Articolo 1927 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1926Articolo 1917 bis
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9 ottobre 2010
Art. 1927. Reversibilita' dei benefici economici 1. E' ammessa, a domanda, la reversibilita' del beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare perdute, o delle quali e' stata sospesa la facolta' di fregiarsi, a favore delle stesse persone di famiglia per le quali la reversibilita' stessa e' consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato, salvo quanto previsto dall'articolo 1422.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010