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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/07/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
RG 7395/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.06.2025 da 1) Parte_1
Nato a Pioltello (MI), il 06.09.1952 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Clara Manzoni presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Caponago (MB) il 11.06.1956 cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Clara Manzoni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AG ZA il 19.5.1979 (anno 1979, atto n. 12, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale in data 23.03.2007 omologato con decreto del Tribunale di
Monza in data 12.04.2007
pagina 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) L'ex casa coniugale sita in AG ZA, Via Vergana, 27, di proprietà esclusiva della signora seguiterà ad essere abitata dalla stessa e l'arredo ivi presente è da intendersi Parte_2 definitivamente assegnato alla stessa che ne potrà dunque disporre liberamente. Il sig. Parte_1 dichiara di avere prelevato prima di ora dall'ex casa familiare ogni bene personale.
2) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dunque di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile.
3) I coniugi dichiarano di avere regolamentato ogni reciproca pendenza economica e, dunque, di null'altro avere reciprocamente a pretendere per nessuna ragione, titolo e/o causa anche pregressi, benché non espressamente citati. La signora dichiara di rinunciare espressamente a ricevere Pt_2
e richiedere al sig. eventuali arretrati dovuti a titolo di mantenimento stabilito in sede di Parte_1 separazione in favore della stessa e/o a titolo di aggiornamento Istat e dunque dichiara altresì di rinunciare a qualsivoglia azione di recupero somme nei confronti del sig. tale rinuncia è Parte_1 da intendersi dunque tombale sia in ordine al diritto che all'azione.
4) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. pagina 2 di 4 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AG
ZA (MB) in data 19.05.1979 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AG ZA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
Cernusco Sul Naviglio dove l'atto è stato parimenti trascritto
Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.06.2025 da 1) Parte_1
Nato a Pioltello (MI), il 06.09.1952 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Clara Manzoni presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Caponago (MB) il 11.06.1956 cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Clara Manzoni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AG ZA il 19.5.1979 (anno 1979, atto n. 12, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale in data 23.03.2007 omologato con decreto del Tribunale di
Monza in data 12.04.2007
pagina 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) L'ex casa coniugale sita in AG ZA, Via Vergana, 27, di proprietà esclusiva della signora seguiterà ad essere abitata dalla stessa e l'arredo ivi presente è da intendersi Parte_2 definitivamente assegnato alla stessa che ne potrà dunque disporre liberamente. Il sig. Parte_1 dichiara di avere prelevato prima di ora dall'ex casa familiare ogni bene personale.
2) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dunque di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile.
3) I coniugi dichiarano di avere regolamentato ogni reciproca pendenza economica e, dunque, di null'altro avere reciprocamente a pretendere per nessuna ragione, titolo e/o causa anche pregressi, benché non espressamente citati. La signora dichiara di rinunciare espressamente a ricevere Pt_2
e richiedere al sig. eventuali arretrati dovuti a titolo di mantenimento stabilito in sede di Parte_1 separazione in favore della stessa e/o a titolo di aggiornamento Istat e dunque dichiara altresì di rinunciare a qualsivoglia azione di recupero somme nei confronti del sig. tale rinuncia è Parte_1 da intendersi dunque tombale sia in ordine al diritto che all'azione.
4) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. pagina 2 di 4 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AG
ZA (MB) in data 19.05.1979 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AG ZA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
Cernusco Sul Naviglio dove l'atto è stato parimenti trascritto
Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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