicazione nell'erogazione delle somme - l'importo pari ad € 44.813,12 corrisposto alla signora a CP_1 titolo di anticipazioni del TF (in particolare tre anticipazioni di cui una nel
2003, una nel 2009 ed una nel 2013, per la complessiva somma di €
44.813,12, come da documentazione in atti), anticipazioni computate sulla base della normativa precedente il Regolamento n. 6 del 2015, di modifica della base di calcolo utile ai fini della quantificazione del beneficio, non ancora entrato in vigore.
Sul punto , nel costituirsi in giudizio, sostiene di non poter Controparte_1 essere assoggettata ad alcun conguaglio in virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento n. 6 del 2015 (Disposizioni transitorie), ai sensi del quale “In fase di prima applicazione sono fatti salvi, e non si procede a conguaglio, degli eventuali acconti già erogati ai dipendenti ai sensi della disciplina del comma 3 dell'art. 338 del r.r. n.1/2012 vigente anteriormente alla data in vigore del presente regolamento”.
L'assunto dell'appellata sul punto - osserva la Corte - è privo di pregio, attesochè la ratio della suddetta disposizione transitoria di cui al Regolamento
n. 6 del 2015 (di modifica della base di calcolo utile ai fini della quantificazione del TF) è quella di prevedere – per coloro che già nel corso del rapporto di lavoro avessero percepito eventuali acconti del TF computati ai sensi del precedente e più favorevole regolamento n. 1 del 2002 – la salvezza di tali acconti già erogati.
13 Nel caso di specie, invece, per come evidenziato dal , si verificherebbe Pt_1 una indebita duplicazione di somme in favore della signora ove CP_1 dall'importo richiesto con il ricorso monitorio (integrazione del TF, in applicazione dei criteri di computo precedenti quelli introdotti con il
Regolamento regionale n. 6 del 2015), non si scomputassero gli acconti già ricevuti dalla lavoratrice, computati secondo i previgenti criteri di calcolo.
Ciò posto – e tenuto conto che il primo giudice erroneamente ha ritenuto che la signora avesse detratto dal proprio conteggio la somma percepita di € CP_1
44.813,12, in realtà non scomputata (v. conteggio facente parte integrante del ricorso monitorio) – in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, deve dichiararsi il diritto di
[...]
a percepire la somma complessiva di € 19.205,62 (cui si perviene CP_1 sottraendo dall'importo di € 64.018,74 richiesto dalla lavoratrice nelle conclusioni della comparsa di costituzione di primo grado quello di € 44.813,12 percepito dalla medesima a titolo di anticipazioni del TF nel corso del rapporto di lavoro), quale somma a titolo di integrazione del trattamento di fine servizio, con condanna di Parte_5
al pagamento della somma stessa, oltre interessi
[...] legali e con condanna in solido della al pagamento della quota CP_2 inerente al periodo dal 1.3.1974 fino al 31.12.1998, sempre oltre interessi legali.
12. Le spese di lite del doppio grado (ivi comprese quelle della fase monitoria, ricomprese nelle spese di lite del giudizio di primo grado) sono liquidate come in dispositivo e - tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio - debbono essere compensate nella misura del 50%, mentre la restante parte segue le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione quanto al presente grado.
P.Q.M.
14 -In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, dichiara il diritto di a percepire la Controparte_1 somma complessiva di € 19.205,62, a titolo di integrazione del trattamento di fine servizio, con condanna di Parte_5
al pagamento della somma stessa, oltre
[...] interessi legali e con condanna in solido della al pagamento della CP_2 quota inerente al periodo dal 1.3.1974 fino al 31.12.1998, oltre interessi legali;
-Compensa le spese del doppio grado di giudizio – ivi compresa la fase monitoria – nella misura del 50% e condanna il
[...]
e la , in Parte_5 Parte_6 solido, alla rifusione della restante parte, spese che vengono liquidate per l'intero in € 8.462,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 4.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc quanto al presente grado.
Roma, 15/07/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
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