Cass. civ., sez. I, sentenza 27/05/1999, n. 5184
CASS
Sentenza 27 maggio 1999

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Il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa proposto a norma degli artt. 22 e seguenti legge n. 689 del 1981 si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come "causa petendi" del suddetto giudizio e che, a norma dell'art. 22 legge citata, devono essere proposti al pretore con ricorso entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione; ne consegue che deve ritenersi tardivamente proposta l'eccezione di prescrizione non formulata in ricorso ma avanzata per la prima volta in corso di udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/05/1999, n. 5184
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5184
    Data del deposito : 27 maggio 1999

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