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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
IO SC, Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 23/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 180/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 2
e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503RL01428-2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503RL01428-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503RL01428-2020 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
la Rappresentante dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza si riporta alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Vicenza - ha proposto appello avverso la sentenza n.
180/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, Sez. 2, pronunciata il
15/09/2022 e depositata il 12/06/2023 che ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 S.r.l. (c.f. P.IVA_1), avverso l'avviso di accertamento n. T6503RL01428/2020, periodo d'imposta anno 2015, per IRES, IRAP e IVA con il quale l'Ufficio contestava operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.
L'avviso di accertamento, richiamando l'attività di verifica fiscale conclusasi con processo verbale della GDF di Arzignano del 02.04.2019, contestava alla società Resistente_1 S.r.l. l'indebito utilizzo di fatture di acquisto per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla società “Nominativo_1” per un totale di € 59.672,00, comportante il recupero di un maggior reddito imponibile, nonché l'indebito utilizzo di fatture di acquisto per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse dalla società “
Società_2” per un totale di € 321.932,50, ai fini Iva, trattandosi di fatture emesse con inversione contabile ai sensi dell'art. 74 co.
7-8 DPR 633/1972 in regime di Associazione_1, irrogava la sanzione prevista dall'art. 6 co. 9 bis 3 del D. Lgs. 471/1997.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza con sentenza n. 180/2023 ha accolto in parte il ricorso, compensando interamente le spese di giudizio. In sostanza, ritenendo fondate le eccezioni, in ordine alla domanda subordinata, che anche le fatture di acquisti emesse dalla Società_1 sarebbero da riqualificare come operazione soggettivamente (e non oggettivamente) inesistenti, richiamando su punto gli esiti dei procedimenti penali incardinati presso il Tribunale di Vicenza, anche quello per l'annualità 2015, con cui veniva disposta l'archiviazione con decreto del GIP in data 24/08/2021.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vicenza ha proposto appello avverso la richiamata sentenza, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 dpr 600/1973 e 54 dpr 633/1972, laddove la sentenza considera le fatture emesse dalla Società_1 come relative ad operazioni 'soggettivamente' inesistenti;
ripropone le controdeduzioni in primo grado e conclude per l'accoglimento dell'appello e la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento. In ogni caso di condannare l'appellata alle spese di giudizio.
L'appellata società si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni e appello incidentale. Contesta tutto quanto ex adverso dedotto sia in fatto che in diritto. Con l'appello incidentale ripropone le eccezioni di diritto formulate in sede di ricorso introduttivo e ritenute dai Giudici di prime cure, esplicitamente o implicitamente, non condivisibili. Conclude per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, dichiarando l'illegittimità dell'avviso di accertamento;
in subordine di dichiarare l'illegittimità parziale dell'avviso di accertamento impugnato, per la conseguente rettifica dei ricavi rispetto ai costi oggettivamente inesistenti. In ogni caso con condanna dell'appellante Agenzia alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Nelle more del giudizio è intervenuto il fallimento della Società appellata. Il curatore della procedura, notiziato dell'ordinanza di interruzione procedimento e degli atti conseguenziali, non risulta costituito in giudizio.
All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore, su invito del Presidente, espone i fatti e le questioni della controversia, come in atti e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, osserva che la Corte di primo grado ha rigettato i principali motivi di ricorso, per poi condividere quello subordinato di riqualificare le fatture della Società_1 come soggettivamente inesistenti, mentre erano state accertate quali oggettivamente inesistenti. Pertanto, l'appello principale verte su detto convincimento del Giudice di prime cure.
L'Agenzia appellante evidenzia che la pronuncia si basa sugli esiti penali intervenuti, i modelli di dichiarazione ambientale presentati e il precedente giudizio emesso nei confronti di Resistente_1 Srl. Il Giudice di prime cure ha valorizzato gli esito dei procedimenti penale incardinato presso il Tribunale di Vicenza ed in particolare quello per l'annualità 2015, archiviato con decreto del GIP in data 24/08/2021. Nonostante, la motivazione del PM per l'archiviazione affermava: “[…] con riferimento alle fatture oggettivamente inesistenti emesse da Società_1 si rileva come, ferma restando la rilevanza amministrativa del recupero in ragione della non inerenza o comunque della assenza di adeguata documentazione dei costi sostenuti, non si ravvisano in atti elementi idonei a sostenere sul piano penalistico l'ipotesi di reato contestata;
”. Tuttavia, respingeva l'eccezione di inconsapevolezza e la buona fede del contribuente, proposta al fine di ottenere la riqualificazione delle fatture: “[…] la ditta Resistente_1, operante da tempo nel settore dei rottami ferrosi, non poteva essere ignara delle illiceità delle transazioni effettuate, o in ogni caso non ha operato con la ordinaria diligenza richiesta, in considerazione delle considerevoli quantità di merce trattata.”.
Sul punto con l'ordinanza n. 16042 del 16 giugno 2025, la Corte di cassazione è tornata ad affrontare il controverso tema del rapporto tra il processo penale e quello tributario, con particolare riguardo agli effetti del decreto di archiviazione penale sul giudizio davanti al giudice tributario. Ha ribadito che l'archiviazione non costituisce giudicato penale, in quanto non interviene a seguito di contraddittorio pieno e dibattimentale, ma si limita a rilevare l'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale (articolo 408 e seguenti del codice di procedura penale). In sintesi, l'archiviazione non implica una valutazione approfondita della condotta sotto il profilo oggettivo o soggettivo, di conseguenza, il giudice tributario conserva piena autonomia valutativa, potendo pervenire a conclusioni diverse rispetto all'esito dell'indagine penale, anche se avente ad oggetto i medesimi fatti.
Per quanto alle dichiarazioni ambientali (MUD) pur avendo tentato di riconciliare i materiali ferrosi acquistati dalla Resistente_1 srl nel periodo oggetto di contestazione (gennaio-novembre 2015) con le operazioni di vendita fatturate, la contribuente non ha prodotto documentazione utile a colmare le incongruenze evidenziate nell'accertamento.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza 22490 del 4 agosto 2025, ha ribadito i principi ormai consolidati riguardanti la ripartizione dell'onere probatorio in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura, né la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Più precisamente, come nel caso in esame, l'onere posto a carico dell'Amministrazione finanziaria può ritenersi assolto, “qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione” (Cassazione n. 28628/2021).
In riferimento alle asserite operazioni eseguite dalla Società_1 di Nominativo_1, l'agenzia ha evidenziato che la società non dispone di una struttura aziendale e/o di un'organizzazione operativa tali da garantire la cessione della merce fatturata;
mancanza di documentazione a supporto delle fatture d'acquisto contestate, quali contratti o altra documentazione giustificativa utile a ricostruire le cessioni dei beni e l'immissione nel ciclo produttivo come richiesto dall'Ufficio nell'invito a produrre documenti;
il trasporto non era stato eseguito dal cedente o da soggetti terzi ma direttamente dalla legale rappresentante della società Resistente_1 srl.
Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia allegato anche soltanto “semplici elementi indiziari”, acquisiti attraverso gli accertamenti e i controlli a sua disposizione, per sostenere che alcune fatture riflettono operazioni in tutto o in parte fittizie (cfr. Cass., sez. trib., 3 dicembre 2001, n. 15228; Id., 26 gennaio 2007,
n. 1727), l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza e consistenza delle operazioni ricade sul contribuente.
La prova contraria del contribuente non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale della tenuta delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, dato che sono elementi che solitamente vengono utilizzati proprio con lo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Detto onere potrà essere assolto, dimostrando che la cessione del bene o del servizio sia effettivamente avvenuta, tramite adeguata documentazione a sostegno o tramite altri mezzi di prova (cfr.
Cass, Sez. V, ord. 27 aprile 2020, n. 8177).
Come affermato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella ordinanza n. 30303 depositata il
31 ottobre 2023, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.
Passando all'esame dell'appello incidentale proposto dall'appellata società, non convince l'eccezione riproposta sulla asserita violazione dell'art. 157 del D.L. 34/2020, il Giudice di prime cure, correttamente ha affermato che la motivazione dell'accertamento evidenzia puntualmente, ai fini della deroga, che trattasi di un atto collegato ad una comunicazione di notizia di reato, depositata ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., legittimando così l'Ufficio a procedere con l'emissione dell'accertamento; ed inoltre, che trova comunque applicazione il principio consolidato secondo cui, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ove l'atto, malgrado l'eventuale irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo. Nemmeno si ravvisa il difetto di motivazione, posto che nella sentenza di primo grado, contrariamente alle affermazioni dell'appellante, i primi Giudici hanno dato piena contezza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, nonché dell'iter logico-deduttivo posto a fondamento della statuizione finale dell'accoglimento del ricorso. Dopo aver rappresentato nella parte descrittiva della sentenza, le contrapposte tesi difensive delle parti processuali, hanno delineato il perimetro del thema decidendum, siccome assertivamente portati in deduzione in presunta violazione o errata applicazione della norma e nella parte motiva hanno argomentato su ogni eccezione proposta. Sulla motivazione per relationem di un avviso di accertamento basata su un PVC (Processo Verbale di Constatazione) redatto nei confronti di un terzo è legittima quando il PVC è allegato o se ne viene riportato il contenuto essenziale, descrivendo i passaggi logici del PVC, rendendo noti fatti e circostanze che giustificano la rettifica, come nel caso in esame, garantendo al contribuente il diritto di difesa e la conoscenza degli elementi fondanti.
Il Collegio di prime cure ha evidenziato correttamente che le diverse ragioni enunciate nell'atto impositivo siano tutte dirette in modo coerente a dimostrare la correttezza della pretesa tributaria contestata e siano esposte con quel grado d'intelligibilità da permettere al ricorrente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, in conformità ai principi indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della L. n. 241 del
1990 e recepiti, per la materia tributaria, dall'art.7 della L. n. 212 del 2000.
In riferimento alla subordinata di disconoscimento dei ricavi corrispondenti ai costi considerati fittizi, non può trovare applicazione, al caso in esame, posto che si tratti di fatture oggettivamente inesistenti. La Corte di
Cassazione ha precisato che “La disciplina sopravvenuta costituita dall'art. 8, comma 1, D.L. n. 16 del 2012, concerne specificamente il regime fiscale da applicare in ipotesi di accertamento delle imposte sui redditi di costi ripresi a tassazione in quanto relativi ad operazioni soggettivamente fittizie. Per effetto di tale modifica la indeducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, è subordinata all'effettivo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o, comunque, alla emissione, al termine dell'udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio, ovvero di una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato” (Cfr. Cass. n. 30148/2017).
In riferimento alle operazioni poste in essere tra la “Società_2 di Società_2” e l'attuale appellata gli elementi che hanno qualificato le operazioni inesistenti emergono dalla verifica fiscale della Guardia di
Finanza effettuata nei confronti della stessa ditta UN CR e dalle dichiarazioni da quest'ultimo rese a verbale: “[…] nel 2013 avevo un negozio che vendeva kebab a Nove. Una volta alcuni clienti, di nazionalità rumena, mi hanno proposto di aprire una ditta a mio nome e che, per questo, avrei percepito una somma di circa 1.500,00 euro al mese. In cambio, io andavo in banca e prelevavo i soldi che entravo nel conto in seguito all'incasso delle fatture. […] Non ho idea di quale fosse la provenienza della merce, la quale, in genere, era composta da rottami ferrosi e materiali simili. La Società_2 non ha mai avuto automezzi a disposizione, né macchinari e neppure dipendenti in regola e/o in nero. Che io sappia, la Società_2 non ha mai fatto pagamenti nei confronti di altre aziende e non ha mai avuto la disponibilità di un libretto di assegni. In sostanza, il conto corrente della ditta veniva movimentato dalle sole operazioni in accredito, derivanti dagli incassi delle fatture di vendita, le quali venivano fatte fuoriuscire dal conto stesso grazie ai prelevamenti che facevo. […] Preciso che le uniche fatture attive della Società_2 che ho compilato personalmente, sempre dietro indicazione di Nominativo_3 e Nominativo_4, sono state quelle emesse nei confronti della Resistente_1 S.R.L., alla quale, comunque, non è mai stata venduta alcuna merce, trattandosi di operazioni solamente cartacee".
A conclusione dell'attività di indagine la GdF ha evidenziato la ditta Società_2 una mera azienda “cartiera”; evasore totale per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2017 (ai fini Irpef), avendo omesso la presentazione delle relative dichiarazioni annuali;
il Sig. Società_2 non era stato in grado di esibire alcun libro/registro/documento contabile inerente all'attività svolta dall'impresa; aveva omesso di presentare i modelli di comunicazione polivalenti (cd. “Spesometro”) per le annualità 2014 e 2015; non aveva mai eseguito alcun versamento ai fini IVA e II.DD.; a fronte di numerose operazioni attive, caratterizzate da rilevanti importi, era stata riscontrata la pressoché totale assenza di acquisti;
non aveva avuto la disponibilità di alcun automezzo idoneo al trasporto di merce;
non aveva mai avuto personale dipendente che si occupasse dell'attività inerente ai rottami metallici/ferrosi; la maggior parte delle aziende clienti, a loro volta, avevano intrattenuto rapporti l'una con l'altra, essendo reciproci clienti/fornitori; le dichiarazioni rese dal Sig. Società_2
all'avvio della verifica, appaiono come una riprova delle circostanze sopraelencate e confermavano la natura di impresa fittizia della ditta verificata;
che il meccanismo evasivo si perfeziona, in genere, mediante fittizie vendite effettuate sottocosto dalla “cartiera” e/o, come nel caso di specie, tramite la retrocessione in contanti degli importi pagati dai clienti finali, al fine della spartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel circuito di false fatturazioni. Quest'ultima circostanza, in particolare, è stata confessata dal Sig. Società_2
già all'avvio della verifica fiscale e riportata nel PVC. In sostanza si era potuto appurare anche che per le operazioni materialmente avvenute l'effettivo fornitore, in realtà, sarebbe stato la “COMPOSTELLA
A. S.R.L.” (cedente occulto).
Si ritengono legittime anche le sanzioni irrogate posto che in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie l'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 12901/2019). E' stato precisato che «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o la colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza» (Cass. n. 2139/2020).
Sull'applicazione dell'istituto della continuazione, l'Ufficio ha correttamente applicato l'art. 12 del decreto
472/1997 riferito alla sanzione calcolata per ogni singolo tributo che nel caso di specie e quella riferita all'IRES.
Risulta infondata anche l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 9- bis.3, D. Lgs. 471/1997, in virtù del principio del favor rei, poiché non applicabile al caso in esame, e comunque quella applicata risulta più favorevole all'attuale appellata.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, deve essere accolto l'appello principale dell'Ufficio e rigettato quello incidentale della società e, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 7, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese del grado che liquida in 4.000,00 euro oltre accessori se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 16 febbraio 2026 Giudice relatore Dott. Francesco
Mercurio Il Presidente Dott. Angelo Risi
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
IO SC, Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 23/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 180/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 2
e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503RL01428-2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503RL01428-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503RL01428-2020 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
la Rappresentante dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza si riporta alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Vicenza - ha proposto appello avverso la sentenza n.
180/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, Sez. 2, pronunciata il
15/09/2022 e depositata il 12/06/2023 che ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 S.r.l. (c.f. P.IVA_1), avverso l'avviso di accertamento n. T6503RL01428/2020, periodo d'imposta anno 2015, per IRES, IRAP e IVA con il quale l'Ufficio contestava operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.
L'avviso di accertamento, richiamando l'attività di verifica fiscale conclusasi con processo verbale della GDF di Arzignano del 02.04.2019, contestava alla società Resistente_1 S.r.l. l'indebito utilizzo di fatture di acquisto per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla società “Nominativo_1” per un totale di € 59.672,00, comportante il recupero di un maggior reddito imponibile, nonché l'indebito utilizzo di fatture di acquisto per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse dalla società “
Società_2” per un totale di € 321.932,50, ai fini Iva, trattandosi di fatture emesse con inversione contabile ai sensi dell'art. 74 co.
7-8 DPR 633/1972 in regime di Associazione_1, irrogava la sanzione prevista dall'art. 6 co. 9 bis 3 del D. Lgs. 471/1997.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza con sentenza n. 180/2023 ha accolto in parte il ricorso, compensando interamente le spese di giudizio. In sostanza, ritenendo fondate le eccezioni, in ordine alla domanda subordinata, che anche le fatture di acquisti emesse dalla Società_1 sarebbero da riqualificare come operazione soggettivamente (e non oggettivamente) inesistenti, richiamando su punto gli esiti dei procedimenti penali incardinati presso il Tribunale di Vicenza, anche quello per l'annualità 2015, con cui veniva disposta l'archiviazione con decreto del GIP in data 24/08/2021.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vicenza ha proposto appello avverso la richiamata sentenza, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 dpr 600/1973 e 54 dpr 633/1972, laddove la sentenza considera le fatture emesse dalla Società_1 come relative ad operazioni 'soggettivamente' inesistenti;
ripropone le controdeduzioni in primo grado e conclude per l'accoglimento dell'appello e la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento. In ogni caso di condannare l'appellata alle spese di giudizio.
L'appellata società si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni e appello incidentale. Contesta tutto quanto ex adverso dedotto sia in fatto che in diritto. Con l'appello incidentale ripropone le eccezioni di diritto formulate in sede di ricorso introduttivo e ritenute dai Giudici di prime cure, esplicitamente o implicitamente, non condivisibili. Conclude per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, dichiarando l'illegittimità dell'avviso di accertamento;
in subordine di dichiarare l'illegittimità parziale dell'avviso di accertamento impugnato, per la conseguente rettifica dei ricavi rispetto ai costi oggettivamente inesistenti. In ogni caso con condanna dell'appellante Agenzia alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Nelle more del giudizio è intervenuto il fallimento della Società appellata. Il curatore della procedura, notiziato dell'ordinanza di interruzione procedimento e degli atti conseguenziali, non risulta costituito in giudizio.
All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore, su invito del Presidente, espone i fatti e le questioni della controversia, come in atti e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, osserva che la Corte di primo grado ha rigettato i principali motivi di ricorso, per poi condividere quello subordinato di riqualificare le fatture della Società_1 come soggettivamente inesistenti, mentre erano state accertate quali oggettivamente inesistenti. Pertanto, l'appello principale verte su detto convincimento del Giudice di prime cure.
L'Agenzia appellante evidenzia che la pronuncia si basa sugli esiti penali intervenuti, i modelli di dichiarazione ambientale presentati e il precedente giudizio emesso nei confronti di Resistente_1 Srl. Il Giudice di prime cure ha valorizzato gli esito dei procedimenti penale incardinato presso il Tribunale di Vicenza ed in particolare quello per l'annualità 2015, archiviato con decreto del GIP in data 24/08/2021. Nonostante, la motivazione del PM per l'archiviazione affermava: “[…] con riferimento alle fatture oggettivamente inesistenti emesse da Società_1 si rileva come, ferma restando la rilevanza amministrativa del recupero in ragione della non inerenza o comunque della assenza di adeguata documentazione dei costi sostenuti, non si ravvisano in atti elementi idonei a sostenere sul piano penalistico l'ipotesi di reato contestata;
”. Tuttavia, respingeva l'eccezione di inconsapevolezza e la buona fede del contribuente, proposta al fine di ottenere la riqualificazione delle fatture: “[…] la ditta Resistente_1, operante da tempo nel settore dei rottami ferrosi, non poteva essere ignara delle illiceità delle transazioni effettuate, o in ogni caso non ha operato con la ordinaria diligenza richiesta, in considerazione delle considerevoli quantità di merce trattata.”.
Sul punto con l'ordinanza n. 16042 del 16 giugno 2025, la Corte di cassazione è tornata ad affrontare il controverso tema del rapporto tra il processo penale e quello tributario, con particolare riguardo agli effetti del decreto di archiviazione penale sul giudizio davanti al giudice tributario. Ha ribadito che l'archiviazione non costituisce giudicato penale, in quanto non interviene a seguito di contraddittorio pieno e dibattimentale, ma si limita a rilevare l'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale (articolo 408 e seguenti del codice di procedura penale). In sintesi, l'archiviazione non implica una valutazione approfondita della condotta sotto il profilo oggettivo o soggettivo, di conseguenza, il giudice tributario conserva piena autonomia valutativa, potendo pervenire a conclusioni diverse rispetto all'esito dell'indagine penale, anche se avente ad oggetto i medesimi fatti.
Per quanto alle dichiarazioni ambientali (MUD) pur avendo tentato di riconciliare i materiali ferrosi acquistati dalla Resistente_1 srl nel periodo oggetto di contestazione (gennaio-novembre 2015) con le operazioni di vendita fatturate, la contribuente non ha prodotto documentazione utile a colmare le incongruenze evidenziate nell'accertamento.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza 22490 del 4 agosto 2025, ha ribadito i principi ormai consolidati riguardanti la ripartizione dell'onere probatorio in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura, né la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Più precisamente, come nel caso in esame, l'onere posto a carico dell'Amministrazione finanziaria può ritenersi assolto, “qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione” (Cassazione n. 28628/2021).
In riferimento alle asserite operazioni eseguite dalla Società_1 di Nominativo_1, l'agenzia ha evidenziato che la società non dispone di una struttura aziendale e/o di un'organizzazione operativa tali da garantire la cessione della merce fatturata;
mancanza di documentazione a supporto delle fatture d'acquisto contestate, quali contratti o altra documentazione giustificativa utile a ricostruire le cessioni dei beni e l'immissione nel ciclo produttivo come richiesto dall'Ufficio nell'invito a produrre documenti;
il trasporto non era stato eseguito dal cedente o da soggetti terzi ma direttamente dalla legale rappresentante della società Resistente_1 srl.
Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia allegato anche soltanto “semplici elementi indiziari”, acquisiti attraverso gli accertamenti e i controlli a sua disposizione, per sostenere che alcune fatture riflettono operazioni in tutto o in parte fittizie (cfr. Cass., sez. trib., 3 dicembre 2001, n. 15228; Id., 26 gennaio 2007,
n. 1727), l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza e consistenza delle operazioni ricade sul contribuente.
La prova contraria del contribuente non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale della tenuta delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, dato che sono elementi che solitamente vengono utilizzati proprio con lo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Detto onere potrà essere assolto, dimostrando che la cessione del bene o del servizio sia effettivamente avvenuta, tramite adeguata documentazione a sostegno o tramite altri mezzi di prova (cfr.
Cass, Sez. V, ord. 27 aprile 2020, n. 8177).
Come affermato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella ordinanza n. 30303 depositata il
31 ottobre 2023, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.
Passando all'esame dell'appello incidentale proposto dall'appellata società, non convince l'eccezione riproposta sulla asserita violazione dell'art. 157 del D.L. 34/2020, il Giudice di prime cure, correttamente ha affermato che la motivazione dell'accertamento evidenzia puntualmente, ai fini della deroga, che trattasi di un atto collegato ad una comunicazione di notizia di reato, depositata ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., legittimando così l'Ufficio a procedere con l'emissione dell'accertamento; ed inoltre, che trova comunque applicazione il principio consolidato secondo cui, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ove l'atto, malgrado l'eventuale irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo. Nemmeno si ravvisa il difetto di motivazione, posto che nella sentenza di primo grado, contrariamente alle affermazioni dell'appellante, i primi Giudici hanno dato piena contezza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, nonché dell'iter logico-deduttivo posto a fondamento della statuizione finale dell'accoglimento del ricorso. Dopo aver rappresentato nella parte descrittiva della sentenza, le contrapposte tesi difensive delle parti processuali, hanno delineato il perimetro del thema decidendum, siccome assertivamente portati in deduzione in presunta violazione o errata applicazione della norma e nella parte motiva hanno argomentato su ogni eccezione proposta. Sulla motivazione per relationem di un avviso di accertamento basata su un PVC (Processo Verbale di Constatazione) redatto nei confronti di un terzo è legittima quando il PVC è allegato o se ne viene riportato il contenuto essenziale, descrivendo i passaggi logici del PVC, rendendo noti fatti e circostanze che giustificano la rettifica, come nel caso in esame, garantendo al contribuente il diritto di difesa e la conoscenza degli elementi fondanti.
Il Collegio di prime cure ha evidenziato correttamente che le diverse ragioni enunciate nell'atto impositivo siano tutte dirette in modo coerente a dimostrare la correttezza della pretesa tributaria contestata e siano esposte con quel grado d'intelligibilità da permettere al ricorrente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, in conformità ai principi indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della L. n. 241 del
1990 e recepiti, per la materia tributaria, dall'art.7 della L. n. 212 del 2000.
In riferimento alla subordinata di disconoscimento dei ricavi corrispondenti ai costi considerati fittizi, non può trovare applicazione, al caso in esame, posto che si tratti di fatture oggettivamente inesistenti. La Corte di
Cassazione ha precisato che “La disciplina sopravvenuta costituita dall'art. 8, comma 1, D.L. n. 16 del 2012, concerne specificamente il regime fiscale da applicare in ipotesi di accertamento delle imposte sui redditi di costi ripresi a tassazione in quanto relativi ad operazioni soggettivamente fittizie. Per effetto di tale modifica la indeducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, è subordinata all'effettivo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o, comunque, alla emissione, al termine dell'udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio, ovvero di una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato” (Cfr. Cass. n. 30148/2017).
In riferimento alle operazioni poste in essere tra la “Società_2 di Società_2” e l'attuale appellata gli elementi che hanno qualificato le operazioni inesistenti emergono dalla verifica fiscale della Guardia di
Finanza effettuata nei confronti della stessa ditta UN CR e dalle dichiarazioni da quest'ultimo rese a verbale: “[…] nel 2013 avevo un negozio che vendeva kebab a Nove. Una volta alcuni clienti, di nazionalità rumena, mi hanno proposto di aprire una ditta a mio nome e che, per questo, avrei percepito una somma di circa 1.500,00 euro al mese. In cambio, io andavo in banca e prelevavo i soldi che entravo nel conto in seguito all'incasso delle fatture. […] Non ho idea di quale fosse la provenienza della merce, la quale, in genere, era composta da rottami ferrosi e materiali simili. La Società_2 non ha mai avuto automezzi a disposizione, né macchinari e neppure dipendenti in regola e/o in nero. Che io sappia, la Società_2 non ha mai fatto pagamenti nei confronti di altre aziende e non ha mai avuto la disponibilità di un libretto di assegni. In sostanza, il conto corrente della ditta veniva movimentato dalle sole operazioni in accredito, derivanti dagli incassi delle fatture di vendita, le quali venivano fatte fuoriuscire dal conto stesso grazie ai prelevamenti che facevo. […] Preciso che le uniche fatture attive della Società_2 che ho compilato personalmente, sempre dietro indicazione di Nominativo_3 e Nominativo_4, sono state quelle emesse nei confronti della Resistente_1 S.R.L., alla quale, comunque, non è mai stata venduta alcuna merce, trattandosi di operazioni solamente cartacee".
A conclusione dell'attività di indagine la GdF ha evidenziato la ditta Società_2 una mera azienda “cartiera”; evasore totale per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2017 (ai fini Irpef), avendo omesso la presentazione delle relative dichiarazioni annuali;
il Sig. Società_2 non era stato in grado di esibire alcun libro/registro/documento contabile inerente all'attività svolta dall'impresa; aveva omesso di presentare i modelli di comunicazione polivalenti (cd. “Spesometro”) per le annualità 2014 e 2015; non aveva mai eseguito alcun versamento ai fini IVA e II.DD.; a fronte di numerose operazioni attive, caratterizzate da rilevanti importi, era stata riscontrata la pressoché totale assenza di acquisti;
non aveva avuto la disponibilità di alcun automezzo idoneo al trasporto di merce;
non aveva mai avuto personale dipendente che si occupasse dell'attività inerente ai rottami metallici/ferrosi; la maggior parte delle aziende clienti, a loro volta, avevano intrattenuto rapporti l'una con l'altra, essendo reciproci clienti/fornitori; le dichiarazioni rese dal Sig. Società_2
all'avvio della verifica, appaiono come una riprova delle circostanze sopraelencate e confermavano la natura di impresa fittizia della ditta verificata;
che il meccanismo evasivo si perfeziona, in genere, mediante fittizie vendite effettuate sottocosto dalla “cartiera” e/o, come nel caso di specie, tramite la retrocessione in contanti degli importi pagati dai clienti finali, al fine della spartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel circuito di false fatturazioni. Quest'ultima circostanza, in particolare, è stata confessata dal Sig. Società_2
già all'avvio della verifica fiscale e riportata nel PVC. In sostanza si era potuto appurare anche che per le operazioni materialmente avvenute l'effettivo fornitore, in realtà, sarebbe stato la “COMPOSTELLA
A. S.R.L.” (cedente occulto).
Si ritengono legittime anche le sanzioni irrogate posto che in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie l'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 12901/2019). E' stato precisato che «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o la colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza» (Cass. n. 2139/2020).
Sull'applicazione dell'istituto della continuazione, l'Ufficio ha correttamente applicato l'art. 12 del decreto
472/1997 riferito alla sanzione calcolata per ogni singolo tributo che nel caso di specie e quella riferita all'IRES.
Risulta infondata anche l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 9- bis.3, D. Lgs. 471/1997, in virtù del principio del favor rei, poiché non applicabile al caso in esame, e comunque quella applicata risulta più favorevole all'attuale appellata.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, deve essere accolto l'appello principale dell'Ufficio e rigettato quello incidentale della società e, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 7, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese del grado che liquida in 4.000,00 euro oltre accessori se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 16 febbraio 2026 Giudice relatore Dott. Francesco
Mercurio Il Presidente Dott. Angelo Risi