CA
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2946/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2946/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
SEMPIONE, 25 20024 GARBAGNATE MILANESE presso lo studio dell'avv.
GUARNIERI LINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in VIA VISCONTI DI MODRONE, 3 C.F._3
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DI MATTEO GIULIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 17 APPELLATI sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, Sezione III civile, in persona del
Collegio Designato, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare in accoglimento della richiesta di riforma integrale della sentenza n.
7307/2023, resa dal Tribunale Civile di Milano, Sezione XIII civile, nella persona del
Giudice Dott.ssa Chiarentin Arianna, nel procedimento civile R.G. 40502/2021, attivato dal signor contro i signori e , pubblicata in Parte_1 Controparte_1 CP_2
data 26/09/2023 e notificata telematicamente presso il procuratore del signor Pt_1
in data 27/09/2023:
[...]
A. ai sensi e per gli effetti degli artt. 283-337-351 C.p.c., sospendere in tutto e senza imposizione di cauzione alcuna l'efficacia esecutiva della sentenza n. 7307/2023, resa dal Tribunale Civile di Milano, Sezione XIII civile, nella persona del Giudice Dott.ssa
Chiarentin Arianna, nel procedimento civile R.G. 40502/2021, pubblicata in data
26/09/2023, posto che l'odierna impugnazione è fondata: sull'inosservanza da parte del
Giudice di Prime Cure di norme processuali relative al principio della prevenzione della stessa domanda dinanzi a Giudici differenti e alla conseguente competenza;
su conseguenti motivi di nullità della sentenza di primo grado;
sull'inosservanza da parte del del disposto di cui all'art. 112 C.p.c.; su documenti Parte_2 Parte_3
provenienti dagli stessi appellati non o erratamente valutati.
B. accertato che i signori e hanno proposto in tempi Controparte_1 Controparte_2
successivi la medesima domanda contro il medesimo soggetto relativa Parte_1
alla medesima somma di euro 19.000,00, di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, per il medesimo titolo dinanzi a Giudici diversi appartenenti al medesimo Tribunale di
Milano, rilevato che il Giudice di Primo grado non ha osservato quanto disposto
pagina 2 di 17 dall'art. 39 C.p.c. e, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 273 C.p.c., pronunciare la nullità della sentenza n.
7307/2023, resa dal Tribunale Civile di Milano, Sezione XIII civile, nella persona del
Giudice Dott.ssa Chiarentin Arianna, nel procedimento civile R.G. 40502/2021, pubblicata in data 26/09/2023, revocando il decreto ingiuntivo n. 12001/2021 (R.G. n.
24329/2021), reso dal Tribunale Civile di Milano, Giudice Dott. Jacopo Blandini.
C. accertata l'omessa integrale pronuncia del Giudice di Primo Grado in sentenza in ordine alla domanda fondata sull'osservanza dell'art. 39 C.p.c. e la conseguente violazione del disposto di cui all'art. 112 C.p.c., pronunciare la nullità della sentenza n.
7307/2023, resa dal Tribunale Civile di Milano, Sezione XIII civile, nella persona del
Giudice Dott.ssa Chiarentin Arianna, nel procedimento civile R.G. 40502/2021, pubblicata in data 26/09/2023, revocando il decreto ingiuntivo n. 12001/2021 (R.G. n.
24329/2021), reso dal Tribunale Civile di Milano, Giudice Dott. Jacopo Blandini.
D. accogliere l'odierno gravame per le ragioni esposte e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 7307/2023, resa dal Tribunale Civile di Milano, Sezione XIII civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiarentin Arianna nel procedimento civile
R.G. 40502/2021, pubblicata in data 26/09/2023 e notificata in data 27/09/2023, accogliere le domande tutte avanzate dal signor in primo grado di Parte_1
giudizio e precisamente: revocare il decreto ingiuntivo n. 12001/2021 (R.G. n.
24329/2021), reso dal Tribunale Civile di Milano, Giudice Dott. Jacopo Blandini, in data 27/05/2021-24/06/2021 su istanza monitoria dei signori e Controparte_1
in quanto illegittimo e dichiararlo privo di ogni effetto giuridico, Controparte_2
pronunciando altresì ex art. 96 C.p.c. condanna degli appellati al risarcimento dei danni liquidandone in provvedimento l'ammontare.
Con vittoria di spese processuali e compensi professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, e C.P.A. (4%), sia del primo grado di giudizio sia del giudizio di appello.
IN VIA ISTRUTTORIA pagina 3 di 17 Salva ogni facoltà e riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre, produrre ed indicare a teste ed ogni ulteriore mezzo istruttorio, ammettersi i seguenti mezzi di prova:
SULLA PROVA PER INTERROGATORIO FORMALE E PER TESTIMONI
Parte appellante chiede a codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria di Voler ammettere e pertanto disporre l'interrogatorio formale dei signori e Controparte_1 CP_2
, l'interpello di parte appellante nonché la prova per testimoni sui seguenti
[...]
capitoli di prova:
“Vero che i signori e hanno comunicato solo in data Controparte_1 CP_2
30/09/2021 all'opponente di aver concluso già in data 17/09/2021 un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di compendio ereditario di viale Piceno 44 –
Milano, contratto intestato solo ai medesimi opposti”;
“Vero che l'opponente aveva dichiarato di voler corrispondere le quote di locazione dell'appartamento comune di Milano, via Tertulliano 38 già a far data dal
04/02/2020”;
“Vero che già dal 04/02/2020 l'opponente aveva provveduto a trasmettere ai comproprietari il contratto di locazione di via Tertulliano 38, la ricevuta di registrazione e aveva richiesto i codici Iban degli opposti per poter bonificare il dovuto”;
“Vero che la richiesta di comunicazione dei codici Iban veniva reiterata il 18/02/2020 ma senza esito”;
“Vero che gli opposti, prima di avviare la procedura monitoria, comunicavano al signor
di ritenere il contratto di locazione di via Tertulliano 38 NULLO”; Parte_1
“Vero che gli opposti richiedevano anche la disdetta del medesimo contratto di locazione di via Tertulliano 38”;
“Vero che in data 04/09/2020 il signor anche a nome di Controparte_1 CP_2
, comunicava direttamente con gli inquilini di via Tertulliano 38, anticipando a
[...]
questi di voler ottenere declaratoria di nullità del contratto di via Tertulliano 38”; pagina 4 di 17 “Vero che l'opponente aveva richiesto agli opposti di risolvere la questione della nullità del contratto di locazione di via Tertulliano 38, per poi procedere al pagamento ma a tale richiesta mai è giunta risposta”.
Parte appellante, salvo altri a prova contraria, chiede che siano ammessi in qualità di testimoni:
1) , residente in [...] Testimone_1
Da esaminarsi:
- quanto ai signori e su tutti i capitoli di prova Controparte_1 Controparte_2
- quanto al signor su tutti i capitoli di prova Parte_1
- quanto al testimone 1) sul capitolo 8
SULLA PROVA PER DOCUMENTI
Parte appellante, richiamate integralmente le produzioni documentali già indicate nella citazione di Primo Grado e alla medesima allegate, chiede, salvo produzioni documentali a prova contraria, l'ammissione ed esame dei seguenti documenti già depositati:
1) Ricorso, decreto ingiuntivo e atto di precetto notificati il 02/08/2021
2) Atto di opposizione ex art. 615 C.p.c. notificato il 09/06/2021
3) Sentenza n. 1521/2021, repertorio n. 1289/2021, pubblicata in data 22/02/2021 nel procedimento R.G. 21124/2019 Tribunale di Milano
4) Provvedimento di riserva R.G. 27510/2021 Tribunale di Milano Sez. III
5) Estratto dichiarazione di successione Persona_1
6) Contratto di locazione del 25/01/2020
7) E-mail del 30/09/2021 Controparte_3
8) Corrispondenza tra le parti relativa a via Tertulliano 38, Milano
9) diretta agli inquilini di via Tertulliano Controparte_4
10) Informativa ex D. Lgs. 28/2010
SULLA PROVA CONTRARIA pagina 5 di 17 Ci si oppone sin d'ora alla produzione ed alla acquisizione a fini decisionali di nuovi documenti così come all'esame di nuovi testimoni indicati dagli appellati, con riserva di indicazione di prova contraria.
Nella denegata ipotesi di derivazione di capitoli di prova e di richiesta di prova orale ex adverso, si chiede di essere ammessi a prova contraria su ciascun capitolo indicando quale testimone la signora;
di essere ammessi inoltre a prova Testimone_1
contraria indiretta, con lo stesso teste e in audizione dei testimoni avversi, ove siano ammessi.
Con richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio di I grado.
Si richiamano e se ne chiede l'ammissione a fini decisionali i seguenti documenti già allegati all'atto di citazione in appello:
1) Copia ad uso appello sentenza n. 7307/2023 Tribunale di Milano – Sez. XIII –
Dott.ssa Chiarentin
2) Ricorso e decreto ingiuntivo n. 12001/2021 Tribunale di Milano
3) Notificazione telematica a mezzo pec del 27/09/2023 della sentenza di I grado
4) Relata di notificazione telematica
5) Fascicolo di I grado di parte appellante
6) Provvedimento Tribunale di Milano 21/12/2022
7) Verbale udienza I grado del 20/12/2022
8) Atto di opposizione a precetto notificato all'appellante in data 09/06/2021
9) Informativa ex D. Lgs. 28/2010”.
Per e per Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda/deduzione, previe le declaratorie del caso, così giudicare:
Nel merito: respingere l'appello proposto dall'ing. in quanto infondato Parte_1
in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare pagina 6 di 17 integralmente la sentenza n. 7307/2023 del Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa
Arianna Chiarentin, emessa nel giudizio n. 40502/2021 R.G., pronunciata il 25/09/2023
e pubblicata in data 26/09/2023, oggetto d'impugnazione.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, IVA, CNA e rimborso forfetario ove dovuti inclusi.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze di prova per interrogatorio formale e testi formulate dall'appellante in quanto inammissibili/irrilevanti per i motivi esposti nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. in prime cure, cui ci si riporta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , premesso di essere comproprietari unitamente ad Controparte_1 Controparte_2
per la quota di un terzo ciascuno dell'unità immobiliare sita in Milano Parte_1
via Tertulliano 38, chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 12001/2021 immediatamente esecutivo nei confronti di per il Parte_1
pagamento della somma di € 19.000,00 (2/3 di € 28.500,00) oltre interessi e spese di lite per l'indebito incasso dei relativi canoni di locazione.
A fondamento della pretesa creditoria facevano presente che , a loro Parte_1
insaputa, aveva concesso in locazione a terzi l'immobile in oggetto con contratto avente durata quadriennale dal 15 febbraio 2020 al 14 febbraio 2024, tacitamente rinnovabile ed avente come corrispettivo l'importo mensile di € 1.900,00.
Lamentavano che non avesse corrisposto le quote di loro spettanza. Parte_1
Avverso detto decreto proponeva opposizione che, in via preliminare, Parte_1
chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, la sua revoca.
A sostegno dell'opposizione faceva presente di essere a sua volta creditore della somma di € 18.140,32 in forza della sentenza n. 1521/2021, pubblicata in data 22/02/2021 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento R.G. 21124/2019 promosso dagli stessi signori e , nel frattempo appellata (R.G. 2056/2021 Controparte_1 CP_2
pagina 7 di 17 Corte di Appello di Milano Sez. II); che i signori e avevano CP_1 Controparte_2
proposto opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ( R.G. 27510/2021 Sez. III
Tribunale di Milano) in cui avevano chiesto l'accertamento dello stesso credito di €
19.000,00 oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo in quanto la stessa identica domanda di pagamento di € 19.000,00 era stata già avanzata nel giudizio avente per oggetto l'opposizione a precetto, la riunione dei due procedimenti o, in subordine, la sospensione del presente procedimento fino alla definizione del giudizio di appello
(R.G. 2056/2021 Corte di Appello di Milano Sez. II).
Da ultimo, chiedeva che venisse accertato che la materia oggetto del contendere rientrava tra quelle soggette a procedura di mediazione obbligatoria e che venisse, quindi, assegnato il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione.
Si costituivano i signori e chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 7307/2023 pubblicata il 26 settembre 2023 rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Osservava il Tribunale come l'opponente non avesse contestato la Parte_1
pretesa creditoria né nell'an, né nel quantum e che le eccezioni preliminari da lui sollevate non fossero fondate e, comunque, non fossero idonee a scalfire l'accertamento della fondatezza del credito azionato da e . Controparte_1 Controparte_2
Nello specifico rilevava:
“ quanto alla richiesta di riunione del presente procedimento con la causa n.
27510/2021 R.G., pendente avanti al Tribunale di Milano, Terza Sezione, Dott.ssa
Boniolo, che il provvedimento di riunione ex art. 273 c.p.c. è del tutto discrezionale e, comunque, ad oggi tale procedimento è stato incontestabilmente definito con sentenza n.
31/2023; pagina 8 di 17 - quanto alla richiesta di sospensione del presente giudizio ex art. 337 comma 2 c.p.c. in attesa dell'esito della causa d'appello n. 2056/2021 R.G. Corte d'Appello di Milano, tale eccezione è infondata non solo in quanto 'tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ex art. 337, comma 2, c.p.c.' (cfr. Cass.
n. 12773/2017), ma anche, ad oggi, in quanto - come dedotto a pag. della 2 della memoria di replica della difesa dei convenuti opposti - tale causa è stata decisa con la sentenza n. 2367/2023, del 19 Luglio 2023, la quale '… in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n. 1521/2021, resa in data
15 Febbraio 2021 e pubblicata il 22 Febbraio 2021' ha condannato a Parte_1
restituire a l'importo di euro 128.390,52 ed a Controparte_1 Controparte_2
l'importo di euro 39.874,04, oltre interessi legali dalla domanda al saldo…';
- infine, quanto all'eccezione di omessa mediazione, essa è del pari infondata atteso che
l'azione sottesa al ricorso monitorio è quella di 'arricchimento senza causa' fondata sul riconoscimento di debito, come evidenziato anche a pag. 4 dello stesso ricorso”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle domande formulate in primo grado.
Si sono costituiti i signori e che, in via preliminare, hanno CP_1 Controparte_2
eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
All'udienza del 19 novembre 2025, il consigliere istruttore, visto l'art. 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 11/2/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note pagina 9 di 17 di replica. Ha assegnato, altresì, termine perentorio sino alla data dell'11 febbraio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025 la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice ed è stata poi rimessa in decisione innanzi al Collegio all'udienza dell'11 febbraio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, preliminarmente, la Corte come il rinvio per la rimessione della causa in decisione, disposto alla prima udienza, presupponga l'implicito rigetto della eccezione ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dagli appellati.
Ciò detto, ha proposto appello, affidando il gravame a quattro motivi di Parte_1
censura.
Con il primo motivo rubricato “Sulla evidente errata liquidazione in sentenza di 1° grado delle spese di lite, contraria al provvedimento data 21/12/2022 dello stesso
Giudice di 1° grado”, l'appellante censura la sentenza impugnata in punto spese di lite.
Lamenta che il Tribunale abbia liquidato la somma di € 5.077,00 per compensi, oltre oneri accessori, ritenuta eccessiva in quanto non si era svolta alcuna attività istruttoria.
Con il secondo motivo rubricato: “Sulla omessa integrale valutazione della prevenzione della stessa domanda e della stessa lite, azionata da controparte, prima del ricorso monitorio, mediante opposizione a precetto”, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia considerato che la stessa domanda, avente ad oggetto lo stesso importo di
€19.000,00, fosse stata già azionata in sede di opposizione a precetto in cui e CP_1
non si erano limitati a sollevare incidenter tantum una mera eccezione Controparte_2
di compensazione per tale importo, ma avevano chiesto proprio un accertamento con efficacia di giudicato della sentenza e si duole che il Tribunale, pur non negando che si trattasse di procedimenti identici, ha affermato che il provvedimento di riunione fosse discrezionale.
pagina 10 di 17 Ritiene, invece, che l'art. 273 c.p.c. non lasci spazio ad alcuna discrezionalità al giudice e lamenta che il Tribunale non abbia preso posizione, così violando l'art. 112 c.p.c, con riferimento al principio della prevenzione ex art. 39 c.p.c. enunciato nelle proprie conclusioni, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto, anche d'ufficio, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
Con il terzo motivo rubricato: “Sulla mancanza di legittimazione del giudice di I grado
a decidere sulla istanza di sospensione ex art. 337 II c. p.c. e sulla istanza di mediazione in conseguenza della mancata riunione/mancata cancellazione dal ruolo di cui al motivo di appello 2)”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia esaminato e deciso una questione preliminare/pregiudiziale, quella attinente alla sospensione del processo e quella relativa alla omessa procedura di mediazione, senza esserne legittimato e per di più unitamente al merito, impedendogli così ogni difesa sul punto.
Nello specifico ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto investire della questione relativa alla riunione dei procedimenti il Presidente del Tribunale ex art. 273 c.p.c. e che, solo all'esito del suo provvedimento, il Giudice ritenuto competente avrebbe dovuto esprimersi in merito alla sospensione del processo di primo grado alla luce della sentenza n. 1521/2021 resa dal Tribunale di Milano che nel frattempo era stata impugnata (Corte Appello RG 2056/2021) e alla richiesta mediazione.
Con il quarto motivo rubricato: “Sulla errata valutazione dei fatti e delle risultanze documentali di primo grado”, l'appellante si duole per non aver il Tribunale considerato i motivi per cui non aveva potuto versare i canoni alla controparte, tutti risultanti dalla documentazione versata in atti e consistiti nel fatto che i signori e CP_1 CP_2
non avevano fornito i codici Iban, avevano eccepito che il contratto di locazione
[...]
fosse nullo e che gli inquilini fossero nell'appartamento senza titolo.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
pagina 11 di 17 Con riguardo al primo motivo va rilevato che il Tribunale ha posto a carico di Pt_1
le spese di lite del primo grado liquidandole in complessivi € 5.077,00 per
[...]
compensi, oltre accessori. Detta liquidazione corrisponde ai valori medi dei parametri previsti dal DM 147/2022 per tutte le quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e/o trattazione e decisionale), con riferimento alla fascia di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Ritiene la Corte che tale liquidazione sia corretta e vada, quindi, confermata.
La disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria. Detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dell'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la trattazione della causa (cfr. Cass.
Civ. sez. II, 27 marzo 2023, n. 8561).
Infatti, in tema di liquidazione del compenso per fasi, l'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M.
55/2014 specifica che per “fase istruttoria” debbono intendersi esemplificativamente “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e pagina 12 di 17 quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie
o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, sicchè la fase istruttoria non è dunque limitata all'istruttoria in senso stretto e all'espletamento dell'attività di acquisizione di prove costituende, con la conseguenza che nel computo istruttorio deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase di mera trattazione.
Tanto premesso, quindi, nel caso di specie, la liquidazione da parte del Tribunale anche della fase istruttoria appare corretta, attesa l'attività di trattazione della causa incontestatamente svolta dalle parti attraverso il deposito delle memorie di cui al comma
6 dell'art. 183 c.p.c., ancorché non seguita dall'esperimento di alcuna attività istruttoria, evidentemente non (o ritenuta non) necessaria ai fini della decisione della causa.
Con riguardo al secondo motivo la Corte osserva che il richiamo all'art. 39 c.p.c. non sia pertinente, non avendosi nel caso de quo litispendenza o continenza ai sensi della predetta norma.
Essa si dichiara, infatti, quando le cause siano pendenti dinanzi a due uffici giudiziari diversi, mentre per le cause identiche o connesse pendenti dinanzi al medesimo ufficio trovano piuttosto applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c. che consentono e prescrivono la riunione, salvo il caso in cui ragioni di ordine processuale impediscono la riunione, in cui una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già pervenuta a sentenza, ipotesi che ricadono nel campo di applicazione degli istituti della sospensione ai sensi degli artt.
295 e 337 c.p.c.
Nel caso di specie sia l'opposizione a precetto azionata dai signori e CP_1 CP_2
(giudizio n. 27510/2021 R.G., nel quale peraltro, contrariamente a quanto
[...]
sostenuto dall'appellante, gli stessi sollevavano mera eccezione di compensazione del pagina 13 di 17 credito svolgendo domanda di accertamento negativo), sia l'opposizione a decreto ingiuntivo al cui esito è stata emessa la sentenza n. 7307/2023 qui impugnata (giudizio n. 40502/2021 R.G.) sono state promosse avanti il Tribunale di Milano.
Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, l'assunto del Tribunale che ha affermato la discrezionalità di un provvedimento di riunione è corretto e conforme ai principi giurisprudenziali, atteso che "l'art. 273 c.p.c. - come il successivo art. 274 c.p.c. contiene una disposizione di natura ordinatoria, sicché l'inosservanza dell'obbligo di disporre la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa non comporta la nullità del giudizio e della sentenza che abbia concluso uno dei procedimenti” (cfr. Cass.
31/05/2006, n. 13001).
Trattasi, peraltro, di provvedimenti avente carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause è rimessa alla discrezionalità del giudice davanti al quale pendono.
In ogni caso è circostanza dirimente il fatto pacifico, in quanto non contestato, che il procedimento avente per oggetto l'opposizione a precetto (causa n. 27510/2021) è stato definito con la sentenza n. 31/2023.
Si osserva, infine, che dalla lettura del motivo di appello non è dato comprendere quale concreto interesse abbia l'appellante a sollevare tale censura ove si consideri che, diversamente da quanto da lui ritenuto, la mancata riunione non costituisce una causa di nullità della sentenza.
Il terzo motivo di doglianza deve ritenersi assorbito sulla base di quanto sopra detto, stante l'identità della doglianza, rilevando, peraltro, che l'appellante non ha censurato le ragioni per le quali il Tribunale ha rigettato le istanze di sospensione e di mediazione, né ha spiegato la loro rilevanza ai fini della decisione.
Con riguardo al quarto motivo osserva preliminarmente questa Corte che l'appellante non ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato: “ pagina 14 di 17 Parte opponente non contesta l'an ed il quantum della somma azionata con ricorso monitorio che, anzi, riconosce come dovuta non solo a pagina 10 del proprio atto di citazione in opposizione, ma anche nella comunicazione mail del 17 Febbraio 2021 inviata al fratello e nella quale lo stesso dichiarava la Controparte_2 Parte_1
propria disponibilità a “procedere al pagamento” delle quote di spettanza di ciascun comproprietario, seppure subordinata ad una serie di condizioni (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio). E', dunque, fondata la pretesa creditoria azionata col ricorso monitorio proposto da e …”. Controparte_1 Controparte_2
Nella specie, peraltro, e hanno provato l'esistenza del Controparte_1 Controparte_2
proprio credito, avendo versato in atti in sede monitoria: 1) la prova della comproprietà tra i Sig.ri , e , per la quota di 1/3 Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
ciascuno, dell'immobile sito in Milano, Via Tertulliano, 38; 2) il contratto di locazione con cui l'appellante in data 25/01/2020 aveva concesso in locazione Parte_1
detto immobile a terzi;
3) la comunicazione del 17 febbraio 2021 inviata da Pt_1
al fratello e nella quale lo stesso si dichiarava
[...] Controparte_2 Parte_1
disponibile a “procedere al pagamento” delle quote di spettanza di ciascun proprietario, seppure subordinata ad una serie di condizioni.
E' invece circostanza pacifica che l'appellante non ha versato ai comproprietari e le quote di loro spettanza, a nulla rilevando le ragioni per le CP_1 Controparte_2
quali non ha proceduto al pagamento. L'appellante, infatti, ben avrebbe potuto cautelarsi con le modalità di cui agli articoli 1206 e ss. c.c.
Si rivelano quindi superflue, alla luce di quanto sopra, le attività istruttorie qui riproposte, alle quali non va, pertanto, dato ingresso.
Per i motivi su esposti, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
pagina 15 di 17 Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di a rifondere a e le spese di lite del presente Parte_1 CP_1 Controparte_2
grado.
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/201 come modificato, stante l'identità di posizione processuale.
In considerazione del rigetto dell'appello non può essere accolta la domanda di Pt_1
di condanna degli appellati al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in
[...]
mancanza dei presupposti previsti dalla citata norma.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza del Parte_1 CP_1 Controparte_2
Tribunale di Milano n. 7307/2023 depositata in data 26 settembre 2023 così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1
e che si liquidano in complessivi € 4.888,00, oltre CP_1 Controparte_2
rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
pagina 16 di 17 3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano il 18 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Elena Mara Grazioli dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2946/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
SEMPIONE, 25 20024 GARBAGNATE MILANESE presso lo studio dell'avv.
GUARNIERI LINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in VIA VISCONTI DI MODRONE, 3 C.F._3
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DI MATTEO GIULIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 17 APPELLATI sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, Sezione III civile, in persona del
Collegio Designato, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare in accoglimento della richiesta di riforma integrale della sentenza n.
7307/2023, resa dal Tribunale Civile di Milano, Sezione XIII civile, nella persona del
Giudice Dott.ssa Chiarentin Arianna, nel procedimento civile R.G. 40502/2021, attivato dal signor contro i signori e , pubblicata in Parte_1 Controparte_1 CP_2
data 26/09/2023 e notificata telematicamente presso il procuratore del signor Pt_1
in data 27/09/2023:
[...]
A. ai sensi e per gli effetti degli artt. 283-337-351 C.p.c., sospendere in tutto e senza imposizione di cauzione alcuna l'efficacia esecutiva della sentenza n. 7307/2023, resa dal Tribunale Civile di Milano, Sezione XIII civile, nella persona del Giudice Dott.ssa
Chiarentin Arianna, nel procedimento civile R.G. 40502/2021, pubblicata in data
26/09/2023, posto che l'odierna impugnazione è fondata: sull'inosservanza da parte del
Giudice di Prime Cure di norme processuali relative al principio della prevenzione della stessa domanda dinanzi a Giudici differenti e alla conseguente competenza;
su conseguenti motivi di nullità della sentenza di primo grado;
sull'inosservanza da parte del del disposto di cui all'art. 112 C.p.c.; su documenti Parte_2 Parte_3
provenienti dagli stessi appellati non o erratamente valutati.
B. accertato che i signori e hanno proposto in tempi Controparte_1 Controparte_2
successivi la medesima domanda contro il medesimo soggetto relativa Parte_1
alla medesima somma di euro 19.000,00, di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, per il medesimo titolo dinanzi a Giudici diversi appartenenti al medesimo Tribunale di
Milano, rilevato che il Giudice di Primo grado non ha osservato quanto disposto
pagina 2 di 17 dall'art. 39 C.p.c. e, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 273 C.p.c., pronunciare la nullità della sentenza n.
7307/2023, resa dal Tribunale Civile di Milano, Sezione XIII civile, nella persona del
Giudice Dott.ssa Chiarentin Arianna, nel procedimento civile R.G. 40502/2021, pubblicata in data 26/09/2023, revocando il decreto ingiuntivo n. 12001/2021 (R.G. n.
24329/2021), reso dal Tribunale Civile di Milano, Giudice Dott. Jacopo Blandini.
C. accertata l'omessa integrale pronuncia del Giudice di Primo Grado in sentenza in ordine alla domanda fondata sull'osservanza dell'art. 39 C.p.c. e la conseguente violazione del disposto di cui all'art. 112 C.p.c., pronunciare la nullità della sentenza n.
7307/2023, resa dal Tribunale Civile di Milano, Sezione XIII civile, nella persona del
Giudice Dott.ssa Chiarentin Arianna, nel procedimento civile R.G. 40502/2021, pubblicata in data 26/09/2023, revocando il decreto ingiuntivo n. 12001/2021 (R.G. n.
24329/2021), reso dal Tribunale Civile di Milano, Giudice Dott. Jacopo Blandini.
D. accogliere l'odierno gravame per le ragioni esposte e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 7307/2023, resa dal Tribunale Civile di Milano, Sezione XIII civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiarentin Arianna nel procedimento civile
R.G. 40502/2021, pubblicata in data 26/09/2023 e notificata in data 27/09/2023, accogliere le domande tutte avanzate dal signor in primo grado di Parte_1
giudizio e precisamente: revocare il decreto ingiuntivo n. 12001/2021 (R.G. n.
24329/2021), reso dal Tribunale Civile di Milano, Giudice Dott. Jacopo Blandini, in data 27/05/2021-24/06/2021 su istanza monitoria dei signori e Controparte_1
in quanto illegittimo e dichiararlo privo di ogni effetto giuridico, Controparte_2
pronunciando altresì ex art. 96 C.p.c. condanna degli appellati al risarcimento dei danni liquidandone in provvedimento l'ammontare.
Con vittoria di spese processuali e compensi professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, e C.P.A. (4%), sia del primo grado di giudizio sia del giudizio di appello.
IN VIA ISTRUTTORIA pagina 3 di 17 Salva ogni facoltà e riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre, produrre ed indicare a teste ed ogni ulteriore mezzo istruttorio, ammettersi i seguenti mezzi di prova:
SULLA PROVA PER INTERROGATORIO FORMALE E PER TESTIMONI
Parte appellante chiede a codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria di Voler ammettere e pertanto disporre l'interrogatorio formale dei signori e Controparte_1 CP_2
, l'interpello di parte appellante nonché la prova per testimoni sui seguenti
[...]
capitoli di prova:
“Vero che i signori e hanno comunicato solo in data Controparte_1 CP_2
30/09/2021 all'opponente di aver concluso già in data 17/09/2021 un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di compendio ereditario di viale Piceno 44 –
Milano, contratto intestato solo ai medesimi opposti”;
“Vero che l'opponente aveva dichiarato di voler corrispondere le quote di locazione dell'appartamento comune di Milano, via Tertulliano 38 già a far data dal
04/02/2020”;
“Vero che già dal 04/02/2020 l'opponente aveva provveduto a trasmettere ai comproprietari il contratto di locazione di via Tertulliano 38, la ricevuta di registrazione e aveva richiesto i codici Iban degli opposti per poter bonificare il dovuto”;
“Vero che la richiesta di comunicazione dei codici Iban veniva reiterata il 18/02/2020 ma senza esito”;
“Vero che gli opposti, prima di avviare la procedura monitoria, comunicavano al signor
di ritenere il contratto di locazione di via Tertulliano 38 NULLO”; Parte_1
“Vero che gli opposti richiedevano anche la disdetta del medesimo contratto di locazione di via Tertulliano 38”;
“Vero che in data 04/09/2020 il signor anche a nome di Controparte_1 CP_2
, comunicava direttamente con gli inquilini di via Tertulliano 38, anticipando a
[...]
questi di voler ottenere declaratoria di nullità del contratto di via Tertulliano 38”; pagina 4 di 17 “Vero che l'opponente aveva richiesto agli opposti di risolvere la questione della nullità del contratto di locazione di via Tertulliano 38, per poi procedere al pagamento ma a tale richiesta mai è giunta risposta”.
Parte appellante, salvo altri a prova contraria, chiede che siano ammessi in qualità di testimoni:
1) , residente in [...] Testimone_1
Da esaminarsi:
- quanto ai signori e su tutti i capitoli di prova Controparte_1 Controparte_2
- quanto al signor su tutti i capitoli di prova Parte_1
- quanto al testimone 1) sul capitolo 8
SULLA PROVA PER DOCUMENTI
Parte appellante, richiamate integralmente le produzioni documentali già indicate nella citazione di Primo Grado e alla medesima allegate, chiede, salvo produzioni documentali a prova contraria, l'ammissione ed esame dei seguenti documenti già depositati:
1) Ricorso, decreto ingiuntivo e atto di precetto notificati il 02/08/2021
2) Atto di opposizione ex art. 615 C.p.c. notificato il 09/06/2021
3) Sentenza n. 1521/2021, repertorio n. 1289/2021, pubblicata in data 22/02/2021 nel procedimento R.G. 21124/2019 Tribunale di Milano
4) Provvedimento di riserva R.G. 27510/2021 Tribunale di Milano Sez. III
5) Estratto dichiarazione di successione Persona_1
6) Contratto di locazione del 25/01/2020
7) E-mail del 30/09/2021 Controparte_3
8) Corrispondenza tra le parti relativa a via Tertulliano 38, Milano
9) diretta agli inquilini di via Tertulliano Controparte_4
10) Informativa ex D. Lgs. 28/2010
SULLA PROVA CONTRARIA pagina 5 di 17 Ci si oppone sin d'ora alla produzione ed alla acquisizione a fini decisionali di nuovi documenti così come all'esame di nuovi testimoni indicati dagli appellati, con riserva di indicazione di prova contraria.
Nella denegata ipotesi di derivazione di capitoli di prova e di richiesta di prova orale ex adverso, si chiede di essere ammessi a prova contraria su ciascun capitolo indicando quale testimone la signora;
di essere ammessi inoltre a prova Testimone_1
contraria indiretta, con lo stesso teste e in audizione dei testimoni avversi, ove siano ammessi.
Con richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio di I grado.
Si richiamano e se ne chiede l'ammissione a fini decisionali i seguenti documenti già allegati all'atto di citazione in appello:
1) Copia ad uso appello sentenza n. 7307/2023 Tribunale di Milano – Sez. XIII –
Dott.ssa Chiarentin
2) Ricorso e decreto ingiuntivo n. 12001/2021 Tribunale di Milano
3) Notificazione telematica a mezzo pec del 27/09/2023 della sentenza di I grado
4) Relata di notificazione telematica
5) Fascicolo di I grado di parte appellante
6) Provvedimento Tribunale di Milano 21/12/2022
7) Verbale udienza I grado del 20/12/2022
8) Atto di opposizione a precetto notificato all'appellante in data 09/06/2021
9) Informativa ex D. Lgs. 28/2010”.
Per e per Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda/deduzione, previe le declaratorie del caso, così giudicare:
Nel merito: respingere l'appello proposto dall'ing. in quanto infondato Parte_1
in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare pagina 6 di 17 integralmente la sentenza n. 7307/2023 del Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa
Arianna Chiarentin, emessa nel giudizio n. 40502/2021 R.G., pronunciata il 25/09/2023
e pubblicata in data 26/09/2023, oggetto d'impugnazione.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, IVA, CNA e rimborso forfetario ove dovuti inclusi.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze di prova per interrogatorio formale e testi formulate dall'appellante in quanto inammissibili/irrilevanti per i motivi esposti nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. in prime cure, cui ci si riporta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , premesso di essere comproprietari unitamente ad Controparte_1 Controparte_2
per la quota di un terzo ciascuno dell'unità immobiliare sita in Milano Parte_1
via Tertulliano 38, chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 12001/2021 immediatamente esecutivo nei confronti di per il Parte_1
pagamento della somma di € 19.000,00 (2/3 di € 28.500,00) oltre interessi e spese di lite per l'indebito incasso dei relativi canoni di locazione.
A fondamento della pretesa creditoria facevano presente che , a loro Parte_1
insaputa, aveva concesso in locazione a terzi l'immobile in oggetto con contratto avente durata quadriennale dal 15 febbraio 2020 al 14 febbraio 2024, tacitamente rinnovabile ed avente come corrispettivo l'importo mensile di € 1.900,00.
Lamentavano che non avesse corrisposto le quote di loro spettanza. Parte_1
Avverso detto decreto proponeva opposizione che, in via preliminare, Parte_1
chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, la sua revoca.
A sostegno dell'opposizione faceva presente di essere a sua volta creditore della somma di € 18.140,32 in forza della sentenza n. 1521/2021, pubblicata in data 22/02/2021 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento R.G. 21124/2019 promosso dagli stessi signori e , nel frattempo appellata (R.G. 2056/2021 Controparte_1 CP_2
pagina 7 di 17 Corte di Appello di Milano Sez. II); che i signori e avevano CP_1 Controparte_2
proposto opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ( R.G. 27510/2021 Sez. III
Tribunale di Milano) in cui avevano chiesto l'accertamento dello stesso credito di €
19.000,00 oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo in quanto la stessa identica domanda di pagamento di € 19.000,00 era stata già avanzata nel giudizio avente per oggetto l'opposizione a precetto, la riunione dei due procedimenti o, in subordine, la sospensione del presente procedimento fino alla definizione del giudizio di appello
(R.G. 2056/2021 Corte di Appello di Milano Sez. II).
Da ultimo, chiedeva che venisse accertato che la materia oggetto del contendere rientrava tra quelle soggette a procedura di mediazione obbligatoria e che venisse, quindi, assegnato il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione.
Si costituivano i signori e chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 7307/2023 pubblicata il 26 settembre 2023 rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Osservava il Tribunale come l'opponente non avesse contestato la Parte_1
pretesa creditoria né nell'an, né nel quantum e che le eccezioni preliminari da lui sollevate non fossero fondate e, comunque, non fossero idonee a scalfire l'accertamento della fondatezza del credito azionato da e . Controparte_1 Controparte_2
Nello specifico rilevava:
“ quanto alla richiesta di riunione del presente procedimento con la causa n.
27510/2021 R.G., pendente avanti al Tribunale di Milano, Terza Sezione, Dott.ssa
Boniolo, che il provvedimento di riunione ex art. 273 c.p.c. è del tutto discrezionale e, comunque, ad oggi tale procedimento è stato incontestabilmente definito con sentenza n.
31/2023; pagina 8 di 17 - quanto alla richiesta di sospensione del presente giudizio ex art. 337 comma 2 c.p.c. in attesa dell'esito della causa d'appello n. 2056/2021 R.G. Corte d'Appello di Milano, tale eccezione è infondata non solo in quanto 'tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ex art. 337, comma 2, c.p.c.' (cfr. Cass.
n. 12773/2017), ma anche, ad oggi, in quanto - come dedotto a pag. della 2 della memoria di replica della difesa dei convenuti opposti - tale causa è stata decisa con la sentenza n. 2367/2023, del 19 Luglio 2023, la quale '… in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n. 1521/2021, resa in data
15 Febbraio 2021 e pubblicata il 22 Febbraio 2021' ha condannato a Parte_1
restituire a l'importo di euro 128.390,52 ed a Controparte_1 Controparte_2
l'importo di euro 39.874,04, oltre interessi legali dalla domanda al saldo…';
- infine, quanto all'eccezione di omessa mediazione, essa è del pari infondata atteso che
l'azione sottesa al ricorso monitorio è quella di 'arricchimento senza causa' fondata sul riconoscimento di debito, come evidenziato anche a pag. 4 dello stesso ricorso”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle domande formulate in primo grado.
Si sono costituiti i signori e che, in via preliminare, hanno CP_1 Controparte_2
eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
All'udienza del 19 novembre 2025, il consigliere istruttore, visto l'art. 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 11/2/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note pagina 9 di 17 di replica. Ha assegnato, altresì, termine perentorio sino alla data dell'11 febbraio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025 la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice ed è stata poi rimessa in decisione innanzi al Collegio all'udienza dell'11 febbraio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, preliminarmente, la Corte come il rinvio per la rimessione della causa in decisione, disposto alla prima udienza, presupponga l'implicito rigetto della eccezione ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dagli appellati.
Ciò detto, ha proposto appello, affidando il gravame a quattro motivi di Parte_1
censura.
Con il primo motivo rubricato “Sulla evidente errata liquidazione in sentenza di 1° grado delle spese di lite, contraria al provvedimento data 21/12/2022 dello stesso
Giudice di 1° grado”, l'appellante censura la sentenza impugnata in punto spese di lite.
Lamenta che il Tribunale abbia liquidato la somma di € 5.077,00 per compensi, oltre oneri accessori, ritenuta eccessiva in quanto non si era svolta alcuna attività istruttoria.
Con il secondo motivo rubricato: “Sulla omessa integrale valutazione della prevenzione della stessa domanda e della stessa lite, azionata da controparte, prima del ricorso monitorio, mediante opposizione a precetto”, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia considerato che la stessa domanda, avente ad oggetto lo stesso importo di
€19.000,00, fosse stata già azionata in sede di opposizione a precetto in cui e CP_1
non si erano limitati a sollevare incidenter tantum una mera eccezione Controparte_2
di compensazione per tale importo, ma avevano chiesto proprio un accertamento con efficacia di giudicato della sentenza e si duole che il Tribunale, pur non negando che si trattasse di procedimenti identici, ha affermato che il provvedimento di riunione fosse discrezionale.
pagina 10 di 17 Ritiene, invece, che l'art. 273 c.p.c. non lasci spazio ad alcuna discrezionalità al giudice e lamenta che il Tribunale non abbia preso posizione, così violando l'art. 112 c.p.c, con riferimento al principio della prevenzione ex art. 39 c.p.c. enunciato nelle proprie conclusioni, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto, anche d'ufficio, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
Con il terzo motivo rubricato: “Sulla mancanza di legittimazione del giudice di I grado
a decidere sulla istanza di sospensione ex art. 337 II c. p.c. e sulla istanza di mediazione in conseguenza della mancata riunione/mancata cancellazione dal ruolo di cui al motivo di appello 2)”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia esaminato e deciso una questione preliminare/pregiudiziale, quella attinente alla sospensione del processo e quella relativa alla omessa procedura di mediazione, senza esserne legittimato e per di più unitamente al merito, impedendogli così ogni difesa sul punto.
Nello specifico ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto investire della questione relativa alla riunione dei procedimenti il Presidente del Tribunale ex art. 273 c.p.c. e che, solo all'esito del suo provvedimento, il Giudice ritenuto competente avrebbe dovuto esprimersi in merito alla sospensione del processo di primo grado alla luce della sentenza n. 1521/2021 resa dal Tribunale di Milano che nel frattempo era stata impugnata (Corte Appello RG 2056/2021) e alla richiesta mediazione.
Con il quarto motivo rubricato: “Sulla errata valutazione dei fatti e delle risultanze documentali di primo grado”, l'appellante si duole per non aver il Tribunale considerato i motivi per cui non aveva potuto versare i canoni alla controparte, tutti risultanti dalla documentazione versata in atti e consistiti nel fatto che i signori e CP_1 CP_2
non avevano fornito i codici Iban, avevano eccepito che il contratto di locazione
[...]
fosse nullo e che gli inquilini fossero nell'appartamento senza titolo.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
pagina 11 di 17 Con riguardo al primo motivo va rilevato che il Tribunale ha posto a carico di Pt_1
le spese di lite del primo grado liquidandole in complessivi € 5.077,00 per
[...]
compensi, oltre accessori. Detta liquidazione corrisponde ai valori medi dei parametri previsti dal DM 147/2022 per tutte le quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e/o trattazione e decisionale), con riferimento alla fascia di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Ritiene la Corte che tale liquidazione sia corretta e vada, quindi, confermata.
La disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria. Detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dell'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la trattazione della causa (cfr. Cass.
Civ. sez. II, 27 marzo 2023, n. 8561).
Infatti, in tema di liquidazione del compenso per fasi, l'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M.
55/2014 specifica che per “fase istruttoria” debbono intendersi esemplificativamente “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e pagina 12 di 17 quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie
o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, sicchè la fase istruttoria non è dunque limitata all'istruttoria in senso stretto e all'espletamento dell'attività di acquisizione di prove costituende, con la conseguenza che nel computo istruttorio deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase di mera trattazione.
Tanto premesso, quindi, nel caso di specie, la liquidazione da parte del Tribunale anche della fase istruttoria appare corretta, attesa l'attività di trattazione della causa incontestatamente svolta dalle parti attraverso il deposito delle memorie di cui al comma
6 dell'art. 183 c.p.c., ancorché non seguita dall'esperimento di alcuna attività istruttoria, evidentemente non (o ritenuta non) necessaria ai fini della decisione della causa.
Con riguardo al secondo motivo la Corte osserva che il richiamo all'art. 39 c.p.c. non sia pertinente, non avendosi nel caso de quo litispendenza o continenza ai sensi della predetta norma.
Essa si dichiara, infatti, quando le cause siano pendenti dinanzi a due uffici giudiziari diversi, mentre per le cause identiche o connesse pendenti dinanzi al medesimo ufficio trovano piuttosto applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c. che consentono e prescrivono la riunione, salvo il caso in cui ragioni di ordine processuale impediscono la riunione, in cui una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già pervenuta a sentenza, ipotesi che ricadono nel campo di applicazione degli istituti della sospensione ai sensi degli artt.
295 e 337 c.p.c.
Nel caso di specie sia l'opposizione a precetto azionata dai signori e CP_1 CP_2
(giudizio n. 27510/2021 R.G., nel quale peraltro, contrariamente a quanto
[...]
sostenuto dall'appellante, gli stessi sollevavano mera eccezione di compensazione del pagina 13 di 17 credito svolgendo domanda di accertamento negativo), sia l'opposizione a decreto ingiuntivo al cui esito è stata emessa la sentenza n. 7307/2023 qui impugnata (giudizio n. 40502/2021 R.G.) sono state promosse avanti il Tribunale di Milano.
Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, l'assunto del Tribunale che ha affermato la discrezionalità di un provvedimento di riunione è corretto e conforme ai principi giurisprudenziali, atteso che "l'art. 273 c.p.c. - come il successivo art. 274 c.p.c. contiene una disposizione di natura ordinatoria, sicché l'inosservanza dell'obbligo di disporre la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa non comporta la nullità del giudizio e della sentenza che abbia concluso uno dei procedimenti” (cfr. Cass.
31/05/2006, n. 13001).
Trattasi, peraltro, di provvedimenti avente carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause è rimessa alla discrezionalità del giudice davanti al quale pendono.
In ogni caso è circostanza dirimente il fatto pacifico, in quanto non contestato, che il procedimento avente per oggetto l'opposizione a precetto (causa n. 27510/2021) è stato definito con la sentenza n. 31/2023.
Si osserva, infine, che dalla lettura del motivo di appello non è dato comprendere quale concreto interesse abbia l'appellante a sollevare tale censura ove si consideri che, diversamente da quanto da lui ritenuto, la mancata riunione non costituisce una causa di nullità della sentenza.
Il terzo motivo di doglianza deve ritenersi assorbito sulla base di quanto sopra detto, stante l'identità della doglianza, rilevando, peraltro, che l'appellante non ha censurato le ragioni per le quali il Tribunale ha rigettato le istanze di sospensione e di mediazione, né ha spiegato la loro rilevanza ai fini della decisione.
Con riguardo al quarto motivo osserva preliminarmente questa Corte che l'appellante non ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato: “ pagina 14 di 17 Parte opponente non contesta l'an ed il quantum della somma azionata con ricorso monitorio che, anzi, riconosce come dovuta non solo a pagina 10 del proprio atto di citazione in opposizione, ma anche nella comunicazione mail del 17 Febbraio 2021 inviata al fratello e nella quale lo stesso dichiarava la Controparte_2 Parte_1
propria disponibilità a “procedere al pagamento” delle quote di spettanza di ciascun comproprietario, seppure subordinata ad una serie di condizioni (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio). E', dunque, fondata la pretesa creditoria azionata col ricorso monitorio proposto da e …”. Controparte_1 Controparte_2
Nella specie, peraltro, e hanno provato l'esistenza del Controparte_1 Controparte_2
proprio credito, avendo versato in atti in sede monitoria: 1) la prova della comproprietà tra i Sig.ri , e , per la quota di 1/3 Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
ciascuno, dell'immobile sito in Milano, Via Tertulliano, 38; 2) il contratto di locazione con cui l'appellante in data 25/01/2020 aveva concesso in locazione Parte_1
detto immobile a terzi;
3) la comunicazione del 17 febbraio 2021 inviata da Pt_1
al fratello e nella quale lo stesso si dichiarava
[...] Controparte_2 Parte_1
disponibile a “procedere al pagamento” delle quote di spettanza di ciascun proprietario, seppure subordinata ad una serie di condizioni.
E' invece circostanza pacifica che l'appellante non ha versato ai comproprietari e le quote di loro spettanza, a nulla rilevando le ragioni per le CP_1 Controparte_2
quali non ha proceduto al pagamento. L'appellante, infatti, ben avrebbe potuto cautelarsi con le modalità di cui agli articoli 1206 e ss. c.c.
Si rivelano quindi superflue, alla luce di quanto sopra, le attività istruttorie qui riproposte, alle quali non va, pertanto, dato ingresso.
Per i motivi su esposti, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
pagina 15 di 17 Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di a rifondere a e le spese di lite del presente Parte_1 CP_1 Controparte_2
grado.
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/201 come modificato, stante l'identità di posizione processuale.
In considerazione del rigetto dell'appello non può essere accolta la domanda di Pt_1
di condanna degli appellati al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in
[...]
mancanza dei presupposti previsti dalla citata norma.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza del Parte_1 CP_1 Controparte_2
Tribunale di Milano n. 7307/2023 depositata in data 26 settembre 2023 così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1
e che si liquidano in complessivi € 4.888,00, oltre CP_1 Controparte_2
rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
pagina 16 di 17 3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano il 18 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Elena Mara Grazioli dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 17 di 17