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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2378/2020/CC, avverso la sentenza n. 3592/2020 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 22 maggio 2020, notificata il 28 maggio 2020,
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...], ove risiede in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Pacuvio n. 21; (C.F.: ), nato il [...] a [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
ove risiede in Via Nevio n. 76; (C.F.: ), nato a Parte_3 CodiceFiscale_3
Formia (Lt) il 25.07.1947, residente a [...]; Parte_4
(C.F.: ), nata il [...] a [...], ove risiede in Via Aniello
[...] CodiceFiscale_4
Falcone n. 191; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Monetti (C.F.: C.F._5
; PEC: , del foro di Napoli, come da procura
[...] Email_1
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTI PRINCIPALI
E
DI (C.F.: ), nata il [...] a [...] CP_1 CodiceFiscale_6
(Na) e (C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Raimondo Servillo (C.F.:
; PEC: e dall'avv. SS GO (C.F.: CodiceFiscale_7 Email_2
; PEC: , entrambi del foro di CodiceFiscale_8 Email_3
Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 22 luglio 2014, i germani:
[...]
e convenivano in giudizio, davanti al Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Napoli, ed il Condominio di cui al fabbricato in Napoli in Controparte_3 [...]
, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “A) Accertare e Controparte_2
dichiarare, l'illegittimo ed arbitrario comportamento tenuto dal alla Controparte_4 [...]
, in persona dell'Amministratore p.t., quale proprietario del lastrico solare di Controparte_2 [...]
nonché LL IG.ra proprietaria dell'ultimo piano, Controparte_2 Controparte_3
condomina, in merito alla realizzazione in aderenza alla cassa scale del suddetto lastrico solare di un gazebo delle dimensioni di metri 3,00 x 3,00, posizionato stabilmente sul lastrico medesimo in palese violazione del divieto di costruzione oltre che di sopraelevazione previsto dalla scrittura per notar del 08/11/1948, e sul cui lastrico al di sotto del medesimo gazebo è stato Persona_1
poggiato un pavimento in gres porcellanato LL misura di mq. 42 circa;
B) Accertare e dichiarare, che in relazione a quanto sub A) il alla , in persona Controparte_4 Controparte_2
dell'amministratore p.t., e la IG.ra , autrice materiale del gazebo e delle opere sul Controparte_3
lastrico di copertura come espressamente dichiarato dall'amministratore, proprietaria dell'ultimo piano, ciascuno per quanto di loro ragione e competenza, hanno violato quanto disposto e regolamentato nell'atto per notaio del 08/11/1948, regolarmente trascritto presso Persona_1
la Conservatoria del RR.II., in relazione al principio servitus altius non tollendi, intervenuto tra i
IGg.ri e e la rispettivamente danti causa del Parte_5 CP_5 CP_6 [...]
, quanto ai IG.ri e e degli istanti germani quanto Controparte_7 Parte_5 CP_5 Pt_1
alla C) Accertare e dichiarare in ogni caso che il alla CP_6 Controparte_4 CP_2
, in persona dell'Amministratore p.t. e la IG.ra , hanno violato,
[...] Controparte_3
ciascuno per quanto di loro ragione e competenza, sotto ogni profilo di legge, il disposto dell'art.
907 c.c. nonché dell'art. 146 del Dlgs. n. 42/2004, dal momento che le opere realizzate, gazebo di dimensioni di metri 3,00 x 3,00 appoggiato su gres porcellanato ex novo sul lastrico solare, (il gazebo) si trovano ad una distanza inferiore ai 10 metri, come impone il Regolamento del Comune di Napoli, rispetto alla ringhiera del terrazzo del III piano del civico 72 di di Controparte_2
proprietà degli istanti e le richiamate opere sono state eseguite senza le preventive autorizzazione LL Sovraintendenza, trattandosi di zona sottoposta a doppio vincolo ed a protezione integrale;
D) per l'effetto, ordinare al alla , in persona Controparte_4 Controparte_2
dell'Amministratore p.t., ed alla IG.ra , ciascuno per quanto di loro ragione e Controparte_3
competenza, l'immediato ripristino dello status quo ante mediante la completa rimozione del gazebo
2 eseguito di dimensioni di metri 3,00 x 3,00 e LL pavimentazione in gres porcellanato appoggiata sul lastrico solare del fabbricato in Napoli alla , per circa mq. 42, a cura Controparte_2
e spese dei suddetti convenuti;
E) Ed ancora per l'effetto delle inadempienze meglio indicate sub lett.
A), B) e C) condannare il alla , in persona Controparte_4 Controparte_2
dell'Amministratore p.t., e la IG.ra ciascuno per quanto di loro ragione e Controparte_3
competenza al risarcimento dei danni in favore degli istanti per la violazione del diritto al panorama:
- quanto agli appartamenti ubicati al III piano muniti di relativa terrazza a livello per il deprezzamento commerciale quantificato in € 90.000,00 ad appartamento e, complessivamente in €
180.000,00 (90.000 x 2), come meglio argomentato sub 17 o a quella diversa somma da liquidarsi in via equitativa, maggiore o minore, che dovesse risultare dalle emergenze istruttorie;
- quanto agli appartamenti ubicati al IV piano, il danno può essere contenuto nella misura di € 50.000,00 ad appartamento e, complessivamente in € 100.000,00 (50.000,00 x 2), dal momento che la frequentazione indiscriminata del lastrico solare del , in Controparte_2
dispregio del principio LL sola praticabilità necessaria, reca agli istanti proprietari solamente un pregiudizio per la quiete e la vivibilità dell'immobile anche in relazione al concetto di privacy;
- quanto all'appartamento al II piano, per tutti i motivi meglio descritti ed argomentati sub 19) il danno può essere contenuto nella misura di € 50.000,00 sia per la lesione LL privacy sia per l'indebita introspezione da parte dei frequentatori del lastrico, nel punto luce di pertinenza dell'appartamento;
F) Accertare e dichiarare che in violazione dell'art. 4 dell'accordo per Notar del 08/11/1948 Per_1
il , ovvero la IG.ra ha costruito una Controparte_8 Controparte_3
ringhiera sul lastrico di copertura dal lato del muro prospiciente il cortile LL proprietà Pt_1
realizzando una utilitas a favore dei suindicati espressamente negata dal titolo che si concretizza nella facoltà per i suindicati di affacciarsi sulla e nella proprietà degli attori e per l'effetto ordinare la rimozione delle richiamate ringhiere a cura e spese del Controparte_8
e LL IG.ra , in solido tra loro, o in subordine per quanto di ragione e pertinenza;
Controparte_3
in relazione a quanto accertato, in caso di mancata rimozione LL ringhiera come sopra ubicata, stabilire una penale di € 30,00 al giorno in solido tra il e Controparte_8
la IG.ra , o in subordine a ciascuno per quanto di ragione e competenza;
G) Infine in CP_3
relazione ai capi A) B) e C), condannare il , in persona Controparte_9
dell'amministratore p.t., e la IG.ra ciascuno per quanto di loro ragione e Controparte_3
competenza, per la lesione del diritto al panorama, al risarcimento del danno temporaneo, maturato tempo per tempo, dalla costruzione del gazebo alla sua eventuale rimozione, in favore degli istanti anche per il limitato uso e godimento degli appartamenti: - quanto a quelli del III piano muniti delle relative terrazze a livello, quale prolungamento verso l'esterno LL superficie coperta, per l'importo
3 di € 50.000,00 ciascuno e pertanto per totali € 100.000,00 (€ 50.000,00 x 2) o a quella diversa somma da liquidarsi in via equitativa, maggiore o minore, che dovesse risultare dalle emergenze istruttorie;
- quanto a quelli del IV piano, per l'importo di € 15.000,00 ciascuno e pertanto per totali 30.000,00
(€15.000,00 x 2) o a quella diversa somma da liquidarsi in via equitativa, maggiore o minore, che dovesse risultare dalle emergenze istruttorie;
- quanto all'appartamento del II piano per l'importo di
€ 15.000,00 o a quella diversa somma da liquidarsi in via equitativa, maggiore o minore, che dovesse risultare dalle emergenze istruttorie;
tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
A sostegno delle loro domande, gli attori allegavano che: a) il fabbricato ubicato a Napoli in
è limitrofo e confinante con quello recante il civico n. 72, ed in particolare Controparte_2 il terrazzo dell'appartamento del terzo piano del civico n. 72 confina con l'edificio del civico n. 70, che si frappone tra il terrazzo stesso ed il panorama “vista mare”; b) nell'esecuzione dei lavori di ricostruzione del fabbricato condominiale di , eseguiti tra gli anni 1947 e Controparte_2
1950, i costruttori , e provvidero ad CP_10 Controparte_11 Controparte_12
appoggiare per un tratto il fabbricato in ricostruzione al fabbricato preesistente di cui al civico n. 72, nonché al muro divisorio tra il cortile dei signori facente parte del fabbricato posto in Via Pt_1
Contr del Parco Carelli n. 72, già di proprietà LL società e la proprietà di essi;
Parte_6
c) i rapporti tra i due fabbricati di e di Via del Parco Carelli n. 72 vennero Controparte_2
regolamentati mediante l'atto per notar del giorno 8 novembre 1948, regolarmente Persona_1
trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Napoli in data 23 novembre 1948 ai numeri 342/9414; d)
l'utilizzo del lastrico di copertura da parte del del fabbricato di CP_4 Controparte_2
[...
, venne sottoposto a una servitus altius non tollendi, al fine di non pregiudicare la vista e la
Contr panoramicità verso il mare del Condominio, già di proprietà degli istanti, nonché la privacy degli occupanti siti al secondo e al terzo piano;
e) sul lastrico solare dell'edifico condominiale di
[...]
le parti convenute avevano realizzato un “gazebo”, in violazione LL suddetta Controparte_2
servitù, dell'art. 907 c.c., nonché dell'art. 146 del DLT n. 42/2004, nonché una ringhiera dal lato del muro prospiciente al cortile LL proprietà realizzando una utilitas espressamente negata Pt_1
dal richiamato titolo concretizzantesi nella facoltà di affaccio sulla e nella proprietà degli attori.
1.2. - Con due distinte comparse di risposta depositate il 12 dicembre 2014, si costituivano in giudizio rispettivamente ed il al fabbricato in Napoli in Controparte_3 Controparte_13 [...]
: a) eccependo, preliminarmente, la violazione del principio del ne bis in idem, Controparte_2
oltre che il giudicato esterno, essendo state le domande de quibus già proposte dalle medesime parti istanti nel procedimento di manutenzione del possesso, ex art. 703 c.p.c., promosso contro gli stessi convenuti, avente ad oggetto le doglianze in questione inerenti ai contestati “gazebo” e “ringhiera”,
4 definito mediante l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il giorno 8 agosto 2012, senza che le parti avessero, poi, richiesto la prosecuzione del giudizio di merito;
b) escludendo, in subordine e nel merito, la qualificazione del “gazebo” come costruzione, idonea a concretizzare la pretesa violazione LL servitù, oltre che degli artt. 907 c.c. e 146 del DLT n. 42/2004.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, oltre che la relazione peritale depositata dal nominato c.t.u.; precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 3592/2020, pubblicata il 22 maggio 2020, notificata il 28 maggio 2020, con la quale il Tribunale di Napoli così testualmente decideva: “a) accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e, per l'effetto, condanna i convenuti alla rimozione del manufatto posto
[...] Parte_7
sulla terrazza del lastrico di copertura del condominio di in Napoli e LL Controparte_2
ringhiera sul lastrico di copertura dal lato del muro prospiciente il cortile LL proprietà Pt_1
b) rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori;
c) dichiara compensate le spese di lite;
d) pone le spese LL CTU a definitivo carico delle parti in solido.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta LL documentazione in atti e degli esiti LL relazione peritale del nominato c.t.u., decideva come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto di escludere:
a) la pretesa violazione dell'art. 907 c.c. sul convincimento che “il gazebo in argomento non costituisce una costruzione”;
b) la pretesa rimozione LL pavimentazione installata a sostegno del gazebo, sul presupposto per il quale l'acquisita scrittura del giorno 8 novembre 1948 consentirebbe di “utilizzare pienamene la terrazza senza limitare il panorama ed in tal senso la pavimentazione del terrazzo in argomento rientra pienamente nel diritto dei convenuti che non può costituire in alcun modo un ostacolo al diritto di panorama di controparte”;
c) la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni temporanei che sarebbero stati cagionati agli attori in conseguenza delle violazioni poste in essere da questi ultimi, non essendo stati “allegati
e provati … onde la rimozione a ordinarsi costituisce l'unico ristoro del diritto spettante”;
d) la condanna dei convenuti al pagamento delle spese e dei compensi di lite, di fatto interamente compensate, “alla luce LL natura delle contrapposte domande e LL soccombenza reciproca.”
2. - L'APPELLO.
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 27 giugno 2020, Parte_1
e proponevano appello innanzi a questa Corte, Parte_2 Parte_3 Parte_4
chiedendone la riforma, sulla base quattro motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle
5 seguenti testuali conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il gazebo e la pavimentazione per cui è causa sono state installate sul terrazzo di copertura degli appellati in violazione dell'art. 907 cod. civ. E, pertanto, ordinare la rimozione LL pavimentazione su cui è stato installato suddetto gazebo, per violazione delle distanze prescritte dall'art. 907 cod. civ.; 2) Ordinare, comunque, la rimozione LL pavimentazione su cui è stato installato suddetto gazebo, per violazione del divieto di sopraelevazione che grava in perpetuo sul terrazzo degli appellati sancito all'art. 1 del ridetto atto per Notar dell'8.11.1948, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Napoli in Persona_1
data 23.11.1948 ai nn. 342/9414; 3) Condannare gli appellati al risarcimento dei danni cagionati medio tempore ai sigg.ri e , per gli appartamenti al III piano dello stabile Parte_4 Pt_3
di via del Parco Carelli n. 72, che hanno subito, stanno subendo e subiranno la limitazione del panorama di spettanza fino alla effettiva rimozione del gazebo e LL pavimentazione ad esso sottostante, danni da quantificarsi nella misura indicata nell'atto introduttivo del giudizio ovvero in quella rideterminata attraverso la ridetta CTP dell'arch in data 26.6.2020 (doc. 1) od a Per_2 mezzo di supplemento di CTU, che fin d'ora si chiede disporsi al riguardo, ove la Corte ecc.ma ne ravvisi la necessità; 4) Condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze, comprese quelle di CTU, del primo grado del giudizio, nonché di quelle d'appello - in caso di temeraria impugnativa del presente gravame -, da distrarsi al procuratore antistatario ex art 93 cpc;
5)
Condannare gli appellati al rimborso del Contributo Unificato versato in primo ed in secondo grado.”
2.2. -Con la comparsa di risposta depositata il 20 novembre 2020, si costituivano in giudizio ed il fabbricato in Napoli in , Controparte_3 Controparte_14 Controparte_2
contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione, formulando l'appello incidentale avverso l'impugnata sentenza sulla base di tre motivi di censura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) dichiarare infondato in fatto e diritto l'appello principale proposto di IGg.ri
, , , e per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_7
l'effetto rigettarlo integralmente. In accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma LL sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 3592/2020: 2) accertare dichiarare la sussistenza di una preclusione pro iudicato rispetto alle domande avanzate dei IG.ri nel Pt_1 presente giudizio, consistente nel contenuto dell'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli all'esito del procedimento ex art. 703 c.p.c. n. r.g. 22538/2012 (cfr. doc.1 prod. I grado) e che pertanto le domande tutte proposte dagli attori nel presente giudizio sono inammissibili per la sussistenza di precedente giudicato esterno sostanziale;
3) in via subordinata rispetto al punto che precede, accertare e dichiarare che il gazebo per cui è causa, non essendo ancorato al suolo ed essendo quindi un mero arredo mobile da esterni, per la sua forma e costituzione ed in ragione LL sua amovibilità,
6 non alterando il complessivo panorama godibile dal fondo dominante, non viola la servitù costituita per atto del Notaio e pertanto il suo posizionamento sul terrazzo del convenuto Per_1 CP_4
è del tutto legittimo;
4) con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
2.3. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 24 ottobre 2024 la trattazione scritta LL causa per l'udienza collegiale del 19 novembre 2024; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza resa il 19 novembre 2024, pubblicata e comunicata il 21 novembre 2024, era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190
c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME PRINCIPALE ED INCIDENTALE
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti principali censuravano la sentenza gravata per la pretesa violazione da parte del primo giudice LL norma in materia di distanze delle costruzioni dalle vedute, per avere quest'ultimo, a loro dire, erroneamente escluso che l'apposizione LL pavimentazione sul terrazzo, di proprietà del convenuto, nonché l'installazione CP_4
sulla medesima del contestato gazebo, costituissero violazione dell'art. 907 c.c., avendo, comunque, ostacolato in maniera stabile il diritto di veduta e di panoramicità degli attori-appellanti, Parte_8
e proprietari degli appartamenti al terzo piano del fabbricato ubicato in Via
[...] Parte_3
del Parco Carelli n. 72, che subivano e continuano a subire la limitazione dalla c.d. utilitas, cui avrebbero diritto in forza LL scrittura per notar del giorno 8 novembre 1948, Persona_1
con la quale veniva costituita la servitus altius non tollendi a carico del fabbricato (fondo servente) dei convenuti-appellati, in favore di quello (fondo dominante) di proprietà degli attori-appellanti.
Pertanto, in accoglimento di tale motivo, gli appellanti principali chiedevano la correzione LL decisione impugnata, nella parte in cui, la già disposta rimozione del gazebo, non ancora eseguita, andrebbe ordinata anche ai sensi dell'art. 907 c.c., unitamente alla rimozione LL pavimentazione sottoposta al gazebo siccome apposta (come accertato dal c.t.u. in primo grado) a distanza inferiore rispetto a quella minima prescritta dalla richiamata disposizione normativa, essendo la stessa pavimentazione funzionale a sostenere il gazebo in questione, contribuendo essa stessa, a causa del rialzo di tale struttura che su di essa insiste, ad ostacolare la veduta degli aventi diritto.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello principale gli impugnanti criticavano la decisione gravata, per non avere il giudice di primo grado disposto la rimozione LL pavimentazione realizzata sulla terrazza del convenuto-appellato, per la pretesa violazione da parte del Tribunale CP_4
dell'art. 1 LL scrittura per notar del giorno 8 novembre 1948, che testualmente Persona_1
7 sancisce: “in perpetuo il divieto di procedere a qualsiasi costruzione e sopraedificazione sull'attuale livello LL terrazza soprastante al terzo piano del detto loro fabbricato per tutta la estensione LL terrazza stessa”, ovvero il divieto di eseguire opere edili, quale sarebbe anche la pavimentazione, realizzata dai convenuti, a sostegno del gazebo, al di sopra del livello dell'originaria guaina impermeabilizzante, al solo fine di attribuirsi una utilitas, cui non avrebbero diritto.
3.3. - Con il terzo motivo di gravame i germani lamentavano l'errore, in cui sarebbe Pt_1
incorso il giudice di prime cure, nel disporre la reiezione LL loro domanda risarcitoria proposta in danno dei convenuti, fondata sull'errato convincimento LL carenza di allegazioni e di prove sul punto, convincimento che sarebbe smentito dalle risultanze processuali, dovendosi ritenere che, una volta riconosciuto dai convenuti di aver realizzato il gazebo sopra la pavimentazione apposta sulla guaina impermeabilizzante del loro terrazzo, sarebbe stata senz'altro provata la riduzione LL visuale panoramica degli appartamenti al terzo piano dello stabile di Via del Parco Carelli n. 72 e, quindi, il danno subito medio tempore da e da con decorrenza Parte_8 Parte_3
dal momento LL realizzazione del gazebo a quello LL sua rimozione, così come correttamente quantificato nell'elaborato peritale del c.t.p., ovvero da quantificare mediante il supplemento di una c.t.u., richiesta in questa fase processuale, essendo incongruo per difetto il quantum determinato dall'ausiliario nominato nel corso del primo grado del giudizio.
3.4. - Con il quarto motivo di critica gli impugnanti principali si dolevano LL pretesa violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il giudice di primo grado, a loro dire, erroneamente parzialmente compensato le spese di lite, in violazione del principio LL soccombenza, dovendo ritenersi soccombenti i convenuti, e in difetto dei presupposti per disporne la compensazione.
3.5. - Con il primo motivo d'appello incidentale, ed il di cui al Controparte_3 CP_4
fabbricato in Napoli in censuravano la sentenza gravata per avere il primo Controparte_2
giudice respinto l'eccezione di giudicato esterno, che, a loro dire, avrebbe acquisito l'ordinanza resa il giorno 8 agosto 2012 all'esito del procedimento possessorio, ex art. 703 c.p.c., di cui al R.G.N.
22538/2012 del Tribunale di Napoli, posto che sulle domande del presente giudizio si sarebbe già pronunciato, in sede possessoria, tra le medesime parti processuali e con identico “petitum” e “causa petendi”, il Tribunale di Napoli, avendo gli attori di questo giudizio sostanzialmente proposto il c.d.
“merito” del giudizio possessorio, oltre il termine perentorio di cui alla richiamata disposizione normativa, donde deriverebbe l'inammissibilità di tutte le domande formulate dagli attori all'interno del presente giudizio autonomo, per la pretesa violazione del principio di ne bis in idem, essendo le stesse coperte dal giudicato esterno sostanziale, di cui alla citata ordinanza.
3.6. - Con il secondo motivo di gravame gli impugnanti incidentali criticavano la decisione impugnata in parte qua, sebbene il Tribunale avesse stabilito che il gazebo in questione non sia
8 qualificabile come costruzione ovvero come struttura stabile e benché la limitazione LL veduta del panorama sia assolutamente minima, nonostante ciò, con motivazione illogica, ne ordinava la rimozione, in quanto erroneamente ritenuto lesivo LL servitù di veduta nella sua interezza, pur non essendo ancorato al suolo ed essendo, quindi, un arredo mobile da esterni, per la sua forma e costituzione, pur non alterando il complessivo panorama godibile dal fondo dominante, realizzato in maniera tale da non violare la servitù negozialmente costituita.
3.7. - Con il terzo motivo di lamentela gli appellanti incidentali lamentavano la pretesa violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il giudice di primo grado, a loro dire, erroneamente parzialmente compensato le spese di lite, in violazione del principio LL soccombenza e in difetto dei presupposti per disporne la compensazione, essendo state accolte soltanto le domande formulate dagli attori di rimozione del gazebo e LL ringhiera, peraltro, già oggetto dell'ordinanza possessoria innanzi richiamata, che sarebbe potuta essere posta in esecuzione, e respinte le altre di maggiore consistenza economica, aventi ad oggetto la pretesa risarcitoria, rispetto alle quali le parti istanti risultavano senz'altro maggiormente soccombenti.
3.8. - Il c.d. criterio LL ragione più liquida impone di prendere le mosse dalla delibazione del primo motivo d'impugnazione incidentale, secondo il quale tutte le originarie domande formulate dagli attori nel giudizio di primo grado, definito mediante la decisione qui gravata, sarebbero inammissibili per la pretesa violazione del principio del ne bis in idem, essendo le stesse coperte dal giudicato esterno sostanziale, di cui all'ordinanza, versata in atti, non reclamata né seguita dal facoltativo giudizio di merito endoprocedimentale, resa il giorno 8 agosto 2012, nella precedente azione di manutenzione nel possesso, ex art. 703 c.p.c., (con identità di parti, di “petitum” e di “causa petendi”), di cui al R.G.N. 22538/2012 del Tribunale di Napoli, dalla quale si ricava che tale giudice, avendo maturato il convincimento, per cui: “… dall'interpretazione degli artt. 1), 2) e 3) LL convenzione in oggetto, in cui viene in preminente rilievo l'interesse alla salvaguardia LL visuale Cont panoramica del terzo e quarto piano del fabbricato di proprietà ex (attualmente si Pt_1
ricava la costituzione, in favore dei ricorrenti, di una servitù di “panorama”, qualificabile come una servitus altius non tollendi, nella quale l'utilitas è rappresentata dalla particolare amenità su cui il fondo dominante viene ad essere dotato per il fatto che essa attribuisce ai suoi proprietari il godimento di una particolare visuale, esclusa essendo la facoltà del proprietario del fondo servente di alzare costruzioni o alberature - quand'anche per altri versi consentite - che pregiudichino o limitino tale visuale;
- … il significato dell'articolo in esame … è dunque non quello di vietare la realizzazione di qualsiasi opera sulla terrazza dei resistenti, ma solo di impedire opere che “limitino la visuale panoramica”; - … nella specie, l'altezza e la profondità del manufatto non appaiono idonee, per le caratteristiche obiettive sopra analizzate, ad arrecare un simile pregiudizio …; -
9 difettano nella dedotta realizzazione del gazebo ad opera dei resistenti, gli estremi di una turbativa del possesso LL servitù di panorama, nello specifico contenuto ed estensione degli artt. 1 e 2 nonché nel più generico contenuto dell'art. 3 LL citata convenzione;
- … il suo semplice appoggio sul piano di calpestio LL terrazza non integra, poi, alcuna sopraelevazione agli effetti LL citata convenzione, non provocando né che il livello di calpestio LL predetta terrazza oltrepassi quello del terzo piano del fabbricato di proprietà dei ricorrenti (art. 1), né che la copertura LL cassa scale superi di più di 50 cm il parapetto del menzionato fabbricato (art. 2) …; - … il ricorso merita invece accoglimento quanto alla lamentata realizzazione, ad opera dei resistenti, di una ringhiera lungo il parapetto affaccio LL terrazza, nella sua porzione prospiciente il cortile del fabbricato dominante, in violazione dell'art. 4 dell'accordo, che attribuisce ai titolari del fondo servente la facoltà di recingere la loro terrazza con parapetto affacciatoio su tutti i lati meno che su quello verso Cont il cortile LL ul quale è esclusa qualsiasi servitù di prospetto a favore LL detta terrazza la quale, perciò su quel tratto dovrà essere soltanto recinta con muro di altezza di un metro”, così testualmente disponeva: “
1. IN PARZIALE ACCOGLIMENTO dell'interdetto possessorio, ordina ai resistenti in solido di procedere immediatamente alla rimozione LL ringhiera su parapetto affaccio LL terrazza di loro proprietà, nel lato prospiciente il cortile del fabbricato dei ricorrenti;
2.
COMPENSA PER LA META' LE SPESE DI LITE E CONDANNA I RESISTENTI in solido al pagamento, in favore dei ricorrenti in solido, LL residua metà, che, in tale ridotta misura, liquida in complessivi …”.
Ritiene il Collegio fondato siffatto motivo per le ragioni che seguono.
E' doveroso premettere che la questione non trova una chiara definizione nel testo normativo, posto che l'art. 703 c.p.c., nel disciplinare il procedimento possessorio, richiama le norme di cui agli artt. 669-bis e ss., ovvero la disciplina del rito cautelare uniforme, “in quanto compatibili”. Tale clausola di compatibilità impone all'interprete un'attenta opera di verifica e coordinamento tra le norme del processo cautelare uniforme e le peculiarità del giudizio possessorio.
Al riguardo, si evidenzia che l'art. 703 c.p.c., nell'attuale formulazione, ha reso eventuale e facoltativo il c.d. merito possessorio, stabilendo che ciascuna parte, con una semplice istanza al giudice del provvedimento emesso in fase sommaria, possa domandare la prosecuzione del giudizio di merito, mediante la fissazione dell'udienza ex art 183 c.p.c.
Al fine di valutare la predetta compatibilità, l'interdetto possessorio presenta delle similitudini con i provvedimenti cautelari c.d. anticipatori, ma, diversamente da questi, che sono svincolati da rigidi termini decadenziali, potendo ciascuna parte dare inizio liberamente al giudizio di merito in qualsiasi momento, nel procedimento possessorio il processo è già instaurato, anche per l'eventuale fase di merito, con il deposito del ricorso introduttivo, tant'è vero che il comma 4 dell'art. 703 c.p.c.
10 riferisce LL “prosecuzione” dello stesso giudizio nella fase successiva del merito possessorio, imponendo l'adempimento dell'istanza da proporsi nel termine perentorio di 60 giorni.
Decorso tale termine perentorio, senza che sia proposta l'istanza di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza possessoria si trasforma da provvedimento provvisorio, e fino a quel momento sempre revocabile e modificabile, in provvedimento definitivo, dotato di un'efficacia analoga a quella LL sentenza di merito passata in giudicato, secondo uno schema che ricorda quello del decreto ingiuntivo non opposto.
L'omessa presentazione dell'istanza di prosecuzione del giudizio di merito comporta dunque acquiescenza all'interdetto possessorio, con la conseguenza che sono le stesse parti a volere che il rapporto tra esse intercorrente venga definitivamente disciplinato dal provvedimento sommario interdittale, nel pieno rispetto del principio dispositivo che governa il processo civile, come, peraltro, confermato dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “… l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata prosecuzione di esso ai sensi dell'art. 703 c.p.c., comma 4, determina una preclusione pro iudicato (al pari di altre situazioni simili, come quella LL seconda ipotesi dell'art. 653 c.p.c., comma 1, operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186-ter c.p.c). In tal caso, esclusa per incompatibilità l'applicazione dell'art. 669- octies c.p.c., u.c., la parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nell'art.
703 c.p.c., comma 4 e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munendola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificabile a quella LL sentenza passata in giudicato.” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 22/01/2018, n. 1501; Cass. civ., Sez. VI
- 2, Ord., 04/03/2015, n. 4292).
Pertanto, in considerazione di quanto innanzi, inammissibile risulta essere l'originaria domanda attrice, tesa a conseguire la rimozione del gazebo e LL pavimentazione sottostante (già esclusa dall'ordinanza possessoria de qua) e la rimozione LL ringhiera (già disposta da tale ordinanza), installati sulla terrazza del di cui al fabbricato in Napoli in CP_4 CP_2
, dovendosi ritenere definito il procedimento possessorio di cui al R.G.N. 22538/2012
[...]
del Tribunale di Napoli, concluso mediante l'ordinanza resa il giorno 8 agosto 2012, per la mancata prosecuzione di esso, ai sensi del comma 4 dell'art. 703 c.p.c., la cui condotta omissiva determinava la preclusione pro iudicato, avendo attribuito efficacia irretrattabile all'ordinanza possessoria de qua.
3.9. - L'accoglimento del primo motivo d'impugnazione incidentale nei termini di cui innanzi, impone l'assorbimento del primo e del secondo motivo di gravame principale, oltre che la reiezione del terzo motivo del medesimo, finalizzato al conseguimento del risarcimento del danno che sarebbe stato patito dagli attori per la pretesa violazione del c.d. diritto di visione panoramica, attesa
11 l'infondatezza nel merito LL pretesa risarcitoria, essendo stato accertato e dichiarato nella richiamata ordinanza possessoria che il gazebo de quo e la sottostante pavimentazione non impediscono né limitano l'esercizio LL servitù di panorama, di cui sono titolari i germani Pt_1
3.10. - L'accoglimento del primo motivo d'appello incidentale importa: a) l'assorbimento sia del quarto motivo dell'impugnazione principale che del secondo motivo di quella incidentale, aventi ad oggetto le contrapposte critiche avverso la decisione gravata nella parte in cui il giudice di prime cure disponeva la parziale compensazione delle spese di lite;
b) la rideterminazione delle spese del doppio grado del giudizio, in considerazione dell'esito complessivo LL lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma LL sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo LL pronuncia che ha statuito sulle spese. (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29 ottobre
2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775).
4. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
4.1. - Tenuto conto dell'esito complessivo LL lite e dell'integrale rigetto dell'originaria domanda attrice, le spese del doppio grado del giudizio vengono poste solidalmente a carico degli attori-appellanti principali, in favore dei convenuti-appellanti incidentali, in applicazione del principio LL soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per il primo grado, ponendo definitivamente e solidalmente a carico dei soccombenti anche le spese LL c.t.u., così come liquidate col decreto pubblicato il 24 marzo 2017, e del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 per il secondo grado, il tutto con distrazione in favore dell'avv.
Raimondo Servillo e dell'avv. SS GO, dichiaratisi antistatari.
4.2. - La reiezione del terzo motivo d'appello principale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento a carico di Parte_1 Parte_2
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_3 Parte_4 quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale avverso la sentenza n. 3592/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 22 maggio 2020, notificata il 28 maggio 2020, in accoglimento del primo motivo dell'impugnazione incidentale e considerata la reiezione del terzo motivo di quella principale,
12 assorbiti il primo, il secondo ed il quarto motivo di gravame principale, nonché il secondo motivo di quello incidentale, in totale riforma LL decisione gravata, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'originaria domanda attrice, tesa a conseguire la rimozione del gazebo e LL ringhiera, installati sulla terrazza del Condominio di cui al fabbricato in Napoli in
; Controparte_2
2) rigetta l'originaria domanda risarcitoria attrice;
3) condanna e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
solidale rifusione delle spese del doppio grado del giudizio, in favore di e del Controparte_3
di fabbricato in Napoli in , in persona CP_4 CP_14 Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, che liquida:
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 13.430,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Raimondo Servillo e dell'avv. SS GO, dichiaratisi antistatari, ponendo definitivamente e solidalmente a carico dei soccombenti le spese LL
c.t.u., così come liquidate col decreto pubblicato il 24 marzo 2017;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 14.317,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Raimondo Servillo e dell'avv. SS GO, dichiaratisi antistatari;
4) dà atto LL sussistenza dei presupposti per il solidale versamento da parte di
[...]
e dell'ulteriore importo del contributo Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso, nella camera di consiglio LL IV Sezione Civile LL Corte di Appello di
Napoli, in data 18 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2378/2020/CC, avverso la sentenza n. 3592/2020 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 22 maggio 2020, notificata il 28 maggio 2020,
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...], ove risiede in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Pacuvio n. 21; (C.F.: ), nato il [...] a [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
ove risiede in Via Nevio n. 76; (C.F.: ), nato a Parte_3 CodiceFiscale_3
Formia (Lt) il 25.07.1947, residente a [...]; Parte_4
(C.F.: ), nata il [...] a [...], ove risiede in Via Aniello
[...] CodiceFiscale_4
Falcone n. 191; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Monetti (C.F.: C.F._5
; PEC: , del foro di Napoli, come da procura
[...] Email_1
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTI PRINCIPALI
E
DI (C.F.: ), nata il [...] a [...] CP_1 CodiceFiscale_6
(Na) e (C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Raimondo Servillo (C.F.:
; PEC: e dall'avv. SS GO (C.F.: CodiceFiscale_7 Email_2
; PEC: , entrambi del foro di CodiceFiscale_8 Email_3
Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 22 luglio 2014, i germani:
[...]
e convenivano in giudizio, davanti al Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Napoli, ed il Condominio di cui al fabbricato in Napoli in Controparte_3 [...]
, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “A) Accertare e Controparte_2
dichiarare, l'illegittimo ed arbitrario comportamento tenuto dal alla Controparte_4 [...]
, in persona dell'Amministratore p.t., quale proprietario del lastrico solare di Controparte_2 [...]
nonché LL IG.ra proprietaria dell'ultimo piano, Controparte_2 Controparte_3
condomina, in merito alla realizzazione in aderenza alla cassa scale del suddetto lastrico solare di un gazebo delle dimensioni di metri 3,00 x 3,00, posizionato stabilmente sul lastrico medesimo in palese violazione del divieto di costruzione oltre che di sopraelevazione previsto dalla scrittura per notar del 08/11/1948, e sul cui lastrico al di sotto del medesimo gazebo è stato Persona_1
poggiato un pavimento in gres porcellanato LL misura di mq. 42 circa;
B) Accertare e dichiarare, che in relazione a quanto sub A) il alla , in persona Controparte_4 Controparte_2
dell'amministratore p.t., e la IG.ra , autrice materiale del gazebo e delle opere sul Controparte_3
lastrico di copertura come espressamente dichiarato dall'amministratore, proprietaria dell'ultimo piano, ciascuno per quanto di loro ragione e competenza, hanno violato quanto disposto e regolamentato nell'atto per notaio del 08/11/1948, regolarmente trascritto presso Persona_1
la Conservatoria del RR.II., in relazione al principio servitus altius non tollendi, intervenuto tra i
IGg.ri e e la rispettivamente danti causa del Parte_5 CP_5 CP_6 [...]
, quanto ai IG.ri e e degli istanti germani quanto Controparte_7 Parte_5 CP_5 Pt_1
alla C) Accertare e dichiarare in ogni caso che il alla CP_6 Controparte_4 CP_2
, in persona dell'Amministratore p.t. e la IG.ra , hanno violato,
[...] Controparte_3
ciascuno per quanto di loro ragione e competenza, sotto ogni profilo di legge, il disposto dell'art.
907 c.c. nonché dell'art. 146 del Dlgs. n. 42/2004, dal momento che le opere realizzate, gazebo di dimensioni di metri 3,00 x 3,00 appoggiato su gres porcellanato ex novo sul lastrico solare, (il gazebo) si trovano ad una distanza inferiore ai 10 metri, come impone il Regolamento del Comune di Napoli, rispetto alla ringhiera del terrazzo del III piano del civico 72 di di Controparte_2
proprietà degli istanti e le richiamate opere sono state eseguite senza le preventive autorizzazione LL Sovraintendenza, trattandosi di zona sottoposta a doppio vincolo ed a protezione integrale;
D) per l'effetto, ordinare al alla , in persona Controparte_4 Controparte_2
dell'Amministratore p.t., ed alla IG.ra , ciascuno per quanto di loro ragione e Controparte_3
competenza, l'immediato ripristino dello status quo ante mediante la completa rimozione del gazebo
2 eseguito di dimensioni di metri 3,00 x 3,00 e LL pavimentazione in gres porcellanato appoggiata sul lastrico solare del fabbricato in Napoli alla , per circa mq. 42, a cura Controparte_2
e spese dei suddetti convenuti;
E) Ed ancora per l'effetto delle inadempienze meglio indicate sub lett.
A), B) e C) condannare il alla , in persona Controparte_4 Controparte_2
dell'Amministratore p.t., e la IG.ra ciascuno per quanto di loro ragione e Controparte_3
competenza al risarcimento dei danni in favore degli istanti per la violazione del diritto al panorama:
- quanto agli appartamenti ubicati al III piano muniti di relativa terrazza a livello per il deprezzamento commerciale quantificato in € 90.000,00 ad appartamento e, complessivamente in €
180.000,00 (90.000 x 2), come meglio argomentato sub 17 o a quella diversa somma da liquidarsi in via equitativa, maggiore o minore, che dovesse risultare dalle emergenze istruttorie;
- quanto agli appartamenti ubicati al IV piano, il danno può essere contenuto nella misura di € 50.000,00 ad appartamento e, complessivamente in € 100.000,00 (50.000,00 x 2), dal momento che la frequentazione indiscriminata del lastrico solare del , in Controparte_2
dispregio del principio LL sola praticabilità necessaria, reca agli istanti proprietari solamente un pregiudizio per la quiete e la vivibilità dell'immobile anche in relazione al concetto di privacy;
- quanto all'appartamento al II piano, per tutti i motivi meglio descritti ed argomentati sub 19) il danno può essere contenuto nella misura di € 50.000,00 sia per la lesione LL privacy sia per l'indebita introspezione da parte dei frequentatori del lastrico, nel punto luce di pertinenza dell'appartamento;
F) Accertare e dichiarare che in violazione dell'art. 4 dell'accordo per Notar del 08/11/1948 Per_1
il , ovvero la IG.ra ha costruito una Controparte_8 Controparte_3
ringhiera sul lastrico di copertura dal lato del muro prospiciente il cortile LL proprietà Pt_1
realizzando una utilitas a favore dei suindicati espressamente negata dal titolo che si concretizza nella facoltà per i suindicati di affacciarsi sulla e nella proprietà degli attori e per l'effetto ordinare la rimozione delle richiamate ringhiere a cura e spese del Controparte_8
e LL IG.ra , in solido tra loro, o in subordine per quanto di ragione e pertinenza;
Controparte_3
in relazione a quanto accertato, in caso di mancata rimozione LL ringhiera come sopra ubicata, stabilire una penale di € 30,00 al giorno in solido tra il e Controparte_8
la IG.ra , o in subordine a ciascuno per quanto di ragione e competenza;
G) Infine in CP_3
relazione ai capi A) B) e C), condannare il , in persona Controparte_9
dell'amministratore p.t., e la IG.ra ciascuno per quanto di loro ragione e Controparte_3
competenza, per la lesione del diritto al panorama, al risarcimento del danno temporaneo, maturato tempo per tempo, dalla costruzione del gazebo alla sua eventuale rimozione, in favore degli istanti anche per il limitato uso e godimento degli appartamenti: - quanto a quelli del III piano muniti delle relative terrazze a livello, quale prolungamento verso l'esterno LL superficie coperta, per l'importo
3 di € 50.000,00 ciascuno e pertanto per totali € 100.000,00 (€ 50.000,00 x 2) o a quella diversa somma da liquidarsi in via equitativa, maggiore o minore, che dovesse risultare dalle emergenze istruttorie;
- quanto a quelli del IV piano, per l'importo di € 15.000,00 ciascuno e pertanto per totali 30.000,00
(€15.000,00 x 2) o a quella diversa somma da liquidarsi in via equitativa, maggiore o minore, che dovesse risultare dalle emergenze istruttorie;
- quanto all'appartamento del II piano per l'importo di
€ 15.000,00 o a quella diversa somma da liquidarsi in via equitativa, maggiore o minore, che dovesse risultare dalle emergenze istruttorie;
tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
A sostegno delle loro domande, gli attori allegavano che: a) il fabbricato ubicato a Napoli in
è limitrofo e confinante con quello recante il civico n. 72, ed in particolare Controparte_2 il terrazzo dell'appartamento del terzo piano del civico n. 72 confina con l'edificio del civico n. 70, che si frappone tra il terrazzo stesso ed il panorama “vista mare”; b) nell'esecuzione dei lavori di ricostruzione del fabbricato condominiale di , eseguiti tra gli anni 1947 e Controparte_2
1950, i costruttori , e provvidero ad CP_10 Controparte_11 Controparte_12
appoggiare per un tratto il fabbricato in ricostruzione al fabbricato preesistente di cui al civico n. 72, nonché al muro divisorio tra il cortile dei signori facente parte del fabbricato posto in Via Pt_1
Contr del Parco Carelli n. 72, già di proprietà LL società e la proprietà di essi;
Parte_6
c) i rapporti tra i due fabbricati di e di Via del Parco Carelli n. 72 vennero Controparte_2
regolamentati mediante l'atto per notar del giorno 8 novembre 1948, regolarmente Persona_1
trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Napoli in data 23 novembre 1948 ai numeri 342/9414; d)
l'utilizzo del lastrico di copertura da parte del del fabbricato di CP_4 Controparte_2
[...
, venne sottoposto a una servitus altius non tollendi, al fine di non pregiudicare la vista e la
Contr panoramicità verso il mare del Condominio, già di proprietà degli istanti, nonché la privacy degli occupanti siti al secondo e al terzo piano;
e) sul lastrico solare dell'edifico condominiale di
[...]
le parti convenute avevano realizzato un “gazebo”, in violazione LL suddetta Controparte_2
servitù, dell'art. 907 c.c., nonché dell'art. 146 del DLT n. 42/2004, nonché una ringhiera dal lato del muro prospiciente al cortile LL proprietà realizzando una utilitas espressamente negata Pt_1
dal richiamato titolo concretizzantesi nella facoltà di affaccio sulla e nella proprietà degli attori.
1.2. - Con due distinte comparse di risposta depositate il 12 dicembre 2014, si costituivano in giudizio rispettivamente ed il al fabbricato in Napoli in Controparte_3 Controparte_13 [...]
: a) eccependo, preliminarmente, la violazione del principio del ne bis in idem, Controparte_2
oltre che il giudicato esterno, essendo state le domande de quibus già proposte dalle medesime parti istanti nel procedimento di manutenzione del possesso, ex art. 703 c.p.c., promosso contro gli stessi convenuti, avente ad oggetto le doglianze in questione inerenti ai contestati “gazebo” e “ringhiera”,
4 definito mediante l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il giorno 8 agosto 2012, senza che le parti avessero, poi, richiesto la prosecuzione del giudizio di merito;
b) escludendo, in subordine e nel merito, la qualificazione del “gazebo” come costruzione, idonea a concretizzare la pretesa violazione LL servitù, oltre che degli artt. 907 c.c. e 146 del DLT n. 42/2004.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, oltre che la relazione peritale depositata dal nominato c.t.u.; precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 3592/2020, pubblicata il 22 maggio 2020, notificata il 28 maggio 2020, con la quale il Tribunale di Napoli così testualmente decideva: “a) accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e, per l'effetto, condanna i convenuti alla rimozione del manufatto posto
[...] Parte_7
sulla terrazza del lastrico di copertura del condominio di in Napoli e LL Controparte_2
ringhiera sul lastrico di copertura dal lato del muro prospiciente il cortile LL proprietà Pt_1
b) rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori;
c) dichiara compensate le spese di lite;
d) pone le spese LL CTU a definitivo carico delle parti in solido.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta LL documentazione in atti e degli esiti LL relazione peritale del nominato c.t.u., decideva come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto di escludere:
a) la pretesa violazione dell'art. 907 c.c. sul convincimento che “il gazebo in argomento non costituisce una costruzione”;
b) la pretesa rimozione LL pavimentazione installata a sostegno del gazebo, sul presupposto per il quale l'acquisita scrittura del giorno 8 novembre 1948 consentirebbe di “utilizzare pienamene la terrazza senza limitare il panorama ed in tal senso la pavimentazione del terrazzo in argomento rientra pienamente nel diritto dei convenuti che non può costituire in alcun modo un ostacolo al diritto di panorama di controparte”;
c) la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni temporanei che sarebbero stati cagionati agli attori in conseguenza delle violazioni poste in essere da questi ultimi, non essendo stati “allegati
e provati … onde la rimozione a ordinarsi costituisce l'unico ristoro del diritto spettante”;
d) la condanna dei convenuti al pagamento delle spese e dei compensi di lite, di fatto interamente compensate, “alla luce LL natura delle contrapposte domande e LL soccombenza reciproca.”
2. - L'APPELLO.
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 27 giugno 2020, Parte_1
e proponevano appello innanzi a questa Corte, Parte_2 Parte_3 Parte_4
chiedendone la riforma, sulla base quattro motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle
5 seguenti testuali conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il gazebo e la pavimentazione per cui è causa sono state installate sul terrazzo di copertura degli appellati in violazione dell'art. 907 cod. civ. E, pertanto, ordinare la rimozione LL pavimentazione su cui è stato installato suddetto gazebo, per violazione delle distanze prescritte dall'art. 907 cod. civ.; 2) Ordinare, comunque, la rimozione LL pavimentazione su cui è stato installato suddetto gazebo, per violazione del divieto di sopraelevazione che grava in perpetuo sul terrazzo degli appellati sancito all'art. 1 del ridetto atto per Notar dell'8.11.1948, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Napoli in Persona_1
data 23.11.1948 ai nn. 342/9414; 3) Condannare gli appellati al risarcimento dei danni cagionati medio tempore ai sigg.ri e , per gli appartamenti al III piano dello stabile Parte_4 Pt_3
di via del Parco Carelli n. 72, che hanno subito, stanno subendo e subiranno la limitazione del panorama di spettanza fino alla effettiva rimozione del gazebo e LL pavimentazione ad esso sottostante, danni da quantificarsi nella misura indicata nell'atto introduttivo del giudizio ovvero in quella rideterminata attraverso la ridetta CTP dell'arch in data 26.6.2020 (doc. 1) od a Per_2 mezzo di supplemento di CTU, che fin d'ora si chiede disporsi al riguardo, ove la Corte ecc.ma ne ravvisi la necessità; 4) Condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze, comprese quelle di CTU, del primo grado del giudizio, nonché di quelle d'appello - in caso di temeraria impugnativa del presente gravame -, da distrarsi al procuratore antistatario ex art 93 cpc;
5)
Condannare gli appellati al rimborso del Contributo Unificato versato in primo ed in secondo grado.”
2.2. -Con la comparsa di risposta depositata il 20 novembre 2020, si costituivano in giudizio ed il fabbricato in Napoli in , Controparte_3 Controparte_14 Controparte_2
contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione, formulando l'appello incidentale avverso l'impugnata sentenza sulla base di tre motivi di censura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) dichiarare infondato in fatto e diritto l'appello principale proposto di IGg.ri
, , , e per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_7
l'effetto rigettarlo integralmente. In accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma LL sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 3592/2020: 2) accertare dichiarare la sussistenza di una preclusione pro iudicato rispetto alle domande avanzate dei IG.ri nel Pt_1 presente giudizio, consistente nel contenuto dell'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli all'esito del procedimento ex art. 703 c.p.c. n. r.g. 22538/2012 (cfr. doc.1 prod. I grado) e che pertanto le domande tutte proposte dagli attori nel presente giudizio sono inammissibili per la sussistenza di precedente giudicato esterno sostanziale;
3) in via subordinata rispetto al punto che precede, accertare e dichiarare che il gazebo per cui è causa, non essendo ancorato al suolo ed essendo quindi un mero arredo mobile da esterni, per la sua forma e costituzione ed in ragione LL sua amovibilità,
6 non alterando il complessivo panorama godibile dal fondo dominante, non viola la servitù costituita per atto del Notaio e pertanto il suo posizionamento sul terrazzo del convenuto Per_1 CP_4
è del tutto legittimo;
4) con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
2.3. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 24 ottobre 2024 la trattazione scritta LL causa per l'udienza collegiale del 19 novembre 2024; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza resa il 19 novembre 2024, pubblicata e comunicata il 21 novembre 2024, era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190
c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME PRINCIPALE ED INCIDENTALE
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti principali censuravano la sentenza gravata per la pretesa violazione da parte del primo giudice LL norma in materia di distanze delle costruzioni dalle vedute, per avere quest'ultimo, a loro dire, erroneamente escluso che l'apposizione LL pavimentazione sul terrazzo, di proprietà del convenuto, nonché l'installazione CP_4
sulla medesima del contestato gazebo, costituissero violazione dell'art. 907 c.c., avendo, comunque, ostacolato in maniera stabile il diritto di veduta e di panoramicità degli attori-appellanti, Parte_8
e proprietari degli appartamenti al terzo piano del fabbricato ubicato in Via
[...] Parte_3
del Parco Carelli n. 72, che subivano e continuano a subire la limitazione dalla c.d. utilitas, cui avrebbero diritto in forza LL scrittura per notar del giorno 8 novembre 1948, Persona_1
con la quale veniva costituita la servitus altius non tollendi a carico del fabbricato (fondo servente) dei convenuti-appellati, in favore di quello (fondo dominante) di proprietà degli attori-appellanti.
Pertanto, in accoglimento di tale motivo, gli appellanti principali chiedevano la correzione LL decisione impugnata, nella parte in cui, la già disposta rimozione del gazebo, non ancora eseguita, andrebbe ordinata anche ai sensi dell'art. 907 c.c., unitamente alla rimozione LL pavimentazione sottoposta al gazebo siccome apposta (come accertato dal c.t.u. in primo grado) a distanza inferiore rispetto a quella minima prescritta dalla richiamata disposizione normativa, essendo la stessa pavimentazione funzionale a sostenere il gazebo in questione, contribuendo essa stessa, a causa del rialzo di tale struttura che su di essa insiste, ad ostacolare la veduta degli aventi diritto.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello principale gli impugnanti criticavano la decisione gravata, per non avere il giudice di primo grado disposto la rimozione LL pavimentazione realizzata sulla terrazza del convenuto-appellato, per la pretesa violazione da parte del Tribunale CP_4
dell'art. 1 LL scrittura per notar del giorno 8 novembre 1948, che testualmente Persona_1
7 sancisce: “in perpetuo il divieto di procedere a qualsiasi costruzione e sopraedificazione sull'attuale livello LL terrazza soprastante al terzo piano del detto loro fabbricato per tutta la estensione LL terrazza stessa”, ovvero il divieto di eseguire opere edili, quale sarebbe anche la pavimentazione, realizzata dai convenuti, a sostegno del gazebo, al di sopra del livello dell'originaria guaina impermeabilizzante, al solo fine di attribuirsi una utilitas, cui non avrebbero diritto.
3.3. - Con il terzo motivo di gravame i germani lamentavano l'errore, in cui sarebbe Pt_1
incorso il giudice di prime cure, nel disporre la reiezione LL loro domanda risarcitoria proposta in danno dei convenuti, fondata sull'errato convincimento LL carenza di allegazioni e di prove sul punto, convincimento che sarebbe smentito dalle risultanze processuali, dovendosi ritenere che, una volta riconosciuto dai convenuti di aver realizzato il gazebo sopra la pavimentazione apposta sulla guaina impermeabilizzante del loro terrazzo, sarebbe stata senz'altro provata la riduzione LL visuale panoramica degli appartamenti al terzo piano dello stabile di Via del Parco Carelli n. 72 e, quindi, il danno subito medio tempore da e da con decorrenza Parte_8 Parte_3
dal momento LL realizzazione del gazebo a quello LL sua rimozione, così come correttamente quantificato nell'elaborato peritale del c.t.p., ovvero da quantificare mediante il supplemento di una c.t.u., richiesta in questa fase processuale, essendo incongruo per difetto il quantum determinato dall'ausiliario nominato nel corso del primo grado del giudizio.
3.4. - Con il quarto motivo di critica gli impugnanti principali si dolevano LL pretesa violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il giudice di primo grado, a loro dire, erroneamente parzialmente compensato le spese di lite, in violazione del principio LL soccombenza, dovendo ritenersi soccombenti i convenuti, e in difetto dei presupposti per disporne la compensazione.
3.5. - Con il primo motivo d'appello incidentale, ed il di cui al Controparte_3 CP_4
fabbricato in Napoli in censuravano la sentenza gravata per avere il primo Controparte_2
giudice respinto l'eccezione di giudicato esterno, che, a loro dire, avrebbe acquisito l'ordinanza resa il giorno 8 agosto 2012 all'esito del procedimento possessorio, ex art. 703 c.p.c., di cui al R.G.N.
22538/2012 del Tribunale di Napoli, posto che sulle domande del presente giudizio si sarebbe già pronunciato, in sede possessoria, tra le medesime parti processuali e con identico “petitum” e “causa petendi”, il Tribunale di Napoli, avendo gli attori di questo giudizio sostanzialmente proposto il c.d.
“merito” del giudizio possessorio, oltre il termine perentorio di cui alla richiamata disposizione normativa, donde deriverebbe l'inammissibilità di tutte le domande formulate dagli attori all'interno del presente giudizio autonomo, per la pretesa violazione del principio di ne bis in idem, essendo le stesse coperte dal giudicato esterno sostanziale, di cui alla citata ordinanza.
3.6. - Con il secondo motivo di gravame gli impugnanti incidentali criticavano la decisione impugnata in parte qua, sebbene il Tribunale avesse stabilito che il gazebo in questione non sia
8 qualificabile come costruzione ovvero come struttura stabile e benché la limitazione LL veduta del panorama sia assolutamente minima, nonostante ciò, con motivazione illogica, ne ordinava la rimozione, in quanto erroneamente ritenuto lesivo LL servitù di veduta nella sua interezza, pur non essendo ancorato al suolo ed essendo, quindi, un arredo mobile da esterni, per la sua forma e costituzione, pur non alterando il complessivo panorama godibile dal fondo dominante, realizzato in maniera tale da non violare la servitù negozialmente costituita.
3.7. - Con il terzo motivo di lamentela gli appellanti incidentali lamentavano la pretesa violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il giudice di primo grado, a loro dire, erroneamente parzialmente compensato le spese di lite, in violazione del principio LL soccombenza e in difetto dei presupposti per disporne la compensazione, essendo state accolte soltanto le domande formulate dagli attori di rimozione del gazebo e LL ringhiera, peraltro, già oggetto dell'ordinanza possessoria innanzi richiamata, che sarebbe potuta essere posta in esecuzione, e respinte le altre di maggiore consistenza economica, aventi ad oggetto la pretesa risarcitoria, rispetto alle quali le parti istanti risultavano senz'altro maggiormente soccombenti.
3.8. - Il c.d. criterio LL ragione più liquida impone di prendere le mosse dalla delibazione del primo motivo d'impugnazione incidentale, secondo il quale tutte le originarie domande formulate dagli attori nel giudizio di primo grado, definito mediante la decisione qui gravata, sarebbero inammissibili per la pretesa violazione del principio del ne bis in idem, essendo le stesse coperte dal giudicato esterno sostanziale, di cui all'ordinanza, versata in atti, non reclamata né seguita dal facoltativo giudizio di merito endoprocedimentale, resa il giorno 8 agosto 2012, nella precedente azione di manutenzione nel possesso, ex art. 703 c.p.c., (con identità di parti, di “petitum” e di “causa petendi”), di cui al R.G.N. 22538/2012 del Tribunale di Napoli, dalla quale si ricava che tale giudice, avendo maturato il convincimento, per cui: “… dall'interpretazione degli artt. 1), 2) e 3) LL convenzione in oggetto, in cui viene in preminente rilievo l'interesse alla salvaguardia LL visuale Cont panoramica del terzo e quarto piano del fabbricato di proprietà ex (attualmente si Pt_1
ricava la costituzione, in favore dei ricorrenti, di una servitù di “panorama”, qualificabile come una servitus altius non tollendi, nella quale l'utilitas è rappresentata dalla particolare amenità su cui il fondo dominante viene ad essere dotato per il fatto che essa attribuisce ai suoi proprietari il godimento di una particolare visuale, esclusa essendo la facoltà del proprietario del fondo servente di alzare costruzioni o alberature - quand'anche per altri versi consentite - che pregiudichino o limitino tale visuale;
- … il significato dell'articolo in esame … è dunque non quello di vietare la realizzazione di qualsiasi opera sulla terrazza dei resistenti, ma solo di impedire opere che “limitino la visuale panoramica”; - … nella specie, l'altezza e la profondità del manufatto non appaiono idonee, per le caratteristiche obiettive sopra analizzate, ad arrecare un simile pregiudizio …; -
9 difettano nella dedotta realizzazione del gazebo ad opera dei resistenti, gli estremi di una turbativa del possesso LL servitù di panorama, nello specifico contenuto ed estensione degli artt. 1 e 2 nonché nel più generico contenuto dell'art. 3 LL citata convenzione;
- … il suo semplice appoggio sul piano di calpestio LL terrazza non integra, poi, alcuna sopraelevazione agli effetti LL citata convenzione, non provocando né che il livello di calpestio LL predetta terrazza oltrepassi quello del terzo piano del fabbricato di proprietà dei ricorrenti (art. 1), né che la copertura LL cassa scale superi di più di 50 cm il parapetto del menzionato fabbricato (art. 2) …; - … il ricorso merita invece accoglimento quanto alla lamentata realizzazione, ad opera dei resistenti, di una ringhiera lungo il parapetto affaccio LL terrazza, nella sua porzione prospiciente il cortile del fabbricato dominante, in violazione dell'art. 4 dell'accordo, che attribuisce ai titolari del fondo servente la facoltà di recingere la loro terrazza con parapetto affacciatoio su tutti i lati meno che su quello verso Cont il cortile LL ul quale è esclusa qualsiasi servitù di prospetto a favore LL detta terrazza la quale, perciò su quel tratto dovrà essere soltanto recinta con muro di altezza di un metro”, così testualmente disponeva: “
1. IN PARZIALE ACCOGLIMENTO dell'interdetto possessorio, ordina ai resistenti in solido di procedere immediatamente alla rimozione LL ringhiera su parapetto affaccio LL terrazza di loro proprietà, nel lato prospiciente il cortile del fabbricato dei ricorrenti;
2.
COMPENSA PER LA META' LE SPESE DI LITE E CONDANNA I RESISTENTI in solido al pagamento, in favore dei ricorrenti in solido, LL residua metà, che, in tale ridotta misura, liquida in complessivi …”.
Ritiene il Collegio fondato siffatto motivo per le ragioni che seguono.
E' doveroso premettere che la questione non trova una chiara definizione nel testo normativo, posto che l'art. 703 c.p.c., nel disciplinare il procedimento possessorio, richiama le norme di cui agli artt. 669-bis e ss., ovvero la disciplina del rito cautelare uniforme, “in quanto compatibili”. Tale clausola di compatibilità impone all'interprete un'attenta opera di verifica e coordinamento tra le norme del processo cautelare uniforme e le peculiarità del giudizio possessorio.
Al riguardo, si evidenzia che l'art. 703 c.p.c., nell'attuale formulazione, ha reso eventuale e facoltativo il c.d. merito possessorio, stabilendo che ciascuna parte, con una semplice istanza al giudice del provvedimento emesso in fase sommaria, possa domandare la prosecuzione del giudizio di merito, mediante la fissazione dell'udienza ex art 183 c.p.c.
Al fine di valutare la predetta compatibilità, l'interdetto possessorio presenta delle similitudini con i provvedimenti cautelari c.d. anticipatori, ma, diversamente da questi, che sono svincolati da rigidi termini decadenziali, potendo ciascuna parte dare inizio liberamente al giudizio di merito in qualsiasi momento, nel procedimento possessorio il processo è già instaurato, anche per l'eventuale fase di merito, con il deposito del ricorso introduttivo, tant'è vero che il comma 4 dell'art. 703 c.p.c.
10 riferisce LL “prosecuzione” dello stesso giudizio nella fase successiva del merito possessorio, imponendo l'adempimento dell'istanza da proporsi nel termine perentorio di 60 giorni.
Decorso tale termine perentorio, senza che sia proposta l'istanza di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza possessoria si trasforma da provvedimento provvisorio, e fino a quel momento sempre revocabile e modificabile, in provvedimento definitivo, dotato di un'efficacia analoga a quella LL sentenza di merito passata in giudicato, secondo uno schema che ricorda quello del decreto ingiuntivo non opposto.
L'omessa presentazione dell'istanza di prosecuzione del giudizio di merito comporta dunque acquiescenza all'interdetto possessorio, con la conseguenza che sono le stesse parti a volere che il rapporto tra esse intercorrente venga definitivamente disciplinato dal provvedimento sommario interdittale, nel pieno rispetto del principio dispositivo che governa il processo civile, come, peraltro, confermato dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “… l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata prosecuzione di esso ai sensi dell'art. 703 c.p.c., comma 4, determina una preclusione pro iudicato (al pari di altre situazioni simili, come quella LL seconda ipotesi dell'art. 653 c.p.c., comma 1, operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186-ter c.p.c). In tal caso, esclusa per incompatibilità l'applicazione dell'art. 669- octies c.p.c., u.c., la parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nell'art.
703 c.p.c., comma 4 e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munendola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificabile a quella LL sentenza passata in giudicato.” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 22/01/2018, n. 1501; Cass. civ., Sez. VI
- 2, Ord., 04/03/2015, n. 4292).
Pertanto, in considerazione di quanto innanzi, inammissibile risulta essere l'originaria domanda attrice, tesa a conseguire la rimozione del gazebo e LL pavimentazione sottostante (già esclusa dall'ordinanza possessoria de qua) e la rimozione LL ringhiera (già disposta da tale ordinanza), installati sulla terrazza del di cui al fabbricato in Napoli in CP_4 CP_2
, dovendosi ritenere definito il procedimento possessorio di cui al R.G.N. 22538/2012
[...]
del Tribunale di Napoli, concluso mediante l'ordinanza resa il giorno 8 agosto 2012, per la mancata prosecuzione di esso, ai sensi del comma 4 dell'art. 703 c.p.c., la cui condotta omissiva determinava la preclusione pro iudicato, avendo attribuito efficacia irretrattabile all'ordinanza possessoria de qua.
3.9. - L'accoglimento del primo motivo d'impugnazione incidentale nei termini di cui innanzi, impone l'assorbimento del primo e del secondo motivo di gravame principale, oltre che la reiezione del terzo motivo del medesimo, finalizzato al conseguimento del risarcimento del danno che sarebbe stato patito dagli attori per la pretesa violazione del c.d. diritto di visione panoramica, attesa
11 l'infondatezza nel merito LL pretesa risarcitoria, essendo stato accertato e dichiarato nella richiamata ordinanza possessoria che il gazebo de quo e la sottostante pavimentazione non impediscono né limitano l'esercizio LL servitù di panorama, di cui sono titolari i germani Pt_1
3.10. - L'accoglimento del primo motivo d'appello incidentale importa: a) l'assorbimento sia del quarto motivo dell'impugnazione principale che del secondo motivo di quella incidentale, aventi ad oggetto le contrapposte critiche avverso la decisione gravata nella parte in cui il giudice di prime cure disponeva la parziale compensazione delle spese di lite;
b) la rideterminazione delle spese del doppio grado del giudizio, in considerazione dell'esito complessivo LL lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma LL sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo LL pronuncia che ha statuito sulle spese. (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29 ottobre
2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775).
4. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
4.1. - Tenuto conto dell'esito complessivo LL lite e dell'integrale rigetto dell'originaria domanda attrice, le spese del doppio grado del giudizio vengono poste solidalmente a carico degli attori-appellanti principali, in favore dei convenuti-appellanti incidentali, in applicazione del principio LL soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per il primo grado, ponendo definitivamente e solidalmente a carico dei soccombenti anche le spese LL c.t.u., così come liquidate col decreto pubblicato il 24 marzo 2017, e del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 per il secondo grado, il tutto con distrazione in favore dell'avv.
Raimondo Servillo e dell'avv. SS GO, dichiaratisi antistatari.
4.2. - La reiezione del terzo motivo d'appello principale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento a carico di Parte_1 Parte_2
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_3 Parte_4 quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale avverso la sentenza n. 3592/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 22 maggio 2020, notificata il 28 maggio 2020, in accoglimento del primo motivo dell'impugnazione incidentale e considerata la reiezione del terzo motivo di quella principale,
12 assorbiti il primo, il secondo ed il quarto motivo di gravame principale, nonché il secondo motivo di quello incidentale, in totale riforma LL decisione gravata, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'originaria domanda attrice, tesa a conseguire la rimozione del gazebo e LL ringhiera, installati sulla terrazza del Condominio di cui al fabbricato in Napoli in
; Controparte_2
2) rigetta l'originaria domanda risarcitoria attrice;
3) condanna e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
solidale rifusione delle spese del doppio grado del giudizio, in favore di e del Controparte_3
di fabbricato in Napoli in , in persona CP_4 CP_14 Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, che liquida:
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 13.430,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Raimondo Servillo e dell'avv. SS GO, dichiaratisi antistatari, ponendo definitivamente e solidalmente a carico dei soccombenti le spese LL
c.t.u., così come liquidate col decreto pubblicato il 24 marzo 2017;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 14.317,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Raimondo Servillo e dell'avv. SS GO, dichiaratisi antistatari;
4) dà atto LL sussistenza dei presupposti per il solidale versamento da parte di
[...]
e dell'ulteriore importo del contributo Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso, nella camera di consiglio LL IV Sezione Civile LL Corte di Appello di
Napoli, in data 18 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
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