TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/12/2025, n. 23651
TAR
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della Lg 241/1990 e art. 42 D.Lgs. 28/2011 per superamento del termine ragionevole per l’annullamento d’ufficio

    La novella all’art. 42 d.lgs. 28/2011 non ha efficacia retroattiva. Tuttavia, le disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso. La legittimità va scrutinata sulla base dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 novellato nel 2020. Il termine di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio si applica ai provvedimenti adottati dopo l’entrata in vigore della legge n. 124 del 2015. Per i provvedimenti anteriori, il termine decorre dall’ingresso in vigore della norma (17 luglio 2020). La ragionevolezza del termine sussiste in quanto il GSE ha atteso le risultanze di un processo penale.

  • Rigettato
    Travestimento dei fatti e eccesso di potere in relazione agli artt. 1, 3, 4 D.Lgs. 28/2011, art. 12 DM 05.05.2011, regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 05.05.2011 e art. 3 Cost.

    Non è suscettibile di condivisione la prospettata illegittimità per omesso autonomo accertamento del GSE. I poteri di accertamento del GSE comprendono facoltà istruttorie. La vicenda penale è complessa e le risultanze penali sono esplicative dei fatti. Il GSE può modulare l’attività ispettiva. Non è necessario l’impiego di mezzi istruttori ulteriori rispetto a quelli dell’autorità giudiziaria penale, dato l’elevato standard probatorio richiesto dal codice di procedura penale. La non veridicità delle dichiarazioni rende caduca la domanda di ammissione ai benefici, indipendentemente dall’elemento soggettivo o dalla configurabilità del falso innocuo. Sono emerse difformità tra gli elaborati tecnici trasmessi al GSE e quelli presentati al Comune, recanti timbro e firma apocrifi. Manca la prova della proprietà o disponibilità del sito dell’impianto. Le certificazioni dei moduli non sono riferibili ai moduli installati.

  • Rigettato
    Violazione di legge ex art. 3 Legge 241/1990 per difetto di motivazione ed eccesso di potere

    I poteri di accertamento del GSE comprendono facoltà istruttorie come lo svolgimento di sopralluoghi e l’interlocuzione con altre amministrazioni. Nel caso di specie, il carattere particolarmente articolato della vicenda penale implica che non può ritenersi insufficiente l’impostazione istruttoria seguita, basata sullo studio e sulla valutazione delle risultanze penali.

  • Rigettato
    Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 42 D. Lgs 28/2011 comma III e art. 21 nonies Legge 241/1990 in relazione alla rilevanza della violazione, alla decadenza dalla tariffazione incentivante in luogo della decurtazione, alla natura del potere di verifica del GSE e normativa applicabile

    L’accertamento della falsità delle dichiarazioni rese al GSE è idoneo a giustificare la decadenza dagli incentivi. La decurtazione dell’incentivo presuppone che non si tratti di violazioni rilevanti ai fini dell’ottenimento degli stessi. Le difformità documentali e la mancanza di titolarità del sito sono violazioni rilevanti.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento impugnato per duplicazione dell’azione svolta dal GSE in diverse giurisdizioni

    L’ottenimento di titoli esecutivi in diverse sedi giurisdizionali non implica una duplicazione della ripetizione dell’indebito. L’eventuale estinzione della pretesa del GSE inficerebbe la possibilità di ottenerne coattivamente la riscossione ma non si riverbera sulla legittimità del provvedimento gravato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/12/2025, n. 23651
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23651
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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