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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 1103/2024 del ruolo generale e promossa
DA
Curatela della procedura di Liquidazione Giudiziale n.3/2023 “ Parte_1
C.F.
in persona del curatore pro tempore ( .i. ), elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_1
Porto San Giorgio via Gino Pieri n. 3, presso lo studio dell'avv. DR Andrenacci, che la appresenta e difende come da mandato allegato al reclamo e giusta autorizzazione del GD del 13/11/2024;
- reclamante-
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ), nato a CP_1 C.F._2 CP_2
Recanati il 18/6/1981 (c.f. ), quest'ultimo sia in proprio sia unitamente a C.F._3
pagina 1 di 10 nata a Sant'Elpidio a [...] il [...] (c.f. ), quali genitori CP_3 C.F._4
esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori (nata a [...] il [...], c.f. Persona_1
) e (nata a [...] il [...], c.f. ), C.F._5 CP_4 C.F._6
rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Giovanni Calafiore e dall'avv. Antonella
Ripa come da mandato
Eredi di nato a Sant'Elpidio a [...] il [...] e deceduto in Fermo Persona_2
l'8/10(2023 (c.f. ), contumaci;
CodiceFiscale_7
- reclamati -
OGGETTO
Reclamo avverso il decreto in data 1/10/2024 pronunciato dal Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la reclamante procedura: che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, esaminata l'allegata e confermativa documentazione, assunte le opportune informazioni ed esperiti gli incombenti di rito,
espletata all'occorrenza ogni eventuale e necessaria attività istruttoria, anche d'ufficio, Voglia
accogliere il presente reclamo dichiarando aperta la liquidazione giudiziale nei confronti dei Sig.ri
C.F. , , C.F. ed agli CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
eredi del de cuius C.F. , quali soci illimitatamente Persona_3 C.F._8
responsabili del “ ”, e ciò in estensione alla liquidazione giudiziale già Parte_1
dichiarata a carico della predetta ditta e del suo legale rappresentante p.t. Sig. C.F. Parte_1
, rimettendo gli atti al Tribunale di Fermo per gli incombenti di legge. C.F._9
Per i reclamati: Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona adita, contrariis reiectis, previa si opus
concessione di un termine a difesa in favore della parte reclamata per tutte le causali esposte in narrativa,
In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del reclamo per i motivi addotti in parte narrativa con ogni conseguenza di ragione e/o di legge;
pagina 2 di 10 In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo ai convenuti e CP_2 CP_3
, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie e , per
[...] Persona_1 CP_4
tutte le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, disporre la loro l'estromissione dal presente giudizio,
quantomeno in qualità di genitori esercenti la responsabilità sulle figlie minori e Persona_1 CP_4
, con ogni provvedimento di legge e di ragione. - accertare e dichiarare l'avvenuta cancellazione
[...]
dalla qualità/rapporto di collaboratori familiari nella già ditta individuale di Parte_1 Pt_1
da parte degli odierni reclamati e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la
[...]
domanda di controparte per tutte le causali esposte in narrativa, con ogni ulteriore provvedimento di legge e di ragione.
Nel merito: confermare il decreto di rigetto del Tribunale di Fermo reso in data 01 ottobre 2024 quivi reclamato e, pertanto, respingere tutte le domande avanzate dalla reclamante nell'atto introduttivo del presente giudizio siccome infondate in fatto ed in diritto per tutte le causali esposte in narrativa, con ogni ulteriore provvedimento di legge e di ragione.
In ogni caso accogliere le conclusioni già proposte nel giudizio di primo grado dalla parte reclamata e,
per l'effetto, respingere la domanda della Curatela della procedura di Liquidazione Giudiziale n.
3/2023 ” perché infondata sia in fatto che in diritto per tutte le Parte_1
causali esposte in narrativa.
Ed ancora espungere le dichiarazioni rese dai signori legali rappresentanti della Parte_2
il signor il signor il signor
[...] Controparte_5 CP_6 Parte_3
in quanto irrituali ed inammissibili.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
In via istruttoria: in caso di mancata espunzione delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati come informati sui fatti si chiede la relativa audizione/escussione con riserva di formulare altre istanze istruttorie compatibilmente con il rito.
pagina 3 di 10 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il decreto impugnato il Tribunale di Fermo ha rigettato l'istanza proposta dalla
[...]
di estensione ai sensi dell'art. Controparte_7
256 quarto e quinto comma ccii della procedura nei confronti di (padre di Persona_2 Pt_1
e di e DR (fratelli dello stesso .
[...] CP_1 Parte_1
In particolare, il primo giudice:
da un lato ha ritenuto che gli elementi dedotti a sostegno dell'istanza non fossero sufficienti a fornire la prova che “tra e i suoi familiari fosse intercorso un contratto di società, ovvero un Parte_1
contratto per mezzo del quale gli stessi avessero conferito beni o servizi per l'esercizio in comune di
una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”;
dall'altro ha rilevato che non risultava “esservi stata esteriorizzazione di alcun vincolo sociale da parte
dei familiari, né risulta allegato essere mai avvenuta spendita di nomen di una società, non potendo
pertanto ritenersi che i resistenti fossero soci dell'impresa del calzaturificio”;
dall'altro ancora ha stigmatizzato la circostanza che la procedura istante non aveva fornito alcun elemento “in ordine alla riferibilità temporale della qualifica societaria asseritamente assunta dei
resistenti, circostanza rilevante ai sensi dell'art. 256, comma 2, del codice della crisi, atteso che la
liquidazione giudiziale nei confronti dei soci non può essere disposta decorso un anno dallo
scioglimento del rapporto sociale e, ciò, soprattutto in presenza dell'allegazione dei resistenti
(riscontrata dai documenti 6 e 7 di parte resistente) in ordine alla loro cessazione in data 08/03/2022,
resa pubblica ai terzi, di prestazione di attività all'interno dell'impresa familiare riconducibile al
. Parte_1
La curatela ha proposto reclamo, insistendo per l'apertura della liquidazione in estensione nei confronti di parti reclamate.
e quest'ultimo in proprio e unitamente alla moglie quale CP_1 CP_2 CP_3
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e , si sono Persona_1 CP_4
pagina 4 di 10 costituiti in giudizio chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle predette minori,
l'improcedibilità del reclamo per la sua tardività, ovvero nel merito la sua infondatezza.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del reclamo perché proposto oltre il termine di cui a secondo comma dell'art. 50 ccii.
A riguardo il Collegio si limita a rilevare che la Cancelleria delle procedure concorsuali del Tribunale
di Fermo ha attestato di avere provveduto alla comunicazione del decreto impugnato alla procedura reclamante in data 22/19/2024 a mezzo pec, stante “l'impossibilità dell'invio direttamente dal sistema
ministeriale e dal fascicolo” nel quale era stato emesso (cfr. doc. 18 nel fascicolo della reclamante). In
ogni caso risultano puntualmente versati in atti (cfr. docc. 16 e 17) i documenti telematici di comunicazione dell'impossibilità di concedere l'accesso al fascicolo informatico (desumibile anche dai docc. 10 e 11 depositati da parti reclamate) e di comunicazione del provvedimento impugnato.
Sempre in via preliminare il Collegio prende atto che e quali genitori CP_2 CP_3
esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori e , chiamate all'eredità del Persona_1 CP_4
de cuius , previa autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Fermo, hanno Persona_2
formalmente rinunciato all'eredità in data 19/12/2024 (cfr. doc. 13). Deve pertanto essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle predette minori evocate in giudizio nella loro qualità di eredi di
. Persona_2
Nel merito il reclamo appare meritevole di accoglimento.
La procedura istante ha chiesto di estendere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti degli odierni reclamati, assumendo l'avvenuta costituzione tra e i suoi familiari Parte_1 [...]
e DR di una società di fatto. Per_2 CP_1
Ebbene, a riguardo la Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 24633 del 13/9/2021) ha da tempo chiarito che,
accanto alla “situazione normale di una società che esista nella realtà e come tale operi nei rapporti
con i terzi”, si pongono “delle situazioni anomale costituite dalla società meramente apparente nei
confronti dei terzi, pure se inesistente nei rapporti interni, e dalla società occulta, cioè realmente
pagina 5 di 10 esistente, ma non esteriorizzata. Queste due ultime situazioni, peraltro, in relazione alla diversità di
presupposti, si pongono su un piano alternativo. Ne consegue che l'estensione del fallimento di un
imprenditore individuale ad altro soggetto, previo riscontro di una società di fatto, non può essere
contraddittoriamente giustificata in base al contemporaneo accertamento, in detto soggetto, della
qualità di socio apparente e di socio occulto”. Ed infatti, l'“esteriorizzazione del vincolo sociale - ossia
l'idoneità della condotta ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza di una
società (cfr. ex multis, Cass. 14580/2010, 27088/2008, 1127/2006, 11957/2003, 8187/1997, 1573/1984,
3829/1983, 6471/1982, 6397/1981) - rilevante nei rapporti esterni e idoneo a far sorgere la
responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell'art. 2297 c.c. e quindi anche ai fini della estensione del
fallimento ex art. 1447 I.fall. (Cass. 4529/2008, 11491/2004), è però fenomeno concettualmente
distinto dall'esistenza di una società di fatto o irregolare, che nei rapporti interni richiede «una
rigorosa valutazione del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una
attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio
congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis,
cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi» (Cass. 5961/2010,
8981/2016, 9604/2017, 27541/2019, 896/2020). Appare dunque necessario che, sulla base degli
elementi di prova disponibili, il giudice a quo espliciti la sussunzione dei fatti di causa nel fenomeno
della società di fatto, declinando la posizione dell'odierno ricorrente alternativamente in termini di
socio occulto ovvero socio apparente”
Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la circostanza, che i reclamati non abbiano esteriorizzato il vincolo sociale ovvero che non vi sia stata “alcuna spendita del nomen di una società”,
appare del tutto irrilevante, venendo qui in rilievo una ipotesi di società di fatto dove i reclamati hanno operato come soci occulti.
Ciò posto, occorre in secondo luogo rilevare la non applicabilità al caso di specie del disposto di cui al secondo comma dell'art. 256 ccii.
pagina 6 di 10 Ed invero, in punto di fatto risulta pacifico e comunque documentato in atti, da un lato, che l'impresa assoggettata a liquidazione giudiziale è stata costituita ed ha sempre rivestito la veste formale di impresa individuale, dall'altro, che i reclamati non sono mai stati iscritti nel registro delle imprese come soci ovvero come precedenti gestori dell'attività di impresa.
In punto di diritto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Cass. ord. n. 6029 del 4/3/2021; n. 10886 del 29/4/2024) quello per cui “il termine di un anno dalla
cessazione dell'attività, previsto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre,
tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle
imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti
nel menzionato registro, in quanto, da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che
abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, e, dall'altro, i creditori ed il Pubblico
Ministero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, l.fall., possono dare la prova della data di effettiva
cessazione dell'attività d'impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro delle
imprese, d'ufficio o su richiesta, e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 5520 del 06/03/2017). Trattandosi, dunque, di società irregolare, il reclamato termine
decadenziale di cui all'art. 10 l. fall. non sia applica, con la conseguenziale infondatezza dell'eccepita
improcedibilità della domanda di fallimento proposta ai sensi dell'art. 147 l. fall.”
Non avendo, pertanto i reclamati, mai assunto la veste formale di soci illimitatamente responsabili, ad essi non è applicabile la decadenza prevista dalla disposizione in esame, senza che possa assumere rilievo dirimente la circostanza che essi siano stati indicati nel registro delle imprese come
“collaboratori familiari” ed abbiano cessato da detta qualità da oltre un anno (parimenti formalizzata nel registro delle imprese).
Nel merito risulta puntualmente documentato dalla procedura reclamante che i resistenti hanno prestato garanzie personali a favore di quattro istituti di credito per lo svolgimento dell'attività di impresa per importi rilevanti (€ 185.733,00 in favore di Intesa Sanpaolo Spa, € 120.000,00 di Unicredit Spa, €
pagina 7 di 10 234.600,00 di Banco Marchigiano di Credito Coop ed € 210.000,00 di Carifermo -cfr. doc. 4 nel fascicolo della reclamante), hanno concesso in comodato gratuito a l'immobile “ad uso Parte_1
laboratorio”, in cui veniva esercitata l'attività di impresa (cfr. doc.3 ibidem), ed hanno provveduto al pagamento quasi integrale dell'esposizione debitoria della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nei confronti degli istituti di credito (cfr. docc. 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10 ibidem).
Le condotte indicate non possono ritenersi giustificate dal mero legame familiare esistente con l'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale ovvero dalla qualifica di “collaboratori familiari”.
Il non trascurabile numero delle fideiussioni prestate e l'entità degli importi garantiti sopra evidenziati hanno carattere obiettivamente sistematico ed essenziale (vieppiù a fronte di quanto dedotto dagli stessi reclamati circa la condizione di nullatenenza di pag. 12 comparsa costituzione) ai Controparte_8
fini dell'inizio e della prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Possono pertanto essere ritenuti indici rivelatori dell'esistenza di un contratto sociale in quanto “ricollegabili ad una costante opera di
sostegno dell'attività dell'impresa” per avere di fatto consentito l'accesso alle liquidità necessarie per lo svolgimento stesso dell'attività produttiva (in conformità alla giurisprudenza di legittimità
pronunciatasi sul punto – cfr. Cass. ord. n. 3271 del /2007; n. 27541 del 28/10/2019; n. 4385 del
13/2/2023), conclusioni queste confermate dalla circostanza che l'esposizione debitoria dell'impresa in liquidazione giudiziale nei confronti degli istituti di credito è stata quasi integralmente estinta dai soli fideiussori (anche mediante liquidazione di beni immobili di loro proprietà). Ed infatti, se è vero che il pagamento è avvenuto a seguito delle iniziative giudiziarie di recupero avanzate dalle banche, si tratta comunque di un elemento da cui è dato ancora una volta evincere l'incapacità finanziaria dell'apparente imprenditore individuale e l'essenzialità degli apporti finanziari dei fideiussori.
La messa a disposizione a titolo gratuito dell'immobile in cui svolgere attività produttiva, che sostanzialmente ha consentito un evidente risparmio di spesa (tenuto conto anche del valore dell'immobile come risultante dal contratto stipulato in data 16/9/2010, sia pure ai fini dell'eventuale risarcimento danni per il suo perimento -cfr. doc. 3 nel fascicolo della reclamante) corrispondente al pagina 8 di 10 canone di locazione o affitto necessario per l'esercizio dell'attività, è inoltre agevolmente inquadrabile,
sotto il profilo sostanziale, come conferimento piuttosto che espressione di mera solidarietà fra congiunti ove si tenga conto delle garanzie predette garanzie prestate da questi ultimi.
Le considerazioni svolte consentono di ritenere raggiunta la prova per fatti concludenti della volontà di
, e “di esercitare in comune l'attività Parte_1 Persona_2 CP_1 CP_2
economica riferibile alla ditta di e quindi in definitiva della Parte_1 Parte_1
intervenuta conclusione tra dette parti di “un contratto di società, ovvero un contratto per mezzo del
quale gli stessi avessero conferito beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica
allo scopo di dividerne gli utili (cfr. art. 2247 c.c. “contratto di società”)”.
In accoglimento del reclamo deve pertanto essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , ed eredi di in estensione della liquidazione CP_1 CP_2 Persona_2
giudiziale già aperta nei confronti di quale titolare dell'impresa di Parte_1 Parte_1
Parte_1
Ai sensi del quinto comma dell'art. 50 ccii gli atti devono essere rimessi al Tribunale di Fermo per i l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 49 comma terzo ccii.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso il decreto in data 1/10/2024 pronunciato dal Tribunale di Fermo, così decide nel contraddittorio delle parti:
dichiara il difetto di legittimazione passiva di e;
CP_9 CP_4
in accoglimento del reclamo dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di , CP_1
ed eredi di in estensione alla liquidazione giudiziale già disposta nei CP_2 Persona_2
confronti di quale titolare dell'impresa di Parte_1 Parte_1 Parte_1
pagina 9 di 10 dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Fermo per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma terzo ccii;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 28/1/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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