Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
Il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa proposto a norma degli artt. 22 e seguenti legge n. 689 del 1981 si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come "causa petendi" del suddetto giudizio e che, a norma dell'art. 22 legge citata, devono essere proposti al pretore con ricorso entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione; ne consegue che deve ritenersi tardivamente proposta l'eccezione di prescrizione non formulata in ricorso ma avanzata per la prima volta in corso di udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/05/1999, n. 5184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5184 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 9/11, presso l'avvocato STEFANIA VOTANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MARINO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA DI MILANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. B. VICO 29, presso l'avvocato PIERO D'AMELIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GABRIELLA SALARI, VILLA MARIA GRAZIA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3435/96 della Pretura di MILANO, depositata il 24/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato D'Amelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento dei motivi primo e secondo;
rigetto dei motivi terzo e quarto ed inammissibilità dei motivi quinto e sesto.
Svolgimento del processo
1 LO TO, con ricorso 22 dicembre 1995 al RE di Milano, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 16408 emessa in data 8 novembre 1995 dal Presidente della Provincia di Milano, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di lire 700.000 a titolo di sanzione amministrativa, con la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermista per sei mesi, in relazione alla violazione degli artt. 3, 4, e 5 della legge regionale della Lombardia n. 42 del 1986, modificata dalla legge regionale n. 26 del
1988. L'opponente deduceva che gli erano state contestate infondatamente irregolarità riguardanti la incompleta trascrizione delle generalità dei clienti;
la contraddizione tra la numerazione progressiva del registro e la cronologia delle registrazioni;
la mancanza, per taluni animali, del contrassegno previsto dall'art. 6 della legge regionale. La Provincia di Milano si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il RE, con sentenza depositata il 24 ottobre 1996, notificata al LO il 30 gennaio 1997, rigettava l'opposizione. Avverso tale sentenza il LO ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 27 marzo 1997, formulando sei motivi di impugnazione. La Provincia di Milano resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge regionale della Lombardia n. 42 del 1986 e l'insufficiente motivazione circa l'applicazione alla fattispecie dell'art. 5 anzicché dell'art. 6 della legge regionale su detta. Si deduce in proposito, quanto alla violazione contestata al ricorrente dell'art. 5 della legge regionale - per avere detenuto animali imbalsamati appartenenti alle specie protette di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, privi dell'apposito contrassegno - che si trattava di animali in suo possesso personale, non soggetti pertanto alla disciplina dettata dall'art. 5, bensì 6 di detta legge, riguardando l'art. 5 gli animali detenuti in relazione all'attività di imbalsamatore. Si censura al riguardo l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale l'errata indicazione, nell'ordinanza opposta, dell'art. 5, quale norma violata, anzicché dell'art. 6, non è tale da invalidare l'ingiunzione, poiché il fatto contestato era identificato e la sanzione è identica per le violazioni previste da entrambe le norme. Si deduce, in particolare, che l'art. 5, per gli animali detenuti in relazione all'attività di imbalsamatore, richiede l'apposizione di una targhetta sui basamenti di sostegno degli animali protetti, mentre per gli animali detenuti da chiunque per qualsiasi altra ragione, l'art. 6 prescrive che debbano essere accompagnati da un'etichetta numerata o da una piastrina di piombo, che può anche essere staccata dall'esemplare. Si deduce inoltre: a) per quanto concerne la TA, che vi è in atti la prova che egli ne era proprietario, mentre la motivazione con la quale il RE ha ritenuto provata la violazione dell'obbligo di etichettatura è incomprensibile, risultando dimostrato dal doc. n. 13 della produzione dell'opponente che la TA portava l'etichetta n. 12945; b) per quanto concerne il BB bianco, nella sentenza si afferma che esso era stato consegnato al ricorrente da terzi, e che pertanto doveva essere munito del contrassegno di cui all'art. 5, mentre dal doc. n. 16 risultava che lo stesso era di proprietà dell'opponente e pertanto non doveva essere munito di detto contrassegno;
c) quanto alla ballerina bianca, essa era non era sulla base di legno con la targhetta, perché era in atto su di essa il trattamento antitarmico, come risultante dal doc. n. 14.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata accertato la violazione dell'art. 6 della legge regionale, anzicché dell'art. 5, come contestato nel verbale di accertamento della trasgressione, così alterando gli elementi obbiettivi di identificazione della causa petendi dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, rigettando l'opposizione sulla base dell'accertamento di una fattispecie legale diversa da quella contestata all'opponente. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 42 del 1986, "in relazione alla prassi consuetudinaria avente valore di legge fra le parti". Si deduce in proposito che la sentenza impugnata, riguardo alla violazione dell'art. 3 su detto contestata al ricorrente, l'ha ritenuta sussistente nonostante che nei nove anni precedenti l'Amministrazione non avesse mai mosso contestazioni in ordine ai lievi ritardi di registrazione posti a base dell'ingiunzione, cosicché si sarebbe formata una consuetudine abrogativa dei rigorosi termini di legge, anche con riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 4.
Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 42 del 1986, allegando che la norma, nel prescrivere che nel registro debbono essere indicate le generalità anagrafiche di chi consegna l'animale da imbalsamare, non impone, come ritenuto dalla sentenza impugnata, l'indicazione completa di dette generalità, bensì solo degli elementi necessari ad individuare l'identità di chi ha consegnato l'animale.
Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, per avere il RE ritenuto tardivamente sollevata l'eccezione di prescrizione, non formulata con il ricorso, mentre l'art. 28 non prevede alcun termine di decadenza per la proposizione di detta eccezione. Con il sesto motivo si deduce la insufficienza della motivazione in ordine alla misura delle sanzioni irrogate, essendosi il RE - così come l'ordinanza-ingiunzione - limitato a ritenerle eque e proporzionate senza spiegarne le ragioni.
2 Va pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità del deposito dei documenti allegati alla memoria - sentenza e perizia penale relativi a fatti analoghi a quelli oggetto dell'ordinanza- ingiunzione - non risultando fatta la notificazione dell'elenco dei documenti depositati al controricorrente, come previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c. e non attenendo comunque essi ad alcuna delle ipotesi in cui l'art 372, comma 1, c.p.c. consente il deposito di nuovi documenti nel giudizio di cassazione.
3 Il quinto motivo, con il quale si lamenta che il RE abbia ritenuto l'eccezione di prescrizione tardivamente proposta, perché non formulata con il ricorso, va esaminato preliminarmente, stante il suo carattere logicamente prioritario ed assorbente. Esso, peraltro, va dichiarato infondato, giacché il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa proposto - come quello in esame - a norma degli artt. 22 e segg. della legge n. 689 del 1981, si configura come un giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata da tale legge (integrata solo per quanto da essa non previsto dalle regole proprie del giudizio dinanzi al RE), ed avente un oggetto delimitato dai motivi dell'opposizione, che si configurano come causa petendi del relativo giudizio e che, secondo il disposto dell'art. 22, comma 1, della legge n. 689 del 1981, debbono essere proposti con il ricorso al RE entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. Ne deriva che esattamente il RE ha ritenuto l'eccezione di prescrizione tardiva, in quanto non formulata con il ricorso proposto in data 22 dicembre 1995 entro il suddetto termine, ma solo all'udienza del 3 luglio 1996.
4 Seguendo l'ordine logico della sentenza impugnata, vanno successivamente esaminati il terzo e il quarto motivo, che censurano la decisione nella parte in cui ha rigettato l'opposizione con riferimento alla contestazione all'opponente ed alla irrogazione delle correlative sanzioni in relazione ad irregolarità nella tenuta del registro di provenienza degli animali da imbalsamare e nelle comunicazioni di detenzione di fauna protetta ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale della Lombardia n. 42 del 1986. Il terzo motivo è infondato, mentre il quarto è inammissibile. L'art. 3, comma 2, della su detta legge prescrive che il tassidermista deve annotare giornalmente, in apposito registro predisposto dall'assessore regionale competente, le generalità anagrafiche di chi consegni gli animali da imbalsamare e la sentenza impugnata ha accertato in proposito, con motivazione di fatto non censurata, una serie di violazioni di tale obbligo da parte dell'opponente, consistite nella indicazione solo parziale di tali generalità, prive, in tutto o in parte, dell'indicazione dell'indirizzo di chi aveva consegnato gli animali. L'art. 3, comma 1, prescrive che il tassidermista debba annotare giornalmente, sul su detto registro, i dati relativi agli animali appartenenti alla fauna protetta in Lombardia e alla fauna esotica, con particolare riferimento al titolo di acquisto o di possesso di ogni esemplare e la sentenza ha accertato irregolarità in tali registrazioni, che evidenziano la violazione dell'obbligo di annotazione giornaliera, senza che siano addotti neanche al riguardo vizi motivazionali. L'art. 4 della legge regionale prescrive, a sua volta, che ove pervengano al tassidermista esemplari appartenenti alla fauna protetta in Lombardia, deve darne notizia giornaliera alla Provincia territorialmente competente, indicando le circostanze. Anche in relazione a tale obbligo la sentenza impugnata ha ravvisato, con motivazione non censurata sotto il profilo motivazionale, violazioni consistite nella tardività della comunicazione prescritta.
In tale contesto, la tesi (prospettata con il terzo motivo) secondo la quale, non avendo mai l'Amministrazione mosso rilievo nei nove anni precedenti in relazione a consimili violazioni della disciplina regionale, non è idonea ad inficiare la sentenza impugnata, sotto il profilo dell'avvenuta abrogazione per desuetudine dei termini per le annotazioni prescritti dagli artt. 3 e 4 sopra menzionati, giacché nel nostro ordinamento non è prevista l'abrogazione di norme di legge per desuetudine - come si evince chiaramente del disposto dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo il quale le leggi sono abrogate solo da leggi posteriori - cosicché la mancata contestazione nel passato di analoghi addebiti si palesa del tutto irrilevante sul piano giuridico. Il quarto motivo, con il quale si deduce che l'art. 3, comma 2, non imporrebbe l'indicazione completa delle generalità di chi consegna gli animali da imbalsamare, bensì dei soli elementi necessari per individuare l'autore di detta consegna, è inammissibile, non essendo dedotto con il motivo che nel caso di specie tali elementi risultavano indicati.
5 In relazione ai primi due motivi del ricorso va premesso quanto segue. Riguardo alla violazione dell'art. 5 della legge regionale n. 42 del 1986, contestata all'opponente in relazione alla mancata marcatura mediante contrassegno per la detenzione di fauna imbalsamata, la sentenza impugnata afferma che dal verbale di accertamento emerge che sono stati rinvenuti animali imbalsamati (una TA, un gufo comune, un BB bianco, un OL, un gufo reale e una ballerina bianca) sprovvisti del contrassegno per la detenzione della fauna imbalsamata. L'opponente aveva dedotto al riguardo che la ballerina bianca ne era priva perché era in atto su di essa il trattamento antitarmico, ma il RE ha rilevato che non ne aveva dato la prova. Per gli altri animali l'opponente aveva dedotto che essi facevano parte della sua collezione privata e pertanto non necessitavano della targhetta di identificazione prevista dall'art.
5. Il RE aveva ritenuto provato che facessero parte della collezione privata dell'opponente il picchio muratore, l'OL e il gufo comune, ma non la TA ed il BB, cosicché la violazione sussisteva in relazione a tali esemplari e la pena irrogata doveva ritenersi congrua anche in relazione a tale più limitata trasgressione.
Aggiungeva che, comunque, la violazione doveva ritenersi sussistente anche in relazione agli altri animali, appartenenti alla collezione privata dell'opponente, e che la indicazione al riguardo nell'ingiunzione, quale norma violata, dell'art. 5 anzicché 6 della legge regionale - che prescrive per tali casi un'etichettatura diversa da quella prevista dall'art.
5 - non invaliderebbe l'ingiunzione, trattandosi di fatto analogo a quello contestato punito con la stessa sanzione.
Tale ultima affermazione del RE, come è stato dedotto con il primo e il secondo motivo, deve ritenersi errata in diritto, non essendo le fattispecie previste dagli artt. 5 e 6 della legge regionale coincidenti, prevedendo ciascuna una specifica e diversa modalità di identificazione degli animali, cosicché la contestazione della mancata osservanza delle modalità di identificazione prescritte dall'art. 5 non può dirsi equivalente alla contestazione della mancata osservanza delle modalità prescritte dall'art. 6, con la conseguenza che l'accertamento della violazione dell'art. 6, anzicché dell'art. 5, ha immutato il thema decidendum, che nei giudizi di opposizione a ingiunzione ex lege 689 del 1981 è dato per un verso dai motivi di opposizione e, per altro verso, dai fatti così come contestati con l'ingiunzione.
Il RE, peraltro, come sopra si è detto, aveva ritenuto congrua la sanzione irrogata per la violazione dell'art. 5 in base alle violazioni di tale norma in concreto accertate, riferibili alla TA, al BB ed alla ballerina bianca, per cui - fondandosi la reiezione dell'opposizione sul punto su una duplice ratio decidendi - i motivi possono essere accolti solo ove sussistano i vizi motivazionali dedotti con il primo di essi in ordine all'esistenza di tali violazioni. Quanto alla ballerina bianca, il RE aveva ritenuto non provato che la stessa non fosse fissata sull'apposito basamento perché sulla medesima era in atto il trattamento antitarmico, ma nella relativa motivazione ha omesso di esaminare il documento n. 14 della produzione dell'opponente, come da quest'ultimo lamentato con il primo motivo, dal quale risulterebbe la consegna dell'animale per il trattamento antitarmico. Quanto al BB bianco, il RE nel ritenere che non facesse parte della collezione privata dell'opponente, ha omesso di esaminare, come dedotto con il motivo, il doc. n. 16, dal quale risulterebbe la cessione dello stesso all'opponente. Quanto alla TA, il RE ha parimenti omesso di esaminare il doc. n. 13, come dedotto con il motivo.
Ne deriva che il primo e il secondo motivo del ricorso vanno accolti per quanto di ragione.
6 Quanto al sesto motivo, il medesimo deve ritenersi assorbito in conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie per quanto di ragione il primo e il secondo motivo.
Rigetta il terzo, il quarto e il quinto motivo. Dichiara assorbito il sesto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al RE di Milano in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile.