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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 970 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale, vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
NTIA (NA) alla Via Donizetti 4 angolo Via Primicerio n. 86, presso lo studio dell'avv.
Raffaele Marciano, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Agropoli alla Controparte_1 via Pio X n. 14 presso lo studio dell'avv. Giancarlo GiannellaGiancarlo Giannella, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHE'
, ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Felice Lentini e CP_2 C.F._2 dall'avv. Lorenzo Bocchino, con i quali elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Salerno, al C.so Garibaldi n. 103, come da mandato in atti;
CHIAMATO IN CAUSA
D' ( , elettivamente domiciliato in Giffoni Valle Piana alla CP_3 C.F._3 via Antonio Andria n. 18 presso lo studio dell'avv. Gerardo Vassallo, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CHIAMATO IN CAUSA
1 in persona del legale rappresetante p.t., elettivamente domiciliata in Salerno alla CP_4 via Michele Conforti n. 4, presso lo studio dell'avv. Alma Alfano, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di chiamata in causa;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4/3/2025.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra – premesso di essere proprietaria di un appartamento sito in Parte_1
– lamentava che lo stesso avesse subito lesioni in vari punti a causa di uno sbancamento CP_1 di terreno realizzato dal Comune di tra i mesi di gennaio/febbraio 2008 al fine di CP_1 allargare la strada di accesso al palazzetto dello sport.
Deduceva di aver introdotto dapprima un procedimento di accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Vallo della Lucania (N.R.G. 1437/2008) e successivamente un'azione di denuncia di nuova opera e danno temuto (Trib. Vallo Della Lucania - R.G. n. 2030/2008), all'esito della quale era stato ordinato al Comune di di eseguire le opere indicate dal CTU, con CP_1 esclusione di quelle afferenti alla messa in sicurezza dello stabile ove era allocato il suo appartamento, perchè a lei spettanti.
Aggiungeva di aver diritto ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali ed anche morali perché, in base agli accertamenti tecnici la responsabilità di quanto accaduto si apparteneva al e chiedeva la condanna della predetta amministrazione Controparte_1 comunale al risarcimento dei danni materiali pari ad € 100.000,00 e dei danni morali, nonché la condanna dello stessa al pagamento delle spese di CTP e CTU relative al procedimento R.G. n.
1437/2008 e delle spese del giudizio.
Il si costituiva in giudizio, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento Controparte_1 dei presunti danni lamentati dall'attrice, il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stati i lavori appaltati ed eseguiti, in totale autonomia, dalla ditta ” e il difetto di CP_2 legittimativa attiva della sig.ra ed in ogni caso concludeva nel merito per il Parte_1 rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese. Chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la ditta appaltatrice dei lavori ” ed il progettista/direttore dei CP_2 lavori arch. , al fine di essere garantito e tenuto indenne da ogni conseguenza Controparte_5 pregiudizievole che potesse derivargli dal giudizio.
2 Entrambi i chiamati in causa si costituivano in giudizio.
Il sig. rappresentava di aver progettato e diretto i lavori di costruzione della Controparte_5 strada in maniera professionale e scripolosa, che il fabbricato dell'attrice già prima dell'inizio dei lavori presentava delle vecchie fessurazioni, che erano emerse nel corso di un sopralluogo eseguito dal geometra prima dell'inizio dei lavori, al quale aveva assistito la stessa sig.ra CP_2
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Pt_1
Il sig. si costituiva, contestava la domanda attorea, nonché le deduzioni del CP_2 [...]
concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Deduceva di essere CP_1 estraneo ad ogni addebito di responsabilità per i lamentati fatti, avendo eseguito i lavori appaltati a perfetta regola d'arte, di aver prima dell'inizio dei lavori, documentato con molteplici fotografie le lesioni presenti nell'unità immobiliare dell'attrice e che quest'ultima, pur essendo a conoscenza della vetustà delle lesioni e pur essendo in possesso delle copie della documentazione fotografica eseguita prima della realizzazione della strada, aveva omesso di rendere note tali circostanze, chiedendo in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa la , per essere CP_4 manlevato nella denegata ipotesi di soccombenza.
La si costituiva e, sul presupposto della non riconducibilità delle lesioni alla condotta CP_4 dell'assicurato e dell'esclusione in ogni caso dalla polizza stipulata dei danni derivanti da cedimenti e franamenti di terreni, concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale e l'ammissione di consulenza tecnica di ufficio;
all'esito, dopo alcuni rinvii determinati da esigenze di ruolo, il Tribunale assumeva la causa in decisione sulle note depositate ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4/3/2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda non merita accoglimento.
L'immobile di parte attrice è ubicato nel comune di catastalmente individuato al foglio CP_1
6 particella 843 (ex 776), si presenta con pianta rettangolare, disposto con asse principale in direzione OVEST-EST, misurante all'incirca 25.5 m per 10 m, presenta un piano terreno, sottostrada, un primo livello, accessibile dalla strada, ed un secondo livello ed è composto da due unità strutturalmente separate da una intercapedine, in parte occupata dal vano scala, coperte da un'unica tettoia. Ha struttura portante in muratura.
Il consulente tecnico di ufficio, dopo aver effettuato una dettagliata descrizione dei luoghi, delle fessurazioni rilevate e del loro andamento, dei lavori eseguiti, nonché delle condizioni geologiche del terreno escludeva che le lesioni presenti nell'immobile dell'attrice fossero riconducibili
3 all'esecuzione dei lavori di ampliamento della strada che conduce al Palazzetto dello Sport di
CP_1
Si legge nelle conclusioni: “A parere dello scrivente la lesione esaminata è da ricondurre ad un cedimento del solaio (dovuto ad un eventuale sovraccarico dello stesso oppure ad una non perfetta esecuzione dell'opera).Non siamo al cospetto di fenomeni franosi né pregressi e né attuali inerenti l'area di sedime della proprietà benché Pt_1 siano trascorsi oltre 10 anni dalla realizzazione del muro dedotto in giudizio.E se per mera completezza di esame
è stata ricercata una necessaria congruenza fra una ipotetica frana e le lesioni esaminate, essa non è stata rinvenuta, attesa l'impossibilità di correlare il danno esaminato alla costruzione del muro.Quindi, si conferma, che la lesione indicata dalla e visibili, nei vari angoli prospettici, nelle foto da n. 8 a n. 11, sono da imputare al solo Pt_1 cedimento del solaio che funge da copertura del piano primo e di calpestio del secondo piano.Pertanto i danni non sono ascrivibili ai lavori di ampliamento della strada di accesso del palazzetto dello sport eseguiti nel gennaio- febbraio 2008 danni rilevati all'interno del fabbricato attoreo, sono preesistenti all'inizio dei lavori di ampliamento della strada di accesso al palazzetto dello sport. Quanto detto indicato è dimostrato da due elementi: All'interno della produzione dell'Avv. Lorenzo Bocchino per la ditta esecutrice dei lavori , è presente una CP_2 relazione fotografica depositata in cancelleria il 21 marzo 2011 dove vengono riportate fotografie dell'immobile attoreo prima dei lavori eseguiti, anche se su dette foto non è apportata una data certa;
Nell'anno 2007 (prima dell'inizio dei lavori di ampliamento avvenuti all'inizio del 2008) sono stati apposti dei "vetrini" a ridosso delle lesioni, finalizzati ad evidenziare eventuali movimenti della struttura, posti in prossimità dell'angolo sud-est dell'immobile, come visibile nella foto successiva;
Non esiste nesso di casualità, tra i danni riportati nell'immobile attoreo ( ), e i lavori di ampliamento della strada di accesso al palazzetto dello sport, commissionati Parte_1 dal di , diretti dall'arch. ed eseguiti dalla ditta . Quanto CP_1 CP_1 Controparte_5 CP_2 indicato è stato ampliamente descritto nei paragrafi precedenti, sia dal punto di vista: tecnico-scientifico, con uno studio delle lesioni, e di cosa avrebbe invece provocato un probabile evento franoso;
sia dal punto di vista tecnico- geologico dell'area interessata”.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “..il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili”; il consulente tecnico di ufficio rispondeva anche a tutte le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte attrice, che peraltro non provvedeva neanche al deposito della comparsa conclusionale.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
4 Come a tutti noto in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli – e ciò non è accaduto nel caso in esame - manifestamente infondata o palesemente arbitraria (cfr. Cass. civ. n. 6144/2024). In particolare per quanto concerne la posizione della e l'eccezione avente ad oggetto la non CP_4 operatività della polizza, si evidenzia che le esclusioni disciplinate avevano ad oggetto unicamente le ipotesi di cedimento e franamento del terreno e non anche quelle di sbancamento e che il testimone , ascoltato all'udienza del 29/1/2014 rappresentava che il quadro Testimone_1 fessurativo oggetto delle fotografie prodotte dal chiamato in causa era antecedente CP_2 all'esecuzione dei lavori per l'allargamento della strada oggetto di causa.
Parte attrice sarà, dunque, tenuta a rimborsare le spese sia all'attrice, sia ai terzi chiamati in causa, nonché a sostenere le spese di consulenza tecnica di ufficio ( cfr. Cass. Civ. n. 31868/2023: “Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato gli attori alla rifusione delle spese nei confronti dei terzi chiamati, nonostante la convenuta chiamante fosse risultata soccombente rispetto ad una delle domande proposte, in relazione alla quale pure doveva considerarsi effettuata la chiamata di terzi)”).
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 26/5/2009 dalla sig.ra nei confronti del con la chiamata in causa dei Parte_1 Controparte_1 sigg. e , nonchè della in persona del legale CP_2 Controparte_5 CP_4 rappresentante p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la sig.ra al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
in persona del p.t., dei sigg. e , Controparte_1 CP_6 CP_2 Controparte_5 nonchè della in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in CP_4
5 complessive euro 3.200,00 ciascuno, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge;
pone le spese di consulenza tecnica di ufficio, come già liquidate, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Vallo della Lucania, 13/6/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 970 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale, vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
NTIA (NA) alla Via Donizetti 4 angolo Via Primicerio n. 86, presso lo studio dell'avv.
Raffaele Marciano, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Agropoli alla Controparte_1 via Pio X n. 14 presso lo studio dell'avv. Giancarlo GiannellaGiancarlo Giannella, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHE'
, ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Felice Lentini e CP_2 C.F._2 dall'avv. Lorenzo Bocchino, con i quali elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Salerno, al C.so Garibaldi n. 103, come da mandato in atti;
CHIAMATO IN CAUSA
D' ( , elettivamente domiciliato in Giffoni Valle Piana alla CP_3 C.F._3 via Antonio Andria n. 18 presso lo studio dell'avv. Gerardo Vassallo, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CHIAMATO IN CAUSA
1 in persona del legale rappresetante p.t., elettivamente domiciliata in Salerno alla CP_4 via Michele Conforti n. 4, presso lo studio dell'avv. Alma Alfano, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di chiamata in causa;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4/3/2025.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra – premesso di essere proprietaria di un appartamento sito in Parte_1
– lamentava che lo stesso avesse subito lesioni in vari punti a causa di uno sbancamento CP_1 di terreno realizzato dal Comune di tra i mesi di gennaio/febbraio 2008 al fine di CP_1 allargare la strada di accesso al palazzetto dello sport.
Deduceva di aver introdotto dapprima un procedimento di accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Vallo della Lucania (N.R.G. 1437/2008) e successivamente un'azione di denuncia di nuova opera e danno temuto (Trib. Vallo Della Lucania - R.G. n. 2030/2008), all'esito della quale era stato ordinato al Comune di di eseguire le opere indicate dal CTU, con CP_1 esclusione di quelle afferenti alla messa in sicurezza dello stabile ove era allocato il suo appartamento, perchè a lei spettanti.
Aggiungeva di aver diritto ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali ed anche morali perché, in base agli accertamenti tecnici la responsabilità di quanto accaduto si apparteneva al e chiedeva la condanna della predetta amministrazione Controparte_1 comunale al risarcimento dei danni materiali pari ad € 100.000,00 e dei danni morali, nonché la condanna dello stessa al pagamento delle spese di CTP e CTU relative al procedimento R.G. n.
1437/2008 e delle spese del giudizio.
Il si costituiva in giudizio, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento Controparte_1 dei presunti danni lamentati dall'attrice, il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stati i lavori appaltati ed eseguiti, in totale autonomia, dalla ditta ” e il difetto di CP_2 legittimativa attiva della sig.ra ed in ogni caso concludeva nel merito per il Parte_1 rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese. Chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la ditta appaltatrice dei lavori ” ed il progettista/direttore dei CP_2 lavori arch. , al fine di essere garantito e tenuto indenne da ogni conseguenza Controparte_5 pregiudizievole che potesse derivargli dal giudizio.
2 Entrambi i chiamati in causa si costituivano in giudizio.
Il sig. rappresentava di aver progettato e diretto i lavori di costruzione della Controparte_5 strada in maniera professionale e scripolosa, che il fabbricato dell'attrice già prima dell'inizio dei lavori presentava delle vecchie fessurazioni, che erano emerse nel corso di un sopralluogo eseguito dal geometra prima dell'inizio dei lavori, al quale aveva assistito la stessa sig.ra CP_2
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Pt_1
Il sig. si costituiva, contestava la domanda attorea, nonché le deduzioni del CP_2 [...]
concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Deduceva di essere CP_1 estraneo ad ogni addebito di responsabilità per i lamentati fatti, avendo eseguito i lavori appaltati a perfetta regola d'arte, di aver prima dell'inizio dei lavori, documentato con molteplici fotografie le lesioni presenti nell'unità immobiliare dell'attrice e che quest'ultima, pur essendo a conoscenza della vetustà delle lesioni e pur essendo in possesso delle copie della documentazione fotografica eseguita prima della realizzazione della strada, aveva omesso di rendere note tali circostanze, chiedendo in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa la , per essere CP_4 manlevato nella denegata ipotesi di soccombenza.
La si costituiva e, sul presupposto della non riconducibilità delle lesioni alla condotta CP_4 dell'assicurato e dell'esclusione in ogni caso dalla polizza stipulata dei danni derivanti da cedimenti e franamenti di terreni, concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale e l'ammissione di consulenza tecnica di ufficio;
all'esito, dopo alcuni rinvii determinati da esigenze di ruolo, il Tribunale assumeva la causa in decisione sulle note depositate ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4/3/2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda non merita accoglimento.
L'immobile di parte attrice è ubicato nel comune di catastalmente individuato al foglio CP_1
6 particella 843 (ex 776), si presenta con pianta rettangolare, disposto con asse principale in direzione OVEST-EST, misurante all'incirca 25.5 m per 10 m, presenta un piano terreno, sottostrada, un primo livello, accessibile dalla strada, ed un secondo livello ed è composto da due unità strutturalmente separate da una intercapedine, in parte occupata dal vano scala, coperte da un'unica tettoia. Ha struttura portante in muratura.
Il consulente tecnico di ufficio, dopo aver effettuato una dettagliata descrizione dei luoghi, delle fessurazioni rilevate e del loro andamento, dei lavori eseguiti, nonché delle condizioni geologiche del terreno escludeva che le lesioni presenti nell'immobile dell'attrice fossero riconducibili
3 all'esecuzione dei lavori di ampliamento della strada che conduce al Palazzetto dello Sport di
CP_1
Si legge nelle conclusioni: “A parere dello scrivente la lesione esaminata è da ricondurre ad un cedimento del solaio (dovuto ad un eventuale sovraccarico dello stesso oppure ad una non perfetta esecuzione dell'opera).Non siamo al cospetto di fenomeni franosi né pregressi e né attuali inerenti l'area di sedime della proprietà benché Pt_1 siano trascorsi oltre 10 anni dalla realizzazione del muro dedotto in giudizio.E se per mera completezza di esame
è stata ricercata una necessaria congruenza fra una ipotetica frana e le lesioni esaminate, essa non è stata rinvenuta, attesa l'impossibilità di correlare il danno esaminato alla costruzione del muro.Quindi, si conferma, che la lesione indicata dalla e visibili, nei vari angoli prospettici, nelle foto da n. 8 a n. 11, sono da imputare al solo Pt_1 cedimento del solaio che funge da copertura del piano primo e di calpestio del secondo piano.Pertanto i danni non sono ascrivibili ai lavori di ampliamento della strada di accesso del palazzetto dello sport eseguiti nel gennaio- febbraio 2008 danni rilevati all'interno del fabbricato attoreo, sono preesistenti all'inizio dei lavori di ampliamento della strada di accesso al palazzetto dello sport. Quanto detto indicato è dimostrato da due elementi: All'interno della produzione dell'Avv. Lorenzo Bocchino per la ditta esecutrice dei lavori , è presente una CP_2 relazione fotografica depositata in cancelleria il 21 marzo 2011 dove vengono riportate fotografie dell'immobile attoreo prima dei lavori eseguiti, anche se su dette foto non è apportata una data certa;
Nell'anno 2007 (prima dell'inizio dei lavori di ampliamento avvenuti all'inizio del 2008) sono stati apposti dei "vetrini" a ridosso delle lesioni, finalizzati ad evidenziare eventuali movimenti della struttura, posti in prossimità dell'angolo sud-est dell'immobile, come visibile nella foto successiva;
Non esiste nesso di casualità, tra i danni riportati nell'immobile attoreo ( ), e i lavori di ampliamento della strada di accesso al palazzetto dello sport, commissionati Parte_1 dal di , diretti dall'arch. ed eseguiti dalla ditta . Quanto CP_1 CP_1 Controparte_5 CP_2 indicato è stato ampliamente descritto nei paragrafi precedenti, sia dal punto di vista: tecnico-scientifico, con uno studio delle lesioni, e di cosa avrebbe invece provocato un probabile evento franoso;
sia dal punto di vista tecnico- geologico dell'area interessata”.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “..il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili”; il consulente tecnico di ufficio rispondeva anche a tutte le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte attrice, che peraltro non provvedeva neanche al deposito della comparsa conclusionale.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
4 Come a tutti noto in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli – e ciò non è accaduto nel caso in esame - manifestamente infondata o palesemente arbitraria (cfr. Cass. civ. n. 6144/2024). In particolare per quanto concerne la posizione della e l'eccezione avente ad oggetto la non CP_4 operatività della polizza, si evidenzia che le esclusioni disciplinate avevano ad oggetto unicamente le ipotesi di cedimento e franamento del terreno e non anche quelle di sbancamento e che il testimone , ascoltato all'udienza del 29/1/2014 rappresentava che il quadro Testimone_1 fessurativo oggetto delle fotografie prodotte dal chiamato in causa era antecedente CP_2 all'esecuzione dei lavori per l'allargamento della strada oggetto di causa.
Parte attrice sarà, dunque, tenuta a rimborsare le spese sia all'attrice, sia ai terzi chiamati in causa, nonché a sostenere le spese di consulenza tecnica di ufficio ( cfr. Cass. Civ. n. 31868/2023: “Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato gli attori alla rifusione delle spese nei confronti dei terzi chiamati, nonostante la convenuta chiamante fosse risultata soccombente rispetto ad una delle domande proposte, in relazione alla quale pure doveva considerarsi effettuata la chiamata di terzi)”).
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 26/5/2009 dalla sig.ra nei confronti del con la chiamata in causa dei Parte_1 Controparte_1 sigg. e , nonchè della in persona del legale CP_2 Controparte_5 CP_4 rappresentante p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la sig.ra al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
in persona del p.t., dei sigg. e , Controparte_1 CP_6 CP_2 Controparte_5 nonchè della in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in CP_4
5 complessive euro 3.200,00 ciascuno, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge;
pone le spese di consulenza tecnica di ufficio, come già liquidate, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Vallo della Lucania, 13/6/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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