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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12728/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Schiavone - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Distretto Lazio E Abruzzo Sede Di Roma
elettivamente domiciliato presso Via Dei Quattro Cantoni, 50 00184 Roma RM
Ministeri Ministero Dell'Economia E Delle Finanze Dipartimento Del Tesoro - Via Venti Settembre 97
00187 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n. 1906 DOGANE-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ed insiste sull' accoglimento
Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il verbale di accertamento per violazione della normativa valutaria n. 1906/2025, redatto in data 28 aprile 2025 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Roma 2, in collaborazione con il Gruppo Fiumicino della Guardia di Finanza, con il quale è stato contestato il trasporto di denaro contante per euro 190.800,00, in assenza della prescritta dichiarazione valutaria, ed
è stato disposto il sequestro amministrativo della somma di euro 180.800,00, eccedente la franchigia di euro
10.000,00.
Il ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità del verbale e del sequestro, lamentando, tra l'altro, la violazione dei diritti di difesa, la mancata assistenza linguistica, l'assenza di un difensore, il difetto di motivazione dell'atto e l'illegittimità del sequestro disposto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Roma 2, che ha depositato controdeduzioni, eccependo in via preliminare e assorbente il difetto di giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di controversia avente ad oggetto una violazione valutaria, devoluta alla cognizione del giudice ordinario ai sensi del D.Lgs. n. 150/2011 e della legge n. 689/1981.
Si è altresì costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha depositato memoria difensiva, insistendo sul difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria e sull'inammissibilità del ricorso, evidenziando che il verbale di accertamento e il sequestro hanno natura endoprocedimentale e che l'ordinamento prevede specifici rimedi davanti all'autorità amministrativa e al giudice ordinario.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che sussiste il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
La controversia ha per oggetto un verbale di accertamento per violazione della normativa valutaria, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 195/2008, attuativo del Regolamento (UE) n. 2018/1672, e il conseguente sequestro amministrativo di denaro contante.
Tale violazione non ha natura tributaria, né è riconducibile a un rapporto d'imposta, ma integra un illecito amministrativo valutario, soggetto a un autonomo procedimento sanzionatorio che si conclude con l'eventuale ordinanza-ingiunzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, impugnabile davanti al giudice ordinario, secondo il rito previsto dalla legge n. 689/1981 e dal d.lgs. n. 150/2011.
La giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, è limitata alle controversie aventi ad oggetto tributi e sanzioni di natura tributaria, come chiarito dalla Corte costituzionale e dalla costante giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la giurisdizione tributaria ogniqualvolta la sanzione non trovi fondamento in un rapporto tributario.
Nel caso di specie, il verbale impugnato ha riguardato esclusivamente l'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione valutaria in occasione dell'attraversamento della frontiera, obbligo che ha natura informativa e valutaria e non fiscale.
Ne consegue che la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e che questa Corte deve dichiarare il difetto di giurisdizione, senza potere esaminare le ulteriori doglianze dedotte dal ricorrente.
Attesa la natura della decisione, le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e concede termine di legge a parte ricorrente per la relativa riassunzione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
ND CL
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12728/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Schiavone - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Distretto Lazio E Abruzzo Sede Di Roma
elettivamente domiciliato presso Via Dei Quattro Cantoni, 50 00184 Roma RM
Ministeri Ministero Dell'Economia E Delle Finanze Dipartimento Del Tesoro - Via Venti Settembre 97
00187 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n. 1906 DOGANE-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ed insiste sull' accoglimento
Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il verbale di accertamento per violazione della normativa valutaria n. 1906/2025, redatto in data 28 aprile 2025 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Roma 2, in collaborazione con il Gruppo Fiumicino della Guardia di Finanza, con il quale è stato contestato il trasporto di denaro contante per euro 190.800,00, in assenza della prescritta dichiarazione valutaria, ed
è stato disposto il sequestro amministrativo della somma di euro 180.800,00, eccedente la franchigia di euro
10.000,00.
Il ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità del verbale e del sequestro, lamentando, tra l'altro, la violazione dei diritti di difesa, la mancata assistenza linguistica, l'assenza di un difensore, il difetto di motivazione dell'atto e l'illegittimità del sequestro disposto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Roma 2, che ha depositato controdeduzioni, eccependo in via preliminare e assorbente il difetto di giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di controversia avente ad oggetto una violazione valutaria, devoluta alla cognizione del giudice ordinario ai sensi del D.Lgs. n. 150/2011 e della legge n. 689/1981.
Si è altresì costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha depositato memoria difensiva, insistendo sul difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria e sull'inammissibilità del ricorso, evidenziando che il verbale di accertamento e il sequestro hanno natura endoprocedimentale e che l'ordinamento prevede specifici rimedi davanti all'autorità amministrativa e al giudice ordinario.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che sussiste il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
La controversia ha per oggetto un verbale di accertamento per violazione della normativa valutaria, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 195/2008, attuativo del Regolamento (UE) n. 2018/1672, e il conseguente sequestro amministrativo di denaro contante.
Tale violazione non ha natura tributaria, né è riconducibile a un rapporto d'imposta, ma integra un illecito amministrativo valutario, soggetto a un autonomo procedimento sanzionatorio che si conclude con l'eventuale ordinanza-ingiunzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, impugnabile davanti al giudice ordinario, secondo il rito previsto dalla legge n. 689/1981 e dal d.lgs. n. 150/2011.
La giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, è limitata alle controversie aventi ad oggetto tributi e sanzioni di natura tributaria, come chiarito dalla Corte costituzionale e dalla costante giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la giurisdizione tributaria ogniqualvolta la sanzione non trovi fondamento in un rapporto tributario.
Nel caso di specie, il verbale impugnato ha riguardato esclusivamente l'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione valutaria in occasione dell'attraversamento della frontiera, obbligo che ha natura informativa e valutaria e non fiscale.
Ne consegue che la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e che questa Corte deve dichiarare il difetto di giurisdizione, senza potere esaminare le ulteriori doglianze dedotte dal ricorrente.
Attesa la natura della decisione, le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e concede termine di legge a parte ricorrente per la relativa riassunzione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
ND CL