Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore prevista alla scadenza di un mese dallo scambio degli strumenti di ratifica.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore prevista alla scadenza di un mese dallo scambio degli strumenti di ratifica.