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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1205/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. ANGELLIERI MARIAPAOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Parma
Via Digione 13
- APPELLANTE –
C o n t r o
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. CAPANNA DARIO domiciliato in CANCELLERIA
- APPELLATO –
Causa Civile iscritta al n. 1205/2024 del Ruolo Generale e assegnata a sentenza sulle di seguito rassegnate conclusioni
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza n. 125/2024 del Giudice di Pace di Parma, Parte_1 che, accogliendo l'opposizione proposta da , ha annullato l'atto di precetto per euro Controparte_1
4.046,55 (di cui euro 3.754,73 per capitale, oltre spese), notificato all per spese, ordinarie CP_1
e straordinarie, relative al mantenimento dei figli, di cui al decreto ex art. 337 ter c.c. e 38 disp. Att. del 6.12.2018, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
In particolare, parte appellante:
con il primo motivo, contesta la sentenza impugnata, per aver il Giudice di Pace erroneamente ritenuto sussistente la propria competenza per valore, anziché la competenza per materia del Tribunale di
Parma;
con il secondo motivo, contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità per irritualità della notifica dell'atto di citazione in opposizione, nonostante la mancata sottoscrizione dell'atto e la mancata allegazione della procura;
con il terzo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullità del precetto per mancata allegazione dei documenti relativi alle spese mediche o sportive/ricreative sostenute.
si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
A parere di questo organo giudicante, l'appello non è fondato per le ragioni che seguono.
Il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di incompetenza sollevata da parte appellante, ritenendo che l'opposizione sia stata radicata correttamente dinnanzi al Giudice di Pace e non al
Tribunale.
Le cause aventi ad oggetto questioni attinenti al regolamento del rapporto tra i coniugi e i fatti sopravvenuti, quali la modifica delle condizioni di separazione, seguono il criterio della competenza funzionale, diversamente da ciò che riguarda le controversie in materia di adempimento delle obbligazioni di natura economica, quali le spese relative al mantenimento dei figli, per le quali, invece, ai fini della competenza, occorre avere riguardo al valore della causa (Cass. n. 17670/2015). Nel caso di specie, oggetto di contestazione dinnanzi al giudice di prime cure sono state, oltreché questioni relative alla regolarità formale dell'atto di precetto, questioni prettamente patrimoniali, riguardanti l'accertamento di un credito per il mantenimento dei figli minori, cui è stato opposto un controcredito in compensazione.
Pertanto, per l'opposizione, la competenza segue il valore della causa e non il criterio funzionale e, stante il valore non superiore ad euro 5.000,00, la competenza è del Giudice di Pace.
Con riguardo al secondo motivo, si osserva che sull'opposizione prodotta risultano apposti la coccarda e la stringa grafica, attestanti l'avvenuta sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio.
Per quanto attiene alla procura, questo organo giudicante ritiene corretta la decisione del giudice di prime cure, che ha ritenuto tempestiva l'attestazione di conformità, allegata al momento dell'iscrizione della causa a ruolo e del deposito del fascicolo cartaceo, prima della costituzione di parte opposta, nel rispetto dell'art. 125, comma 2, c.p.c., secondo il quale “La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”.
Anche il secondo motivo d'appello, pertanto, non è fondato.
Infine, quanto al terzo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere nullo l'atto di precetto per omessa allegazione dei documenti di spesa, si osserva quanto segue.
Il precetto opposto comprende, oltre al contributo al mantenimento, anche spese mediche, sportive o ricreativo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione. ma ciò solo a condizione che il genitore creditore "possa allegare e documentare
l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità" (Sez. 3, Sentenza n.
11316 del 23/05/2011, Rv. 618151). "Allegazione e documentazione" che va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per
l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto” (Cass. n. 21241/2016). Poiché, nel caso di specie, l'odierna appellante, con il precetto ha chiesto il pagamento di spese mediche, sportive o ricreative, senza documentarle, si ritiene che, a mente del principio sopra espresso, il giudice di prime cure abbia deciso correttamente nel dichiarare la nullità del precetto.
Alla luce di quanto sopra, l'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
La soccombenza comporta l'applicazione del doppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Giudice di Pace impugnata. Parte_1
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
2.552,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che l'appellante è tenuto a versare il doppio del contributo unificato, ex art 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002.
Parma, 13/06/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. ANGELLIERI MARIAPAOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Parma
Via Digione 13
- APPELLANTE –
C o n t r o
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. CAPANNA DARIO domiciliato in CANCELLERIA
- APPELLATO –
Causa Civile iscritta al n. 1205/2024 del Ruolo Generale e assegnata a sentenza sulle di seguito rassegnate conclusioni
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza n. 125/2024 del Giudice di Pace di Parma, Parte_1 che, accogliendo l'opposizione proposta da , ha annullato l'atto di precetto per euro Controparte_1
4.046,55 (di cui euro 3.754,73 per capitale, oltre spese), notificato all per spese, ordinarie CP_1
e straordinarie, relative al mantenimento dei figli, di cui al decreto ex art. 337 ter c.c. e 38 disp. Att. del 6.12.2018, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
In particolare, parte appellante:
con il primo motivo, contesta la sentenza impugnata, per aver il Giudice di Pace erroneamente ritenuto sussistente la propria competenza per valore, anziché la competenza per materia del Tribunale di
Parma;
con il secondo motivo, contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità per irritualità della notifica dell'atto di citazione in opposizione, nonostante la mancata sottoscrizione dell'atto e la mancata allegazione della procura;
con il terzo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullità del precetto per mancata allegazione dei documenti relativi alle spese mediche o sportive/ricreative sostenute.
si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
A parere di questo organo giudicante, l'appello non è fondato per le ragioni che seguono.
Il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di incompetenza sollevata da parte appellante, ritenendo che l'opposizione sia stata radicata correttamente dinnanzi al Giudice di Pace e non al
Tribunale.
Le cause aventi ad oggetto questioni attinenti al regolamento del rapporto tra i coniugi e i fatti sopravvenuti, quali la modifica delle condizioni di separazione, seguono il criterio della competenza funzionale, diversamente da ciò che riguarda le controversie in materia di adempimento delle obbligazioni di natura economica, quali le spese relative al mantenimento dei figli, per le quali, invece, ai fini della competenza, occorre avere riguardo al valore della causa (Cass. n. 17670/2015). Nel caso di specie, oggetto di contestazione dinnanzi al giudice di prime cure sono state, oltreché questioni relative alla regolarità formale dell'atto di precetto, questioni prettamente patrimoniali, riguardanti l'accertamento di un credito per il mantenimento dei figli minori, cui è stato opposto un controcredito in compensazione.
Pertanto, per l'opposizione, la competenza segue il valore della causa e non il criterio funzionale e, stante il valore non superiore ad euro 5.000,00, la competenza è del Giudice di Pace.
Con riguardo al secondo motivo, si osserva che sull'opposizione prodotta risultano apposti la coccarda e la stringa grafica, attestanti l'avvenuta sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio.
Per quanto attiene alla procura, questo organo giudicante ritiene corretta la decisione del giudice di prime cure, che ha ritenuto tempestiva l'attestazione di conformità, allegata al momento dell'iscrizione della causa a ruolo e del deposito del fascicolo cartaceo, prima della costituzione di parte opposta, nel rispetto dell'art. 125, comma 2, c.p.c., secondo il quale “La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”.
Anche il secondo motivo d'appello, pertanto, non è fondato.
Infine, quanto al terzo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere nullo l'atto di precetto per omessa allegazione dei documenti di spesa, si osserva quanto segue.
Il precetto opposto comprende, oltre al contributo al mantenimento, anche spese mediche, sportive o ricreativo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione. ma ciò solo a condizione che il genitore creditore "possa allegare e documentare
l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità" (Sez. 3, Sentenza n.
11316 del 23/05/2011, Rv. 618151). "Allegazione e documentazione" che va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per
l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto” (Cass. n. 21241/2016). Poiché, nel caso di specie, l'odierna appellante, con il precetto ha chiesto il pagamento di spese mediche, sportive o ricreative, senza documentarle, si ritiene che, a mente del principio sopra espresso, il giudice di prime cure abbia deciso correttamente nel dichiarare la nullità del precetto.
Alla luce di quanto sopra, l'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
La soccombenza comporta l'applicazione del doppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Giudice di Pace impugnata. Parte_1
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
2.552,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che l'appellante è tenuto a versare il doppio del contributo unificato, ex art 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002.
Parma, 13/06/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi