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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 23/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7820/2024 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall'avv. GIUSEPPE FRASCELLA;
Parte_1
RICORRENTE contro
; Controparte_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/06/2024 il ricorrente in epigrafe indicato - premesso che in data 9.6.2014 veniva sottoscritta una convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG
Politiche attive e Passive del lavoro e la per l'attuazione CP_2 del Piano occupazionale Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della
Giunta Regionale n.813/2014, rettificata con successivo atto n.974 del
20.05.2014; di aver partecipato al citato Piano occupazionale e di essere stato inserito nell'organico aziendale della società Controparte_1 con qualifica di "Tirocinante – Aiuto cuoco" con assunzione del 14.4.2016
p.time al 75% per il termine di sei mesi, sino al 13.10.2016; che, concluso il suddetto tirocinio semestrale, non ha percepito dalla CP_2 la relativa indennità spettante per la partecipazione alla prefata
[...] attività formativa;
che rivoltosi al predetto Ente Regione per sollecitarne il pagamento, veniva a conoscenza che, ai fini del perfezionamento del procedimento di liquidazione del tirocinio, sarebbe stato necessario acquisire dalla società presso cui era stato svolto il tirocinio, ossia dalla , documentazione integrativa Controparte_1 prodotta in sede di rendicontazione;
che tale documentazione non era mai stata consegnata dalla società , nonostante i Controparte_1 reiterati solleciti effettuati dal competente dipartimento regionale -
Controparte_3 effettuati con note prot.
[...]
n. AOO_060/0012201 del 13.11.2018, n. AOO_060/0012716 del 27.11.2018 e n.
AOO_060/0001987 del 4.2.2019; che la comunicava pertanto al CP_2 sig. di aver disposto la reiezione delle istanze di erogazione Pt_1 dell'indennità di partecipazione in ragione della mancata acquisizione della citata documentazione integrativa richiesta alla CP_1
”; di aver richiesto, a mezzo diffida pec del 22.9.2020 (doc. d),
[...] alla società convenuta l'importo di € 2.700,00, pari alla somma delle sei mensilità per indennità di tirocinio di € 450,00 ciascuna, previste dal
Piano Garanzia Giovani, per il periodo di tirocinio lavorativo svolto dal
14.4.2016 al 13.10.2016; che tale richiesta risultava inevasa;
per tutto quanto innanzi ha agito in giudizio per sentir: “I) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente sig. per il tirocinio Parte_1 prestato in favore della società resistente per il periodo 14.4.2016 –
13.10.2016, per i motivi tutti esposti in narrativa, al percepimento dell'importo a titolo di indennità o a titolo di risarcimento danni pari ad € 2.700,00; II) per l'effetto, condannare la resistente alla corresponsione in favore del sig. dell'importo di € 2.700,00 oltre Pt_1 interessi e rivalutazione come per legge;
IV) il tutto con vittoria di spese e competenze legali”, con distrazione.
Nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, la società convenuta non si costitutiva in giudizio.
All'esito dell'odierna udienza, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
La domanda è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della società convenuta.
Sempre preliminarmente, preme evidenziare che ai fini della decisione del caso in esame, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha genericamente dedotto di aver prestato tirocinio quale “aiuto cuoco”, in attuazione del Piano occupazionale Garanzia Giovani regionale, presso la società convenuta con decorrenza dal 14.04.2016, part-time al 75%, con durata semestrale. Al riguardo, parte ricorrente sostiene che, terminato il tirocinio, nulla ha percepito dalla regione a titolo dell'indennità prevista per € 450,00 mensili. Pertanto, domanda in questa sede la condanna della società convenuta al pagamento dell'indennità per l'intero periodo di tirocinio (6 mesi) pari ad € 2.700,00.
Al riguardo parte ricorrente ha depositato in atti il Bollettino Ufficiale della n. 161/2015 concernente la Determinazione CP_2
n.3321/2015, i cedolini relativi ai sei mesi di tirocinio prestato presso la società resistente nonché l'atto dirigenziale n. 304 del 18.04.2019.
Ciò posto, come previsto dalla Determinazione n. 3321/2015, concernente
“il Piano di attuazione regionale della per l'attuazione CP_2 della garanzia giovani - riconoscimento indennità di partecipazione in favore dei tirocinanti (misura 5) e autorizzazione alla relativa erogazione”, il piano di attuazione è finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani, di età compresa tra i 16 e 29 anni, nel mercato del lavoro nei cui confronti è previsto il riconoscimento di un'indennità di partecipazione “in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi;
ovvero, la somma complessiva di €
5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all'interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, del TFUE. L'indennità non spetta nel caso in cui il giovane destinatario sia il titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale”.
Quanto alla determinazione dell'indennità, preme richiamare quanto altresì richiamato dall'atto dirigenziale n. 304 del 18.04.2019, secondo cui :
Quindi, la suddetta indennità di partecipazione, di importo pari ad €
450,00, è composta da una quota a valere sul PAR Garanzia Giovani CP_2 pari ad € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura pari ad € 150,00.
Alla luce di quanto suddetto, inoltre, tale indennità spetta a coloro i quali abbiano partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all'interno del progetto formativo individuale.
Ebbene, nella fattispecie in esame preme rilevare che dalle buste paga versate in atti dal ricorrente si evince che il monte “ore CCNL” è pari 173,00 per 26 giorni. Tuttavia, tale documentazione non riporta né le ore di formazione osservate né quanti giorni sarebbero stati osservati di formazione nel mese. Peraltro, tali cedolini non riportano neanche il compenso netto in busta in favore del tirocinante.
Sicché, la documentazione prodotta dal ricorrente non prova affatto che lo stesso - nel periodo di formazione di cui si discute – abbia svolto la formazione ed “abbia partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all'interno del progetto formativo individuale” (progetto formativo individuale, peraltro, non allegato in atti).
Peraltro, nulla ha dedotto il ricorrente sul punto con l'atto introduttivo, né ha specificato quale fosse il monte ore mensile (previsto dal suddetto progetto) né ha indicato le ore effettivamente osservate ogni mese (per il periodo dedotto). Invero, l'odierno istante si è limitato a dedurre genericamente di essere stato assunto “p.time al 75% per il termine di sei mesi” ai fini dell'orario.
Giova precisare che le carenze, assertive e probatorie, innanzi segnalate non potrebbero essere colmate attribuendo valenza al comportamento processuale della parte convenuta rimasta contumace. Infatti, anche nel rito del lavoro trova applicazione il principio secondo cui la contumacia del convenuto non equivale all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda (Cass. civ. Sez. III,
6.2.1998, n. 1293).
Conseguentemente, alla luce di tutto quanto suesposto, non v'è prova della ricorrenza dei presupposti previsti, dalla summenzionata regolamentazione, affinché si possa ritenere maturato il diritto del ricorrente all'indennità domandata, risultando, pertanto, superfluo vagliare ogni ulteriore aspetto concernente la relativa liquidazione.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Non avendo la parte convenuta svolto alcuna attività difensiva, non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
-dichiara la contumacia della società convenuta;
-rigetta il ricorso;
-nulla sulle spese.
Bari, 23.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)