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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.06.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 5316.2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Aniello Matrone, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 05.09.23, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ ... accogliere il presente ricorso ed, in accoglimento delle doglianze mosse nel merito, dichiarare infondata la pretesa dell' al recupero della somma di € CP_1
3.627,95; condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.” Ha dedotto, nello specifico, che: in data 20.04.2023, riceveva dall' di CP_1
Castellammare di Stabia comunicazione avente ad oggetto la richiesta di pagamento in relazione ad un presunto indebito pagamento;
segnatamente, l' nella detta CP_1 comunicazione faceva riferimento a prestazioni riscosse dal 02.03.2016 al 25.08.2016 per complessivi € 3.627,95 che sarebbero stati pagati indebitamente quale prestazione di indennità di disoccupazione Naspi n. 9416252016; la ricorrente, avverso la detta comunicazione, presentava ricorso al Comitato Provinciale competente con istanza telematica n. 5101.18/05/2023.0156689 del 18.05.2023; la predetta comunicazione non sortiva esito alcuno. Ha eccepito l'assenza di motivazione e la genericità della motivazione. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall'Istituto previdenziale convenuto, avente ad oggetto la richiesta di restituzione dell'importo di € 3.627,95 che sarebbero stati pagati indebitamente quale prestazione di indennità di disoccupazione Naspi. L' , nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che le somme Controparte_2 liquidate a titolo di prestazioni previdenziali nell'anno 2016 erano divenute indebite a seguito dell'annullamento del rapporto di lavoro ricorrente, venendo meno i presupposti di legge per l'accesso alla NaSpI. Invero, si evince dall'allegato verbale ispettivo del 29.6.2022, che il rapporto di lavoro, presupposto per l'erogazione della prestazione goduta dalla ricorrente, intercorso tra la stessa e la società CI.BEV.IT srl, società operante nel settore della vendita di bevande, era oggetto di annullamento in quanto ritenuto inesistente. Per effetto dell'annullamento del rapporto di lavoro, sul presupposto della cui esistenza la ricorrente aveva maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, la prestazione risulta illegittimamente corrisposta. Difatti, non può esser riconosciuto il diritto alla prestazione in assenza del requisito per l'erogazione della prestazione, ossia la cessazione di un valido rapporto di lavoro. L' ha inoltre documentato l'avvenuta notifica del provvedimento di CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro avverso il quale non risulta proposta impugnazione. L'eccezione circa l'assenza di prova dell'effettiva percezione delle somme in questione, formulata solo nelle note di trattazione scritta dl 3.6.25, è tardiva ed appare pretestuosa, in quanto contraddittoria rispetto all'iniziale prospettazione difensiva. Peraltro, per completezza argomentativa, si osserva che le specifiche e concrete circostanze relative alla vicenda in esame, escludono che vi sia un legittimo affidamento, meritevole di tutela, della ricorrente nel percepire le somme oggetto di indebito, atteso che l'indebito scaturisce dall'annullamento del rapporto di lavoro, in seguito a verifica ispettiva, come documentato dal verbale di accertamento allegato dall' . CP_1
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Si comunichi. Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 10.06.25
Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.06.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 5316.2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Aniello Matrone, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 05.09.23, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ ... accogliere il presente ricorso ed, in accoglimento delle doglianze mosse nel merito, dichiarare infondata la pretesa dell' al recupero della somma di € CP_1
3.627,95; condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.” Ha dedotto, nello specifico, che: in data 20.04.2023, riceveva dall' di CP_1
Castellammare di Stabia comunicazione avente ad oggetto la richiesta di pagamento in relazione ad un presunto indebito pagamento;
segnatamente, l' nella detta CP_1 comunicazione faceva riferimento a prestazioni riscosse dal 02.03.2016 al 25.08.2016 per complessivi € 3.627,95 che sarebbero stati pagati indebitamente quale prestazione di indennità di disoccupazione Naspi n. 9416252016; la ricorrente, avverso la detta comunicazione, presentava ricorso al Comitato Provinciale competente con istanza telematica n. 5101.18/05/2023.0156689 del 18.05.2023; la predetta comunicazione non sortiva esito alcuno. Ha eccepito l'assenza di motivazione e la genericità della motivazione. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall'Istituto previdenziale convenuto, avente ad oggetto la richiesta di restituzione dell'importo di € 3.627,95 che sarebbero stati pagati indebitamente quale prestazione di indennità di disoccupazione Naspi. L' , nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che le somme Controparte_2 liquidate a titolo di prestazioni previdenziali nell'anno 2016 erano divenute indebite a seguito dell'annullamento del rapporto di lavoro ricorrente, venendo meno i presupposti di legge per l'accesso alla NaSpI. Invero, si evince dall'allegato verbale ispettivo del 29.6.2022, che il rapporto di lavoro, presupposto per l'erogazione della prestazione goduta dalla ricorrente, intercorso tra la stessa e la società CI.BEV.IT srl, società operante nel settore della vendita di bevande, era oggetto di annullamento in quanto ritenuto inesistente. Per effetto dell'annullamento del rapporto di lavoro, sul presupposto della cui esistenza la ricorrente aveva maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, la prestazione risulta illegittimamente corrisposta. Difatti, non può esser riconosciuto il diritto alla prestazione in assenza del requisito per l'erogazione della prestazione, ossia la cessazione di un valido rapporto di lavoro. L' ha inoltre documentato l'avvenuta notifica del provvedimento di CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro avverso il quale non risulta proposta impugnazione. L'eccezione circa l'assenza di prova dell'effettiva percezione delle somme in questione, formulata solo nelle note di trattazione scritta dl 3.6.25, è tardiva ed appare pretestuosa, in quanto contraddittoria rispetto all'iniziale prospettazione difensiva. Peraltro, per completezza argomentativa, si osserva che le specifiche e concrete circostanze relative alla vicenda in esame, escludono che vi sia un legittimo affidamento, meritevole di tutela, della ricorrente nel percepire le somme oggetto di indebito, atteso che l'indebito scaturisce dall'annullamento del rapporto di lavoro, in seguito a verifica ispettiva, come documentato dal verbale di accertamento allegato dall' . CP_1
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Si comunichi. Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 10.06.25
Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè