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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 666/2020 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Cos. Fisc. ) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Francesca Galloni, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via E. Fermi n. 6 attrice
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. e Partita IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Luca Zitiello e dall'Avv. Benedetta Musco Carbonaro, in virtù di procura agli atti, e domiciliato presso i loro indirizzi PEC
e Email_1
Email_2
convenuta
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'attrice (cfr. note in funzione di partecipazione all'udienza di p.c. del 18.11.2022, tenutasi a “trattazione scritta”, ex art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020):
“Nel merito: Voglia il Tribunale di Massa
1) Accertare e dichiarare la nullità o l'annullabilità dei contratti di acquisto dei diamanti oggetto del presente giudizio qualificandoli come servizio di investimento e/o intermediazione finanziaria, per violazione degli articoli
21 e seguenti del TUIF nonché ai sensi dell'articolo 30 dello stesso TUIF e conseguentemente condannare alla restituzione della Controparte_1
somma versata dall'attrice per complessivi euro 35.290,6 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni.
2 In ulteriore ipotesi accertata la responsabilità contrattuale della convenuta , da inadempimento contrattuale per violazione CP_1
degli obblighi imposti dal TUIF, condannare la medesima alla restituzione della somma versata dall'attrice per circa euro 35.290,6 o nella diversa somma che verrà accertata e/o ritenuta di giustizia e/o di equità. e/o al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario ovvero al pagamento maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni.
3) In ipotesi che il contratto intercorso tra l'attrice e la convenuta P_
, sia qualificabile come contratto rientrante nelle attività che la
[...] P_
2 svolge quali attività connesse a quella bancaria che l'art. 8 comma 3 del
D.M. Tesoro 6/7/1994 definisce come “attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata” aggiungendo che “A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di a) informazione commerciale;
b) locazione di cassette di sicurezza” e/o quale attività di carattere contrattuale, accerti e riconosca la responsabilità della
per violazione di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., e/o lo dichiari Parte_2
nullo (anche per carenza di licenza di P.S. in capo alle convenute) o annullabile per errore o dolo, ai sensi degli articoli 1428, 1429 e 1439 c.c.,
o secondo quanto previsto in materia di diritto del consumo con particolare riferimento alla violazione di cui alla normativa prevista in materia di pratica commerciale scorretta e/o pubblicità ingannevole e/o per la violazione in materia di diritto di recesso, imputabile alla convenuta e conseguentemente condannarla al pagamento della somma riscossa di complessivi € 35.290,6 o nella diversa somma che verrà accertata e/o ritenuta di giustizia e/o di equità, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni.
4) Sempre nell'ipotesi in cui il contratto intercorso sia qualificabile come vendita di cose mobili (diamanti), stante l'attività professionale della convenuta, la consulenza resa, la sollecitazione all'acquisto svolta affinchè
l'attrice acquistasse le pietre, condanni appunto la convenuta al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale arrecati alla stessa, ovvero a titolo di responsabilità ex articolo 2043 c.c., nella misura di
€.35.290,6 o che sarà ritenuta equa e di giustizia oltre ad interessi e rivalutazione.
5) Per concludere, ed in ogni caso a prescindere dall'esito delle precedenti domande, condanni la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali ed esistenziali subiti dalla attrice quali consumatrice e risparmiatrice, per le condotte commerciali scorrette ed ingannevoli per le quali è stata inflitta la sanzione da parte dell'AGCM a carico della convenuta, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia.
6) Il tutto oltre spese e compensi legali.”
3
Per la convenuta (cfr. note in funzione di partecipazione all'udienza di p.c. del 18.11.2022, tenutasi a “trattazione scritta”, ex art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. in preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in P_
ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in atti e, per
l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attrice per carenza dei presupposti di legge;
2. in via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'attrice in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in atti;
3. in subordine:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo alla
Sig.ra ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi Pt_1 danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore della medesima nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a P_ qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore dell'attrice, ridurre
l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
4. in via istruttoria:
- per i motivi esposti in atti, respingere le istanze istruttorie avversarie;
5. in ogni caso:
- dichiarare tenuta e condannare l'attrice al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.”
4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1
chiedendo, in via principale, venisse dichiarata la Controparte_1
nullità, per violazione di disciplina di legge imperativa (artt. 21 e segg. e 30
T.U.I.F.), dei contratti di compravendita di diamanti stipulati il 28.06.2016 ed il 26.10.2016, al prezzo di complessivi € 35.290,60, tra la stessa attrice e la venditrice su Parte_3 sollecitazione all'acquisto posta in essere dal personale dell'istituto di credito, che ebbe a proporle tale investimento in beni “rifugio”, indicandolo come garantito e sicuro, prospettando un rendimento del 4-5% netto annuo nel medio periodo, nell'ipotesi che l'operazione venisse qualificata come servizio di investimento e/o intermediazione finanziaria, ovvero, in alternativa, per l'annullamento degli stessi contratti per dolo, ex artt. 1428,
1429 e 1439 c.c., essendosi il rendimento dei diamanti quale forma di investimento rivelato inferiore a quello prospettatole;
instando, altresì, per la restituzione della somma suindicata complessiva corrisposta a titolo di prezzo, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, “patrimoniali, morali ed esistenziali” che assumeva di aver subito. In subordine, previo accertamento della responsabilità contrattuale della banca convenuta per violazione degli obblighi imposti dal T.U.I.F., essendo l'acquisto dei diamanti avvenuto per effetto dell'attività di promozione e sollecitazione dalla stessa posta in essere, qualificabile quale attività “connessa”, a quella tipicamente bancaria, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro
06.07.1994 - attività, peraltro, consistita nella diffusione di informazioni commerciali scorrette e in pubblicità ingannevole presso la clientela, ai sensi della disciplina consumeristica - chiedeva la declaratoria della nullità dei medesimi contratti o l'annullamento degli stessi, sempre ex artt. 1428,
5 1429 e 1439 c.c., ovvero in forza della disciplina in materia di diritto dei consumatori e/o per la violazione del diritto di recesso, Controparte_1 venisse condannata alla restituzione dell'anzidetta somma corrispondente al prezzo versato per l'acquisto dei diamanti, sempre maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali. In via ulteriormente gradata, nell'ipotesi che l'operazione fosse sussumibile nello schema della compravendita, istava per la condanna della controparte al risarcimento dei danni (a titolo di responsabilità contrattuale o aquiliana, ex art. 2043
c.c.), in misura corrispondente all'anzidetto complessivo prezzo versato, oltre accessori di legge.
Deduceva l'attrice: di essere ella stessa dipendente di e correntista del Controparte_1 medesimo istituto di credito, essendo stata indotta all'acquisto dei diamanti, quale forma di investimento, in virtù delle rassicurazioni fornite del personale della banca addetto alla collocazione dei titoli, in relazione al rendimento dell'operazione, alla possibilità di rivendere agevolmente ed a condizioni vantaggiose i diamanti e, in riferimento al secondo acquisto, anche in virtù della documentazione nell'occasione rammostratale, inerente al rendimento ottenuto da quelli oggetto della prima operazione, prospettazione rivelatasi non veritiera;
di aver deciso di non tenere le pietre presso di sé, essendo state acquistate soltanto in funzione di investimento;
che di lì a poco era stata dichiarata fallita, non avendo sortito Parte_3
esito la richiesta alla curatela volta alla consegna dei diamanti acquistati e detenuti in deposito dalla medesima venditrice;
che la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva acclarato, con proprio provvedimento, la falsità delle informazioni e delle quotazioni diramate da in riferimento al mercato finanziario Parte_3 dei diamanti, ravvisando profili di scorrettezza nell'operato della stessa e di altri operatori del settore, consistito nella divulgazione di false informazioni circa le caratteristiche dell'investimento, il valore della merce e la convenienza economica del relativo acquisto ed in pratiche
6 commerciali ingannevoli, attività nelle quali aveva concorso la banca convenuta, tramite il proprio personale, a fronte del riconoscimento da parte della stessa di commissioni in favore di quest'ultima per la Parte_3
collaborazione prestata;
che la condotta del personale della banca aveva violato il canone di diligenza qualificata (ex art 1176 c.c.) ed il dovere di correttezza professionale esigibile nei confronti dello stesso istituto, nel cui esatto adempimento la medesima attrice aveva prestato legittimo ed incolpevole affidamento.
Si costituiva resistendo alle avverse pretese e negando Controparte_1
ogni responsabilità. Contestava di aver svolto, tramite il proprio personale, attività promozionale o di sollecitazione all'acquisto dei diamanti da parte dell'attrice, avendo ella manifestato autonomamente la volontà di acquistarli consultando le brochures informative disponibili presso i locali della banca e sottoscrivendo la proposta di acquisto predisposta da
[...]
con contestuale adesione alle condizioni di vendita accluse al Pt_3 modulo contrattuale, essendo la a conoscenza della “convenzione Pt_1 di segnalazione” conclusa dalla medesima banca e la predetta società venditrice, in virtù della quale la prima si era impegnata a segnalare alla seconda i clienti che avessero manifestato l'intenzione di investire in diamanti;
di essersi limitata ad inoltrare alla preponente in forza della Parte_3
richiamata convenzione, le proposte di acquisto provenienti dalla dipendente – cliente, sottoscritte nel giugno e nell'ottobre del 2016, senza aver mai fornito informazioni o rassicurazioni di sorta in ordine alla convenienza dell'investimento, nè collaborato nella gestione del rapporto di compravendita, intercorso esclusivamente con la venditrice;
di non essere tenuta a controllare l'attendibilità e l'esattezza delle informazioni commerciali diffuse dalla venditrice e di non avere Parte_3 alcun obbligo di verifica circa l'adeguatezza e congruità del prezzo versato dall'acquirente, dipendente dall'andamento del mercato di riferimento, non soggetto a quotazioni ufficiali;
7 di essere carente di legittimazione passiva in relazione alla pretesa restitutoria avente ad oggetto il prezzo delle pietre preziose corrisposto dall'acquirente, così come in riferimento all'azione risarcitoria a titolo di responsabilità contrattuale, essendo stati i contratti di compravendita dei diamanti conclusi dalla con Pt_1 Parte_3
che, risultando tuttora la proprietaria dei diamanti dalla stessa Pt_1 acquistati, il presunto danno patrimoniale, conseguente all'asserita constatata minusvalenza della merce, non poteva considerarsi effettivamente tale, in considerazione delle oscillazioni di valore cui erano soggette le pietre preziose nel mercato di riferimento;
di avere essa stessa confidato in buona fede, sia all'atto della conclusione della mentovata convenzione di segnalazione, sia al momento in cui ebbe a segnalarle l'interesse all'acquisto manifestato dall'attrice, nella solidità economica di Parte_3 che il provvedimento dell'AGCM richiamato dalla controparte era privo di efficacia vincolante ai fini della decisione della controversia ed era stato impugnato in sede di giustizia amministrativa, dapprima dinanzi al T.A.R.
Lazio ed, in seguito, dinanzi al Consiglio di Stato, non facendo esso, comunque, specifico riferimento alla fattispecie concreta per cui è giudizio;
che l'operazione avente ad oggetto l'acquisto dei diamanti non era riconducibile alla disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u) e degli artt. 94 e segg. del T.U.I.F., anche in ragione della carenza di garanzia di profitto nelle condizioni generali di vendita allegate alle proposte di acquisto sottoscritte dalla
, essendo inapplicabile alla fattispecie, altresì, la normativa in Pt_1
materia di servizi di investimento, di cui al D.Lgs. n. 58/1998; che il proprio personale non aveva posto in essere raggiri o artifici di sorta al fine di carpire il consenso contrattuale dell'attrice nella conclusione della compravendita dei diamanti, difettando la propria legittimazione passiva per essere essa estranea al rapporto di compravendita, essendo destituita di fondamento, del resto, anche l'alternativa azione di nullità dei relativi
8 contratti, non essendo ravvisabile violazione di sorta dell'art. 127 del
T.U.L.P.S.; che non sussisteva a proprio carico, del resto, responsabilità risarcitoria di natura contrattuale da “contatto sociale”, fondato sul mero ipotetico affidamento, da parte dell'acquirente, sulla diligenza e correttezza professionale del personale della banca, non gravando sulla stessa convenuta alcun obbligo di protezione della propria dipendente-cliente rispetto ad un rapporto contrattuale intercorso tra la stessa ed altro soggetto, né potendosi configurare, in capo all'attrice, legittimo affidamento di sorta, meritevole di tutela, sull'operato del suddetto personale, dovendosi altresì escludere il proprio coinvolgimento nella responsabilità risarcitoria dedotta anche sotto il profilo extracontrattuale, in difetto di condotte illecite ascrivibili alla medesima banca convenuta ed al proprio personale, così come del nesso causale tra detto operato ed i danni oggetto dell'avversa azione risarcitoria, avendo, in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della medesima, la concorso Pt_1
colposamente a cagionare il danno patrimoniale lamentato;
che tale pregiudizio non poteva comunque ammontare alla somma corrispondente al prezzo versato alla venditrice, quanto, in ipotesi, alla differenza tra il prezzo pagato ed il valore di mercato medio delle pietre al momento dell'acquisto, dovendosi considerare che i listini di stima più accreditati in uso nel mercato di riferimento si riferiscono al valore delle pietre al grezzo (espresso in dollari), non tenendo conto dell'IVA, delle commissioni e dei costi aggiuntivi che vengono in rilievo nella filiera di intermediazione, in riferimento ai servizi relativi al deposito dei preziosi in locali custoditi, al loro tatuaggio, all'eventuale stipulazione di polizza assicurativa;
che la pretesa risarcitoria inerente ai danni non patrimoniali era destituita di fondamento e, comunque, carente di prova ed, ancor prima, di specifica allegazione.
Concludeva, in via principale, per il rigetto delle avverse domande e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'azione risarcitoria,
9 nella riduzione del ristoro in favore dell'attrice in misura proporzionale al concorso colposo della medesima nella causazione dei presunti danni.
La causa, istruita in forma documentale e con l'assunzione di prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte ex art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020 (convertito in L. n.
77/2020), in funzione di partecipazione all'udienza “cartolare” del
18.11.2022, come in epigrafe trascritte.
§§§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui esposti, va in primo luogo evidenziato che la domanda principale (di cui al punto 1 delle conclusioni attoree), tesa alla declaratoria della nullità dei contratti conclusi con la sottoscrizione, da parte della , delle proposte di Pt_1
acquisto dei diamanti di del 28.06.2016 e del 26.10.2016 (docc. Parte_3
1 e 6) risulta spiegata, ex art. 1418 c.c., per l'asserita violazione della disciplina imperativa di cui al T.U.I.F. (Testo Unico in materia di
Intermediazione Finanziaria – D.Lgs. n. 58/1998) – segnatamente in riferimento all'art. 21 comma 1 (che prevede che, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento gli intermediari abilitati devono “a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio
l'interesse dei clienti…; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni corrette, chiare e non fuorvianti”), al comma 1 bis del succitato art. 21 (ai sensi del quale le banche e gli intermediari finanziari “adottano ogni misura per”), all'art. 39 (che impone l'acquisizione dalla clientela di ) ed all'art. 40 dello stesso TUIF (a norma del quale gli intermediari, sulla base delle informazioni ricevute dai clienti, “valutano la specifica operazione”) – sull'assunto, presupposto dell'allegazione in esame, secondo cui l'acquisto dei diamanti tramite gli sportelli bancari costituirebbe un investimento finanziario;
ciò tenuto anche conto che la stessa attrice ha esplicitamente dedotto che le gemme de quibus
10 rappresentano (e le sarebbero state presentate in sede di contrattazione)
“beni rifugio”, categoria, questa, nella quale sono riconducibili gli asset che garantiscono il mantenimento di un valore tendenzialmente stabile, o finanche un apprezzamento, nei periodi di crisi e che possono, al contempo, essere facilmente liquidati dall'investitore minimizzando i rischi.
Ed è appena il caso di precisare che, qualora la suindicata qualificazione dell'operazione prospettata (in via principale) dall'attrice risultasse corretta, il rilievo difensivo di circa il proprio difetto della Controparte_1
qualità di parte del rapporto di compravendita non varrebbe a rendere fondata la contestazione della legittimazione passiva in relazione all'azione di nullità contrattuale, costituendo elemento tipico dell'attività di intermediazione finanziaria quello di promuovere e favorire l'acquisto, da parte dei cliente, di prodotti finanziari offerti sul mercato da soggetto terzo.
L'assunto difensivo predicato a sostegno dell'azione di nullità, così come formulata, è in realtà destituito di fondamento. L'operazione in questione, infatti, non può considerarsi alla stregua di un investimento finanziario, non trovando pertanto applicazione la disciplina prevista in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari dal succitato D.Lgs. n. 58/1998. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), TUIF, infatti, si considera “offerta al pubblico di prodotti finanziari ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari, così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”; elemento costitutivo della fattispecie di offerta al pubblico è, inoltre, la circostanza che l'attività abbia ad oggetto prodotti finanziari ai sensi dell'art. 1, comma
1, lett. u), dello stesso TUIF, strumenti finanziari e « ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”.
La stessa SO, del resto, con la comunicazione n. 13038246 del
06.05.2013, ha precisato che con la clausola “ogni altra forma di investimento finanziario” si fa riferimento alle proposte di investimento che implicano la compresenza di tre elementi: l'impiego di capitale,
11 l'aspettativa di rendimento di natura finanziaria e l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale. Tali elementi non si ravvisano nello schema tipico della commercializzazione di diamanti, fattispecie nella quale vi è il trasferimento della proprietà della res in capo all'acquirente e non sono presenti certificati rappresentativi dei diritti dei titolari destinati eventualmente a circolare nell'ambito di un “mercato secondario” appositamente organizzato;
né si presenta l'assunzione dell'impegno, da parte della società venditrice, di riacquistare il bene laddove l'acquirente dovesse avere, in futuro, intenzione di rivenderlo, essendo contemplato soltanto l'impegno della prima, sub specie di promessa del fatto di terzo, di procurarne il ricollocamento sul mercato, su mandato dell'acquirente ed attraverso l'intervento di altra società, propria controllata, in forza dell'art. 6 delle condizioni generali di vendita accluse alle proposte di acquisto (cfr. docc. 3 e 5 dimessi a corredo della comparsa di costituzione), clausola approvata dalla contraente aderente mediante specifica sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Part 1341 c.c. (“Il proponente è consapevole di non assume alcun obbligo Part di riacquistare i diamanti. Tuttavia si obbliga a far si che la sua controllata assuma un mandato dal Controparte_3
proponente ai sensi degli artt. 1703 e 1704 c.c. per ricollocare i diamanti in tempi reali di mercato”). Difetta, altresì, la prospettazione, a beneficio dell'acquirente che dovesse decidere di dismettere i diamanti, di una specifica forma di rendimento diversa, collegata e/o ulteriore rispetto al valore di quelli acquistati. Proprio in virtù di tali considerazioni, la
SO ha quindi ritenuto che la commercializzazione di diamanti non possa considerarsi un investimento finanziario, dovendosi, di conseguenza, escludere la possibilità di applicare a tali operazioni la disciplina dettata dal TUIF in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari e concludendo espressamente, per l'appunto, affermando che nella fattispecie prospettata non si tratta di un investimento « di natura finanziaria — e dunque di prodotto finanziario” dovendosi escludere, in tal guisa, “l'applicabilità, alle operazioni descritte, della complessiva disciplina
12 dettata in materia di offerta al pubblico, ivi inclusa quella concernente la pubblicità”. Siffatta conclusione trova riscontro, inoltre, anche nella definizione di strumenti finanziari fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha precisato, infatti, che gli investimenti di natura finanziaria, per essere assoggettati ai controlli di legge in quanto prodotti finanziari, debbono rispondere a caratteristiche economico-giuridiche che, se pur non tali da consentirne la riconduzione alla gamma delle fattispecie tipiche di strumenti finanziari elencate nell'art. 1 comma 2 del TUIF, siano quanto meno oggettivamente analoghe e che le caratteristiche tipiche del prodotto finanziario possono essere individuate in ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione, vale a dire di attesa di utilità, a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale e con un rischio (cfr. Cass. n. 8947/2009, Id. n. 2736/2013). In altri termini,
l'investimento finanziario consiste in ogni contratto che vede l'utilizzo di capitale e l'assunzione di un rischio a cui è correlata un'attesa di rendimento. Nell'operazione di acquisto dei diamanti parrebbero mancare questi ultimi due elementi. Siffatto orientamento risulta del resto recepito dalla prevalente e più avveduta giurisprudenza di merito (cfr., ex plurimis,
Trib. Milano, 08.06.2021, App. Milano, 16.02.2021 n. 510, Trib. Genova,
31.12.2020 n. 2273, Trib. Verona, Sez. III, 23.05.2019, in www.dejure.it).
Sulla scia di quanto precisato dalla SO, anche l'Arbitro per le
Controversie Finanziarie (ACF), del resto, si è espresso negativamente sulla possibilità di inquadrare la compravendita di diamanti nell'ambito dei servizi di intermediazione (ACF, “Relazione annuale sull'attività svolta”,
2019; con riferimento specifico, ACF, Dichiarazioni di inammissibilità del
Presidente del 04.01.2018, 29.01.2018, del 21.05.2018, del 20.11.2018).
Analogamente, l'Arbitro Bancario Finanziario, nel dichiararsi incompetente ad esprimersi su questioni inerenti all'acquisto di diamanti con l'intermediazione delle banche, ha comunque escluso che detta attività commerciale possa corrispondere all'attività bancaria tipica, o ad un servizio di investimento, pur facendo salva la tutela prevista
13 dall'ordinamento del consumatore per l'inosservanza delle regole di correttezza e trasparenza da parte delle società venditrici e delle banche promotrici (cfr. ABF, Coll. Bologna, decisione n. 22690, 29.10.2018); tutela quest'ultima - è appena il caso di precisare - che tuttavia afferisce al rapporto (derivante da un contratto di compravendita) tra il professionista venditore dei preziosi, soggetto rimasto estraneo alla causa, ed il consumatore che li acquista e che quindi non può venire in concreto rilievo nella specifica fattispecie in esame. In effetti, per “professionista” autore (o coautore) della pratica commerciale deve intendersi chiunque abbia un'oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima;
al riguardo, l'art. 18, lett. b) del
D.Lgs. n. 206/2005 stabilisce che riveste la qualità di “professionista” qualsiasi operatore che, nell'ambito delle pratiche commerciali oggetto della specifica disciplina, agisce nel quadro della sua attività (sia essa commerciale, industriale, artigianale e professionale). Ciò che la disposizione richiede ai fini dell'assunzione della qualificazione soggettiva de qua è che la pratica commerciale sia posta in essere dal soggetto quale manifestazione della sua ordinaria attività di lavoro, a tale dato oggettivo soltanto essendo correlati gli accresciuti oneri di diligenza e di informazione a protezione di chi opera, al contrario (il consumatore), al di fuori dell'esercizio della sua attività professionale, ed è per tale ragione in posizione di tendenziale debolezza contrattuale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI,
22.07.2014 n. 3897); in altri termini, la qualifica di “professionista” va ravvisata in capo a chiunque partecipi alla realizzazione di una pratica traendone uno specifico e diretto vantaggio economico o commerciale, potendosi dunque configurare un concorso di soggetti che si estenda, oltre che al committente ed all'autore materiale della pratica,
a chiunque concorra a titolo diverso a porre in essere la condotta, conseguendo un vantaggio economico, per quanto non risulti parte del rapporto contrattuale nel contesto del quale si inquadra quella medesima pratica (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 10672013, Id. n. 5388/2011, Id. n.
7558/2009). Non a caso, del resto, siffatta qualifica è espressamente
14 attribuita dall'art. 18, comma 1, lett. b) del Codice del Consumo anche a
“chiunque agisce in nome e per conto di un professionista”.
La domanda principale tesa alla declaratoria della nullità dei contratti oggetto di causa (di cui al punto 1 delle conclusioni attoree) va pertanto respinta, così come, conseguentemente, l'azione risarcitoria accessoria esperita sul (predicato) presupposto della stessa nullità.
Non può trovare accoglimento neanche l'azione tesa all'annullamento dei ridetti contratti, non essendo la convenuta parte degli stessi, avendo la medesima dedotto di averli acquistati da rimasta Pt_1 Parte_3
estranea alla causa;
circostanza che trova univoco ed incontroverso riscontro per tabulas, sia in riferimento alla disciplina convenzionale inerente al trasferimento della proprietà delle pietre preziose (quale trasfusa nelle proposte di acquisto sottoscritte dall'attrice e nel prefato art. 6 delle condizioni generali di vendita ad esse accluse), sia in relazione alla fase esecutiva del rapporto, essendo stato il prezzo dei diamanti pacificamente corrisposto in favore della venditrice (e soltanto Parte_3
di questa).
Quanto appena esposto assorbe il rilievo inerente alla presunta necessità di autorizzazione in capo alla convenuta ex art. 127 TUILPS, autorizzazione nella fattispecie non provata, ove si consideri che il difetto della stessa non varrebbe comunque a comportare, di per sé solo, la declaratoria della nullità o l'annullamento dei contratti di compravendita dei preziosi oggetto di causa (pronuncia da escludere per le ragioni dianzi precisate), potendo determinare, a voler tutto concedere, soltanto una tutela risarcitoria, con riferimento alla quale valgono le considerazioni che verranno esposte nel prosieguo.
La domanda di nullità e quella volta all'annullamento dei contratti di acquisto dei diamanti vanno respinte anche in riferimento all'ipotesi - prospettata dalla OR in via alternativa alla qualificazione in chiave di intermediazione finanziaria - nella quale l'intervento di Controparte_1
sia ricondotto ad attività di natura contrattuale, in quanto consistente nella prestazione di un servizio accessorio rispetto all'attività bancaria in senso
15 proprio, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.M. Tesoro del 06.07.1994 – ponendo in essere la quale la medesima convenuta si sarebbe resa responsabile di “pratica commerciale scorretta e/o pubblicità ingannevole
e/o” di “violazione in materia di diritto di recesso” (punto 3 delle conclusioni) - dovendosi ribadire comunque, anche in siffatto scenario, che il contratto di compravendita dei preziosi è stato stipulato (soltanto) con essendo quindi le domande de quibus proponibili Parte_3
unicamente nel confronti della stessa controparte del relativo rapporto, tale non essendo la banca convenuta.
Nel caso in questione, la compravendita dei diamanti è pacificamente intervenuta tra l'attrice e l'alienante circostanza incontroversa Parte_3 in giudizio e che trova riscontro nell'art. 6 delle condizioni generali di vendita (cfr. docc. 3 e 5 allegati alla comparsa di costituzione), ai sensi del quale si dette atto che la “Banca domiciliataria” ebbe a svolgere “un'attività Part di mero collegamento tra il proponente e ” e della consapevolezza incapo all'acquirente che la stessa banca non ha assunto “alcuna responsabilità in merito al contratto, che intercorre solo tra il proponente e
Part
”. Nello stesso atto introduttivo del giudizio (a pag. 1), del resto, è stato dedotto espressamente che, nel negoziare la compravendita dei preziosi, Part la si relazionò con un “rappresentante dell' ”, circostanza che Pt_1 ha trovato riscontro nell'esperita istruttoria testimoniale.
Va poi scrutinata la pretesa risarcitoria, svolta, in via alternativa, a titolo di responsabilità contrattuale (perchè correlata allo svolgimento della suindicata attività “connessa” a quella strictu sensu bancaria, ovvero in quanto avente fondamento nel cd. contatto sociale), o aquiliana (ex art. 2043 c.c.), per avere l'operato della banca concorso a determinare, unitamente all'inadempimento contrattuale della venditrice i Parte_3
danni patrimoniali e/o non patrimoniali oggetto della pretesa di ristoro azionata (punto 4 delle conclusioni).
Una volta qualificata la fattispecie per cui è controversia in una compravendita di diamanti, l'intervento posto in essere dalla banca convenuta può essere in effetti considerato, a norma dell'art. 8, comma 3
16 del succitato D.M., nel novero delle attività “connesse” a quella propriamente bancaria, in quanto, per sua stessa natura, funzionale alla prestazione di altri servizi bancari (come, ad esempio, quello delle cassette di sicurezza) e, quindi, finalizzata a “sviluppare l'attività esercitata” (secondo quanto previsto dal mentovato art. 8 comma 3 del
D.M. tesoro del 06.07.1994), o per aver fornito alla propria cliente
“informazioni commerciali” (ai sensi della lett. a della previsione appena indicata) non veritiere o persino decettive, ovvero ancora per aver prestato una consulenza in funzione della determinazione assunta da quest'ultima nella scelta della tipologia di investimento da effettuare, o per avere addirittura sollecitato e favorito, in virtù e per effetto di tali condotte,
l'acquisto delle gemme commercializzate da secondo la Parte_3
prospettazione attorea;
e nel porre in essere attività del genere pare innegabile che l'istituto bancario (pur non essendo parte del rapporto di compravendita) fosse tenuto, tramite il proprio personale incaricato, a quella diligenza qualificata propria dell'operatore professionale (ex art. 1176 comma 2 c.c.) ed al rispetto del fondamentale canone di buona fede, fonte integrativa degli obblighi sul medesimo gravante (ex art. 1173 c.c.).
La stessa Banca d'Italia, al riguardo, già con comunicato del 15.01.1998, ha avuto modo di confermare che possono ritenersi “connesse” – e quindi riconducibili alla previsione in esame - “le attività non finanziarie che, creando occasioni di contatto con il pubblico, consentono alle banche di promuovere e sviluppare l'attività principale;
in tal senso, deve trattarsi di attività aventi ad oggetto la fornitura di un servizio alla clientela, compatibile con le normali modalità organizzative e di funzionamento degli sportelli bancari”; ed in tale quadro, una volta ricondotto alla sfera contrattuale l'intervento della banca in funzione della stipulazione dei contratti di compravendita dei diamanti, si inserisce dunque il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nello svolgimento del rapporto contrattuale la buona fede implica non soltanto il rispetto della legge e delle pattuizioni contrattuali, ma altresì obblighi di protezione dell'altro contraente: in particolare sono dovute quelle cautele e
17 attività ulteriori che, senza sacrificio eccessivo per una parte, consentono all'altra di conservare o conseguire le utilità nascenti dal contratto (c.d. buona fede integrativa)”; rimarcando, in tale contesto, “come la violazione degli obblighi informativi nella fase precontrattuale si traduca in una responsabilità contrattuale se il contratto si conclude” (cfr. Cass. n.
25512/2017, conf. Id. n. 23033/2014, Id. n. 25513/2013).
L'intervento della banca consistente nella promozione o sollecitazione all'acquisto di oggetti preziosi può comportare responsabilità di natura contrattuale a carico della medesima - in conformità a consistente indirizzo giurisprudenziale ed anche a prescindere dal richiamo al succitato art. 8 comma 3 del D.M. Tesoro del 07.07.1994 - in virtù della ricostruzione della stessa come fondata su contatto sociale qualificato, essendo soggetta, per l'appunto, alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza di un vincolo negoziale in senso stretto tra danneggiante e danneggiato, configurabile qualora il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta (cfr. Cass. n. 29711/2020), soluzione ricostruttiva cui accede un consistente orientamento della giurisprudenza di merito con specifico riferimento al commercio di diamanti effettuato avvalendosi della collaborazione della rete bancaria (cfr., ex plurimis, Trib. Bergamo
24.05.2023 n. 1082, Trib. Modena 10.03.2020, Trib. Verona 20.05.2019, in www.dejure.it, Trib. Cremona 22.09.2022 n. 452, allegata alla comparsa conclusionale attorea); configurandosi detta responsabilità in caso di omesso o inesatto adempimento degli obblighi informativi e di protezione cui l'istituto bancario è tenuto, in virtù della cd. buona fede integrativa (ex art. 1173 c.c.) e nei limiti in cui non comporti un apprezzabile sacrificio, onde consentire all'altra parte di conseguire o conservare l'utilità che si attende dal contratto ed a salvaguardia dell'affidamento nella stessa ingenerato nei confronti della propria clientela (secondo la definizione generale recepita nella fondamentale sentenza delle Sezioni Unite della
Corte regolatrice n. 14712/2007, cfr. anche Cass. n. 25512/2017, Id. n.
23033/2011), in conformità alla diligenza qualificata esigibile ex art. 1176 comma 2 c.c. (in particolare, in riferimento all'effettiva vantaggiosità e
18 redditività dell'operazione), così come in ipotesi di violazione del fondamentale canone di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). Alla medesima conclusione sarebbe del resto dato pervenire anche ricostruendo l'intervento posto in essere dalla banca, in conformità all'inquadramento recepito in talune pronunce di merito, in chiave di mediazione atipica e quindi pur sempre in base a rapporto contrattuale, in virtù del quale quest'ultima risulterebbe responsabile nei confronti della propria clientela ex art. 1759 c.c. (cfr. Trib. Bergamo, Sez. III, 19.07.1923,
n. 1583, Trib. Genova, Sez. I, 29.03.2021 n. 711, in www.dejure.it). La soluzione ricostruttiva che qualifica di natura contrattuale la responsabilità degli istituti di credito che forniscono il proprio apporto nelle trattative tese alla compravendita di diamanti – assolutamente prevalente in giurisprudenza e recepita dalla migliore dottrina - comporta che, in conformità all'onus probandi previsto ex art. 1218 c.p.c. – costituente ius receptum in giurisprudenza, anche in riferimento all'individuazione del fondamento della relativa responsabilità nel contatto sociale (cfr. Cass.
SS.UU. Ord. n. 28979 del 17.12.2020, Cass. Ord. n. 7746/2020) - spetta alla banca dimostrare di aver posto in essere un comportamento diverso da quello contestatole dalla cliente e, quindi, a fornire prova adeguata del proprio esatto adempimento o, comunque, della riconducibilità dell'evento dannoso a fatti ad essa non imputabili.
Nel caso di specie, dall'espletata istruttoria, in particolare dalla deposizione della teste , dipendente incaricata che si Testimone_1 occupò dell'operazione, è emerso, in primo luogo, che, per quanto, diversamente dalla prospettazione attorea, non sia stata la banca convenuta a proporre alla OR, attraverso il proprio personale,
l'acquisto dei diamanti oggetto di causa - essendo stata la medesima attrice, già a conoscenza di tale possibilità, a chiedere informazioni a tal fine - l'intervento di fu posto in essere in esecuzione di Controparte_1
un accordo di collaborazione dalla stessa sottoscritto con in Parte_3
virtù del quale Banca Popolare di Lodi s.p.a. (cui è succeduta la convenuta) si era impegnata a far conoscere alla propria clientela la
19 possibilità di acquisto dei preziosi da quest'ultima commercializzati, nonché, tra l'altro, a porre a disposizione degli interessati materiale divulgativo relativo alla merce, a segnalare ad i potenziali Parte_3
acquirenti, trasmettendo le proposte di acquisto dagli stessi sottoscritte, ed a organizzare appuntamenti finalizzati alla consegna delle gemme agli acquirenti presso i locali dell'istituto di credito, a fronte del pagamento dei relativo prezzo mediante addebito sui rispettivi conti correnti;
con pattuizione, per lo svolgimento di tali attività, di un compenso in denaro rapportato al volume degli ordini di preziosi raccolti ed inoltrati dalla banca e positivamente conclusi (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione). Quanto appena esposto vale a consentire di qualificare l'intervento di parte convenuta in funzione del perfezionamento della compravendita dei diamanti come attività “connessa”, ai sensi del già citato art. 8 comma 3 del D.M. tesoro del 06.07.1994 e, comunque, a ricondurre alla sfera contrattuale (da cd. contatto sociale) il rapporto sorto tra la medesima e la in dipendenza delle suindicate operazioni, in Pt_1
quanto finalizzate al conseguimento di profitto per la stessa banca ed all'esercizio delle sue attività tipiche (attraverso la gestione dei conti correnti dei clienti, tra i quali anche la , sui quali venivano addebitati Pt_1
i pagamenti delle gemme). La stessa teste ha negato di aver Tes_1 fornito alla informazioni scorrette, in particolare circa l'esclusione Pt_1
della titolarità della proprietà dei diamanti acquistati dalla dichiarazione
ISEE, dall'obbligo di inserirla nella dichiarazione dei redditi e in ordine all'esenzione da tassazione, senza peraltro riferire di aver sollecitato o consigliato di concludere quell'operazione, negando di aver fornito all'attrice brochures o altro materiale divulgativo concernente le caratteristiche ed il valore dei preziosi, almeno in riferimento al primo acquisto, essendosi limitata, in tale occasione, a segnalarle la possibilità di concludere l'operazione, a trasmettere la proposta di acquisto ed a porre in contatto, organizzando apposito appuntamento, quest'ultima ed un funzionario di con il quale ella ebbe a stipulare i contratti di Parte_3
compravendita dei diamanti. La medesima teste, peraltro, ha tuttavia
20 confermato di aver consegnato alla , il 11.10.2016, nel contesto dei Pt_1
contatti che portarono alla conclusione della seconda compravendita di diamanti, dei grafici che illustravano il rendimento dei preziosi registrato nel periodo pregresso (sia pure senza previsioni o garanzie circa l'andamento futuro) e, ciò che soprattutto rileva, il documento predisposto da prodotto a corredo della citazione sub doc. 5 (e in Parte_3 quell'occasione “scaricato dal portale”), contenente indicazioni circa un presunto sopravvenuto incremento di valore (rispetto al prezzo già corrisposto) dei diamanti già acquistati, atte quindi a generare il ragionevole ed incolpevole convincimento circa la redditività dell'operazione. In tale contesto, assume rilievo il provvedimento emesso dall'AGCOM nella seduta del 20.09.2017 (prodotto a corredo della citazione sub doc. 17), in forza del quale, all'esito di accertamento ispettivo, sono stati rilevati profili di scorrettezza dell'operato commerciale di nel mercato dei diamanti, in collaborazione con altri soggetti Parte_3
a vario titolo intervenuti in operazioni strumentali o accessorie, in particolare due istituti di credito (tra i quali, per l'appunto, CP_1
, rimarcando come le operazioni di proposta di acquisto ed il
[...]
perfezionamento dei contratti di compravendita dei preziosi siano avvenuti attraverso la diffusione presso la clientela di materiale pubblicitario contenente “informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto”, oltre che alla “facile liquidabilità
e rivendibilità” delle pietre (essendo invece, in realtà, l'unico canale di commercializzazione delle stesse rappresentato da quello gestito dai professionisti del settore), all' “aspettativa di apprezzamento del valore futuro”, nonché in riferimento alla presentazione del proprio prezzo di vendita come “quotazione di mercato”, “pubblicato a pagamento sui maggiori quotidiani economici”; condotte che la stessa AGCOM ha ritenuto integranti “una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante” dell'operazione proposta, attuata avvalendosi anche della rete bancaria posta a disposizione dai predetti istituti di credito - tra i quali,
21 giova ribadire, - in virtù di apposito accordo di Controparte_1 collaborazione, essendo stato quindi acclarato il “coinvolgimento” degli stessi istituti nella pratica commerciale scorretta, avendo essi “di fatto permesso la realizzazione della stessa, traendone uno specifico interesse economico … che ne qualifica la responsabilità nell'attività di vendita dei Part diamanti di ”; coinvolgimento desumibile “sia in ragione del vantaggio economico che ne ricavavano” attraverso la percezione delle
“commissioni” volte a compensare il loro intervento, “sia in quanto la proposta dell'investimento in diamanti consentiva di ampliare l'offerta di servizi in un'ottica competitiva e di fidelizzazione della clientela.”
Il citato provvedimento dell'AGCOM del 20.10.2017 è stato impugnato dapprima dinanzi al TAR Lazio, che lo ha confermato rigettando l'impugnazione con sentenza n. 10967/2018 (cfr. doc. 18), pronuncia confermata dal Consiglio di Stato con successiva sentenza n. 2081/2021, che ha valutato significativi, nel condividere la valutazione circa il coinvolgimento di nell'accertata pratica commerciale Controparte_1 scorretta, “gli impegni assunti dalla nei confronti della società P_
venditrice dei diamanti in ordine alla messa a disposizione del materiale divulgativo e alla raccolta e all'inoltro delle proposte” e “l'affidamento della attività di segnalazione e consegna del materiale divulgativo ai funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sugli investimenti”; giudicando quindi “indubbio (...) che al momento dell'acquisto il cliente fosse persuaso che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi garantite, dalla Banca”. Le circostanze accertate dalla giurisprudenza amministrativa in relazione al collaborazione prestata da nella pratica commerciale scorretta posta in essere da Controparte_1
risultano, in effetti, coincidenti con quelle poste in rilievo Parte_3 dall'AGCOM nel richiamato provvedimento del 20.09.2017 (tali da “indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al modo con cui viene
Part calcolato - prospettato da come quotazione di mercato …; all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività
22 dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini
Part facile liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista che vanta una leadership europea”) e si risolvono, in buona sostanza, nelle condotte poste in essere dagli operatori della banca convenuta nella vicenda per cui è causa – in violazione degli obblighi informativi e di protezione, imposti dalla diligenza qualificata esigibile nei suoi confronti, ex art. 1176 comma 2 c.c., e del fondamentale canone di buona fede, ex artt. 1175 e
1375 c.c., oltre che dal principio costituzionale di tutela del risparmio posto dall'art. 47 Cost. (che nel caso in esame viene indubbiamente in rilievo tenuto conto del rapporto di conto corrente intrattenuto dall'attrice nei confronti di - condotte emerse dall'esperita istruttoria e Controparte_1 dianzi passate in rassegna. L'accertamento contenuto nello stesso richiamato provvedimento dell'AGCOM assume fondamentale rilievo ai fini del convincimento di questo Giudice circa l'effettiva compartecipazione di attraverso la collaborazione prestata, nella pratica Controparte_1
commerciale scorretta di tenuto conto che, per quanto esso Parte_3
non contenga specifico riferimento alla fattispecie per cui è giudizio, si fonda sulla verifica di un complesso di condotte ripetitive e sistematiche poste in essere dalla stessa banca in attuazione dell'accordo concluso con la società venditrice dei diamanti, alla stregua di una valutazione che, come chiarito, ha trovato univoci riscontri dinanzi agli organi di giustizia amministrativa;
non pare revocabile in dubbio, in effetti, che l'intervento della convenuta costituì un concreto contributo alla conclusione dell'affare, non soltanto perché la rete bancaria assunse la funzione di canale per favorire (quale veicolo di informazioni e tramite per mettere in contatto le parti), ma anche perché venne ragionevolmente percepito dall'acquirente quale garanzia di affidabilità dell'operazione, considerata la fiducia riposta nella banca da parte della cliente (nel caso in questione anche dipendente della medesima) in virtù del preesistente rapporto di conto corrente con la stessa intrattenuto. Ciò considerato, non ha pregio l'assunto difensivo della convenuta secondo cui detto provvedimento non assume efficacia
23 vincolante ai fini della decisione della presente controversia;
essendo piuttosto ravvisabile una “presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario”, ai fini dell'assunzione di decisioni contrastanti con quella stessa presunzione (cfr. Cass. 23655/2021, richiamata, per l'appunto in tema di vendita di diamanti, dalla sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 1512 del 06.05.2022).
Quanto appena esposto, in definitiva, valutato congiuntamente alla conferma da parte della teste elle disposizioni provenienti dalla Tes_1
banca e destinate al personale addetto alla collocazione dei titoli, dirette ad indurre la clientela ad optare nell'acquisto di quelle gemme (sia pure in un più ampio contesto di prodotti e di forme di investimento disponibili) ed al, già evidenziato, profitto economico percepito dal medesimo istituto, sub specie di commissione riconosciutale da per la conclusione Parte_3 dell'affare (sia pure in misura ridotta, per effetto dell'applicazione dello sconto previsto per i clienti dipendenti della stessa banca), consentirebbe di qualificare – per le ragioni dianzi chiarite - di natura contrattuale l'eventuale responsabilità risarcitoria (in ipotesi a titolo di concorso con quella correlata alla condotta tenuta dalla predetta che Parte_3
risultasse ravvisabile a carico di (per aver posto in Controparte_1 essere un intervento riconducibile al novero delle attività “connesse”, ai sensi del mentovato art. 8 comma 3 del D.M. Tesoro del 06.07.1994, o comunque fondata sul contatto sociale qualificato integrante il rapporto giuridico venuto ad esistenza con la cliente), in riferimento ai danni che fossero derivati all'attrice in dipendenza dell'operato della stessa venditrice dei diamanti;
e ciò in virtù della rimarcata diligenza qualificata
(ex art. 1176 comma 2 c.c.) esigibile nei confronti della stessa banca nella divulgazione di informazioni (per quanto provenienti dalla società venditrice) inerenti alla convenienza dell'affare, del fondamentale del canone di buona fede nello svolgimento dell'attività posta in essere in
24 esecuzione della richiamata convenzione di collaborazione conclusa con e dell'obbligo di protezione cui lo stesso istituto di credito era Parte_3
tenuto nel rapportarsi alla propria clientela, fondato sul rapporto contrattuale da cd. contatto sociale. Nel non aver controllato la correttezza e veridicità del materiale promozionale predisposto da – che la Parte_3
stessa banca collaborò a diffondere presso la propria clientela (in particolare ponendola a disposizione della ) e nel fornire un Pt_1 contributo al perfezionamento dell'accordo contrattuale in forza del quale si realizzò la compravendita dei diamanti, sulla base di informazioni commerciali rivelatesi ingannevoli (e che determinarono la manifestazione del consenso contrattuale da parte dell'acquirente), in violazione dell'obbligo di diligenza qualificata cui era tenuta, nella sua veste di operatore professionale, va ravvisato, in definitiva, il comportamento colposo della banca convenuta nella vicenda per cui è giudizio;
comportamento attraverso il quale risulta realizzato il concorso da parte di quest'ultima nella violazione degli artt. 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e
f), 22 e dell'art. 23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo, accertata dall'AGCOM con il succitato provvedimento del 20.09.2017, confermato dal Consiglio di Stato all'esito del contenzioso amministrativo di cui ha costituito oggetto. Né osta a tale conclusione che la banca convenuta non abbia effettivamente sollecitato la cliente a contrarre, essendo ella già a conoscenza appreso della possibilità di acquistare i diamanti all'interno della filiale dell'istituto di credito presso cui lavorava, assumendo rilievo, ai fini dell'affermazione della compartecipazione all'illecito, che la proposta contrattuale sia stata formulata alla presenza e con l'ausilio di una dipendente della banca, che si occupò anche dell'invio dell'offerta di
[...]
(in conformità alla convenzione di collaborazione tra i due enti), che Pt_3
i contratti di compravendita vennero stipulati presso i locali della banca, che per il servizio reso venne compensata mediante la Controparte_1
percezione di una provvigione da parte della venditrice (ciò che vale a confermare l'utilità della collaborazione prestata dalla prima in funzione del perfezionamento e del buon esito dell'operazione), che il pagamento del
25 relativo prezzo fu effettuato con addebito del conto corrente con la stessa intrattenuto dall'attrice, a disposizione della quale fu posto materiale promozionale proveniente dalla venditrice, che i beni mobili dovessero essere consegnati presso la predetta (salva la loro riconsegna alla venditrice in veste di depositaria, in virtù di apposita scrittura negoziale); circostanze, queste, dalle quali è dato evincere l'evidente interesse della banca (sia in chiave patrimoniale che in funzione di fidelizzazione della cliente) alla conclusione dell'affare. Né vale ad escludere il concorso nella violazione della disciplina consumeristica il fatto che la banca non sia stata parte del rapporto di compravendita, atteso che, come correttamente evidenziato nella già citata sentenza del T.A.R. Lazio prodotta dall'attrice sub doc. 18, la nozione di “professionista” rinveniente dal “Codice del consumo” deve essere intesa in senso ampio, essendo sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di una attività di impresa finalizzata alla promozione e/o commercializzazione di un prodotto o servizio. In tal senso, integra la nozione di professionista autore (o coautore) della pratica commerciale “chiunque abbia una oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima” .
Ciò considerato, l'accertamento cui occorre procedere per verificare la fondatezza o meno della pretesa risarcitoria azionata, non può che attenere alla sussistenza e la consistenza dei danni effettivamente subiti dalla per effetto della vicenda per cui è causa eziologicamente Pt_1 riconducibili all'operato di Controparte_1
Di ipotetici danni non patrimoniali, non meglio precisati, non è emersa dimostrazione alcuna all'esito del giudizio, in difetto, del resto, di allegazione della specifica ipotesi di reato della quale si sarebbe resa responsabile (tale da estendere alla convenuta il conseguente Parte_3 obbligo risarcitorio in virtù dell'ipotetico contributo causale fornito dalla medesima con il proprio operato). La risarcibilità del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c. ed in relazione all'art. 185 c.p., pur non richiedendo la commissione di un reato acclarato con condanna penale
26 passata in giudicato, essendo sufficiente nel giudizio civile la valutazione delibativa circa la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato, presuppone comunque, necessariamente, la lesione di un diritto inviolabile della persona presidiato da tutela costituzionale e che dalla stessa sia derivato un effettivo pregiudizio, che, costituendo pur sempre un danno– conseguenza, va accertato in concreto e deve costituire oggetto di specifica allegazione e della relativa dimostrazione, “sia nell'an che nella sua derivazione causale … dall'illecito”, a norma dell'art. 1223 c.c. - secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c. (non potendosi considerare sussistere in re ipsa o “risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”) - per quanto detta prova possa emergere, se del caso, anche in chiave presuntiva (cfr. Cass.
n. 6795/2024, conf., ex plurimis, Id. n. 33276/2023, Id. n. 19434/2019, Id.
n. 28742/2018, Id. n. 11269/2018, Id. n. 8421/2011). Siffatto presupposto non risulta integrato nella fattispecie in esame, a fronte del rimarcato omesso assolvimento dell'onere assertivo sul punto gravante sull'attrice, ancor prima che in considerazione della carenza di prova al riguardo.
Essendosi l'operazione sostanziata, per quanto già evidenziato, in una compravendita di oggetti preziosi – e dovendosi l'attrice considerare
(tuttora) proprietaria degli stessi, per effetto del loro acquisto, avendo ella, non a caso, dedotto in limine litis di aver tentato di recuperarne la disponibilità attraverso “rivendica” in sede stragiudiziale nei confronti della curatela del fallimento di (cfr. citazione, pag. 2, punto 13 e doc. Parte_3
10 ad essa allegato) - va precisato che il pregiudizio patrimoniale oggetto della pretesa risarcitoria azionata risulta prospettato dalla non già Pt_1 in relazione all'ipotetica divergenza tra il prezzo di acquisto delle pietre preziose ed il valore di realizzo delle stesse al momento della conclusione della compravendita (determinato alla stregua dei principali listini di riferimento universalmente riconosciuti sul mercato, quali il Rapaport e l'Idex) – secondo il criterio di quantificazione correttamente adottato dalla migliore giurisprudenza che ha avuto modo di affrontare fattispecie di tal genere (cfr., ex plurimis, Trib. Milano, 08.06.2021, Trib. Lucca 04.09.2020
27 n. 750, Trib. Bergamo, 19.07.2023 n. 1583, Trib. Verona 20.05.2019, in www.dejure.it) – bensì nell'intero ammontare delle somme dalla medesima corrisposte per conseguire la proprietà dei diamanti, quantificato, per l'appunto, “in complessivi € 35.290,6” e ciò, evidentemente, avendo individuato il pregiudizio patrimoniale dedotto a sostegno dell'azione risarcitoria nella mancata disponibilità materiale dei diamanti cedutile il vendita da a fronte dell'avvenuto versamento del relativo Parte_3
prezzo di acquisto;
tanto, in effetti, è dato inequivocabilmente evincere dalle allegazioni difensive in proposito svolte dalla medesima attrice: “la stessa decideva di non tenere presso di sé le pietre acquistate, in quanto, nell'ottica di effettuare appunto un investimento, non aveva alcun interesse
a disporre di detto bene, ma solo di aspettarsi il rendimento illustrato e Part garantito ….. alla luce poi del fallimento dell , avvenuto di lì a poco,
l'odierna comparente è stata costretta a presentare alla curatela istanza di rivendica (doc. n. 9-10), nonchè a presentare formale reclamo alla Banca che non provvedeva mai a rispondere”. Il pregiudizio patrimoniale di cui la ha invocato il ristoro nei confronti di in buona Pt_1 CP_1 CP_1 sostanza, consiste quindi (ed esclusivamente) nell'aver corrisposto il prezzo di acquisto dei diamanti (per il suindicato complessivo importo di €
35.290,60) senza averne conseguito la materiale disponibilità (per averli lasciati in custodia alla stessa venditrice in mancanza della loro Parte_3 restituzione da parte della curatela del fallimento di quest'ultima, nonostante formale richiesta, per quanto si evince dalle allegazioni contenute in atto introduttivo e dai docc. 1-2, 6, 8, 10 dimessi a corredo del medesimo). In considerazione della peculiarità delle suindicate allegazioni attoree circa la natura e la consistenza del pregiudizio patrimoniale dedotto in giudizio, risulta pertanto superfluo, nel caso in esame, dare ingresso a C.T.U. estimativa tesa all'accertamento del differenziale tra il prezzo pagato dall'acquirente ed il valore di mercato della merce in base agli anzidetti listini di riferimento, C.T.U. che, in tale situazione, sarebbe caratterizzata da inammissibile finalità esplorativa, risolvendosi in una verifica ultronea ed inconferente rispetto al petitum.
28 Richiamate le considerazioni che precedono, in difetto di prova (e di specifica allegazione) che sia a detenere (in deposito o Controparte_1
ad altro titolo) le pietre preziose, la pretesa recuperatoria della , Pt_1
nella sua qualità di acquirente, non può che essere fatta valere nei confronti della venditrice (ove rientrata in bonis), alla quale Parte_3
soltanto le gemme vennero a suo tempo lasciate in deposito dalla stessa acquirente – ovvero della procedura concorsuale (ove ancora in corso) alla quale quest'ultima è stata sottoposta (essendo stata dichiarata fallita con sentenza del Trib. Milano n. 43 del 15.01.2019, dimessa in allegato alla citazione sub doc. 9); non già, quindi, nei confronti della banca convenuta, non essendo essa parte del rapporto di compravendita. La domanda volta alla restituzione delle somme pagate a titolo di prezzo dei diamanti (peraltro afferente a rapporto contrattuale intrattenuto dall'attrice con soggetto terzo, come già precisato) si configura, a ben vedere, compatibile soltanto con l'effetto restitutorio (ex art. 1458 c.c.) conseguente all'ipotetica risoluzione (ex artt. 1453-1455 c.c.) dei contratti di compravendita della stessa merce in ragione dell'inadempimento della predetta venditrice (rimasta estranea al giudizio e dichiarata fallita); ma tale domanda di risoluzione contrattuale non risulta affatto proposta nel presente giudizio (né, per quanto consta, nell'ambito di altro contenzioso giudiziale), tanto meno nei confronti del soggetto passivamente legittimato rispetto alla stessa ( ; non essendo invece la ripetizione di Parte_3 quanto complessivamente pagato per l'acquisto delle pietre compatibile con l'ipotetico pregiudizio consistente nella divergenza tra il prezzo corrisposto e l'effettivo valore della merce al momento della conclusione dei contratti di compravendita. Sotto tale profilo, risultano quindi ultronee ed inconferenti le generiche allegazioni difensive svolte dall'attrice in merito a detta divergenza, essenzialmente attraverso il richiamo alla deliberazione dell'AGCOM del 20.09.2017 (cfr. doc. 17 prodotto a corredo della citazione) ed al provvedimento sanzionatorio con la stessa emesso anche nei confronti di laddove, in particolare, risulta Controparte_1 essere stato accertato che quest' ultima fornì il proprio contributo alla
29 pratica commerciale scorretta consistita nella “rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante” in riferimento alle “caratteristiche dell'investimento in diamanti, presentato alla clientela quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità”, alle “modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto, che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato”, all'“andamento del mercato dei diamanti”; in definitiva, per l'appunto, nella falsa prospettazione del valore della merce, ovvero, secondo quanto espressamente dedotto in citazione (a pag. 5), nella “determinazione del prezzo di vendita dei diamanti comprendente costi superiori al valore di ogni singola pietra”. Pare innegabile, in effetti, che il (pur dedotto) pagamento di un prezzo di acquisto (in ipotesi) eccedente rispetto all'effettivo valore dei preziosi al momento della conclusione degli atti traslativi varrebbe ad integrare un pregiudizio risarcibile soltanto qualora la pretesa risarcitoria fosse stata formulata in riferimento, per l'appunto, ad un danno patrimoniale in tal senso inteso, essendo stato esso, invece, nella fattispecie prospettato dall'attrice in misura corrispondente all'intero prezzo versato alla venditrice, allegazione evidentemente incompatibile con un assunto quale quello appena delineato.
Anche l'azione risarcitoria di cui al punto 4 delle conclusioni rassegnate dalla non può pertanto trovare accoglimento e ciò anche a titolo di Pt_1 responsabilità aquiliana – dedotta in via alternativa a quella di natura contrattuale – difettando evidentemente la dimostrazione del nesso causale tra il ridetto pregiudizio lamentato dall'attrice – asseritamente consistente nel pagamento dell' (intero) prezzo dei diamanti in mancanza della materiale disponibilità degli stessi - e la condotta posta in essere da trattandosi, rispettivamente, di prestazione corrispettiva Controparte_1
eseguita nel contesto di rapporto contrattuale intrattenuto con soggetto diverso da quest'ultima (quanto all'anzidetto pagamento) e di conseguenza dell'omesso adempimento di prestazione cui era tenuta non già la convenuta, bensì nella sua veste di depositaria (per Parte_3
30 quanto si evince dalle scritture negoziali prodotte dall'attrice sub docc. 2 e
8), comunque nell'ambito di vincolo obbligatorio sorto esclusivamente con la medesima venditrice-depositaria (quanto al mancato conseguimento della riconsegna dei preziosi), non essendo comunque dimostrato che siffatta situazione pregiudizievole sia correlata ad un rapporto riferibile alla banca convenuta, non avendo essa assunto la veste né di alienante, né di depositaria.
In definitiva, le domande della non possono trovare accoglimento, Pt_1
ciò nondimeno, in considerazione dei profili di parziale reciproca soccombenza – tenuto conto, in particolare, della pur acclarata violazione da parte della banca convenuta dei doveri informativi e di protezione cui era tenuta nei confronti della propria cliente, in conformità al canone di buona fede contrattuale ed alla diligenza professionale in concreto esigibile e, quindi, in ragione dell'infondatezza delle difese al riguardo svolte dalla medesima – le spese processuali vengono Controparte_1
compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta le domande proposte da nei confronti Parte_1
della banca convenuta.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, il 18.03.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 666/2020 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Cos. Fisc. ) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Francesca Galloni, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via E. Fermi n. 6 attrice
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. e Partita IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Luca Zitiello e dall'Avv. Benedetta Musco Carbonaro, in virtù di procura agli atti, e domiciliato presso i loro indirizzi PEC
e Email_1
Email_2
convenuta
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'attrice (cfr. note in funzione di partecipazione all'udienza di p.c. del 18.11.2022, tenutasi a “trattazione scritta”, ex art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020):
“Nel merito: Voglia il Tribunale di Massa
1) Accertare e dichiarare la nullità o l'annullabilità dei contratti di acquisto dei diamanti oggetto del presente giudizio qualificandoli come servizio di investimento e/o intermediazione finanziaria, per violazione degli articoli
21 e seguenti del TUIF nonché ai sensi dell'articolo 30 dello stesso TUIF e conseguentemente condannare alla restituzione della Controparte_1
somma versata dall'attrice per complessivi euro 35.290,6 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni.
2 In ulteriore ipotesi accertata la responsabilità contrattuale della convenuta , da inadempimento contrattuale per violazione CP_1
degli obblighi imposti dal TUIF, condannare la medesima alla restituzione della somma versata dall'attrice per circa euro 35.290,6 o nella diversa somma che verrà accertata e/o ritenuta di giustizia e/o di equità. e/o al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario ovvero al pagamento maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni.
3) In ipotesi che il contratto intercorso tra l'attrice e la convenuta P_
, sia qualificabile come contratto rientrante nelle attività che la
[...] P_
2 svolge quali attività connesse a quella bancaria che l'art. 8 comma 3 del
D.M. Tesoro 6/7/1994 definisce come “attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata” aggiungendo che “A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di a) informazione commerciale;
b) locazione di cassette di sicurezza” e/o quale attività di carattere contrattuale, accerti e riconosca la responsabilità della
per violazione di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., e/o lo dichiari Parte_2
nullo (anche per carenza di licenza di P.S. in capo alle convenute) o annullabile per errore o dolo, ai sensi degli articoli 1428, 1429 e 1439 c.c.,
o secondo quanto previsto in materia di diritto del consumo con particolare riferimento alla violazione di cui alla normativa prevista in materia di pratica commerciale scorretta e/o pubblicità ingannevole e/o per la violazione in materia di diritto di recesso, imputabile alla convenuta e conseguentemente condannarla al pagamento della somma riscossa di complessivi € 35.290,6 o nella diversa somma che verrà accertata e/o ritenuta di giustizia e/o di equità, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni.
4) Sempre nell'ipotesi in cui il contratto intercorso sia qualificabile come vendita di cose mobili (diamanti), stante l'attività professionale della convenuta, la consulenza resa, la sollecitazione all'acquisto svolta affinchè
l'attrice acquistasse le pietre, condanni appunto la convenuta al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale arrecati alla stessa, ovvero a titolo di responsabilità ex articolo 2043 c.c., nella misura di
€.35.290,6 o che sarà ritenuta equa e di giustizia oltre ad interessi e rivalutazione.
5) Per concludere, ed in ogni caso a prescindere dall'esito delle precedenti domande, condanni la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali ed esistenziali subiti dalla attrice quali consumatrice e risparmiatrice, per le condotte commerciali scorrette ed ingannevoli per le quali è stata inflitta la sanzione da parte dell'AGCM a carico della convenuta, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia.
6) Il tutto oltre spese e compensi legali.”
3
Per la convenuta (cfr. note in funzione di partecipazione all'udienza di p.c. del 18.11.2022, tenutasi a “trattazione scritta”, ex art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. in preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in P_
ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in atti e, per
l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attrice per carenza dei presupposti di legge;
2. in via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'attrice in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in atti;
3. in subordine:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo alla
Sig.ra ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi Pt_1 danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore della medesima nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a P_ qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore dell'attrice, ridurre
l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
4. in via istruttoria:
- per i motivi esposti in atti, respingere le istanze istruttorie avversarie;
5. in ogni caso:
- dichiarare tenuta e condannare l'attrice al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.”
4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1
chiedendo, in via principale, venisse dichiarata la Controparte_1
nullità, per violazione di disciplina di legge imperativa (artt. 21 e segg. e 30
T.U.I.F.), dei contratti di compravendita di diamanti stipulati il 28.06.2016 ed il 26.10.2016, al prezzo di complessivi € 35.290,60, tra la stessa attrice e la venditrice su Parte_3 sollecitazione all'acquisto posta in essere dal personale dell'istituto di credito, che ebbe a proporle tale investimento in beni “rifugio”, indicandolo come garantito e sicuro, prospettando un rendimento del 4-5% netto annuo nel medio periodo, nell'ipotesi che l'operazione venisse qualificata come servizio di investimento e/o intermediazione finanziaria, ovvero, in alternativa, per l'annullamento degli stessi contratti per dolo, ex artt. 1428,
1429 e 1439 c.c., essendosi il rendimento dei diamanti quale forma di investimento rivelato inferiore a quello prospettatole;
instando, altresì, per la restituzione della somma suindicata complessiva corrisposta a titolo di prezzo, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, “patrimoniali, morali ed esistenziali” che assumeva di aver subito. In subordine, previo accertamento della responsabilità contrattuale della banca convenuta per violazione degli obblighi imposti dal T.U.I.F., essendo l'acquisto dei diamanti avvenuto per effetto dell'attività di promozione e sollecitazione dalla stessa posta in essere, qualificabile quale attività “connessa”, a quella tipicamente bancaria, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro
06.07.1994 - attività, peraltro, consistita nella diffusione di informazioni commerciali scorrette e in pubblicità ingannevole presso la clientela, ai sensi della disciplina consumeristica - chiedeva la declaratoria della nullità dei medesimi contratti o l'annullamento degli stessi, sempre ex artt. 1428,
5 1429 e 1439 c.c., ovvero in forza della disciplina in materia di diritto dei consumatori e/o per la violazione del diritto di recesso, Controparte_1 venisse condannata alla restituzione dell'anzidetta somma corrispondente al prezzo versato per l'acquisto dei diamanti, sempre maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali. In via ulteriormente gradata, nell'ipotesi che l'operazione fosse sussumibile nello schema della compravendita, istava per la condanna della controparte al risarcimento dei danni (a titolo di responsabilità contrattuale o aquiliana, ex art. 2043
c.c.), in misura corrispondente all'anzidetto complessivo prezzo versato, oltre accessori di legge.
Deduceva l'attrice: di essere ella stessa dipendente di e correntista del Controparte_1 medesimo istituto di credito, essendo stata indotta all'acquisto dei diamanti, quale forma di investimento, in virtù delle rassicurazioni fornite del personale della banca addetto alla collocazione dei titoli, in relazione al rendimento dell'operazione, alla possibilità di rivendere agevolmente ed a condizioni vantaggiose i diamanti e, in riferimento al secondo acquisto, anche in virtù della documentazione nell'occasione rammostratale, inerente al rendimento ottenuto da quelli oggetto della prima operazione, prospettazione rivelatasi non veritiera;
di aver deciso di non tenere le pietre presso di sé, essendo state acquistate soltanto in funzione di investimento;
che di lì a poco era stata dichiarata fallita, non avendo sortito Parte_3
esito la richiesta alla curatela volta alla consegna dei diamanti acquistati e detenuti in deposito dalla medesima venditrice;
che la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva acclarato, con proprio provvedimento, la falsità delle informazioni e delle quotazioni diramate da in riferimento al mercato finanziario Parte_3 dei diamanti, ravvisando profili di scorrettezza nell'operato della stessa e di altri operatori del settore, consistito nella divulgazione di false informazioni circa le caratteristiche dell'investimento, il valore della merce e la convenienza economica del relativo acquisto ed in pratiche
6 commerciali ingannevoli, attività nelle quali aveva concorso la banca convenuta, tramite il proprio personale, a fronte del riconoscimento da parte della stessa di commissioni in favore di quest'ultima per la Parte_3
collaborazione prestata;
che la condotta del personale della banca aveva violato il canone di diligenza qualificata (ex art 1176 c.c.) ed il dovere di correttezza professionale esigibile nei confronti dello stesso istituto, nel cui esatto adempimento la medesima attrice aveva prestato legittimo ed incolpevole affidamento.
Si costituiva resistendo alle avverse pretese e negando Controparte_1
ogni responsabilità. Contestava di aver svolto, tramite il proprio personale, attività promozionale o di sollecitazione all'acquisto dei diamanti da parte dell'attrice, avendo ella manifestato autonomamente la volontà di acquistarli consultando le brochures informative disponibili presso i locali della banca e sottoscrivendo la proposta di acquisto predisposta da
[...]
con contestuale adesione alle condizioni di vendita accluse al Pt_3 modulo contrattuale, essendo la a conoscenza della “convenzione Pt_1 di segnalazione” conclusa dalla medesima banca e la predetta società venditrice, in virtù della quale la prima si era impegnata a segnalare alla seconda i clienti che avessero manifestato l'intenzione di investire in diamanti;
di essersi limitata ad inoltrare alla preponente in forza della Parte_3
richiamata convenzione, le proposte di acquisto provenienti dalla dipendente – cliente, sottoscritte nel giugno e nell'ottobre del 2016, senza aver mai fornito informazioni o rassicurazioni di sorta in ordine alla convenienza dell'investimento, nè collaborato nella gestione del rapporto di compravendita, intercorso esclusivamente con la venditrice;
di non essere tenuta a controllare l'attendibilità e l'esattezza delle informazioni commerciali diffuse dalla venditrice e di non avere Parte_3 alcun obbligo di verifica circa l'adeguatezza e congruità del prezzo versato dall'acquirente, dipendente dall'andamento del mercato di riferimento, non soggetto a quotazioni ufficiali;
7 di essere carente di legittimazione passiva in relazione alla pretesa restitutoria avente ad oggetto il prezzo delle pietre preziose corrisposto dall'acquirente, così come in riferimento all'azione risarcitoria a titolo di responsabilità contrattuale, essendo stati i contratti di compravendita dei diamanti conclusi dalla con Pt_1 Parte_3
che, risultando tuttora la proprietaria dei diamanti dalla stessa Pt_1 acquistati, il presunto danno patrimoniale, conseguente all'asserita constatata minusvalenza della merce, non poteva considerarsi effettivamente tale, in considerazione delle oscillazioni di valore cui erano soggette le pietre preziose nel mercato di riferimento;
di avere essa stessa confidato in buona fede, sia all'atto della conclusione della mentovata convenzione di segnalazione, sia al momento in cui ebbe a segnalarle l'interesse all'acquisto manifestato dall'attrice, nella solidità economica di Parte_3 che il provvedimento dell'AGCM richiamato dalla controparte era privo di efficacia vincolante ai fini della decisione della controversia ed era stato impugnato in sede di giustizia amministrativa, dapprima dinanzi al T.A.R.
Lazio ed, in seguito, dinanzi al Consiglio di Stato, non facendo esso, comunque, specifico riferimento alla fattispecie concreta per cui è giudizio;
che l'operazione avente ad oggetto l'acquisto dei diamanti non era riconducibile alla disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u) e degli artt. 94 e segg. del T.U.I.F., anche in ragione della carenza di garanzia di profitto nelle condizioni generali di vendita allegate alle proposte di acquisto sottoscritte dalla
, essendo inapplicabile alla fattispecie, altresì, la normativa in Pt_1
materia di servizi di investimento, di cui al D.Lgs. n. 58/1998; che il proprio personale non aveva posto in essere raggiri o artifici di sorta al fine di carpire il consenso contrattuale dell'attrice nella conclusione della compravendita dei diamanti, difettando la propria legittimazione passiva per essere essa estranea al rapporto di compravendita, essendo destituita di fondamento, del resto, anche l'alternativa azione di nullità dei relativi
8 contratti, non essendo ravvisabile violazione di sorta dell'art. 127 del
T.U.L.P.S.; che non sussisteva a proprio carico, del resto, responsabilità risarcitoria di natura contrattuale da “contatto sociale”, fondato sul mero ipotetico affidamento, da parte dell'acquirente, sulla diligenza e correttezza professionale del personale della banca, non gravando sulla stessa convenuta alcun obbligo di protezione della propria dipendente-cliente rispetto ad un rapporto contrattuale intercorso tra la stessa ed altro soggetto, né potendosi configurare, in capo all'attrice, legittimo affidamento di sorta, meritevole di tutela, sull'operato del suddetto personale, dovendosi altresì escludere il proprio coinvolgimento nella responsabilità risarcitoria dedotta anche sotto il profilo extracontrattuale, in difetto di condotte illecite ascrivibili alla medesima banca convenuta ed al proprio personale, così come del nesso causale tra detto operato ed i danni oggetto dell'avversa azione risarcitoria, avendo, in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della medesima, la concorso Pt_1
colposamente a cagionare il danno patrimoniale lamentato;
che tale pregiudizio non poteva comunque ammontare alla somma corrispondente al prezzo versato alla venditrice, quanto, in ipotesi, alla differenza tra il prezzo pagato ed il valore di mercato medio delle pietre al momento dell'acquisto, dovendosi considerare che i listini di stima più accreditati in uso nel mercato di riferimento si riferiscono al valore delle pietre al grezzo (espresso in dollari), non tenendo conto dell'IVA, delle commissioni e dei costi aggiuntivi che vengono in rilievo nella filiera di intermediazione, in riferimento ai servizi relativi al deposito dei preziosi in locali custoditi, al loro tatuaggio, all'eventuale stipulazione di polizza assicurativa;
che la pretesa risarcitoria inerente ai danni non patrimoniali era destituita di fondamento e, comunque, carente di prova ed, ancor prima, di specifica allegazione.
Concludeva, in via principale, per il rigetto delle avverse domande e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'azione risarcitoria,
9 nella riduzione del ristoro in favore dell'attrice in misura proporzionale al concorso colposo della medesima nella causazione dei presunti danni.
La causa, istruita in forma documentale e con l'assunzione di prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte ex art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020 (convertito in L. n.
77/2020), in funzione di partecipazione all'udienza “cartolare” del
18.11.2022, come in epigrafe trascritte.
§§§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui esposti, va in primo luogo evidenziato che la domanda principale (di cui al punto 1 delle conclusioni attoree), tesa alla declaratoria della nullità dei contratti conclusi con la sottoscrizione, da parte della , delle proposte di Pt_1
acquisto dei diamanti di del 28.06.2016 e del 26.10.2016 (docc. Parte_3
1 e 6) risulta spiegata, ex art. 1418 c.c., per l'asserita violazione della disciplina imperativa di cui al T.U.I.F. (Testo Unico in materia di
Intermediazione Finanziaria – D.Lgs. n. 58/1998) – segnatamente in riferimento all'art. 21 comma 1 (che prevede che, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento gli intermediari abilitati devono “a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio
l'interesse dei clienti…; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni corrette, chiare e non fuorvianti”), al comma 1 bis del succitato art. 21 (ai sensi del quale le banche e gli intermediari finanziari “adottano ogni misura per”), all'art. 39 (che impone l'acquisizione dalla clientela di ) ed all'art. 40 dello stesso TUIF (a norma del quale gli intermediari, sulla base delle informazioni ricevute dai clienti, “valutano la specifica operazione”) – sull'assunto, presupposto dell'allegazione in esame, secondo cui l'acquisto dei diamanti tramite gli sportelli bancari costituirebbe un investimento finanziario;
ciò tenuto anche conto che la stessa attrice ha esplicitamente dedotto che le gemme de quibus
10 rappresentano (e le sarebbero state presentate in sede di contrattazione)
“beni rifugio”, categoria, questa, nella quale sono riconducibili gli asset che garantiscono il mantenimento di un valore tendenzialmente stabile, o finanche un apprezzamento, nei periodi di crisi e che possono, al contempo, essere facilmente liquidati dall'investitore minimizzando i rischi.
Ed è appena il caso di precisare che, qualora la suindicata qualificazione dell'operazione prospettata (in via principale) dall'attrice risultasse corretta, il rilievo difensivo di circa il proprio difetto della Controparte_1
qualità di parte del rapporto di compravendita non varrebbe a rendere fondata la contestazione della legittimazione passiva in relazione all'azione di nullità contrattuale, costituendo elemento tipico dell'attività di intermediazione finanziaria quello di promuovere e favorire l'acquisto, da parte dei cliente, di prodotti finanziari offerti sul mercato da soggetto terzo.
L'assunto difensivo predicato a sostegno dell'azione di nullità, così come formulata, è in realtà destituito di fondamento. L'operazione in questione, infatti, non può considerarsi alla stregua di un investimento finanziario, non trovando pertanto applicazione la disciplina prevista in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari dal succitato D.Lgs. n. 58/1998. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), TUIF, infatti, si considera “offerta al pubblico di prodotti finanziari ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari, così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”; elemento costitutivo della fattispecie di offerta al pubblico è, inoltre, la circostanza che l'attività abbia ad oggetto prodotti finanziari ai sensi dell'art. 1, comma
1, lett. u), dello stesso TUIF, strumenti finanziari e « ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”.
La stessa SO, del resto, con la comunicazione n. 13038246 del
06.05.2013, ha precisato che con la clausola “ogni altra forma di investimento finanziario” si fa riferimento alle proposte di investimento che implicano la compresenza di tre elementi: l'impiego di capitale,
11 l'aspettativa di rendimento di natura finanziaria e l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale. Tali elementi non si ravvisano nello schema tipico della commercializzazione di diamanti, fattispecie nella quale vi è il trasferimento della proprietà della res in capo all'acquirente e non sono presenti certificati rappresentativi dei diritti dei titolari destinati eventualmente a circolare nell'ambito di un “mercato secondario” appositamente organizzato;
né si presenta l'assunzione dell'impegno, da parte della società venditrice, di riacquistare il bene laddove l'acquirente dovesse avere, in futuro, intenzione di rivenderlo, essendo contemplato soltanto l'impegno della prima, sub specie di promessa del fatto di terzo, di procurarne il ricollocamento sul mercato, su mandato dell'acquirente ed attraverso l'intervento di altra società, propria controllata, in forza dell'art. 6 delle condizioni generali di vendita accluse alle proposte di acquisto (cfr. docc. 3 e 5 dimessi a corredo della comparsa di costituzione), clausola approvata dalla contraente aderente mediante specifica sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Part 1341 c.c. (“Il proponente è consapevole di non assume alcun obbligo Part di riacquistare i diamanti. Tuttavia si obbliga a far si che la sua controllata assuma un mandato dal Controparte_3
proponente ai sensi degli artt. 1703 e 1704 c.c. per ricollocare i diamanti in tempi reali di mercato”). Difetta, altresì, la prospettazione, a beneficio dell'acquirente che dovesse decidere di dismettere i diamanti, di una specifica forma di rendimento diversa, collegata e/o ulteriore rispetto al valore di quelli acquistati. Proprio in virtù di tali considerazioni, la
SO ha quindi ritenuto che la commercializzazione di diamanti non possa considerarsi un investimento finanziario, dovendosi, di conseguenza, escludere la possibilità di applicare a tali operazioni la disciplina dettata dal TUIF in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari e concludendo espressamente, per l'appunto, affermando che nella fattispecie prospettata non si tratta di un investimento « di natura finanziaria — e dunque di prodotto finanziario” dovendosi escludere, in tal guisa, “l'applicabilità, alle operazioni descritte, della complessiva disciplina
12 dettata in materia di offerta al pubblico, ivi inclusa quella concernente la pubblicità”. Siffatta conclusione trova riscontro, inoltre, anche nella definizione di strumenti finanziari fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha precisato, infatti, che gli investimenti di natura finanziaria, per essere assoggettati ai controlli di legge in quanto prodotti finanziari, debbono rispondere a caratteristiche economico-giuridiche che, se pur non tali da consentirne la riconduzione alla gamma delle fattispecie tipiche di strumenti finanziari elencate nell'art. 1 comma 2 del TUIF, siano quanto meno oggettivamente analoghe e che le caratteristiche tipiche del prodotto finanziario possono essere individuate in ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione, vale a dire di attesa di utilità, a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale e con un rischio (cfr. Cass. n. 8947/2009, Id. n. 2736/2013). In altri termini,
l'investimento finanziario consiste in ogni contratto che vede l'utilizzo di capitale e l'assunzione di un rischio a cui è correlata un'attesa di rendimento. Nell'operazione di acquisto dei diamanti parrebbero mancare questi ultimi due elementi. Siffatto orientamento risulta del resto recepito dalla prevalente e più avveduta giurisprudenza di merito (cfr., ex plurimis,
Trib. Milano, 08.06.2021, App. Milano, 16.02.2021 n. 510, Trib. Genova,
31.12.2020 n. 2273, Trib. Verona, Sez. III, 23.05.2019, in www.dejure.it).
Sulla scia di quanto precisato dalla SO, anche l'Arbitro per le
Controversie Finanziarie (ACF), del resto, si è espresso negativamente sulla possibilità di inquadrare la compravendita di diamanti nell'ambito dei servizi di intermediazione (ACF, “Relazione annuale sull'attività svolta”,
2019; con riferimento specifico, ACF, Dichiarazioni di inammissibilità del
Presidente del 04.01.2018, 29.01.2018, del 21.05.2018, del 20.11.2018).
Analogamente, l'Arbitro Bancario Finanziario, nel dichiararsi incompetente ad esprimersi su questioni inerenti all'acquisto di diamanti con l'intermediazione delle banche, ha comunque escluso che detta attività commerciale possa corrispondere all'attività bancaria tipica, o ad un servizio di investimento, pur facendo salva la tutela prevista
13 dall'ordinamento del consumatore per l'inosservanza delle regole di correttezza e trasparenza da parte delle società venditrici e delle banche promotrici (cfr. ABF, Coll. Bologna, decisione n. 22690, 29.10.2018); tutela quest'ultima - è appena il caso di precisare - che tuttavia afferisce al rapporto (derivante da un contratto di compravendita) tra il professionista venditore dei preziosi, soggetto rimasto estraneo alla causa, ed il consumatore che li acquista e che quindi non può venire in concreto rilievo nella specifica fattispecie in esame. In effetti, per “professionista” autore (o coautore) della pratica commerciale deve intendersi chiunque abbia un'oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima;
al riguardo, l'art. 18, lett. b) del
D.Lgs. n. 206/2005 stabilisce che riveste la qualità di “professionista” qualsiasi operatore che, nell'ambito delle pratiche commerciali oggetto della specifica disciplina, agisce nel quadro della sua attività (sia essa commerciale, industriale, artigianale e professionale). Ciò che la disposizione richiede ai fini dell'assunzione della qualificazione soggettiva de qua è che la pratica commerciale sia posta in essere dal soggetto quale manifestazione della sua ordinaria attività di lavoro, a tale dato oggettivo soltanto essendo correlati gli accresciuti oneri di diligenza e di informazione a protezione di chi opera, al contrario (il consumatore), al di fuori dell'esercizio della sua attività professionale, ed è per tale ragione in posizione di tendenziale debolezza contrattuale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI,
22.07.2014 n. 3897); in altri termini, la qualifica di “professionista” va ravvisata in capo a chiunque partecipi alla realizzazione di una pratica traendone uno specifico e diretto vantaggio economico o commerciale, potendosi dunque configurare un concorso di soggetti che si estenda, oltre che al committente ed all'autore materiale della pratica,
a chiunque concorra a titolo diverso a porre in essere la condotta, conseguendo un vantaggio economico, per quanto non risulti parte del rapporto contrattuale nel contesto del quale si inquadra quella medesima pratica (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 10672013, Id. n. 5388/2011, Id. n.
7558/2009). Non a caso, del resto, siffatta qualifica è espressamente
14 attribuita dall'art. 18, comma 1, lett. b) del Codice del Consumo anche a
“chiunque agisce in nome e per conto di un professionista”.
La domanda principale tesa alla declaratoria della nullità dei contratti oggetto di causa (di cui al punto 1 delle conclusioni attoree) va pertanto respinta, così come, conseguentemente, l'azione risarcitoria accessoria esperita sul (predicato) presupposto della stessa nullità.
Non può trovare accoglimento neanche l'azione tesa all'annullamento dei ridetti contratti, non essendo la convenuta parte degli stessi, avendo la medesima dedotto di averli acquistati da rimasta Pt_1 Parte_3
estranea alla causa;
circostanza che trova univoco ed incontroverso riscontro per tabulas, sia in riferimento alla disciplina convenzionale inerente al trasferimento della proprietà delle pietre preziose (quale trasfusa nelle proposte di acquisto sottoscritte dall'attrice e nel prefato art. 6 delle condizioni generali di vendita ad esse accluse), sia in relazione alla fase esecutiva del rapporto, essendo stato il prezzo dei diamanti pacificamente corrisposto in favore della venditrice (e soltanto Parte_3
di questa).
Quanto appena esposto assorbe il rilievo inerente alla presunta necessità di autorizzazione in capo alla convenuta ex art. 127 TUILPS, autorizzazione nella fattispecie non provata, ove si consideri che il difetto della stessa non varrebbe comunque a comportare, di per sé solo, la declaratoria della nullità o l'annullamento dei contratti di compravendita dei preziosi oggetto di causa (pronuncia da escludere per le ragioni dianzi precisate), potendo determinare, a voler tutto concedere, soltanto una tutela risarcitoria, con riferimento alla quale valgono le considerazioni che verranno esposte nel prosieguo.
La domanda di nullità e quella volta all'annullamento dei contratti di acquisto dei diamanti vanno respinte anche in riferimento all'ipotesi - prospettata dalla OR in via alternativa alla qualificazione in chiave di intermediazione finanziaria - nella quale l'intervento di Controparte_1
sia ricondotto ad attività di natura contrattuale, in quanto consistente nella prestazione di un servizio accessorio rispetto all'attività bancaria in senso
15 proprio, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.M. Tesoro del 06.07.1994 – ponendo in essere la quale la medesima convenuta si sarebbe resa responsabile di “pratica commerciale scorretta e/o pubblicità ingannevole
e/o” di “violazione in materia di diritto di recesso” (punto 3 delle conclusioni) - dovendosi ribadire comunque, anche in siffatto scenario, che il contratto di compravendita dei preziosi è stato stipulato (soltanto) con essendo quindi le domande de quibus proponibili Parte_3
unicamente nel confronti della stessa controparte del relativo rapporto, tale non essendo la banca convenuta.
Nel caso in questione, la compravendita dei diamanti è pacificamente intervenuta tra l'attrice e l'alienante circostanza incontroversa Parte_3 in giudizio e che trova riscontro nell'art. 6 delle condizioni generali di vendita (cfr. docc. 3 e 5 allegati alla comparsa di costituzione), ai sensi del quale si dette atto che la “Banca domiciliataria” ebbe a svolgere “un'attività Part di mero collegamento tra il proponente e ” e della consapevolezza incapo all'acquirente che la stessa banca non ha assunto “alcuna responsabilità in merito al contratto, che intercorre solo tra il proponente e
Part
”. Nello stesso atto introduttivo del giudizio (a pag. 1), del resto, è stato dedotto espressamente che, nel negoziare la compravendita dei preziosi, Part la si relazionò con un “rappresentante dell' ”, circostanza che Pt_1 ha trovato riscontro nell'esperita istruttoria testimoniale.
Va poi scrutinata la pretesa risarcitoria, svolta, in via alternativa, a titolo di responsabilità contrattuale (perchè correlata allo svolgimento della suindicata attività “connessa” a quella strictu sensu bancaria, ovvero in quanto avente fondamento nel cd. contatto sociale), o aquiliana (ex art. 2043 c.c.), per avere l'operato della banca concorso a determinare, unitamente all'inadempimento contrattuale della venditrice i Parte_3
danni patrimoniali e/o non patrimoniali oggetto della pretesa di ristoro azionata (punto 4 delle conclusioni).
Una volta qualificata la fattispecie per cui è controversia in una compravendita di diamanti, l'intervento posto in essere dalla banca convenuta può essere in effetti considerato, a norma dell'art. 8, comma 3
16 del succitato D.M., nel novero delle attività “connesse” a quella propriamente bancaria, in quanto, per sua stessa natura, funzionale alla prestazione di altri servizi bancari (come, ad esempio, quello delle cassette di sicurezza) e, quindi, finalizzata a “sviluppare l'attività esercitata” (secondo quanto previsto dal mentovato art. 8 comma 3 del
D.M. tesoro del 06.07.1994), o per aver fornito alla propria cliente
“informazioni commerciali” (ai sensi della lett. a della previsione appena indicata) non veritiere o persino decettive, ovvero ancora per aver prestato una consulenza in funzione della determinazione assunta da quest'ultima nella scelta della tipologia di investimento da effettuare, o per avere addirittura sollecitato e favorito, in virtù e per effetto di tali condotte,
l'acquisto delle gemme commercializzate da secondo la Parte_3
prospettazione attorea;
e nel porre in essere attività del genere pare innegabile che l'istituto bancario (pur non essendo parte del rapporto di compravendita) fosse tenuto, tramite il proprio personale incaricato, a quella diligenza qualificata propria dell'operatore professionale (ex art. 1176 comma 2 c.c.) ed al rispetto del fondamentale canone di buona fede, fonte integrativa degli obblighi sul medesimo gravante (ex art. 1173 c.c.).
La stessa Banca d'Italia, al riguardo, già con comunicato del 15.01.1998, ha avuto modo di confermare che possono ritenersi “connesse” – e quindi riconducibili alla previsione in esame - “le attività non finanziarie che, creando occasioni di contatto con il pubblico, consentono alle banche di promuovere e sviluppare l'attività principale;
in tal senso, deve trattarsi di attività aventi ad oggetto la fornitura di un servizio alla clientela, compatibile con le normali modalità organizzative e di funzionamento degli sportelli bancari”; ed in tale quadro, una volta ricondotto alla sfera contrattuale l'intervento della banca in funzione della stipulazione dei contratti di compravendita dei diamanti, si inserisce dunque il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nello svolgimento del rapporto contrattuale la buona fede implica non soltanto il rispetto della legge e delle pattuizioni contrattuali, ma altresì obblighi di protezione dell'altro contraente: in particolare sono dovute quelle cautele e
17 attività ulteriori che, senza sacrificio eccessivo per una parte, consentono all'altra di conservare o conseguire le utilità nascenti dal contratto (c.d. buona fede integrativa)”; rimarcando, in tale contesto, “come la violazione degli obblighi informativi nella fase precontrattuale si traduca in una responsabilità contrattuale se il contratto si conclude” (cfr. Cass. n.
25512/2017, conf. Id. n. 23033/2014, Id. n. 25513/2013).
L'intervento della banca consistente nella promozione o sollecitazione all'acquisto di oggetti preziosi può comportare responsabilità di natura contrattuale a carico della medesima - in conformità a consistente indirizzo giurisprudenziale ed anche a prescindere dal richiamo al succitato art. 8 comma 3 del D.M. Tesoro del 07.07.1994 - in virtù della ricostruzione della stessa come fondata su contatto sociale qualificato, essendo soggetta, per l'appunto, alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza di un vincolo negoziale in senso stretto tra danneggiante e danneggiato, configurabile qualora il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta (cfr. Cass. n. 29711/2020), soluzione ricostruttiva cui accede un consistente orientamento della giurisprudenza di merito con specifico riferimento al commercio di diamanti effettuato avvalendosi della collaborazione della rete bancaria (cfr., ex plurimis, Trib. Bergamo
24.05.2023 n. 1082, Trib. Modena 10.03.2020, Trib. Verona 20.05.2019, in www.dejure.it, Trib. Cremona 22.09.2022 n. 452, allegata alla comparsa conclusionale attorea); configurandosi detta responsabilità in caso di omesso o inesatto adempimento degli obblighi informativi e di protezione cui l'istituto bancario è tenuto, in virtù della cd. buona fede integrativa (ex art. 1173 c.c.) e nei limiti in cui non comporti un apprezzabile sacrificio, onde consentire all'altra parte di conseguire o conservare l'utilità che si attende dal contratto ed a salvaguardia dell'affidamento nella stessa ingenerato nei confronti della propria clientela (secondo la definizione generale recepita nella fondamentale sentenza delle Sezioni Unite della
Corte regolatrice n. 14712/2007, cfr. anche Cass. n. 25512/2017, Id. n.
23033/2011), in conformità alla diligenza qualificata esigibile ex art. 1176 comma 2 c.c. (in particolare, in riferimento all'effettiva vantaggiosità e
18 redditività dell'operazione), così come in ipotesi di violazione del fondamentale canone di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). Alla medesima conclusione sarebbe del resto dato pervenire anche ricostruendo l'intervento posto in essere dalla banca, in conformità all'inquadramento recepito in talune pronunce di merito, in chiave di mediazione atipica e quindi pur sempre in base a rapporto contrattuale, in virtù del quale quest'ultima risulterebbe responsabile nei confronti della propria clientela ex art. 1759 c.c. (cfr. Trib. Bergamo, Sez. III, 19.07.1923,
n. 1583, Trib. Genova, Sez. I, 29.03.2021 n. 711, in www.dejure.it). La soluzione ricostruttiva che qualifica di natura contrattuale la responsabilità degli istituti di credito che forniscono il proprio apporto nelle trattative tese alla compravendita di diamanti – assolutamente prevalente in giurisprudenza e recepita dalla migliore dottrina - comporta che, in conformità all'onus probandi previsto ex art. 1218 c.p.c. – costituente ius receptum in giurisprudenza, anche in riferimento all'individuazione del fondamento della relativa responsabilità nel contatto sociale (cfr. Cass.
SS.UU. Ord. n. 28979 del 17.12.2020, Cass. Ord. n. 7746/2020) - spetta alla banca dimostrare di aver posto in essere un comportamento diverso da quello contestatole dalla cliente e, quindi, a fornire prova adeguata del proprio esatto adempimento o, comunque, della riconducibilità dell'evento dannoso a fatti ad essa non imputabili.
Nel caso di specie, dall'espletata istruttoria, in particolare dalla deposizione della teste , dipendente incaricata che si Testimone_1 occupò dell'operazione, è emerso, in primo luogo, che, per quanto, diversamente dalla prospettazione attorea, non sia stata la banca convenuta a proporre alla OR, attraverso il proprio personale,
l'acquisto dei diamanti oggetto di causa - essendo stata la medesima attrice, già a conoscenza di tale possibilità, a chiedere informazioni a tal fine - l'intervento di fu posto in essere in esecuzione di Controparte_1
un accordo di collaborazione dalla stessa sottoscritto con in Parte_3
virtù del quale Banca Popolare di Lodi s.p.a. (cui è succeduta la convenuta) si era impegnata a far conoscere alla propria clientela la
19 possibilità di acquisto dei preziosi da quest'ultima commercializzati, nonché, tra l'altro, a porre a disposizione degli interessati materiale divulgativo relativo alla merce, a segnalare ad i potenziali Parte_3
acquirenti, trasmettendo le proposte di acquisto dagli stessi sottoscritte, ed a organizzare appuntamenti finalizzati alla consegna delle gemme agli acquirenti presso i locali dell'istituto di credito, a fronte del pagamento dei relativo prezzo mediante addebito sui rispettivi conti correnti;
con pattuizione, per lo svolgimento di tali attività, di un compenso in denaro rapportato al volume degli ordini di preziosi raccolti ed inoltrati dalla banca e positivamente conclusi (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione). Quanto appena esposto vale a consentire di qualificare l'intervento di parte convenuta in funzione del perfezionamento della compravendita dei diamanti come attività “connessa”, ai sensi del già citato art. 8 comma 3 del D.M. tesoro del 06.07.1994 e, comunque, a ricondurre alla sfera contrattuale (da cd. contatto sociale) il rapporto sorto tra la medesima e la in dipendenza delle suindicate operazioni, in Pt_1
quanto finalizzate al conseguimento di profitto per la stessa banca ed all'esercizio delle sue attività tipiche (attraverso la gestione dei conti correnti dei clienti, tra i quali anche la , sui quali venivano addebitati Pt_1
i pagamenti delle gemme). La stessa teste ha negato di aver Tes_1 fornito alla informazioni scorrette, in particolare circa l'esclusione Pt_1
della titolarità della proprietà dei diamanti acquistati dalla dichiarazione
ISEE, dall'obbligo di inserirla nella dichiarazione dei redditi e in ordine all'esenzione da tassazione, senza peraltro riferire di aver sollecitato o consigliato di concludere quell'operazione, negando di aver fornito all'attrice brochures o altro materiale divulgativo concernente le caratteristiche ed il valore dei preziosi, almeno in riferimento al primo acquisto, essendosi limitata, in tale occasione, a segnalarle la possibilità di concludere l'operazione, a trasmettere la proposta di acquisto ed a porre in contatto, organizzando apposito appuntamento, quest'ultima ed un funzionario di con il quale ella ebbe a stipulare i contratti di Parte_3
compravendita dei diamanti. La medesima teste, peraltro, ha tuttavia
20 confermato di aver consegnato alla , il 11.10.2016, nel contesto dei Pt_1
contatti che portarono alla conclusione della seconda compravendita di diamanti, dei grafici che illustravano il rendimento dei preziosi registrato nel periodo pregresso (sia pure senza previsioni o garanzie circa l'andamento futuro) e, ciò che soprattutto rileva, il documento predisposto da prodotto a corredo della citazione sub doc. 5 (e in Parte_3 quell'occasione “scaricato dal portale”), contenente indicazioni circa un presunto sopravvenuto incremento di valore (rispetto al prezzo già corrisposto) dei diamanti già acquistati, atte quindi a generare il ragionevole ed incolpevole convincimento circa la redditività dell'operazione. In tale contesto, assume rilievo il provvedimento emesso dall'AGCOM nella seduta del 20.09.2017 (prodotto a corredo della citazione sub doc. 17), in forza del quale, all'esito di accertamento ispettivo, sono stati rilevati profili di scorrettezza dell'operato commerciale di nel mercato dei diamanti, in collaborazione con altri soggetti Parte_3
a vario titolo intervenuti in operazioni strumentali o accessorie, in particolare due istituti di credito (tra i quali, per l'appunto, CP_1
, rimarcando come le operazioni di proposta di acquisto ed il
[...]
perfezionamento dei contratti di compravendita dei preziosi siano avvenuti attraverso la diffusione presso la clientela di materiale pubblicitario contenente “informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto”, oltre che alla “facile liquidabilità
e rivendibilità” delle pietre (essendo invece, in realtà, l'unico canale di commercializzazione delle stesse rappresentato da quello gestito dai professionisti del settore), all' “aspettativa di apprezzamento del valore futuro”, nonché in riferimento alla presentazione del proprio prezzo di vendita come “quotazione di mercato”, “pubblicato a pagamento sui maggiori quotidiani economici”; condotte che la stessa AGCOM ha ritenuto integranti “una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante” dell'operazione proposta, attuata avvalendosi anche della rete bancaria posta a disposizione dai predetti istituti di credito - tra i quali,
21 giova ribadire, - in virtù di apposito accordo di Controparte_1 collaborazione, essendo stato quindi acclarato il “coinvolgimento” degli stessi istituti nella pratica commerciale scorretta, avendo essi “di fatto permesso la realizzazione della stessa, traendone uno specifico interesse economico … che ne qualifica la responsabilità nell'attività di vendita dei Part diamanti di ”; coinvolgimento desumibile “sia in ragione del vantaggio economico che ne ricavavano” attraverso la percezione delle
“commissioni” volte a compensare il loro intervento, “sia in quanto la proposta dell'investimento in diamanti consentiva di ampliare l'offerta di servizi in un'ottica competitiva e di fidelizzazione della clientela.”
Il citato provvedimento dell'AGCOM del 20.10.2017 è stato impugnato dapprima dinanzi al TAR Lazio, che lo ha confermato rigettando l'impugnazione con sentenza n. 10967/2018 (cfr. doc. 18), pronuncia confermata dal Consiglio di Stato con successiva sentenza n. 2081/2021, che ha valutato significativi, nel condividere la valutazione circa il coinvolgimento di nell'accertata pratica commerciale Controparte_1 scorretta, “gli impegni assunti dalla nei confronti della società P_
venditrice dei diamanti in ordine alla messa a disposizione del materiale divulgativo e alla raccolta e all'inoltro delle proposte” e “l'affidamento della attività di segnalazione e consegna del materiale divulgativo ai funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sugli investimenti”; giudicando quindi “indubbio (...) che al momento dell'acquisto il cliente fosse persuaso che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi garantite, dalla Banca”. Le circostanze accertate dalla giurisprudenza amministrativa in relazione al collaborazione prestata da nella pratica commerciale scorretta posta in essere da Controparte_1
risultano, in effetti, coincidenti con quelle poste in rilievo Parte_3 dall'AGCOM nel richiamato provvedimento del 20.09.2017 (tali da “indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al modo con cui viene
Part calcolato - prospettato da come quotazione di mercato …; all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività
22 dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini
Part facile liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista che vanta una leadership europea”) e si risolvono, in buona sostanza, nelle condotte poste in essere dagli operatori della banca convenuta nella vicenda per cui è causa – in violazione degli obblighi informativi e di protezione, imposti dalla diligenza qualificata esigibile nei suoi confronti, ex art. 1176 comma 2 c.c., e del fondamentale canone di buona fede, ex artt. 1175 e
1375 c.c., oltre che dal principio costituzionale di tutela del risparmio posto dall'art. 47 Cost. (che nel caso in esame viene indubbiamente in rilievo tenuto conto del rapporto di conto corrente intrattenuto dall'attrice nei confronti di - condotte emerse dall'esperita istruttoria e Controparte_1 dianzi passate in rassegna. L'accertamento contenuto nello stesso richiamato provvedimento dell'AGCOM assume fondamentale rilievo ai fini del convincimento di questo Giudice circa l'effettiva compartecipazione di attraverso la collaborazione prestata, nella pratica Controparte_1
commerciale scorretta di tenuto conto che, per quanto esso Parte_3
non contenga specifico riferimento alla fattispecie per cui è giudizio, si fonda sulla verifica di un complesso di condotte ripetitive e sistematiche poste in essere dalla stessa banca in attuazione dell'accordo concluso con la società venditrice dei diamanti, alla stregua di una valutazione che, come chiarito, ha trovato univoci riscontri dinanzi agli organi di giustizia amministrativa;
non pare revocabile in dubbio, in effetti, che l'intervento della convenuta costituì un concreto contributo alla conclusione dell'affare, non soltanto perché la rete bancaria assunse la funzione di canale per favorire (quale veicolo di informazioni e tramite per mettere in contatto le parti), ma anche perché venne ragionevolmente percepito dall'acquirente quale garanzia di affidabilità dell'operazione, considerata la fiducia riposta nella banca da parte della cliente (nel caso in questione anche dipendente della medesima) in virtù del preesistente rapporto di conto corrente con la stessa intrattenuto. Ciò considerato, non ha pregio l'assunto difensivo della convenuta secondo cui detto provvedimento non assume efficacia
23 vincolante ai fini della decisione della presente controversia;
essendo piuttosto ravvisabile una “presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario”, ai fini dell'assunzione di decisioni contrastanti con quella stessa presunzione (cfr. Cass. 23655/2021, richiamata, per l'appunto in tema di vendita di diamanti, dalla sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 1512 del 06.05.2022).
Quanto appena esposto, in definitiva, valutato congiuntamente alla conferma da parte della teste elle disposizioni provenienti dalla Tes_1
banca e destinate al personale addetto alla collocazione dei titoli, dirette ad indurre la clientela ad optare nell'acquisto di quelle gemme (sia pure in un più ampio contesto di prodotti e di forme di investimento disponibili) ed al, già evidenziato, profitto economico percepito dal medesimo istituto, sub specie di commissione riconosciutale da per la conclusione Parte_3 dell'affare (sia pure in misura ridotta, per effetto dell'applicazione dello sconto previsto per i clienti dipendenti della stessa banca), consentirebbe di qualificare – per le ragioni dianzi chiarite - di natura contrattuale l'eventuale responsabilità risarcitoria (in ipotesi a titolo di concorso con quella correlata alla condotta tenuta dalla predetta che Parte_3
risultasse ravvisabile a carico di (per aver posto in Controparte_1 essere un intervento riconducibile al novero delle attività “connesse”, ai sensi del mentovato art. 8 comma 3 del D.M. Tesoro del 06.07.1994, o comunque fondata sul contatto sociale qualificato integrante il rapporto giuridico venuto ad esistenza con la cliente), in riferimento ai danni che fossero derivati all'attrice in dipendenza dell'operato della stessa venditrice dei diamanti;
e ciò in virtù della rimarcata diligenza qualificata
(ex art. 1176 comma 2 c.c.) esigibile nei confronti della stessa banca nella divulgazione di informazioni (per quanto provenienti dalla società venditrice) inerenti alla convenienza dell'affare, del fondamentale del canone di buona fede nello svolgimento dell'attività posta in essere in
24 esecuzione della richiamata convenzione di collaborazione conclusa con e dell'obbligo di protezione cui lo stesso istituto di credito era Parte_3
tenuto nel rapportarsi alla propria clientela, fondato sul rapporto contrattuale da cd. contatto sociale. Nel non aver controllato la correttezza e veridicità del materiale promozionale predisposto da – che la Parte_3
stessa banca collaborò a diffondere presso la propria clientela (in particolare ponendola a disposizione della ) e nel fornire un Pt_1 contributo al perfezionamento dell'accordo contrattuale in forza del quale si realizzò la compravendita dei diamanti, sulla base di informazioni commerciali rivelatesi ingannevoli (e che determinarono la manifestazione del consenso contrattuale da parte dell'acquirente), in violazione dell'obbligo di diligenza qualificata cui era tenuta, nella sua veste di operatore professionale, va ravvisato, in definitiva, il comportamento colposo della banca convenuta nella vicenda per cui è giudizio;
comportamento attraverso il quale risulta realizzato il concorso da parte di quest'ultima nella violazione degli artt. 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e
f), 22 e dell'art. 23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo, accertata dall'AGCOM con il succitato provvedimento del 20.09.2017, confermato dal Consiglio di Stato all'esito del contenzioso amministrativo di cui ha costituito oggetto. Né osta a tale conclusione che la banca convenuta non abbia effettivamente sollecitato la cliente a contrarre, essendo ella già a conoscenza appreso della possibilità di acquistare i diamanti all'interno della filiale dell'istituto di credito presso cui lavorava, assumendo rilievo, ai fini dell'affermazione della compartecipazione all'illecito, che la proposta contrattuale sia stata formulata alla presenza e con l'ausilio di una dipendente della banca, che si occupò anche dell'invio dell'offerta di
[...]
(in conformità alla convenzione di collaborazione tra i due enti), che Pt_3
i contratti di compravendita vennero stipulati presso i locali della banca, che per il servizio reso venne compensata mediante la Controparte_1
percezione di una provvigione da parte della venditrice (ciò che vale a confermare l'utilità della collaborazione prestata dalla prima in funzione del perfezionamento e del buon esito dell'operazione), che il pagamento del
25 relativo prezzo fu effettuato con addebito del conto corrente con la stessa intrattenuto dall'attrice, a disposizione della quale fu posto materiale promozionale proveniente dalla venditrice, che i beni mobili dovessero essere consegnati presso la predetta (salva la loro riconsegna alla venditrice in veste di depositaria, in virtù di apposita scrittura negoziale); circostanze, queste, dalle quali è dato evincere l'evidente interesse della banca (sia in chiave patrimoniale che in funzione di fidelizzazione della cliente) alla conclusione dell'affare. Né vale ad escludere il concorso nella violazione della disciplina consumeristica il fatto che la banca non sia stata parte del rapporto di compravendita, atteso che, come correttamente evidenziato nella già citata sentenza del T.A.R. Lazio prodotta dall'attrice sub doc. 18, la nozione di “professionista” rinveniente dal “Codice del consumo” deve essere intesa in senso ampio, essendo sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di una attività di impresa finalizzata alla promozione e/o commercializzazione di un prodotto o servizio. In tal senso, integra la nozione di professionista autore (o coautore) della pratica commerciale “chiunque abbia una oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima” .
Ciò considerato, l'accertamento cui occorre procedere per verificare la fondatezza o meno della pretesa risarcitoria azionata, non può che attenere alla sussistenza e la consistenza dei danni effettivamente subiti dalla per effetto della vicenda per cui è causa eziologicamente Pt_1 riconducibili all'operato di Controparte_1
Di ipotetici danni non patrimoniali, non meglio precisati, non è emersa dimostrazione alcuna all'esito del giudizio, in difetto, del resto, di allegazione della specifica ipotesi di reato della quale si sarebbe resa responsabile (tale da estendere alla convenuta il conseguente Parte_3 obbligo risarcitorio in virtù dell'ipotetico contributo causale fornito dalla medesima con il proprio operato). La risarcibilità del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c. ed in relazione all'art. 185 c.p., pur non richiedendo la commissione di un reato acclarato con condanna penale
26 passata in giudicato, essendo sufficiente nel giudizio civile la valutazione delibativa circa la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato, presuppone comunque, necessariamente, la lesione di un diritto inviolabile della persona presidiato da tutela costituzionale e che dalla stessa sia derivato un effettivo pregiudizio, che, costituendo pur sempre un danno– conseguenza, va accertato in concreto e deve costituire oggetto di specifica allegazione e della relativa dimostrazione, “sia nell'an che nella sua derivazione causale … dall'illecito”, a norma dell'art. 1223 c.c. - secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c. (non potendosi considerare sussistere in re ipsa o “risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”) - per quanto detta prova possa emergere, se del caso, anche in chiave presuntiva (cfr. Cass.
n. 6795/2024, conf., ex plurimis, Id. n. 33276/2023, Id. n. 19434/2019, Id.
n. 28742/2018, Id. n. 11269/2018, Id. n. 8421/2011). Siffatto presupposto non risulta integrato nella fattispecie in esame, a fronte del rimarcato omesso assolvimento dell'onere assertivo sul punto gravante sull'attrice, ancor prima che in considerazione della carenza di prova al riguardo.
Essendosi l'operazione sostanziata, per quanto già evidenziato, in una compravendita di oggetti preziosi – e dovendosi l'attrice considerare
(tuttora) proprietaria degli stessi, per effetto del loro acquisto, avendo ella, non a caso, dedotto in limine litis di aver tentato di recuperarne la disponibilità attraverso “rivendica” in sede stragiudiziale nei confronti della curatela del fallimento di (cfr. citazione, pag. 2, punto 13 e doc. Parte_3
10 ad essa allegato) - va precisato che il pregiudizio patrimoniale oggetto della pretesa risarcitoria azionata risulta prospettato dalla non già Pt_1 in relazione all'ipotetica divergenza tra il prezzo di acquisto delle pietre preziose ed il valore di realizzo delle stesse al momento della conclusione della compravendita (determinato alla stregua dei principali listini di riferimento universalmente riconosciuti sul mercato, quali il Rapaport e l'Idex) – secondo il criterio di quantificazione correttamente adottato dalla migliore giurisprudenza che ha avuto modo di affrontare fattispecie di tal genere (cfr., ex plurimis, Trib. Milano, 08.06.2021, Trib. Lucca 04.09.2020
27 n. 750, Trib. Bergamo, 19.07.2023 n. 1583, Trib. Verona 20.05.2019, in www.dejure.it) – bensì nell'intero ammontare delle somme dalla medesima corrisposte per conseguire la proprietà dei diamanti, quantificato, per l'appunto, “in complessivi € 35.290,6” e ciò, evidentemente, avendo individuato il pregiudizio patrimoniale dedotto a sostegno dell'azione risarcitoria nella mancata disponibilità materiale dei diamanti cedutile il vendita da a fronte dell'avvenuto versamento del relativo Parte_3
prezzo di acquisto;
tanto, in effetti, è dato inequivocabilmente evincere dalle allegazioni difensive in proposito svolte dalla medesima attrice: “la stessa decideva di non tenere presso di sé le pietre acquistate, in quanto, nell'ottica di effettuare appunto un investimento, non aveva alcun interesse
a disporre di detto bene, ma solo di aspettarsi il rendimento illustrato e Part garantito ….. alla luce poi del fallimento dell , avvenuto di lì a poco,
l'odierna comparente è stata costretta a presentare alla curatela istanza di rivendica (doc. n. 9-10), nonchè a presentare formale reclamo alla Banca che non provvedeva mai a rispondere”. Il pregiudizio patrimoniale di cui la ha invocato il ristoro nei confronti di in buona Pt_1 CP_1 CP_1 sostanza, consiste quindi (ed esclusivamente) nell'aver corrisposto il prezzo di acquisto dei diamanti (per il suindicato complessivo importo di €
35.290,60) senza averne conseguito la materiale disponibilità (per averli lasciati in custodia alla stessa venditrice in mancanza della loro Parte_3 restituzione da parte della curatela del fallimento di quest'ultima, nonostante formale richiesta, per quanto si evince dalle allegazioni contenute in atto introduttivo e dai docc. 1-2, 6, 8, 10 dimessi a corredo del medesimo). In considerazione della peculiarità delle suindicate allegazioni attoree circa la natura e la consistenza del pregiudizio patrimoniale dedotto in giudizio, risulta pertanto superfluo, nel caso in esame, dare ingresso a C.T.U. estimativa tesa all'accertamento del differenziale tra il prezzo pagato dall'acquirente ed il valore di mercato della merce in base agli anzidetti listini di riferimento, C.T.U. che, in tale situazione, sarebbe caratterizzata da inammissibile finalità esplorativa, risolvendosi in una verifica ultronea ed inconferente rispetto al petitum.
28 Richiamate le considerazioni che precedono, in difetto di prova (e di specifica allegazione) che sia a detenere (in deposito o Controparte_1
ad altro titolo) le pietre preziose, la pretesa recuperatoria della , Pt_1
nella sua qualità di acquirente, non può che essere fatta valere nei confronti della venditrice (ove rientrata in bonis), alla quale Parte_3
soltanto le gemme vennero a suo tempo lasciate in deposito dalla stessa acquirente – ovvero della procedura concorsuale (ove ancora in corso) alla quale quest'ultima è stata sottoposta (essendo stata dichiarata fallita con sentenza del Trib. Milano n. 43 del 15.01.2019, dimessa in allegato alla citazione sub doc. 9); non già, quindi, nei confronti della banca convenuta, non essendo essa parte del rapporto di compravendita. La domanda volta alla restituzione delle somme pagate a titolo di prezzo dei diamanti (peraltro afferente a rapporto contrattuale intrattenuto dall'attrice con soggetto terzo, come già precisato) si configura, a ben vedere, compatibile soltanto con l'effetto restitutorio (ex art. 1458 c.c.) conseguente all'ipotetica risoluzione (ex artt. 1453-1455 c.c.) dei contratti di compravendita della stessa merce in ragione dell'inadempimento della predetta venditrice (rimasta estranea al giudizio e dichiarata fallita); ma tale domanda di risoluzione contrattuale non risulta affatto proposta nel presente giudizio (né, per quanto consta, nell'ambito di altro contenzioso giudiziale), tanto meno nei confronti del soggetto passivamente legittimato rispetto alla stessa ( ; non essendo invece la ripetizione di Parte_3 quanto complessivamente pagato per l'acquisto delle pietre compatibile con l'ipotetico pregiudizio consistente nella divergenza tra il prezzo corrisposto e l'effettivo valore della merce al momento della conclusione dei contratti di compravendita. Sotto tale profilo, risultano quindi ultronee ed inconferenti le generiche allegazioni difensive svolte dall'attrice in merito a detta divergenza, essenzialmente attraverso il richiamo alla deliberazione dell'AGCOM del 20.09.2017 (cfr. doc. 17 prodotto a corredo della citazione) ed al provvedimento sanzionatorio con la stessa emesso anche nei confronti di laddove, in particolare, risulta Controparte_1 essere stato accertato che quest' ultima fornì il proprio contributo alla
29 pratica commerciale scorretta consistita nella “rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante” in riferimento alle “caratteristiche dell'investimento in diamanti, presentato alla clientela quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità”, alle “modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto, che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato”, all'“andamento del mercato dei diamanti”; in definitiva, per l'appunto, nella falsa prospettazione del valore della merce, ovvero, secondo quanto espressamente dedotto in citazione (a pag. 5), nella “determinazione del prezzo di vendita dei diamanti comprendente costi superiori al valore di ogni singola pietra”. Pare innegabile, in effetti, che il (pur dedotto) pagamento di un prezzo di acquisto (in ipotesi) eccedente rispetto all'effettivo valore dei preziosi al momento della conclusione degli atti traslativi varrebbe ad integrare un pregiudizio risarcibile soltanto qualora la pretesa risarcitoria fosse stata formulata in riferimento, per l'appunto, ad un danno patrimoniale in tal senso inteso, essendo stato esso, invece, nella fattispecie prospettato dall'attrice in misura corrispondente all'intero prezzo versato alla venditrice, allegazione evidentemente incompatibile con un assunto quale quello appena delineato.
Anche l'azione risarcitoria di cui al punto 4 delle conclusioni rassegnate dalla non può pertanto trovare accoglimento e ciò anche a titolo di Pt_1 responsabilità aquiliana – dedotta in via alternativa a quella di natura contrattuale – difettando evidentemente la dimostrazione del nesso causale tra il ridetto pregiudizio lamentato dall'attrice – asseritamente consistente nel pagamento dell' (intero) prezzo dei diamanti in mancanza della materiale disponibilità degli stessi - e la condotta posta in essere da trattandosi, rispettivamente, di prestazione corrispettiva Controparte_1
eseguita nel contesto di rapporto contrattuale intrattenuto con soggetto diverso da quest'ultima (quanto all'anzidetto pagamento) e di conseguenza dell'omesso adempimento di prestazione cui era tenuta non già la convenuta, bensì nella sua veste di depositaria (per Parte_3
30 quanto si evince dalle scritture negoziali prodotte dall'attrice sub docc. 2 e
8), comunque nell'ambito di vincolo obbligatorio sorto esclusivamente con la medesima venditrice-depositaria (quanto al mancato conseguimento della riconsegna dei preziosi), non essendo comunque dimostrato che siffatta situazione pregiudizievole sia correlata ad un rapporto riferibile alla banca convenuta, non avendo essa assunto la veste né di alienante, né di depositaria.
In definitiva, le domande della non possono trovare accoglimento, Pt_1
ciò nondimeno, in considerazione dei profili di parziale reciproca soccombenza – tenuto conto, in particolare, della pur acclarata violazione da parte della banca convenuta dei doveri informativi e di protezione cui era tenuta nei confronti della propria cliente, in conformità al canone di buona fede contrattuale ed alla diligenza professionale in concreto esigibile e, quindi, in ragione dell'infondatezza delle difese al riguardo svolte dalla medesima – le spese processuali vengono Controparte_1
compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta le domande proposte da nei confronti Parte_1
della banca convenuta.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, il 18.03.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
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